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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4992/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4992/2019 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Tonello Franca e Parte_1 Parte_2 dell'avv. Ramponi Matteo;
Attori contro
, con il patrocinio dell'avv. Menon Valentino e dell'avv. Bertin TR
Carlo;
Convenuto nonché contro
, , con il patrocinio dell'avv. Canton Alberto RO Controparte_3
e dell'avv. Salbego Eva;
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile la domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dai convenuti
e tesa ad ottenere la riconoscenza ed esistenza di un credito a RO Controparte_3
pagina 1 di 32 loro favore nonché la condanna dei coeredi al rimborso di detto credito, in quanto generica e indeterminata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via preliminare subordinata:
Dichiarare prescritto il diritto di credito di cui alla domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dai convenuti e per tutti i motivi esposti in RO Controparte_3
narrativa.
Nel merito:
In principalità:
1) accertare e dichiarare che l'atto in data 18.6.1997 a rogito del Notaio , rep. n. 51445 Persona_1
qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili sopra meglio descritti, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare la qualità di eredi universali dei signori , Controparte_3 CP_2
, , , e procedere, ai sensi e per gli
[...] TR Parte_1 Parte_2
effetti degli artt. 713 ss. c.c. e 784 ss. c.p.c., allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei beni caduti nella successione del loro padre , con formazione, Persona_2
assegnazione ed attribuzione delle quote ed in concreto spettanti a ciascun coerede;
3) a tal fine, disporsi la collazione di tutte le donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e accertate tramite la resa dei beni in natura e/o l'imputazione del valore per equivalente al momento dell'apertura della successione;
4) nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse rinvenire il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e/o non dovesse rinvenire l'esistenza di una comunione ereditaria e/o in ogni caso, accertarsi la consistenza dell'asse ereditario di TR
comprensivo di beni immobili e beni mobili, e, previa stima dei beni mobili ed immobili caduti in successione nonché di tutti i beni oggetto di donazione diretta e/o indiretta e/o dissimulata, accertata la lesione di legittima spettante agli attori, ciascuno per la quota spettante, procedersi alla reintegra della stessa, disponendo la materiale acquisizione del bene o porzione dello stesso necessario alla reintegra della quota del legittimario - e, qualora ciò non sia possibile anche in parte, disporne il soddisfacimento per equivalente condannando i convenuti in solido a rifondere a ciascun attore per la quota di spettanza il pari credito di quest'ultimo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'apertura della successione al saldo;
pagina 2 di 32 5) A tal fine, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile – mediante la ricostruzione del patrimonio ereditato, al netto di eventuali debiti e considerando ogni liberalità diretta e/o indiretta e/o dissimulata in vita effettuata dal de cuius – ed accertata la lesione della quota di eredità ex lege riservata agli attori (pari a 2/15 ciascuno) operata in forza del testamento ovvero di una o più delle liberalità di cui in narrativa -, accertare e dichiarare che i signori e Parte_2 [...]
sono eredi legittimari del defunto e disporre susseguentemente la Parte_1 TR
reintegrazione della quota di legittima spettante a ciascuno degli attori, mediante la proporzionale riduzione delle attribuzioni ereditarie ab intestato, delle disposizioni testamentarie contenute nel citato testamento, nonché delle liberalità dirette e/o indirette e/o dissimulate di cui in narrativa, ai sensi e con le modalità di legge, nei limiti della quota medesima, ammontante ad Euro 76.297,80 per
[...]
e ad Euro 25.097,80 per o alla maggiore o minor somma che codesto Parte_2 Parte_1
Ill.mo Tribunale dovesse accertare in corso di causa.
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi comprensivi di spese di ctu e ctp (doc. 9).
In via istruttoria:
- Richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dal CTP, convocare a chiarimenti il CTU per rideterminare il valore delle aree scoperte circostanti gli immobili di e RO CP
, tenendo conto della loro effettiva consistenza e destinazioni diversa da quella agricola,
[...]
comprensiva delle piantumazioni esistenti.
- Previa revoca dell'ordinanza 19.11.2020 ove contraria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. del 20.1.2020 per quanto non ammesso, sia a prova diretta che contraria, opponendosi a quelle avversarie.
In particolare si insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor di esibire tutta la documentazione bancaria ad esso riferibile relativa al TR periodo antecedente e coevo alla stipula dell'atto di vendita in data 18.6.1997 a rogito del Notaio
rep. n. 51445/6194, nonché di quella successiva, al fine di poter verificare (mediante il Persona_1
confronto con la documentazione riferibile al soggetto defunto, di cui parimenti si chiede ordine di esibizione) la presenza di operazioni entrata/uscita riconducibili ad eventuali ulteriori donazioni dirette e/o indirette da parte del genitore a favore dello stesso. per il convenuto : TR
Nel merito:
In via preliminare:
pagina 3 di 32 Respingersi la domanda di simulazione della compravendita del 18.6.1997, a rogito Notaio rep. Per_1
51445/6194 perché prescritta e/o infondata per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiararsi i beni ivi ceduti rispettivamente non soggetti a collazione né alla riunione fittizia e quindi a riduzione.
In via principale:
Respingersi le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e di conseguente divisione ereditaria, in quanto inammissibili, infondate per mancanza dei loro presupposti e in particolare del relictum.
Respinta la domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 1997, non ci si oppone alla eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni lesive (ad esclusione perciò dei beni di cui alla compravendita del 1997), se risulterò dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, nei modi di legge fino alla eventuale reintegrazione della riserva.
Con vittoria di spese, anche generali, e onorari.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la simulazione della compravendita del 18.6.1997, a rogito Notaio rep. 51445/6194, si aderisce e non ci si oppone comunque alla Per_1
domanda di riduzione, ma si chiede che -in ogni caso- si tenga conto del valore dei beni oggetto della dissimulata donazione del 1997 depurato dal valore delle migliorie apportate e spese straordinarie effettuate dal convenuto dopo l'atto di liberalità ex artt. 747-748 e ss. c.c. per i TR
motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari.
Nei confronti dei soli convenuti e CP_2 Controparte_3
- Respingersi la domanda riconvenzionale subordinata perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché risultano prescritti i crediti ivi richiesti, per le ragioni esposte in epigrafe.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prove per testi sulle circostanze esposte in memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, dal cap. 1) al cap. 10, non ammessi con ordinanza del 19.11.2020, da aversi qui riportate precedute da “Vero che”. Con i testi ivi indicati. per i convenuti e : RO Controparte_3
Contrariis rejectis,
Nel merito:
pagina 4 di 32 Respingersi le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e di conseguente divisione in quanto infondate per mancanza dei loro presupposti.
Previo accoglimento della domanda di simulazione proposta dagli attori, accertata la consistenza dell'asse ereditario del sig. includendo in esso tutti i beni mobili ed immobili TR
oggetto di donazione (diretta e dissimulata) e di assegnazioni testamentarie, stimato il valore del medesimo secondo i criteri indicati nella presente comparsa e sulla scorta dei valori esposti nelle perizie prodotte sub docc. 02, 03, 04, 05 e 06 o di quelli che risulteranno in base a C.T.U. tecnico estimativa, accertata l'eventuale lesione delle quote di legittima in conseguenza risultanti, procedersi alla reintegra delle stesse nei confronti di coloro tra le parti che risultassero averne diritto, inclusi eventualmente i convenuti, secondo le modalità di legge e mediante conguagli in denaro, respingendo le domande di reintegra svolte dagli attori che non dovessero risultare lesi nella quota di riserva riconosciuta in loro favore.
In via subordinata, e per la denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza di una comunione ereditaria e di sua divisione, previo accoglimento della domanda di simulazione proposta dagli attori, procedersi alla collazione e quindi alla divisione secondo le quote in concreto volute dal de cuius, sempre secondo i criteri indicati nella presente comparsa e sulla scorta dei valori esposti nelle perizie prodotte sub docc. 02, 03, 04, 05 e 06 o di quelli che risulteranno in base a C.T.U. tecnico estimativa.
In via riconvenzionale subordinata, e per la denegata ipotesi in cui, in sede di reintegrazione o di divisione, per tutte o per una parte delle migliorie e delle spese attuate dal sig. e/o RO dal sig. rispetto ai beni loro donati venga esclusa l'applicazione dell'art. 748 Controparte_3
c.c. e quindi la detrazione del valore di tali migliorie a loro favore nella determinazione del valore dell'asse ereditario, dichiararsi l'esistenza di un corrispettivo credito a favore del sig.
[...]
e/o del sig. nella misura esposta nelle perizie prodotte sub docc. 02, CP_2 Controparte_3
03, 04, 05 e 06 o in quella che risulterà in base a C.T.U. tecnico estimativa e di conseguenza: a) detrarre comunque detto valore, quale debito ereditario, da quello dell'asse ereditario ai fini delle conseguenti decisioni circa l'azione di riduzione o di divisione esperita dagli attori;
b) condannarsi i coeredi in solido tra loro al rimborso del credito così riconosciuto a favore del sig. RO
e/o del sig. nella rispettiva misura, eventualmente mediante compensazione pro Controparte_3
quota.
In tutti i casi con rifusione delle spese di lite, incluse quelle generali.
In via istruttoria:
pagina 5 di 32 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e non ammesse.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa della successione di , deceduto in data 3.1.2016, il quale, già TR
vedovo, lasciava quali eredi i cinque figli , , e . Parte_2 Pt_1 CP CP_2 CP_3
Con testamento pubblico ricevuto in data 28.12.2015 dal Notaio di Piove di Sacco, il de Persona_1
cuius disponeva delle proprie sostanze, riconoscendo di aver già disposto di liberalità aventi ad oggetto beni immobili a favore dei figli , e e assegnando, a titolo di eredità, ai figli CP CP_2 CP_3
, e rispettivamente un terreno, un'unità ad uso residenziale e altro appezzamento di CP_2 Pt_1 Pt_2
terreno, tutti siti in Brugine;
infine, assegnava a tutti i figli , , e CP_2 CP Pt_1 CP_3
le proprie liquidità, ovunque depositate e/o investite. Pt_2
Agivano in giudizio i figli e per vedere accertata e dichiarata la natura Parte_1 Pt_2 simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 con cui il Per_1 de cuius trasferiva al figlio , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà di un fabbricato in CP
Brugine, sito in Corte Arzerini n. 38B, e del terreno limitrofo, per complessive L. 41.900.000 pagate, secondo quanto indicato nell'atto, anteriormente alla stipula;
la compravendita, nella ricostruzione di parte attrice, dissimulava una donazione, non avendo mai versato il corrispettivo TR
pattuito.
A tal riguardo, gli attori allegavano la sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti e il prezzo indicato, la mancanza di tracciabilità dei pagamenti - tenuto conto anche del grado di parentela tra le parti e della presenza di testimoni all'atto notarile -, nonché la scarsa capacità reddituale del convenuto e l'utilizzo del bene da parte del medesimo, nonostante la riserva di usufrutto in capo all'alienante, successivamente donato con diverso atto del 25.2.2014, a rogito del Notaio rep. 38530/11841 con Per_3
espressa dispensa da collazione.
Riferivano, inoltre, che il padre aveva beneficiato anche i fratelli e con RO CP_3
donazioni dirette: rispettivamente, con atto a rogito del Notaio del 24.5.2002 rep. 66064/8501 il Per_1
de cuius donava al figlio la piena proprietà di una porzione di fabbricato in Brugine, via Arzerini CP_2
n. 38A e un appezzamento di terreno censito al mapp. 163; con atto a rogito Notaio del Per_1
pagina 6 di 32 28.7.2015 rep. 91790/16129 il de cuius donava, invece, al figlio la piena proprietà di un CP_3
fabbricato in Brugine, via Arzerini, accatastato al mapp. 106, nonché di due terreni ai mapp. 279 e 281, oltre alla quota di 1/2 di proprietà del cortile censito al mapp. 106 sub. 6, comprensivo delle quote di comproprietà sulle parti comuni, e alla quota di 1/2 di altro terreno contiguo, censito al mapp. 282.
Allegavano gli attori che nessuna delle predette donazioni veniva effettuata con dispensa da collazione e/o imputazione, ad eccezione di quella avente ad oggetto il diritto di usufrutto in favore di CP
.
[...]
Riferivano, infine, che all'apertura della successione, in assenza di debiti, l'asse ereditario risultava così composto:
- beni immobili citati nel testamento;
- beni mobili (attrezzi agricoli, gioielli stimabili in € 2.850,00 ed altri componenti l'arredo della abitazione);
- saldo del c/c presso Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, pari ad € 255,31 al 3.1.2016, oltre al deposito a risparmio presso la medesima banca con saldo attivo pari a € 0,83.
Chiedevano, quindi, gli odierni attori di accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
18.6.1997 dissimulava una donazione in favore di , nonché di accertare e TR
dichiarare la qualità di eredi universali in capo alle parti in causa e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle operazioni di divisione, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai convenuti.
In subordine e comunque in ogni caso, qualora non venisse riconosciuto il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria, gli attori chiedevano accertarsi la consistenza dell'asse ereditario e, una volta determinata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, reintegrare la medesima mediante la proporzionale riduzione delle attribuzioni testamentarie ab intestato e delle volontà testamentarie, nonché delle liberalità effettuate in vita dal de cuius, anche dissimulate.
Si costituiva in giudizio , il quale, in primo luogo, contestava la fondatezza della TR asserita simulazione dell'atto di compravendita del 18.6.1997 e ne eccepiva la prescrizione, essendo stata tale domanda posta come questione preliminare di merito sia rispetto alla domanda di divisione che di riduzione;
richiamava sul punto pronunce di legittimità secondo cui gli istituti della prescrizione e dell'onere della prova operano diversamente a seconda che l'accertamento della natura simulata dell'atto sia chiesto in funzione della collazione alla massa ereditaria di quanto donato, come nel caso di specie, ovvero al fine delle operazioni di riduzione per la reintegra della quota di legittima.
pagina 7 di 32 In subordine, il convenuto rilevava il mancato assolvimento dell'onere della prova della simulazione, che incombe sugli attori con i limiti di cui all'art. 1417 c.c., essendo gli stessi tenuti a produrre la controdichiarazione scritta;
in ogni caso, la dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo, contenuta nell'atto impugnato, ha effetto vincolante tra le parti e quindi anche per gli attori, subentrati nella posizione del de cuius, come ritenuto da pacifica giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, con riferimento all'atto del 18.6.1997, negava la sproporzione tra il TR
valore reale dei beni trasferiti e quanto dichiarato, producendo copia del bonifico per L. 15.000.000 effettuato in data 7.7.1997 in favore del padre, a titolo di saldo del prezzo finale per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e per la fattura delle spese notarili della cessione;
deduceva, sul punto, che il pagamento parziale del corrispettivo della compravendita costituirebbe al più inadempimento contrattuale e integrerebbe un credito dell'eredità, di cui eccepiva la prescrizione, sebbene la residua parte del prezzo sarebbe stata onorata prima della stipula, per effetto di compensazione tra il de cuius e il figlio , che aveva anticipato al padre parte del denaro necessario per la costruzione CP dell'immobile (all'epoca ancora in proprietà del de cuius).
Quanto all'utilizzo dell'immobile anche prima della donazione dell'usufrutto, il convenuto lo riteneva pienamente giustificato in presenza di un comodato gratuito in suo favore anche in costanza di vita del padre, a fronte dell'apporto di lavoro personale nella costruzione dell'immobile, escludendo così ogni connotazione a titolo di liberalità.
Sulla scorta di tali premesse, il convenuto aderiva alla domanda di divisione previa collazione delle altre donazioni;
in caso di accoglimento della domanda di divisione, eccepiva di non doversi procedere all'esame della domanda di riduzione, in quanto quest'ultima presuppone l'inoperatività dell'istituto della collazione tra legittimari;
solo in via gradata, chiedeva l'esame della fondatezza della domanda di simulazione e di riduzione e, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la simulazione della compravendita del 18.6.1997, non si opponeva alle domande di divisione previa collazione e/o riduzione, ma chiedeva tenersi conto, ai fini della stima del donatum, ai sensi degli artt. 748 ss. c.c., delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute personalmente.
Si costituivano in giudizio anche e , difesi da un unico RO Controparte_3 patrocinio, i quali ritenevano fondata l'azione di simulazione proposta da parte attrice, facendo proprie le argomentazioni attoree sul punto.
