Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 932
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità della notifica degli avvisi di accertamento

    La Corte rileva che l'appellante non ha proposto motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992 nel giudizio di primo grado, limitandosi a presentare una memoria aggiuntiva ex art. 32 D.Lgs. 546/1992. Pertanto, le eccezioni sull'asserita nullità della notificazione degli avvisi sono inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte osserva che l'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella, ha determinato il consolidamento della pretesa e l'impossibilità di eccepire il decorso del termine di prescrizione, poiché la notifica degli avvisi ha interrotto tale termine prima della notifica della cartella.

  • Rigettato
    Validità delle notifiche degli avvisi di accertamento (nel merito)

    La Corte ritiene le notifiche regolari, sia quelle per compiuta giacenza (perfezionate decorsi 10 giorni dall'avviso di giacenza) sia quelle consegnate a persona qualificatasi come dipendente (trovando applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982). La società non ha fornito prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 932
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 932
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo