Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 568/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Rulfo Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha agito esponendo: Parte_1
-nel mese di dicembre 2018, con atto protocollato in data 12.11.2018, l'
[...]
gli notificava, in qualità di legale rappresentante della Controparte_2
società Parte_2
(P.I.: 01640790083), l'accertamento della violazione prevista dall'art 2, comma 1-bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni
3700.12/11/2018.0094397, per il pagamento entro 90 giorni dalla CP_1
notifica dei seguenti importi: € 261,00 per omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente relative al mese di settembre 2016; € 268,00 per omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente relative al mese di ottobre
2016; € 269,00 per omesso versamento delle ritenute di lavoro dipendente relative al mese di novembre 2016, per un totale complessivo di € 798,00;
-d'aver, in data 29/03/2019, a saldo delle predette somme, versato presso l' di i seguenti importi: € 309,62 Controparte_3 CP_2
per il pagamento dell'avviso di addebito n. 35220160001717730; € 629,29 per il pagamento dell'avviso di addebito n. 35220170000055437, per un totale complessivo di € 938,91, ossia la somma indicata nell'ordinanza ingiunzione n. protocollo 3700.12/11/2018.0094397, oltre interessi e compensi CP_1
comunicati dall' al momento stesso del Controparte_3
versamento;
-d'aver, in data 29/03/2019, inviato all' tramite e-mail, le contabili di CP_1
bonifico comprovanti l'avvenuto pagamento dei suddetti avvisi di addebito.
-tali comunicazioni venivano riscontrate in data 01.04.2019;
-in data 28/08/2024, l' gli notificava, in proprio ed Controparte_2
in qualità di legale rappresentante della società Parte_2
(P.I.: ), ormai
[...] Parte_2 P.IVA_1
cancellata dal Registro delle Imprese in data 02/04/2020, l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001504589 relativa all'atto di accertamento n.
3700.12/11/2018.0094397 del 12/11/2018 riferito all'anno 2016, con CP_1
la quale si ordinava il pagamento di € 1.207,33 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali oltre spese di notifica;
-la sanzione in questione si riferiva al ritardo nel pagamento della suddetta somma portata nell'atto d'accertamento;
-l'ordinanza ingiunzione era stata notificata più di cinque anni dopo la comunicazione del suddetto accertamento prodromico all'atto stesso di irrogazione delle sanzioni, quindi ben oltre il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14, L. 689/1981;
-il potere di irrogazione delle sanzioni dell' con l'ordinanza de qua era CP_1
venuto meno in quanto erano trascorsi più di 90 giorni dalla scadenza del termine indicato nell'accertamento protocollato
3700.12/11/2018.0094397, corrispondente al dies a quo da cui far CP_1
decorrere i termini di notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
-questa, inoltre, era stata notificata dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione ex art 28 della legge n. 689/1981 in quanto l'ultimo atto interruttivo del termine di prescrizione prima della notificazione dell'ordinanza era stato l'accertamento n. 3700.12/11/2018.0094397, CP_1
stato notificato nel mese di dicembre del 2018.
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “Annullare l'Ordinanza –
Ingiunzione OI – 001504589 per intervenuta decadenza e comunque per intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 28 della legge 689/1981. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre CPA
e spese generali come per legge.”
L' s'è costituita esponendo che, come attestato dalla relazione CP_1
amministrativa e dalla documentazione prodotta (all. 1), la richiesta del ricorrente era stata accolta in via di autotutela, domandando pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nonché “spese come per legge”.
----------------------------------------------------------------------------------------
Si prende atto che con provvedimento del 10/12/2024 l'ente previdenziale ha disposto l'annullamento in via d'autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione (all. 8 sub 1).
Tale atto risulta essere stato notificato a messo pec al nel medesimo Pt_1
giorno (all. 10 sub 1).
La presente causa è stata iscritta a ruolo l'1-10-2024 ossia prima della comunicazione/notificazione del provvedimento d'annullamento.
Non è dato sapere quando il ricorso è stato notificato.
Considerato, tuttavia, che il provvedimento in autotutela è stato emesso oltre
2 mesi dopo dal deposito del ricorso, deve ragionevolmente presumersi che la notificazione sia stata anteriore.
Ciò premesso, deve dichiararsi, come chiesto da entrambe le parti, la cessazione della materia del contendere, avendo entrambe le parti dato atto che successivamente all'instaurazione della presente lite è intervenuto un mutamento della situazione sostanziale dedotta dal ricorrente, mutamento che ha realizzato l'interesse sotteso alla domanda attorea, avendo il Pt_1 ottenuto il bene della vita giudizialmente richiesto per altra via e cioè tramite l'annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Persistendo il contrasto sulla debenza delle spese processuali, occorre, pertanto, sindacare la cd. soccombenza virtuale.
La motivazione del provvedimento de quo è la seguente: “nel corso dell'istruttoria e dall'esame degli atti è stato rilevato il potere di archiviazione ex art. 14
L. 689/1981” nonché “…considerato che non è decorso un tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistere e prevalente….l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto”.
Tali argomentazioni, tuttavia, sono, con ogni evidenza, del tutto generiche, non evincendosi quale sia stata la ragione della “archiviazione” del procedimento, al di là della menzione d'un imprecisato pubblico interesse.
I motivi effettivi devono, invece, verosimilmente essere ricercati nell'aver l' constatato la fondatezza del ricorso relativamente all'eccezione di CP_1
prescrizione sollevata.
Quanto, infatti, all'asserita tardiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione ben oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, L. 689/1981, deve replicarsi che tale termine non si riferisce affatto all'emissione della sanzione amministrativa, bensì al periodo entro cui, di norma, deve concludersi l'accertamento, la contestazione e la notificazione dell'illecito
Deve poi soggiungersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza ha chiarito (Cass. S.U. n 9591/2066 Cass. 31239/2021, ecc.) che al procedimento d'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18 L. 24 novembre 1981 n. 689, non si applica il termine di 90 giorni previsto in generale la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, non prevedendo la L.689/81 alcun termine massimo per l'adozione dell'ordinanza
Ne consegue che tale termine massimo coincide con quello di prescrizione quinquennale di 5 anni previsto dall'art. 28.
Nella fattispecie la prescrizione risulta pacificamente decorsa in quanto l'accertamento della violazione è stato eseguito il 12/11/2018 (non è nota l'epoca della notifica), mentre l'ordinanza ingiunzione è stata formata nel luglio del 2024 (neppure in tal caso è dato conoscere la data della notifica).
Inoltre, è pacifico che la prescrizione decorre dal momento della commissione dell'illecito o degli illeciti, i quali nel caso di specie risalgono alla fine del 2016, il che sta a significare che la prescrizione è maturata (almeno) nel 2022.
Stante l'originaria fondatezza del ricorso in virtù d'una sola delle argomentazioni addotte, gli oneri processuali devono essere posti a carico dell' nella misura che si quantifica come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l' a rifondere le spese processuali, che si liquidano in € CP_1
450,00 per la fase di studio, € 225,00 per la fase introduttiva, € 295,00 per la fase di trattazione, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge. Imperia 17/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli