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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18084/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Mignacca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
V.Veneto n. 7 presso il difensore avv.to Mignacca.
Attore contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv.to A.A.Caretta e dell'Avv.to A.Mazza, elettivamente
[...]
domiciliato in Torino, Via Grassi n. 9 presso il difensore avv.to Caretta.
Convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare:
i. accertare e dichiarare che il preteso credito per il recupero e la restituzione delle somme Pt_2
asseritamente percepite in modo indebito da parte attrice è prescritto o, comunque, che è Pt_2 decaduta dalla relativa azione restitutoria, per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 21 nonies L. n. 241/1990 e, per l'effetto, annullare/dichiarare nulli/disapplicare i provvedimenti Pt_2
di recupero e di restituzione di asserito indebito qui contestati e accertare e dichiarare parte attrice, in relazione ai fatti per cui è causa, non è debitrice di alcuna somma nei confronti delle Amministrazioni convenute;
pagina 1 di 6 nel merito:
ii. previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità siccome illegittimi per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto, del provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. n. P00003750/3-01 del
15.5.2017, con cui è stata ordinata la restituzione dei premi comunitari corrisposti per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012 per euro 174.515,38 di cui euro 160.980,82 quale premio da restituire ed euro 13.534,56, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (del verbale di constatazione del Corpo Forestale dello Stato-NIPAF di Cuneo
29.10.2015, trasmesso ad con nota n. 0315866/15 del 3.11.20152016); Pt_2
iii. accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale
e/o comunitaria di settore da parte della attrice;
l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione, da parte della medesima, di contributi/aiuti/premi comunitari e, quindi, l'insussistenza del diritto di
di richiedere la restituzione (da essa quantificata in euro 174.515,38) dei premi comunitari Pt_2 corrisposti per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012; l'insussistenza del diritto delle
Amministrazioni convenute di comminare le relative decadenze e sanzioni amministrative preannunciate;
e comunque, l'insussistenza del diritto di e delle altre Amministrazioni Pt_2
convenute di esigere il pagamento delle suddette somme e/o di recuperare coattivamente tali somme
e/o di disporne la compensazione con i crediti di parte attrice per le campagne successive;
in via principale iv. accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012 in euro 160.980,82; Pt_2
in subordine:
v. accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con le domande di pagamento per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012, calcolato nel modo previsto dagli artt. 50 e
51 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di ettari eleggibili ammissibili come accertati in sede processuale;
vi. con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”;
Conclusioni per il convenuto:
“Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo;
in subordine, dichiarare nulle, inammissibili e/o improponibili le domande proposte dal Sig. , e/o, comunque rigettarle, in quanto infondate, in fatto ed in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE ED ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Parte attrice esercita dall'anno 2005 l'attività di allevamento di bestiame ed a questo fine aveva concluso alcuni contratti di affitto di fondi destinati a tale attività nei comuni di Castelmagno e
Stroppo (CN), per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (n.80800485692, n.90800614480, n.
10800586546, n.11800554914, n. 12800594); presentava quindi domanda ad per ottenere il Pt_2 premio “Domanda Unica” di cui ai Regg. Ce 73/2009 e 1122/2009, che all'esito dei preliminari controlli venivano erogati.
Tuttavia, a seguito dell'attività investigativa del Nucleo Polizia Tributaria della GDF di Cuneo, veniva redatto e quindi notificato all'attore un verbale di contestazione di violazione amministrativa (art. 14
Legge n. 689 del 24.11.1981 e della L. 898/86), in particolare di violazione dell'art. 2, 1° co., della L.
898/86, per avere utilizzato dichiarazione false circa l'effettiva consistenza dei terreni, tali da indurre in errore in particolare la GdF rappresentava che “appaiono sufficientemente delineate le condotte Pt_2 illecite tenute dai soggetti coinvolti che, con raggiri ed artifizi indicevano in errore l'organo preposto per il pagamento dei contributi europei ( , hanno presentato denunce cumulative Controparte_2
nelle quali attestavano la disponibilità di diritti di sfruttamento dei terreni agricoli e da pascolo, all'insaputa dei legittimi aventi diritto, al fine di poterli abbinare i titoli PAC posseduti ed ottenere il pagamento dei relativi contributi elargiti dalla Comunità Europea” (All. 1 att.).
