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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET EL LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801/2023 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cuteri Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' resistente, con mansione di infermiera professionale presso l'U.O. di CP_1
Diabetologia Territoriale del Distretto di Soverato, deduceva: che il Commissario
Straordinario dell' , con delibera n. 82 del 02.02.2022, preso atto della Controparte_2 delibera n. 2 del 20.01.2022 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di (di seguito, OPI), trasmessa alla resistente CP_1 [...]
con nota prot. 557 del 31.01.2022 (con la quale veniva sospesa dall'attività CP_2 lavorativa per “accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale…con riguardo alla dose di richiamo”), sospendeva la ricorrente dal servizio e dalla retribuzione “fino alla comunicazione da parte dell'interessata all'Ordine Territoriale Competente o anche all'Azienda, nella qualità di Ente datore di lavoro, del compimento del ciclo vaccinale…”; che durante il
1 periodo di sospensione dal servizio, contraeva il Covid-19 e, a seguito della sua guarigione, otteneva la relativa certificazione verde rafforzata (c.d. Green pass rafforzato); che, conseguentemente, dovendo considerarsi superato l'obbligo vaccinale contestato, anche con riferimento alla sola dose di richiamo, avendo la ricorrente ottenuto l'immunità (e la relativa certificazione verde) per aver contratto ed essere successivamente guarita dal covid-19, inviava il 14.02.2022, a mezzo pec indirizzata all'Ordine Professioni Infermieristiche, il certificato medico di guarigione e, con successiva pec a firma del proprio difensore, una richiesta di revoca della delibera di sospensione per il venir meno dei presupposti legittimanti;
che con delibera n. 6 del 16.02.2022, il Consiglio Direttivo dell'OPI cancellava la sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal 14.02.2022; che detta delibera veniva Cont trasmessa all' di , in data 21.02.2022, chiedendo, a tal fine, di essere CP_1 riammessa in servizio e dare così esecuzione al nuovo provvedimento intervenuto;
che l'Ufficio Gestione Risorse umane della resistente, piuttosto che recepire il provvedimento OPI e provvedere alla riammissione immediata in servizio della ricorrente, con nota del 22.02.2022 chiedeva ulteriori indicazioni all'Ordine
Professioni infermieristiche “se questa Azienda Sanitaria può a tutti gli effetti procedere alla riammissione in servizio della dipendente Dott.ssa ”; che in assenza di Parte_1 riscontri, invia il 02.03.2022 nuova richiesta di riammissione in servizio ricevendo come risposta una comunicazione con la quale si sollecitava all'OPI “…un riscontro urgente, ad ogni effetto di legge, della nostra richiesta del 22.02.2022…”; che, ancora una volta,
a tale richiesta non seguiva alcun riscontro concreto da parte dell' , Controparte_2 ragion per cui in data 15.03.2022, si rivolgeva all' , chiedendone Controparte_3 il loro intervento e la conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004, affinché venisse garantita la riammissione in servizio della stessa presso la propria Unità lavorativa, con il conseguente riconoscimento della liquidazione a far data dal 14.02.2022 delle somme dovutegli a titolo di retribuzione tabellare;
che, nel frattempo, considerata la persistente inerzia dell' , in data 25.03.2022, la ricorrente, per tramite Controparte_2 del sottoscritto difensore e mediante comunicazione a mezzo pec, richiedeva l'intervento del Commissario Straordinario dell' , affinché Controparte_2 provvedesse, previa revoca della delibera n. 82 del 02.02.2022, a determinare la sua riammissione in servizio presso l'U.O. di appartenenza;
che solo svariati solleciti e
2 richieste, la ricorrente veniva reintegrata in servizio con delibera n. 348 del 29.03.2022 con decorrenza dal medesimo giorno.
A sostegno della domanda, evidenziava pertanto che nonostante il Consiglio Direttivo dell'OPI avesse cancellato la sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal
14.02.2022, l' l'aveva riammessa in servizio con un mese e mezzo di Controparte_2 ritardo, privandola ingiustamente del proprio diritto a svolgere attività lavorativa e della relativa retribuzione, determinando così gravi ripercussioni sulla sua vita familiare oltre che professionale.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo, in via principale, il pagamento della retribuzione per il periodo dal 14.02.2022 fino al 28.03.2022, pari alla somma di € 3.787,17, con riconoscimento di ferie e contributi previdenziali;
in via subordinata, chiedeva la condanna al risarcimento del danno commisurato alla perdita economica determinata dalla differenza tra la retribuzione dovuta e quella non corrisposta.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' resistente, CP_1 argomentando per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In punto di diritto giova osservare che l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente,
“non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, ha stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, ha disposto che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
3 Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era stato inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento, da parte dell'azienda sanitaria locale, del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Per_1
[...]
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che, per quel che rileva in questa sede: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento disponendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione doveva essere omessa o differita (art. 5, comma
7).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'odierna ricorrente, a seguito dell'accertato “inadempimento dell'obbligo vaccinale…con riguardo alla dose di richiamo”, è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione “fino alla comunicazione da parte dell'interessata
4 all'Ordine Territoriale Competente o anche all'Azienda, nela qualità di Ente datore di lavoro, del compimento del ciclo vaccinale.
Ciò posto, emerge dalla documentazione in atti, che con delibera n. 6 del 16.02.2022, il Consiglio Direttivo dell'OPI - previa richiesta della sig.ra - ha provveduto Pt_1 alla cancellazione della sospensione dall'attività lavorativa della ricorrente con decorrenza dal 14.02.2022, e che la predetta delibera è stata trasmessa dalla lavoratrice Cont all' di in data 21.02.2022, con la richiesta di riammissione in servizio in CP_1 esecuzione del provvedimento dell'OPI (cfr. all.ti 1 e 4 del ricorso).
Sennonché, l' resistente ha provveduto a riammettere la ricorrente in servizio CP_1
e a corrisponderle la relativa retribuzione con decorrenza dal 29.03.2022 (cfr. all. 10), rendendosi in tal modo inadempiente al disposto di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. cit., che esclude il diritto alla retribuzione solo limitatamente al periodo di sospensione.
Tuttavia, non avendo la sig.ra prestato attività lavorativa fino alla riammissione Pt_2 in servizio, va respinta la sua domanda di condanna dell'Azienda al pagamento della retribuzione non percepita e al riconoscimento di ferie e contributi previdenziali, poiché direttamente correlati all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale.
Va alla stessa riconosciuto, invece – nei limiti della domanda articolata in via subordinata – il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla perdita economica determinata dalla differenza tra la retribuzione dovuta e quella non corrisposta.
Tenuto conto che parte ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro - chiedendo la riammissione in servizio - con missiva del 21.02.2022 (circostanza incontestata tra le parti) l' va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno, della somma di € 3.499,13, che si liquida alla luce del conteggio di parte ricorrente (all. 14), che si condivide in quanto correttamente redatto tenuto conto dei parametri indicati nelle buste paga in atti (cfr. all. 13).
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte resistente al pagamento dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
5 - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 3.499,13, oltre interessi Parte_1 legali dal dovuto e sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'
[...]
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € Controparte_1
1.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ET EL LE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ET EL LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2801/2023 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cuteri Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Muraca
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' resistente, con mansione di infermiera professionale presso l'U.O. di CP_1
Diabetologia Territoriale del Distretto di Soverato, deduceva: che il Commissario
Straordinario dell' , con delibera n. 82 del 02.02.2022, preso atto della Controparte_2 delibera n. 2 del 20.01.2022 del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni
Infermieristiche di (di seguito, OPI), trasmessa alla resistente CP_1 [...]
