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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
composto dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente
Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente a oggetto la modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattenuta in decisione alla data del 24 luglio 2025 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]4, Soriano nel C.F._1 sentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni RANALLI e dall'Avv. Federica FIORELLI, i quali lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e ivi residente in [...] 01100 C.F._2
e IC AR, nata a [...] il [...] ( ) e ivi residente in [...] C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Emanuele MARSELLI, il quale le rappresenta e difende, come da procura in calce alla costituzione semplice resistenti
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 24.07.2025:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio a favore della SI.ra per la figlia RI AR: La CP_1
SI.ra da atto RI AR è attualmente CP_1 econo sufficiente e dal marzo del 2025 si è recata a vivere in altro immobile diverso da quello della madre. La SI.ra RI AR conferma le circostanze di cui sopra. A tal fine la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, data di introduzione del presente giudizio, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il SI. Parte_1 doveva corrispondere in forza della sentenza suddetta a SI.ra ; CP_1
2. rev obbligo di corresponsione/rimborso previsto nella sentenza di divorzio a carico del SI. ed a favore della SI.ra Parte_1
per la figlia RI AR: CP_1
di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, per le medesime ragioni di cui sopra, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia ed a carico del SI. Parte_1 sempre in forza della sentenza suddetta;
3.obbligo di restituzione: La SI.ra si obbliga a restituire CP_1 contestualmente alla sottoscrizio te accordo al SI. Pt_1
l'importo di Euro 1.452,00 (corrispondente alle somme versat
[...] alla SI.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mant la figlia RI di marzo 2025 al mese di maggio 2025 in quanto non dovuti) mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a Pt_1 ed in essere presso la Banca Intesa San Paolo;
[...] nce della SI.ra e della SI.ra RI AR: CP_1
La SI.ra RI AR con la sottoscrizione del CP_1 presente o di non aver più nulla a chiedere o pretendere nei confronti del SI. per qualsiasi titolo o ragione sia in forza Parte_1 della sentenza di nunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 sia ad altro e diverso titolo anche se ad oggi non azionato dichiarandosi integralmente soddisfatte;
5. esecutività del presente ricorso: Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso nei tempi e nei modi sopra descritti. Pertanto, a far data dal mese di marzo 2025, nulla sarà più dovuto dal SI. né alla SI.ra né alla SI.ra RI Parte_1 CP_1
AR;
6. sulle spese di lite: le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
7. rinuncia alla solidarietà stabilita dalla legge professionale: I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dalla legge professionale.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva la modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo con CP_1
in data 6 luglio 1991 (iscritto nei registri di matrimonio del
[...]
Comune di Viterbo al numero 113, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1991), unione dalla quale in data 27 dicembre 1996 era nata la figlia IC AR. Il ricorrente rappresentava che, a seguito di omologa di separazione consensuale del 24 gennaio 2000, con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 853 del 10 dicembre 2009 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del citato matrimonio e nella sentenza di divorzio, con riferimento alla figlia AR all'epoca minorenne, era stato previsto quanto segue: “il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo p imento della figlia ancora la somma mensile di Euro 400,00 da rivalutarsi ogni anni in base agli indici ISTAT;
il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra Parte_1 CP_1
il 50% delle s narie mediche, extra SSN, scol
[...]
l 50% della polizza assicurativa stipulata da entrambi in favore della figlia AR;
l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, il rimborso delle spese straordinarie avverrà a dicembre e giugno di ogni anno;
la refusione del 50% della predetta polizza assicurativa verrà corrisposto entro dicembre di ogni anno”.
