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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitrò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 16030/2024 promossa da:
IMMOBILIARE GARANZA S.N.C. DI ER LI E LA LI (C.F. e P.IVA
), con il patrocinio dell'Avv. Paolo BIORCI P.IVA_1
ATTORE
Contro
TT DI TI LE (P.IVA. , contumace P.IVA_2
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratto per inadempimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Nel merito pagina 1 di 6 In via principale:
- Accertare la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 3/2/2023 per le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'impresa individuale TI di RT NA in persona della titolare signora NA RT al pagamento in favore della società Immobiliare RA s.n.c. di ER IP e OL IP dell'importo di €
10.200,00 da quest'ultima corrisposto in esecuzione del suddetto contratto, maggiorato degli interessi legali al tasso di cui all' art. 1284, comma I a far tempo dalla data del pagamento (13/2/2023) e sino alla data di deposito del presente ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, comma III, dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino al saldo.
In subordine:
- Accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 3/2/2023 per grave inadempimento dell'impresa individuale TI di RT
NA, in persona della titolare signora NA RT, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore della società Immobiliare RA s.n.c. di ER IP e OL IP dell'importo di € 10.200,00 da quest'ultima corrisposto in esecuzione del suddetto contratto, maggiorato degli interessi legali al tasso di cui all' art. 1284, comma I a far tempo dalla data del pagamento (13/2/2023) e sino alla data di deposito del presente ricorso e al tasso di cui all'art. 1284, comma III, dalla data di presentazione della domanda giudiziale sino al saldo
In ogni caso:
Con vittoria delle spese di lite relative al presente procedimento, oltre a quelle riferite alla fase di attivazione della negoziazione assistita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 19/09/2024 la società IMMOBILIARE GARANZA
S.N.C. di ER IP e OL IP (d'ora in avanti “RA”) citava in giudizio l'impresa individuale TT di RT NA (d'ora in avanti “TI”) riferendo che:
- in data 3/2/2023 RA e TI avevano stipulato un contratto di fornitura e posa di serramenti da installare presso l'immobile di proprietà del ricorrente;
- il corrispettivo pattuito era di € 20.400,00, per metà a carico di RA e per metà oggetto di sconto in fattura;
pagina 2 di 6 - in data 13/2/2023 RA aveva versato a TI la somma di € 10.200,00 a fronte della fattura emessa dalla convenuta in data 7/2/2023;
- a fronte di un termine per la consegna previsto entro 70-80gg dal pagamento, dopo oltre un anno dallo stesso TI non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni;
- in data 31/5/2024 RA inviava a TI diffida ad adempiere, senza ottenere riscontro;
- in data 17/6/2024 RA invitava TI a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza ottenere riscontro;
- le obbligazioni restano inadempiute e gli importi non sono stati restituiti.
Nell'udienza del 19/3/2025 il giudice, accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di
TI. Parte attrice procedeva pertanto a discutere oralmente la causa e il giudice la tratteneva in decisione.
La domanda dell'opponente va accolta.
È principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (a far data da Cass.
SS.UU. n.13533 del 30/10/2001).
L'odierna ricorrente ha assolto all'onere di provare la fonte dell'obbligazione, avendo prodotto il contratto stipulato con TI in data 3/2/2023 il quale risulta sottoscritto da ambo le parti (doc. 1 allegato a ricorso); ha inoltre provato di aver pagato all'odierna convenuta quanto contrattualmente pattuito, producendo la ricevuta del bonifico di € 10.200,00 effettuato nei confronti di TI in data 13/2/2023 (doc. 3); ha, infine, allegato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte, di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto in oggetto ex art. 1453
c.c. e successivi.
pagina 3 di 6 La convenuta, invece, non costituendosi, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il mancato adempimento.
L'odierna ricorrente ha altresì provato l'avvenuto invio a controparte, in data 31/5/2024, della diffida ad adempiere (doc. 4, 4bis e 4ter), l'atto scritto con il quale, ai sensi dell'art. 1454 c.c., il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto si intende risolto in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza (quale quello del caso oggetto della presente causa, totale e in essere da diversi mesi).
La risoluzione del contratto opera automaticamente, non essendo previsto in capo al creditore alcun onere salvo quello di fissazione di un congruo termine per l'adempimento (Cass. n.27530 del
30/12/2016).
Nel caso di specie, risulta rispettato il termine minimo di 15 giorni (doc. 4, pagina 2: “(…) debbo inviarVi e diffidarVi ad adempiere, entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della presente, a tutte le obbligazioni da Voi assunte (…)”).
Il contratto deve pertanto ritenersi risolto a partire dal 15/6/2024, data di perfezionamento del termine previsto nella diffida.
A fronte dell'avvenuta risoluzione, TI deve essere condannata alla restituzione del corrispettivo versato da parte attrice in data 13/2/2023 e detenuto senza causa dall'odierna convenuta, pari a € 10.200,00.
A tale importo vanno sommati gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. primo comma dalla data di messa in mora - avvenuta con la prima diffida ad adempiere, notificata via pec in data 31/5/2024 – sino alla data della domanda, e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. comma quarto dalla data della domanda a quella del saldo.
Non può accogliersi, sotto questo profilo, la tesi della ricorrente che individua la data di decorrenza degli interessi in quella dell'avvenuto pagamento. Secondo costante giurisprudenza, “Qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione
o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; è, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda
pagina 4 di 6 del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa” (Cass., ordinanza n. 14013 del
6/6/2017). Occorre pertanto riferirsi alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., a norma del quale il diritto alla corresponsione degli interessi decorre dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
La buona fede del ricevente, secondo principio generale, si presume sino a prova contraria, “sicché grava sul solvens che chieda la ripetizione l'onere di provarne la mala fede, al fine di ottenere la decorrenza degli interessi dalla data del pagamento e non dalla domanda giudiziale” (ex multis, Cass. ordinanza n. 24046 del 26/9/2019).
Non è provata, nel caso di specie, la mala fede del ricevente. Gli interessi decorrono, pertanto, dalla data della messa in mora stragiudiziale operata con la lettera di diffida, come da principio stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15895 del 21/5/2019: “ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.”.
Rilevato che le spese processuali seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:
Accerta l'avvenuta risoluzione del contratto oggetto di causa;
Condanna TI di RT NA al pagamento a Immobiliare RA s.n.c. della somma di
€ 10.200,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. comma 1 dal 31/5/2024 alla data di instaurazione del presente giudizio, e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda al saldo;
Condanna TI a rimborsare a Immobiliare RA s.n.c. le spese del giudizio, che liquida nella misura di € 1.700,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva e € 851,00 per fase decisoria), oltre 15% rimborso spese generali, Iva e CPA.
pagina 5 di 6 Torino, 28/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP
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