con nota prot. 557 del 31.01.2022 (con la quale veniva sospesa dall'attività CP_2 lavorativa per “accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale…con riguardo alla dose di richiamo”), sospendeva la ricorrente dal servizio e dalla retribuzione “fino alla comunicazione da parte dell'interessata all'Ordine Territoriale Competente o anche all'Azienda, nella qualità di Ente datore di lavoro, del compimento del ciclo vaccinale…”; che durante il
1 periodo di sospensione dal servizio, contraeva il Covid-19 e, a seguito della sua guarigione, otteneva la relativa certificazione verde rafforzata (c.d. Green pass rafforzato); che, conseguentemente, dovendo considerarsi superato l'obbligo vaccinale contestato, anche con riferimento alla sola dose di richiamo, avendo la ricorrente ottenuto l'immunità (e la relativa certificazione verde) per aver contratto ed essere successivamente guarita dal covid-19, inviava il 14.02.2022, a mezzo pec indirizzata all'Ordine Professioni Infermieristiche, il certificato medico di guarigione e, con successiva pec a firma del proprio difensore, una richiesta di revoca della delibera di sospensione per il venir meno dei presupposti legittimanti;
che con delibera n. 6 del 16.02.2022, il Consiglio Direttivo dell'OPI cancellava la sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal 14.02.2022; che detta delibera veniva Cont trasmessa all' di , in data 21.02.2022, chiedendo, a tal fine, di essere CP_1 riammessa in servizio e dare così esecuzione al nuovo provvedimento intervenuto;
che l'Ufficio Gestione Risorse umane della resistente, piuttosto che recepire il provvedimento OPI e provvedere alla riammissione immediata in servizio della ricorrente, con nota del 22.02.2022 chiedeva ulteriori indicazioni all'Ordine
Professioni infermieristiche “se questa Azienda Sanitaria può a tutti gli effetti procedere alla riammissione in servizio della dipendente Dott.ssa ”; che in assenza di Parte_1 riscontri, invia il 02.03.2022 nuova richiesta di riammissione in servizio ricevendo come risposta una comunicazione con la quale si sollecitava all'OPI “…un riscontro urgente, ad ogni effetto di legge, della nostra richiesta del 22.02.2022…”; che, ancora una volta,
a tale richiesta non seguiva alcun riscontro concreto da parte dell' , Controparte_2 ragion per cui in data 15.03.2022, si rivolgeva all' , chiedendone Controparte_3 il loro intervento e la conciliazione ex art. 11 D.lgs. n. 124/2004, affinché venisse garantita la riammissione in servizio della stessa presso la propria Unità lavorativa, con il conseguente riconoscimento della liquidazione a far data dal 14.02.2022 delle somme dovutegli a titolo di retribuzione tabellare;
che, nel frattempo, considerata la persistente inerzia dell' , in data 25.03.2022, la ricorrente, per tramite Controparte_2 del sottoscritto difensore e mediante comunicazione a mezzo pec, richiedeva l'intervento del Commissario Straordinario dell' , affinché Controparte_2 provvedesse, previa revoca della delibera n. 82 del 02.02.2022, a determinare la sua riammissione in servizio presso l'U.O. di appartenenza;
che solo svariati solleciti e
2 richieste, la ricorrente veniva reintegrata in servizio con delibera n. 348 del 29.03.2022 con decorrenza dal medesimo giorno.
A sostegno della domanda, evidenziava pertanto che nonostante il Consiglio Direttivo dell'OPI avesse cancellato la sospensione dall'attività lavorativa con decorrenza dal
14.02.2022, l' l'aveva riammessa in servizio con un mese e mezzo di Controparte_2 ritardo, privandola ingiustamente del proprio diritto a svolgere attività lavorativa e della relativa retribuzione, determinando così gravi ripercussioni sulla sua vita familiare oltre che professionale.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo, in via principale, il pagamento della retribuzione per il periodo dal 14.02.2022 fino al 28.03.2022, pari alla somma di € 3.787,17, con riconoscimento di ferie e contributi previdenziali;
in via subordinata, chiedeva la condanna al risarcimento del danno commisurato alla perdita economica determinata dalla differenza tra la retribuzione dovuta e quella non corrisposta.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' resistente, CP_1 argomentando per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In punto di diritto giova osservare che l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo di sottoposizione alla vaccinazione per Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque”, inizialmente,
“non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
Nello specifico, l'art. 4, al comma 1, ha stabilito che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”, mentre, al comma 2, ha disposto che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
3 Nell'iniziale formulazione dell'art. 4 era stato inoltre previsto, al comma 6, che l'adozione dell'atto di accertamento, da parte dell'azienda sanitaria locale, del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali o comportavano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Per_1
[...]
