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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5869/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13840/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 30/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240033487108000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate riscossione di Salerno il 19.9.2024 notificò alla srl Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 10020240033487108000, con la quale le veniva intimato di pagare la complessiva somma di € 1.925,33 per tasse automobilistiche dovute per l'anno anno 2017 relative ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3.
Avverso la cartella la società propose ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, deducendo la violazione dell'articolo 5 D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, l'intervenuta prescrizione, la violazione dell'articolo 1, comma 161, L. 296/2006, la nullità per violazione del giusto procedimento, la mancanza dell'atto presupposto, l'illogicità per errore sui presupposti di fatto e di diritto, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, la decadenza, la violazione dell'articolo 24 Costituzione.
Successivamente l'Agenzia delle entrate-Riscossione di Salerno in data 17.12.2024 rinotificò la medesima cartella di pagamento n. 10020240033487108000 sempre relativa a tasse automobilistiche ex articolo 17
L. 449/1997, anno 2017, veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, per complessivi € 1.925,33. L'Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento con ricorso iscritto sotto il numero di R.G. 494/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, riproponendo i medesimi motivi già sviluppati nel ricorso
R.G. 19914/2024 e chiedendo la riunione dei due giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto la medesima cartella di pagamento
La Regione Campania e l'Ader si costituirono in entrambi i giudizi. La Regione documentò la notifica di avvisi di accertamento emessi dopo la notifica delle cartelle, sostenendo che avevano avuto effetti interruttivi del termine di prescrizione.
Nel primo scritto difensivo successivo al deposito dei documenti della Regione Campania, con le memorie illustrative ex articolo 32 D.lgs. 546/1992 depositate il 5 maggio 2025 dalla contribuente in entrambi i giudizi, la difesa della società con riferimento agli avvisi di accertamento n. 734271581316, n. 734241214959, n.
734256503674, eccepì: 1) l'inesistenza della loro notifica poiché gli avvisi di ricevimento non riportavano la sottoscrizione dell'agente postale, la data in cui sarebbe stata tentata la consegna dei plichi al destinatario e, in ogni caso, risultavano erroneamente compilati, 2) l'inefficace perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all'articolo 8 L. 890/1992 mancando il deposito dei relativi C.A.D. da parte della regione
Campania, mentre con riferimento agli avvisi di accertamento n. 734316947004, n. 734324188254, n.
734308580954, contestò: 1) l'impossibilità di verificare con assoluta certezza la sottoscrizione dell'agente postale e, pertanto, la conseguente inesistenza della notifica anche di tali ultimi provvedimenti, 2) la decadenza dalla possibilità di recuperare i presunti crediti vantati in base al disposto dell'articolo 1, comma
161, L. 296/2006.
La CGT con sentenza n. 13840 emessa all'udienza del 7.7.2025 e depositata il 30.7.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese. Il primo giudice rilevò che la Regione aveva provato la notifica di plurimi atti prodromici a quello impugnato e segnatamente:
avviso di accertamento n. 734271581316 per tassa auto 2017, spedito per la notifica il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734241214959 per tassa auto 2017, spedito il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734256503674 per tassa auto 2017, spedito il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734316947004, notificato il 04/04/2023;
avviso di accertamento n. 734324188254, notificato il 04/04/2023;
avviso di accertamento n. 734308580954, notificato il 04/04/2023.
La notifica, giudicata regolare, aveva interrotto il termine triennale di prescrizione ed aveva cristallizzato la pretesa, perché non erano stati impugnati.
La società ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore.
E' intervenuta in giudizio l'Ader che ha così concluso:
confermare la sentenza;
accertare in ogni caso la carenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ader, condannando l'ente impositore evocato in giudizio manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento per la mancata sottoscrizione da parte dell'agente postale dei relativi avvisi di ricevimento e l'errata compilazione di questi ultimi per la mancanza di tutta una serie di elementi, indicazioni ed informazioni (data di spedizione dei plichi, data di tentata consegna dei plichi ecc.) necessari per dimostrare non solo il tentativo di notifica, ma anche l'effettiva spedizione dei plichi raccomandati e, soprattutto, la loro relazione con i menzionati avvisi di accertamento.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli avvisi prodotte dalla Regione, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez.
6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.
V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memorie illustrative, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie degli avvisi di accertamento non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria di atti era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione comprovata dai documenti che la Regione aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione degli avvisi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Comunque anche se si potesse entrare nel merito dei motivi di impugnazione l'appello sarebbe infondato.
L'avviso di accertamento n. 734316947004, relativo al veicolo Targa_3 fu notificato il 4 aprile 2023 a mezzo del servizio postale con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734271581316 per tassa auto 2017, del veicolo Targa_3 fu spedito per la notifica il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734324188254, relativo al veicolo Targa_1 fu spedito per la notifica il 24.3.2023 e notificato il 4.4/2023 con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734241214959 relativo al veicolo Targa_1 fu spedito il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021.
L'avviso di accertamento n. 734256503674 relativo al veicolo Targa_2 fu spedito il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22.2.2021. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734308580954, relativo al veicolo Targa_2 fu notificato il 4.4.2023 con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
Per quanto riguarda la notifica per compiuta giacenza, essa si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data dell'avviso di giacenza (o CAD, Comunicazione di Nominativo_1) lasciato nella cassetta postale, anche se il destinatario non ritira il plico.
La compiuta giacenza è il meccanismo che considera notificato un atto se il destinatario non lo ritira entro
10 giorni dall'avviso di giacenza. La notifica si perfeziona automaticamente, anche senza il ritiro fisico del plico, garantendo la continuità dei procedimenti legali e tutelando il mittente.
La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro dell'atto. Da quel momento decorrono tutti i termini legali per agire, difendersi o rispondere, come previsto dalla legge.
Il principio è stato più volte affermato dalla Cassazione secondo la quale, in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta di un procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Sul punto la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1, Dpr
602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
La notifica è disciplinata dal decreto del ministero delle poste del 9 aprile 2001 il quale, all'articolo 31 prevede che: … In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
Per gli avvisi consegnati a persona qualificatasi come dipendente, costituisce ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 ( da ultimo Cass. ord. n. 27499/2025 ).
Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974), prova che l'appellante non ha fornito.
L'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento, che costituiscono atti presupposti della cartella impugnata, hanno determinato il consolidamento della pretesa e l'impossibilità di eccepire il decorso del termine di prescrizione che non è decorso tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e quella di notifica della cartella.
L'appello va respinto.
L'esistenza di giurisprudenza contrastante sulle notifiche giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ND, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5869/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13840/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 30/07/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240033487108000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'agenzia delle entrate riscossione di Salerno il 19.9.2024 notificò alla srl Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 10020240033487108000, con la quale le veniva intimato di pagare la complessiva somma di € 1.925,33 per tasse automobilistiche dovute per l'anno anno 2017 relative ai veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3.
Avverso la cartella la società propose ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, deducendo la violazione dell'articolo 5 D.L. 953/1982 convertito in L. 53/1983, l'intervenuta prescrizione, la violazione dell'articolo 1, comma 161, L. 296/2006, la nullità per violazione del giusto procedimento, la mancanza dell'atto presupposto, l'illogicità per errore sui presupposti di fatto e di diritto, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, la decadenza, la violazione dell'articolo 24 Costituzione.
Successivamente l'Agenzia delle entrate-Riscossione di Salerno in data 17.12.2024 rinotificò la medesima cartella di pagamento n. 10020240033487108000 sempre relativa a tasse automobilistiche ex articolo 17
L. 449/1997, anno 2017, veicoli targati Targa_1, Targa_2, Targa_3, per complessivi € 1.925,33. L'Ricorrente_1 impugnò la cartella di pagamento con ricorso iscritto sotto il numero di R.G. 494/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, riproponendo i medesimi motivi già sviluppati nel ricorso
R.G. 19914/2024 e chiedendo la riunione dei due giudizi per connessione soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto la medesima cartella di pagamento
La Regione Campania e l'Ader si costituirono in entrambi i giudizi. La Regione documentò la notifica di avvisi di accertamento emessi dopo la notifica delle cartelle, sostenendo che avevano avuto effetti interruttivi del termine di prescrizione.
Nel primo scritto difensivo successivo al deposito dei documenti della Regione Campania, con le memorie illustrative ex articolo 32 D.lgs. 546/1992 depositate il 5 maggio 2025 dalla contribuente in entrambi i giudizi, la difesa della società con riferimento agli avvisi di accertamento n. 734271581316, n. 734241214959, n.
734256503674, eccepì: 1) l'inesistenza della loro notifica poiché gli avvisi di ricevimento non riportavano la sottoscrizione dell'agente postale, la data in cui sarebbe stata tentata la consegna dei plichi al destinatario e, in ogni caso, risultavano erroneamente compilati, 2) l'inefficace perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all'articolo 8 L. 890/1992 mancando il deposito dei relativi C.A.D. da parte della regione
Campania, mentre con riferimento agli avvisi di accertamento n. 734316947004, n. 734324188254, n.
734308580954, contestò: 1) l'impossibilità di verificare con assoluta certezza la sottoscrizione dell'agente postale e, pertanto, la conseguente inesistenza della notifica anche di tali ultimi provvedimenti, 2) la decadenza dalla possibilità di recuperare i presunti crediti vantati in base al disposto dell'articolo 1, comma
161, L. 296/2006.
La CGT con sentenza n. 13840 emessa all'udienza del 7.7.2025 e depositata il 30.7.2025 rigettò il ricorso, compensando le spese. Il primo giudice rilevò che la Regione aveva provato la notifica di plurimi atti prodromici a quello impugnato e segnatamente:
avviso di accertamento n. 734271581316 per tassa auto 2017, spedito per la notifica il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734241214959 per tassa auto 2017, spedito il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734256503674 per tassa auto 2017, spedito il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021;
avviso di accertamento n. 734316947004, notificato il 04/04/2023;
avviso di accertamento n. 734324188254, notificato il 04/04/2023;
avviso di accertamento n. 734308580954, notificato il 04/04/2023.
La notifica, giudicata regolare, aveva interrotto il termine triennale di prescrizione ed aveva cristallizzato la pretesa, perché non erano stati impugnati.
La società ha impugnato la sentenza della quale ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese e loro attribuzione al difensore.
E' intervenuta in giudizio l'Ader che ha così concluso:
confermare la sentenza;
accertare in ogni caso la carenza di qualsivoglia responsabilità dell'Ader, condannando l'ente impositore evocato in giudizio manlevarla e tenerla indenne da qualsiasi effetto pregiudizievole dell'emananda sentenza;
condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ripropone l'eccezione di nullità della notifica degli avvisi di accertamento per la mancata sottoscrizione da parte dell'agente postale dei relativi avvisi di ricevimento e l'errata compilazione di questi ultimi per la mancanza di tutta una serie di elementi, indicazioni ed informazioni (data di spedizione dei plichi, data di tentata consegna dei plichi ecc.) necessari per dimostrare non solo il tentativo di notifica, ma anche l'effettiva spedizione dei plichi raccomandati e, soprattutto, la loro relazione con i menzionati avvisi di accertamento.
L'appello non può trovare accoglimento e va pertanto rigettato per il motivo pregiudiziale che di seguito si chiarirà.
E, invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria degli avvisi prodotte dalla Regione, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, cioè producendo memoria integrativa dei motivi atteso il mutare del thema decidendum, sol limitandosi a presentare una memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez.
6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; Cass. Sez.
V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, limitandosi invece, come detto, a presentare memorie illustrative, di talché il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie degli avvisi di accertamento non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del
05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria di atti era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione comprovata dai documenti che la Regione aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione degli avvisi, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Comunque anche se si potesse entrare nel merito dei motivi di impugnazione l'appello sarebbe infondato.
L'avviso di accertamento n. 734316947004, relativo al veicolo Targa_3 fu notificato il 4 aprile 2023 a mezzo del servizio postale con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734271581316 per tassa auto 2017, del veicolo Targa_3 fu spedito per la notifica il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734324188254, relativo al veicolo Targa_1 fu spedito per la notifica il 24.3.2023 e notificato il 4.4/2023 con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734241214959 relativo al veicolo Targa_1 fu spedito il 23/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22/02/2021.
L'avviso di accertamento n. 734256503674 relativo al veicolo Targa_2 fu spedito il 20/10/2020 e notificato per compiuta giacenza il 22.2.2021. La notifica è regolare.
L'avviso di accertamento n. 734308580954, relativo al veicolo Targa_2 fu notificato il 4.4.2023 con consegna a persona qualificatasi come dipendente. La notifica è regolare.
Per quanto riguarda la notifica per compiuta giacenza, essa si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data dell'avviso di giacenza (o CAD, Comunicazione di Nominativo_1) lasciato nella cassetta postale, anche se il destinatario non ritira il plico.
La compiuta giacenza è il meccanismo che considera notificato un atto se il destinatario non lo ritira entro
10 giorni dall'avviso di giacenza. La notifica si perfeziona automaticamente, anche senza il ritiro fisico del plico, garantendo la continuità dei procedimenti legali e tutelando il mittente.
La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro dell'atto. Da quel momento decorrono tutti i termini legali per agire, difendersi o rispondere, come previsto dalla legge.
Il principio è stato più volte affermato dalla Cassazione secondo la quale, in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta di un procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Sul punto la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1, Dpr
602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
La notifica è disciplinata dal decreto del ministero delle poste del 9 aprile 2001 il quale, all'articolo 31 prevede che: … In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
Per gli avvisi consegnati a persona qualificatasi come dipendente, costituisce ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 ( da ultimo Cass. ord. n. 27499/2025 ).
Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974), prova che l'appellante non ha fornito.
L'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento, che costituiscono atti presupposti della cartella impugnata, hanno determinato il consolidamento della pretesa e l'impossibilità di eccepire il decorso del termine di prescrizione che non è decorso tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e quella di notifica della cartella.
L'appello va respinto.
L'esistenza di giurisprudenza contrastante sulle notifiche giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello. Compensa le spese di giudizio.