2. Con nota del 31.1.2017, prot. n. 118-17, avviava un procedimento amministrativo di Pt_2 decadenza dei benefici richiesti, ex art. 7 legge 241/1990 e individuava l'ammontare dell'indebito in €
214.170,10. (All. A att.). Successivamente, con nota del 15.5.2017, prot. n. 3750/3-01, Pt_2
adottava un provvedimento di “chiusura del procedimento relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite per la Domanda Unica” ed intimava all'attore la restituzione, ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) 1122/2009 di parte degli importi originariamente concessi per euro 160.980,82, oltre interessi di euro 13.534,56, e così per un totale di euro 174.515,38. La gestione del recupero dei suddetti importi veniva affidato all' con n. ruolo 2021/002664, la quale Controparte_3
notificava la cartella di pagamento N. 103 2021 00172173 30 000 (All. 3 att.).
3. Con atto di citazione notificato per la prima udienza dell'11.3.2024 il conveniva in Pt_1
giudizio rilevando, in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo Pt_2
l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o la disapplicazione del provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. n. P00003750/3-01 del 15.5.2017, di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale del procedimento e del verbale di constatazione del Corpo Forestale dello Stato-NIPAF di Cuneo 29.10.2015, trasmesso ad con nota n. Pt_2
0315866/15 del 3.11.20152016; infine chiedeva di accertare l'insussistenza di qualsiasi violazione della pagina 3 di 6 normativa nazionale, regionale e comunitaria da parte dell'attrice, e l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione di contributi, da parte della medesima.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 28 dicembre 2023, chiedeva in via Pt_2
pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo ed in via preliminare eccepiva il difetto di competenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione ed in subordine di dichiarare nulle, inammissibili e/o improponibili le domande proposte dal Sig. , nonché di dichiararle infondate, in fatto ed in diritto. Parte_1
5. Veniva incardinata fase cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto per il recupero della somma che si assumeva indebitamente trattenuta, che si concludeva con il Pt_2
rigetto.
6. Parte convenuta ripropone nelle proprie difese conclusive l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
Sosteneva in proposito l'amministrazione convenuta che “sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario ogniqualvolta il provvedimento di revoca e/o decadenza dal contributo trovi la propria origine nella non corretta utilizzazione, da parte del percettore, del contributo stesso, in conseguenza di una sua condotta qualificabile quale inadempimento”, poiché nella fase di revoca dei finanziamenti erogati venivano esercitati poteri autoritativi, che caratterizzano la fase di erogazione dei contributi oggetto di causa, per cui il procedimento avrebbe dovuto essere devoluto alla competenza del Tribunale
Amministrativo (cfr. pag.
7-8 costituzione).
Come già osservato sommariamente in sede di cautelare con ordinanza del 25 gennaio 2024, nel caso di specie non è in discussione l'esercizio di un potere autoritativo da parte dell'amministrazione, che configurerebbe una posizione di interesse legittimo;
invero la controversia attiene alla sussistenza o meno, in capo all'attore, del diritto a conservare la somma percepita e di cui si chiede la restituzione, che declina l'intera fattispecie dedotta in giudizio in termini di diritto soggettivo, che trova tutela dinanzi al giudice ordinario. Nella fase successiva all'esercizio del potere autoritativo, il rapporto che si instaura tra la pubblica amministrazione e il cittadino è paritario ed “attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U.
15867/2011 e ord. 550/2024).
Inoltre, in tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori, al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea “è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale
pagina 4 di 6 per ragioni di tutela dell'interesse pubblico” (Cassazione civile , sez. un. , 15/11/2023 , n. 31730).
Pertanto, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del giudice amministrativo, deve essere rigettata.
7. Quanto al difetto di competenza funzionale eccepito da in favore del giudice Pt_2 dell'esecuzione si impongono le seguenti considerazioni.
Come anticipato in via cautelare, dagli atti emerge che in data 13.10.2022 l' Controparte_4
notificava all'attore la cartella esattoriale n. 103 2021 00172173 30000, portante la somma
[...] di € 181.758,42; rispetto a tale atto parte attrice non ha provveduto al pagamento della somma di cui si intimava la restituzione, né risulta abbia provveduto alla sua impugnazione, benchè la cartella desse specifica indicazione delle autorità giudiziarie dinanzi a cui impugnare la richiesta di pagamento, rispetto ai motivi di contestazione, nonché dei termini entro cui azionare il rimedio.
Successivamente, in data 25.8.2023, l' promuoveva esecuzione nelle forme del pignoramento CP_3
presso terzi (terzo pignorato la GSE Spa).