Il ricorrente ulteriormente rappresentava che all'epoca del divorzio era sottufficiale dell'Esercito Italiano e che, invece, dal 31 gennaio 2025 era in pensione (stato di pensionamento che, inevitabilmente, aveva determinato una contrazione economica delle sue entrate mensili, venendo meno tutte le voci inerenti agli straordinari, premi, trasferte, indennità di mensa, indennità di volo ed altro); che con la figlia AR, attualmente di 28 anni, i rapporti si erano logorati da tempo divenendo pressocché totalmente inesistenti le frequentazioni e permanendo contatti saltuari ed esclusivamente per messaggio per questioni economiche legate all'assegno di mantenimento o alle spese extra che il ricorrente deve versare in forza della sentenza di divorzio suddetto, obblighi che lo stesso aveva sempre ottemperato con precisione e puntualità, corrispondendo nell'arco di quindici anni un totale di euro 84.048,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre euro 10.686,64 a titolo di spese extra (l'assegno originariamente previsto per la minore in euro 400,00 è attualmente arrivato ad euro 484,00 con la rivalutazione ISTAT); che la figlia AR aveva completato il percorso di studi conseguendo la laurea triennale e poi magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi di Viterbo nonché frequentando, anche grazie al contributo economico del padre, un master finalizzato all'insegnamento; che nell'aprile del 2022 la figlia richiedeva, poi, al padre i costi inerenti la preselezione per un ulteriore corso TFA propedeutico all'insegnamento, anche se di fatto non ha mai informato il padre circa la sua frequentazione o meno. Il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto nessuna informazione
– né direttamente dall'interessata né indirettamente dalla ex moglie - circa eventuali lavori, anche temporanei, svolti dalla figlia AR successivamente a tale periodo, apprendendo, in ragione del ricorso nel febbraio 2023 a un investigatore privato, che mentre in tale periodo egli continuava a versare regolarmente l'assegno di mantenimento, la figlia AR lavorava come insegnante di sostegno e aveva, comunque, un percorso professionale avviato e un CV altamente specializzato;
evidenziava, altresì, che tramite l'investigatore privato aveva appreso come la figlia avesse un rapporto sentimentale stabile e duraturo (presumibilmente dal 2015) in relazione al quale nel marzo 2023 aveva iniziato uno stato di convivenza more uxorio presso una abitazione sita in Viterbo. Il ricorrente specificava che, nonostante quanto emerso in modo pacifico nel marzo 2023 circa la capacità lavorativa e reddituale della figlia, nonché, in ordine al fatto che la figlia non vivesse più con la madre titolare dell'assegno di mantenimento, lo stesso aveva inteso attendere ulteriore tempo al fine di consentire alla figlia di consolidare la propria situazione economica e personale, nonché, cercare di risolvere in modo bonario la vicenda senza dover adire l'autorità giudiziaria. Tuttavia, in data 19 febbraio 2024 la ragazza comunicava via sms al padre che lavorava occasionalmente e di potergli “comunicare a breve il termine del mantenimento” ma, nessuna comunicazione perveniva successivamente circa la volontà della della CP_1 Pt_1 di non ricevere più l'assegno mensile avendo la ragazza capacità di produrre reddito in modo autonomo. In data 25 ottobre 2024, la figlia inviava un ulteriore messaggio al padre con il quale comunicava di aver trovato un lavoro a tempo determinato ma senza specificare di cosa si trattasse, cosicché, a seguito di ricerca su fonti aperte, il ricorrente apprendeva che la figlia aveva assunto l'incarico di insegnante di sostegno presso un istituto a Soriano del Cimino. Quindi, successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio ormai avvenuta oltre 15 anni fa, ad avviso del ricorrente erano intervenute delle importanti modifiche, imponendosi la necessaria revisione dei provvedimenti suddetti.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: I. In via principale: accogliere, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, il presente ricorso e per l'effetto modificare la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 nel senso di revocare, a far data dall'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia AR che sarà accertata nel corso del giudizio, o comunque, dal 29 ottobre 2024 data di invio della richiesta stragiudiziale o, in subordine, dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il ricorrente deve corrispondere in forza della sentenza suddetta a favore della SI.ra , e ciò CP_1 in quanto, AR è attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente per tutte le ragioni meglio sopra esposte, conseguentemente, revocare, altresì, per le medesime ragioni, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed a carico dell'odierno ricorrente sempre in forza della sentenza suddetta;
II. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda sub. I) disporre la riduzione di tale assegno di mantenimento nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
III. in via ulteriormente ed estremamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda sub. I) disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento determinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale direttamente nelle mani della figlia AR RI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori antistatari.
In data 12.06.2025, e IC AR si costituivano CP_1 depositando una istanza congiunta al ricorrente Parte_1 rappresentando che: con pec del 26 maggio 2025, per il tramite del loro avvocato, le resistenti avevano comunicato al ricorrente che la SI.ra IC AR è economicamente autosufficiente e che dal mese di marzo 2025 si è trasferita a vivere in una abitazione diversa da quella della madre;
che le stesse avevano autorizzato, altresì, il SI. a Parte_1 non corrispondere più, a far data dal mese di giugno 2025, l'assegno di mantenimento a favore della figlia IC AR;
che, all'esito di tale comunicazione, tra le parti, per il tramite dei loro legali, erano insorte delle trattative che avevano portato alla sottoscrizione dell'istanza congiunta in atti nella quale veniva cristallizzate le conclusioni alle quali le parti si sarebbero riportate concordemente alla prima udienza di comparizione.
In effetti, all'udienza del 24 luglio 2024, i procuratori del ricorrente (presente anche personalmente) e delle resistenti Parte_1
e IC AR confermavano di aver raggiunto un CP_1 accordo e rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando ai termini:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio a favore della SI.ra per la figlia RI AR: La CP_1
SI.ra da atto RI AR è attualmente CP_1 econo sufficiente e dal marzo del 2025 si è recata a vivere in altro immobile diverso da quello della madre. La SI.ra RI AR conferma le circostanze di cui sopra. A tal fine la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, data di introduzione del presente giudizio, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il SI. Parte_1 doveva corrispondere in forza della sentenza suddetta a SI.ra ; CP_1
2. rev obbligo di corresponsione/rimborso previsto nella sentenza di divorzio a carico del SI. ed a favore della SI.ra Parte_1
per la figlia RI AR: CP_1
di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, per le medesime ragioni di cui sopra, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia ed a carico del SI. Parte_1 sempre in forza della sentenza suddetta;
3.obbligo di restituzione: La SI.ra si obbliga a restituire CP_1 contestualmente alla sottoscrizio te accordo al SI. Pt_1
l'importo di Euro 1.452,00 (corrispondente alle somme versat
[...] alla SI.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mant la figlia RI di marzo 2025 al mese di maggio 2025 in quanto non dovuti) mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a Pt_1 ed in essere presso la Banca Intesa San Paolo;
[...] nce della SI.ra e della SI.ra RI AR: CP_1
La SI.ra RI AR con la sottoscrizione del CP_1 presente o di non aver più nulla a chiedere o pretendere nei confronti del SI. per qualsiasi titolo o ragione sia in forza Parte_1 della sentenza di nunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 sia ad altro e diverso titolo anche se ad oggi non azionato dichiarandosi integralmente soddisfatte;
5. esecutività del presente ricorso: Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso nei tempi e nei modi sopra descritti. Pertanto, a far data dal mese di marzo 2025, nulla sarà più dovuto dal SI. né alla SI.ra né alla SI.ra RI Parte_1 CP_1
AR;
6. sulle spese di lite: le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
7. rinuncia alla solidarietà stabilita dalla legge professionale: I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dalla legge professionale.” I procuratori delle parti chiedevano, dunque, che la causa fosse trattenuta al Collegio per la decisione con accoglimento delle condizioni concordate tra le parti e con rinuncia ai termini.
2. La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed in Viterbo in data 6 luglio 1991 (iscritto Parte_1 CP_1 nei registri di matrimonio del Comune di Viterbo al numero 113, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1991) è fondata e va, pertanto, accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
In particolare, ricorrono senza dubbio nel caso di specie circostanze di fatto sopravvenute alla citata sentenza divorzile e modificatrici della situazione familiare ed economica da questa originariamente considerata. Nello specifico, la figlia all'epoca minorenne IC AR ha medio tempore raggiunto la maggiore età; non solo, la stessa ha concluso da tempo e positivamente il proprio percorso universitario nonché di specializzazione postuniversitaria, inserendosi proficuamente all'interno del settore dell'insegnamento, ambito professionale per il quale ella ha studiato e che corrisponde pienamente alla sua professionalità e alle sue aspirazioni. Tale impiego garantisce alla stessa un reddito adeguato, duraturo e crescente nel tempo, garantendole quella autosufficienza economica che le ha anche consentito di lasciare l'abitazione materna e di intraprendere, successivamente, una convivenza more uxorio con un ragazzo regolarmente impiegato.
Sul punto, la giurisprudenza chiarisce che viene meno l'obbligo di mantenimento del genitore a favore del figlio quando quest'ultimo ha un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Corte di Cass. n. 4765/2002; Corte di Cass. n. 21773/2008; Corte di Cass. n. 14123/2011; Corte di Cass. n. 1773/2012). Addirittura, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, statuisce che non è neppure necessario un lavoro stabile essendo sufficiente un reddito tale da garantire un'autosufficienza economica (Corte di Cassazione n. 27377/2013). Ed ancora, è sempre la Corte di Cassazione a escludere il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, ancorché, allo stato, non autosufficiente economicamente, che abbia in passato iniziato a espletare una attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, con conseguente, venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore (Corte di Cassazione, 16 maggio 2017 n. 12063).
