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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 26/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RGN. 2748/ 2025
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Maria Carolina De Falco, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata;
ritenuta, la natura di persona fisica dell'ingiunto e in assenza di ulteriori elementi contrari, che il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito del Decreto Legislativo n. 206/2005
(c.d. “Codice del Consumo”); viste la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_1
e quella di legittimità ( SSUU n. 9479/23) da cui è possibile Controparte_2 trarre l'assunto per cui, sul presupposto dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase ordinaria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
verificate le clausole del contratto in atti soggette al controllo ex art. 33 D.lgs. 206/05; verificata la validità ai fini suddetti della clausola di competenza territoriale;
rilevato che, verificata la pattuizione in ordine agli interessi moratori (art. 16 condizioni generali), la stessa in base ad un esame sommario di tale pattuizione, risulta abusiva ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto eccessivamente penalizzante, tenuto conto della sua entità ( 15,96% ) rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita ( TAN 9,44% )
e dello spread rilevato statisticamente dalla per il periodo di riferimento pure CP_3
maggiorato fino al doppio ( 2,1% x2 = 4,2%)e delle penali previste per il ritardo e l'inadempimento; considerato, infatti, che le pattuizioni sono da valutare nel loro complesso - art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016, C-377/14, e;
Parte_1 Parte_2
rilevato che anche la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine ( art. 17) reca una previsione eccessivamente penalizzante per il cliente ( perdita del beneficio del termine – oltre che per altre ipotesi – anche per il mancato pagamento di due rate) e che la stessa, da dichiararsi nulla, va sostituita con la previsione dell'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza;
rilevato che nel caso di specie può ritenersi integrata la condizione precedente stante il mancato pagamento di un cospicuo numero di rate rispetto a quelle previste in contratto, prima della declaratoria di risoluzione anticipata del contratto;
ritenuto, pertanto, che il credito potrà essere riconosciuto solo nei limiti del capitale residuo pari a euro 8.638,47 ; rilevato che al medesimo esame sommario alcuna delle altre clausole del contratto appare manifestamente vessatoria ( ad esempio in ordine alle penali fissate in contratto); ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19
Ibercaja”); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;
INGIUNGE
A , dom.to come in atti, di pagare alla ricorrente, nel termine di giorni quaranta CP_4
dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 8.638,47 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 587,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A.
e rimborso forfetario al 15%.
AVVERTE
L'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
(dott. Maria Carolina De Falco)