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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 352 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 24.9.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. ALESSANDRO BARONI ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA C. BATTISTI, 10 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FRANCO TASSONI ed elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
DEI MONTI PARIOLI, 40 - ROMA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2248/2022, depositata il 09/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2601/2020, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Bologna il 16.07.2020, portante condanna al pagamento della complessiva somma di € 80.124,45, oltre interessi di mora e spese.
Detto credito era vantato in virtù di polizza vita mista, venuta a scadenza il 27.08.2019, già stipulata presso i locali dell'Agenzia Generale Bologna Levante, in carico alla Controparte_2
per il tramite del subagente
[...] Persona_1
Il procedimento monitorio traeva origine dall' asserito immotivato rifiuto della Compagnia di liquidare le somme a scadenza contrattuale.
A sostegno dell'opposizione deduceva di aver già corrisposto il Controparte_1 dovuto, rilevando in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 posto che la polizza n. 71531547/61- prodotto 23UEA - con scadenza al 27.08.2019 - era stata oggetto di cessione di contraenza in data 20.2.2019 con trasferimento di tutti i diritti ed obblighi in capo al cessionario, tale , e quest'ultimo a sua volta aveva esercitato il diritto di Persona_2 riscatto parziale rispettivamente:
- in data 26.2.2020 con richiesta di liquidazione a suo favore di un importo pari ad € 40.000, importo accreditato sul conto del con bonifico del 1.3.2019; Per_2
- in data 27.3.2020 con richiesta di liquidazione a suo favore dell'importo di € 30.000, importo accreditato sul conto del con bonifico del 1.4.2019. Per_2
Si costituiva in giudizio deducendo che la cessione di contraenza Parte_1 era da ricondurre ai raggiri posti a suo danno dal subagente , il quale aveva Persona_1 profittato del pluriennale rapporto fiduciario per ottenerne la firma, come ammesso in sede stragiudiziale dal subagente stesso.
Pertanto, contestava la veridicità della richiesta di cessione di contraenza e della successiva cessione, affermando che tali documenti erano da ricondurre alle condotte illecite del subagente, collaboratore della che aveva in gestione l'Agenzia Generale Controparte_2 CP_3
.
[...]
Anticipava la volontà di proporre alla prima udienza querela di falso avverso i documenti nn. 6 e 7 a base dell'opposizione ed in ogni caso formulava nei confronti di Controparte_1 domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. per fatto illecito commesso dal subagente, asseritamente preposto di presso l'Agenzia Generale di Bologna Controparte_1
Levante, sita in Bologna via degli Ortolani n. 75/E.
Proposta in corso di causa querela di falso per le evidenziate scritture private in relazione al contenuto delle stesse, con dichiarazione allegata al verbale di udienza del 24.06.2021, già acquisita in conferma la volontà di utilizzo dei documenti querelati ed avvisato il PM in sede, depositati gli originali delle scritture querelate e respinta l'istanza ex art. 648 cpc, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6^ co., cpc, assente ogni richiesta di prova orale o per consulenza tecnica, la causa era assegnata a sentenza e decisa nei seguenti termini:
“1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da Parte_1 contro le scritture private per cui è causa e per l'effetto dispone che i documenti
[...] originali querelati di falso siano restituiti alla parte opponente all'esito Controparte_1 dell'irrevocabilità della presente decisione;
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2601/2020, emesso in data 16.07.2020, rigetta la domanda di inadempimento contrattuale e condanna
l pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio…
3) dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 2049 cc da Parte_1 che comunque in via subordinata dichiara anche infondata nel merito per le ragioni esposte in parte motiva”.
Osservava, infatti, il primo Giudice che, senza disconoscere la propria sottoscrizione, anzi allegando a sostegno proprio la dichiarazione del subagente infedele, il cui contenuto è incompatibile con l'apocrifia di essa, parte convenuta-opposta ha indirizzato la querela di falso contro il contenuto delle due scritture private, sostenendone la falsità ideologica laddove sanciscono la cessione del contratto a favore di . Persona_2
Infatti, con il documento n. 6, apparentemente in data 12/02/2019, il formulava _1 espressa richiesta di cessione di contraenza della polizza n. 71531547 a favore di e Persona_2 con il documento n. 7 la formalizzava su modulo di cessione di contraenza, sottoscritto da entrambe le parti, apparentemente in data 20.02.2019.
Nella dichiarazione riportata nel doc. 4 di parte opposta, il subagente affermava che ER le firme sul cambio di contraenza erano state ottenute sulla base del rapporto di fiducia del cliente, più precisamente si legge: “Ho provveduto a far firmare al sig. il cambio di contraenza _1 della sua polizza a premio unico stipulata presso l'Agenzia, a favore del sig. Persona_2 approfittando del rapporto di fiducia instaurato”.
Pertanto, la firma apposta sul contratto di cessione corrisponde a quella del ed _1 invero sul punto parte opposta, come già anticipato, non ha mai mosso alcuna contestazione o disconoscimento.
Conseguentemente la querela di falso del ha come oggetto la deduzione di un falso _1 ideologico ossia che la cessione di contraenza non corrispondeva alla sua volontà ovvero che non era operazione veritiera, anche se non erano state spiegate le ragioni di una siffatta apparenza.
Del resto la mancanza di chiarezza e l'atteggiamento, volutamente ondivago e sibillino della difesa di parte opposta sul punto specifico, induceva a ritenere fondata l'eccezione di falsità ideologica rivolta alle scritture oggetto di querela di falso, con conseguente inammissibilità di quest'ultima.
Invero, argomenta il Tribunale, l'opposto non ha mai allegato di aver firmato fogli in bianco e, quindi, questa ipotesi non può venire in considerazione e l'eccepita natura ideologica della falsità sembra avere un credito proprio nella linea difensiva sostenuta dal medesimo opposto, in quanto obiettivamente sarebbe poco credibile la contemporanea presenza, da un lato, di mancata sottoscrizione e, dall'altro, di abusivo riempimento: nella logica o non si è mai firmato un atto, affermazione che dovrebbe farsi solo quando si è obiettivamente sicuri del fatto storico negativo e che non è stata fatta, oppure si è consapevoli di aver prestato fiducia a qualcuno, consegnandogli fogli firmati in bianco, anche se in tal caso dovrebbero spiegarsi in maniera precisa le circostanze e le ragioni di una tale consegna, cosa peraltro mai allegata, altrimenti tale scelta appare in sé poco credibile perché irragionevole.
Viceversa i suddetti documenti provavano l'intervenuta cessione dei diritti della polizza al cessionario ivi indicato, il quale, come pacifico era stato anche rimborsato, avendo riscattato in due distinti momenti la polizza.
Allo stato degli atti era, quindi, provato, e non trovava alcuna smentita, che le firme apposte sui documenti nn.
6-7 erano vere, e correttamente la Compagnia aveva proceduto alle operazioni del
“cambio di contraenza” e di riscatto, non potendo di certo, la dichiarazione scritta e apparentemente sottoscritta dal subagente, di cui al documento n. 4, costituire confessione di alcunché né, quale documento proveniente da un terzo ed apparentemente dal subagente infedele, poteva provare alcunché nei confronti della Compagnia.
Analogamente le visure ipocatastali, richiamate sempre dalla difesa dell'opposto, non erano sufficienti a supportarne adeguatamente la tesi, in quanto la mancata realizzazione dell'operazione immobiliare, ipotizzata nell'operazione di cessione, poteva avere innumerevoli ragioni, che la deducente non si era preoccupata nemmeno di scrutinare sia pure solo in astratto ed in via di ipotesi.
In buona sostanza non soccorreva neppure l'ipotesi della prova presuntiva semplice o indiziaria di cui all'art. 2729 cc.
Il Tribunale, quindi, riteneva verità processuale, il fatto che il credito azionato dal ricorrente/opposto, non era riconducibile ad alcun obbligo contrattuale con , ma Controparte_1 era piuttosto riferibile esclusivamente, stando alle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e comunque in tutte le difese svolte negli scritti difensivi, ai fatti illeciti del subagente ma sotto quest'ultimo profilo neppure poteva affermarsi una responsabilità ER extracontrattuale della rispetto alle attività del subagente. Parte_2
Infatti, soltanto nella comparsa di costituzione e risposta dell'odierno giudizio di opposizione la difesa di parte opposta ha sostenuto la responsabilità extracontrattuale ex art. 2049
c.c. della Compagnia, già intimata su base esclusivamente contrattuale, atteso che, con il ricorso per ingiunzione era stata svolta esclusivamente domanda di adempimento contrattuale ossia di condanna della Compagnia al pagamento della somma, dovuta per il riscatto secondo le condizioni di cui polizza n. 71531547, senza alcun accenno alla responsabilità della Compagnia per fatto illecito del subagente collaboratore dell'Agenzia Generale di Bologna.
In estrema sintesi l'attore sostanziale, avanzando domanda di risarcimento ex art. 2049 cod. civ. nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione, non solo, aveva chiesto un bene giuridico diverso (risarcimento dei danni da fatto illecito, anziché adempimento in forma specifica o per equivalente), così mutando l'originario petitum, ma anche e soprattutto, aveva introdotto nel processo gli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica (e, in specie, l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni affidate al subagente), che erano privi di rilievo, invece, ai fini della pretesa contrattuale e che non erano neppure implicitamente desumibili dalla mera allegazione nel ricorso per ingiunzione, elementi questi che integravano una distinta e nuova causa petendi.
La domanda di accertamento e condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale non era, quindi, intercambiabile con quelle originaria a titolo contrattuale e non costituiva articolazione di una medesima matrice, riguardando diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la individuazione dei quali era indispensabile il riferimento ai fatti storici, che nello specifico caso erano completamente distinti ed incompatibili tra loro.
Risultava, dunque, evidente che nel caso di specie, si era in presenza soltanto di una domanda nuova ed ulteriore, peraltro con abbandono totale di quella su base contrattuale e che trovava fondamento su fatti nuovi, diversi ed incompatibili con quelli oggetto del procedimento monitorio e che come tale andava dichiarata inammissibile.
In ogni caso, chiosava il primo Giudice, e solo come ratio decidendi subordinata alla affermata inammissibilità della domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cc, quest'ultima era comunque infondata nel merito per le ragioni liquide già esposte in precedenza, le quali inducevano a ritenere come avvenuta una cessione del contratto e non provata la falsità ideologica di quanto rappresentato dai documenti nn. 6 e 7.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande e la conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta erronea, illogica e contraddittoria motivazione della
Sentenza impugnata circa l'asserita inconsistenza dei documenti prodotti dal a sostegno _1 della falsità, anche ideologica, della cessione di contraenza.
infatti, già nella fase stragiudiziale, provvedeva, prontamente, a Parte_1 disconoscere la riconducibilità a sé, la veridicità e l'autenticità dei documenti nn. 62 e 73 prodotti da sporgendo anche relativa denuncia querela, dal momento che non aveva Controparte_1 mai autorizzato alcuna cessione del suo contratto di polizza, n. 71531547, in favore di un soggetto a lui totalmente sconosciuto;
tale operazione, infatti, era frutto di un raggiro posto in essere da un agente infedele della Compagnia assicurativa, . Persona_1
A riprova di ciò, l'appellante depositava una confessione (doc. 4 fascicolo di primo grado), scritta e firmata proprio dal , che mai veniva contestata da in Persona_1 Controparte_1 cui questi ammetteva, espressamente, di aver autonomamente ed artatamente formato i suddetti documenti, al fine di regolare un precedente e personale rapporto, in essere con il non Per_2 avendo proprie disponibilità economiche.
Inoltre, ad ulteriore riprova della mendacità dei documenti prodotti da - Controparte_1 specie il doc. 6, in cui si dava atto che l'operazione di trasferimento della polizza dovesse avvenire nel più breve tempo possibile, in quanto corrispettivo dell'acquisto a titolo di compromesso di fabbricato di proprietà di – veniva depositata copia di tutte le ispezioni ipotecarie, a Persona_2 nome e “ ”, che attestavano come, invece, non si era mai Parte_1 Persona_2 realizzata alcuna operazione di compravendita immobiliare tra i due soggetti, i quali, è giusto il caso di ribadirlo, mai si sono conosciuti. Tutto quanto sopra esposto, invece, ben sarebbe bastato a far dichiarare la falsità quantomeno ideologica dei documenti, prodotti da a sostegno dell'asserita Controparte_1 cessione di contraenza, dal momento che emerge, in essi, incontrovertibilmente, il contrasto tra la dichiarazione e l'effettiva volontà del di non voler trasferire la propria polizza in favore di _1 un altro soggetto e, quindi, a rigettare l'opposizione spiegata da Controparte_1
Con il secondo motivo si lamenta erronea, contraddittoria ed arbitraria motivazione della
Sentenza impugnata in ordine all'esclusione delle risultanze contenute nel fascicolo penale depositato agli atti di causa, fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
– R.G.N.R. n. 11635/2019, relativo al procedimento a carico del citato subagente infedele, ER
, che dimostrava, incontrovertibilmente, l'assoluta infondatezza dell'opposizione spiegata da
[...]
e di cui il primo Giudice ha ritenuto, del tutto arbitrariamente, che non si Controparte_1 potesse fare utilizzo alcuno, poiché “In primo luogo è fondata l'eccepita tardività e conseguente non ammissibilità, della documentazione prodotta d'iniziativa e senza alcune preventiva istanza o autorizzazione, in data 13.01.2022, da parte dell'opposto: copia informatica del fascicolo penale
[omissis] Si tratta invero di una produzione alluvionale e priva di un indice ragionato, tale non è quello indicato come tale e costituito dall'elenco formato dalla Procura, del tutto acritica ed avvenuta ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 183/6 co., cpc;
produzione peraltro effettuata
a distanza di pochi giorni dall'udienza di precisazione delle conclusioni, in assenza di una formale istanza di rimessione in termini ed avvenuta in spregio alle esigenze del contraddittorio”, anche perché le indagini preliminari del suddetto procedimento si erano chiuse prima del termine ultimo per il deposito delle memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.
Tuttavia, il ha potuto prendere visione degli atti e dei documenti presenti nel _1 suddetto fascicolo penale solo a seguito del relativo decreto di citazione a giudizio, emesso in data
10.12.2021, pertanto, il deposito di tale documentazione, alla scadenza dei termini di cui alle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, era materialmente impossibile e, dunque, la sua successiva produzione (tutt'altro che alluvionale e acritica) era tempestiva e del tutto ammissibile.
Ebbene, tutti gli atti contenuti nel suddetto fascicolo – come, in particolare, le denunce/querele sporte da tutti i soggetti truffati dall'agente infedele, , i verbali Persona_1 delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bologna ed i provvedimenti assunti dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale felsineo – confermano le ragioni del e, cioè, _1 che: il operava quale sub-agente di già “ ”, la quale, ER Controparte_1 CP_4 dunque, aveva il dovere di vigilarne l'operato; il utilizzava le strutture della suddetta ER
Compagnia Assicurativa, nonché carta intestata della stessa;
il nell'esercizio delle sue ER funzioni di sub-agente di aveva agito con riferimento, tra l'altro, a cessioni di Controparte_1 contraenza e successivi riscatti, attraverso raggiri ed artifizi, facendo uso di documenti da lui contraffatti;
il non conosceva affatto e quest'ultimo, così come da lui _1 Persona_2 stesso dichiarato avanti il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna, non aveva mai espresso la volontà di acquistare la polizza assicurativa intestata a (pag. 185, Parte_1 doc. n. 406946 del fascicolo penale).
Per effetto di ciò il veniva rinviato a giudizio con l'imputazione, tra l'altro, del ER delitto di truffa, previsto e punito dall'art. 640 c.p. “perché, nella sua veste di subagente assicurativo di […], con artifizi e raggiri […], facendo altresì uso anche di CP_1 CP_1 documenti contraffatti, induceva in errore e conseguiva un ingiusto profitto pari ad € 2.330.885,16, con rilevante danno altrui”.
Ancora, si legga la denuncia/querela sporta dall'Agenzia di Controparte_1 [...]
”, con cui vengono depositate ulteriori dichiarazioni del (allegati 5 e 9 del doc. CP_2 ER
n. 406514 del fascicolo penale) in cui egli ammette, espressamente, di aver contraffatto i cambi di contraenza delle polizze e le successive richieste di riscatto, vale a dire proprio i documenti n. 6 e 7 prodotti da Controparte_1
Nell'integrazione alla denuncia sporta dalla “Tridente” (doc. n. 406613 del fascicolo penale), a pag. 6, viene riportato che “Il Sig. in data 18/9/2019, ha dichiarato Persona_2 verbalmente agli ispettori di l'estraneità alla operazione di cessione di contraenza della CP_1 polizza n° 71531547 del per la quale ha richiesto il riscatto di € 40.000,00 in Parte_1 data 28/02/2019 e di € 30.000,00 in data 28/03/2019”.
È evidente, quindi, l'assoluta falsità della cessione di contraenza della polizza in questione, su cui si fonda, esclusivamente, la strumentale opposizione spiegata da Controparte_1
Con il terzo motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda per asserita mutatio libelli.
Infatti, secondo l'insegnamento tradizionale, si ha una nuova domanda processuale quando viene cambiato il petitum o la causa petendi del giudizio, mentre la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermo il fatto costitutivo, rappresenta una mera emendatio libelli e, in quanto tale, risulta del tutto ammissibile, ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che il mutamento della domanda sia inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mutamento che comporti una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, appare evidente come il fatto costitutivo rimanga assolutamente invariato;
infatti, a prescindere dalla natura della responsabilità di cui si domanda l'accertamento, sia essa contrattuale oppure aquiliana, il fatto costitutivo del presente giudizio rimane sempre il medesimo e, cioè, la lesione del diritto di credito, vantato dal con _1 riferimento alla polizza da lui contratta.
A nulla, dunque, rileva che l'ulteriore domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., in capo a sia stata proposta solo successivamente. Controparte_1
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, non può esservi mutamento della domanda allorquando resta immutato il bene della vita in relazione al quale è richiesta tutela, pur in presenza di un ipotetico concorso di norme, legali o convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, sicchè, rientra nella emendatio anche il mutamento della domanda risarcitoria a titolo contrattuale in domanda risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana, se basata sulla medesima vicenda sostanziale (Cass. Civ. 22540/2018; Cass. Civ. 933/2016; SS.UU. Cass. Civ. 12310/2015).
Con il quarto motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. in ordine alla dichiarata estraneità di ai fatti di causa. Controparte_1 Lo stesso Tribunale di Bologna, nel dirimere una controversia simile a quella di specie, dichiarava la responsabilità, ex art. 2049 c.c., della Compagnia assicurativa mandante, per i fatti illeciti commessi dal sub agente dell'agenzia mandataria, affermando espressamente che “la mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando delegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria”, orientamento, confermato da plurima giurisprudenza di merito e di legittimità, in base al quale, la responsabilità da parte della Compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sorge anche nel caso in cui vi sia un apparente rapporto diretto tra questa ed il preposto infedele, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, non si potrà negare che il fosse soggetto stabilmente inserito ER nell'attività di impresa della e, per questo, pubblicamente e notoriamente Controparte_1 abilitato a vendere, da tempo, prodotti assicurativi alla stessa riferibili e, comunque, ad agire in nome e per conto della stessa.
È evidente come l'operato del abbia oggettivamente creato un'apparenza di ER rapporto con tanto che la stessa non può certo dirsi estranea all'attività Controparte_1 esercitata dal citato subagente e al pregiudizio economico subìto dal _1 Controparte_1
peraltro, non poteva non conoscere l'organigramma e l'attività svolta all'interno della
[...]
“propria” Agenzia e aveva, per questo, il dovere di sorvegliarne e vigilarne l'operato.
Da qui la conseguente ed incontrovertibile responsabilità della Compagnia appellata per i fatti di cui è causa. Infatti, non a caso, nel corso del procedimento penale Controparte_1 promosso a carico del subagente infedele è stata chiamata come responsabile civile, con ER provvedimento dell'11.07.2022, che si produce (doc. 3).
L'appello è fondato.
La soluzione fornita dal Tribunale non collima con i principi enunciati nella Sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727 delle Sezioni Unite civili, in cui si dice, sostanzialmente, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione, il che combacia con il caso in esame.
Quindi, dovendosi ritenere ammissibile la domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cc, la stessa deve necessariamente trovare accoglimento, atteso che «la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art.
2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675).
In senso analogo, le Sezioni Unite hanno affermato la responsabilità civile dello Stato o dell'ente pubblico per il danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, specificando che, per la configurazione della detta responsabilità, occorre che la condotta del dipendente sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri dallo stesso esercitate o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass.,
Sezioni Unite civili, 16 maggio 2019, n. 13246).
In tal senso deve ritenersi certamente provata la responsabilità del per la sua ER reiterata condotta truffaldina, posta in essere contro un numero impressionante di clienti.
Di alcun rilievo la questione della querela proposta in corso di causa, atteso che il _1 aveva già proposto regolare denuncia querela in data 29.11.2019 presso la Questura di Bologna.
Va, altresì, affermato che gli atti del procedimento penale, erano certamente acquisibili agli atti di causa e legittimamente utilizzabili, in quanto il ha potuto averne copia solo dopo la _1 notifica del decreto di citazione a giudizio, emesso in data 10.12.2021, quindi, dopo la scadenza dei termini di cui alle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, non potendo certo ignorarsene la portata dirimente a causa della alluvionalità ed acriticità della produzione o della mancata autorizzazione al deposito, considerato anche che, “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cass. Civ., n. 15879/2019).
Dalla lettura degli stessi è possibile estrapolare i seguenti fatti:
1) dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che il operava quale sub- ER agente di utilizzando le strutture della suddetta Compagnia Controparte_1
Assicurativa e la carta intestata della stessa e che, nell'esercizio delle sue funzioni di sub- agente di aveva più volte ed in danno di molteplici clienti, posto in Controparte_1 essere artifizi e raggiri finalizzati ad intascare i premi assicurativi, utilizzando, fra l'altro, il sistema delle cessioni di contraenza e successivi riscatti, facendo uso di documenti da lui contraffatti;
2) il non conosceva il e quest'ultimo, così come da lui stesso _1 Persona_2 dichiarato avanti il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna, non aveva mai espresso la volontà di acquistare la polizza assicurativa intestata a (pag. Parte_1
185, doc. n. 406946 del fascicolo penale); 3) con dichiarazione del 9.9.2019 (All. 4 fasc. , scritta e firmata proprio dall'agente _1 infedele, mai contestata da ammetteva, CP_1 CP_1 Persona_1 espressamente, di aver autonomamente ed artatamente formato i suddetti documenti, al fine di regolare un precedente e personale rapporto, in essere con il non avendo proprie Per_2 disponibilità economiche: “Ho provveduto a far firmare al sig. il cambio di _1 contraenza della sua polizza a premio unico stipulata presso l'Agenzia, a favore del sig.
approfittando del rapporto di fiducia instaurato. Ho poi provveduto a fare Persona_2 riscattare complessivamente la somma di euro 70.000, a favore del sig. e Persona_2 facendo bonificare tale importo sul conto corrente del sig. Questa operazione è Per_2 stata da me effettuata, perché avevo raccolto dal sig. attraverso diversi assegni non Per_2 intestati, tale somma quale premio per polizza vita a premio unico, e facendo sottoscrivere e rilasciare quale documento di polizza proposta di polizza. All'inizio del 2019, il sig. Per_2
manifestava la richiesta di liquidare, per bisogni personali, tale posizione
[...] assicurativa. Non avendo capacità economiche personali, per far fronte a tali richieste, ho provveduto ad effettuare l'operazione di cambio contraenza sopradescritta, ritirando contestualmente e distruggendo la proposta di polizza a suo tempo rilasciata al sig. Per_2
”.
[...]
Il giorno dopo, 10.9.2019, inviava al una comunicazione scritta Controparte_5 _1 con cui avvisava il cliente di aver cessato il rapporto con l'Agente e che Persona_1 per ogni necessità il doveva rivolgersi all'Agente Generale della Compagnia;
_1
4) in allegato alla propria denuncia/querela, l'Agenzia Controparte_3 [...]
”, depositava ulteriori dichiarazioni del (All.ti 5 e 9 del doc. n. 406514 CP_2 ER del fascicolo penale) in cui lo stesso ammetteva espressamente di aver contraffatto i cambi di contraenza delle polizze e le successive richieste di riscatto, vale a dire proprio i documenti n. 6 e 7 prodotti da nel presente giudizio. Infatti, mentre nel Controparte_1 suddetto documento 5 si legge, tra l'altro, “In oggetto vi trasmetto relazioni/dichiarazioni da me compilate e sottoscritte in riferimento a quanto avvenuto, operazioni illegali riferite a:
- ”, nell'allegato 9, si Controparte_6 Controparte_7 legge che “Il sottoscritto premesso che relativamente ai riscontri emersi ed Persona_1 emergenti in sede di verifica amministrativa dichiara di aver agito in piena autonomia, eludendo le disposizioni di legge, regolamentari e di mandato con riferimento alla stipula delle polizze indicate in premessa, dei successivi cambi di contraenza e dei successivi riscatti”.
5) Nell'integrazione alla denuncia sporta dalla “ ” (doc. n. 406613 del fascicolo CP_2 penale), a pagina 2, è la stessa che afferma: “La maggior parte delle Controparte_8 operazioni de quibus venivano effettuate dal mediante l'utilizzo di carta recante ER
l'intestazione GENERALI – INAASSITALIA o falsificata” (…) “Il Sig. in Persona_2 data 18/9/2019, ha dichiarato verbalmente agli ispettori di l'estraneità alla CP_1 operazione di cessione di contraenza della polizza n° 71531547 del per Parte_1 la quale ha richiesto il riscatto di € 40.000,00 in data 28/02/2019 e di € 30.000,00 in data
28/03/2019”; 6) Per tutti questi motivi il veniva rinviato a giudizio con la seguente Persona_1 imputazione:
Le varie confessioni del rese alle agli inquirenti ed allo stesso ER CP_1 _1 non lasciano spazio a nessun dubbio circa la responsabilità dello stesso, la fraudolenza dei comportamenti posti in atto, idonei a trarre in inganno e raggirare il approfittando del _1 rapporto fiduciario instauratosi negli anni e, infine, circa la responsabilità di , Controparte_1 impresa all'interno della quale il era stabilmente inserito e, per questo, pubblicamente e ER notoriamente abilitato a vendere, da tempo, prodotti assicurativi alla stessa riferibili e, comunque, ad agire in nome e per conto della stessa, avvalendosi, tra le altre cose, di “strumenti” di
[...]
come carta intestata e moduli prestampati. CP_1
pertanto, non poteva non conoscere l'attività svolta dal Controparte_1 ER all'interno della “propria” Agenzia, avendo il dovere di sorvegliarne e vigilarne l'operato, atteso «che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio cuius commada eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta
l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri” (Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246).
In definitiva l'appello merita accoglimento ed il Decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di entrambe i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2248/2022, Controparte_1 così dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto.
B) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 13.500 e, per il presente grado, in € 8.000, oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 23.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 352 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 24.9.2024
PROMOSSA DA con l'Avv. ALESSANDRO BARONI ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA C. BATTISTI, 10 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. FRANCO TASSONI ed elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
DEI MONTI PARIOLI, 40 - ROMA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2248/2022, depositata il 09/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2601/2020, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Bologna il 16.07.2020, portante condanna al pagamento della complessiva somma di € 80.124,45, oltre interessi di mora e spese.
Detto credito era vantato in virtù di polizza vita mista, venuta a scadenza il 27.08.2019, già stipulata presso i locali dell'Agenzia Generale Bologna Levante, in carico alla Controparte_2
per il tramite del subagente
[...] Persona_1
Il procedimento monitorio traeva origine dall' asserito immotivato rifiuto della Compagnia di liquidare le somme a scadenza contrattuale.
A sostegno dell'opposizione deduceva di aver già corrisposto il Controparte_1 dovuto, rilevando in via preliminare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 posto che la polizza n. 71531547/61- prodotto 23UEA - con scadenza al 27.08.2019 - era stata oggetto di cessione di contraenza in data 20.2.2019 con trasferimento di tutti i diritti ed obblighi in capo al cessionario, tale , e quest'ultimo a sua volta aveva esercitato il diritto di Persona_2 riscatto parziale rispettivamente:
- in data 26.2.2020 con richiesta di liquidazione a suo favore di un importo pari ad € 40.000, importo accreditato sul conto del con bonifico del 1.3.2019; Per_2
- in data 27.3.2020 con richiesta di liquidazione a suo favore dell'importo di € 30.000, importo accreditato sul conto del con bonifico del 1.4.2019. Per_2
Si costituiva in giudizio deducendo che la cessione di contraenza Parte_1 era da ricondurre ai raggiri posti a suo danno dal subagente , il quale aveva Persona_1 profittato del pluriennale rapporto fiduciario per ottenerne la firma, come ammesso in sede stragiudiziale dal subagente stesso.
Pertanto, contestava la veridicità della richiesta di cessione di contraenza e della successiva cessione, affermando che tali documenti erano da ricondurre alle condotte illecite del subagente, collaboratore della che aveva in gestione l'Agenzia Generale Controparte_2 CP_3
.
[...]
Anticipava la volontà di proporre alla prima udienza querela di falso avverso i documenti nn. 6 e 7 a base dell'opposizione ed in ogni caso formulava nei confronti di Controparte_1 domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 2049 c.c. per fatto illecito commesso dal subagente, asseritamente preposto di presso l'Agenzia Generale di Bologna Controparte_1
Levante, sita in Bologna via degli Ortolani n. 75/E.
Proposta in corso di causa querela di falso per le evidenziate scritture private in relazione al contenuto delle stesse, con dichiarazione allegata al verbale di udienza del 24.06.2021, già acquisita in conferma la volontà di utilizzo dei documenti querelati ed avvisato il PM in sede, depositati gli originali delle scritture querelate e respinta l'istanza ex art. 648 cpc, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, 6^ co., cpc, assente ogni richiesta di prova orale o per consulenza tecnica, la causa era assegnata a sentenza e decisa nei seguenti termini:
“1) dichiara inammissibile la querela di falso proposta in via incidentale da Parte_1 contro le scritture private per cui è causa e per l'effetto dispone che i documenti
[...] originali querelati di falso siano restituiti alla parte opponente all'esito Controparte_1 dell'irrevocabilità della presente decisione;
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2601/2020, emesso in data 16.07.2020, rigetta la domanda di inadempimento contrattuale e condanna
l pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio…
3) dichiara inammissibile la domanda proposta ex art. 2049 cc da Parte_1 che comunque in via subordinata dichiara anche infondata nel merito per le ragioni esposte in parte motiva”.
Osservava, infatti, il primo Giudice che, senza disconoscere la propria sottoscrizione, anzi allegando a sostegno proprio la dichiarazione del subagente infedele, il cui contenuto è incompatibile con l'apocrifia di essa, parte convenuta-opposta ha indirizzato la querela di falso contro il contenuto delle due scritture private, sostenendone la falsità ideologica laddove sanciscono la cessione del contratto a favore di . Persona_2
Infatti, con il documento n. 6, apparentemente in data 12/02/2019, il formulava _1 espressa richiesta di cessione di contraenza della polizza n. 71531547 a favore di e Persona_2 con il documento n. 7 la formalizzava su modulo di cessione di contraenza, sottoscritto da entrambe le parti, apparentemente in data 20.02.2019.
Nella dichiarazione riportata nel doc. 4 di parte opposta, il subagente affermava che ER le firme sul cambio di contraenza erano state ottenute sulla base del rapporto di fiducia del cliente, più precisamente si legge: “Ho provveduto a far firmare al sig. il cambio di contraenza _1 della sua polizza a premio unico stipulata presso l'Agenzia, a favore del sig. Persona_2 approfittando del rapporto di fiducia instaurato”.
Pertanto, la firma apposta sul contratto di cessione corrisponde a quella del ed _1 invero sul punto parte opposta, come già anticipato, non ha mai mosso alcuna contestazione o disconoscimento.
Conseguentemente la querela di falso del ha come oggetto la deduzione di un falso _1 ideologico ossia che la cessione di contraenza non corrispondeva alla sua volontà ovvero che non era operazione veritiera, anche se non erano state spiegate le ragioni di una siffatta apparenza.
Del resto la mancanza di chiarezza e l'atteggiamento, volutamente ondivago e sibillino della difesa di parte opposta sul punto specifico, induceva a ritenere fondata l'eccezione di falsità ideologica rivolta alle scritture oggetto di querela di falso, con conseguente inammissibilità di quest'ultima.
Invero, argomenta il Tribunale, l'opposto non ha mai allegato di aver firmato fogli in bianco e, quindi, questa ipotesi non può venire in considerazione e l'eccepita natura ideologica della falsità sembra avere un credito proprio nella linea difensiva sostenuta dal medesimo opposto, in quanto obiettivamente sarebbe poco credibile la contemporanea presenza, da un lato, di mancata sottoscrizione e, dall'altro, di abusivo riempimento: nella logica o non si è mai firmato un atto, affermazione che dovrebbe farsi solo quando si è obiettivamente sicuri del fatto storico negativo e che non è stata fatta, oppure si è consapevoli di aver prestato fiducia a qualcuno, consegnandogli fogli firmati in bianco, anche se in tal caso dovrebbero spiegarsi in maniera precisa le circostanze e le ragioni di una tale consegna, cosa peraltro mai allegata, altrimenti tale scelta appare in sé poco credibile perché irragionevole.
Viceversa i suddetti documenti provavano l'intervenuta cessione dei diritti della polizza al cessionario ivi indicato, il quale, come pacifico era stato anche rimborsato, avendo riscattato in due distinti momenti la polizza.
Allo stato degli atti era, quindi, provato, e non trovava alcuna smentita, che le firme apposte sui documenti nn.
6-7 erano vere, e correttamente la Compagnia aveva proceduto alle operazioni del
“cambio di contraenza” e di riscatto, non potendo di certo, la dichiarazione scritta e apparentemente sottoscritta dal subagente, di cui al documento n. 4, costituire confessione di alcunché né, quale documento proveniente da un terzo ed apparentemente dal subagente infedele, poteva provare alcunché nei confronti della Compagnia.
Analogamente le visure ipocatastali, richiamate sempre dalla difesa dell'opposto, non erano sufficienti a supportarne adeguatamente la tesi, in quanto la mancata realizzazione dell'operazione immobiliare, ipotizzata nell'operazione di cessione, poteva avere innumerevoli ragioni, che la deducente non si era preoccupata nemmeno di scrutinare sia pure solo in astratto ed in via di ipotesi.
In buona sostanza non soccorreva neppure l'ipotesi della prova presuntiva semplice o indiziaria di cui all'art. 2729 cc.
