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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ TO
Indennità Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, per incarico di sostituzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5428/2024 R.G. N. 5428/24
Affari Civili Contenziosi, discusso con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 05.12.2025, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Indennità per incarico di sostituzione”; N. _______________
e vertente REPERTORIO tra Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. M. Ferrazzano n. 169/2025 R.B
[...]
del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Discusso nel termine del 05.12.2025
TE AI (Sa), Via C. Colombo, n. 6; con deposito di note scritte
Ricorrente ex art. 127 ter cpc e
, in persona del Deposito minuta Controparte_1
Direttore p.t., con sede in Salerno, Via Nizza, n. 146; _________________
Resistente contumace
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 05.12.2025 la parte ricorrente costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, , già Parte_1
dipendente della con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato e con la qualifica di Medico Dirigente, instaurato in data
27.06.1990 e cessato in data 31.12.2023 a seguito di collocamento a riposo, adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare quanto segue: “1) accertare e dichiarare che dal 3.08.2020 sino al 31.12.2023, il Dott. ha svolto la funzione di Parte_1
Direttore dell del Controparte_2 [...]
di OL RA (SA) in Controparte_3
sostituzione del Dott. , in ragione della Delibera di affidamento Pt_2
dell'incarico emessa dalla Direzione Sanitaria dell di Parte_3
cui alla nota protocollo PG 2020/150637 del 03.08.2020, nel rispetto di quanto sancito dai commi 1 e 2 dell'art. 22 CCNL Sanità, e successiva deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.02.2022, della
[...]
, in persona dell'allora Direttore Generale Dott. CP_1 [...]
, in attuazione dell'art. 22, comma 4, CCNL Sanità 2019; CP_4
2) Accertare e dichiarare che illegittimamente il Dott. è stato Pt_1
privato dell'indennità prevista dall'art. 22, comma 7, CCNL Sanità del
19.12.2019, all'epoca vigente ratione temporis, spettantegli per lo svolgimento dell'incarico di sostituzione dal mese di agosto 2020, data di conferimento dell'incarico e di assunzione delle funzioni, sino al gennaio 2022, data di deliberazione della Direzione Generale avvenuta il 11.02.2022, per un totale di 18 mensilità;
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 CP_1 3) Per l'effetto, condannare la Controparte_1
codice fiscale e p.iva: , con sede legale in
[...] P.IVA_1
Salerno, via Nizza, 146, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., dell'importo complessivo di €.10.800,00
(DIECIMILAOTTOCENTO/00), oltre interessi legali ex art.1284, primo comma cod. civ. dalle singole scadenze alla data di proposizione dell'odierno giudizio ed interessi legali determinati ai sensi del D.lgs.
231/2002 per l'effetto dell'art. 1284, comma 4, c.c. dalla attuale domanda sino al soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria;
4) Con vittoria di spese di lite e onorari, oltre rimborso forfettario e
C.P.A. come per legge”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso in data 13.11.2024 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte), non si costituiva in giudizio l resistente, la CP_1
quale pertanto veniva dichiarata contumace, con ordinanza del GdL in dat 009.05.2025.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno
05.12.2025 la parte costituita ha discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto.
Infatti, dalla documentazione allegata si evince che effettivamente all'odierno ricorrente è stato affidato, in sostituzione, l'incarico di
Direttore di struttura complessa dell'UOC Anestesia e Rianimazione del
Presidio Ospedaliero San Francesco di Assisi di OL RA (cfr. all.
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1 nn.
2-8 del fascicolo telematico di parte ricorrente): la produzione documentale rende del tutto superflua la prova testimoniale richiesta della parte ricorrente e articolata a pag. 5 dell'atto introduttivo del giudizio, come già evidenziato nell'ordinanza emanata in data
09.05.2025.
Posto ciò, sono del tutto condivisibili, ad avviso del Tribunale, le argomentazioni svolte dalla difesa della parte ricorrente, peraltro nemmeno contestate dall resistente, non costituitasi in giudizio, CP_1
sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò
(a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice,
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 4 Pt_1 CP_1 piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
In particolare, la parte ricorrente ha evidenziato, allegando (come detto sopra) probante documentazione, quanto segue: “a far data dal
3.08.2020, a seguito del collocamento in aspettativa e della successiva estinzione del rapporto di lavoro del Dott. , Direttore Persona_1
dell'UOC del Controparte_2 Controparte_3
di OL RA (SA), al Dott. , con
[...] Parte_1
provvedimento del 3.8.2020, veniva affidato, in sostituzione, l'incarico di
Direttore di struttura complessa dell di Controparte_2
detto presidio ospedaliero, in occasione del superamento della selezione indetta dalla attuata con Avviso di Parte_4
Selezione di cui alla nota protocollo n.151493 del 22.07.2020 DDG, incarico provvisorio in sostituzione ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2
CCNL Sanità del 19.12.2019, all'epoca vigente ratione temporis;
- preso atto dell'estinzione del rapporto di lavoro del Dott. , con Pt_2
deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.02.2022, la
[...]
