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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in telematico in data 13 dicembre 2024;
Parte appellata non ha depositato le proprie conclusioni nei termini assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24 maggio 2024 la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 805/2023 (R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023 rilevando, in primo luogo, che la sentenza era priva di motivazione nella parte in cui si era riportata alle risultanze della CTU, la quale si era riportata al “costo medio”, irrilevante in diritto, in luogo dei “prezzi correnti di mercato”; in secondo luogo rilevava l'errata valutazione del quadro istruttorio e la violazione dei principi sottesi alla materia;
in terzo luogo rilevava la nullità della perizia di primo grado per falsità in atti compiuta dal CTU.
Con comparsa del 30 settembre 2024 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
che le dichiarazioni del CTU erano sindacabili esclusivamente con la presentazione di una querela di pagina 1 di 8 falso, stante la natura di pubblico ufficiale ricoperta dall'ausiliario del Giudice, che il costo determinato dal CTU era congruo in quanto si poneva a metà della forbice di riferimento, che corretto era il quesito formulato dal Giudice e il perito scelto, per le sue competenze nella materia, e che quest'ultimo correttamente non aveva proceduto a visionare la carrozzeria attorea per determinarne le dimensioni di impresa in quanto operando da parecchi anni sul mercato la aveva già visionata in altre occasioni.
***
L'appello è infondato e non merita alcun accoglimento.
Con riguardo al primo motivo di appello la parte si duole che la sentenza sia priva di motivazione in quanto rapportata alle risultanze della CTU che erano erronee. In particolare, il CTU aveva determinato il costo di manodopera relazionandosi erroneamente al “costo medio” in lugo dei “prezzi medi di mercando” e così per un costo orario di €.52,00 in luogo di quello corretto per €.62.00 di cui alla perizia di parte (doc.
2.8 appellante), nonostante tale valore fosse collocabile nell'alveo della forbice di mercato come da doc.
2.7. La questione è erronea in quanto l'appellante chiede che questo Giudice determini il valore orario di manodopera in €.62,00, sol perché esso è congruo nel momento in cui non si colloca al di fuori della forbice di valore minimo e massimo rilevato dalle associazioni di categoria.
Come ben rilevato dalle associazioni di categoria nella missiva inviata alla Camera di Commercio per l'anno 2021 vi era un valore minimo e massimo del costo di manodopera che le carrozzerie applicavano nell'area della Città Metropolitana di Torino in base alle dimensioni dell'azienda. Ne consegue che non ogni valore che ricade nell'alveo di tale forbice è congruo per ogni carrozzeria, bensì esso varia in base alle dimensioni della carrozzeria. Ne consegue che spetta al danneggiato (e per lui nel presente giudizio al cessionario del credito che ricopre la medesima posizione processuale) fornire prova della congruità del costo di manodopera oggetto di domanda di indennizzo assicurativo, in base alle dimensioni della carrozzeria che ha compiuto le riparazioni. Orbene, parte appellante ha agito in forza di una perizia di parte del tutto erronea in quanto essa non ha certo proceduto ad un'analisi contabile corretta ed oggettiva delle dimensioni dell'azienda rispetto al parametro di riferimento di quelle oggetto dei rilievi da parte delle associazioni di categoria per comprendere se essa rientrava nell'alveo di quelle per cui il valore mediamente applicato in zona era pari al minimo, al massimo o a un valore intermedio tra il minimo e il massimo. La perizia, infatti, analizza puramente la singola carrozzeria ma omette, poi, la parte essenziale di confronto del prezzo di manodopera della singola carrozzeria con quello mediamente praticato da tutte le altre carrozzerie delle medesime dimensioni della zona, di talchè parte appellante, attrice in primo grado, ha omesso la prova che il costo di pagina 2 di 8 manodopera (non applicato da ella o da ella unilateralmente fatturato) bensì quello medio di mercato, di riferimento per l'anno 2021 e per carrozzerie delle medesime dimensioni fosse di €.62,00 per, poi, duolersi che il CTU non abbia compiuto un'indagine esplorativa a supporto dell'onere probatorio non assolto dalla parte. Ma vi è di più, l'indagine peritale che la parte chiede è impossibile da compiersi financo nella presente sede. Infatti, come già detto per la determinazione del “valore medio di mercato”
è necessario conoscere le caratteristiche dell'azienda in quanto in mancanza è determinabile solo una forbice, già riportata nel documento 2.7 di parte appellante. La determinazione delle caratteristiche aziendali non è compito del CTU che non deve procedere a recarsi in loco e ad acquisire ex officio documenti per la determinazione delle dimensioni della carrozzeria, bensì è la parte attrice che deve acquisire tale documentazione e procedere al suo deposito (se del caso anche tramite ordine ex art. 210
c.p.c. ove i documenti siano in possesso di un terzo – carrozziere – e non del danneggiato – che peraltro nel caso di specie coincidono in quanto il credito è stato ceduto alla carrozzeria che agisce per l'indennizzo assicurativo). Non essendo nulla documentato in atti in ordine alle dimensioni della carrozzeria nell'anno 2021 e non spettando al CTU svolgere alcuna indagine esplorativa su di uno degli elementi fondamentali nella determinazione del quantum dell'indennizzo domandato – sub. specie del quantum della manodopera domandata, andava, piuttosto, riconosciuta una somma minore pari al valore orario di €.43,1 in quanto essa è certamente dovuta qualsiasi siano le dimensioni della carrozzeria che ha proceduto alla riparazione come da analisi di mercato documentate dallo stesso appellante sub. doc. 2.7; al di sopra di tale valore va, invece, fornita precisa prova in ordine alle caratteristiche dimensionali dell'azienda che la collochino nell'alveo di un “valore medio di manodopera” per il mercato della Città Metropolitana di Torino. D'altro canto tali elementi nemmeno sono allegati alla perizia di parte che ha riportato alcuni valori ma senza far luogo ad allegare la documentazione aziendale utile che poteva essere oggetto di perita analisi da parte del CTU e nemmeno può darsi luogo ad alcuna applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di elementi fattuali che non possono che esulare dalla sfera di conoscenza diretta della
[...]
prima ancora che non essere oggetto di allegazione specifica della parte in seno Controparte_1 all'atto introduttivo di primo grado. Ne consegue che il primo motivo di appello va respinto, non potendosi, in assenza di appello della controparte, procedere alla reformatio in pejus della sentenza.
Con il secondo motivo di appello vengono poste questioni genericamente allegate e tra loro del tutto disomogenee dietro un generico riassunto di “errata valutazione del quadro istruttorio e la violazione dei principi sottesi alla materia;
”.
pagina 3 di 8 In particolare il primo submotivo, dedotto nel secondo motivo di appello, lamenta l'omessa motivazione del rigetto dell'eccezione sollevata in occasione della formulazione del quesito con cui si domandava “<espungersi dai quesiti la parte relativa al parere di congruità o meno circa i costi di manodopera ritenendo che l'individuazione di un prezzo medio si scontri con il principio di libera concorrenza e mercato libero, ritenendo altresì di aver offerto documentazione ed in particolare la perizia asseverata di cui al doc. 8 nonché relazione depositata in Camera di Commercio che attesta una forbice tra € 47,00 e 69,00 l'ora di cui al doc 7>>”. Tale motivo è inammissibile in quanto riguarda un assunto errore in procedendo commesso nell'alveo del giudizio di primo grado senza che la parte abbia allegato in che modo tale errore di carattere processuale abbia inciso sul merito della controversia, ovvero della decisione assunta con la sentenza appellata nella presente sede.
Il secondo submotivo, del secondo motivo di appello, rileva che il Giudice di prime cure abbia omesso di considerare che il contratto di assicurazione non prevedeva alcun obbligo dell'assicurato di rivolgersi ad uno specifico riparatore ovvero di limitare il costo di manodopera. Il motivo di appello è mal posto e pare attenere ad un errore in giudicando della sentenza nella misura in cui la valutazione dell'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo non sia stato sancito come qualsiasi somma che arbitrariamente l'assicurato decida di pagare a un qualsiasi carrozziere per la riparazione del veicolo. L'errore giuridico non è nella sentenza di prime cure bensì nell'erronea applicazione del diritto vigente da parte dell'appellante. L'indennizzo assicurativo ha la funzione di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose di un evento di rischio, che nel caso di specie riguardavano il danno al veicolo provocato dall'evento atmosferico. L'indennizzo non è, quindi, determinabile come qualsiasi somma che l'assicurato contratti in libero mercato con chicchessia, bensì nei soli costi che risultano necessari alla riparazione del mezzo a condizioni di mercato. L'oggetto del contratto assicurativo è, infatti, l'indennizzo quale valore di riparazione a condizioni di mercato del danno subito per effetto dell'evento atmosferico e non già il prezzo che egli paga al soggetto scelto di fiducia per la riparazione del mezzo. Definito correttamente il concetto giuridico di indennizzo assicurativo, corretta è la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto in danno della compagnia assicurativa il costo necessario per la riduzione in ripristino del mezzo dall'evento di danno assicurato e non già il valore arbitrario determinato dal singolo carrozziere quale corrispettivo per il compimento dei lavori sul mezzo.
Con il terzo submotivo di appello, contenuto nel secondo motivo di appello, viene lamentato il mancato rispetto del principio giuridico sancito in altra pronuncia del Tribunale di Ivrea, di cui al doc.
2.10 di pagina 4 di 8 parte appellante. Tale pronuncia non solo è corretta e rammostra l'infondatezza del motivo di subappello pure esperito da parte appellante subito antecedente a quello in analisi ma è, altresì, esattamente conforme alla pronuncia di prime cure. Il motivo di appello si duole in sostanza di un contrasto che è inesistente, il che rende d'obbligo riportare i passaggi della pronuncia richiamata perché siano comprensibili: La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del
08/01/2020 (Rv. 656823 - 02). La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza.
Detto in altri termini tale pronuncia non afferma che qualsiasi prezzo pattuito tra autocarrozzeria e cliente a titolo di manodopera sia imposto come congruo in danno dell'assicurazione ma, piuttosto, si ribadisce che ad essere di confronto sono i prezzi di mercato, e che nel singolo caso di specie di cui alla pronuncia richiamata come precedente da parte appellante, dopo CTU svolta in primo grado e in grado di appello, sono state parzialmente riconosciute le somme oggetto della domanda della carrozzeria, con reiezione tanto dell'appello principale della compagnia assicurativa che lamentava come eccessivo il valore stabilito nella CTU di primo grado e confermata in seno al processo di seconde cure, quanto dell'appello incidentale della carrozzeria che lamentava come non satisfattive le somme riconosciute (e peraltro pagate in corso di causa) nel giudizio di prime cure. I principi di diritto sono corretti, tuttavia, vi è un elemento fattuale che rende difforme i giudizi ovvero che, se in quel caso tanto correttamente in primo grado era stata possibile una prima CTU, quanto correttamente in secondo grado era stata possibile una seconda CTU a riverifica della prima, ciò non è possibile nel caso di specie per carenze allegatorie e probatorie della parte che non ha nemmeno dedotto un solo elemento utile a ricomprendere l'impresa appellante in un determinato valore tra quelli della forbice previsti per la determinazione dei valori di manodopera medi di mercato (tanto meno prodotto un solo documento di impresa utile ad assolvere, poi, al relativo onere probatorio).
pagina 5 di 8 Con il quarto submotivo, del secondo motivo di appello. parte appellante lamenta che tra le parti era elemento pacifico la durata oraria delle riparazioni per 69 ore, di talchè erronea era la valutazione rimessa sul punto al perito dal Giudice di prime cure. Il motivo è già di per sé inammissibile in quanto la parte non può limitarsi a lamentare la devoluzione di un determinato quesito al CTU quale errore in procedendo nel giudizio di prime cure ma deve, altresì, procedere ad evidenziare in che modo tale errore in procedendo ha inciso sul merito della sentenza e quali siano e come siano da modificare le parti della pronuncia appellata. Anche a voler, poi, sopperire alle carenze di appello della
[...]
essa fonda l'asserzione di cui all'art. 115 c.p.c. in forza di una frase estrapolata Parte_1
a pagina 3 della comparsa di primo grado avversaria, che assume essere detta dalla parte quando è testuale che la parte aveva, invece, riportato gli esiti a cui era pervenuto il proprio perito di parte. In sostanza la pacificità delle ore di riparazione del veicolo è elemento inesistente ove si dia compiuta lettura della comparsa costitutiva della compagnia assicurativa in primo grado. La Controparte_1
infatti, dà conto che il proprio perito di parte aveva affermato la congruità delle ore di
[...]
riparazione in n. 69 come dedotte da controparte, riducendo, tuttavia, il costo della mandopera oraria, sì che a fini transattivi la compagnia aveva elevato tale ultimo valore confermando il numero delle ore necessarie per la riparazione, contestando in sede giudiziaria il metodo di riparazione ed affermando come poteva essere utilizzato il c.d. metodo misto, concludendo con la richiesta di accertamento e dichiarazione che null'altro era dovuto a favore di controparte. Ne consegue che sul piano giuridico parte convenuta non ha riconosciuto alcuna congruità delle ore necessarie per la riparazione del mezzo, piuttosto, ciò era avvenuto da parte del perito della compagnia assicurativa (soggetto che non ha alcuna legale rappresentanza della stessa, né il potere di porre in essere fatti o dichiarazioni confessorie) e quest'ultima, solo in via transattiva, aveva proceduto a quantificare la somma da offrirsi in indennizzo su tale base oraria. Detto in altri termini, la frase riportata a pagina 3 della comparsa e richiamata da parte appellante, altro non è che uno stralcio della perizia redatta dal perito dell'assicurazione e come tale riporta le dichiarazioni del perito, che l'assicurazione sì richiama in comparsa ma per dar conto della parte stragiudiziale e di quanto già versato per evitare la lite, mentre in sede giudiziale essa contesta financo che il tipo di riparazioni compiute sia avvenuto con metodo corretto, di talchè era oggetto di controversia anche la durata delle riparazioni.
Con il terzo motivo di appello la parte si duole della falsa affermazione resa dal CTU in seno all'elaborato peritale in ordine alla comparazione della carrozzeria attorea con altre strutture analoghe resa impossibile dall'assenza di alcun sopralluogo del CTU presso la propria impresa. Il motivo è
pagina 6 di 8 infondato in quanto assume che il CTU abbia dichiarato un accesso in loco dai lui compiuto in modo falso senza avvedersi che il CTU mai ha affermato tanto. Esso, piuttosto, ha compiuto una valutazione della carrozzeria e di non meglio precisate caratteristiche tecniche (che si può assumere essere state estrapolate dalle dichiarazioni rese dal perito di parte in seno al doc.
2.8 o dichiarate dal CTP nel corso delle operazioni peritali) per confrontarle con altre imprese di eguali dimensioni e determinare così il valore della manodopera tra il range minimo e massimo. E' evidente che l'appellante assume che sia stato reso un falso in atto avente pubblica fede leggendo dichiarazioni del CTU inesistenti in atti e distorcendo il significato delle dichiarazioni di carattere valutativo e tecnico rese dal perito. Detto in altri termini nessun falso è stato dichiarato nell'elaborato peritale e, al più, risultano carenti gli elementi motivazionali di indagine utilizzati per determinare le dimensioni della carrozzeria – odierna appellante
– con necessaria richiesta di chiarimenti che sarebbe utile ove vi fosse un qualche elemento probatorio utile in atti da utilizzare. Come già sopra detto, tuttavia, la parte non ha fornito nemmeno l'allegazione delle caratteristiche tecniche della propria impresa che possano ricondurre il costo del prezzo medio della manodopera in un valore preciso tra il range minimo e massimo tra quelli medi di mercato della zona, di talchè che il CTU abbia utilizzato i dati indicati (e non comprovati da allegati) nella perizia di parte o che egli abbia sua sponte acquisito dichiarazioni dal CTP attoreo o financo che abbia acquisito documentazione non meglio indicata nella redazione della perizia, risulta elemento irrilevante in quanto essa non era utilizzabile e va affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'attribuibilità alla carrozzeria attorea di un costo superiore al minimo del range di riferimento, non risultando elementi che ne comprovino le dimensioni e la sua riferibilità a prezzi medi di mercato della categoria di riferimento superiori a quelli di €.43,1 all'ora, fermo restando il già affermato divieto di refermatio in pejus della sentenza di prime cure per effetto del mancato esperimento dell'appello della compagnia assicurativa.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale reiezione dell'appello esperito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 - a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla domanda esperita in appello ed integralmente reietta
(art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi pagina 7 di 8 minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.1.702,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 805/2023
(R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello proposto dalla (CF: ) Parte_1 P.IVA_1
e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n. 805/2023 (R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023;
- condanna la (CF: ) alla refusione delle spese di lite Parte_1 P.IVA_1
del grado di appello in favore della (CF: ) che liquida nella Controparte_1 P.IVA_2 somma di €.1.702,00 per compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in telematico in data 13 dicembre 2024;
Parte appellata non ha depositato le proprie conclusioni nei termini assegnati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 24 maggio 2024 la proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 805/2023 (R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023 rilevando, in primo luogo, che la sentenza era priva di motivazione nella parte in cui si era riportata alle risultanze della CTU, la quale si era riportata al “costo medio”, irrilevante in diritto, in luogo dei “prezzi correnti di mercato”; in secondo luogo rilevava l'errata valutazione del quadro istruttorio e la violazione dei principi sottesi alla materia;
in terzo luogo rilevava la nullità della perizia di primo grado per falsità in atti compiuta dal CTU.
Con comparsa del 30 settembre 2024 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
che le dichiarazioni del CTU erano sindacabili esclusivamente con la presentazione di una querela di pagina 1 di 8 falso, stante la natura di pubblico ufficiale ricoperta dall'ausiliario del Giudice, che il costo determinato dal CTU era congruo in quanto si poneva a metà della forbice di riferimento, che corretto era il quesito formulato dal Giudice e il perito scelto, per le sue competenze nella materia, e che quest'ultimo correttamente non aveva proceduto a visionare la carrozzeria attorea per determinarne le dimensioni di impresa in quanto operando da parecchi anni sul mercato la aveva già visionata in altre occasioni.
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L'appello è infondato e non merita alcun accoglimento.
Con riguardo al primo motivo di appello la parte si duole che la sentenza sia priva di motivazione in quanto rapportata alle risultanze della CTU che erano erronee. In particolare, il CTU aveva determinato il costo di manodopera relazionandosi erroneamente al “costo medio” in lugo dei “prezzi medi di mercando” e così per un costo orario di €.52,00 in luogo di quello corretto per €.62.00 di cui alla perizia di parte (doc.
2.8 appellante), nonostante tale valore fosse collocabile nell'alveo della forbice di mercato come da doc.
2.7. La questione è erronea in quanto l'appellante chiede che questo Giudice determini il valore orario di manodopera in €.62,00, sol perché esso è congruo nel momento in cui non si colloca al di fuori della forbice di valore minimo e massimo rilevato dalle associazioni di categoria.
Come ben rilevato dalle associazioni di categoria nella missiva inviata alla Camera di Commercio per l'anno 2021 vi era un valore minimo e massimo del costo di manodopera che le carrozzerie applicavano nell'area della Città Metropolitana di Torino in base alle dimensioni dell'azienda. Ne consegue che non ogni valore che ricade nell'alveo di tale forbice è congruo per ogni carrozzeria, bensì esso varia in base alle dimensioni della carrozzeria. Ne consegue che spetta al danneggiato (e per lui nel presente giudizio al cessionario del credito che ricopre la medesima posizione processuale) fornire prova della congruità del costo di manodopera oggetto di domanda di indennizzo assicurativo, in base alle dimensioni della carrozzeria che ha compiuto le riparazioni. Orbene, parte appellante ha agito in forza di una perizia di parte del tutto erronea in quanto essa non ha certo proceduto ad un'analisi contabile corretta ed oggettiva delle dimensioni dell'azienda rispetto al parametro di riferimento di quelle oggetto dei rilievi da parte delle associazioni di categoria per comprendere se essa rientrava nell'alveo di quelle per cui il valore mediamente applicato in zona era pari al minimo, al massimo o a un valore intermedio tra il minimo e il massimo. La perizia, infatti, analizza puramente la singola carrozzeria ma omette, poi, la parte essenziale di confronto del prezzo di manodopera della singola carrozzeria con quello mediamente praticato da tutte le altre carrozzerie delle medesime dimensioni della zona, di talchè parte appellante, attrice in primo grado, ha omesso la prova che il costo di pagina 2 di 8 manodopera (non applicato da ella o da ella unilateralmente fatturato) bensì quello medio di mercato, di riferimento per l'anno 2021 e per carrozzerie delle medesime dimensioni fosse di €.62,00 per, poi, duolersi che il CTU non abbia compiuto un'indagine esplorativa a supporto dell'onere probatorio non assolto dalla parte. Ma vi è di più, l'indagine peritale che la parte chiede è impossibile da compiersi financo nella presente sede. Infatti, come già detto per la determinazione del “valore medio di mercato”
è necessario conoscere le caratteristiche dell'azienda in quanto in mancanza è determinabile solo una forbice, già riportata nel documento 2.7 di parte appellante. La determinazione delle caratteristiche aziendali non è compito del CTU che non deve procedere a recarsi in loco e ad acquisire ex officio documenti per la determinazione delle dimensioni della carrozzeria, bensì è la parte attrice che deve acquisire tale documentazione e procedere al suo deposito (se del caso anche tramite ordine ex art. 210
c.p.c. ove i documenti siano in possesso di un terzo – carrozziere – e non del danneggiato – che peraltro nel caso di specie coincidono in quanto il credito è stato ceduto alla carrozzeria che agisce per l'indennizzo assicurativo). Non essendo nulla documentato in atti in ordine alle dimensioni della carrozzeria nell'anno 2021 e non spettando al CTU svolgere alcuna indagine esplorativa su di uno degli elementi fondamentali nella determinazione del quantum dell'indennizzo domandato – sub. specie del quantum della manodopera domandata, andava, piuttosto, riconosciuta una somma minore pari al valore orario di €.43,1 in quanto essa è certamente dovuta qualsiasi siano le dimensioni della carrozzeria che ha proceduto alla riparazione come da analisi di mercato documentate dallo stesso appellante sub. doc. 2.7; al di sopra di tale valore va, invece, fornita precisa prova in ordine alle caratteristiche dimensionali dell'azienda che la collochino nell'alveo di un “valore medio di manodopera” per il mercato della Città Metropolitana di Torino. D'altro canto tali elementi nemmeno sono allegati alla perizia di parte che ha riportato alcuni valori ma senza far luogo ad allegare la documentazione aziendale utile che poteva essere oggetto di perita analisi da parte del CTU e nemmeno può darsi luogo ad alcuna applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di elementi fattuali che non possono che esulare dalla sfera di conoscenza diretta della
[...]
prima ancora che non essere oggetto di allegazione specifica della parte in seno Controparte_1 all'atto introduttivo di primo grado. Ne consegue che il primo motivo di appello va respinto, non potendosi, in assenza di appello della controparte, procedere alla reformatio in pejus della sentenza.
Con il secondo motivo di appello vengono poste questioni genericamente allegate e tra loro del tutto disomogenee dietro un generico riassunto di “errata valutazione del quadro istruttorio e la violazione dei principi sottesi alla materia;
”.
pagina 3 di 8 In particolare il primo submotivo, dedotto nel secondo motivo di appello, lamenta l'omessa motivazione del rigetto dell'eccezione sollevata in occasione della formulazione del quesito con cui si domandava “<espungersi dai quesiti la parte relativa al parere di congruità o meno circa i costi di manodopera ritenendo che l'individuazione di un prezzo medio si scontri con il principio di libera concorrenza e mercato libero, ritenendo altresì di aver offerto documentazione ed in particolare la perizia asseverata di cui al doc. 8 nonché relazione depositata in Camera di Commercio che attesta una forbice tra € 47,00 e 69,00 l'ora di cui al doc 7>>”. Tale motivo è inammissibile in quanto riguarda un assunto errore in procedendo commesso nell'alveo del giudizio di primo grado senza che la parte abbia allegato in che modo tale errore di carattere processuale abbia inciso sul merito della controversia, ovvero della decisione assunta con la sentenza appellata nella presente sede.
Il secondo submotivo, del secondo motivo di appello, rileva che il Giudice di prime cure abbia omesso di considerare che il contratto di assicurazione non prevedeva alcun obbligo dell'assicurato di rivolgersi ad uno specifico riparatore ovvero di limitare il costo di manodopera. Il motivo di appello è mal posto e pare attenere ad un errore in giudicando della sentenza nella misura in cui la valutazione dell'indennizzo spettante in base al contratto assicurativo non sia stato sancito come qualsiasi somma che arbitrariamente l'assicurato decida di pagare a un qualsiasi carrozziere per la riparazione del veicolo. L'errore giuridico non è nella sentenza di prime cure bensì nell'erronea applicazione del diritto vigente da parte dell'appellante. L'indennizzo assicurativo ha la funzione di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose di un evento di rischio, che nel caso di specie riguardavano il danno al veicolo provocato dall'evento atmosferico. L'indennizzo non è, quindi, determinabile come qualsiasi somma che l'assicurato contratti in libero mercato con chicchessia, bensì nei soli costi che risultano necessari alla riparazione del mezzo a condizioni di mercato. L'oggetto del contratto assicurativo è, infatti, l'indennizzo quale valore di riparazione a condizioni di mercato del danno subito per effetto dell'evento atmosferico e non già il prezzo che egli paga al soggetto scelto di fiducia per la riparazione del mezzo. Definito correttamente il concetto giuridico di indennizzo assicurativo, corretta è la sentenza di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto in danno della compagnia assicurativa il costo necessario per la riduzione in ripristino del mezzo dall'evento di danno assicurato e non già il valore arbitrario determinato dal singolo carrozziere quale corrispettivo per il compimento dei lavori sul mezzo.
Con il terzo submotivo di appello, contenuto nel secondo motivo di appello, viene lamentato il mancato rispetto del principio giuridico sancito in altra pronuncia del Tribunale di Ivrea, di cui al doc.
2.10 di pagina 4 di 8 parte appellante. Tale pronuncia non solo è corretta e rammostra l'infondatezza del motivo di subappello pure esperito da parte appellante subito antecedente a quello in analisi ma è, altresì, esattamente conforme alla pronuncia di prime cure. Il motivo di appello si duole in sostanza di un contrasto che è inesistente, il che rende d'obbligo riportare i passaggi della pronuncia richiamata perché siano comprensibili: La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 134 del
08/01/2020 (Rv. 656823 - 02). La questione nodale è dunque quella di stabilire se i prezzi applicati dalla autocarrozzeria appellante siano qualificabili quali prezzi correnti di mercato, tenuto conto del normale gioco della libera concorrenza.
Detto in altri termini tale pronuncia non afferma che qualsiasi prezzo pattuito tra autocarrozzeria e cliente a titolo di manodopera sia imposto come congruo in danno dell'assicurazione ma, piuttosto, si ribadisce che ad essere di confronto sono i prezzi di mercato, e che nel singolo caso di specie di cui alla pronuncia richiamata come precedente da parte appellante, dopo CTU svolta in primo grado e in grado di appello, sono state parzialmente riconosciute le somme oggetto della domanda della carrozzeria, con reiezione tanto dell'appello principale della compagnia assicurativa che lamentava come eccessivo il valore stabilito nella CTU di primo grado e confermata in seno al processo di seconde cure, quanto dell'appello incidentale della carrozzeria che lamentava come non satisfattive le somme riconosciute (e peraltro pagate in corso di causa) nel giudizio di prime cure. I principi di diritto sono corretti, tuttavia, vi è un elemento fattuale che rende difforme i giudizi ovvero che, se in quel caso tanto correttamente in primo grado era stata possibile una prima CTU, quanto correttamente in secondo grado era stata possibile una seconda CTU a riverifica della prima, ciò non è possibile nel caso di specie per carenze allegatorie e probatorie della parte che non ha nemmeno dedotto un solo elemento utile a ricomprendere l'impresa appellante in un determinato valore tra quelli della forbice previsti per la determinazione dei valori di manodopera medi di mercato (tanto meno prodotto un solo documento di impresa utile ad assolvere, poi, al relativo onere probatorio).
pagina 5 di 8 Con il quarto submotivo, del secondo motivo di appello. parte appellante lamenta che tra le parti era elemento pacifico la durata oraria delle riparazioni per 69 ore, di talchè erronea era la valutazione rimessa sul punto al perito dal Giudice di prime cure. Il motivo è già di per sé inammissibile in quanto la parte non può limitarsi a lamentare la devoluzione di un determinato quesito al CTU quale errore in procedendo nel giudizio di prime cure ma deve, altresì, procedere ad evidenziare in che modo tale errore in procedendo ha inciso sul merito della sentenza e quali siano e come siano da modificare le parti della pronuncia appellata. Anche a voler, poi, sopperire alle carenze di appello della
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essa fonda l'asserzione di cui all'art. 115 c.p.c. in forza di una frase estrapolata Parte_1
a pagina 3 della comparsa di primo grado avversaria, che assume essere detta dalla parte quando è testuale che la parte aveva, invece, riportato gli esiti a cui era pervenuto il proprio perito di parte. In sostanza la pacificità delle ore di riparazione del veicolo è elemento inesistente ove si dia compiuta lettura della comparsa costitutiva della compagnia assicurativa in primo grado. La Controparte_1
infatti, dà conto che il proprio perito di parte aveva affermato la congruità delle ore di
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riparazione in n. 69 come dedotte da controparte, riducendo, tuttavia, il costo della mandopera oraria, sì che a fini transattivi la compagnia aveva elevato tale ultimo valore confermando il numero delle ore necessarie per la riparazione, contestando in sede giudiziaria il metodo di riparazione ed affermando come poteva essere utilizzato il c.d. metodo misto, concludendo con la richiesta di accertamento e dichiarazione che null'altro era dovuto a favore di controparte. Ne consegue che sul piano giuridico parte convenuta non ha riconosciuto alcuna congruità delle ore necessarie per la riparazione del mezzo, piuttosto, ciò era avvenuto da parte del perito della compagnia assicurativa (soggetto che non ha alcuna legale rappresentanza della stessa, né il potere di porre in essere fatti o dichiarazioni confessorie) e quest'ultima, solo in via transattiva, aveva proceduto a quantificare la somma da offrirsi in indennizzo su tale base oraria. Detto in altri termini, la frase riportata a pagina 3 della comparsa e richiamata da parte appellante, altro non è che uno stralcio della perizia redatta dal perito dell'assicurazione e come tale riporta le dichiarazioni del perito, che l'assicurazione sì richiama in comparsa ma per dar conto della parte stragiudiziale e di quanto già versato per evitare la lite, mentre in sede giudiziale essa contesta financo che il tipo di riparazioni compiute sia avvenuto con metodo corretto, di talchè era oggetto di controversia anche la durata delle riparazioni.
Con il terzo motivo di appello la parte si duole della falsa affermazione resa dal CTU in seno all'elaborato peritale in ordine alla comparazione della carrozzeria attorea con altre strutture analoghe resa impossibile dall'assenza di alcun sopralluogo del CTU presso la propria impresa. Il motivo è
pagina 6 di 8 infondato in quanto assume che il CTU abbia dichiarato un accesso in loco dai lui compiuto in modo falso senza avvedersi che il CTU mai ha affermato tanto. Esso, piuttosto, ha compiuto una valutazione della carrozzeria e di non meglio precisate caratteristiche tecniche (che si può assumere essere state estrapolate dalle dichiarazioni rese dal perito di parte in seno al doc.
2.8 o dichiarate dal CTP nel corso delle operazioni peritali) per confrontarle con altre imprese di eguali dimensioni e determinare così il valore della manodopera tra il range minimo e massimo. E' evidente che l'appellante assume che sia stato reso un falso in atto avente pubblica fede leggendo dichiarazioni del CTU inesistenti in atti e distorcendo il significato delle dichiarazioni di carattere valutativo e tecnico rese dal perito. Detto in altri termini nessun falso è stato dichiarato nell'elaborato peritale e, al più, risultano carenti gli elementi motivazionali di indagine utilizzati per determinare le dimensioni della carrozzeria – odierna appellante
– con necessaria richiesta di chiarimenti che sarebbe utile ove vi fosse un qualche elemento probatorio utile in atti da utilizzare. Come già sopra detto, tuttavia, la parte non ha fornito nemmeno l'allegazione delle caratteristiche tecniche della propria impresa che possano ricondurre il costo del prezzo medio della manodopera in un valore preciso tra il range minimo e massimo tra quelli medi di mercato della zona, di talchè che il CTU abbia utilizzato i dati indicati (e non comprovati da allegati) nella perizia di parte o che egli abbia sua sponte acquisito dichiarazioni dal CTP attoreo o financo che abbia acquisito documentazione non meglio indicata nella redazione della perizia, risulta elemento irrilevante in quanto essa non era utilizzabile e va affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'attribuibilità alla carrozzeria attorea di un costo superiore al minimo del range di riferimento, non risultando elementi che ne comprovino le dimensioni e la sua riferibilità a prezzi medi di mercato della categoria di riferimento superiori a quelli di €.43,1 all'ora, fermo restando il già affermato divieto di refermatio in pejus della sentenza di prime cure per effetto del mancato esperimento dell'appello della compagnia assicurativa.
Deve, quindi, concludersi con l'integrale reiezione dell'appello esperito.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.1.101,00 - a €.5.200,00, in considerazione del valore della controversia, determinato in base alla domanda esperita in appello ed integralmente reietta
(art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi pagina 7 di 8 minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella fase decisoria. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.1.702,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 805/2023
(R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'appello proposto dalla (CF: ) Parte_1 P.IVA_1
e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza n. 805/2023 (R.G. 2713/2022) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 5 dicembre 2023;
- condanna la (CF: ) alla refusione delle spese di lite Parte_1 P.IVA_1
del grado di appello in favore della (CF: ) che liquida nella Controparte_1 P.IVA_2 somma di €.1.702,00 per compensi, oltre oneri riflessi come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Ivrea, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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