TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1584/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
9.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Corrado Alvaro n.12, presso lo studio dell'Avv.
COMMISSO STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta ER CO, in qualità di bracciante agricola, con contratti a tempo determinato, negli anni dal 2008 al 2018, per 51 giornate annue;
allegato di aver presentato, ricorrendone i presupposti, annualmente domanda relativa al pagamento di indennità di malattia;
lamentato che l' con CP_1 lettere raccomandate a.r. nn. 68957960162-5, 68957960163-7, 68957960157-9,
68957960161-4, 68957960155-7, 68957960156-8, 68957960153-4,68957960154-6,
68957960151-2, 68957960152-3, 68957960148-8, 68957960149-9, 68957960150-1,
68957960145-5, 68957960146-6, 68957960147-7, 68957960159-1, 68957960160-3,
68957960144-3, 68957960142-1, 68957960143-2, 68957960139-7, 68957960140-9 e
68957960141-0, tutte del 23.01.2020, nonché nn. 68958104619-3, 68958104622-8,
68958104624-0, 68958104623-9, 68958104620-5, 68958104625-1, 68958104617-1,
68958104618-2, 68958104615-9, 68958104616-0, 68958104630-8, 68958104628-4,
68958104612-6, 68958104613-7, 58958104614-8, 68958104627-3, 68958104626-2,
68958104621-7 e 68958104629-5, tutte del 03.02.2020, le comunicava la reiezione di tutte le domande di anno in anno avanzate per il periodo che va dal 2009 al 2018 e, contestualmente, le chiedeva in ripetizione una somma pari ad € 9.226,39; lamentata l'illegittimità dei provvedimenti;
concludeva chiedendo “In via principale:
1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per n.
51 giornate durante gli anni 2008 – 2018 e, per l'effetto 2. accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto di ottenere l'indennità di malattia nonché Parte_1 tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro;
3. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il CP_1
Grande, Roma EUR, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Agenzia di CP_1
Locri (RC), via Matteotti e presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, a versare quanto suddetto, inclusi i ratei già scaduti e computandosi gli interessi legali sulle singole rate per come rivalutate dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
4. Condannare l'Ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. In via subordinata:
1. Dichiarare l'importo richiesto dall' ripetibile per la parte afferente al periodo non prescritto e/o decaduto e CP_1 secondo la quantificazione che verrà effettuata in sede di CTU e, conseguentemente
2. condannare l'Ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia, CP_1 attesa la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale, a seguito dell'udienza del
9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire in favore dell' quanto precedentemente erogatole a titolo di CP_1
indennità di malattia per gli anni dal 2009 al 2018, per una somma complessiva pari ad € 9.226,39.
Nel caso di specie trova senz'altro applicazione il principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU.
18046/2010 e nello stesso senso Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
Nel caso di specie, emerge dalla lettura delle comunicazioni recapitate alla ricorrente che la ripetizione dell'indebito trae origine dall'intervenuta cancellazione delle giornate agricole previamente riconosciute a seguito di disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto tra la ricorrente e la ditta ER CO per tutti gli anni oggetto del giudizio, cancellazione che sarebbe stata pubblicata a mezzo del primo elenco di variazione trimestrale per il 2019.
Ai fini del presente giudizio, dunque, è onere della ricorrente fornire prova dell'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi disconosciuti e del conseguente diritto a trattenere le somme liquidatele dall a titolo di indennità di malattia per gli CP_1
anni oggetto di giudizio.
Ebbene, essendo rimasto contumace l'ente e mancando in atti tanto il verbale da cui è scaturito il disconoscimento quanto la prova dell'effettiva pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, valutando il complesso della documentazione acquisita e delle prove assunte in giudizio, non può che ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi disconosciuti dall'ente, per gli anni oggetto di giudizio.
Al riguardo, si evidenzia difatti che all'udienza dell'8.7.2022 sono stati ascoltati due testimoni su istanza della ricorrente.
La prima testimone nipote della ricorrente, ha riferito di aver Testimone_1
accompagnato alcune volte la ricorrente presso l'azienda agricola di ER CO
a Gioiosa Jonica in via Misogaso e che quest'ultima ha lavorato presso l'azienda dal
2008 al 2018 circa. Ha dichiarato che la ricorrente svolgeva lavori di campo, raccoglieva le olive, gli ortaggi e a volte, secondo le necessità, accudiva gli animali bovini che vi erano nell'azienda. Ha aggiunto che pur non essendo in grado di riferire se la ricorrente lavorasse effettivamente tutti i giorni della settimana, poteva tuttavia riferire che la stessa non si trovava mai in casa la mattina e che qualche volta l'aveva personalmente accompagnata presso il luogo di lavoro il mattino presto. Ha dichiarato inoltre che le direttive, per quanto riferitole dalla ricorrente e per come direttamente percepito nelle occasioni in cui l'aveva accompagnata presso l'azienda, venivano impartite al mattino direttamente dal titolare dell'azienda. Ha affermato che per quanto di sua conoscenza l'attività lavorativa si articolava dal lunedì al sabato, di non sapere nulla con riguardo alla retribuzione e di non essere in grado di quantificare la grandezza del terreno. Ha concluso dichiarando di essere a conoscenza del fatto che in azienda lavorassero altri dipendenti, ma di non averli visti nelle occasioni in cui vi si era recata, ricordandosi “solo di un signore robusto che ho saputo esser il titolare dell'azienda”.