I convenuti eccepivano l'infondatezza dell'azione di scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione, previe operazioni di collazione, per l'assenza dei relativi presupposti, in quanto pagina 8 di 32 nel caso di specie non vi sarebbe alcuna comunione ereditaria;
secondo i convenuti, il de cuius, da un lato aveva esaurito pressocché interamente il proprio patrimonio con le liberalità effettuate in vita e, dall'altro lato, con il testamento, aveva inteso dividere i beni tra gli eredi con efficacia reale, impedendo così il sorgere di una comunione ereditaria;
in mancanza di un relictum da dividere, sostenevano che le donazioni fatte in vita potessero essere recuperate solo con l'esperimento dell'azione di riduzione.
e contestavano i valori attribuiti dalle altre parti ai beni per cui è causa, RO CP_3
eccependo di aver apportato entrambi delle migliorie agli immobili ricevuti in donazione e di aver sostenuto spese per la conservazione di cui tenere conto ai sensi dell'art. 748 c.c.; sostenevano in particolare che , sebbene formalmente beneficiario della donazione nel 2002, era stato RO
immesso nel possesso dei beni anticipatamente, già nel 1995; trattandosi di un fabbricato al grezzo, il convenuto ne avrebbe ultimato la realizzazione con un valore di opere apportate stimate in €
150.000,00; inoltre, sul bene donato risultava iscritta ipoteca in favore della Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco in dipendenza di un mutuo decennale contratto dallo stesso CP_2
con atto del 1.7.1996, per estinguere la quale il convenuto aveva dovuto pagare le restanti rate di
[...]
mutuo, di cui chiedeva la detrazione dalla stima del compendio, trattandosi di spesa sostenuta dal donatario per la conservazione dell'immobile; egli, inoltre, avrebbe realizzato a propria cura e spese anche un secondo fabbricato, staccato da quello principale oggetto di donazione, per ulteriori €
25.830,00.
Anche , secondo la ricostruzione dei convenuti, era stato immesso Controparte_3 anticipatamente nel possesso dei beni donatigli (nel 1998, a fronte dell'atto notarile del 2015), affinché
l'immobile venisse destinato a sua abitazione;
il convenuto ultimava il fabbricato ricevuto al grezzo, per un valore di opere stimato in € 40.000,00, demolendo altresì la centrale termica preesistente per ulteriori € 5.000,00; il fabbricato secondario, realizzato completamente dal de cuius, in quanto risultato illegittimo dal punto di vista edilizio-urbanistico, non presenta un valore ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, dovendosi invece tenere conto delle spese necessarie per la sua demolizione e la conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
le spese sostenute dal convenuto ammonterebbero, pertanto, a complessivi € 60.000,00.
Con riferimento alle posizioni degli altri coeredi, i convenuti rilevavano che TR
aveva venduto i beni immobili donati, compresi quelli oggetto della pretesa donazione dissimulata del
18.6.1997, con atto notarile del 28.6.2019 e, quindi, nelle more del termine per l'iscrizione a ruolo,
pagina 9 di 32 dovendosi anche in tal caso tenere conto delle migliorie apportate dal donatario al bene nell'eventuale azione di restituzione all'asse di quanto dovuto.
Tenendo conto delle migliorie apportate e delle spese sostenute per la conservazione degli immobili da parte dei donatari, in assenza di debiti ereditari, l'asse ammonterebbe ad € 352.000,00 ed il valore della quota riservata ad ogni legittimario ad € 47.000,00, pertanto non risulterebbe in capo all'attore alcuna lesione della quota di legittima;
in capo all'attrice , invece, Parte_1 Parte_2 la legittima risulterebbe lesa per € 17.000,00 (€ 47.000,00 - € 30.000,00 ricevuti), rilevando che i convenuti non avevano mai ricevuto il denaro e i beni mobili indicati nell'atto introduttivo.
I convenuti concludevano, pertanto, nel merito chiedendo il rigetto delle domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione, in quanto infondate per mancanza dei presupposti;
previo accoglimento della domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997, procedersi alla reintegra delle quote di legittima lese con conguagli in denaro;
in via subordinata, qualora venisse riconosciuta una comunione dividunda, previo accoglimento della domanda di accertamento della simulazione, chiedevano procedersi alla divisione secondo le quote in concreto volute dal de cuius; in via riconvenzionale subordinata, qualora in sede di reintegra ovvero di divisione per alcune o tutte le migliorie e spese allegate dai convenuti venisse esclusa l'applicazione dell'art. 748 c.c., dichiararsi l'esistenza di un corrispettivo credito a carico dell'eredità con condanna dei coeredi, in solido tra loro, al rimborso in loro favore;
in via ulteriormente gradata, chiedevano accertarsi la presenza di un arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., con conseguente diritto in capo ai convenuti di ottenere il corrispondente indennizzo.
Alla prima udienza del 21.11.2019, il patrocinio del convenuto eccepiva la TR
prescrizione del credito vantato in via subordinata dai convenuti e;
RO CP_3
contestualmente, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con la prima memoria istruttoria gli attori contestavano le difese di , TR
segnatamente in punto di prescrizione della domanda di riduzione (svolta in via principale e non in via gradata), con conseguente individuazione del dies a quo nella data di apertura della successione, nonché in punto di limitazioni probatorie, non sussistendo in capo al legittimario che agisca anche in riduzione le preclusioni di cui all'art. 1417 c.c.; eccepivano che, quand'anche si ritenesse parzialmente pagato il prezzo dell'immobile trasferito nel 1997, il negozio configurerebbe un mixtum cum donatione
a favore del convenuto;
con riferimento alla comparsa di e , CP RO CP_3
pagina 10 di 32 contestavano che il testamento lasciato dal padre costituisca una divisione del testatore, ritenendolo un assegno divisionale semplice ex art. 733 c.c. e, in ogni caso, anche qualora si ritenesse integrata una divisione con effetti reali ex art. 734 c.c., l'indicazione dei cinque figli quali eredi in parti uguali nel patrimonio mobiliare è fonte di comunione ereditaria, come confermato anche dagli ulteriori beni facenti parte del relictum; oltre alle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, eccepivano altresì in via preliminare la prescrizione del preteso credito vantato dai convenuti e RO
, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata degli stessi, volta ad CP_3
ottenere il riconoscimento di un credito verso la massa, in quanto generica ed indeterminata.
Con la prima memoria istruttoria anche il patrocinio di contestava la TR
ricostruzione offerta dai convenuti e , in particolare con riferimento RO CP_3 all'assenza di un relictum da dividere e contestando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 734 c.c., eccependo in ogni caso la nullità ex art. 735 c.c. della divisione fatta dal testatore, in quanto egli non avrebbe compreso nel testamento proprio il convenuto;
inoltre, contestava che le migliorie CP
allegate dai convenuti possano essere detratte dal valore dei beni donati, in quanto non apportate successivamente alle donazioni ricevute nonché estranee da quanto deducibile (con riferimento alle rate del mutuo pagate).
Con ordinanza del 19.11.2020 il Giudice istruttore osservava in via preliminare che, secondo costante giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 22097/2015), i limiti di prova di un contratto per cui è richiesta la forma scritta, in uno con i limiti di valore previsti per la prova testimoniale e per i pagamenti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., operano solo quando il contratto o pagamento venga invocato quale fonte di reciproci obblighi e diritti tra le parti e non quando venga invocato come fatto storico ed il contratto risulti stipulato tra una sola delle parti ed un terzo;
inoltre, posto che l'art. 748 comma 1 c.c. fa obbligo di dedurre a favore del donatario le migliorie apportate al fondo in epoca successiva alla donazione, disponeva c.t.u. volta ad accertare il valore complessivo dell'asse ereditario relitto all'apertura della successione, nonché a stimare il valore degli immobili donati dal de cuius alle parti, con l'ulteriore stima delle migliorie apportate dai convenuti e . TR RO
Veniva all'uopo nominato l'arch. il quale prestava giuramento all'udienza del 21.4.2021; Persona_4 nella medesima sede veniva disposta un'integrazione del quesito demandato, volta alla stima anche delle migliorie apportate dagli eredi sui beni donati, limitatamente a quelle successive alle singole donazioni e nei limiti del valore all'apertura della successione (3.1.2016); contestualmente si procedeva pagina 11 di 32 altresì all'escussione dei testi ammessi e all'interrogatorio formale del convenuto CP
.
[...]
La consulenza tecnica veniva depositata in data 29.4.2023.
Con ordinanza resa in seguito all'udienza del 18.5.2023, ritenuta inconferente la richiesta di parte attrice volta alla convocazione del c.t.u. a chiarimenti, ritenuta esaustiva la risposta al quesito demandato, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Domande formulate dagli attori ed eccezione di prescrizione formulata dal convenuto
TR
Preliminarmente, occorre qualificare correttamente le domande formulate dagli attori.
e hanno chiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione della Parte_1 Pt_2 natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio , rep. n. 51445 in Persona_1
quanto dissimulante una donazione, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi al decesso del padre, , previa collazione delle liberalità dirette, indirette e dissimulate TR effettuate in vita dal de cuius a favore dei figli;
inoltre, secondo le conclusioni dell'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, per il caso in cui non venga accertato il diritto allo scioglimento della comunione
“e/o in ogni caso”, previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario e accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, di procedersi alla reintegrazione della quota medesima con la proporzionale riduzione delle attribuzioni ereditarie, nonché delle disposizioni a titolo liberale compiute in vita dal de cuius.
ha eccepito la prescrizione della domanda di accertamento della natura simulata TR dell'atto di compravendita del 18.6.1997, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui i temi della prescrizione e dell'onere della prova rilevino in maniera distinta, a seconda che l'accertamento della natura simulata dell'atto sia chiesta in funzione della collazione nell'asse ereditario (e, quindi, a fini divisionali), ovvero in funzione della riduzione della quota di legittima;
la domanda di riduzione, nel caso di specie, risulterebbe formulata soltanto in via subordinata, avendola gli attori proposta qualora non sia rinvenuto il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguenza che il dies a quo decorrerebbe dal compimento dell'atto che si pretende simulato e che il termine decennale sarebbe, nel caso di specie, ampiamente decorso.
pagina 12 di 32 Sul punto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, è vero che gli attori hanno formulato la domanda di riduzione per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di scioglimento della comunione previa collazione, ma è altrettanto vero che l'azione di riduzione è stata, nel contempo, formulata “in ogni caso”, previa indicazione di tutte le operazioni da compiersi a tal fine, ivi compresi il calcolo della quota disponibile e di quella indisponibile, l'accertamento della lesione delle rispettive quote di riserva e la conseguente reintegrazione delle stesse (cfr. pag. 17 atto di citazione).
Anche a prescindere dalla formulazione letterale e dall'ordine consequenziale in cui sono state precisate le conclusioni, va rilevato che nella parte narrativa dell'atto introduttivo gli attori hanno elencato le liberalità effettuate dal de cuius in favore dei convenuti e i lasciti testamentari, procedendo alla riunione fittizia (relictum – deciti + donatum) e quantificando la lesione della quota loro riservata
(cfr. pagg. 13 e 14 atto di citazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte” (cfr. Cass. sez. L., sent. n. 17760 del 4.8.2006); in particolare, “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il
“petitum” e la “causa petendi” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 3012 del 10.2.2010).
Sulla base di tali principi, dal contenuto dell'atto introduttivo emerge che gli attori abbiano inteso chiedere, accanto alle domande di divisione e collazione, anche la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, assolvendo all'onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione delle loro quote di riserva, previa determinazione delle stesse mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 2 n.
1357/2017; Cass. Civ., Sez. 2, n. 14473/2011).
pagina 13 di 32 Poste tali premesse, i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) possono essere soggetti alla collazione o alla riduzione richieste solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo, in accoglimento di un'apposita domanda in tal senso, che gli attori hanno formulato. In tal caso, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del de cuius (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n.
3932 del 29.2.2016).
L'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione del convenuto è TR
dunque infondata: gli attori, come sopra esposto, hanno fatto valere il loro diritto alla riduzione, allegando la natura lesiva della donazione e, per l'effetto, il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (3.1.2016).
3. Qualificazione dell'atto di compravendita del 18.6.1997 stipulato tra il de cuius e il convenuto TR
Con riferimento alla domanda di simulazione dell'atto di compravendita della nuda proprietà del fabbricato e terreno limitrofo in Brugine, stipulato tra il de cuius e il convenuto , TR quest'ultimo ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova della simulazione, che incomberebbe sugli attori con i limiti di cui all'art. 1417 c.c., essendo tenuti gli stessi a produrre la controdichiarazione scritta e non potendosi avvalere di presunzioni e prove testimoniali.
Sul punto, il Collegio condivide e richiama, anche in punto di motivazione, l'ordinanza del Giudice istruttore del 24.11.2020, rilevando in particolare che la prova della simulazione non soffre, nel caso di specie, le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., trattandosi di accertamento funzionale alla pronuncia su una domanda di riduzione per lesione di legittima.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che “il successore a titolo universale “mortis causa” subentra nella posizione giuridica del “de cuius” ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest'ultimo come parte contraente. L'erede legittimario, invece, che chieda la
pagina 14 di 32 dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di riduzione, proponga – sulla premessa che l'atto dissimulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva – una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n. 20868 del 28.10.2014; Cass. civ., sez. II, n. 19912 del 22.9.2014).
Tanto premesso, si può procedere all'esame nel merito della domanda di simulazione della compravendita del 18.6.1997 in favore di . TR
In particolare, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 (cfr. doc. 4 fasc. attori) con cui Per_1 il de cuius trasferiva al figlio , riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, la nuda TR
proprietà di un immobile in Brugine, Corte Arzerini n. 38/B ed un appezzamento di terreno limitrofo, al prezzo indicato di L. 41.900.000 (di cui L.
1.800.000 per la nuda proprietà del terreno di cui al mapp.
160 e L.
9.100.000 per la nuda proprietà del terreno al mapp. 169).
Gli attori hanno quindi dedotto la simulazione relativa della vendita conclusa tra il de cuius e
, avendo inteso le parti realizzare una donazione, con conseguente lesione della TR
quota di legittima spettanti agli attori quali legittimari.
, con riferimento alla pretesa donazione dissimulata, ha contestato la TR
sproporzione tra quanto dichiarato ed il valore reale dei beni e ha prodotto copia del bonifico effettuato in favore del padre in data 7.7.1997 per L. 15.000.000, nonché la fattura relativa alle spese notarili dell'atto di cessione.
Con riferimento alla parte residua del prezzo, ha dedotto di averla onorata prima della compravendita, avendo anticipato al padre parte del denaro necessario per la costruzione dell'immobile, quando ancora di proprietà del de cuius, rilevando quindi che il prezzo pattuito sarebbe stato interamente corrisposto in forza della compensazione in esecuzione degli accordi intervenuti inter partes.
pagina 15 di 32 Il godimento anticipato dell'immobile, prima della formale donazione dell'usufrutto inizialmente riservato in capo al padre, sarebbe giustificato avendogli quest'ultimo concesso un comodato d'uso gratuito sin dal 1995.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Al fine di accertare la natura simulata dell'atto di compravendita, sono stati sentiti i testimoni sui capitoli di prova ammessi di parte attrice.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali nel loro complesso, non può dirsi che emerga inequivocabilmente la sussistenza della donazione dissimulata della nuda proprietà dell'immobile in esame.
A fronte della specificità dei capitoli di prova ammessi (“Vero che il trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili in comune di Brugine a favore di di cui all'atto in data TR
18.6.1997 a rogito del Notaio , rep.n. 51445/6194 avvenne senza il pagamento di alcun Persona_1
corrispettivo da parte del signor a favore del proprio padre TR [...]
”; “Vero che il pagamento del corrispettivo per l'acquisto della nuda proprietà dei beni CP immobili in comune di Brugine a favore di di cui all'atto in data 18.6.1997 a TR rogito del Notaio , rep.n. 51445/6194 fu dichiarato come avvenuto nell'atto, ma mai Persona_1 realmente avvenne?”, cfr. capitoli 2 e 3 memoria istruttoria attori), i testimoni si sono limitati a riferire di aver sentito parlare di una donazione fatta ad dal padre che, però, in difetto di integrale CP
conferma dei capitoli e di specifiche indicazioni, più che confermare la pretesa donazione dissimulata della nuda proprietà, risulta coerente con la successiva, pacifica, donazione del diritto reale di usufrutto sul medesimo immobile.
L'unica testimone che ha fatto riferimento all'oggetto della donazione è stata (moglie CP_5 dell'attore la quale, appunto, si è ricordata che la donazione di cui aveva sentito Parte_1 parlare a favore del convenuto “era stata fatta con l'usufrutto per ” (cfr. verbale udienza del CP
21.4.2021).
Le risultanze delle prove orali, come detto, non univoche circa la donazione della nuda proprietà, devono poi valutarsi unitamente alla prova del bonifico di Lire 15.000.000,00 a favore del padre in data
7.7.1997 da parte di (che ha prodotto anche fattura quietanzata a lui intestata TR
delle spese notarili, cfr. docc. 11 e 12 comparsa costituzione).
