CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER NT Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa TI EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3196/2024 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciano PONTIROLI (C.F. C.F._4
) e dell'avv. Paolo DUVIA ( ) C.F._5 C.F._6
ATTORI IN REVOCAZIONE contro rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca GRATTERI (C.F. ) P.IVA_1 C.F._7
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Azione per la revocazione, ex artt. 395 e ss. c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 2699/2024, pubblicata il 15/10/2024.
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Per gli attori in revocazione:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento della domanda di revocazione della propria sentenza 9/15 ottobre 2024, n. 2699/2024, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 1661/2023 in data 14 luglio 2023, e pertanto respingere in quanto inammissibile ed infondata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto 26 ottobre 2016 n.122973/37281 a rogito del notaio dott. comunque con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle Persona_1 spese di giustizia, da distrarre a favore dei sottoscritti difensori.”
Per la convenuta in revocazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda di revocazione proposta da , , Parte_2 Parte_1
e perché inammissibile, oltre che infondata per tutte le ragioni Parte_3 Parte_4 esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2699/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, C.R. Dott.ssa Calendino, in data 15.10.2024 (n.r.g. 2425/2023). Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e hanno impugnato per revocazione Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c., la sentenza di questa Corte d'Appello di Milano n. 2699/2024 pubblicata il 15.10.2024, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto la domanda revocatoria ordinaria proposta da (quale cessionaria di Controparte_1 [...]
a tutela del credito vantato nei confronti del fideiussore , Controparte_3 Parte_2 amministratore unico della società debitrice principale Gateauglace che aveva con la un debito CP_3 da mutuo ipotecario, con riferimento ad un atto di scioglimento per mutuo dissenso di una donazione di immobile, atto nel quale si precisava che i due donanti ( e Parte_1 Controparte_4 genitori di ) tornavano ad essere proprietari dell'immobile a suo tempo donato alla Parte_2 figlia . Parte_2
In particolare, i ricorrenti ritengono che la decisione della Corte d'Appello sia l'effetto dei seguenti errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c.:
1. la Corte ha erroneamente affermato che il decreto ingiuntivo portante il credito vantato dalla è CP_3 inoppugnabile;
ciò, nonostante vi fosse prova agli atti della sua avvenuta impugnazione, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale costituirebbe, nella sostanza, un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in parola;
inoltre la Corte ha erroneamente affermato l'anteriorità della causa di opposizione all'esecuzione proposta da rispetto all'azione revocatoria ex art. Parte_2
pagina 2 di 8 Cont 2901 cc proposta da quando in realtà quest'ultima fu instaurata con atto di citazione notificato il
27 ottobre 2021 e il precetto ed il successivo pignoramento furono notificati rispettivamente nel novembre 2021 e il 18 gennaio 2022;
2. la Corte ha affermato che non è consumatore, quando invece ella si dichiara Parte_2 consumatrice nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, invocando il fatto che fu la stessa ad attribuirle tale qualifica nel documento di sintesi consegnatole in sede di stipula degli atti di CP_3 fideiussione;
3. la Corte ha affermato la sussistenza della prova della cessione del credito -e dunque della legittimazione attiva di sulla scorta di elementi non condivisibili (produzione dell'avviso della CP_1 cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e produzione di una dichiarazione della cedente
) ed errati (l'asserita non contestazione della cessione da parte degli Controparte_3 appellanti);
4. il requisito della scientia damni in capo a viene dedotto dalla Corte dalla Parte_2 presupposizione di un fatto inesistente, consistente nella “fantasiosa circostanza che le fideiussioni garantissero il pagamento delle rate del mutuo”, quando invece “l'esame di esse [le fideiussioni, ndr] non la giustifica affatto”.
si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda di revocazione, stante la sua Controparte_1 manifesta infondatezza.
Con ordinanza depositata il 19.12.2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, formulata dagli attori ai sensi dell'art. 398, 4° comma, c.p.c., avendo ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione per revocazione.
Le parti, all'udienza del 15.5.2025, hanno insistito perché la causa venisse decisa e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la Corte l'ha trattenuta in decisione il 23.10.2025.
*
Devono in questa sede ribadirsi gli argomenti già posti a sostegno dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 398, 4° comma, c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione per revocazione.