Il Tribunale, quindi, riteneva verità processuale, il fatto che il credito azionato dal ricorrente/opposto, non era riconducibile ad alcun obbligo contrattuale con , ma Controparte_1 era piuttosto riferibile esclusivamente, stando alle allegazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta e comunque in tutte le difese svolte negli scritti difensivi, ai fatti illeciti del subagente ma sotto quest'ultimo profilo neppure poteva affermarsi una responsabilità ER extracontrattuale della rispetto alle attività del subagente. Parte_2
Infatti, soltanto nella comparsa di costituzione e risposta dell'odierno giudizio di opposizione la difesa di parte opposta ha sostenuto la responsabilità extracontrattuale ex art. 2049
c.c. della Compagnia, già intimata su base esclusivamente contrattuale, atteso che, con il ricorso per ingiunzione era stata svolta esclusivamente domanda di adempimento contrattuale ossia di condanna della Compagnia al pagamento della somma, dovuta per il riscatto secondo le condizioni di cui polizza n. 71531547, senza alcun accenno alla responsabilità della Compagnia per fatto illecito del subagente collaboratore dell'Agenzia Generale di Bologna.
In estrema sintesi l'attore sostanziale, avanzando domanda di risarcimento ex art. 2049 cod. civ. nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione, non solo, aveva chiesto un bene giuridico diverso (risarcimento dei danni da fatto illecito, anziché adempimento in forma specifica o per equivalente), così mutando l'originario petitum, ma anche e soprattutto, aveva introdotto nel processo gli elementi costitutivi di una nuova situazione giuridica (e, in specie, l'esistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni affidate al subagente), che erano privi di rilievo, invece, ai fini della pretesa contrattuale e che non erano neppure implicitamente desumibili dalla mera allegazione nel ricorso per ingiunzione, elementi questi che integravano una distinta e nuova causa petendi.
La domanda di accertamento e condanna a titolo di responsabilità extracontrattuale non era, quindi, intercambiabile con quelle originaria a titolo contrattuale e non costituiva articolazione di una medesima matrice, riguardando diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la individuazione dei quali era indispensabile il riferimento ai fatti storici, che nello specifico caso erano completamente distinti ed incompatibili tra loro.
Risultava, dunque, evidente che nel caso di specie, si era in presenza soltanto di una domanda nuova ed ulteriore, peraltro con abbandono totale di quella su base contrattuale e che trovava fondamento su fatti nuovi, diversi ed incompatibili con quelli oggetto del procedimento monitorio e che come tale andava dichiarata inammissibile.
In ogni caso, chiosava il primo Giudice, e solo come ratio decidendi subordinata alla affermata inammissibilità della domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cc, quest'ultima era comunque infondata nel merito per le ragioni liquide già esposte in precedenza, le quali inducevano a ritenere come avvenuta una cessione del contratto e non provata la falsità ideologica di quanto rappresentato dai documenti nn. 6 e 7.
Da qui l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto.
Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande e la conferma del Decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta erronea, illogica e contraddittoria motivazione della
Sentenza impugnata circa l'asserita inconsistenza dei documenti prodotti dal a sostegno _1 della falsità, anche ideologica, della cessione di contraenza.
infatti, già nella fase stragiudiziale, provvedeva, prontamente, a Parte_1 disconoscere la riconducibilità a sé, la veridicità e l'autenticità dei documenti nn. 62 e 73 prodotti da sporgendo anche relativa denuncia querela, dal momento che non aveva Controparte_1 mai autorizzato alcuna cessione del suo contratto di polizza, n. 71531547, in favore di un soggetto a lui totalmente sconosciuto;
tale operazione, infatti, era frutto di un raggiro posto in essere da un agente infedele della Compagnia assicurativa, . Persona_1
A riprova di ciò, l'appellante depositava una confessione (doc. 4 fascicolo di primo grado), scritta e firmata proprio dal , che mai veniva contestata da in Persona_1 Controparte_1 cui questi ammetteva, espressamente, di aver autonomamente ed artatamente formato i suddetti documenti, al fine di regolare un precedente e personale rapporto, in essere con il non Per_2 avendo proprie disponibilità economiche.
Inoltre, ad ulteriore riprova della mendacità dei documenti prodotti da - Controparte_1 specie il doc. 6, in cui si dava atto che l'operazione di trasferimento della polizza dovesse avvenire nel più breve tempo possibile, in quanto corrispettivo dell'acquisto a titolo di compromesso di fabbricato di proprietà di – veniva depositata copia di tutte le ispezioni ipotecarie, a Persona_2 nome e “ ”, che attestavano come, invece, non si era mai Parte_1 Persona_2 realizzata alcuna operazione di compravendita immobiliare tra i due soggetti, i quali, è giusto il caso di ribadirlo, mai si sono conosciuti. Tutto quanto sopra esposto, invece, ben sarebbe bastato a far dichiarare la falsità quantomeno ideologica dei documenti, prodotti da a sostegno dell'asserita Controparte_1 cessione di contraenza, dal momento che emerge, in essi, incontrovertibilmente, il contrasto tra la dichiarazione e l'effettiva volontà del di non voler trasferire la propria polizza in favore di _1 un altro soggetto e, quindi, a rigettare l'opposizione spiegata da Controparte_1
Con il secondo motivo si lamenta erronea, contraddittoria ed arbitraria motivazione della
Sentenza impugnata in ordine all'esclusione delle risultanze contenute nel fascicolo penale depositato agli atti di causa, fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
– R.G.N.R. n. 11635/2019, relativo al procedimento a carico del citato subagente infedele, ER
, che dimostrava, incontrovertibilmente, l'assoluta infondatezza dell'opposizione spiegata da
[...]
e di cui il primo Giudice ha ritenuto, del tutto arbitrariamente, che non si Controparte_1 potesse fare utilizzo alcuno, poiché “In primo luogo è fondata l'eccepita tardività e conseguente non ammissibilità, della documentazione prodotta d'iniziativa e senza alcune preventiva istanza o autorizzazione, in data 13.01.2022, da parte dell'opposto: copia informatica del fascicolo penale
[omissis] Si tratta invero di una produzione alluvionale e priva di un indice ragionato, tale non è quello indicato come tale e costituito dall'elenco formato dalla Procura, del tutto acritica ed avvenuta ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 183/6 co., cpc;
produzione peraltro effettuata
a distanza di pochi giorni dall'udienza di precisazione delle conclusioni, in assenza di una formale istanza di rimessione in termini ed avvenuta in spregio alle esigenze del contraddittorio”, anche perché le indagini preliminari del suddetto procedimento si erano chiuse prima del termine ultimo per il deposito delle memorie ex art 183, comma VI, c.p.c.
Tuttavia, il ha potuto prendere visione degli atti e dei documenti presenti nel _1 suddetto fascicolo penale solo a seguito del relativo decreto di citazione a giudizio, emesso in data
10.12.2021, pertanto, il deposito di tale documentazione, alla scadenza dei termini di cui alle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, era materialmente impossibile e, dunque, la sua successiva produzione (tutt'altro che alluvionale e acritica) era tempestiva e del tutto ammissibile.