La prova dell'avvenuto trasferimento di denaro da parte di in favore del padre e la CP contiguità temporale tra l'atto di compravendita e il pagamento (18 giorni, intercorsi tra il 18.6.1997 e pagina 16 di 32 il 7.7.1997), induce a ritenere che quest'ultimo fosse avvenuto a titolo di corrispettivo, sia pure non integrale, della compravendita.
Appare invece priva di pregio la ricostruzione del convenuto , secondo cui la TR
residua parte del prezzo in realtà era già stata onorata prima della vendita, per avere egli anticipato al padre parte degli importi necessari alla costruzione dell'immobile all'epoca in cui era ancora in proprietà del genitore.
Gli esborsi indicati dal convenuto ai docc. 14 e ss. e 21 non appaiono tutti riferibili all'immobile in esame, né costituiscono prova dell'effettivo pagamento da parte di e alcuni sono TR privi di data;
in ogni caso, considerato che è anche pacifico che il convenuto abitasse già l'immobile all'epoca dell'acquisto della nuda proprietà, non sussistono nemmeno elementi presuntivi che inducano a riscontrare la sussistenza di un accordo tra padre e figlio, volto al pagamento di una parte del prezzo della nuda proprietà tramite gli esborsi di costruzione o ristrutturazione.
Ciò posto, l'unico elemento da tenere in considerazione è il pagamento di Lire 15.000.000,00 a titolo di corrispettivo della compravendita della nuda proprietà.
Sul punto, va rilevato che l'atto di compravendita in cui le parti stabiliscono un corrispettivo sproporzionato a vantaggio dell'acquirente non può essere qualificato come donazione ex art. 769 c.c., bensì si configura come “negotium mixtum cum donatione”.
Le differenze tra simulazione e donazione indiretta “si concretizzano nella diversa causa del contratto
(che nella donazione indiretta – sub specie 'negotium mixtum cum donatione' – è onerosa, oltre che finalizzata all'arricchimento, mentre nella simulazione relativa dissimulante una donazione la causa è liberale); diversa è anche la volontà delle parti, che nella simulazione è quella di esteriorizzare un negozio apparente, occultando l'accordo simulatorio, mentre nella donazione indiretta il negozio è effettivamente voluto dalle parti, configurandosi donazione solo per la parte di valore del bene coscientemente destinata a non trovare una corrispondenza nella controprestazione del donatario. La diversità tra le due fattispecie si ravvisa anche nella forma, posto che nella simulazione la forma imposta dalla legge per la donazione deve essere rivestita dal contratto simulato, a pena di nullità della donazione dissimulata, mentre nella donazione indiretta non è necessaria la forma delle donazione, ma quella prescritta per il negozio effettivamente adottato dalle parti. Infine, quanto all'arricchimento, nella simulazione esso investe l'intero valore del bene alienato, mentre nel
'negotium mixtum' investe la sola differenza tra il valore effettivo del bene e il prezzo dichiarato ed effettivamente versato” (cfr. Trib. Bergamo, sez. I, 16.2.2023 n. 316).
pagina 17 di 32 Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in tale fattispecie “la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta.
Per la validità di tale 'negotium' non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire
l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono
l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di liberalità diverse” (cfr.
Cass. civ., sez. II, n. 23297 del 3.11.2009).
Può dunque dirsi che “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 24040 del 30.10.2020).
Peraltro, la donazione indiretta “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II,
n. 7681 del 19.3.2019).
La figura del negotium mixtum cum donatione ha dunque lo scopo, nelle intenzioni dei contraenti, di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive,
l'arricchimento, per puro spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore
(Cass. n. 23297 del 2009; Cass. n. 13337 del 2006; Cass. n. 6416 del 1988).
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé sola, un “negotium mixtum cum donatione”, ove non ricorrano anche una sproporzione tra le prestazioni di significativa entità e la consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento della controparte (cfr. in questi pagina 18 di 32 termini anche Cass. civ, sez. II, n. 10614 del 23.5.2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Vercelli 8.5.2023 n. 208; Trib. Torino, sez. II, 2.9.2020 n. 2871).
Nel caso di specie, dunque, possono certamente valorizzarsi gli elementi presuntivi forniti dagli attori ai fini della dimostrazione dello spirito di liberalità, tra cui il grado di parentela dei contraenti,
l'effettiva capacità reddituale del figlio all'epoca dell'atto (confermata, nel senso allegato CP
dagli attori, dalle dichiarazioni testimoniali) e la sproporzione tra il prezzo indicato in compravendita e la somma effettivamente corrisposta;
tali indizi, però, vanno riferiti alla consapevolezza da parte del de cuius dell'insufficienza del corrispettivo rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento del figlio.
Quanto, poi, al pacifico godimento dell'immobile da parte di sin dall'epoca TR
della compravendita della nuda proprietà, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il godimento a titolo gratuito di un bene concesso durante la propria vita dal de cuius non è qualificabile come donazione, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, bensì il contenuto tipico del comodato stesso (cfr. Cass. Civ. sez. II n.27259 del 16.11.2017; Cass. Civ. sez. II n. 24866 del
23.11.2006).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 va rigettata, trattandosi di Per_1 negotium mixtum cum donatione per la differenza tra l'importo dichiarato nell'atto di compravendita
(L. 41.900.000) e l'esborso effettivamente sostenuto dal convenuto (L. TR
15.000.000).
Sul punto, va rilevato che gli attori non hanno fornito precisi indici, volti a ritenere che anche il corrispettivo di L. 41.900.000,00 fosse significativamente inferiore rispetto al valore effettivo del bene, considerato che gli stessi hanno prodotto perizia di stima con riferimento al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione e non al momento dell'acquisto (cfr. doc. 7) e, soprattutto, che dalla documentazione prodotta da e valorizzata anche in sede di c.t.u., TR
l'immobile è stato interessato, negli anni successivi al 1997, da importanti interventi, anche di ampliamento (cfr. docc. 2, 8, 9, 10 comparsa di costituzione e relazione c.t.u. pagg. 103 e ss.); per l'effetto, non può ricavarsi nemmeno dalla stima del c.t.u. che il valore dell'immobile, nel 1997,
pagina 19 di 32 potesse essere analogo a quello sussistente alla data di apertura della successione, dovendosi, anzi, ritenere che lo stesso avesse un valore nettamente inferiore.
Per l'effetto, il valore della donazione è pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il valore del bene come indicato nell'atto di compravendita (L. 41.900.000 – L. 15.000.000), corrispondenti al valore nominale di € 13.892,69.
4. Donazione di usufrutto a favore di TR
È inoltre pacifico in causa, in quanto allegato da tutte le parti che, con atto del 25.2.2014 a rogito del
Notaio rep. 38530/11841, il de cuius aveva donato al figlio il diritto di Per_3 TR
usufrutto sul medesimo immobile di cui sopra, originariamente riservato in capo al dante causa, con dispensa da collazione.
A questo punto, occorre determinare l'importo di tale liberalità, distinta rispetto al negozio misto con donazione di cui sopra.
In assenza di ulteriori elementi valutativi, il calcolo, di agevole quantificazione, viene effettuato tenendo conto che, nell'anno in cui è avvenuta la donazione dell'usufrutto (2014), il de cuius donante aveva 79 anni di età; richiamando le tabelle per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie aggiornate al 2014, se ne ricava che il valore in percentuale dell'usufrutto donato è pari al 25% del valore dell'immobile (conseguentemente, il valore della nuda proprietà corrisponde al
75%).
Il calcolo del valore dell'immobile va rapportato al momento dell'apertura della successione (2016).
Per la stima del valore dei beni e delle donazioni si fa riferimento a quanto valutato dal c.t.u. arch.
, le cui risultanze, anche tenuto conto delle puntuali risposte alle osservazioni del c.t.p. delle parti Per_4
convenute, sono condivise da questo Tribunale (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282).
Il c.t.u. ha stimato il valore dell'immobile in € 202.201,92, al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica delle discrepanze e difformità rilevate (cfr. pagg. 82 ss. c.t.u.), oltre al valore dei terreni limitrofi (mapp.li 169-203-204) in € 15.464,40 (cfr. pag. 87 c.t.u.) e di una porzione di annesso rustico a struttura lignea insistente sul mapp. 204 per € 10.340,00 per complessivi € 228.006,32, pari al valore del compendio attribuito a , calcolato con riferimento al tempo TR dell'apertura della successione.
pagina 20 di 32 Da tale valore, occorre detrarre quello delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute dallo stesso ai sensi degli artt. 747-748 c.c.
Considerato, infatti, che è pacifico in causa che avesse il godimento TR dell'immobile quantomeno dall'acquisto della nuda proprietà, si ritiene di doversi applicare in via analogica al caso di specie il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Civ. n.
29247/2020; Cass. Civ. n. 24150/2015).
Anche ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam (su cui v. infra), il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successione e la deduzione delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo a quelle apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri (e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità); deve riconoscersi natura di miglioria ex art. 748 c.c. a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'efficienza, non potendo invece riconoscersi identica natura a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione (cfr. Cass. Civ. n.
41132/2021).
Tanto premesso, il valore delle opere effettuate sul compendio in esame, riconducibili, secondo quanto rilevato dal c.t.u. sulla base dei grafici di progetto allegati alla concessione edilizia del 18.6.2002 (e come risulta anche dai docc. 2, 8 e 9 prodotti dalla difesa di ) ad interventi di TR ampliamento e miglioramento dell'efficienza dell'immobile, è stato quantificato in complessivi €
171.087,50, da dividere equamente tra e (donatario della TR RO
porzione limitrofa) e dunque per € 85.543,75 ciascuno;
deve altresì essere detratto il valore della porzione di annesso rustico a struttura lignea insistente sul mapp. 204 in € 10.340,00, al netto del costo presunto per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pag. 111 c.t.u.), in quanto costruito a spese del convenuto . TR
pagina 21 di 32 Il valore dell'immobile oggetto di donazione deve essere pertanto stimato in € 132.122,57 (228.006,32
– 85.543,75 – 10.340,00); il valore dell'usufrutto donato con atto del 25.2.2014 dal de cuius a ammonta, pertanto, ad € 33.030,64 (pari al 25% di 132.122,57). TR
Le donazioni, dirette ed indirette, effettuate in favore di e calcolate al 3.1.2016, TR
ammontano, dunque, complessivamente a € 46.923,33 (donazione indiretta del 18.6.1997 per €
13.892,69 + donazione dell'usufrutto del 25.2.2014 per € 33.030,64).
5. Donazioni dirette a favore di e RO Controparte_3
Risultano, infine, pacifiche in causa le seguenti donazioni a favore dei convenuti e RO
. CP_3
Con atto a rogito del Notaio del 24.5.2002 rep. 66064/8501 (cfr. doc. 5 fasc. attori) il de cuius Per_1
donava a la piena ed esclusiva proprietà di una porzione di fabbricato sita in Brugine, RO
via Arzerini n. 38/A (adiacente a quella trasferita a ) con relativa area di sedime TR
e pertinenziale nonché di un appezzamento di terreno, senza costruzioni, limitrofo.
I beni oggetto di tale donazione sono stati stimati dal c.t.u. , con riferimento al tempo Per_4 dell'apertura della successione in complessivi € 228.071,03 (immobile per € 212.768,43, cfr. pag. 93
c.t.u.; terreni di cui ai mapp.li 205-206 € 4.160,10, cfr. pag. 95 c.t.u.).
Il valore di stima dell'annesso agricolo ivi insistente, in quanto costruito a cura e spese interamente del convenuto , va detratto dal valore del compendio donato dal de cuius. Il c.t.u. ha, RO infatti, calcolato il valore della costruzione in € 11.142,50 (cfr. pagg. 96 e 111 c.t.u.), al netto dei costi per la rimozione delle difformità volumetriche.
Il valore del compendio ammonta, quindi, ad € 216.928,53 (€ 228.071,03 - € 11.142,50).
Da tale importo va ulteriormente detratto il valore delle migliorie apportate dal donatario ai beni ricevuti in epoca successiva alla liberalità, ai sensi dell'art. 748 c.c.
Il c.t.u. ha stimato il valore delle migliorie apportate all'immobile bifamiliare sito in Corte Arzerini, da parte di e in € 171.087,50, considerandoli incidenti per la RO TR
quota di 1/2 ciascuno.
Il valore delle migliorie da detrarre in favore di corrisponde dunque ad € 85.543,75 (€ RO
171.087,50 / 2, cfr. pag. 111 c.t.u.).
Pertanto, il donatum in favore di ammonta a € 131.384,78 (€ 216.928,53 - € RO
85.543,75).
pagina 22 di 32 Con atto a rogito del Notaio del 28.12.2015 rep. 91790/16129 (cfr. doc. 6 fasc. attori) il de cuius Per_1
donava a : la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato sito in Brugine, via Controparte_3
Arzerini al mapp. 106 e, precisamente, dell'unità ad uso residenziale al piano terra e dell'unità ad uso magazzino sempre al piano terra in corpo staccato rispetto al fabbricato principale, oltre alla quota di
1/2 di piena proprietà del cortile al mapp. 106 sub 6, comune a tutti i subalterni, e le corrispondenti quote di comproprietà sulle parti comuni, stimata complessivamente dal c.t.u. al 3.1.2016 in €
68.624,11, già al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pagg. 100-101 c.t.u.); la piena ed esclusiva proprietà di due terreni ai mapp.li 279-281, stimata dal c.t.u. in € 6.855,10 (cfr. pag. 102 c.t.u.); la piena ed esclusiva proprietà della quota indivisa di 1/2 di altro terreno contiguo, di cui al mapp. 282, stimata dal c.t.u. in € 257,25 (cfr. pag. 102 c.t.u.).
Le liberalità effettuate in favore di , calcolate al tempo dell'apertura della Controparte_3
successione, ammontano quindi ad € 75.736,46.
Nei confronti del convenuto non si ritiene vi siano migliorie da detrarre, tenuto Controparte_3
conto che le spese di cui alla documentazione prodotta dalla sua difesa (cfr. docc. 17-21, mentre gli altri non sono univocamente riferibili all'immobile donato a ), non sono relativi ad opere CP_3
idonee ad aumentare quelle esistenti ex art. 748 c.c., trattandosi al più di acquisti funzionali alla conservazione dell'immobile (condizionatori, stufa, armadio, letto, pavimenti).
6. Interpretazione del testamento e domanda di scioglimento della comunione
Gli attori hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria in successione del padre CP
, previa collazione delle liberalità effettuate in vita in favore dei figli.
[...]
A tal fine, hanno allegato che il de cuius disponeva delle proprie sostanze a mezzo testamento pubblico, ricevuto in data 28.12.2015 dal Notaio di Piove di Sacco. Per_1
È opportuno riportare il testo della scheda testamentaria, al fine di valutare le domande attoree in relazione alle volontà del de cuius.
Nel testamento pubblico del 28.12.2015, così disponeva: “Revoco qualsiasi TR disposizione testamentaria avessi fatto prima d'ora. Avendo in vita già disposto di liberalità aventi ad oggetto immobili a favore dei miei figli , e , dispongo quanto segue: CP CP_2 CP_3
- Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio un piccolo terreno sito in Brugine e censito al Fg. 11 CP_2
del Catasto Terreni con la particella n. 170.
- Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio l'unità ad uso residenziale sita in Comune di Brugine, Pt_1
Via Arzerini n. 58 int. 2, e censita al Fg. 11 del Catasto Fabbricati con la particella n. 106/3 con le
pagina 23 di 32 corrispondenti quote di comproprietà delle parti comuni e di uso comune ai sensi dell'art. 1117 del
Codice Civile ivi compresa l'area di sedime e con la quota di 1/2 (un mezzo) dell'area cortilizia censita al Fg. 11 del Catasto Fabbricati con la particella n. 106/6 e del terreno censito presso il
Catasto Terreni al Fg. 11 con la particella 282.
- Assegno, a titolo di eredità, a mia figlia il terreno sito in Comune di Brugine e censito presso Pt_2
il Catasto Terreni al Fg, 11 con le particelle 278 e 280.
Assegno ai miei figli , , , e tutto il denaro ovunque e CP_2 CP Pt_1 CP_3 Pt_2 comunque depositato e/o investito” (cfr. doc. 3 fasc. attori).
Costituendosi in giudizio, i convenuti e hanno eccepito RO Controparte_3
l'infondatezza dell'azione di divisione ereditaria, in mancanza dei presupposti per lo scioglimento della comunione, posto che il padre aveva esaurito pressocché l'intero patrimonio con le liberalità effettuate in vita;
inoltre, dal testamento emergerebbe che la volontà del de cuius non fosse quella di attribuire congiuntamente agli eredi l'asse ereditario, bensì di dividere i beni con efficacia reale tra gli eredi, impedendo così il sorgere di una comunione.
