Articolo 408 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 408.

(Vilipendio delle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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