Vale la pena di evidenziare che in forza dell'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c. invocato dagli attori, sussiste “errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” “quando la decisione è fondata pagina 3 di 8 sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” (enfasi della redattrice).
Ciò detto, come si dirà di seguito, i “fatti” indicati dagli attori rappresentano o fatti su cui non risulta essersi fondata la decisione, o fatti costituenti questioni controverse tra le parti, sulle quali la sentenza si è pronunciata.
1. Le circostanze relative all'avvenuta impugnazione (tardiva) o meno del decreto ingiuntivo su cui si fonda il credito a tutela del quale la Banca ha proposto azione revocatoria ordinaria, oltre ad attenere a valutazioni giuridiche e non già a fatti “la cui verità è positivamente stabilita”, non hanno in alcun modo fondato la decisione oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., la quale si fonda, invece, sull'avvenuto accertamento dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza di una ragione di credito della Banca, anche solo eventuale;
un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del debitore;
l'eventus damni; la scientia damni del debitore.
Con particolare riferimento alla contestazione del credito della Banca, contenuta nell'opposizione all'esecuzione spiegata da , la stessa non costituisce, invero, fatto idoneo a negare la Parte_2 sussistenza del primo requisito richiesto dall'art. 2901 c.c., posto che “l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata” (così, ex multis, Cass. 18291/2020).
2. Il fatto che si proclami consumatrice e che lo faccia sulla scorta di un documento Parte_2 di sintesi proveniente dalla Banca non è circostanza di per sé idonea a fondare il presupposto richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4) invocato, ovvero che si tratti di “fatto la cui verità è positivamente stabilita”; anzi, la questione del ruolo rivestito da nell'ambito dei contratti di Parte_2 fideiussione su cui si fonda il credito vantato dalla nei suoi confronti, ovvero se la stessa possa CP_3 essere qualificata o meno come consumatrice – con le conseguenti ricadute in ordine alla validità o meno dei contratti di fideiussione – costituisce proprio un “fatto controverso sul quale la sentenza ebbe
a pronunciare”, tanto che la ha sempre contestato, a sostegno della propria tesi di piena validità CP_3 dei contratti di fideiussione, la natura di consumatore in capo alla Pt_2
3. Il fatto che la Corte, nella sentenza che si vuole revocata, abbia ritenuto sussistente la prova della pagina 4 di 8 cessione del credito sulla scorta di alcuni documenti versati in atti (avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della Banca cedente) e sulla scorta della ritenuta non contestazione della cessione da parte degli odierni attori, non si traduce nell'affermazione di “un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, bensì nella interpretazione di atti e documenti, ovvero nell'attività tipica dell'esercizio della giurisdizione;
4. Il fatto che la Corte, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, affermi che “il mutuo fatto con la nel 2008 dalla stessa quale amministratrice di Gateauglace e di cui CP_3 Pt_2 era dunque ben a conoscenza, prevedeva un piano rateale di rientro concordato sino al 2023 Pt_2
e che le fideiussioni erano state costituite per garantire il pagamento delle rate scadute e non pagate dalla debitrice principale” anzi tutto non fonda la decisione (come invece richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4 invocato) relativa al requisito dalla scientia damni in capo al debitore, posto che, come pure afferma la Corte nella stessa sentenza poco oltre, è sufficiente a ritenere sussistente il requisito della scientia damni la semplice consapevolezza che “sottrarre dalla propria garanzia patrimoniale un cespite immobiliare comporta, di per sé, un peggioramento qualitativo del patrimonio, se non sostituito, per quanto consta, da cespiti immobiliari di uguale o maggior valore” (così la sentenza impugnata, a pag. 5); inoltre, l'interpretazione del testo contrattuale delle due fideiussioni non costituisce affatto “la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, bensì il frutto dell'attività interpretativa di atti e documenti, propria dell'esercizio della giurisdizione.
