Articolo 29 della Legge 9 agosto 1978, n. 463
Articolo 28Articolo 30
Versione
5 settembre 1978
Art. 29. (Modalita' ed effettuazione dei concorsi)

I concorsi constano di una o piu' prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio della durata di un anno scolastico.
Sara' stabilita piu' di una prova scritta o pratica soltanto quando la classe di concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
Sia nei concorsi per il personale insegnante sia in quelli per il
personale educativo, superano le prove scritte o pratiche i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 28 quarantesimi.
Per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria e artistica e a posti di insegnante nelle scuole materne l'esito positivo con votazione non inferiore a 28 quarantesimi delle prove scritte o pratiche e della prova orale del concorso ha anche valore abilitante.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978
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