Sul punto, si rileva quanto segue.
Al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile; si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà manifestate dal testatore.
Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos', regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del 'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si
pagina 24 di 32 limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr. Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009);
l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano) l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.), che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n. 23729/2013).
Nel caso di specie, dalla lettura della scheda testamentaria si evince che il de cuius non avesse dettato norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 733 c.c., in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione;
diversamente, si evince che intendesse ripartire tra gli eredi il proprio patrimonio, TR
individuando i beni da assegnare direttamente a ciascun figlio.
Depone, favore della sussistenza di una vera e propria divisio inter liberos, la formulazione letterale di ciascuna disposizione, secondo cui ciascun bene immobile è stato assegnato, a titolo di eredità, ai figli
(Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio un piccolo terreno…Assegno, a titolo di eredità, a mio CP_2 figlio l'unità ad uso residenziale…, Assegno, a titolo di eredità, a mia figlia il Pt_1 Pt_2 terreno…), così come tutto il denaro depositato e/o investito veniva assegnato a tutti i figli indistintamente (dunque in parti uguali); va altresì valorizzato che, alla luce della forma pubblica del testamento, il de cuius si era avvalso della figura professionale del Notaio, al fine di riportare nell'atto mortis causa le formule idonee a realizzare la propria volontà.
Inoltre, il testamento si apre con il riconoscimento, da parte del de cuius, di aver disposto in vita liberalità aventi ad oggetto beni immobili in favore dei figli , e , TR CP_2 CP_3
pagina 25 di 32 di talché la successiva individuazione di beni specifici facenti parte dell'asse ereditario e la loro assegnazione in via diretta, immediata e specifica ai figli indicati nella scheda testamentaria risulta coerente con il precedente modus operandi, di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.
Risulta così integrata un'ipotesi di divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., che impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali.
ha, quindi, diviso direttamente il proprio patrimonio tra gli eredi, mediante la TR
formazione di porzioni, individuando i beni appartenenti a ciascuna di esse ed assegnandoli con efficacia reale, quanto agli immobili, ai figli , e e, Parte_1 RO Parte_2
quanto ai mobili, a tutti i figli in parti uguali, senza che si sia formato uno stato di comunione indivisa.
Con riferimento all'eccezione di nullità della divisione ai sensi dell'art. 735, comma 1 c.c. formulata da
, in quanto lo stesso sarebbe pretermesso dal lascito testamentario, la stessa è TR
priva di pregio.
La norma, infatti, dispone la nullità della divisione con effetti reali in cui il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari, distinguendo, al comma 2, l'ipotesi in cui il coerede non risulti pretermesso ma soltanto leso nella quota di riserva, nel qual caso è possibile esercitare l'azione di riduzione nei confronti degli altri coeredi.
Nel caso di specie, sebbene i figli e non siano assegnatari degli immobili indicati CP CP_3
in testamento, non può dirsi che gli stessi siano pretermessi, tenuto conto che il testatore aveva, da un lato, fatto esplicito riferimento ai beni immobili già assegnati in vita ai due figli tramite donazioni e, soprattutto, che gli stessi sono esplicitamente contemplati quali assegnatari di lasciti testamentari, nella parte relativa alla divisione dei mobili (“assegno ai miei figli , , , e CP_2 CP Pt_1 CP_3
tutto il denaro ovunque e comunque depositato e/o investito”, cfr. doc. 3 parte attrice). Per Pt_2
l'effetto, ferma la possibilità di reintegrazione dei soggetti richiedenti che siano stati lesi nelle quote di riserva, la divisione con effetti reali fatta dal testatore deve ritenersi senz'altro valida ed efficace.
A questo punto, è opportuno evidenziare che, stante l'assenza di una comunione dividunda, non può trovare applicazione l'istituto della collazione, che costituisce un istituto tipico della fase divisionale.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispesa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote (“divisio inter liberos”), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con
pagina 26 di 32 essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.” (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. II, n. 12830 del 23.5.2013).
Pertanto, le liberalità disposte in vita dal de cuius a favore dei figli non possono essere oggetto di un obbligo di collazione, bensì potranno essere recuperate alla massa ereditaria solo a mezzo del meccanismo della riduzione, al fine di reintegrare la quota di legittima lesa.
La domanda di divisione deve pertanto essere rigettata.
7. Azione di riduzione
Per accertare la legittima e l'eventuale lesione spettante ai soggetti richiedenti, è necessario procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti (da calcolare con riferimento alla stessa data), alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, per calcolare poi poi la quota disponibile e quella indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del donatum.
7.1 Relictum
Nel caso di specie il relictum è composto dai beni divisi dal testatore, il cui valore complessivo è stato stimato dal c.t.u. , con riferimento al tempo dell'apertura della successione, nei seguenti termini: Per_4
- terreno sito in Brugine, censito al Catasto Terreni del Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 170, assegnato a , € 2.391,20 (cfr. pag. 75 c.t.u.); RO
- unità ad uso residenziale sita in Brugine, via Arzerini 58 int. 2, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 106 sub. 3 e 6, e relativa area cortilizia, € 75.542,80, al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pagg. 75-79 c.t.u.); terreno di cui al Catasto
Terreni, Foglio 11, mapp. 282, € 257,25 (cfr. pag. 80 c.t.u.), entrambi assegnati a per Parte_1 complessivi € 75.800,05;
- terreno sito in Brugine, censito al Catasto Terreni del Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 278-280, assegnato a , € 20.565,30 (cfr. pagg. 80-82 c.t.u.). Parte_2
Il valore del relictum al 3.1.2016 ammonta, dunque, ad € 98.756,55.
Quanto ai mobili relitti, anch'essi oggetto di attribuzione testamentaria in parti uguali tra tutti i coeredi, va rilevato che le parti li hanno quantificati in via equitativa, senza tuttavia fornire alcun elemento per la loro stima;
non sono nemmeno stati indicati gli estremi dei rapporti bancari, né è stata prodotta la relativa documentazione e non sussistono indici che consentano di ricavare il valore effettivo dei mobili, anche alla luce di quanto riportato dal c.t.u., che ha fatto presente di “non essere in possesso di
pagina 27 di 32 informazioni e/o di elementi utili per poter rispondere alla parte del quesito relativa alla descrizione dei “…beni, mobili…facenti parte del patrimonio ereditario all'epoca dell'apertura della successione.”(cfr. pag. 26 c.t.u.).
A fronte della mancata, specifica allegazione di elementi idonei a ricavare il valore dei mobili
(comunque di valore esiguo, secondo le stesse allegazioni delle parti), gli stessi non potranno essere considerati nel relictum, né tra le disposizioni oggetto di riduzione.
7.2 Debiti e pesi ereditari
Non risultano allegati debiti a carico della massa ereditaria.
7.3 Donatum
Le donazioni effettuate in vita da sono le seguenti: TR
- a favore di : € 46.923,33 (€ 13.892,69 + € 33.030,64); TR
- a favore di : € 131.384,78; RO
- a favore di : € 75.736,46. Controparte_3
Il totale delle liberalità ammonta, quindi, ad € 254.044,57.
7.4 Calcolo del patrimonio: relictum – debiti + donatum, accertamento della legittima in
concreto e riduzione delle disposizioni lesive ai fini della reintegrazione
Il patrimonio su cui calcolare la legittima e la disponibile ammonta ad € 352.801,12 (relictum €
98.756,55 - debiti € 0 + donatum € 254.044,57).
La riserva generale (2/3 del patrimonio, pari a 2/15 a ciascun figlio ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c.)
è pari a € 235.200,75.
La disponibile ammonta ad € 117.600,37.
La legittima particolare, spettante a ciascun legittimario, è pari ad € 47.040,15 ciascuno.
Condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione è che il legittimario imputi “alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti” (art. 564, comma 2 c.c.: c.d. imputazione ex se).
Tale operazione consente di identificare la legittima c.d. in concreto o, in altri termini, la lesione effettivamente subita dal legittimario.
Nel caso di specie, gli odierni attori non hanno ricevuto donazioni da imputare alle rispettive porzioni.
Le donazioni a favore di e e la disposizione testamentaria a favore di RO CP_3
sono superiori al valore delle rispettive quote di riserva, mentre Parte_1 TR
non ha formulato domanda di reintegrazione della propria legittima (lo stesso si è infatti limitato a “non opporsi”, in via subordinata, alla eventuale riduzione richiesta dagli attori, purché in tal caso vengano pagina 28 di 32 imputate le migliorie allegate e senza fare alcun riferimento alla lesione della propria quota di riserva negli scritti difensivi).
Risulta, invece, lesa la quota di legittima dell'attrice , la quale ha ottenuto Parte_2 attribuzioni per un valore complessivo di € 20.565,30 (pari al 20,83% delle disposizioni testamentarie), con una lesione per il controvalore di € 26.474,85 (€ 47.040,15 - € 20.565,30); la lesione corrisponde al
26,81 % delle disposizioni testamentarie, di complessivi € 98.756,55 (pari alla somma del valore dei beni immobili divisi dal testatore).
L'attore ha ottenuto il 76,75% dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie Parte_1
(corrispondenti ad € 75.800,05) ed il convenuto il 2,42% (pari ad € 2.391,20). RO
In ossequio al disposto di cui agli artt. 554-558 c.c., occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in maniera proporzionale, senza distinzione tra eventuali eredi e legatari.
Pertanto, le attribuzioni in favore di e vanno ridotte, fino a Parte_1 RO
reintegrare la quota di , come segue: Parte_2
- le disposizioni in favore di del 3,05%, secondo la seguente proporzione: RO
(76,75% + 2,42%) : 100 = 2,42 : x
- le disposizioni in favore di del 96,94%, secondo la proporzione: Parte_1
(76,75% + 2,42%) : 100 = 76,75 : x.
Rapportando tali valori alla lesione in capo a , emerge che la disposizione in favore Parte_2
di va ridotta di € 807,48 (secondo la proporzione 3,05 : 100 = x : € 26.474,85), RO corrispondente al 33,77% (secondo la proporzione € 2.391,20 : 100 = € 807,48: x).
Con riferimento alla posizione di , invece, la disposizione in suo favore va ridotta di € Parte_1
25.664,72 (secondo la proporzione 96,94 : 100 = x : 26.474,85), corrispondente al 33,86 % (secondo la proporzione € 75.800,05 : 100 = € 25.664,72: x).
La riduzione delle due disposizioni testamentarie sopra dette è sufficiente a reintegrare la quota di legittima dell'attrice . Parte_2
Tenuto conto delle conclusioni precisate dall'attrice, volte ad ottenere la reintegra della propria quota riservata e prive di alcuna richiesta di assegnazione in natura della propria porzione, va disposta la liquidazione in denaro della parte necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice, da parte di e , negli importi sopra esposti, corrispondenti alla riduzione RO Parte_1
proporzionale del valore delle rispettive disposizioni testamentarie.
pagina 29 di 32 Gli odierni attori hanno chiesto il riconoscimento degli interessi legali sulle somme riconosciute, rivalutate annualmente fino al saldo.
Con riferimento alla domanda di riduzione, accolta soltanto in favore di , rileva il Parte_2
Collegio che la riduzione di quanto ricevuto da e , per gli importi di RO Parte_1
relativa spettanza, attiene a beni immobili e, pertanto, ben possano essere qualificate quale credito di valore da adeguare al mutato valore del bene con riferimento all'attualità.
In ossequio a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, le somme oggetto di riduzione sono soggette a rivalutazione sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita dalla data di apertura della successione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5320 del 17.3.2016).
A tale calcolo vanno aggiunti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, a far data dalla domanda.
Sul punto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti” (cfr. Cass. sez. VI-II, ord. n. 4709 del 21.2.2020).
8. Spese di lite
La domanda degli attori in punto di simulazione della compravendita è stata rigettata, sebbene l'atto del
1997 sia stato qualificato quale misto con donazione a favore del convenuto , TR
anche sulla base delle eccezioni da questi formulate relativamente al pagamento di parte del prezzo;
inoltre, l'azione di riduzione a favore dell'attrice è stata accolta. Parte_2
È stata invece rigettata la domanda di divisione, conformemente all'eccezione formulata sul punto dai convenuti e , mentre le domande relative alle migliorie formulate dai RO CP_3
convenuti e sono state accolte, nei limiti quantitativi di cui alla parte RO CP
motiva.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, alla luce delle domande formulate e delle statuizioni di cui alla presente sentenza, si ravvisa dunque una sostanziale, reciproca soccombenza tra tutte le parti che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 30 di 32 Le spese di c.t.u., volte all'accertamento non solo del valore dei beni al tempo di apertura della successione ai fini della reintegrazione, ma anche delle migliorie, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, in quote uguali nei rapporti interni ed in solido per l'intero verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 rep. n. 51445/6194 tra e;
TR TR
2. accerta la donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore di TR CP
, avente ad oggetto la differenza tra il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita di cui al
[...] punto precedente e l'esborso effettivamente sostenuto da , pari ad € 13.892,69; TR
3. accerta la donazione di usufrutto in favore di , effettuata con atto del TR
25.2.2014 rep. n. 38530/11841 da per € 33.030,64; TR
4. accerta e dichiara che, con testamento pubblico del 28.12.2015, ha realizzato TR
la divisione del suo patrimonio tra gli eredi , , Parte_1 Parte_2 RO
e ai sensi dell'art. 734 c.c. e, per l'effetto, rigetta la Controparte_3 TR
domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
5. dichiara che il valore del patrimonio di (relictum – debiti + donatum), alla data TR di apertura della successione (3.1.2016), era parti ad € 352.801,12;
6. accerta e dichiara che la quota di riserva di , pari alla quota astratta di 2/15 del Parte_2
patrimonio di , è stata lesa nella misura di € 26.474,85; TR
7. dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e RO Parte_1
di cui al testamento di del 28.12.2015, nella misura necessaria a reintegrare la TR legittima di e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Parte_2 RO Parte_2
a reintegrazione della quota di riserva la somma di € 807,48 oltre rivalutazione annuale dalla
[...]
data di apertura della successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo e condanna a corrispondere a a reintegrazione della quota di Parte_1 Parte_2 riserva la somma di € 25.664,72 oltre rivalutazione annuale dalla data di apertura della successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 31 di 32 9. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti, in quote uguali nei rapporti interni ed in solido per l'intero verso il c.t.u.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4992/2019 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. Tonello Franca e Parte_1 Parte_2 dell'avv. Ramponi Matteo;
Attori contro
, con il patrocinio dell'avv. Menon Valentino e dell'avv. Bertin TR
Carlo;
Convenuto nonché contro
, , con il patrocinio dell'avv. Canton Alberto RO Controparte_3
e dell'avv. Salbego Eva;
Convenuti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
In via preliminare:
Dichiarare inammissibile la domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dai convenuti
e tesa ad ottenere la riconoscenza ed esistenza di un credito a RO Controparte_3
pagina 1 di 32 loro favore nonché la condanna dei coeredi al rimborso di detto credito, in quanto generica e indeterminata, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via preliminare subordinata:
Dichiarare prescritto il diritto di credito di cui alla domanda formulata in via riconvenzionale subordinata dai convenuti e per tutti i motivi esposti in RO Controparte_3
narrativa.
Nel merito:
In principalità:
1) accertare e dichiarare che l'atto in data 18.6.1997 a rogito del Notaio , rep. n. 51445 Persona_1
qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta degli immobili sopra meglio descritti, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare la qualità di eredi universali dei signori , Controparte_3 CP_2
, , , e procedere, ai sensi e per gli
[...] TR Parte_1 Parte_2
effetti degli artt. 713 ss. c.c. e 784 ss. c.p.c., allo scioglimento della comunione ereditaria ed alla divisione dei beni caduti nella successione del loro padre , con formazione, Persona_2
assegnazione ed attribuzione delle quote ed in concreto spettanti a ciascun coerede;
3) a tal fine, disporsi la collazione di tutte le donazioni dirette e/o indirette e/o dissimulate e accertate tramite la resa dei beni in natura e/o l'imputazione del valore per equivalente al momento dell'apertura della successione;
4) nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse rinvenire il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria e/o non dovesse rinvenire l'esistenza di una comunione ereditaria e/o in ogni caso, accertarsi la consistenza dell'asse ereditario di TR
comprensivo di beni immobili e beni mobili, e, previa stima dei beni mobili ed immobili caduti in successione nonché di tutti i beni oggetto di donazione diretta e/o indiretta e/o dissimulata, accertata la lesione di legittima spettante agli attori, ciascuno per la quota spettante, procedersi alla reintegra della stessa, disponendo la materiale acquisizione del bene o porzione dello stesso necessario alla reintegra della quota del legittimario - e, qualora ciò non sia possibile anche in parte, disporne il soddisfacimento per equivalente condannando i convenuti in solido a rifondere a ciascun attore per la quota di spettanza il pari credito di quest'ultimo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal momento dell'apertura della successione al saldo;
pagina 2 di 32 5) A tal fine, calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile – mediante la ricostruzione del patrimonio ereditato, al netto di eventuali debiti e considerando ogni liberalità diretta e/o indiretta e/o dissimulata in vita effettuata dal de cuius – ed accertata la lesione della quota di eredità ex lege riservata agli attori (pari a 2/15 ciascuno) operata in forza del testamento ovvero di una o più delle liberalità di cui in narrativa -, accertare e dichiarare che i signori e Parte_2 [...]
sono eredi legittimari del defunto e disporre susseguentemente la Parte_1 TR
reintegrazione della quota di legittima spettante a ciascuno degli attori, mediante la proporzionale riduzione delle attribuzioni ereditarie ab intestato, delle disposizioni testamentarie contenute nel citato testamento, nonché delle liberalità dirette e/o indirette e/o dissimulate di cui in narrativa, ai sensi e con le modalità di legge, nei limiti della quota medesima, ammontante ad Euro 76.297,80 per
[...]
e ad Euro 25.097,80 per o alla maggiore o minor somma che codesto Parte_2 Parte_1
Ill.mo Tribunale dovesse accertare in corso di causa.
Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi comprensivi di spese di ctu e ctp (doc. 9).
In via istruttoria:
- Richiamando e facendo proprie le osservazioni svolte dal CTP, convocare a chiarimenti il CTU per rideterminare il valore delle aree scoperte circostanti gli immobili di e RO CP
, tenendo conto della loro effettiva consistenza e destinazioni diversa da quella agricola,
[...]
comprensiva delle piantumazioni esistenti.
- Previa revoca dell'ordinanza 19.11.2020 ove contraria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c. del 20.1.2020 per quanto non ammesso, sia a prova diretta che contraria, opponendosi a quelle avversarie.
In particolare si insiste affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al signor di esibire tutta la documentazione bancaria ad esso riferibile relativa al TR periodo antecedente e coevo alla stipula dell'atto di vendita in data 18.6.1997 a rogito del Notaio
rep. n. 51445/6194, nonché di quella successiva, al fine di poter verificare (mediante il Persona_1
confronto con la documentazione riferibile al soggetto defunto, di cui parimenti si chiede ordine di esibizione) la presenza di operazioni entrata/uscita riconducibili ad eventuali ulteriori donazioni dirette e/o indirette da parte del genitore a favore dello stesso. per il convenuto : TR
Nel merito:
In via preliminare:
pagina 3 di 32 Respingersi la domanda di simulazione della compravendita del 18.6.1997, a rogito Notaio rep. Per_1
51445/6194 perché prescritta e/o infondata per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiararsi i beni ivi ceduti rispettivamente non soggetti a collazione né alla riunione fittizia e quindi a riduzione.
In via principale:
Respingersi le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e di conseguente divisione ereditaria, in quanto inammissibili, infondate per mancanza dei loro presupposti e in particolare del relictum.
Respinta la domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 1997, non ci si oppone alla eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni lesive (ad esclusione perciò dei beni di cui alla compravendita del 1997), se risulterò dovuta a seguito dell'espletanda attività istruttoria, nei modi di legge fino alla eventuale reintegrazione della riserva.
Con vittoria di spese, anche generali, e onorari.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la simulazione della compravendita del 18.6.1997, a rogito Notaio rep. 51445/6194, si aderisce e non ci si oppone comunque alla Per_1
domanda di riduzione, ma si chiede che -in ogni caso- si tenga conto del valore dei beni oggetto della dissimulata donazione del 1997 depurato dal valore delle migliorie apportate e spese straordinarie effettuate dal convenuto dopo l'atto di liberalità ex artt. 747-748 e ss. c.c. per i TR
motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari.
Nei confronti dei soli convenuti e CP_2 Controparte_3
- Respingersi la domanda riconvenzionale subordinata perché infondata in fatto e in diritto e comunque perché risultano prescritti i crediti ivi richiesti, per le ragioni esposte in epigrafe.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione di prove per testi sulle circostanze esposte in memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2, dal cap. 1) al cap. 10, non ammessi con ordinanza del 19.11.2020, da aversi qui riportate precedute da “Vero che”. Con i testi ivi indicati. per i convenuti e : RO Controparte_3
Contrariis rejectis,
Nel merito:
pagina 4 di 32 Respingersi le domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e di conseguente divisione in quanto infondate per mancanza dei loro presupposti.
Previo accoglimento della domanda di simulazione proposta dagli attori, accertata la consistenza dell'asse ereditario del sig. includendo in esso tutti i beni mobili ed immobili TR
oggetto di donazione (diretta e dissimulata) e di assegnazioni testamentarie, stimato il valore del medesimo secondo i criteri indicati nella presente comparsa e sulla scorta dei valori esposti nelle perizie prodotte sub docc. 02, 03, 04, 05 e 06 o di quelli che risulteranno in base a C.T.U. tecnico estimativa, accertata l'eventuale lesione delle quote di legittima in conseguenza risultanti, procedersi alla reintegra delle stesse nei confronti di coloro tra le parti che risultassero averne diritto, inclusi eventualmente i convenuti, secondo le modalità di legge e mediante conguagli in denaro, respingendo le domande di reintegra svolte dagli attori che non dovessero risultare lesi nella quota di riserva riconosciuta in loro favore.
In via subordinata, e per la denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza di una comunione ereditaria e di sua divisione, previo accoglimento della domanda di simulazione proposta dagli attori, procedersi alla collazione e quindi alla divisione secondo le quote in concreto volute dal de cuius, sempre secondo i criteri indicati nella presente comparsa e sulla scorta dei valori esposti nelle perizie prodotte sub docc. 02, 03, 04, 05 e 06 o di quelli che risulteranno in base a C.T.U. tecnico estimativa.
In via riconvenzionale subordinata, e per la denegata ipotesi in cui, in sede di reintegrazione o di divisione, per tutte o per una parte delle migliorie e delle spese attuate dal sig. e/o RO dal sig. rispetto ai beni loro donati venga esclusa l'applicazione dell'art. 748 Controparte_3
c.c. e quindi la detrazione del valore di tali migliorie a loro favore nella determinazione del valore dell'asse ereditario, dichiararsi l'esistenza di un corrispettivo credito a favore del sig.
[...]
e/o del sig. nella misura esposta nelle perizie prodotte sub docc. 02, CP_2 Controparte_3
03, 04, 05 e 06 o in quella che risulterà in base a C.T.U. tecnico estimativa e di conseguenza: a) detrarre comunque detto valore, quale debito ereditario, da quello dell'asse ereditario ai fini delle conseguenti decisioni circa l'azione di riduzione o di divisione esperita dagli attori;
b) condannarsi i coeredi in solido tra loro al rimborso del credito così riconosciuto a favore del sig. RO
e/o del sig. nella rispettiva misura, eventualmente mediante compensazione pro Controparte_3
quota.
In tutti i casi con rifusione delle spese di lite, incluse quelle generali.
In via istruttoria:
pagina 5 di 32 Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e non ammesse.
Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Vicenda processuale e domande delle parti
Si discute in causa della successione di , deceduto in data 3.1.2016, il quale, già TR
vedovo, lasciava quali eredi i cinque figli , , e . Parte_2 Pt_1 CP CP_2 CP_3
Con testamento pubblico ricevuto in data 28.12.2015 dal Notaio di Piove di Sacco, il de Persona_1
cuius disponeva delle proprie sostanze, riconoscendo di aver già disposto di liberalità aventi ad oggetto beni immobili a favore dei figli , e e assegnando, a titolo di eredità, ai figli CP CP_2 CP_3
, e rispettivamente un terreno, un'unità ad uso residenziale e altro appezzamento di CP_2 Pt_1 Pt_2
terreno, tutti siti in Brugine;
infine, assegnava a tutti i figli , , e CP_2 CP Pt_1 CP_3
le proprie liquidità, ovunque depositate e/o investite. Pt_2
Agivano in giudizio i figli e per vedere accertata e dichiarata la natura Parte_1 Pt_2 simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 con cui il Per_1 de cuius trasferiva al figlio , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà di un fabbricato in CP
Brugine, sito in Corte Arzerini n. 38B, e del terreno limitrofo, per complessive L. 41.900.000 pagate, secondo quanto indicato nell'atto, anteriormente alla stipula;
la compravendita, nella ricostruzione di parte attrice, dissimulava una donazione, non avendo mai versato il corrispettivo TR
pattuito.
A tal riguardo, gli attori allegavano la sproporzione tra il valore degli immobili trasferiti e il prezzo indicato, la mancanza di tracciabilità dei pagamenti - tenuto conto anche del grado di parentela tra le parti e della presenza di testimoni all'atto notarile -, nonché la scarsa capacità reddituale del convenuto e l'utilizzo del bene da parte del medesimo, nonostante la riserva di usufrutto in capo all'alienante, successivamente donato con diverso atto del 25.2.2014, a rogito del Notaio rep. 38530/11841 con Per_3
espressa dispensa da collazione.
Riferivano, inoltre, che il padre aveva beneficiato anche i fratelli e con RO CP_3
donazioni dirette: rispettivamente, con atto a rogito del Notaio del 24.5.2002 rep. 66064/8501 il Per_1
de cuius donava al figlio la piena proprietà di una porzione di fabbricato in Brugine, via Arzerini CP_2
n. 38A e un appezzamento di terreno censito al mapp. 163; con atto a rogito Notaio del Per_1
pagina 6 di 32 28.7.2015 rep. 91790/16129 il de cuius donava, invece, al figlio la piena proprietà di un CP_3
fabbricato in Brugine, via Arzerini, accatastato al mapp. 106, nonché di due terreni ai mapp. 279 e 281, oltre alla quota di 1/2 di proprietà del cortile censito al mapp. 106 sub. 6, comprensivo delle quote di comproprietà sulle parti comuni, e alla quota di 1/2 di altro terreno contiguo, censito al mapp. 282.
Allegavano gli attori che nessuna delle predette donazioni veniva effettuata con dispensa da collazione e/o imputazione, ad eccezione di quella avente ad oggetto il diritto di usufrutto in favore di CP
.
[...]
Riferivano, infine, che all'apertura della successione, in assenza di debiti, l'asse ereditario risultava così composto:
- beni immobili citati nel testamento;
- beni mobili (attrezzi agricoli, gioielli stimabili in € 2.850,00 ed altri componenti l'arredo della abitazione);
- saldo del c/c presso Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, pari ad € 255,31 al 3.1.2016, oltre al deposito a risparmio presso la medesima banca con saldo attivo pari a € 0,83.
Chiedevano, quindi, gli odierni attori di accertare e dichiarare che l'atto di compravendita del
18.6.1997 dissimulava una donazione in favore di , nonché di accertare e TR
dichiarare la qualità di eredi universali in capo alle parti in causa e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed alle operazioni di divisione, previa collazione di quanto ricevuto in vita dai convenuti.
In subordine e comunque in ogni caso, qualora non venisse riconosciuto il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria, gli attori chiedevano accertarsi la consistenza dell'asse ereditario e, una volta determinata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, reintegrare la medesima mediante la proporzionale riduzione delle attribuzioni testamentarie ab intestato e delle volontà testamentarie, nonché delle liberalità effettuate in vita dal de cuius, anche dissimulate.
Si costituiva in giudizio , il quale, in primo luogo, contestava la fondatezza della TR asserita simulazione dell'atto di compravendita del 18.6.1997 e ne eccepiva la prescrizione, essendo stata tale domanda posta come questione preliminare di merito sia rispetto alla domanda di divisione che di riduzione;
richiamava sul punto pronunce di legittimità secondo cui gli istituti della prescrizione e dell'onere della prova operano diversamente a seconda che l'accertamento della natura simulata dell'atto sia chiesto in funzione della collazione alla massa ereditaria di quanto donato, come nel caso di specie, ovvero al fine delle operazioni di riduzione per la reintegra della quota di legittima.
pagina 7 di 32 In subordine, il convenuto rilevava il mancato assolvimento dell'onere della prova della simulazione, che incombe sugli attori con i limiti di cui all'art. 1417 c.c., essendo gli stessi tenuti a produrre la controdichiarazione scritta;
in ogni caso, la dichiarazione di avvenuto pagamento del prezzo, contenuta nell'atto impugnato, ha effetto vincolante tra le parti e quindi anche per gli attori, subentrati nella posizione del de cuius, come ritenuto da pacifica giurisprudenza di legittimità.
In ogni caso, con riferimento all'atto del 18.6.1997, negava la sproporzione tra il TR
valore reale dei beni trasferiti e quanto dichiarato, producendo copia del bonifico per L. 15.000.000 effettuato in data 7.7.1997 in favore del padre, a titolo di saldo del prezzo finale per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e per la fattura delle spese notarili della cessione;
deduceva, sul punto, che il pagamento parziale del corrispettivo della compravendita costituirebbe al più inadempimento contrattuale e integrerebbe un credito dell'eredità, di cui eccepiva la prescrizione, sebbene la residua parte del prezzo sarebbe stata onorata prima della stipula, per effetto di compensazione tra il de cuius e il figlio , che aveva anticipato al padre parte del denaro necessario per la costruzione CP dell'immobile (all'epoca ancora in proprietà del de cuius).
Quanto all'utilizzo dell'immobile anche prima della donazione dell'usufrutto, il convenuto lo riteneva pienamente giustificato in presenza di un comodato gratuito in suo favore anche in costanza di vita del padre, a fronte dell'apporto di lavoro personale nella costruzione dell'immobile, escludendo così ogni connotazione a titolo di liberalità.
Sulla scorta di tali premesse, il convenuto aderiva alla domanda di divisione previa collazione delle altre donazioni;
in caso di accoglimento della domanda di divisione, eccepiva di non doversi procedere all'esame della domanda di riduzione, in quanto quest'ultima presuppone l'inoperatività dell'istituto della collazione tra legittimari;
solo in via gradata, chiedeva l'esame della fondatezza della domanda di simulazione e di riduzione e, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata e dichiarata la simulazione della compravendita del 18.6.1997, non si opponeva alle domande di divisione previa collazione e/o riduzione, ma chiedeva tenersi conto, ai fini della stima del donatum, ai sensi degli artt. 748 ss. c.c., delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute personalmente.
Si costituivano in giudizio anche e , difesi da un unico RO Controparte_3 patrocinio, i quali ritenevano fondata l'azione di simulazione proposta da parte attrice, facendo proprie le argomentazioni attoree sul punto.
I convenuti eccepivano l'infondatezza dell'azione di scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione, previe operazioni di collazione, per l'assenza dei relativi presupposti, in quanto pagina 8 di 32 nel caso di specie non vi sarebbe alcuna comunione ereditaria;
secondo i convenuti, il de cuius, da un lato aveva esaurito pressocché interamente il proprio patrimonio con le liberalità effettuate in vita e, dall'altro lato, con il testamento, aveva inteso dividere i beni tra gli eredi con efficacia reale, impedendo così il sorgere di una comunione ereditaria;
in mancanza di un relictum da dividere, sostenevano che le donazioni fatte in vita potessero essere recuperate solo con l'esperimento dell'azione di riduzione.
e contestavano i valori attribuiti dalle altre parti ai beni per cui è causa, RO CP_3
eccependo di aver apportato entrambi delle migliorie agli immobili ricevuti in donazione e di aver sostenuto spese per la conservazione di cui tenere conto ai sensi dell'art. 748 c.c.; sostenevano in particolare che , sebbene formalmente beneficiario della donazione nel 2002, era stato RO
immesso nel possesso dei beni anticipatamente, già nel 1995; trattandosi di un fabbricato al grezzo, il convenuto ne avrebbe ultimato la realizzazione con un valore di opere apportate stimate in €
150.000,00; inoltre, sul bene donato risultava iscritta ipoteca in favore della Banca di Credito
Cooperativo di Piove di Sacco in dipendenza di un mutuo decennale contratto dallo stesso CP_2
con atto del 1.7.1996, per estinguere la quale il convenuto aveva dovuto pagare le restanti rate di
[...]
mutuo, di cui chiedeva la detrazione dalla stima del compendio, trattandosi di spesa sostenuta dal donatario per la conservazione dell'immobile; egli, inoltre, avrebbe realizzato a propria cura e spese anche un secondo fabbricato, staccato da quello principale oggetto di donazione, per ulteriori €
25.830,00.
