Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 4022
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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L'onere o "modus" si qualifica come elemento accidentale ed accessorio rispetto al negozio testamentario, istitutivo di erede (o contenente un legato), ma tale natura non esclude che lo stesso onere possa collegarsi ad un'istituzione di erede per legge, nell'ipotesi in cui il testamento non istituisca un erede, dando luogo alla successione legittima. Infatti, l'imposizione dell'onere all'erede legittimo è stabilita dal diritto positivo, all'art. 629 cod. civ., che, nel prevedere che le disposizioni a favore dell'anima "si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648", implica che in mancanza di istituzione testamentaria di erede l'onere possa gravare sull'erede designato per legge, in eguale misura, con applicazione della medesima disposizione dell'art. 648 cod. civ. sull'adempimento dovuto.

Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la congruità della motivazione in base alla quale si era ritenuto che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma aveva, invece, previsto soltanto un onere a carico dell'erede, individuato secondo le norme della successione legittima in mancanza di istituzione testamentaria di erede, pur col singolare esito di utilizzazione dell'intero patrimonio ereditario per il soddisfacimento di quell'onere, volto alla realizzazione di un asilo nido, in apposita località, a beneficio di bambini extracomunitari).

La previsione contenuta nell'art. 647, secondo comma, cod. civ., che autorizza il giudice del merito della causa pendente (o, altrimenti, il presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione) - qualora non vi abbia provveduto direttamente il testatore e ne ravvisi l'opportunità - ad imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione, pone riferimento all'esercizio di un potere discrezionale al riguardo, che, in quanto tale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata congruamente motivata la mancata imposizione della cauzione invocata dal ricorrente sostenendo che il soggetto onerato aveva riconosciuto l'esistenza dell'onere e l'obbligo di soddisfarlo, senza porre in essere alcuna condotta contraria in proposito).

Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 cod. civ., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e "simili", si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che tale norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius", stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza, attribuendogli la qualità di chiamato. (Nella specie. la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale si era statuito che il testatore non aveva voluto istituire un erede, ma prevedere soltanto un onere, per finalità morali, a carico di chi, alla sua morte, sarebbe stato suo erede secondo le regole della successione legittima, sancendo l'inapplicabilità dell'art. 630 cod. civ., non ricorrendone i presupposti dell'indeterminatezza dei soggetti da favorire, invece individuati nei bambini da asilo nido provenienti da paesi extracomunitari ed abitanti nel Comune di suo domicilio, e dell'indeterminatezza dell'uso della disposizione testamentaria, consistente nella realizzazione di un asilo nido nel predetto Comune).

Commentari3

  • 1commentato e spiegato semplicemente
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 luglio 2024

  • 2Testamento in favore di persona da identificare: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 aprile 2021

  • 3La clausola testamentaria di esclusione del successibile. Dottrina e giurisprudenza.
    Jessica Beschi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 marzo 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2007, n. 4022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4022
Data del deposito : 21 febbraio 2007

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