Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 505/2025 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Rieti Via Parte_1 C.F._1
L. Potenziani n.10 presso lo studio dell'Avv. Fiammetta Cicchetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Parte_2 C.F._2
Castellani che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito in Roma alla via di Boccea 262 ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Dichiarare la separazione con contestuale scioglimento del matrimonio / cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e coniugati in data 13 maggio 2006 con matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in FARA IN SABINA, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n.17 parte II serie
A - anno 2006 - Comune di FARA IN SABINA (RI); Per_ 3. Affidare le figlie minori e ad entrambi i genitori i quali, eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di maggiore interesse per le due figlie minori relative
1
4. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la casa familiare in Poggio Nativo, Via Farense n. 72, ove risiederà con la madre;
1) Assegnare la casa familiare sita in Poggio Nativo, Via Farense n. 72 alla signora con ogni arredo Parte_1
e pertinenza, il Sig. se ne è già allontanato e reperito idonea abitazione ove trasferirà la propria residenza;
Pt_2
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie come segue, nel rispetto delle esigenze e dei desideri delle minori:
- il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 quando la madre le accompagnerà presso l'abitazione o il luogo di lavoro del Sig.
alle ore 21,00, quando la madre le preleverà presso l'abitazione del marito. Nel periodo estivo, dalla chiusura della Pt_2 scuola fino a settembre il padre prenderà con sé le figlie il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 del mattino alle ore 21,00 della sera;
- da marzo a dicembre di ogni anno: 1 fine settimana al mese, da comunicare almeno con una settimana di anticipo, dal venerdì alle ore 15,30, allorquando la signora le accompagnerà presso il posto di lavoro del alle ore 21,30 Pt_1 Pt_2 della domenica, quando la signora preleverà le figlie presso l'abitazione del Sig. e le ricondurrà a casa;
Pt_1 Pt_2
- nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno: due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, dal sabato alle ore
15,30, allorquando la signora le accompagnerà presso il posto di lavoro del alle ore 21,30 della domenica, Pt_1 Pt_2 quando la signora preleverà le figlie presso l'abitazione del Sig. e le ricondurrà a casa. Pt_1 Pt_2
Nel caso in cui il Sig. non potrà tenere con sé le figlie durante i week end per motivi lavorativi, lo stesso si impegnerà Pt_2
a comunicarlo alla signora entro la settimana precedente. In tal caso il Sig. terrà con sé le minori la Pt_1 Pt_2 domenica sera dalle ore 18,00 alle ore 21,30.
6. Per quanto concerne le festività natalizie le minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre mentre il giorno di
Natale con la mamma. Nello specifico si rappresenta che il Sig. lavora sempre durante le festività del 26/12 – Pt_2
31/12 -01/01 e 06/01, quindi le minori staranno insieme al papà dal 23.12 al 24.12 compreso, pernottando presso l'abitazione paterna, mentre, per quanto riguarda la prima settimana dell'anno potranno trascorrere dal padre le giornate dal 02.01 al 03.01 compreso;
Il Sig. riaccompagnerà le minori presso l'abitazione materna la mattina del 04/01, Pt_2 salvo impegni lavorativi imprevisti che il sig. si impegna a comunicare alla Sig.ra anzitempo e comunque Pt_2 Pt_1 entro la settimana antecedente.
Per quanto concerne le festività pasquali, le minori trascorreranno le giornate di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con la madre in quanto il Sig. in occasioni delle predette festività è solito lavorare;
pertanto le figlie minori staranno con il Pt_2
2 padre dalla sera di Pasquetta alla sera del giorno successivo, quando verranno riprese dalla Sig.ra presso Pt_1
l'abitazione paterna.
Per quanto concerne le vacanze estive, le minori trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, che dovranno essere concordate entro il mese di giugno e comunque entro e non oltre la fine dell'anno scolastico di entrambe.
Il tutto quanto sopra esposto compatibilmente con i desideri e le esigenze dei minori;
8. Ciascuno dei genitori si impegna a cooperare per la gestione quotidiana della prole compatibilmente con i propri impegni personali e di lavoro ed a comunicare all'altro la propria reperibilità nei periodi di vacanza in cui i figli minori saranno al medesimo affidati, comunicando il luogo di permanenza ed il relativo indirizzo. Durante i periodi di vacanza, entrambi i genitori consentiranno alle figlie di effettuare chiamate all'altro genitore ogni volta che lo vorranno favorendo in ogni modo i contatti telefonici con il genitore assente. È fatto salvo ogni diverso accordo più favorevole fra i genitori;
9. Entrambi i genitori si obbligano ad informarsi personalmente sull'andamento scolastico delle minori e, compatibilmente con gli impegni lavorativi, s'impegnano ad accompagnare alternativamente e/o congiuntamente le figlie alle visite mediche
(dentista, oculista etc.) che le stesse dovranno effettuare nel corso degli anni in accordo con l'altro genitore che dovrà essere sempre informato.
10. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento delle figlie mediante versamento alla signora Parte_2 Pt_1
a mezzo bonifico sulla POSTE PAY EVOLUTION IBAN: [...] dell'importo di
Euro 600,00 mensili (300,00 per ogni figlia), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. La somma indicata a titolo di mantenimento (fissata con decorrenza dal mese di gennaio 2025) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: gennaio 2026), purché l'indice sia positivo.
11. Disporre che l'assegno unico universale per i figli, ovvero qualsiasi altro e diverso beneficio previsto dalla normativa in favore dei figli, venga corrisposto per intero in favore della madre a far data dal mese di gennaio 2025, obbligando il padre a fornire tutta la documentazione necessaria e a sottoscrivere le relative richieste per consentirne l'accredito in favore esclusivo della madre;
12. Disporre che entrambi i genitori provvederanno in ragione del 50 % (cinquanta per cento) ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti i figli e segnatamente quelle medico-sanitarie - non comprese e riconosciute dal - scolastiche, sportive, ricreative e ludiche, con integrale CP_1 applicazione del Protocollo del Tribunale di Rieti. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa entro il giorno 10 del mese successivo al loro sostenimento. Nello specifico, sempre con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
13. Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di dell'importo di Parte_2 Parte_1
Euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: gennaio 2025) con le stesse modalità sopra indicate e così fin tanto che la Sig.ra non Pt_1 avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento. La somma è soggetta a rivalutazione
3 monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. Oltre al citato importo il Sig. si obbliga a Parte_2 provvedere direttamente al pagamento della rata dell'autovettura FORD PUMA intestata alla signora pari a Pt_1
€ 366,00 mensili, nonché al pagamento della polizza assicurativa del medesimo veicolo che ammonta a € 113,00 mensili;
14. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del documento d'identità, del passaporto o di ogni altro documento equipollente per le figlie minori;
15. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo
Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in IN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/05/2006 in FARA IN SABINA (RI), trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune
(atto n.17, parte II, serie A, anno 2006) e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023.
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che: dall'unione matrimoniale sono nate in data 1 ottobre Per_1
2008 a Rieti e in data 7 aprile 2013; il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza in Poggio Per_2
Nativo, Via Farense n. 72 presso un'abitazione di proprietà del padre del Sig. Sig. Pt_2 Per_3
il lavora con come dipendente presso il Ristorante Regina, sito in Torricella in IN
[...] Pt_2
– Ornaro Basso Via Oreste Leonardi 8 e percepisce un reddito mensile di circa € 1.300,00 mensili mentre la è attualmente casalinga e si occupa delle due figlie minori a tempo pieno;
la vita Pt_1 matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità di carattere, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza e il i è pertanto già allontanato Pt_2 dalla casa coniugale dal mese di aprile 2024. Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
All'udienza del 7 aprile 2025, tenuta con modalità di scambio note scritte, le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni riportate in epigrafe.
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Invero, la separazione dei coniugi deve trovare causa in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine
4 non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione anche di una sola delle parti.
Per cui, considerando l'oggettiva evidenza di tale stato di fatto, la domanda di separazione deve essere accolta.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili alle condizioni come concordate.
p.q.m.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da e da Parte_1 Pt_2
:
[...]
-dichiara la separazione personale tra i detti coniugi per matrimonio contratto in data 13/05/2006 in
Fara in IN (RI);
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fara in IN
(atto n.17 parte II serie A - anno 2006);
- recepisce le condizioni concordate riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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