Il secondo teste ha dichiarato di conoscere l'azienda ER in Testimone_2
quanto il padre era amico del titolare e spesso lo accompagnava presso i terreni dell'azienda medesima. Ha inoltre dichiarato di conoscere la ricorrente, in quanto sua vicina di casa, e di averla vista lavorare presso l'azienda agricola nelle occasioni in cui accompagnava il padre presso i terreni dell'azienda. Ha dunque riferito di aver visto lavorare la ricorrente quasi sempre nel periodo autunnale, negli anni dal 2008-
2009 sino al 2018 circa. Con riferimento alle mansioni espletate, ha dichiarato che la ricorrente raccoglieva le olive, puliva i terreni, accudiva gli animali bovini e faceva ciò che si rendeva necessario secondo la stagione. Ha concluso dichiarando “Posso dire che le direttive venivano impartite dal proprietario CO ER”.
Orbene si ritiene che le dichiarazioni rese dai testimoni siano attendibili in quanto coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente, sovrapponibili tra loro e riscontrate dalla documentazione in atti. In particolare, entrambi i testimoni hanno dichiarato che la lavoratrice lavorava alle dipendenze di ER CO nel periodo autunnale, negli anni dal 2008 al 2018, hanno riferito con dichiarazioni sovrapponibili lo svolgimento di identiche mansioni e confermato che le direttive venivano impartite direttamente da ER CO.
Ebbene, in mancanza di qualsivoglia elemento di senso contrario, stante la mancanza in atti del verbale di accertamento redatto dagli ispettori , deve ritenersi che i CP_1
risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione contabile prodotta, abbiano confermato le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Le dichiarazioni rese, come evidenziato, risultano circostanziate in ordine ad alcuni elementi fondanti la subordinazione (esercizio del potere direttivo ed eterorganizzazione) e sono supportate dalla documentazione contabile in atti
(modello C2 storico, buste paga, comunicazioni Unilav, contratti a tempo determinato, certificazioni uniche ed estratto contributivo) idonea, lo si ribadisce in mancanza del verbale ispettivo, a provare l'esistenza del rapporto.
Alla luce di quanto sopra è possibile dunque accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda ER CO per gli anni dal 2008 al
2018, per un numero di 51 giornate annue. Ne consegue che i provvedimenti di ripetizione delle indennità di malattia corrisposte alla ricorrente per gli anni oggetto di giudizio sono illegittimi e che nulla è tenuta la ricorrente a restituire all' a tale CP_1
titolo, con conseguente condanna dell'ente a restituirle quanto eventualmente medio tempore trattenuto e a corrisponderle quanto eventualmente ancora dovuto per i medesimi titoli, il tutto oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione della disciplina dettata dall'art. 16, c. 6 l. 412/91.
Non può al contrario trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente al pagamento “di tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro” in quanto totalmente generica.
2. Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo, in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia e delle questioni giuridiche trattate. In ragione dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l' CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale del ricorso:
- accerta e dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola ER CO negli anni dal 2008 al 2018, per 51 giornate annue per i periodi già denunciati in data antecedente al disconoscimento operato dall' ; CP_1
- accerta e dichiara che nulla deve in restituzione la ricorrente all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito relativamente alle indennità di malattia corrisposte per gli anni dal 2009 al
2018 per una somma pari ad € 9.226,39 e chieste in ripetizione con le comunicazioni oggetto di ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute nonché a corrisponderle quanto eventualmente ancora dovuto per i medesimi titoli, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per un terzo;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.798,00
e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Locri, 10/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1584/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
9.1.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Corrado Alvaro n.12, presso lo studio dell'Avv.
COMMISSO STEFANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
contumace
OGGETTO: ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta ER CO, in qualità di bracciante agricola, con contratti a tempo determinato, negli anni dal 2008 al 2018, per 51 giornate annue;
allegato di aver presentato, ricorrendone i presupposti, annualmente domanda relativa al pagamento di indennità di malattia;
lamentato che l' con CP_1 lettere raccomandate a.r. nn. 68957960162-5, 68957960163-7, 68957960157-9,
68957960161-4, 68957960155-7, 68957960156-8, 68957960153-4,68957960154-6,
68957960151-2, 68957960152-3, 68957960148-8, 68957960149-9, 68957960150-1,
68957960145-5, 68957960146-6, 68957960147-7, 68957960159-1, 68957960160-3,
68957960144-3, 68957960142-1, 68957960143-2, 68957960139-7, 68957960140-9 e
68957960141-0, tutte del 23.01.2020, nonché nn. 68958104619-3, 68958104622-8,
68958104624-0, 68958104623-9, 68958104620-5, 68958104625-1, 68958104617-1,
68958104618-2, 68958104615-9, 68958104616-0, 68958104630-8, 68958104628-4,
68958104612-6, 68958104613-7, 58958104614-8, 68958104627-3, 68958104626-2,
68958104621-7 e 68958104629-5, tutte del 03.02.2020, le comunicava la reiezione di tutte le domande di anno in anno avanzate per il periodo che va dal 2009 al 2018 e, contestualmente, le chiedeva in ripetizione una somma pari ad € 9.226,39; lamentata l'illegittimità dei provvedimenti;
concludeva chiedendo “In via principale:
1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola per n.
51 giornate durante gli anni 2008 – 2018 e, per l'effetto 2. accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto di ottenere l'indennità di malattia nonché Parte_1 tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro;
3. condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il CP_1
Grande, Roma EUR, elettivamente domiciliato ex lege presso l'Agenzia di CP_1
Locri (RC), via Matteotti e presso la Direzione Provinciale di Reggio Calabria, CP_1
Via D. Romeo n. 15, a versare quanto suddetto, inclusi i ratei già scaduti e computandosi gli interessi legali sulle singole rate per come rivalutate dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo;
4. Condannare l'Ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. In via subordinata:
1. Dichiarare l'importo richiesto dall' ripetibile per la parte afferente al periodo non prescritto e/o decaduto e CP_1 secondo la quantificazione che verrà effettuata in sede di CTU e, conseguentemente
2. condannare l'Ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio l' , di cui deve essere dichiarata la contumacia, CP_1 attesa la regolare notifica del ricorso.
Istruita la causa mediante escussione testimoniale, a seguito dell'udienza del
9.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
La ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire in favore dell' quanto precedentemente erogatole a titolo di CP_1
indennità di malattia per gli anni dal 2009 al 2018, per una somma complessiva pari ad € 9.226,39.
Nel caso di specie trova senz'altro applicazione il principio costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione, per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. SS. UU.
18046/2010 e nello stesso senso Cass. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
Nel caso di specie, emerge dalla lettura delle comunicazioni recapitate alla ricorrente che la ripetizione dell'indebito trae origine dall'intervenuta cancellazione delle giornate agricole previamente riconosciute a seguito di disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto tra la ricorrente e la ditta ER CO per tutti gli anni oggetto del giudizio, cancellazione che sarebbe stata pubblicata a mezzo del primo elenco di variazione trimestrale per il 2019.
Ai fini del presente giudizio, dunque, è onere della ricorrente fornire prova dell'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi disconosciuti e del conseguente diritto a trattenere le somme liquidatele dall a titolo di indennità di malattia per gli CP_1
anni oggetto di giudizio.
Ebbene, essendo rimasto contumace l'ente e mancando in atti tanto il verbale da cui è scaturito il disconoscimento quanto la prova dell'effettiva pubblicazione telematica degli elenchi di variazione, valutando il complesso della documentazione acquisita e delle prove assunte in giudizio, non può che ritenersi raggiunta la prova dell'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi disconosciuti dall'ente, per gli anni oggetto di giudizio.
Al riguardo, si evidenzia difatti che all'udienza dell'8.7.2022 sono stati ascoltati due testimoni su istanza della ricorrente.
La prima testimone nipote della ricorrente, ha riferito di aver Testimone_1
accompagnato alcune volte la ricorrente presso l'azienda agricola di ER CO
a Gioiosa Jonica in via Misogaso e che quest'ultima ha lavorato presso l'azienda dal
2008 al 2018 circa. Ha dichiarato che la ricorrente svolgeva lavori di campo, raccoglieva le olive, gli ortaggi e a volte, secondo le necessità, accudiva gli animali bovini che vi erano nell'azienda. Ha aggiunto che pur non essendo in grado di riferire se la ricorrente lavorasse effettivamente tutti i giorni della settimana, poteva tuttavia riferire che la stessa non si trovava mai in casa la mattina e che qualche volta l'aveva personalmente accompagnata presso il luogo di lavoro il mattino presto. Ha dichiarato inoltre che le direttive, per quanto riferitole dalla ricorrente e per come direttamente percepito nelle occasioni in cui l'aveva accompagnata presso l'azienda, venivano impartite al mattino direttamente dal titolare dell'azienda. Ha affermato che per quanto di sua conoscenza l'attività lavorativa si articolava dal lunedì al sabato, di non sapere nulla con riguardo alla retribuzione e di non essere in grado di quantificare la grandezza del terreno. Ha concluso dichiarando di essere a conoscenza del fatto che in azienda lavorassero altri dipendenti, ma di non averli visti nelle occasioni in cui vi si era recata, ricordandosi “solo di un signore robusto che ho saputo esser il titolare dell'azienda”.
Il secondo teste ha dichiarato di conoscere l'azienda ER in Testimone_2
quanto il padre era amico del titolare e spesso lo accompagnava presso i terreni dell'azienda medesima. Ha inoltre dichiarato di conoscere la ricorrente, in quanto sua vicina di casa, e di averla vista lavorare presso l'azienda agricola nelle occasioni in cui accompagnava il padre presso i terreni dell'azienda. Ha dunque riferito di aver visto lavorare la ricorrente quasi sempre nel periodo autunnale, negli anni dal 2008-
2009 sino al 2018 circa. Con riferimento alle mansioni espletate, ha dichiarato che la ricorrente raccoglieva le olive, puliva i terreni, accudiva gli animali bovini e faceva ciò che si rendeva necessario secondo la stagione. Ha concluso dichiarando “Posso dire che le direttive venivano impartite dal proprietario CO ER”.
Orbene si ritiene che le dichiarazioni rese dai testimoni siano attendibili in quanto coerenti intrinsecamente ed estrinsecamente, sovrapponibili tra loro e riscontrate dalla documentazione in atti. In particolare, entrambi i testimoni hanno dichiarato che la lavoratrice lavorava alle dipendenze di ER CO nel periodo autunnale, negli anni dal 2008 al 2018, hanno riferito con dichiarazioni sovrapponibili lo svolgimento di identiche mansioni e confermato che le direttive venivano impartite direttamente da ER CO.
Ebbene, in mancanza di qualsivoglia elemento di senso contrario, stante la mancanza in atti del verbale di accertamento redatto dagli ispettori , deve ritenersi che i CP_1
risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione contabile prodotta, abbiano confermato le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Le dichiarazioni rese, come evidenziato, risultano circostanziate in ordine ad alcuni elementi fondanti la subordinazione (esercizio del potere direttivo ed eterorganizzazione) e sono supportate dalla documentazione contabile in atti
(modello C2 storico, buste paga, comunicazioni Unilav, contratti a tempo determinato, certificazioni uniche ed estratto contributivo) idonea, lo si ribadisce in mancanza del verbale ispettivo, a provare l'esistenza del rapporto.
Alla luce di quanto sopra è possibile dunque accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda ER CO per gli anni dal 2008 al
2018, per un numero di 51 giornate annue. Ne consegue che i provvedimenti di ripetizione delle indennità di malattia corrisposte alla ricorrente per gli anni oggetto di giudizio sono illegittimi e che nulla è tenuta la ricorrente a restituire all' a tale CP_1
titolo, con conseguente condanna dell'ente a restituirle quanto eventualmente medio tempore trattenuto e a corrisponderle quanto eventualmente ancora dovuto per i medesimi titoli, il tutto oltre interessi legali da portarsi in detrazione dall'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione della disciplina dettata dall'art. 16, c. 6 l. 412/91.
Non può al contrario trovare accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna dell'ente al pagamento “di tutte le prestazioni assistenziali e previdenziali connesse al rapporto di lavoro” in quanto totalmente generica.
2. Le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo, in ragione del parziale accoglimento del ricorso. Per la restante parte, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia e delle questioni giuridiche trattate. In ragione dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, l' CP_1
deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento parziale del ricorso:
- accerta e dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola ER CO negli anni dal 2008 al 2018, per 51 giornate annue per i periodi già denunciati in data antecedente al disconoscimento operato dall' ; CP_1
- accerta e dichiara che nulla deve in restituzione la ricorrente all' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di indebito relativamente alle indennità di malattia corrisposte per gli anni dal 2009 al
2018 per una somma pari ad € 9.226,39 e chieste in ripetizione con le comunicazioni oggetto di ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla CP_1
restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente trattenute nonché a corrisponderle quanto eventualmente ancora dovuto per i medesimi titoli, oltre accessori come in parte motiva;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per un terzo;
- condanna, per la restante parte, l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.798,00
e dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Locri, 10/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi