Articolo 534 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 536Articolo 528
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Art. 534. Attivita' negoziale del Ministero della difesa. Rinvio 1. Fatto salvo quanto disposto dal presente titolo:
a) ai contratti del Ministero della difesa si applicano le vigenti disposizioni in materia di attivita' negoziale della pubblica amministrazione statale, ivi comprese la disciplina concernente l'acquisizione di beni e servizi tramite la Concessionaria servizi informativi spa (CONSIP), nonche' la disciplina concernente le forniture e servizi informatici e, segnatamente, gli articoli 1, commi 192 , 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni; b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,)) emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti; c) si applica la legge 11 novembre 1986, n. 770 ; d) alle locazioni di immobili per i fabbisogni allocativi del Ministero della difesa si applica l' articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 . 2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE , si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 , e le relative disposizioni attuative ((di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,)) emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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