Ebbene, tutti gli atti contenuti nel suddetto fascicolo – come, in particolare, le denunce/querele sporte da tutti i soggetti truffati dall'agente infedele, , i verbali Persona_1 delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Bologna ed i provvedimenti assunti dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale felsineo – confermano le ragioni del e, cioè, _1 che: il operava quale sub-agente di già “ ”, la quale, ER Controparte_1 CP_4 dunque, aveva il dovere di vigilarne l'operato; il utilizzava le strutture della suddetta ER
Compagnia Assicurativa, nonché carta intestata della stessa;
il nell'esercizio delle sue ER funzioni di sub-agente di aveva agito con riferimento, tra l'altro, a cessioni di Controparte_1 contraenza e successivi riscatti, attraverso raggiri ed artifizi, facendo uso di documenti da lui contraffatti;
il non conosceva affatto e quest'ultimo, così come da lui _1 Persona_2 stesso dichiarato avanti il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna, non aveva mai espresso la volontà di acquistare la polizza assicurativa intestata a (pag. 185, Parte_1 doc. n. 406946 del fascicolo penale).
Per effetto di ciò il veniva rinviato a giudizio con l'imputazione, tra l'altro, del ER delitto di truffa, previsto e punito dall'art. 640 c.p. “perché, nella sua veste di subagente assicurativo di […], con artifizi e raggiri […], facendo altresì uso anche di CP_1 CP_1 documenti contraffatti, induceva in errore e conseguiva un ingiusto profitto pari ad € 2.330.885,16, con rilevante danno altrui”.
Ancora, si legga la denuncia/querela sporta dall'Agenzia di Controparte_1 [...]
”, con cui vengono depositate ulteriori dichiarazioni del (allegati 5 e 9 del doc. CP_2 ER
n. 406514 del fascicolo penale) in cui egli ammette, espressamente, di aver contraffatto i cambi di contraenza delle polizze e le successive richieste di riscatto, vale a dire proprio i documenti n. 6 e 7 prodotti da Controparte_1
Nell'integrazione alla denuncia sporta dalla “Tridente” (doc. n. 406613 del fascicolo penale), a pag. 6, viene riportato che “Il Sig. in data 18/9/2019, ha dichiarato Persona_2 verbalmente agli ispettori di l'estraneità alla operazione di cessione di contraenza della CP_1 polizza n° 71531547 del per la quale ha richiesto il riscatto di € 40.000,00 in Parte_1 data 28/02/2019 e di € 30.000,00 in data 28/03/2019”.
È evidente, quindi, l'assoluta falsità della cessione di contraenza della polizza in questione, su cui si fonda, esclusivamente, la strumentale opposizione spiegata da Controparte_1
Con il terzo motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in ordine alla dichiarata inammissibilità della domanda per asserita mutatio libelli.
Infatti, secondo l'insegnamento tradizionale, si ha una nuova domanda processuale quando viene cambiato il petitum o la causa petendi del giudizio, mentre la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermo il fatto costitutivo, rappresenta una mera emendatio libelli e, in quanto tale, risulta del tutto ammissibile, ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che il mutamento della domanda sia inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mutamento che comporti una diversa qualificazione o interpretazione del fatto costitutivo del diritto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, appare evidente come il fatto costitutivo rimanga assolutamente invariato;
infatti, a prescindere dalla natura della responsabilità di cui si domanda l'accertamento, sia essa contrattuale oppure aquiliana, il fatto costitutivo del presente giudizio rimane sempre il medesimo e, cioè, la lesione del diritto di credito, vantato dal con _1 riferimento alla polizza da lui contratta.
A nulla, dunque, rileva che l'ulteriore domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., in capo a sia stata proposta solo successivamente. Controparte_1
Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, non può esservi mutamento della domanda allorquando resta immutato il bene della vita in relazione al quale è richiesta tutela, pur in presenza di un ipotetico concorso di norme, legali o convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, sicchè, rientra nella emendatio anche il mutamento della domanda risarcitoria a titolo contrattuale in domanda risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana, se basata sulla medesima vicenda sostanziale (Cass. Civ. 22540/2018; Cass. Civ. 933/2016; SS.UU. Cass. Civ. 12310/2015).
Con il quarto motivo si lamenta erronea e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c. in ordine alla dichiarata estraneità di ai fatti di causa. Controparte_1 Lo stesso Tribunale di Bologna, nel dirimere una controversia simile a quella di specie, dichiarava la responsabilità, ex art. 2049 c.c., della Compagnia assicurativa mandante, per i fatti illeciti commessi dal sub agente dell'agenzia mandataria, affermando espressamente che “la mandante risponde nei confronti dei terzi anche degli illeciti commessi dai dipendenti o dagli ausiliari della mandataria, restando delegata ai rapporti interni la ripartizione delle responsabilità fra mandante e mandataria”, orientamento, confermato da plurima giurisprudenza di merito e di legittimità, in base al quale, la responsabilità da parte della Compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sorge anche nel caso in cui vi sia un apparente rapporto diretto tra questa ed il preposto infedele, senza che assumano rilievo né la continuità dell'incarico, né l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, non si potrà negare che il fosse soggetto stabilmente inserito ER nell'attività di impresa della e, per questo, pubblicamente e notoriamente Controparte_1 abilitato a vendere, da tempo, prodotti assicurativi alla stessa riferibili e, comunque, ad agire in nome e per conto della stessa.
È evidente come l'operato del abbia oggettivamente creato un'apparenza di ER rapporto con tanto che la stessa non può certo dirsi estranea all'attività Controparte_1 esercitata dal citato subagente e al pregiudizio economico subìto dal _1 Controparte_1
peraltro, non poteva non conoscere l'organigramma e l'attività svolta all'interno della
[...]
“propria” Agenzia e aveva, per questo, il dovere di sorvegliarne e vigilarne l'operato.
Da qui la conseguente ed incontrovertibile responsabilità della Compagnia appellata per i fatti di cui è causa. Infatti, non a caso, nel corso del procedimento penale Controparte_1 promosso a carico del subagente infedele è stata chiamata come responsabile civile, con ER provvedimento dell'11.07.2022, che si produce (doc. 3).
L'appello è fondato.
La soluzione fornita dal Tribunale non collima con i principi enunciati nella Sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727 delle Sezioni Unite civili, in cui si dice, sostanzialmente, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione, il che combacia con il caso in esame.
Quindi, dovendosi ritenere ammissibile la domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cc, la stessa deve necessariamente trovare accoglimento, atteso che «la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art.
2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subìto dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa» (ex multis Cass. Civ., Sez. III, 14 novembre 2023, n. 31675).
In senso analogo, le Sezioni Unite hanno affermato la responsabilità civile dello Stato o dell'ente pubblico per il danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente, anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, specificando che, per la configurazione della detta responsabilità, occorre che la condotta del dipendente sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri dallo stesso esercitate o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass.,
Sezioni Unite civili, 16 maggio 2019, n. 13246).
In tal senso deve ritenersi certamente provata la responsabilità del per la sua ER reiterata condotta truffaldina, posta in essere contro un numero impressionante di clienti.