Osservava che il giudizio ordinario promosso con citazione dinanzi al Tribunale di Torino, in Pt_2
ragione della sede legale di , introduceva un'azione di accertamento negativo del diritto Pt_2 dell'ente convenuto di recuperare i contributi erogati al per i quali era già pendente azione Pt_1 esecutiva, introdotta ancor prima dell'inizio della causa.
Parte attrice contestava come ammissibile l'eccezione di incompetenza poiché “non è stata compiutamente articolata con riferimento sia al foro da indicare nella specie assolutamente assente – sia con riferimento a tutti i fori alternativamente concorrenti ex artt.19 e 20 c.p.c.” (cfr. pag. 4 prima memoria attore ex art 171 ter c.p.c.), osservando ancora come nel caso di specie non si contestava “ il diritto procedere in executivis, ma l'esistenza stessa del diritto di credito fondato su una richiesta di restituzione per indebito oggettivo, consacrato in un provvedimento di natura amministrativa “.
Va premesso, benchè non più ripreso nelle difese conclusive, che il richiamo ai fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. non è pertinente al profilo preliminare in trattazione poiché attinente all'eccezione di incompetenza territoriale, da sviluppare, affinchè sia pienamente sussistente, con riferimento a tutti i possibili fori territoriali alternativi dinanzi a cui è astrattamente possibile convenire le parti;
nel caso di specie non è in discussione un profilo di incompetenza per territorio, quanto piuttosto di incompetenza funzionale.
Quanto al giudizio promosso, va osservato, come già rilevato nella fase cautelare, che l'attore ha introdotto una controversia avente ad oggetto la contestazione del titolo del creditore, sulla cui base è stato incardinata l'azione esecutiva;
tale procedimento si sostanzia quindi in un'azione di accertamento negativo del credito che, pendente la fase esecutiva, avrebbe dovuto essere promossa come opposizione pagina 5 di 6 all'esecuzione, che si configura quale parentesi di cognizione ordinaria, preordinata a contestare l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere sulla scorta del titolo.
La competenza a conoscere di tali controversie, inderogabile giusto disposto ex art. 28 c.p.c., non può quindi che essere del giudice dell'esecuzione pendente.
Ferme tali premesse, va comunque rilevato che il ha atteso che l'azione esecutiva nei suoi Pt_1
confronti fosse intrapresa, per promuovere istanze e difese nel merito della pretesa, rispetto a cui avrebbe dovuto agire sin dalla chiusura del procedimento amministrativo avviato da nel 2017, Pt_2
a cui partecipava depositando memorie difensive;
non risulta peraltro che l'attore abbia agito all'esito della comunicazione del provvedimento di chiusura del procedimento ( nota 15.5.2017 prot. 3750/3-
01), nonostante l'atto indicasse dinanzi a chi promuovere eventuali rimedi impugnatori ( TAR,
Tribunale Ordinario, a tutela di posizioni di diritto soggettivo e Presidente della Repubblica, tramite ricorso straordinario ); faceva poi seguito, come detto, la notifica della cartella, che riportava modalità e termini per la sua impugnazione, qualora si fosse contestata l'attività dell'agente di riscossione ( pag. 3
), nonché specifiche indicazioni circa le opposizioni avverso la cartella, che potevano essere promosse nelle forme di cui agli artt. 617 c.p.c. ( opposizione agli esecutivi ) e 615 c.p.c. ( opposizione all'esecuzione ), come già illustrato.
L'azione di merito ordinaria promossa dal è quindi inammissibile. Pt_1
8. Le spese seguono la soccombenza e quindi gli oneri di lite posti a carico dell'attore.
Gli onorari, relativi alle prime due fasi e a quella decisoria, vengono liquidati secondo i valori medi, tenuto conto del valore della causa dichiarata dall'attore; rilevato il deposito di documenti e memorie ex art. 171 ter c.p.c., gli onorari della fase istruttoria sono liquidati secondo i valori minimi, per un quantum complessivo di €. 11.268,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe.
Respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Dichiara inammissibili le domande promosse da . Parte_1
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in €. 11.268,00 per Parte_3
onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA, rimborso spese forfettarie 15%.
Così deciso in Torino, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18084/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to G.Mignacca, elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
V.Veneto n. 7 presso il difensore avv.to Mignacca.
Attore contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv.to A.A.Caretta e dell'Avv.to A.Mazza, elettivamente
[...]
domiciliato in Torino, Via Grassi n. 9 presso il difensore avv.to Caretta.
Convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale di Torino adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in via preliminare:
i. accertare e dichiarare che il preteso credito per il recupero e la restituzione delle somme Pt_2
asseritamente percepite in modo indebito da parte attrice è prescritto o, comunque, che è Pt_2 decaduta dalla relativa azione restitutoria, per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 21 nonies L. n. 241/1990 e, per l'effetto, annullare/dichiarare nulli/disapplicare i provvedimenti Pt_2
di recupero e di restituzione di asserito indebito qui contestati e accertare e dichiarare parte attrice, in relazione ai fatti per cui è causa, non è debitrice di alcuna somma nei confronti delle Amministrazioni convenute;
pagina 1 di 6 nel merito:
ii. previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità siccome illegittimi per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto, del provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. n. P00003750/3-01 del
15.5.2017, con cui è stata ordinata la restituzione dei premi comunitari corrisposti per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012 per euro 174.515,38 di cui euro 160.980,82 quale premio da restituire ed euro 13.534,56, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale (del verbale di constatazione del Corpo Forestale dello Stato-NIPAF di Cuneo
29.10.2015, trasmesso ad con nota n. 0315866/15 del 3.11.20152016); Pt_2
iii. accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi violazione della normativa nazionale, regionale
e/o comunitaria di settore da parte della attrice;
l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione, da parte della medesima, di contributi/aiuti/premi comunitari e, quindi, l'insussistenza del diritto di
di richiedere la restituzione (da essa quantificata in euro 174.515,38) dei premi comunitari Pt_2 corrisposti per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012; l'insussistenza del diritto delle
Amministrazioni convenute di comminare le relative decadenze e sanzioni amministrative preannunciate;
e comunque, l'insussistenza del diritto di e delle altre Amministrazioni Pt_2
convenute di esigere il pagamento delle suddette somme e/o di recuperare coattivamente tali somme
e/o di disporne la compensazione con i crediti di parte attrice per le campagne successive;
in via principale iv. accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere i contributi comunitari legittimamente liquidati dall' per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012 in euro 160.980,82; Pt_2
in subordine:
v. accertare dichiarare che parte attrice ha diritto di ricevere il contributo richiesto con le domande di pagamento per le campagne dall'anno 2008 all'anno 2012, calcolato nel modo previsto dagli artt. 50 e
51 del Reg. CE n. 73/2009 e dagli artt. 57 e 58 del Reg. CE n. 1122/2009, in ragione di ettari eleggibili ammissibili come accertati in sede processuale;
vi. con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge”;
Conclusioni per il convenuto:
“Voglia l'On. Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattese: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo;
in subordine, dichiarare nulle, inammissibili e/o improponibili le domande proposte dal Sig. , e/o, comunque rigettarle, in quanto infondate, in fatto ed in diritto. Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE ED ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. Parte attrice esercita dall'anno 2005 l'attività di allevamento di bestiame ed a questo fine aveva concluso alcuni contratti di affitto di fondi destinati a tale attività nei comuni di Castelmagno e
Stroppo (CN), per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 (n.80800485692, n.90800614480, n.
10800586546, n.11800554914, n. 12800594); presentava quindi domanda ad per ottenere il Pt_2 premio “Domanda Unica” di cui ai Regg. Ce 73/2009 e 1122/2009, che all'esito dei preliminari controlli venivano erogati.
Tuttavia, a seguito dell'attività investigativa del Nucleo Polizia Tributaria della GDF di Cuneo, veniva redatto e quindi notificato all'attore un verbale di contestazione di violazione amministrativa (art. 14
Legge n. 689 del 24.11.1981 e della L. 898/86), in particolare di violazione dell'art. 2, 1° co., della L.
898/86, per avere utilizzato dichiarazione false circa l'effettiva consistenza dei terreni, tali da indurre in errore in particolare la GdF rappresentava che “appaiono sufficientemente delineate le condotte Pt_2 illecite tenute dai soggetti coinvolti che, con raggiri ed artifizi indicevano in errore l'organo preposto per il pagamento dei contributi europei ( , hanno presentato denunce cumulative Controparte_2
nelle quali attestavano la disponibilità di diritti di sfruttamento dei terreni agricoli e da pascolo, all'insaputa dei legittimi aventi diritto, al fine di poterli abbinare i titoli PAC posseduti ed ottenere il pagamento dei relativi contributi elargiti dalla Comunità Europea” (All. 1 att.).
