Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 10/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cateno Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio LU TT in IA, via Giacomo Leopardi;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza-ingiunzione a demolire del Responsabile dell’Area Tecnica 2 del Comune di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificata il successivo 23.04.2021; in una agli atti premessi, connessi e conseguenziali (ivi compreso il verbale di sopralluogo del 3.2.2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 ottobre 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso notificato in data 16/06/2021 e depositato il 24/06/2021, il ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 20/04/2021, notificata il 20/04/2021, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica 2 del Comune di -OMISSIS-, rilevato il cambio di destinazione d’uso da deposito attrezzi agricoli a spazio abitativo, ha ordinato la demolizione delle seguenti opere realizzate in assenza del titolo edilizio:
- una tettoia di mq. 33,50 con struttura portante in ferro e legno e soprastante manto di tegole;
- piano seminterrato di circa mq. 26,00 in muratura di conglomerato cementizio con
copertura a solaio piano;
- vano a piano terra di circa mq. 9,00 in muratura di blocchi di cemento e copertura
a tetto a falda inclinata.
A fondamento della domanda di annullamento dell’ordine di demolizione, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della l.r. 10.8.1985 n.37. Incompetenza.”
Assume il ricorrente che la competenza ad adottare l’ordine di demolizione spetterebbe esclusivamente al sindaco.
2) “Violazione dell’art. 97 Cost. - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica, della contraddittorietà, della manifesta ingiustizia, dello sviamento dell’interesse pubblico, dell’illogicità manifesta”.
Le opere sarebbero state realizzate nell’anno 2006 con conseguente consolidamento in capo al ricorrente dell’affidamento sulla possibilità di mantenerle.
3) “Violazione dell’art.23 ter del D.P.R. n.380/2001. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei fatti presupposti, del difetto di istruttoria, nonché del difetto di motivazione”.
Non vi sarebbe stato alcun cambio di destinazione d’uso. La destinazione agricola del fondo sarebbe rimasta tale, non potendo ritenersi la stessa modificata per effetto dei modesti interventi eseguiti dal ricorrente per rendere maggiormente fruibile il deposito assentito con la licenza n. 8/2004.
4) “Violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche e in particolare degli artt. 2,5, 6 e 10 della L.R. 37/85, in relazione anche all’art. 20 della L.R. 71/78. Violazione e falsa applicazione della Legge 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei fatti presupposti, ingiustizia e illogicità manifesta e sotto il profilo del difetto di istruttoria.”
Le opere realizzate dal ricorrente avrebbero carattere pertinenziale in ragione delle modeste dimensioni, della prossimità al deposito principale e della strumentalità rispetto all’edificio preesistente. Esse non avrebbero una propria autonomia funzionale ed economica, ma sarebbero esclusivamente poste al servizio dell’edificio già esistente. Di conseguenza, per la realizzazione delle stesse, non sarebbe stata necessaria alcuna concessione edilizia ma solo l’autorizzazione, la cui mancanza implica soltanto l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
5) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 7 della L. 241/1990. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, dell’irragionevolezza e della manifesta ingiustizia, nonché difetto di motivazione in ordine al pubblico interesse perseguito con l’atto impugnato”.
Il Comune avrebbe dovuto motivare il provvedimento repressivo, dando conto della prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’affidamento ingenerato in capo al ricorrente in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dall’abuso.
3. Il Comune di -OMISSIS-, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. All’udienza straordinaria del 14 ottobre 2024, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
II. Infondato è il primo motivo di ricorso.
La Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. TAR IA. I, 3.8.2023, n. 2452) che «a seguito della modifica operata dall’art. 6 della legge 15 luglio 1997, n. 127 sull’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in materia di competenza dei dirigenti, l’attività di gestione è stata affidata alla dirigenza; inoltre, il comma 2 dell’art. 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191 ha aggiunto, alla lett. f) dell’art. 51 citato, la lett. f bis), attribuendo alla competenza dei dirigenti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale (arg. ex T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 10 marzo 2020, n. 94).
Secondo la legislazione regionale, poi, l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. 7 settembre 1998, n. 23, che ha richiamato l’art. 6 della legge 15 luglio 1997, n. 127, ha attribuito l’emanazione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia all’organo dirigenziale, intendendosi per tale non soltanto il dipendente inquadrato nella qualifica dirigenziale ma anche ogni altro «incaricato di funzioni dirigenziali» ai sensi dell’art. 2, comma 13, della citata legge 16 giugno 1998, n. 191 (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 aprile 2011, n. 728; T.A.R. IA, sez. I, sent. n. 1463/2023).
Conseguentemente, deve ritenersi implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia.
Non possono essere condivisi neanche il secondo e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente.
Il Tribunale ha più volte riaffermato (cfr., ex multis, T.A.R. IA, sez. I, 16 settembre 2021, n. 2762; I, 19.4.2021, n.1237) che «secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
"Si tratta di orientamento anche più di recente ribadito da condivisa giurisprudenza d'appello (cfr., ex plurimis, cit. Cons. Stato, sez. II, 3 febbraio 2021, n. 980; Cons. Stato, sez. VI, 30 novembre 2020, n. 7546) e di prime cure (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 22 febbraio 2021, n. 1140; T.A.R Campania, Salerno, sez. II, 5 febbraio 2021, n. 335)". Inoltre, l'abuso assume il carattere di illecito permanente e, come tale, rimane pur sempre "attualizzato".
Invero (cfr. T.A.R. IA, I, 27.7.2021, n. 2446), "l'ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato "contra legem"”.
Anche la terza censura non può essere accolta.
Come non diversamente dimostrato, l’ordinanza impugnata indica l’avvenuto cambio di destinazione d’uso da deposito attrezzi agricoli a spazio abitativo destinato a cucina-pranzo-soggiorno al quale sono stati aggiunti abusivamente una stanza da letto e un bagno, con valenza evidentemente residenziale.
Sul quarto motivo di ricorso (cfr. T.A.R. IA, II, 11 agosto 2022, n. 2268), il Tribunale ha avuto modo di chiarire che “la nozione di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili. Ai fini edilizi manca invece la natura pertinenziale quando, come nel caso di specie è avvenuto, siano realizzati nuovi volumi, anzi addirittura nuovi corpi di fabbrica, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia o una veranda che alterino la sagoma dell’edificio assentito” (cfr. TAR Palermo Sez. II 7 febbraio 2022 n. 428).
Per altro (cfr. T.A.R. IA, sez. III, 10.02.22, n. 392),“la nozione di pertinenza edilizia, poi, non coincide con la nozione di pertinenza civilistica. E’ stato, infatti, precisato (sul punto, cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 4924/2021) che il concetto di pertinenza contemplato dal diritto civile è distinto dal più ristretto concetto di pertinenza in senso urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto all'immobile principale, con conseguente loro assoggettamento al regime del permesso di costruire. In particolare, in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscono la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
Allo stesso modo, la nozione di pertinenza va definita, oltre che in ragione della necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale, anche in relazione alla consistenza dell'opera, che non deve essere tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio.
Il vincolo pertinenziale è, infatti, caratterizzato, non dal solo nesso funzionale, ma anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di dimensioni significative, che modifichi l'assetto del territorio e che occupi aree e volumi diversi rispetto alla “res principalis”, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa».
Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione in giudizio della parte evocata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.