, in persona dell'allora Direttore Generale Dott. CP_1 [...]
, in attuazione dell'art. 22, comma 4, CCNL Sanità 2019, CP_4
provvedeva a deliberare il conferimento al Dott. dell'incarico di Pt_1
Direttore in sostituzione dell'UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di OL RA e, contestualmente, il riconoscimento a quest'ultimo dell'indennità mensile di €.600,00 prevista dall'art. 22, comma 7, del
CCNL Sanità del 19.12.2019, a decorrere dal febbraio 2022;
- dal 03.08.2020 fino alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta per pensionamento nel dicembre 2023, il ricorrente ha svolto la funzione di Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del Presidio
Ospedaliero di OL RA in sostituzione del Dott. , in Pt_2
ragione della Delibera di affidamento dell'incarico emessa dalla
Direzione Sanitaria dell' di cui alla nota protocollo PG Parte_3
2020/150637 del 03.08.2020, nel rispetto di quanto sancito dai commi 1
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 5 Pt_1 CP_1 e 2 dell'art. 22 CCNL Sanità;
- illegittimamente il Dott. è stato privato dell'indennità Pt_1
spettantegli per lo svolgimento dell'incarico di sostituzione dal mese di agosto 2020 (data di conferimento dell'incarico e di assunzione delle funzioni) sino al gennaio 2022 (data di deliberazione della Direzione
Generale avvenuta il 11.02.2022), come si può evincere dall'analisi delle buste paga allegate in documentazione, nelle quali la voce “Indennità di sostituzione ex art. 22 CCNL” compare solo a far data dal giugno 2022
(nella quale furono corrisposte le indennità arretrate dal mese di febbraio sino al mese di giugno) e nelle successive, mentre tale voce è assente nelle buste paga antecedenti;
- l'art. 22, comma 7, CCNL Sanità del 19.12.2019 espressamente sancisce che “le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2,
3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete un'indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari ad euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia incarico di direzione di struttura complessa e pari ad euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale e il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione”;
- in conseguenza di quanto dedotto, il Dott. è creditore Parte_1
della dell'importo complessivo di €.10.800,00, oltre CP_1
interessi, per le indennità di sostituzione ex art. 22, comma 7, CCNL
Sanità vigente, colpevolmente non corrisposte e relative al periodo
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 6 Pt_1 CP_1 intercorrente agosto 2020 e gennaio 2022 per un totale di 18 mensilità;
- nel caso di specie il Dr. non chiede il riconoscimento di Pt_1
spettanze per mansioni superiori ma la mera indennità di sostituzione definita dalla contrattazione collettiva, pur con ogni riserva in ordine all'arricchimento dell' ” (cfr. ricorso, pagg. 2-4). CP_1
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_1
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell , con Pt_1 Controparte_1
ricorso depositato in data 24.10.2024 e ritualmente notificato in data
13.11.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara che il ricorrente dal 3.08.2020 al 31.12.2023 Parte_1
ha svolto la funzione di Direttore dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione del , in CP_3 Controparte_5
sostituzione del dott. in forza della delibera di Persona_1
affidamento dell'incarico emessa dalla Direzione Sanitaria dell
[...]
, prot. PG 2020/150637 in data 03.08.2020, e successiva Parte_3
deliberazione del Direttore Generale in data CP_1 Pt_5
11.02.2022;
3) Dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 22, comma 7, CCNL Sanità in data 19.12.2019, per lo svolgimento
Giudizio n. 5428/24 R.G. Galdo c/o pag. 7 CP_1 dell'incarico di sostituzione dal mese di agosto 2020, data di conferimento dell'incarico e di assunzione delle funzioni, sino al gennaio
2022, data di deliberazione della Direzione Generale avvenuta in data
11.02.2022, per un totale di 18 mensilità;
4) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'importo complessivo di euro 10.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
5) Condanna l resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 118,50 per spese vive ed euro 2.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 05.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5428/24 R.G. c/o pag. 8 Pt_1 CP_1