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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2151/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2151/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) via Napoli, 101, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania Via C.F._1
Tagliamento n.42 presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 4308/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa, nonchè dell'indennità di accompagnamento per non essere la stessa capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché lo status di handicap in condizioni di gravità ex art.3 comma 3 L.104/92, con ed a tal fine chiede la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione con relativo termine per notifica;
Con
Vittoria di spese e compensi del precedente nonché del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di esserne anticipatario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… perché l'Onorevole
Giudice monocratico del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, Voglia rigettare il ricorso poiché inammissibile in rito nonché infondato in fatto e diritto”.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 marzo 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 4 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento dell'8 gennaio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente, contenute nella relazione di parte in atti, datata 8 marzo 2021 (rectius 2025), sono successive all'invio della bozza e consistono unicamente in una diversa valutazione delle patologie riscontrate dal ctu, affermandosi in ricorso “… il quadro generale fa evidentemente propendere per un marcato deficit funzionale, caratterizzato dall'impossibilità di deambulare autonomamente senza ausili e assistenza…”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 23 luglio 2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, ha ritenuto che sia affetta da “artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale, in soggetto con cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA” ed ha ritenuto “Tale situazione clinica, allo stato attuale, dotata di elevata pregnanza medico-legale, certamente, arreca al soggetto gravi difficoltà persistenti a volgere le funzioni proprie della sua età. Per le condizioni clinica in cui versa, tuttavia, la perizianda non mostra impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In tal senso, pertanto, la stessa non è in possesso dei requisiti medico- legali per ottenere il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Si
pagina 3 di 6 ritiene, infine, che, nel caso di specie, possa essere riconosciuto lo status medico-legale di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ex legge 104/92, art. 3, comma 3”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti1, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriore documentazione medica rispetto a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non
pagina 4 di 6 emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Parte ricorrente deve pertanto essere dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, in difetto di diversa indicazione del ctu e attesa la sostanziale coincidenza tra le patologie accertate e quelle già riscontrate in sede amministrativa.
CP_ L' deve essere condannato al pagamento di metà delle spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo tenuto conto dell'esito e della decorrenza dell'accertamento, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 marzo 2015 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
pagina 5 di 6 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di atp che liquida – già ridotte - in € 584, 00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensazione della restante quota;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 23 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ Deambulazione e passaggi posturali autonomi, possibili con appoggio Parte_2 monolaterale. Scoliosi a carico del tratto lombare. Discreta contrattura dei mm paravertebrali cervico-dorso- lombari. Dolenti e limitati di circa 1/4 i movimenti del tronco. Discreta tumefazione artrosica a carico delle ginocchia con movimenti dolenti ai massimi gradi. SISTEMA NERVOSO E PSICHICO Soggetto collaborante e orientato, risponde coerentemente a tutte le domande poste. Discreta deflessione del tono dell'umore in assenza di note disforiche”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 23 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2151/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) via Napoli, 101, C.F. , elettivamente domiciliata in Catania Via C.F._1
Tagliamento n.42 presso lo studio dell'Avv. Laura Cucuzza che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Bauer ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 4308/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “… la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa del ricorrente relativa al riconoscimento della totale e permanente inabilità lavorativa, nonchè dell'indennità di accompagnamento per non essere la stessa capace di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, nonché lo status di handicap in condizioni di gravità ex art.3 comma 3 L.104/92, con ed a tal fine chiede la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione con relativo termine per notifica;
Con
Vittoria di spese e compensi del precedente nonché del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di esserne anticipatario”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 10 aprile 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea ed ha chiesto “… perché l'Onorevole
Giudice monocratico del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte, Voglia rigettare il ricorso poiché inammissibile in rito nonché infondato in fatto e diritto”.
In esito all'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 4 marzo 2025 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 4 febbraio 2025 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento dell'8 gennaio 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
pagina 2 di 6 La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente non risulta aver formulato osservazioni in esito all'invio della bozza della relazione e le contestazioni della parte ricorrente, contenute nella relazione di parte in atti, datata 8 marzo 2021 (rectius 2025), sono successive all'invio della bozza e consistono unicamente in una diversa valutazione delle patologie riscontrate dal ctu, affermandosi in ricorso “… il quadro generale fa evidentemente propendere per un marcato deficit funzionale, caratterizzato dall'impossibilità di deambulare autonomamente senza ausili e assistenza…”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita il ricorrente in data 23 luglio 2024 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, ha ritenuto che sia affetta da “artrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale, in soggetto con cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA” ed ha ritenuto “Tale situazione clinica, allo stato attuale, dotata di elevata pregnanza medico-legale, certamente, arreca al soggetto gravi difficoltà persistenti a volgere le funzioni proprie della sua età. Per le condizioni clinica in cui versa, tuttavia, la perizianda non mostra impossibilità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita. In tal senso, pertanto, la stessa non è in possesso dei requisiti medico- legali per ottenere il diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Si
pagina 3 di 6 ritiene, infine, che, nel caso di specie, possa essere riconosciuto lo status medico-legale di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, ex legge 104/92, art. 3, comma 3”.
Tale valutazione appare coerente con l'esame obiettivo in atti1, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriore documentazione medica rispetto a quella già depositata in fase di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Infine, è opportuno rammentare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n. 26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, devono essere confermate perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio e pertanto il ricorso deve essere rigettato, non
pagina 4 di 6 emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Parte ricorrente deve pertanto essere dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, in difetto di diversa indicazione del ctu e attesa la sostanziale coincidenza tra le patologie accertate e quelle già riscontrate in sede amministrativa.
CP_ L' deve essere condannato al pagamento di metà delle spese di lite della fase di accertamento tecnico preventivo tenuto conto dell'esito e della decorrenza dell'accertamento, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 4 marzo 2015 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge
104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
pagina 5 di 6 CP_
- condanna l' al pagamento di metà delle spese di atp che liquida – già ridotte - in € 584, 00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensazione della restante quota;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio;
CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 23 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“ Deambulazione e passaggi posturali autonomi, possibili con appoggio Parte_2 monolaterale. Scoliosi a carico del tratto lombare. Discreta contrattura dei mm paravertebrali cervico-dorso- lombari. Dolenti e limitati di circa 1/4 i movimenti del tronco. Discreta tumefazione artrosica a carico delle ginocchia con movimenti dolenti ai massimi gradi. SISTEMA NERVOSO E PSICHICO Soggetto collaborante e orientato, risponde coerentemente a tutte le domande poste. Discreta deflessione del tono dell'umore in assenza di note disforiche”.