Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5589/2023 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Mario Cigna Presidente
dr.ssa Alessandra Cesi Giudice dr.ssa Caterina Stasi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6351/2023 promossa dai
Sigg. nato in data [...] in [...] e , nata in [...] Parte_1 Parte_2
22.05.1978 in Albania, entrambi domiciliati in (73024) Maglie (Lecce) alla Via Antonio
Pisino n° 21, in proprio ed in qualità di genitori del minore nato in [...] Per_1
06.07.2010 in Albania, rappresentati e difesi dall'avv. NICOLETTA MARIA MAURO, presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
con il patrocinio ex lege Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
RESISTENTE
avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego rilascio permesso di soggiorno
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il giorno 4.08.2023, i ricorrenti come sopra identificati, a seguito della comunicazione -da parte della Questura di Lecce- di irricevibilità della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI comma 1.1 e segg.. ha chiesto a questo Tribunale di ordinare alla Questura il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo accertamento del diritto ad ottenere la cd. protezione speciale.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso, replicando di non aver potuto procedere all'acquisizione dell'istanza in oggetto in quanto l'istituto della cd. “protezione speciale” è stato abrogato dalla legge n. 50/2023.
Acquisite le informative di legge, ossia certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce, nonché informativa da parte della
Questura, non si evincono pregiudizi penali né precedenti di polizia a carico del ricorrente.
All'udienza del 12.12.2024, previa discussione della causa innanzi al collegio e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
La domanda non appare meritevole di accoglimento.
Con l'entrata in vigore dell'art. 7 della l. n. 50/2023 sono stati soppressi il terzo ed il quarto periodo dell'art. 19 comma 1.1 del d. lgs. n. 286/1998 TUI, ed è stato altresì abolito il secondo periodo del comma 1.2 del TUI cit. che prevedeva la possibilità di richiedere la cd. “protezione speciale” con istanza rivolta direttamente al Questore.
Come noto, infatti, la protezione speciale, prima dell'entrata in vigore del DL 20/2023, cd.
“decreto Cutro”, convertito, con modificazioni, nella cit. L. 50/2023, poteva essere riconosciuta sia nell'ambito di una domanda di protezione internazionale (con valutazione rimessa alla
Commissione Territoriale e successiva trasmissione al Questore ai fini del rilascio) sia a seguito di domanda rivolta direttamente al Questore, il quale decideva sull'istanza previo parere della stessa Commissione;
quest'ultima possibilità, tuttavia, è stata soppressa dal D.L
20/2023 e, per l'effetto, a far data dal 6.05.2023 non è più consentito presentare domanda Pt_3
rivolta alla Questura al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno de quo, atteso che 3
tale istanza può essere vagliata dalla Commissione territoriale nell'ambito del più ampio esame della richiesta di protezione internazionale.
Allo stato attuale l'art 19 comma 1.2. del Dlgs n. 286/1998 prevede solo che “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”, sicché del tutto soppressa risulta la procedura amministrativa prevista in via autonoma dalla precedente versione dell'art. 19 comma 1.2.
Fatte tali necessarie premesse ermeneutiche, nel caso di specie il ricorrente ha presentato direttamente in Questura, in data 25.03.2023, domanda finalizzata all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.2 d. lgs. 286 cit.; dinanzi al rifiuto dell'amministrazione convenuta di rilasciare il titolo, comunicato a mezzo e-mail, motivato in forza dell'irricevibilità della domanda alla luce dell'abrogazione dell'istituto precedentemente preposto, il ricorrente ha adito codesto Tribunale per vedersi accertare nel merito il diritto ad ottenere la protezione speciale secondo la disciplina previgente.
Ebbene, il Collegio ritiene la domanda infondata, dal momento che la fonte legislativa citata dal ricorrente a sostegno della richiesta risulta abrogata dal legislatore e che, pertanto,
è venuta meno la competenza del Questore a rilasciare il permesso di soggiorno qualora, come nella specie, l'istante abbia presentato la richiesta di protezione speciale in via autonoma, secondo l'iter amministrativo sopra esaminato e già previsto dall'art. 19 comma 1.2 TUI, oggi non più in vigore.
Al riguardo va rilevato che il “decreto Cutro” non ha privato il ricorrente della possibilità di ottenere il riconoscimento della protezione speciale, lasciandolo privo di tutela – ciò che avrebbe determinato l'insorgenza di un dubbio sulla legittimità costituzionale della novella, per contrarietà all'art. 10 Cost. - ma ha riformulato la disciplina con cui ottenere la tutela del diritto, limitandosi ad escludere la possibilità che tale richiesta sia presentata in via autonoma e direttamente al Questore, restando, invece unica, oltreché invariata, la possibilità che tale diritto sia riconosciuto nell'ambito della più ampia richiesta di protezione internazionale.
Pertanto, la domanda proposta deve essere rigettata.
Sulle spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 4
Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R.
115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore dei ricorrenti.
PQM
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:
• rigetta la domanda;
• condanna i ricorrenti alla refusione delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione convenuta, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
La Giudice Relatrice Il Presidente dott.ssa Caterina Stasi dott. Mario Cigna
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.