Di qui, pertanto, tenuto conto delle sopravvenienze fattuali sopra richiamate, la necessità di procedere alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del SI. a favore della figlia Parte_1
IC AR e, conseguentemente, dell'obbligo dello stesso di concorrere al pagamento delle spese straordinarie sempre riguardanti la figlia medesima.
Quanto alle spese di lite, visto l'accordo raggiunto tra le parti, si ritiene di compensarle tra le stesse, come richiesto concordemente nell'istanza del 12 giugno 2025 recepita anche all'udienza del 24 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso anche atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 24 luglio 2025, così provvede:
1. dispone la revoca, a far data dal mese di marzo 2025, dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante a euro 484,00 oltre rivalutazione ISTAT) previsto nella sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 a carico di e a favore di per la figlia IC Parte_1 CP_1
AR;
2. revoca, a far data dal mese di marzo 2025, ogni obbligo di corresponsione/rimborso a carico di già previsto nella Parte_1 sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 a favore di delle CP_1 spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia IC AR;
3. spese di lite interamente compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti e la concorde richiesta in tal senso. Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO
composto dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria TURCO Presidente
Dott.ssa Francesca CAPUZZI Giudice
Dott.ssa Micaela PIREDDA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 321 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente a oggetto la modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, trattenuta in decisione alla data del 24 luglio 2025 tra
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...]4, Soriano nel C.F._1 sentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Giovanni RANALLI e dall'Avv. Federica FIORELLI, i quali lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e ivi residente in [...] 01100 C.F._2
e IC AR, nata a [...] il [...] ( ) e ivi residente in [...] C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Emanuele MARSELLI, il quale le rappresenta e difende, come da procura in calce alla costituzione semplice resistenti
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 24.07.2025:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio a favore della SI.ra per la figlia RI AR: La CP_1
SI.ra da atto RI AR è attualmente CP_1 econo sufficiente e dal marzo del 2025 si è recata a vivere in altro immobile diverso da quello della madre. La SI.ra RI AR conferma le circostanze di cui sopra. A tal fine la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, data di introduzione del presente giudizio, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il SI. Parte_1 doveva corrispondere in forza della sentenza suddetta a SI.ra ; CP_1
2. rev obbligo di corresponsione/rimborso previsto nella sentenza di divorzio a carico del SI. ed a favore della SI.ra Parte_1
per la figlia RI AR: CP_1
di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, per le medesime ragioni di cui sopra, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia ed a carico del SI. Parte_1 sempre in forza della sentenza suddetta;
3.obbligo di restituzione: La SI.ra si obbliga a restituire CP_1 contestualmente alla sottoscrizio te accordo al SI. Pt_1
l'importo di Euro 1.452,00 (corrispondente alle somme versat
[...] alla SI.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mant la figlia RI di marzo 2025 al mese di maggio 2025 in quanto non dovuti) mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a Pt_1 ed in essere presso la Banca Intesa San Paolo;
[...] nce della SI.ra e della SI.ra RI AR: CP_1
La SI.ra RI AR con la sottoscrizione del CP_1 presente o di non aver più nulla a chiedere o pretendere nei confronti del SI. per qualsiasi titolo o ragione sia in forza Parte_1 della sentenza di nunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 sia ad altro e diverso titolo anche se ad oggi non azionato dichiarandosi integralmente soddisfatte;
5. esecutività del presente ricorso: Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso nei tempi e nei modi sopra descritti. Pertanto, a far data dal mese di marzo 2025, nulla sarà più dovuto dal SI. né alla SI.ra né alla SI.ra RI Parte_1 CP_1
AR;
6. sulle spese di lite: le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
7. rinuncia alla solidarietà stabilita dalla legge professionale: I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dalla legge professionale.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva la modifica della sentenza relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Viterbo con CP_1
in data 6 luglio 1991 (iscritto nei registri di matrimonio del
[...]