2. Con nota del 31.1.2017, prot. n. 118-17, avviava un procedimento amministrativo di Pt_2 decadenza dei benefici richiesti, ex art. 7 legge 241/1990 e individuava l'ammontare dell'indebito in €
214.170,10. (All. A att.). Successivamente, con nota del 15.5.2017, prot. n. 3750/3-01, Pt_2
adottava un provvedimento di “chiusura del procedimento relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite per la Domanda Unica” ed intimava all'attore la restituzione, ai sensi dell'art. 58 del Reg. (CE) 1122/2009 di parte degli importi originariamente concessi per euro 160.980,82, oltre interessi di euro 13.534,56, e così per un totale di euro 174.515,38. La gestione del recupero dei suddetti importi veniva affidato all' con n. ruolo 2021/002664, la quale Controparte_3
notificava la cartella di pagamento N. 103 2021 00172173 30 000 (All. 3 att.).
3. Con atto di citazione notificato per la prima udienza dell'11.3.2024 il conveniva in Pt_1
giudizio rilevando, in via preliminare, la prescrizione dei crediti vantati, chiedendo Pt_2
l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità e/o la disapplicazione del provvedimento di accertamento definitivo del credito prot. n. P00003750/3-01 del 15.5.2017, di ogni altro atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale del procedimento e del verbale di constatazione del Corpo Forestale dello Stato-NIPAF di Cuneo 29.10.2015, trasmesso ad con nota n. Pt_2
0315866/15 del 3.11.20152016; infine chiedeva di accertare l'insussistenza di qualsiasi violazione della pagina 3 di 6 normativa nazionale, regionale e comunitaria da parte dell'attrice, e l'insussistenza di qualsivoglia indebita percezione di contributi, da parte della medesima.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 28 dicembre 2023, chiedeva in via Pt_2
pregiudiziale di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo ed in via preliminare eccepiva il difetto di competenza funzionale in favore del giudice dell'esecuzione ed in subordine di dichiarare nulle, inammissibili e/o improponibili le domande proposte dal Sig. , nonché di dichiararle infondate, in fatto ed in diritto. Parte_1
5. Veniva incardinata fase cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto per il recupero della somma che si assumeva indebitamente trattenuta, che si concludeva con il Pt_2
rigetto.
6. Parte convenuta ripropone nelle proprie difese conclusive l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
Sosteneva in proposito l'amministrazione convenuta che “sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario ogniqualvolta il provvedimento di revoca e/o decadenza dal contributo trovi la propria origine nella non corretta utilizzazione, da parte del percettore, del contributo stesso, in conseguenza di una sua condotta qualificabile quale inadempimento”, poiché nella fase di revoca dei finanziamenti erogati venivano esercitati poteri autoritativi, che caratterizzano la fase di erogazione dei contributi oggetto di causa, per cui il procedimento avrebbe dovuto essere devoluto alla competenza del Tribunale
Amministrativo (cfr. pag.
7-8 costituzione).
Come già osservato sommariamente in sede di cautelare con ordinanza del 25 gennaio 2024, nel caso di specie non è in discussione l'esercizio di un potere autoritativo da parte dell'amministrazione, che configurerebbe una posizione di interesse legittimo;
invero la controversia attiene alla sussistenza o meno, in capo all'attore, del diritto a conservare la somma percepita e di cui si chiede la restituzione, che declina l'intera fattispecie dedotta in giudizio in termini di diritto soggettivo, che trova tutela dinanzi al giudice ordinario. Nella fase successiva all'esercizio del potere autoritativo, il rapporto che si instaura tra la pubblica amministrazione e il cittadino è paritario ed “attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione” la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cass. S.U.
15867/2011 e ord. 550/2024).
Inoltre, in tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori, al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea “è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello afferente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale
pagina 4 di 6 per ragioni di tutela dell'interesse pubblico” (Cassazione civile , sez. un. , 15/11/2023 , n. 31730).
Pertanto, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del giudice amministrativo, deve essere rigettata.
7. Quanto al difetto di competenza funzionale eccepito da in favore del giudice Pt_2 dell'esecuzione si impongono le seguenti considerazioni.
Come anticipato in via cautelare, dagli atti emerge che in data 13.10.2022 l' Controparte_4
notificava all'attore la cartella esattoriale n. 103 2021 00172173 30000, portante la somma
[...] di € 181.758,42; rispetto a tale atto parte attrice non ha provveduto al pagamento della somma di cui si intimava la restituzione, né risulta abbia provveduto alla sua impugnazione, benchè la cartella desse specifica indicazione delle autorità giudiziarie dinanzi a cui impugnare la richiesta di pagamento, rispetto ai motivi di contestazione, nonché dei termini entro cui azionare il rimedio.
Successivamente, in data 25.8.2023, l' promuoveva esecuzione nelle forme del pignoramento CP_3
presso terzi (terzo pignorato la GSE Spa).
Osservava che il giudizio ordinario promosso con citazione dinanzi al Tribunale di Torino, in Pt_2
ragione della sede legale di , introduceva un'azione di accertamento negativo del diritto Pt_2 dell'ente convenuto di recuperare i contributi erogati al per i quali era già pendente azione Pt_1 esecutiva, introdotta ancor prima dell'inizio della causa.
Parte attrice contestava come ammissibile l'eccezione di incompetenza poiché “non è stata compiutamente articolata con riferimento sia al foro da indicare nella specie assolutamente assente – sia con riferimento a tutti i fori alternativamente concorrenti ex artt.19 e 20 c.p.c.” (cfr. pag. 4 prima memoria attore ex art 171 ter c.p.c.), osservando ancora come nel caso di specie non si contestava “ il diritto procedere in executivis, ma l'esistenza stessa del diritto di credito fondato su una richiesta di restituzione per indebito oggettivo, consacrato in un provvedimento di natura amministrativa “.
Va premesso, benchè non più ripreso nelle difese conclusive, che il richiamo ai fori alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. non è pertinente al profilo preliminare in trattazione poiché attinente all'eccezione di incompetenza territoriale, da sviluppare, affinchè sia pienamente sussistente, con riferimento a tutti i possibili fori territoriali alternativi dinanzi a cui è astrattamente possibile convenire le parti;
nel caso di specie non è in discussione un profilo di incompetenza per territorio, quanto piuttosto di incompetenza funzionale.
Quanto al giudizio promosso, va osservato, come già rilevato nella fase cautelare, che l'attore ha introdotto una controversia avente ad oggetto la contestazione del titolo del creditore, sulla cui base è stato incardinata l'azione esecutiva;
tale procedimento si sostanzia quindi in un'azione di accertamento negativo del credito che, pendente la fase esecutiva, avrebbe dovuto essere promossa come opposizione pagina 5 di 6 all'esecuzione, che si configura quale parentesi di cognizione ordinaria, preordinata a contestare l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante a procedere sulla scorta del titolo.
La competenza a conoscere di tali controversie, inderogabile giusto disposto ex art. 28 c.p.c., non può quindi che essere del giudice dell'esecuzione pendente.
Ferme tali premesse, va comunque rilevato che il ha atteso che l'azione esecutiva nei suoi Pt_1
confronti fosse intrapresa, per promuovere istanze e difese nel merito della pretesa, rispetto a cui avrebbe dovuto agire sin dalla chiusura del procedimento amministrativo avviato da nel 2017, Pt_2
a cui partecipava depositando memorie difensive;
non risulta peraltro che l'attore abbia agito all'esito della comunicazione del provvedimento di chiusura del procedimento ( nota 15.5.2017 prot. 3750/3-
01), nonostante l'atto indicasse dinanzi a chi promuovere eventuali rimedi impugnatori ( TAR,
Tribunale Ordinario, a tutela di posizioni di diritto soggettivo e Presidente della Repubblica, tramite ricorso straordinario ); faceva poi seguito, come detto, la notifica della cartella, che riportava modalità e termini per la sua impugnazione, qualora si fosse contestata l'attività dell'agente di riscossione ( pag. 3
), nonché specifiche indicazioni circa le opposizioni avverso la cartella, che potevano essere promosse nelle forme di cui agli artt. 617 c.p.c. ( opposizione agli esecutivi ) e 615 c.p.c. ( opposizione all'esecuzione ), come già illustrato.
L'azione di merito ordinaria promossa dal è quindi inammissibile. Pt_1
8. Le spese seguono la soccombenza e quindi gli oneri di lite posti a carico dell'attore.
Gli onorari, relativi alle prime due fasi e a quella decisoria, vengono liquidati secondo i valori medi, tenuto conto del valore della causa dichiarata dall'attore; rilevato il deposito di documenti e memorie ex art. 171 ter c.p.c., gli onorari della fase istruttoria sono liquidati secondo i valori minimi, per un quantum complessivo di €. 11.268,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe.
Respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Dichiara inammissibili le domande promosse da . Parte_1
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in €. 11.268,00 per Parte_3
onorari, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA, rimborso spese forfettarie 15%.
Così deciso in Torino, 25 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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