Anche , secondo la ricostruzione dei convenuti, era stato immesso Controparte_3 anticipatamente nel possesso dei beni donatigli (nel 1998, a fronte dell'atto notarile del 2015), affinché
l'immobile venisse destinato a sua abitazione;
il convenuto ultimava il fabbricato ricevuto al grezzo, per un valore di opere stimato in € 40.000,00, demolendo altresì la centrale termica preesistente per ulteriori € 5.000,00; il fabbricato secondario, realizzato completamente dal de cuius, in quanto risultato illegittimo dal punto di vista edilizio-urbanistico, non presenta un valore ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, dovendosi invece tenere conto delle spese necessarie per la sua demolizione e la conseguente riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
le spese sostenute dal convenuto ammonterebbero, pertanto, a complessivi € 60.000,00.
Con riferimento alle posizioni degli altri coeredi, i convenuti rilevavano che TR
aveva venduto i beni immobili donati, compresi quelli oggetto della pretesa donazione dissimulata del
18.6.1997, con atto notarile del 28.6.2019 e, quindi, nelle more del termine per l'iscrizione a ruolo,
pagina 9 di 32 dovendosi anche in tal caso tenere conto delle migliorie apportate dal donatario al bene nell'eventuale azione di restituzione all'asse di quanto dovuto.
Tenendo conto delle migliorie apportate e delle spese sostenute per la conservazione degli immobili da parte dei donatari, in assenza di debiti ereditari, l'asse ammonterebbe ad € 352.000,00 ed il valore della quota riservata ad ogni legittimario ad € 47.000,00, pertanto non risulterebbe in capo all'attore alcuna lesione della quota di legittima;
in capo all'attrice , invece, Parte_1 Parte_2 la legittima risulterebbe lesa per € 17.000,00 (€ 47.000,00 - € 30.000,00 ricevuti), rilevando che i convenuti non avevano mai ricevuto il denaro e i beni mobili indicati nell'atto introduttivo.
I convenuti concludevano, pertanto, nel merito chiedendo il rigetto delle domande attoree di scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione, in quanto infondate per mancanza dei presupposti;
previo accoglimento della domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997, procedersi alla reintegra delle quote di legittima lese con conguagli in denaro;
in via subordinata, qualora venisse riconosciuta una comunione dividunda, previo accoglimento della domanda di accertamento della simulazione, chiedevano procedersi alla divisione secondo le quote in concreto volute dal de cuius; in via riconvenzionale subordinata, qualora in sede di reintegra ovvero di divisione per alcune o tutte le migliorie e spese allegate dai convenuti venisse esclusa l'applicazione dell'art. 748 c.c., dichiararsi l'esistenza di un corrispettivo credito a carico dell'eredità con condanna dei coeredi, in solido tra loro, al rimborso in loro favore;
in via ulteriormente gradata, chiedevano accertarsi la presenza di un arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., con conseguente diritto in capo ai convenuti di ottenere il corrispondente indennizzo.
Alla prima udienza del 21.11.2019, il patrocinio del convenuto eccepiva la TR
prescrizione del credito vantato in via subordinata dai convenuti e;
RO CP_3
contestualmente, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Con la prima memoria istruttoria gli attori contestavano le difese di , TR
segnatamente in punto di prescrizione della domanda di riduzione (svolta in via principale e non in via gradata), con conseguente individuazione del dies a quo nella data di apertura della successione, nonché in punto di limitazioni probatorie, non sussistendo in capo al legittimario che agisca anche in riduzione le preclusioni di cui all'art. 1417 c.c.; eccepivano che, quand'anche si ritenesse parzialmente pagato il prezzo dell'immobile trasferito nel 1997, il negozio configurerebbe un mixtum cum donatione
a favore del convenuto;
con riferimento alla comparsa di e , CP RO CP_3
pagina 10 di 32 contestavano che il testamento lasciato dal padre costituisca una divisione del testatore, ritenendolo un assegno divisionale semplice ex art. 733 c.c. e, in ogni caso, anche qualora si ritenesse integrata una divisione con effetti reali ex art. 734 c.c., l'indicazione dei cinque figli quali eredi in parti uguali nel patrimonio mobiliare è fonte di comunione ereditaria, come confermato anche dagli ulteriori beni facenti parte del relictum; oltre alle conclusioni già rassegnate con l'atto introduttivo, eccepivano altresì in via preliminare la prescrizione del preteso credito vantato dai convenuti e RO
, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata degli stessi, volta ad CP_3
ottenere il riconoscimento di un credito verso la massa, in quanto generica ed indeterminata.
Con la prima memoria istruttoria anche il patrocinio di contestava la TR
ricostruzione offerta dai convenuti e , in particolare con riferimento RO CP_3 all'assenza di un relictum da dividere e contestando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 734 c.c., eccependo in ogni caso la nullità ex art. 735 c.c. della divisione fatta dal testatore, in quanto egli non avrebbe compreso nel testamento proprio il convenuto;
inoltre, contestava che le migliorie CP
allegate dai convenuti possano essere detratte dal valore dei beni donati, in quanto non apportate successivamente alle donazioni ricevute nonché estranee da quanto deducibile (con riferimento alle rate del mutuo pagate).
Con ordinanza del 19.11.2020 il Giudice istruttore osservava in via preliminare che, secondo costante giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. civ. n. 22097/2015), i limiti di prova di un contratto per cui è richiesta la forma scritta, in uno con i limiti di valore previsti per la prova testimoniale e per i pagamenti dagli artt. 2721 e 2726 c.c., operano solo quando il contratto o pagamento venga invocato quale fonte di reciproci obblighi e diritti tra le parti e non quando venga invocato come fatto storico ed il contratto risulti stipulato tra una sola delle parti ed un terzo;
inoltre, posto che l'art. 748 comma 1 c.c. fa obbligo di dedurre a favore del donatario le migliorie apportate al fondo in epoca successiva alla donazione, disponeva c.t.u. volta ad accertare il valore complessivo dell'asse ereditario relitto all'apertura della successione, nonché a stimare il valore degli immobili donati dal de cuius alle parti, con l'ulteriore stima delle migliorie apportate dai convenuti e . TR RO
Veniva all'uopo nominato l'arch. il quale prestava giuramento all'udienza del 21.4.2021; Persona_4 nella medesima sede veniva disposta un'integrazione del quesito demandato, volta alla stima anche delle migliorie apportate dagli eredi sui beni donati, limitatamente a quelle successive alle singole donazioni e nei limiti del valore all'apertura della successione (3.1.2016); contestualmente si procedeva pagina 11 di 32 altresì all'escussione dei testi ammessi e all'interrogatorio formale del convenuto CP
.
[...]
La consulenza tecnica veniva depositata in data 29.4.2023.
Con ordinanza resa in seguito all'udienza del 18.5.2023, ritenuta inconferente la richiesta di parte attrice volta alla convocazione del c.t.u. a chiarimenti, ritenuta esaustiva la risposta al quesito demandato, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, precisate le conclusioni dalle parti come da rispettivi fogli depositati in via telematica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con contestuale assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
2. Domande formulate dagli attori ed eccezione di prescrizione formulata dal convenuto
TR
Preliminarmente, occorre qualificare correttamente le domande formulate dagli attori.
e hanno chiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione della Parte_1 Pt_2 natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio , rep. n. 51445 in Persona_1
quanto dissimulante una donazione, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi al decesso del padre, , previa collazione delle liberalità dirette, indirette e dissimulate TR effettuate in vita dal de cuius a favore dei figli;
inoltre, secondo le conclusioni dell'atto introduttivo gli attori hanno chiesto, per il caso in cui non venga accertato il diritto allo scioglimento della comunione
“e/o in ogni caso”, previo accertamento della consistenza dell'asse ereditario e accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori, di procedersi alla reintegrazione della quota medesima con la proporzionale riduzione delle attribuzioni ereditarie, nonché delle disposizioni a titolo liberale compiute in vita dal de cuius.
ha eccepito la prescrizione della domanda di accertamento della natura simulata TR dell'atto di compravendita del 18.6.1997, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui i temi della prescrizione e dell'onere della prova rilevino in maniera distinta, a seconda che l'accertamento della natura simulata dell'atto sia chiesta in funzione della collazione nell'asse ereditario (e, quindi, a fini divisionali), ovvero in funzione della riduzione della quota di legittima;
la domanda di riduzione, nel caso di specie, risulterebbe formulata soltanto in via subordinata, avendola gli attori proposta qualora non sia rinvenuto il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguenza che il dies a quo decorrerebbe dal compimento dell'atto che si pretende simulato e che il termine decennale sarebbe, nel caso di specie, ampiamente decorso.
pagina 12 di 32 Sul punto, si rileva quanto segue.
In primo luogo, è vero che gli attori hanno formulato la domanda di riduzione per la denegata ipotesi di rigetto della domanda di scioglimento della comunione previa collazione, ma è altrettanto vero che l'azione di riduzione è stata, nel contempo, formulata “in ogni caso”, previa indicazione di tutte le operazioni da compiersi a tal fine, ivi compresi il calcolo della quota disponibile e di quella indisponibile, l'accertamento della lesione delle rispettive quote di riserva e la conseguente reintegrazione delle stesse (cfr. pag. 17 atto di citazione).
Anche a prescindere dalla formulazione letterale e dall'ordine consequenziale in cui sono state precisate le conclusioni, va rilevato che nella parte narrativa dell'atto introduttivo gli attori hanno elencato le liberalità effettuate dal de cuius in favore dei convenuti e i lasciti testamentari, procedendo alla riunione fittizia (relictum – deciti + donatum) e quantificando la lesione della quota loro riservata
(cfr. pagg. 13 e 14 atto di citazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte” (cfr. Cass. sez. L., sent. n. 17760 del 4.8.2006); in particolare, “il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il
“petitum” e la “causa petendi” (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 3012 del 10.2.2010).
Sulla base di tali principi, dal contenuto dell'atto introduttivo emerge che gli attori abbiano inteso chiedere, accanto alle domande di divisione e collazione, anche la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive, assolvendo all'onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione delle loro quote di riserva, previa determinazione delle stesse mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni compiute in vita dal de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 2 n.
1357/2017; Cass. Civ., Sez. 2, n. 14473/2011).
pagina 13 di 32 Poste tali premesse, i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) possono essere soggetti alla collazione o alla riduzione richieste solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo, in accoglimento di un'apposita domanda in tal senso, che gli attori hanno formulato. In tal caso, il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del de cuius (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n.
3932 del 29.2.2016).
L'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione del convenuto è TR
dunque infondata: gli attori, come sopra esposto, hanno fatto valere il loro diritto alla riduzione, allegando la natura lesiva della donazione e, per l'effetto, il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione (3.1.2016).
3. Qualificazione dell'atto di compravendita del 18.6.1997 stipulato tra il de cuius e il convenuto TR
Con riferimento alla domanda di simulazione dell'atto di compravendita della nuda proprietà del fabbricato e terreno limitrofo in Brugine, stipulato tra il de cuius e il convenuto , TR quest'ultimo ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova della simulazione, che incomberebbe sugli attori con i limiti di cui all'art. 1417 c.c., essendo tenuti gli stessi a produrre la controdichiarazione scritta e non potendosi avvalere di presunzioni e prove testimoniali.
Sul punto, il Collegio condivide e richiama, anche in punto di motivazione, l'ordinanza del Giudice istruttore del 24.11.2020, rilevando in particolare che la prova della simulazione non soffre, nel caso di specie, le limitazioni probatorie di cui all'art. 1417 c.c., trattandosi di accertamento funzionale alla pronuncia su una domanda di riduzione per lesione di legittima.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che “il successore a titolo universale “mortis causa” subentra nella posizione giuridica del “de cuius” ed è soggetto, pertanto, in tema di simulazione del negozio posto in essere dal suo dante causa, alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni alle quali era soggetto quest'ultimo come parte contraente. L'erede legittimario, invece, che chieda la
pagina 14 di 32 dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” celante in realtà una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale e per presunzioni quando, contestualmente all'azione di riduzione, proponga – sulla premessa che l'atto dissimulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva – una domanda di riduzione (o di nullità o di inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma solo la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, n. 20868 del 28.10.2014; Cass. civ., sez. II, n. 19912 del 22.9.2014).
Tanto premesso, si può procedere all'esame nel merito della domanda di simulazione della compravendita del 18.6.1997 in favore di . TR
In particolare, parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare la natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 (cfr. doc. 4 fasc. attori) con cui Per_1 il de cuius trasferiva al figlio , riservandosi l'usufrutto generale vitalizio, la nuda TR
proprietà di un immobile in Brugine, Corte Arzerini n. 38/B ed un appezzamento di terreno limitrofo, al prezzo indicato di L. 41.900.000 (di cui L.
1.800.000 per la nuda proprietà del terreno di cui al mapp.
160 e L.
9.100.000 per la nuda proprietà del terreno al mapp. 169).
Gli attori hanno quindi dedotto la simulazione relativa della vendita conclusa tra il de cuius e
, avendo inteso le parti realizzare una donazione, con conseguente lesione della TR
quota di legittima spettanti agli attori quali legittimari.
, con riferimento alla pretesa donazione dissimulata, ha contestato la TR
sproporzione tra quanto dichiarato ed il valore reale dei beni e ha prodotto copia del bonifico effettuato in favore del padre in data 7.7.1997 per L. 15.000.000, nonché la fattura relativa alle spese notarili dell'atto di cessione.
Con riferimento alla parte residua del prezzo, ha dedotto di averla onorata prima della compravendita, avendo anticipato al padre parte del denaro necessario per la costruzione dell'immobile, quando ancora di proprietà del de cuius, rilevando quindi che il prezzo pattuito sarebbe stato interamente corrisposto in forza della compensazione in esecuzione degli accordi intervenuti inter partes.
pagina 15 di 32 Il godimento anticipato dell'immobile, prima della formale donazione dell'usufrutto inizialmente riservato in capo al padre, sarebbe giustificato avendogli quest'ultimo concesso un comodato d'uso gratuito sin dal 1995.
Sul punto, si osserva quanto segue.
Al fine di accertare la natura simulata dell'atto di compravendita, sono stati sentiti i testimoni sui capitoli di prova ammessi di parte attrice.
Invero, dall'esame delle dichiarazioni testimoniali nel loro complesso, non può dirsi che emerga inequivocabilmente la sussistenza della donazione dissimulata della nuda proprietà dell'immobile in esame.
A fronte della specificità dei capitoli di prova ammessi (“Vero che il trasferimento della nuda proprietà dei beni immobili in comune di Brugine a favore di di cui all'atto in data TR
18.6.1997 a rogito del Notaio , rep.n. 51445/6194 avvenne senza il pagamento di alcun Persona_1
corrispettivo da parte del signor a favore del proprio padre TR [...]
”; “Vero che il pagamento del corrispettivo per l'acquisto della nuda proprietà dei beni CP immobili in comune di Brugine a favore di di cui all'atto in data 18.6.1997 a TR rogito del Notaio , rep.n. 51445/6194 fu dichiarato come avvenuto nell'atto, ma mai Persona_1 realmente avvenne?”, cfr. capitoli 2 e 3 memoria istruttoria attori), i testimoni si sono limitati a riferire di aver sentito parlare di una donazione fatta ad dal padre che, però, in difetto di integrale CP
conferma dei capitoli e di specifiche indicazioni, più che confermare la pretesa donazione dissimulata della nuda proprietà, risulta coerente con la successiva, pacifica, donazione del diritto reale di usufrutto sul medesimo immobile.
L'unica testimone che ha fatto riferimento all'oggetto della donazione è stata (moglie CP_5 dell'attore la quale, appunto, si è ricordata che la donazione di cui aveva sentito Parte_1 parlare a favore del convenuto “era stata fatta con l'usufrutto per ” (cfr. verbale udienza del CP
21.4.2021).
Le risultanze delle prove orali, come detto, non univoche circa la donazione della nuda proprietà, devono poi valutarsi unitamente alla prova del bonifico di Lire 15.000.000,00 a favore del padre in data
7.7.1997 da parte di (che ha prodotto anche fattura quietanzata a lui intestata TR
delle spese notarili, cfr. docc. 11 e 12 comparsa costituzione).
La prova dell'avvenuto trasferimento di denaro da parte di in favore del padre e la CP contiguità temporale tra l'atto di compravendita e il pagamento (18 giorni, intercorsi tra il 18.6.1997 e pagina 16 di 32 il 7.7.1997), induce a ritenere che quest'ultimo fosse avvenuto a titolo di corrispettivo, sia pure non integrale, della compravendita.
Appare invece priva di pregio la ricostruzione del convenuto , secondo cui la TR
residua parte del prezzo in realtà era già stata onorata prima della vendita, per avere egli anticipato al padre parte degli importi necessari alla costruzione dell'immobile all'epoca in cui era ancora in proprietà del genitore.
Gli esborsi indicati dal convenuto ai docc. 14 e ss. e 21 non appaiono tutti riferibili all'immobile in esame, né costituiscono prova dell'effettivo pagamento da parte di e alcuni sono TR privi di data;
in ogni caso, considerato che è anche pacifico che il convenuto abitasse già l'immobile all'epoca dell'acquisto della nuda proprietà, non sussistono nemmeno elementi presuntivi che inducano a riscontrare la sussistenza di un accordo tra padre e figlio, volto al pagamento di una parte del prezzo della nuda proprietà tramite gli esborsi di costruzione o ristrutturazione.
Ciò posto, l'unico elemento da tenere in considerazione è il pagamento di Lire 15.000.000,00 a titolo di corrispettivo della compravendita della nuda proprietà.
Sul punto, va rilevato che l'atto di compravendita in cui le parti stabiliscono un corrispettivo sproporzionato a vantaggio dell'acquirente non può essere qualificato come donazione ex art. 769 c.c., bensì si configura come “negotium mixtum cum donatione”.
Le differenze tra simulazione e donazione indiretta “si concretizzano nella diversa causa del contratto
(che nella donazione indiretta – sub specie 'negotium mixtum cum donatione' – è onerosa, oltre che finalizzata all'arricchimento, mentre nella simulazione relativa dissimulante una donazione la causa è liberale); diversa è anche la volontà delle parti, che nella simulazione è quella di esteriorizzare un negozio apparente, occultando l'accordo simulatorio, mentre nella donazione indiretta il negozio è effettivamente voluto dalle parti, configurandosi donazione solo per la parte di valore del bene coscientemente destinata a non trovare una corrispondenza nella controprestazione del donatario. La diversità tra le due fattispecie si ravvisa anche nella forma, posto che nella simulazione la forma imposta dalla legge per la donazione deve essere rivestita dal contratto simulato, a pena di nullità della donazione dissimulata, mentre nella donazione indiretta non è necessaria la forma delle donazione, ma quella prescritta per il negozio effettivamente adottato dalle parti. Infine, quanto all'arricchimento, nella simulazione esso investe l'intero valore del bene alienato, mentre nel
'negotium mixtum' investe la sola differenza tra il valore effettivo del bene e il prezzo dichiarato ed effettivamente versato” (cfr. Trib. Bergamo, sez. I, 16.2.2023 n. 316).
pagina 17 di 32 Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che in tale fattispecie “la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta.
Per la validità di tale 'negotium' non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire
l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono
l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di liberalità diverse” (cfr.
Cass. civ., sez. II, n. 23297 del 3.11.2009).
Può dunque dirsi che “la donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore;
differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 24040 del 30.10.2020).
Peraltro, la donazione indiretta “è configurabile solo a condizione che le parti abbiano volutamente stabilito un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto, con l'intento, desumibile dalla notevole entità della sproporzione tra il valore reale del bene e la misura del corrispettivo, di arricchire la parte acquirente per la parte eccedente quanto pattuito” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II,
n. 7681 del 19.3.2019).
La figura del negotium mixtum cum donatione ha dunque lo scopo, nelle intenzioni dei contraenti, di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive,
l'arricchimento, per puro spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore
(Cass. n. 23297 del 2009; Cass. n. 13337 del 2006; Cass. n. 6416 del 1988).
Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sé sola, un “negotium mixtum cum donatione”, ove non ricorrano anche una sproporzione tra le prestazioni di significativa entità e la consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento della controparte (cfr. in questi pagina 18 di 32 termini anche Cass. civ, sez. II, n. 10614 del 23.5.2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Vercelli 8.5.2023 n. 208; Trib. Torino, sez. II, 2.9.2020 n. 2871).
Nel caso di specie, dunque, possono certamente valorizzarsi gli elementi presuntivi forniti dagli attori ai fini della dimostrazione dello spirito di liberalità, tra cui il grado di parentela dei contraenti,
l'effettiva capacità reddituale del figlio all'epoca dell'atto (confermata, nel senso allegato CP
dagli attori, dalle dichiarazioni testimoniali) e la sproporzione tra il prezzo indicato in compravendita e la somma effettivamente corrisposta;
tali indizi, però, vanno riferiti alla consapevolezza da parte del de cuius dell'insufficienza del corrispettivo rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento del figlio.
Quanto, poi, al pacifico godimento dell'immobile da parte di sin dall'epoca TR
della compravendita della nuda proprietà, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il godimento a titolo gratuito di un bene concesso durante la propria vita dal de cuius non è qualificabile come donazione, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, bensì il contenuto tipico del comodato stesso (cfr. Cass. Civ. sez. II n.27259 del 16.11.2017; Cass. Civ. sez. II n. 24866 del
23.11.2006).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 a rogito Notaio rep. n. 51445/6194 va rigettata, trattandosi di Per_1 negotium mixtum cum donatione per la differenza tra l'importo dichiarato nell'atto di compravendita
(L. 41.900.000) e l'esborso effettivamente sostenuto dal convenuto (L. TR
15.000.000).
Sul punto, va rilevato che gli attori non hanno fornito precisi indici, volti a ritenere che anche il corrispettivo di L. 41.900.000,00 fosse significativamente inferiore rispetto al valore effettivo del bene, considerato che gli stessi hanno prodotto perizia di stima con riferimento al valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione e non al momento dell'acquisto (cfr. doc. 7) e, soprattutto, che dalla documentazione prodotta da e valorizzata anche in sede di c.t.u., TR
l'immobile è stato interessato, negli anni successivi al 1997, da importanti interventi, anche di ampliamento (cfr. docc. 2, 8, 9, 10 comparsa di costituzione e relazione c.t.u. pagg. 103 e ss.); per l'effetto, non può ricavarsi nemmeno dalla stima del c.t.u. che il valore dell'immobile, nel 1997,
pagina 19 di 32 potesse essere analogo a quello sussistente alla data di apertura della successione, dovendosi, anzi, ritenere che lo stesso avesse un valore nettamente inferiore.
Per l'effetto, il valore della donazione è pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il valore del bene come indicato nell'atto di compravendita (L. 41.900.000 – L. 15.000.000), corrispondenti al valore nominale di € 13.892,69.
4. Donazione di usufrutto a favore di TR
È inoltre pacifico in causa, in quanto allegato da tutte le parti che, con atto del 25.2.2014 a rogito del
Notaio rep. 38530/11841, il de cuius aveva donato al figlio il diritto di Per_3 TR
usufrutto sul medesimo immobile di cui sopra, originariamente riservato in capo al dante causa, con dispensa da collazione.
A questo punto, occorre determinare l'importo di tale liberalità, distinta rispetto al negozio misto con donazione di cui sopra.
In assenza di ulteriori elementi valutativi, il calcolo, di agevole quantificazione, viene effettuato tenendo conto che, nell'anno in cui è avvenuta la donazione dell'usufrutto (2014), il de cuius donante aveva 79 anni di età; richiamando le tabelle per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite vitalizie aggiornate al 2014, se ne ricava che il valore in percentuale dell'usufrutto donato è pari al 25% del valore dell'immobile (conseguentemente, il valore della nuda proprietà corrisponde al
75%).
Il calcolo del valore dell'immobile va rapportato al momento dell'apertura della successione (2016).
Per la stima del valore dei beni e delle donazioni si fa riferimento a quanto valutato dal c.t.u. arch.
, le cui risultanze, anche tenuto conto delle puntuali risposte alle osservazioni del c.t.p. delle parti Per_4
convenute, sono condivise da questo Tribunale (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2009, n. 282).
Il c.t.u. ha stimato il valore dell'immobile in € 202.201,92, al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica delle discrepanze e difformità rilevate (cfr. pagg. 82 ss. c.t.u.), oltre al valore dei terreni limitrofi (mapp.li 169-203-204) in € 15.464,40 (cfr. pag. 87 c.t.u.) e di una porzione di annesso rustico a struttura lignea insistente sul mapp. 204 per € 10.340,00 per complessivi € 228.006,32, pari al valore del compendio attribuito a , calcolato con riferimento al tempo TR dell'apertura della successione.
pagina 20 di 32 Da tale valore, occorre detrarre quello delle migliorie apportate e delle spese straordinarie sostenute dallo stesso ai sensi degli artt. 747-748 c.c.
Considerato, infatti, che è pacifico in causa che avesse il godimento TR dell'immobile quantomeno dall'acquisto della nuda proprietà, si ritiene di doversi applicare in via analogica al caso di specie il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Civ. n.
29247/2020; Cass. Civ. n. 24150/2015).
Anche ai fini della riduzione delle donazioni ad integrandam legitimam (su cui v. infra), il bene deve essere valutato in relazione al valore del bene stesso all'epoca dell'apertura della successione e la deduzione delle migliorie, nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione, opera tanto con riguardo a quelle apportate direttamente dal donatario stesso, quanto con riguardo a quelle apportate da altri (e, quindi, anche dal donante, salva restando, in tale ultima ipotesi, l'eventuale ricorrenza di una successiva liberalità); deve riconoscersi natura di miglioria ex art. 748 c.c. a quell'opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l'efficienza, non potendo invece riconoscersi identica natura a quell'opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione (cfr. Cass. Civ. n.
41132/2021).
Tanto premesso, il valore delle opere effettuate sul compendio in esame, riconducibili, secondo quanto rilevato dal c.t.u. sulla base dei grafici di progetto allegati alla concessione edilizia del 18.6.2002 (e come risulta anche dai docc. 2, 8 e 9 prodotti dalla difesa di ) ad interventi di TR ampliamento e miglioramento dell'efficienza dell'immobile, è stato quantificato in complessivi €
171.087,50, da dividere equamente tra e (donatario della TR RO
porzione limitrofa) e dunque per € 85.543,75 ciascuno;
deve altresì essere detratto il valore della porzione di annesso rustico a struttura lignea insistente sul mapp. 204 in € 10.340,00, al netto del costo presunto per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pag. 111 c.t.u.), in quanto costruito a spese del convenuto . TR
pagina 21 di 32 Il valore dell'immobile oggetto di donazione deve essere pertanto stimato in € 132.122,57 (228.006,32
– 85.543,75 – 10.340,00); il valore dell'usufrutto donato con atto del 25.2.2014 dal de cuius a ammonta, pertanto, ad € 33.030,64 (pari al 25% di 132.122,57). TR
Le donazioni, dirette ed indirette, effettuate in favore di e calcolate al 3.1.2016, TR
ammontano, dunque, complessivamente a € 46.923,33 (donazione indiretta del 18.6.1997 per €
13.892,69 + donazione dell'usufrutto del 25.2.2014 per € 33.030,64).
5. Donazioni dirette a favore di e RO Controparte_3
Risultano, infine, pacifiche in causa le seguenti donazioni a favore dei convenuti e RO
. CP_3
Con atto a rogito del Notaio del 24.5.2002 rep. 66064/8501 (cfr. doc. 5 fasc. attori) il de cuius Per_1
donava a la piena ed esclusiva proprietà di una porzione di fabbricato sita in Brugine, RO
via Arzerini n. 38/A (adiacente a quella trasferita a ) con relativa area di sedime TR
e pertinenziale nonché di un appezzamento di terreno, senza costruzioni, limitrofo.
I beni oggetto di tale donazione sono stati stimati dal c.t.u. , con riferimento al tempo Per_4 dell'apertura della successione in complessivi € 228.071,03 (immobile per € 212.768,43, cfr. pag. 93
c.t.u.; terreni di cui ai mapp.li 205-206 € 4.160,10, cfr. pag. 95 c.t.u.).
Il valore di stima dell'annesso agricolo ivi insistente, in quanto costruito a cura e spese interamente del convenuto , va detratto dal valore del compendio donato dal de cuius. Il c.t.u. ha, RO infatti, calcolato il valore della costruzione in € 11.142,50 (cfr. pagg. 96 e 111 c.t.u.), al netto dei costi per la rimozione delle difformità volumetriche.
Il valore del compendio ammonta, quindi, ad € 216.928,53 (€ 228.071,03 - € 11.142,50).
Da tale importo va ulteriormente detratto il valore delle migliorie apportate dal donatario ai beni ricevuti in epoca successiva alla liberalità, ai sensi dell'art. 748 c.c.
Il c.t.u. ha stimato il valore delle migliorie apportate all'immobile bifamiliare sito in Corte Arzerini, da parte di e in € 171.087,50, considerandoli incidenti per la RO TR
quota di 1/2 ciascuno.
Il valore delle migliorie da detrarre in favore di corrisponde dunque ad € 85.543,75 (€ RO
171.087,50 / 2, cfr. pag. 111 c.t.u.).
Pertanto, il donatum in favore di ammonta a € 131.384,78 (€ 216.928,53 - € RO
85.543,75).
pagina 22 di 32 Con atto a rogito del Notaio del 28.12.2015 rep. 91790/16129 (cfr. doc. 6 fasc. attori) il de cuius Per_1
donava a : la piena ed esclusiva proprietà del fabbricato sito in Brugine, via Controparte_3
Arzerini al mapp. 106 e, precisamente, dell'unità ad uso residenziale al piano terra e dell'unità ad uso magazzino sempre al piano terra in corpo staccato rispetto al fabbricato principale, oltre alla quota di
1/2 di piena proprietà del cortile al mapp. 106 sub 6, comune a tutti i subalterni, e le corrispondenti quote di comproprietà sulle parti comuni, stimata complessivamente dal c.t.u. al 3.1.2016 in €
68.624,11, già al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pagg. 100-101 c.t.u.); la piena ed esclusiva proprietà di due terreni ai mapp.li 279-281, stimata dal c.t.u. in € 6.855,10 (cfr. pag. 102 c.t.u.); la piena ed esclusiva proprietà della quota indivisa di 1/2 di altro terreno contiguo, di cui al mapp. 282, stimata dal c.t.u. in € 257,25 (cfr. pag. 102 c.t.u.).
Le liberalità effettuate in favore di , calcolate al tempo dell'apertura della Controparte_3
successione, ammontano quindi ad € 75.736,46.
Nei confronti del convenuto non si ritiene vi siano migliorie da detrarre, tenuto Controparte_3
conto che le spese di cui alla documentazione prodotta dalla sua difesa (cfr. docc. 17-21, mentre gli altri non sono univocamente riferibili all'immobile donato a ), non sono relativi ad opere CP_3
idonee ad aumentare quelle esistenti ex art. 748 c.c., trattandosi al più di acquisti funzionali alla conservazione dell'immobile (condizionatori, stufa, armadio, letto, pavimenti).
6. Interpretazione del testamento e domanda di scioglimento della comunione
Gli attori hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria in successione del padre CP
, previa collazione delle liberalità effettuate in vita in favore dei figli.
[...]
A tal fine, hanno allegato che il de cuius disponeva delle proprie sostanze a mezzo testamento pubblico, ricevuto in data 28.12.2015 dal Notaio di Piove di Sacco. Per_1
È opportuno riportare il testo della scheda testamentaria, al fine di valutare le domande attoree in relazione alle volontà del de cuius.
Nel testamento pubblico del 28.12.2015, così disponeva: “Revoco qualsiasi TR disposizione testamentaria avessi fatto prima d'ora. Avendo in vita già disposto di liberalità aventi ad oggetto immobili a favore dei miei figli , e , dispongo quanto segue: CP CP_2 CP_3
- Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio un piccolo terreno sito in Brugine e censito al Fg. 11 CP_2
del Catasto Terreni con la particella n. 170.
- Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio l'unità ad uso residenziale sita in Comune di Brugine, Pt_1
Via Arzerini n. 58 int. 2, e censita al Fg. 11 del Catasto Fabbricati con la particella n. 106/3 con le
pagina 23 di 32 corrispondenti quote di comproprietà delle parti comuni e di uso comune ai sensi dell'art. 1117 del
Codice Civile ivi compresa l'area di sedime e con la quota di 1/2 (un mezzo) dell'area cortilizia censita al Fg. 11 del Catasto Fabbricati con la particella n. 106/6 e del terreno censito presso il
Catasto Terreni al Fg. 11 con la particella 282.
- Assegno, a titolo di eredità, a mia figlia il terreno sito in Comune di Brugine e censito presso Pt_2
il Catasto Terreni al Fg, 11 con le particelle 278 e 280.
Assegno ai miei figli , , , e tutto il denaro ovunque e CP_2 CP Pt_1 CP_3 Pt_2 comunque depositato e/o investito” (cfr. doc. 3 fasc. attori).
Costituendosi in giudizio, i convenuti e hanno eccepito RO Controparte_3
l'infondatezza dell'azione di divisione ereditaria, in mancanza dei presupposti per lo scioglimento della comunione, posto che il padre aveva esaurito pressocché l'intero patrimonio con le liberalità effettuate in vita;
inoltre, dal testamento emergerebbe che la volontà del de cuius non fosse quella di attribuire congiuntamente agli eredi l'asse ereditario, bensì di dividere i beni con efficacia reale tra gli eredi, impedendo così il sorgere di una comunione.
Sul punto, si rileva quanto segue.
Al testatore è riconosciuta la facoltà di disporre delle proprie sostanze, dividendole personalmente tra gli eredi, di modo che non sorga alcuna comunione ereditaria, ovvero di dettare delle norme vincolanti sul quomodo della divisione.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 734 c.c., egli può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile; si tratta del c.d. assegno divisionale qualificato, al quale è riconosciuta efficacia reale e che attribuisce direttamente i beni indicati a ciascun erede, secondo le volontà manifestate dal testatore.
Ne consegue che, in assenza di uno stato di comunione, i coeredi acquistano fin dall'origine i beni loro assegnati.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “La 'divisio inter liberos', regolata dall'art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del 'de cuius' che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si
pagina 24 di 32 limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi.(…)” (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, ord. n. 10761 del 17.4.2024; Cass. civ., sez. II, n. 9888 del 11.4.2024).
L'accertamento della ricorrenza in concreto dell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c. ovvero 734 c.c. costituisce indagine di fatto sulla voluntas del testatore (cfr. Cass. civ., n. 18561 del 20.8.2009);
l'interpretazione del contenuto testamentario, investendo una valutazione di merito, deve essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, “da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso all'integrazione con elementi estrinseci”; “…è altrettanto rispondente alla peculiarità propria della disciplina successoria testamentaria (e alla ratio e alla finalità che la ispirano) l'applicazione del principio in base al quale, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c. – applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria – quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale “mortis causa”, nel rispetto del principio di conservazione (previsto dall'art. 1367 c.c.), che può dirsi immanente alla disciplina in esame” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 16079 del 28.7.2020 e, ivi richiamate, Cass. civ. n. 4022/2007 e Cass. civ. n. 23729/2013).
Nel caso di specie, dalla lettura della scheda testamentaria si evince che il de cuius non avesse dettato norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 733 c.c., in previsione del sorgere di tale status per effetto dell'apertura della successione;
diversamente, si evince che intendesse ripartire tra gli eredi il proprio patrimonio, TR
individuando i beni da assegnare direttamente a ciascun figlio.
Depone, favore della sussistenza di una vera e propria divisio inter liberos, la formulazione letterale di ciascuna disposizione, secondo cui ciascun bene immobile è stato assegnato, a titolo di eredità, ai figli
(Assegno, a titolo di eredità, a mio figlio un piccolo terreno…Assegno, a titolo di eredità, a mio CP_2 figlio l'unità ad uso residenziale…, Assegno, a titolo di eredità, a mia figlia il Pt_1 Pt_2 terreno…), così come tutto il denaro depositato e/o investito veniva assegnato a tutti i figli indistintamente (dunque in parti uguali); va altresì valorizzato che, alla luce della forma pubblica del testamento, il de cuius si era avvalso della figura professionale del Notaio, al fine di riportare nell'atto mortis causa le formule idonee a realizzare la propria volontà.
Inoltre, il testamento si apre con il riconoscimento, da parte del de cuius, di aver disposto in vita liberalità aventi ad oggetto beni immobili in favore dei figli , e , TR CP_2 CP_3
pagina 25 di 32 di talché la successiva individuazione di beni specifici facenti parte dell'asse ereditario e la loro assegnazione in via diretta, immediata e specifica ai figli indicati nella scheda testamentaria risulta coerente con il precedente modus operandi, di cui si è dato conto nei precedenti paragrafi.
Risulta così integrata un'ipotesi di divisio inter liberos ai sensi dell'art. 734 c.c., che impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali.
ha, quindi, diviso direttamente il proprio patrimonio tra gli eredi, mediante la TR
formazione di porzioni, individuando i beni appartenenti a ciascuna di esse ed assegnandoli con efficacia reale, quanto agli immobili, ai figli , e e, Parte_1 RO Parte_2
quanto ai mobili, a tutti i figli in parti uguali, senza che si sia formato uno stato di comunione indivisa.
Con riferimento all'eccezione di nullità della divisione ai sensi dell'art. 735, comma 1 c.c. formulata da
, in quanto lo stesso sarebbe pretermesso dal lascito testamentario, la stessa è TR
priva di pregio.
La norma, infatti, dispone la nullità della divisione con effetti reali in cui il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari, distinguendo, al comma 2, l'ipotesi in cui il coerede non risulti pretermesso ma soltanto leso nella quota di riserva, nel qual caso è possibile esercitare l'azione di riduzione nei confronti degli altri coeredi.
Nel caso di specie, sebbene i figli e non siano assegnatari degli immobili indicati CP CP_3
in testamento, non può dirsi che gli stessi siano pretermessi, tenuto conto che il testatore aveva, da un lato, fatto esplicito riferimento ai beni immobili già assegnati in vita ai due figli tramite donazioni e, soprattutto, che gli stessi sono esplicitamente contemplati quali assegnatari di lasciti testamentari, nella parte relativa alla divisione dei mobili (“assegno ai miei figli , , , e CP_2 CP Pt_1 CP_3
tutto il denaro ovunque e comunque depositato e/o investito”, cfr. doc. 3 parte attrice). Per Pt_2
l'effetto, ferma la possibilità di reintegrazione dei soggetti richiedenti che siano stati lesi nelle quote di riserva, la divisione con effetti reali fatta dal testatore deve ritenersi senz'altro valida ed efficace.
A questo punto, è opportuno evidenziare che, stante l'assenza di una comunione dividunda, non può trovare applicazione l'istituto della collazione, che costituisce un istituto tipico della fase divisionale.
Come sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “L'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispesa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 cod. civ., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote (“divisio inter liberos”), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con
pagina 26 di 32 essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificherebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 cod. civ.” (cfr. ex multis
Cass. civ., sez. II, n. 12830 del 23.5.2013).
Pertanto, le liberalità disposte in vita dal de cuius a favore dei figli non possono essere oggetto di un obbligo di collazione, bensì potranno essere recuperate alla massa ereditaria solo a mezzo del meccanismo della riduzione, al fine di reintegrare la quota di legittima lesa.
La domanda di divisione deve pertanto essere rigettata.
7. Azione di riduzione
Per accertare la legittima e l'eventuale lesione spettante ai soggetti richiedenti, è necessario procedere alla formazione della massa dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti (da calcolare con riferimento alla stessa data), alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, per calcolare poi poi la quota disponibile e quella indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del donatum.
7.1 Relictum
Nel caso di specie il relictum è composto dai beni divisi dal testatore, il cui valore complessivo è stato stimato dal c.t.u. , con riferimento al tempo dell'apertura della successione, nei seguenti termini: Per_4
- terreno sito in Brugine, censito al Catasto Terreni del Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 170, assegnato a , € 2.391,20 (cfr. pag. 75 c.t.u.); RO
- unità ad uso residenziale sita in Brugine, via Arzerini 58 int. 2, censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 106 sub. 3 e 6, e relativa area cortilizia, € 75.542,80, al netto dei costi per la regolarizzazione edilizio-urbanistica (cfr. pagg. 75-79 c.t.u.); terreno di cui al Catasto
Terreni, Foglio 11, mapp. 282, € 257,25 (cfr. pag. 80 c.t.u.), entrambi assegnati a per Parte_1 complessivi € 75.800,05;
- terreno sito in Brugine, censito al Catasto Terreni del Comune di Brugine, Foglio 11, mapp. 278-280, assegnato a , € 20.565,30 (cfr. pagg. 80-82 c.t.u.). Parte_2
Il valore del relictum al 3.1.2016 ammonta, dunque, ad € 98.756,55.
Quanto ai mobili relitti, anch'essi oggetto di attribuzione testamentaria in parti uguali tra tutti i coeredi, va rilevato che le parti li hanno quantificati in via equitativa, senza tuttavia fornire alcun elemento per la loro stima;
non sono nemmeno stati indicati gli estremi dei rapporti bancari, né è stata prodotta la relativa documentazione e non sussistono indici che consentano di ricavare il valore effettivo dei mobili, anche alla luce di quanto riportato dal c.t.u., che ha fatto presente di “non essere in possesso di
pagina 27 di 32 informazioni e/o di elementi utili per poter rispondere alla parte del quesito relativa alla descrizione dei “…beni, mobili…facenti parte del patrimonio ereditario all'epoca dell'apertura della successione.”(cfr. pag. 26 c.t.u.).
A fronte della mancata, specifica allegazione di elementi idonei a ricavare il valore dei mobili
(comunque di valore esiguo, secondo le stesse allegazioni delle parti), gli stessi non potranno essere considerati nel relictum, né tra le disposizioni oggetto di riduzione.
7.2 Debiti e pesi ereditari
Non risultano allegati debiti a carico della massa ereditaria.
7.3 Donatum
Le donazioni effettuate in vita da sono le seguenti: TR
- a favore di : € 46.923,33 (€ 13.892,69 + € 33.030,64); TR
- a favore di : € 131.384,78; RO
- a favore di : € 75.736,46. Controparte_3
Il totale delle liberalità ammonta, quindi, ad € 254.044,57.
7.4 Calcolo del patrimonio: relictum – debiti + donatum, accertamento della legittima in
concreto e riduzione delle disposizioni lesive ai fini della reintegrazione
Il patrimonio su cui calcolare la legittima e la disponibile ammonta ad € 352.801,12 (relictum €
98.756,55 - debiti € 0 + donatum € 254.044,57).
La riserva generale (2/3 del patrimonio, pari a 2/15 a ciascun figlio ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c.)
è pari a € 235.200,75.
La disponibile ammonta ad € 117.600,37.
La legittima particolare, spettante a ciascun legittimario, è pari ad € 47.040,15 ciascuno.
Condizione per l'esercizio dell'azione di riduzione è che il legittimario imputi “alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti” (art. 564, comma 2 c.c.: c.d. imputazione ex se).
Tale operazione consente di identificare la legittima c.d. in concreto o, in altri termini, la lesione effettivamente subita dal legittimario.
Nel caso di specie, gli odierni attori non hanno ricevuto donazioni da imputare alle rispettive porzioni.
Le donazioni a favore di e e la disposizione testamentaria a favore di RO CP_3
sono superiori al valore delle rispettive quote di riserva, mentre Parte_1 TR
non ha formulato domanda di reintegrazione della propria legittima (lo stesso si è infatti limitato a “non opporsi”, in via subordinata, alla eventuale riduzione richiesta dagli attori, purché in tal caso vengano pagina 28 di 32 imputate le migliorie allegate e senza fare alcun riferimento alla lesione della propria quota di riserva negli scritti difensivi).
Risulta, invece, lesa la quota di legittima dell'attrice , la quale ha ottenuto Parte_2 attribuzioni per un valore complessivo di € 20.565,30 (pari al 20,83% delle disposizioni testamentarie), con una lesione per il controvalore di € 26.474,85 (€ 47.040,15 - € 20.565,30); la lesione corrisponde al
26,81 % delle disposizioni testamentarie, di complessivi € 98.756,55 (pari alla somma del valore dei beni immobili divisi dal testatore).
L'attore ha ottenuto il 76,75% dei beni oggetto delle disposizioni testamentarie Parte_1
(corrispondenti ad € 75.800,05) ed il convenuto il 2,42% (pari ad € 2.391,20). RO
In ossequio al disposto di cui agli artt. 554-558 c.c., occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie in maniera proporzionale, senza distinzione tra eventuali eredi e legatari.
Pertanto, le attribuzioni in favore di e vanno ridotte, fino a Parte_1 RO
reintegrare la quota di , come segue: Parte_2
- le disposizioni in favore di del 3,05%, secondo la seguente proporzione: RO
(76,75% + 2,42%) : 100 = 2,42 : x
- le disposizioni in favore di del 96,94%, secondo la proporzione: Parte_1
(76,75% + 2,42%) : 100 = 76,75 : x.
Rapportando tali valori alla lesione in capo a , emerge che la disposizione in favore Parte_2
di va ridotta di € 807,48 (secondo la proporzione 3,05 : 100 = x : € 26.474,85), RO corrispondente al 33,77% (secondo la proporzione € 2.391,20 : 100 = € 807,48: x).
Con riferimento alla posizione di , invece, la disposizione in suo favore va ridotta di € Parte_1
25.664,72 (secondo la proporzione 96,94 : 100 = x : 26.474,85), corrispondente al 33,86 % (secondo la proporzione € 75.800,05 : 100 = € 25.664,72: x).
La riduzione delle due disposizioni testamentarie sopra dette è sufficiente a reintegrare la quota di legittima dell'attrice . Parte_2
Tenuto conto delle conclusioni precisate dall'attrice, volte ad ottenere la reintegra della propria quota riservata e prive di alcuna richiesta di assegnazione in natura della propria porzione, va disposta la liquidazione in denaro della parte necessaria a reintegrare la quota di legittima spettante all'attrice, da parte di e , negli importi sopra esposti, corrispondenti alla riduzione RO Parte_1
proporzionale del valore delle rispettive disposizioni testamentarie.
pagina 29 di 32 Gli odierni attori hanno chiesto il riconoscimento degli interessi legali sulle somme riconosciute, rivalutate annualmente fino al saldo.
Con riferimento alla domanda di riduzione, accolta soltanto in favore di , rileva il Parte_2
Collegio che la riduzione di quanto ricevuto da e , per gli importi di RO Parte_1
relativa spettanza, attiene a beni immobili e, pertanto, ben possano essere qualificate quale credito di valore da adeguare al mutato valore del bene con riferimento all'attualità.
In ossequio a quanto disposto dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, le somme oggetto di riduzione sono soggette a rivalutazione sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita dalla data di apertura della successione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5320 del 17.3.2016).
A tale calcolo vanno aggiunti gli interessi compensativi sulla somma rivalutata, a far data dalla domanda.
Sul punto, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti” (cfr. Cass. sez. VI-II, ord. n. 4709 del 21.2.2020).
8. Spese di lite
La domanda degli attori in punto di simulazione della compravendita è stata rigettata, sebbene l'atto del
1997 sia stato qualificato quale misto con donazione a favore del convenuto , TR
anche sulla base delle eccezioni da questi formulate relativamente al pagamento di parte del prezzo;
inoltre, l'azione di riduzione a favore dell'attrice è stata accolta. Parte_2
È stata invece rigettata la domanda di divisione, conformemente all'eccezione formulata sul punto dai convenuti e , mentre le domande relative alle migliorie formulate dai RO CP_3
convenuti e sono state accolte, nei limiti quantitativi di cui alla parte RO CP
motiva.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, alla luce delle domande formulate e delle statuizioni di cui alla presente sentenza, si ravvisa dunque una sostanziale, reciproca soccombenza tra tutte le parti che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 30 di 32 Le spese di c.t.u., volte all'accertamento non solo del valore dei beni al tempo di apertura della successione ai fini della reintegrazione, ma anche delle migliorie, vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti, in quote uguali nei rapporti interni ed in solido per l'intero verso il c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di accertamento della natura simulata dell'atto di compravendita del 18.6.1997 rep. n. 51445/6194 tra e;
TR TR
2. accerta la donazione indiretta effettuata dal de cuius in favore di TR CP
, avente ad oggetto la differenza tra il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita di cui al
[...] punto precedente e l'esborso effettivamente sostenuto da , pari ad € 13.892,69; TR
3. accerta la donazione di usufrutto in favore di , effettuata con atto del TR
25.2.2014 rep. n. 38530/11841 da per € 33.030,64; TR
4. accerta e dichiara che, con testamento pubblico del 28.12.2015, ha realizzato TR
la divisione del suo patrimonio tra gli eredi , , Parte_1 Parte_2 RO
e ai sensi dell'art. 734 c.c. e, per l'effetto, rigetta la Controparte_3 TR
domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
5. dichiara che il valore del patrimonio di (relictum – debiti + donatum), alla data TR di apertura della successione (3.1.2016), era parti ad € 352.801,12;
6. accerta e dichiara che la quota di riserva di , pari alla quota astratta di 2/15 del Parte_2
patrimonio di , è stata lesa nella misura di € 26.474,85; TR
7. dispone la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e RO Parte_1
di cui al testamento di del 28.12.2015, nella misura necessaria a reintegrare la TR legittima di e, per l'effetto, condanna a corrispondere a Parte_2 RO Parte_2
a reintegrazione della quota di riserva la somma di € 807,48 oltre rivalutazione annuale dalla
[...]
data di apertura della successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo e condanna a corrispondere a a reintegrazione della quota di Parte_1 Parte_2 riserva la somma di € 25.664,72 oltre rivalutazione annuale dalla data di apertura della successione ed interessi sulla somma rivalutata dalla data della domanda al saldo;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pagina 31 di 32 9. pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti, in quote uguali nei rapporti interni ed in solido per l'intero verso il c.t.u.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 32 di 32