Comune di Viterbo al numero 113, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1991), unione dalla quale in data 27 dicembre 1996 era nata la figlia IC AR. Il ricorrente rappresentava che, a seguito di omologa di separazione consensuale del 24 gennaio 2000, con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 853 del 10 dicembre 2009 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del citato matrimonio e nella sentenza di divorzio, con riferimento alla figlia AR all'epoca minorenne, era stato previsto quanto segue: “il SI. corrisponderà alla SI.ra Parte_1 CP_1
a titolo di contributo p imento della figlia ancora la somma mensile di Euro 400,00 da rivalutarsi ogni anni in base agli indici ISTAT;
il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra Parte_1 CP_1
il 50% delle s narie mediche, extra SSN, scol
[...]
l 50% della polizza assicurativa stipulata da entrambi in favore della figlia AR;
l'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto entro il 5 di ogni mese, il rimborso delle spese straordinarie avverrà a dicembre e giugno di ogni anno;
la refusione del 50% della predetta polizza assicurativa verrà corrisposto entro dicembre di ogni anno”.
Il ricorrente ulteriormente rappresentava che all'epoca del divorzio era sottufficiale dell'Esercito Italiano e che, invece, dal 31 gennaio 2025 era in pensione (stato di pensionamento che, inevitabilmente, aveva determinato una contrazione economica delle sue entrate mensili, venendo meno tutte le voci inerenti agli straordinari, premi, trasferte, indennità di mensa, indennità di volo ed altro); che con la figlia AR, attualmente di 28 anni, i rapporti si erano logorati da tempo divenendo pressocché totalmente inesistenti le frequentazioni e permanendo contatti saltuari ed esclusivamente per messaggio per questioni economiche legate all'assegno di mantenimento o alle spese extra che il ricorrente deve versare in forza della sentenza di divorzio suddetto, obblighi che lo stesso aveva sempre ottemperato con precisione e puntualità, corrispondendo nell'arco di quindici anni un totale di euro 84.048,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre euro 10.686,64 a titolo di spese extra (l'assegno originariamente previsto per la minore in euro 400,00 è attualmente arrivato ad euro 484,00 con la rivalutazione ISTAT); che la figlia AR aveva completato il percorso di studi conseguendo la laurea triennale e poi magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università degli Studi di Viterbo nonché frequentando, anche grazie al contributo economico del padre, un master finalizzato all'insegnamento; che nell'aprile del 2022 la figlia richiedeva, poi, al padre i costi inerenti la preselezione per un ulteriore corso TFA propedeutico all'insegnamento, anche se di fatto non ha mai informato il padre circa la sua frequentazione o meno. Il ricorrente evidenziava di non aver mai ricevuto nessuna informazione
– né direttamente dall'interessata né indirettamente dalla ex moglie - circa eventuali lavori, anche temporanei, svolti dalla figlia AR successivamente a tale periodo, apprendendo, in ragione del ricorso nel febbraio 2023 a un investigatore privato, che mentre in tale periodo egli continuava a versare regolarmente l'assegno di mantenimento, la figlia AR lavorava come insegnante di sostegno e aveva, comunque, un percorso professionale avviato e un CV altamente specializzato;
evidenziava, altresì, che tramite l'investigatore privato aveva appreso come la figlia avesse un rapporto sentimentale stabile e duraturo (presumibilmente dal 2015) in relazione al quale nel marzo 2023 aveva iniziato uno stato di convivenza more uxorio presso una abitazione sita in Viterbo. Il ricorrente specificava che, nonostante quanto emerso in modo pacifico nel marzo 2023 circa la capacità lavorativa e reddituale della figlia, nonché, in ordine al fatto che la figlia non vivesse più con la madre titolare dell'assegno di mantenimento, lo stesso aveva inteso attendere ulteriore tempo al fine di consentire alla figlia di consolidare la propria situazione economica e personale, nonché, cercare di risolvere in modo bonario la vicenda senza dover adire l'autorità giudiziaria. Tuttavia, in data 19 febbraio 2024 la ragazza comunicava via sms al padre che lavorava occasionalmente e di potergli “comunicare a breve il termine del mantenimento” ma, nessuna comunicazione perveniva successivamente circa la volontà della della CP_1 Pt_1 di non ricevere più l'assegno mensile avendo la ragazza capacità di produrre reddito in modo autonomo. In data 25 ottobre 2024, la figlia inviava un ulteriore messaggio al padre con il quale comunicava di aver trovato un lavoro a tempo determinato ma senza specificare di cosa si trattasse, cosicché, a seguito di ricerca su fonti aperte, il ricorrente apprendeva che la figlia aveva assunto l'incarico di insegnante di sostegno presso un istituto a Soriano del Cimino. Quindi, successivamente alla pubblicazione della sentenza di divorzio ormai avvenuta oltre 15 anni fa, ad avviso del ricorrente erano intervenute delle importanti modifiche, imponendosi la necessaria revisione dei provvedimenti suddetti.