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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 965/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Paolo Piccinini e con domicilio eletto presso il suo studio sito a Rimini Via Corso Giovani XXIII ( pec:
Email_1
OPPONENTE CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in
Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec t Email_2
OPPOSTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO contro
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso gli Avvisi di Addebito n. Parte_1
38220190001084490000 (notificato tramite PEC in data 04/12/2019) del valore di € 429,95 formato dall' a titolo di omesso pagamento della prima rata dei CP_1 contributi fissi dell'anno 2019 (comprensivi anche dei contributi fissi di competenza anno 2018) e n. 38220210000361076000 (notificato tramite PEC in data 06/12/2019) del valore di € 444,66 formato dall' a titolo di omesso CP_1 pagamento della seconda rata dei contributi fissi anno 2019 (comprensivi anche dei contributi fissi di competenza anno 2018)..
Risulta peraltro fondata l'eccezione preliminare di tardività della opposizione ritualmente avanzata dall' nella sua memoria difensiva di costituzione . CP_1
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, va ricordato che il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione ( Cass. Sez. L. ordinanza n. 21365 del
15/10/2010 Rv. 614791 ; conformi stessa sezione n. 17978del 01/07/2008 Rv. 603759 e n. 14692 del 2007 ) .
Del resto il termine di 40 giorni in tanto può avere funzione peculiare in quanto serva a determinare la formazione di un titolo esecutivo non più controvertibile in maniera da assicurare la sua finalità strumentale alla celere realizzazione della esazione dei crediti iscritti a ruolo (ed infatti l'autonomo termine - dilatorio - per l'inizio della esecuzione esattoriale è fissato in 60 giorni dall'art. 50 del DPR n. 602 del 1973, secondo cui “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”).
Alla inosservanza del termine utile per l'opposizione consegue che l'opposizione postuma, in difetto di rimessione nei termini (in analogia all'art. 650 c.p.c.) sia da dichiarare senz'altro inammissibile per maturata inoppugnabilità della iscrizione a ruolo.
In ogni caso la previsione del termine perentorio nella disciplina della opposizione alla iscrizione a ruolo esattoriale, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale poiché è stata riconosciuta legittima dal Giudice delle leggi con ordinanza n. 111 del 2007.
Nel caso di specie risulta circostanza ritualmente dedotta dall' , CP_1 documentale e non contestata , che gli Avvisi di Addebito di cui è causa siano stati notificati a mezzo PEC in data 4 e 6 dicembre 2019 mentre l'opposizione ( in relazione alla quale la parte opponente , nonostante l'ordine del giudice , non ha mai prodotto la prova della rituale notifica all ) è stata presentata a CP_1 distanza di cinque anni in data 9\09\2019 e quindi e ben oltre i 40 giorni previsti dall'art. 24 D.Lvo n. 46\1999.
La parte ricorrente non ha neppure richiesto la rimessione in termini , che in forza del vigente art. 153 c.p.c. può peraltro essere concessa solo se si dimostra che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte in quanto cagionata da un fatto estraneo alla sua volontà .
Ad abundantiam va rilevato che il decorso della prescrizione quinquennale del credito rivendicato dall' con gli AVA opposti risulta interrotto dalla CP_1 notifica in data 12\06\2024 del preavviso di fermo amministrativo n.
08280202400001649000 .
Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il giorno 12\09\2024, disattesa ogni Parte_1 altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Dichiara l'inammissibilità della opposizione .
2) Condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 CP_1 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 25\03\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'