Art. 4.
L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio e' devoluto, in sede amministrativa, ad una Commissione istituita presso le Capitanerie di porto, sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Contro le decisioni delle Commissioni locali e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della Commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.
La Commissione stessa e' inoltre preposta all'Amministrazione del fondo di cui all'art. 1, e dovra', al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.
La Commissione centrale e' nominata dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.
Non possono far parte della Commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle Commissioni locali.
E' costituito inoltre un Collegio di revisori composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.
Il Collegio dei revisori e' nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.
L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio e' devoluto, in sede amministrativa, ad una Commissione istituita presso le Capitanerie di porto, sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Contro le decisioni delle Commissioni locali e' ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della Commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.
La Commissione stessa e' inoltre preposta all'Amministrazione del fondo di cui all'art. 1, e dovra', al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile.
La Commissione centrale e' nominata dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.
Non possono far parte della Commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle Commissioni locali.
E' costituito inoltre un Collegio di revisori composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.
Il Collegio dei revisori e' nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.