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo: I. In via principale: accogliere, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, il presente ricorso e per l'effetto modificare la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 nel senso di revocare, a far data dall'intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia AR che sarà accertata nel corso del giudizio, o comunque, dal 29 ottobre 2024 data di invio della richiesta stragiudiziale o, in subordine, dalla data di deposito del presente ricorso, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il ricorrente deve corrispondere in forza della sentenza suddetta a favore della SI.ra , e ciò CP_1 in quanto, AR è attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente per tutte le ragioni meglio sopra esposte, conseguentemente, revocare, altresì, per le medesime ragioni, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed a carico dell'odierno ricorrente sempre in forza della sentenza suddetta;
II. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda sub. I) disporre la riduzione di tale assegno di mantenimento nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
III. in via ulteriormente ed estremamente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda sub. I) disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento determinato nella misura che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale direttamente nelle mani della figlia AR RI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori antistatari.
In data 12.06.2025, e IC AR si costituivano CP_1 depositando una istanza congiunta al ricorrente Parte_1 rappresentando che: con pec del 26 maggio 2025, per il tramite del loro avvocato, le resistenti avevano comunicato al ricorrente che la SI.ra IC AR è economicamente autosufficiente e che dal mese di marzo 2025 si è trasferita a vivere in una abitazione diversa da quella della madre;
che le stesse avevano autorizzato, altresì, il SI. a Parte_1 non corrispondere più, a far data dal mese di giugno 2025, l'assegno di mantenimento a favore della figlia IC AR;
che, all'esito di tale comunicazione, tra le parti, per il tramite dei loro legali, erano insorte delle trattative che avevano portato alla sottoscrizione dell'istanza congiunta in atti nella quale veniva cristallizzate le conclusioni alle quali le parti si sarebbero riportate concordemente alla prima udienza di comparizione.
In effetti, all'udienza del 24 luglio 2024, i procuratori del ricorrente (presente anche personalmente) e delle resistenti Parte_1
e IC AR confermavano di aver raggiunto un CP_1 accordo e rassegnavano congiuntamente le seguenti conclusioni, rinunciando ai termini:
“1. revoca dell'assegno di mantenimento previsto nella sentenza di divorzio a favore della SI.ra per la figlia RI AR: La CP_1
SI.ra da atto RI AR è attualmente CP_1 econo sufficiente e dal marzo del 2025 si è recata a vivere in altro immobile diverso da quello della madre. La SI.ra RI AR conferma le circostanze di cui sopra. A tal fine la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, data di introduzione del presente giudizio, l'assegno di mantenimento attualmente ammontante ad Euro 484,00 (oltre rivalutazione Istat) previsto per la figlia AR e che il SI. Parte_1 doveva corrispondere in forza della sentenza suddetta a SI.ra ; CP_1
2. rev obbligo di corresponsione/rimborso previsto nella sentenza di divorzio a carico del SI. ed a favore della SI.ra Parte_1
per la figlia RI AR: CP_1
di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 viene consensualmente modificata tra le parti nel senso di revocare, a far data dal mese di marzo 2025, per le medesime ragioni di cui sopra, anche ogni obbligo di corresponsione/rimborso delle spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia ed a carico del SI. Parte_1 sempre in forza della sentenza suddetta;
3.obbligo di restituzione: La SI.ra si obbliga a restituire CP_1 contestualmente alla sottoscrizio te accordo al SI. Pt_1
l'importo di Euro 1.452,00 (corrispondente alle somme versat
[...] alla SI.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mant la figlia RI di marzo 2025 al mese di maggio 2025 in quanto non dovuti) mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: [...] intestato a Pt_1 ed in essere presso la Banca Intesa San Paolo;
[...] nce della SI.ra e della SI.ra RI AR: CP_1
La SI.ra RI AR con la sottoscrizione del CP_1 presente o di non aver più nulla a chiedere o pretendere nei confronti del SI. per qualsiasi titolo o ragione sia in forza Parte_1 della sentenza di nunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 sia ad altro e diverso titolo anche se ad oggi non azionato dichiarandosi integralmente soddisfatte;
5. esecutività del presente ricorso: Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del presente ricorso nei tempi e nei modi sopra descritti. Pertanto, a far data dal mese di marzo 2025, nulla sarà più dovuto dal SI. né alla SI.ra né alla SI.ra RI Parte_1 CP_1
AR;
6. sulle spese di lite: le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
7. rinuncia alla solidarietà stabilita dalla legge professionale: I difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà stabilito dalla legge professionale.” I procuratori delle parti chiedevano, dunque, che la causa fosse trattenuta al Collegio per la decisione con accoglimento delle condizioni concordate tra le parti e con rinuncia ai termini.
2. La domanda di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra ed in Viterbo in data 6 luglio 1991 (iscritto Parte_1 CP_1 nei registri di matrimonio del Comune di Viterbo al numero 113, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1991) è fondata e va, pertanto, accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
In particolare, ricorrono senza dubbio nel caso di specie circostanze di fatto sopravvenute alla citata sentenza divorzile e modificatrici della situazione familiare ed economica da questa originariamente considerata. Nello specifico, la figlia all'epoca minorenne IC AR ha medio tempore raggiunto la maggiore età; non solo, la stessa ha concluso da tempo e positivamente il proprio percorso universitario nonché di specializzazione postuniversitaria, inserendosi proficuamente all'interno del settore dell'insegnamento, ambito professionale per il quale ella ha studiato e che corrisponde pienamente alla sua professionalità e alle sue aspirazioni. Tale impiego garantisce alla stessa un reddito adeguato, duraturo e crescente nel tempo, garantendole quella autosufficienza economica che le ha anche consentito di lasciare l'abitazione materna e di intraprendere, successivamente, una convivenza more uxorio con un ragazzo regolarmente impiegato.
Sul punto, la giurisprudenza chiarisce che viene meno l'obbligo di mantenimento del genitore a favore del figlio quando quest'ultimo ha un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità ed una appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Corte di Cass. n. 4765/2002; Corte di Cass. n. 21773/2008; Corte di Cass. n. 14123/2011; Corte di Cass. n. 1773/2012). Addirittura, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, statuisce che non è neppure necessario un lavoro stabile essendo sufficiente un reddito tale da garantire un'autosufficienza economica (Corte di Cassazione n. 27377/2013). Ed ancora, è sempre la Corte di Cassazione a escludere il diritto all'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, ancorché, allo stato, non autosufficiente economicamente, che abbia in passato iniziato a espletare una attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, con conseguente, venir meno dell'obbligo di mantenimento in capo al genitore (Corte di Cassazione, 16 maggio 2017 n. 12063).
Di qui, pertanto, tenuto conto delle sopravvenienze fattuali sopra richiamate, la necessità di procedere alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del SI. a favore della figlia Parte_1
IC AR e, conseguentemente, dell'obbligo dello stesso di concorrere al pagamento delle spese straordinarie sempre riguardanti la figlia medesima.
Quanto alle spese di lite, visto l'accordo raggiunto tra le parti, si ritiene di compensarle tra le stesse, come richiesto concordemente nell'istanza del 12 giugno 2025 recepita anche all'udienza del 24 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preso anche atto degli accordi intervenuti tra le parti di cui ai punti 3, 4, 5 e 7 delle conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 24 luglio 2025, così provvede:
1. dispone la revoca, a far data dal mese di marzo 2025, dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante a euro 484,00 oltre rivalutazione ISTAT) previsto nella sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 a carico di e a favore di per la figlia IC Parte_1 CP_1
AR;
2. revoca, a far data dal mese di marzo 2025, ogni obbligo di corresponsione/rimborso a carico di già previsto nella Parte_1 sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Viterbo n. 853/2009 depositata in data 5 gennaio 2010 a favore di delle CP_1 spese straordinarie (ad esempio spese straordinarie mediche, extra SSN, scolastiche, 50% polizza assicurativa) sostenute nell'interesse della figlia IC AR;
3. spese di lite interamente compensate, visto l'accordo raggiunto tra le parti e la concorde richiesta in tal senso. Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela PIREDDA dott. Eugenio Maria TURCO