Il comma 8 prevedeva che il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adibisse il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle comportanti contatti interpersonali e che non implicassero rischi di diffusione del contagio, stabilendo che quando ciò non fosse stato possibile, per il periodo di sospensione non sarebbero stati dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 10 disponeva, infine, che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 era omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisse i soggetti di cui al comma 2, ossia quelli esentati dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Successivamente, il D.L. 44 del 2021 è stato modificato dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 che, per quel che rileva in questa sede: 1) ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale estendendola ai sei mesi successivi al 15 dicembre 2021; 2) ha mutato competenze e procedimento in ordine all'accertamento dell'inadempimento disponendo che l'atto di accertamento dell'inadempimento adottato dall'ordine professionale territorialmente competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e comporta l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie con la precisazione che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art. 4, comma 5); 3) ha limitato l'obbligo di assegnazione di mansioni anche diverse ai soli lavoratori ai quali, a causa dell'accertato pericolo per la salute, la vaccinazione doveva essere omessa o differita (art. 5, comma
7).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'odierna ricorrente, a seguito dell'accertato “inadempimento dell'obbligo vaccinale…con riguardo alla dose di richiamo”, è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione “fino alla comunicazione da parte dell'interessata
4 all'Ordine Territoriale Competente o anche all'Azienda, nela qualità di Ente datore di lavoro, del compimento del ciclo vaccinale.
Ciò posto, emerge dalla documentazione in atti, che con delibera n. 6 del 16.02.2022, il Consiglio Direttivo dell'OPI - previa richiesta della sig.ra - ha provveduto Pt_1 alla cancellazione della sospensione dall'attività lavorativa della ricorrente con decorrenza dal 14.02.2022, e che la predetta delibera è stata trasmessa dalla lavoratrice Cont all' di in data 21.02.2022, con la richiesta di riammissione in servizio in CP_1 esecuzione del provvedimento dell'OPI (cfr. all.ti 1 e 4 del ricorso).
Sennonché, l' resistente ha provveduto a riammettere la ricorrente in servizio CP_1
e a corrisponderle la relativa retribuzione con decorrenza dal 29.03.2022 (cfr. all. 10), rendendosi in tal modo inadempiente al disposto di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. cit., che esclude il diritto alla retribuzione solo limitatamente al periodo di sospensione.
Tuttavia, non avendo la sig.ra prestato attività lavorativa fino alla riammissione Pt_2 in servizio, va respinta la sua domanda di condanna dell'Azienda al pagamento della retribuzione non percepita e al riconoscimento di ferie e contributi previdenziali, poiché direttamente correlati all'effettivo ripristino del sinallagma contrattuale.
Va alla stessa riconosciuto, invece – nei limiti della domanda articolata in via subordinata – il diritto al risarcimento del danno, commisurato alla perdita economica determinata dalla differenza tra la retribuzione dovuta e quella non corrisposta.
Tenuto conto che parte ricorrente ha messo in mora la datrice di lavoro - chiedendo la riammissione in servizio - con missiva del 21.02.2022 (circostanza incontestata tra le parti) l' va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno, della somma di € 3.499,13, che si liquida alla luce del conteggio di parte ricorrente (all. 14), che si condivide in quanto correttamente redatto tenuto conto dei parametri indicati nelle buste paga in atti (cfr. all. 13).
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte resistente al pagamento dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
5 - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in Controparte_1 favore di della somma di € 3.499,13, oltre interessi Parte_1 legali dal dovuto e sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'
[...]
al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € Controparte_1
1.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ET EL LE
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