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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Largo P. Bonfante n. 6, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Angela Boncompagni che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 21.11.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti in data 15.07.2007, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 71, parte II,
Serie A, anno 2007), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 61/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
A far data dalla separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti
2. Confermare tutte le condizioni previste in sede di separazione.
3. Nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 61/24, all'esito della udienza tenuta con modalità scambio di note scritte e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
a Rieti in data 15.07.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune (atto n. 71, parte II, Serie A, anno 2007), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Largo P. Bonfante n. 6, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Angela Boncompagni che li rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto
Con domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposta in data 21.11.2023, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rieti in data 15.07.2007, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 71, parte II,
Serie A, anno 2007), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con sentenza parziale n. 61/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti con rimessione della causa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio.
A far data dalla separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione
1 All'udienza di comparizione delle parti fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta con modalità di scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti
2. Confermare tutte le condizioni previste in sede di separazione.
3. Nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3
n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 61/24, all'esito della udienza tenuta con modalità scambio di note scritte e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti rappresentate da un medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
a Rieti in data 15.07.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Parte_2
Comune (atto n. 71, parte II, Serie A, anno 2007), alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
2 Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il giudice del.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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