In definitiva, l'impugnazione per revocazione della sentenza di questa Corte n. 2699/2024 dev'essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Peraltro, la manifesta infondatezza dell'impugnazione impone la condanna degli odierni attori ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto che gli stessi hanno inteso coltivare le loro domande palesemente infondate anche dopo l'ordinanza del 19 dicembre 2024, con sui è stata respinta l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha pagina 5 di 8 precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Parte attrice in revocazione ha nella specie agito e coltivato le proprie istanze con evidente colpa grave: ha articolato motivi di revocazione che – prima facie- non corrispondono in alcun modo all'errore di fatto richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., tanto che con ordinanza del 19.12.2024 ne è stata dichiarata la manifesta infondatezza;
di più, anche dopo l'ordinanza di rigetto – per manifesta infondatezza dell'impugnazione – dell'istanza di sospensione del termine per ricorrere in Cassazione, ha ritenuto di coltivare ulteriormente le domande, con inutile aggravio dell'attività giudiziaria,
“determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n.
5725/2019).
La condotta processuale di parte attrice in revocazione merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del pagina 6 di 8 compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., parte attrice dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 3.000,00, avuto riguardo valore elevato della causa.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli attori in revocazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'impugnazione per revocazione proposta da , , Parte_2 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza di questa Corte d'Appello di Milano n. 2699/2024 Pt_3 Parte_4 pubblicata il 15.10.2024, che conferma integralmente;
- condanna , , e a rimborsare a Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentata dalla mandataria le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 20.119,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna , , e a versare in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
rappresentata dalla mandataria ex art. 96, 3° Controparte_1 Controparte_2 comma, c.p.c., la somma di € 10.060,00;
- condanna , , e a versare in favore Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 della ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di € 3.000,00; Parte_5
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli attori in revocazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 29 ottobre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
TI EL ER NT
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ER NT Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa TI EL Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3196/2024 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciano PONTIROLI (C.F. C.F._4
) e dell'avv. Paolo DUVIA ( ) C.F._5 C.F._6
ATTORI IN REVOCAZIONE contro rappresentata dalla mandataria Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca GRATTERI (C.F. ) P.IVA_1 C.F._7
CONVENUTA IN REVOCAZIONE
OGGETTO: Azione per la revocazione, ex artt. 395 e ss. c.p.c., della sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 2699/2024, pubblicata il 15/10/2024.
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 Per gli attori in revocazione:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento della domanda di revocazione della propria sentenza 9/15 ottobre 2024, n. 2699/2024, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 1661/2023 in data 14 luglio 2023, e pertanto respingere in quanto inammissibile ed infondata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto 26 ottobre 2016 n.122973/37281 a rogito del notaio dott. comunque con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle Persona_1 spese di giustizia, da distrarre a favore dei sottoscritti difensori.”
Per la convenuta in revocazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda di revocazione proposta da , , Parte_2 Parte_1
e perché inammissibile, oltre che infondata per tutte le ragioni Parte_3 Parte_4 esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la sentenza n. 2699/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, C.R. Dott.ssa Calendino, in data 15.10.2024 (n.r.g. 2425/2023). Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, , e hanno impugnato per revocazione Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 ai sensi dell'art. 395, co. 1, n. 4) c.p.c., la sentenza di questa Corte d'Appello di Milano n. 2699/2024 pubblicata il 15.10.2024, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto la domanda revocatoria ordinaria proposta da (quale cessionaria di Controparte_1 [...]
a tutela del credito vantato nei confronti del fideiussore , Controparte_3 Parte_2 amministratore unico della società debitrice principale Gateauglace che aveva con la un debito CP_3 da mutuo ipotecario, con riferimento ad un atto di scioglimento per mutuo dissenso di una donazione di immobile, atto nel quale si precisava che i due donanti ( e Parte_1 Controparte_4 genitori di ) tornavano ad essere proprietari dell'immobile a suo tempo donato alla Parte_2 figlia . Parte_2
In particolare, i ricorrenti ritengono che la decisione della Corte d'Appello sia l'effetto dei seguenti errori di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c.:
1. la Corte ha erroneamente affermato che il decreto ingiuntivo portante il credito vantato dalla è CP_3 inoppugnabile;
ciò, nonostante vi fosse prova agli atti della sua avvenuta impugnazione, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, la quale costituirebbe, nella sostanza, un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo in parola;
inoltre la Corte ha erroneamente affermato l'anteriorità della causa di opposizione all'esecuzione proposta da rispetto all'azione revocatoria ex art. Parte_2
pagina 2 di 8 Cont 2901 cc proposta da quando in realtà quest'ultima fu instaurata con atto di citazione notificato il
27 ottobre 2021 e il precetto ed il successivo pignoramento furono notificati rispettivamente nel novembre 2021 e il 18 gennaio 2022;
2. la Corte ha affermato che non è consumatore, quando invece ella si dichiara Parte_2 consumatrice nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione, invocando il fatto che fu la stessa ad attribuirle tale qualifica nel documento di sintesi consegnatole in sede di stipula degli atti di CP_3 fideiussione;
3. la Corte ha affermato la sussistenza della prova della cessione del credito -e dunque della legittimazione attiva di sulla scorta di elementi non condivisibili (produzione dell'avviso della CP_1 cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e produzione di una dichiarazione della cedente
) ed errati (l'asserita non contestazione della cessione da parte degli Controparte_3 appellanti);
4. il requisito della scientia damni in capo a viene dedotto dalla Corte dalla Parte_2 presupposizione di un fatto inesistente, consistente nella “fantasiosa circostanza che le fideiussioni garantissero il pagamento delle rate del mutuo”, quando invece “l'esame di esse [le fideiussioni, ndr] non la giustifica affatto”.