Di alcun rilievo la questione della querela proposta in corso di causa, atteso che il _1 aveva già proposto regolare denuncia querela in data 29.11.2019 presso la Questura di Bologna.
Va, altresì, affermato che gli atti del procedimento penale, erano certamente acquisibili agli atti di causa e legittimamente utilizzabili, in quanto il ha potuto averne copia solo dopo la _1 notifica del decreto di citazione a giudizio, emesso in data 10.12.2021, quindi, dopo la scadenza dei termini di cui alle memorie istruttorie nel giudizio di primo grado, non potendo certo ignorarsene la portata dirimente a causa della alluvionalità ed acriticità della produzione o della mancata autorizzazione al deposito, considerato anche che, “la produzione di un documento formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine) e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini” (Cass. Civ., n. 15879/2019).
Dalla lettura degli stessi è possibile estrapolare i seguenti fatti:
1) dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è emerso che il operava quale sub- ER agente di utilizzando le strutture della suddetta Compagnia Controparte_1
Assicurativa e la carta intestata della stessa e che, nell'esercizio delle sue funzioni di sub- agente di aveva più volte ed in danno di molteplici clienti, posto in Controparte_1 essere artifizi e raggiri finalizzati ad intascare i premi assicurativi, utilizzando, fra l'altro, il sistema delle cessioni di contraenza e successivi riscatti, facendo uso di documenti da lui contraffatti;
2) il non conosceva il e quest'ultimo, così come da lui stesso _1 Persona_2 dichiarato avanti il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Bologna, non aveva mai espresso la volontà di acquistare la polizza assicurativa intestata a (pag. Parte_1
185, doc. n. 406946 del fascicolo penale); 3) con dichiarazione del 9.9.2019 (All. 4 fasc. , scritta e firmata proprio dall'agente _1 infedele, mai contestata da ammetteva, CP_1 CP_1 Persona_1 espressamente, di aver autonomamente ed artatamente formato i suddetti documenti, al fine di regolare un precedente e personale rapporto, in essere con il non avendo proprie Per_2 disponibilità economiche: “Ho provveduto a far firmare al sig. il cambio di _1 contraenza della sua polizza a premio unico stipulata presso l'Agenzia, a favore del sig.
approfittando del rapporto di fiducia instaurato. Ho poi provveduto a fare Persona_2 riscattare complessivamente la somma di euro 70.000, a favore del sig. e Persona_2 facendo bonificare tale importo sul conto corrente del sig. Questa operazione è Per_2 stata da me effettuata, perché avevo raccolto dal sig. attraverso diversi assegni non Per_2 intestati, tale somma quale premio per polizza vita a premio unico, e facendo sottoscrivere e rilasciare quale documento di polizza proposta di polizza. All'inizio del 2019, il sig. Per_2
manifestava la richiesta di liquidare, per bisogni personali, tale posizione
[...] assicurativa. Non avendo capacità economiche personali, per far fronte a tali richieste, ho provveduto ad effettuare l'operazione di cambio contraenza sopradescritta, ritirando contestualmente e distruggendo la proposta di polizza a suo tempo rilasciata al sig. Per_2
”.
[...]
Il giorno dopo, 10.9.2019, inviava al una comunicazione scritta Controparte_5 _1 con cui avvisava il cliente di aver cessato il rapporto con l'Agente e che Persona_1 per ogni necessità il doveva rivolgersi all'Agente Generale della Compagnia;
_1
4) in allegato alla propria denuncia/querela, l'Agenzia Controparte_3 [...]
”, depositava ulteriori dichiarazioni del (All.ti 5 e 9 del doc. n. 406514 CP_2 ER del fascicolo penale) in cui lo stesso ammetteva espressamente di aver contraffatto i cambi di contraenza delle polizze e le successive richieste di riscatto, vale a dire proprio i documenti n. 6 e 7 prodotti da nel presente giudizio. Infatti, mentre nel Controparte_1 suddetto documento 5 si legge, tra l'altro, “In oggetto vi trasmetto relazioni/dichiarazioni da me compilate e sottoscritte in riferimento a quanto avvenuto, operazioni illegali riferite a:
- ”, nell'allegato 9, si Controparte_6 Controparte_7 legge che “Il sottoscritto premesso che relativamente ai riscontri emersi ed Persona_1 emergenti in sede di verifica amministrativa dichiara di aver agito in piena autonomia, eludendo le disposizioni di legge, regolamentari e di mandato con riferimento alla stipula delle polizze indicate in premessa, dei successivi cambi di contraenza e dei successivi riscatti”.
5) Nell'integrazione alla denuncia sporta dalla “ ” (doc. n. 406613 del fascicolo CP_2 penale), a pagina 2, è la stessa che afferma: “La maggior parte delle Controparte_8 operazioni de quibus venivano effettuate dal mediante l'utilizzo di carta recante ER
l'intestazione GENERALI – INAASSITALIA o falsificata” (…) “Il Sig. in Persona_2 data 18/9/2019, ha dichiarato verbalmente agli ispettori di l'estraneità alla CP_1 operazione di cessione di contraenza della polizza n° 71531547 del per Parte_1 la quale ha richiesto il riscatto di € 40.000,00 in data 28/02/2019 e di € 30.000,00 in data
28/03/2019”; 6) Per tutti questi motivi il veniva rinviato a giudizio con la seguente Persona_1 imputazione:
Le varie confessioni del rese alle agli inquirenti ed allo stesso ER CP_1 _1 non lasciano spazio a nessun dubbio circa la responsabilità dello stesso, la fraudolenza dei comportamenti posti in atto, idonei a trarre in inganno e raggirare il approfittando del _1 rapporto fiduciario instauratosi negli anni e, infine, circa la responsabilità di , Controparte_1 impresa all'interno della quale il era stabilmente inserito e, per questo, pubblicamente e ER notoriamente abilitato a vendere, da tempo, prodotti assicurativi alla stessa riferibili e, comunque, ad agire in nome e per conto della stessa, avvalendosi, tra le altre cose, di “strumenti” di
[...]
come carta intestata e moduli prestampati. CP_1
pertanto, non poteva non conoscere l'attività svolta dal Controparte_1 ER all'interno della “propria” Agenzia, avendo il dovere di sorvegliarne e vigilarne l'operato, atteso «che trattasi di responsabilità oggettiva per fatto altrui e, in particolare, di un'applicazione moderna del principio cuius commada eius et incommoda, in forza del quale l'avvalimento, da parte di un soggetto, dell'attività di un altro per il perseguimento di propri fini comporta
l'attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell'ambito dei poteri conferitigli. Tale appropriazione di attività deve comportarne l'imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che di quelli pregiudizievoli, rispondendo un simile principio ad esigenze generali dell'ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo a colui cui è riconosciuto di avvalersi dell'operato di altri” (Cass., Sez. Un., sent. del 16/05/2019 n. 13246).
In definitiva l'appello merita accoglimento ed il Decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di entrambe i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2248/2022, Controparte_1 così dispone:
A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto.
B) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 13.500 e, per il presente grado, in € 8.000, oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 23.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei