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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3339/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6 gennaio 1966; rappresentato e difeso dagli avv.ti Chantal Sanzogni e Giordana Ovi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Reggio Emilia, Via
Paolo Borsellino n. 22
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(RE) il 19 marzo 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fornaciari come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Borsellino n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e;
matrimonio celebrato con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 13 giugno 1998 in AT (RE), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AT al n.
12 P.2 S.A. anno 1998.
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. il sig. provvederà al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 mediante versamento, in via indiretta, alla sig.ra , CP_1 di un importo pari ad € 300,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT purché l'indice sia positivo). Detto importo sarà aumentato ad € 500,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo) al verificarsi della scadenza del contratto di mutuo ipotecario contratto per l'acquisto del suddetto immobile o in caso di vendita dello stesso.
2. Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
2 di 6
3. l'assegno unico relativo al figlio sarà percepito Per_1 integralmente dalla sig.ra in concorso al CP_1 mantenimento del figlio;
4. il sig. provvederà al pagamento integrale delle Parte_1 rate del mutuo della casa cointestata con la sig.ra , nella CP_1 quale da sempre vive, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
5. Le parti si impegnano a porre in vendita l'immobile di proprietà al
50% cadauno censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di
AT al Fg.16 e in particolare: Particella 2 alla Via Valle n. 29 ex n. 35, p.t., cat C/6 cl. 2, mq 16, R. 107.200 (euro 55,36);
Particella 9 sub 2 alla Via Valle n. 29 ex 35 p.t. -1, Cat A74, cl. 2, vani 5,5, R. 396.000 (euro 204,52);
6. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Cap., al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AT (RE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze;
7. Compensare le spese del giudizio avanti al Tribunale di Reggio
Emilia e rubricato R.G. 3339/2024, G.I. Dott. Stefano Rago tutt'oggi pendente.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con dalla quale era consensualmente CP_1 separato in forza del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2013, offrendo di contribuire al mantenimento del loro figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'integrale attribuzione dell'assegno unico a favore della madre.
3 di 6 2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Disposta alla prima udienza del 13 febbraio 2025 la rinnovazione della notifica del ricorso e pedissequo decreto, si CP_1 costituiva con comparsa depositata in data 12 maggio 2025, rappresentando che nelle more i coniugi avevano raggiunto degli accordi sulle condizioni del divorzio.
Alla prima udienza in prosecuzione del 12 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
4 di 6 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AT
(RE) in data 13 giugno 1998.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 22 gennaio 2013) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 5 febbraio 2013.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
5 di 6 Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con
[...] rito concordatario a AT (RE) in data 13 giugno 1998 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1998 parte 2 serie A numero 12;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3339/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 6 gennaio 1966; rappresentato e difeso dagli avv.ti Chantal Sanzogni e Giordana Ovi come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Reggio Emilia, Via
Paolo Borsellino n. 22
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(RE) il 19 marzo 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Luca Fornaciari come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Paolo Borsellino n. 2
- convenuta - con l'intervento del
1 di 6 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza,
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e;
matrimonio celebrato con rito Parte_1 CP_1 concordatario in data 13 giugno 1998 in AT (RE), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di AT al n.
12 P.2 S.A. anno 1998.
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1. il sig. provvederà al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 mediante versamento, in via indiretta, alla sig.ra , CP_1 di un importo pari ad € 300,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
ISTAT purché l'indice sia positivo). Detto importo sarà aumentato ad € 500,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese (somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo) al verificarsi della scadenza del contratto di mutuo ipotecario contratto per l'acquisto del suddetto immobile o in caso di vendita dello stesso.
2. Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle Parte_1 spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Emilia;
2 di 6
3. l'assegno unico relativo al figlio sarà percepito Per_1 integralmente dalla sig.ra in concorso al CP_1 mantenimento del figlio;
4. il sig. provvederà al pagamento integrale delle Parte_1 rate del mutuo della casa cointestata con la sig.ra , nella CP_1 quale da sempre vive, a titolo di concorso al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
5. Le parti si impegnano a porre in vendita l'immobile di proprietà al
50% cadauno censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di
AT al Fg.16 e in particolare: Particella 2 alla Via Valle n. 29 ex n. 35, p.t., cat C/6 cl. 2, mq 16, R. 107.200 (euro 55,36);
Particella 9 sub 2 alla Via Valle n. 29 ex 35 p.t. -1, Cat A74, cl. 2, vani 5,5, R. 396.000 (euro 204,52);
6. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Cap., al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AT (RE) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze;
7. Compensare le spese del giudizio avanti al Tribunale di Reggio
Emilia e rubricato R.G. 3339/2024, G.I. Dott. Stefano Rago tutt'oggi pendente.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 Parte_1
chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] contratto con dalla quale era consensualmente CP_1 separato in forza del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 febbraio 2013, offrendo di contribuire al mantenimento del loro figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, in misura pari ad € 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'integrale attribuzione dell'assegno unico a favore della madre.
3 di 6 2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 8 novembre 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Disposta alla prima udienza del 13 febbraio 2025 la rinnovazione della notifica del ricorso e pedissequo decreto, si CP_1 costituiva con comparsa depositata in data 12 maggio 2025, rappresentando che nelle more i coniugi avevano raggiunto degli accordi sulle condizioni del divorzio.
Alla prima udienza in prosecuzione del 12 giugno 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il
4 di 6 giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a AT
(RE) in data 13 giugno 1998.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (udienza celebrata in data 22 gennaio 2013) nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 5 febbraio 2013.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
5 di 6 Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], celebrato con
[...] rito concordatario a AT (RE) in data 13 giugno 1998 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 1998 parte 2 serie A numero 12;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
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