Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 35629/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35629 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata per la decisione in data
20.2.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nata a [...], il [...] e ivi residente alla Parte_1
via Terracina, 89 (C.F.: ), CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata a [...], il [...] e ivi residente alla via
[...]
Terracina, 61 (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 [...]
, nata a [...], l'[...] e ivi residente a[...]
Terracina, 61 (C.F.: ), rappresentate e CodiceFiscale_3
difese dagli Avv.ti Filippo Massara (C.F.: C.F._4
) e Carlo Domenico Massara (C.F.:
[...] C.F._5
) presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Crispi, 62,
[...]
elettivamente domiciliano, giusta procura in atti;
ATTRICI –
E
, nato a [...], il [...] e ivi residente Controparte_1
alla via P. Bianchi, 14 (C.F.: ), CodiceFiscale_6 CP_2
, nata a [...], il [...] e ivi residente alla via
[...]
Montagna Spaccata, 329 (C.F.: ), CodiceFiscale_7
nato a [...], il [...] e ivi residente Parte_4
alla via P. Bianchi, 14 (C.F.: e CodiceFiscale_8
Controparte_3 Parte_5
, 329, (C.F.: ), in persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., domiciliato in Napoli, alla via Sequino,
56, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Maggio (C.F.:
[...]
) presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Pessina, C.F._9
73, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti, e dall'Abog.
(C.F.: ); Controparte_4 CodiceFiscale_10
CONVENUTI –
NONCHE'
, nato a [...], l'[...] (C.F.: CP [...]
) e , nato a [...], C.F._11 TE
l'8.4.1965 (C.F.: ), rappresentati e difesi CodiceFiscale_12
dall'Avv. Carlo Maggio (C.F.: ) presso il CodiceFiscale_9
cui studio, sito in Napoli, alla via Pessina, 73, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti, e dall'Abog. Controparte_4
(C.F.: ); CodiceFiscale_10
TERZI CHIAMATI -
NONCHE'
- 2 -
, nata a [...], il [...] C.F. Controparte_6
e ivi residente a[...], C.F._13
, nato a [...], il [...] CP_7
e ivi residente a[...], CodiceFiscale_14
, nata a [...], l'[...] C.F. Controparte_8
e ivi residente a[...], C.F._15
, nata a [...], l'[...] Controparte_9
e ivi residente a[...], CodiceFiscale_16
, nato a [...], il [...] CP_10
e residente in [...]di Napoli (NA), CodiceFiscale_17
alla via Torre Caracciolo, 23, , nata Controparte_6
a Napoli, l'1.11.1981 C.F. e residente in C.F._18
Castelfranco Emilia (MO), alla via P. Togliatti, 55, int. 2 e
, nato a [...], il [...], CP_11
e ivi residente a[...]
Spaccata, 594;
- CHIAMATI IN CAUSA CONTUMACI -
Oggetto: proprietà;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.2.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alle controparti, CP_6
e convenivano in giudizio, innanzi Parte_2 Parte_3
al Tribunale di Napoli, , Controparte_1 CP_2 [...]
e il , Pt_4 Controparte_12
- 3 -
deducendo: - di essere condomine del fabbricato sito in Napoli, via
Montagna Spaccata, 329, per essere, e CP_6 Pt_2
, proprietarie piene ed esclusive dell'appartamento sito al
[...]
primo piano interno 1, nonché comproprietarie, insieme a
[...]
della quota pari a 1/6 dell'appartamento sito al secondo Pt_3
piano interno 6 dello stesso stabile, della quota pari al 50% del locale terraneo adibito a vetreria, con accesso da via Montagna
Spaccata, 329, int. E1+ E3 e dell'antistante area scoperta, oltre che comproprietarie della quota pari a 1/6 di n. 3 box auto, nonché di una porzione dei lastrici solari, tutti facenti parte del fabbricato sito in Napoli, via Montagna Spaccata, 329; - che, nell'assemblea condominiale indetta per la data del 10.10.2008, alla quale il dante causa delle attrici, tale , non era stato convocato, era CP_7
stata deliberata l'esecuzione di lavori di manutenzione del fabbricato, come da computo metrico dell'Ing. , iniziati Persona_1
nel mese di ottobre 2009 e ultimati nel mese di luglio 2010; - che, all'esito dei lavori, si accertava, tuttavia, l'illegittimità delle opere eseguite, per avere le stesse:
a) modificato i balconi dei piani in elevazione, fronte strada pubblica, Via Montagna Spaccata, sovrastanti l'area esterna di proprietà esclusiva delle istanti, annessa al locale sito al piano terra, ampliandone gli sbalzi;
b) realizzato, sugli stessi sbalzi, murature portanti, in sostituzione delle precedenti, ancorché illegittime, verande;
- 4 -
c) compromesso l'integrità del solaio di interpiano, posto tra l'appartamento al primo piano e il locale commerciale al piano terra;
d) installato nuove tubazioni di scarico fecale al di sopra e al lato dell'ingresso del locale vetreria;
e) modificato in aumento la quota del ballatoio esterno comune, impedendo in tal modo il regolare accesso, da parte delle istanti, all'immobile sito al piano rialzato di proprietà delle stesse, con impossibilità di pavimentazione dello stesso, rimasto allo stato grezzo, al fine di non impedire del tutto l'apertura della porta di ingresso del predetto immobile;
- che, in particolare, nonostante gli ampliamenti in muratura, nessun intervento di consolidamento sui solai e sulla muratura del piano terra, pur previsto nel computo metrico dell'Ing. era Per_1
stato eseguito, in spregio alla sicurezza e staticità del fabbricato, aggravando così le strutture e i solai di interpiano, con conseguente cedimento delle travi piattebande in corrispondenza dei vani d'ingresso del locale terraneo, fessurazioni sulle murature portanti e le croci di muro in conci di tufo sul prospetto lato strada, danni agli intonaci e alle pitture;
- che gli ampliamenti dei quattro immobili posti ai piani primo e secondo del fabbricato, oltre a comprometterne la sicurezza e la staticità, toglievano aria e luce al locale posto al piano terra e alteravano, in uno con la realizzazione delle due condotte fecali al di sopra e al lato dell'ingresso del locale terraneo, il decoro architettonico del fabbricato, mutandone l'aspetto e costituendo molestia e turbativa della sottostante
- 5 -
proprietà delle istanti;
- che a nulla erano valse le contestazioni mosse all'allora amministratore di condominio, , Controparte_1
con lettere racc.te del 2.6.2011 e del 25.7.2011, al quale le attrici chiedevano il ripristino dello status quo ante, anche in relazione all'illegittimo ampliamento dell'immobile sito al secondo piano int. 6, del quale le stesse erano comproprietarie per la quota pari a
1/6; - di aver presentato, in data 4.4.2017, istanza di mediazione, il cui incontro terminava con verbale negativo.
Le attrici chiedevano pertanto al Tribunale di: - accertare l'illegittimità delle opere realizzate dal Controparte_12
e da , e
[...] Controparte_1 CP_2 [...]
lesive dei diritti delle istanti, sia quali condomine, per le Pt_4
parti comuni dell'edificio, che quali titolari di diritti di proprietà sugli immobili;
- condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante, mediante l'eliminazione degli ampliamenti degli sbalzi dei balconi;
- accertare l'illegittimità delle opere realizzate da nell'immobile sito al secondo piano int. 6, del Controparte_1
quale le istanti erano comproprietarie per la quota pari a 1/6 e, per l'effetto, condannarlo al ripristino dello status quo ante; - accertare l'illegittimità dell'innalzamento del piano di calpestio del ballatoio di accesso all'appartamento di proprietà delle attrici posto al piano rialzato, int. 1, e, per l'effetto, condannare il Controparte_12
al ripristino dell'originaria quota e alla
[...]
ripavimentazione; - accertare l'illegittima realizzazione, ad opera di e di due condotte fecali a CP_2 Parte_4
servizio degli appartamenti posti al primo piano di loro proprietà e,
- 6 -
per l'effetto, condannarli al ripristino dello status quo ante; - condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali: - chiedevano, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di , in quanto comproprietari CP TE
dell'immobile sito al primo piano del fabbricato;
- eccepivano l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge al momento della proposizione della domanda;
- eccepivano l'infondatezza nel merito di tutte le pretese attoree.
I convenuti chiedevano, pertanto, in via preliminare, di ordinare l'integrazione del contraddittorio e, in via principale, il rigetto della domanda nel merito, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Alla prima udienza del 10.4.18, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e di CP [...]
che si costituivano in giudizio, nella qualità di terzi Pt_6
chiamati, in data 9.11.18, aderendo alle conclusioni rassegnate dai convenuti già costituiti.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessi ed espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, con ordinanza del 4.5.21, veniva disposta l'ulteriore integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini che, citati regolarmente in giudizio, non si costituivano, restando contumaci.
- 7 -
Con ordinanza del 9.1.23, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza del 19.4.23, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tuttavia, con ordinanza del 25.8.2023, la causa, re melius perpensa, veniva rimessa sul ruolo e veniva disposta CTU.
Depositata la CTU e la sua successiva integrazione, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 20.2.2025, veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dai convenuti in quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini proprietari è avvenuta correttamente, come risulta dalla documentazione versata in giudizio da parte attrice con le note del 17.4.2023, per il cui deposito non si ravvisa alcuna decadenza, trattandosi di documenti volti a dimostrare la correttezza della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti in quanto, nel caso che occupa, le condotte contestate da parte attrice integrano un illecito permanente con la conseguenza che la violazione delle norme edilizie non si esaurisce con la semplice costruzione dell'opera, ma perdura nel tempo, giorno dopo giorno. Tale situazione di illiceità cessa solo quando l'opera
- 8 -
abusiva viene effettivamente rimossa o, nei limitati casi in cui la legge lo consente, regolarizzata attraverso una sanatoria.
Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.
Preme subito rilevare che le doglianze di parte attrice si sono rivelate fondate, in quanto la C.T.U., di cui si condividono le risultanze in quanto condotta con metodo rigoroso e scevra da vizi logici, ha evidenziato che, a seguito della delibera condominiale sono stati svolti i seguenti illeciti:
“ a) modifica della sagoma dei balconi posti centralmente del primo e del secondo piano con affaccio su via Montagna
Spaccata;
b) chiusura dei balconi laterali mediante murature, così da trasformare i suddetti balconi in vani chiusi con affaccio su via
Montagna Spaccata;
c) modifica del piano di calpestio posto sul ballatoio interno, così da rendere al momento impossibile l'apertura della porta finestra dell'immobile sito al piano rialzato (u.a. 1 bis);
d) modifica della larghezza dei pianerottoli (di un minimo cm 18 ad un massimo di cm 45);
e) posizionamento di nuova tubazione di scarico in prossimità della vetreria, mascherata con pannelli posti sulla facciata dell'edificio”.
Inoltre, il CTU ha accertato che “Come si può evincere dalla semplice visione della facciata esterna del fabbricato sicuramente quest'ultimo ha subìto una modifica di tipo architettonico/urbanistico e nel contempo strutturale. Infatti, i
- 9 -
balconi sono stati chiusi con mattoni, andando a creare dei nuovi vani interni alle abitazioni;
tale chiusura ha senz'altro comportato un aggravio statico alla struttura, inoltre, si denota nella foto che segue, è stato edificato un pilastro che scarica su un muretto
(molto probabilmente immaginando erroneamente che in tal modo la nuova struttura possa scaricare il peso a terra). Lo scrivente ritiene che tali opere non potessero essere svolte senza un progetto
e relative verifiche depositate presso il Genio Civile. Inoltre si precisa che ancora prima di svolgere tale operazione si sarebbe dovuto chiedere il permesso al Comune per la chiusura del balcone che sicuramente sarebbe stata respinta poiché non legittima urbanisticamente. Si è notato anche che nella parte centrale, ove è ancora è rimasta la porzione di balcone, quest'ultimo è stato modificato, molto probabilmente avanzandolo leggermente, così come emerge dalla foto allegate”.
Ne consegue che il CTU ha accertato l'illegittimità delle opere realizzate dai convenuti costituiti e dai terzi chiamati
[...]
e e descritte in citazione. Pt_6 CP
In ordine ai lavori per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Ing.
ha redatto computo metrico al quale si rimanda, Per_2
descrivendo le opere da eseguire sulle parti comuni e quelle relative alle proprietà private;
ctu successimanete integrata in data
1.7.2024.
Pertanto i convenuti costituiti e e TE CP
vanno condannati all'esecuzione delle opere finalizzate al
- 10 -
ripristino dello status quo ante, come descritte nel computo metrico redatto dall'Ing. . Per_2
In relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dalle attrici, si osserva che il CTU non ha riscontrato danni all'interno della vetreria mentre, per quanto concerne l'innalzamento della quota del piano di calpestio sul pianerottolo del primo piano, ha rilevato che i danni arrecati sono dovuti ad una piccola riduzione dell'altezza della porta finestra. In relazione agli stessi si ritiene di poter procedere ad una determinazione del danno in via equitativa.
Invero, nel caso di oggettiva impossibilità di procedere alla determinazione del danno, soccorre il criterio equitativo di cui all'art. 1126 c.c., criterio applicabile una volta accertata l'esistenza del danno prodotto. Nel caso di specie, la liquidazione del danno può essere contenuta in euro 6.000,00, liquidata all'attualità, attesa la possibilità comunque delle attrici di poter accedere all'immobile nonostante l'innalzamento della quota di calpestio e l'assenza di pavimentazione. Vanno poi riconosciuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
In relazione, infine, all'unità abitativa 3, individuata in citazione come unità abitativa posta al secondo piano interno 6, si osserva che le attrici hanno dedotto l'illeggittimità di opere realizzate dall'altro comprioprietario . Controparte_1
Tuttavia, non risulta provata con sufficiente certezza che sia stato il convenuto a realizzare tali opere e che le attrici abbiano subito una limitazione del loro diritto di godere del bene in pari misura.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno in relazione
- 11 -
all'immobile in questione va rigettata così come la domanda volta alla condanna di a ripristinare lo stato dei luoghi a Controparte_1
sue sole spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicaizone dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche (valore della controversia indeterminabile per le quattro fasi in applicazione dei parametri medi).
Al caso di specie va applicato l'art. 4, comma 2, dm. 55/2014 ai sensi del quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti costituiti e di e di . TE CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara la contumacia di di Controparte_6 CP_7
, di , di , di
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, (C.F.
[...] Controparte_6
) e di . C.F._18 CP_11
• Accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il all'esecuzione delle CP_12
- 12 -
opere sulle parti comuni del fabbricato finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi come descritte dalla CTU a firma dell'Ing. . Per_2
• Condanna , , Controparte_1 CP_2 Parte_4
, e , all'esecuzione
[...] CP TE
delle opere, nelle rispettive proprietà, finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi come descritte dalla CTU a firma dell'Ing. . Per_2
• Rigetta la domanda proposta dalle attrici di condanna di al ripristino, a sue sole spese, dello stato dei Controparte_1
luoghi dell'immobile sito al secondo piano, contraddistinto dall'interno 6, di cui le signore , CP_6 Pt_2
ed sono comproprietarie in ragione
[...] Parte_3
della quota di 1/6;
• Condanna il al pagamento in favore delle attrici CP_12
della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
• Rigetta ogni altra domanda.
• Condanna i convenuti costituiti e e TE CP
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in
[...]
favore delle attrici che liquida in euro 687,83 per esborsi ed euro 12.185,60 per compensi oltre rimborso spese generali,
Iva e CPA come per legge con attribuzione.
- 13 -
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti costituiti e di e di , in solido TE CP
tra loro.
• Dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della
CTU alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331
c.p.p. per le determinazioni eventualmente di competenza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli il 9.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 14 -