si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda di revocazione, stante la sua Controparte_1 manifesta infondatezza.
Con ordinanza depositata il 19.12.2024, questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, formulata dagli attori ai sensi dell'art. 398, 4° comma, c.p.c., avendo ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione per revocazione.
Le parti, all'udienza del 15.5.2025, hanno insistito perché la causa venisse decisa e, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la Corte l'ha trattenuta in decisione il 23.10.2025.
*
Devono in questa sede ribadirsi gli argomenti già posti a sostegno dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 398, 4° comma, c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione per revocazione.
Vale la pena di evidenziare che in forza dell'art. 395, comma 1, n. 4) c.p.c. invocato dagli attori, sussiste “errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” “quando la decisione è fondata pagina 3 di 8 sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare” (enfasi della redattrice).
Ciò detto, come si dirà di seguito, i “fatti” indicati dagli attori rappresentano o fatti su cui non risulta essersi fondata la decisione, o fatti costituenti questioni controverse tra le parti, sulle quali la sentenza si è pronunciata.
1. Le circostanze relative all'avvenuta impugnazione (tardiva) o meno del decreto ingiuntivo su cui si fonda il credito a tutela del quale la Banca ha proposto azione revocatoria ordinaria, oltre ad attenere a valutazioni giuridiche e non già a fatti “la cui verità è positivamente stabilita”, non hanno in alcun modo fondato la decisione oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., la quale si fonda, invece, sull'avvenuto accertamento dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., ovvero: l'esistenza di una ragione di credito della Banca, anche solo eventuale;
un atto dispositivo del proprio patrimonio da parte del debitore;
l'eventus damni; la scientia damni del debitore.
Con particolare riferimento alla contestazione del credito della Banca, contenuta nell'opposizione all'esecuzione spiegata da , la stessa non costituisce, invero, fatto idoneo a negare la Parte_2 sussistenza del primo requisito richiesto dall'art. 2901 c.c., posto che “l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata” (così, ex multis, Cass. 18291/2020).
2. Il fatto che si proclami consumatrice e che lo faccia sulla scorta di un documento Parte_2 di sintesi proveniente dalla Banca non è circostanza di per sé idonea a fondare il presupposto richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4) invocato, ovvero che si tratti di “fatto la cui verità è positivamente stabilita”; anzi, la questione del ruolo rivestito da nell'ambito dei contratti di Parte_2 fideiussione su cui si fonda il credito vantato dalla nei suoi confronti, ovvero se la stessa possa CP_3 essere qualificata o meno come consumatrice – con le conseguenti ricadute in ordine alla validità o meno dei contratti di fideiussione – costituisce proprio un “fatto controverso sul quale la sentenza ebbe
a pronunciare”, tanto che la ha sempre contestato, a sostegno della propria tesi di piena validità CP_3 dei contratti di fideiussione, la natura di consumatore in capo alla Pt_2
3. Il fatto che la Corte, nella sentenza che si vuole revocata, abbia ritenuto sussistente la prova della pagina 4 di 8 cessione del credito sulla scorta di alcuni documenti versati in atti (avviso della cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e dichiarazione della Banca cedente) e sulla scorta della ritenuta non contestazione della cessione da parte degli odierni attori, non si traduce nell'affermazione di “un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, bensì nella interpretazione di atti e documenti, ovvero nell'attività tipica dell'esercizio della giurisdizione;
4. Il fatto che la Corte, con la sentenza di cui si chiede la revocazione, affermi che “il mutuo fatto con la nel 2008 dalla stessa quale amministratrice di Gateauglace e di cui CP_3 Pt_2 era dunque ben a conoscenza, prevedeva un piano rateale di rientro concordato sino al 2023 Pt_2
e che le fideiussioni erano state costituite per garantire il pagamento delle rate scadute e non pagate dalla debitrice principale” anzi tutto non fonda la decisione (come invece richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4 invocato) relativa al requisito dalla scientia damni in capo al debitore, posto che, come pure afferma la Corte nella stessa sentenza poco oltre, è sufficiente a ritenere sussistente il requisito della scientia damni la semplice consapevolezza che “sottrarre dalla propria garanzia patrimoniale un cespite immobiliare comporta, di per sé, un peggioramento qualitativo del patrimonio, se non sostituito, per quanto consta, da cespiti immobiliari di uguale o maggior valore” (così la sentenza impugnata, a pag. 5); inoltre, l'interpretazione del testo contrattuale delle due fideiussioni non costituisce affatto “la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa”, bensì il frutto dell'attività interpretativa di atti e documenti, propria dell'esercizio della giurisdizione.
In definitiva, l'impugnazione per revocazione della sentenza di questa Corte n. 2699/2024 dev'essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Peraltro, la manifesta infondatezza dell'impugnazione impone la condanna degli odierni attori ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., tenuto conto che gli stessi hanno inteso coltivare le loro domande palesemente infondate anche dopo l'ordinanza del 19 dicembre 2024, con sui è stata respinta l'istanza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso in Cassazione.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che “l'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, […] ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 cod. proc. civ., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario” (cfr. Cass. 17902/2010).
Sul punto merita di essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha pagina 5 di 8 precisato: “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
Parte attrice in revocazione ha nella specie agito e coltivato le proprie istanze con evidente colpa grave: ha articolato motivi di revocazione che – prima facie- non corrispondono in alcun modo all'errore di fatto richiesto dall'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c., tanto che con ordinanza del 19.12.2024 ne è stata dichiarata la manifesta infondatezza;
di più, anche dopo l'ordinanza di rigetto – per manifesta infondatezza dell'impugnazione – dell'istanza di sospensione del termine per ricorrere in Cassazione, ha ritenuto di coltivare ulteriormente le domande, con inutile aggravio dell'attività giudiziaria,
“determina[ndo] uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (cfr. Cass. ord. n.
5725/2019).
La condotta processuale di parte attrice in revocazione merita dunque la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., per avere abusato del processo con le condotte gravemente negligenti testé descritte.
L'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del pagina 6 di 8 compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”.
Nella specie, appare congruo applicare una somma pari alla metà del compenso defensionale, come liquidato in dispositivo, al fine di rendere effettivo lo scopo di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., norma con finalità pubblicistiche e volta ad evitare la proposizione di pretese avanzate con dolo o colpa grave (cfr. Cass. SS.UU. sentenza 22405 del 13.09.2018).
In ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., parte attrice dev'essere altresì condannata a versare in favore della cassa delle ammende la somma di € 3.000,00, avuto riguardo valore elevato della causa.
Sussistono infine i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli attori in revocazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'impugnazione per revocazione proposta da , , Parte_2 Parte_1 [...]
e avverso la sentenza di questa Corte d'Appello di Milano n. 2699/2024 Pt_3 Parte_4 pubblicata il 15.10.2024, che conferma integralmente;
- condanna , , e a rimborsare a Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
rappresentata dalla mandataria le spese di lite del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 20.119,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- condanna , , e a versare in favore di Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
rappresentata dalla mandataria ex art. 96, 3° Controparte_1 Controparte_2 comma, c.p.c., la somma di € 10.060,00;
- condanna , , e a versare in favore Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 della ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c., la somma di € 3.000,00; Parte_5
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli attori in revocazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
pagina 7 di 8 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 29 ottobre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
TI EL ER NT
pagina 8 di 8