Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2023, n. 31730
CASS
Sentenza 15 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, il 10 ottobre 2023, con pubblicazione avvenuta il 15 novembre 2023. Le parti in causa sono una società agricola e la Regione Lombardia. La società ha richiesto l'accertamento negativo del diritto della Regione di recuperare aiuti comunitari erogati per gli anni 2015 e 2016, sostenendo che il recupero fosse basato su un errore di calcolo dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), non rilevabile dalla beneficiaria in buona fede. La Regione ha contestato sia la giurisdizione del giudice ordinario sia la fondatezza della domanda, sostenendo che il recupero fosse legittimo in quanto rientrante in una riduzione lineare degli aiuti.

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità del recupero operato dalla Regione. Ha argomentato che la riduzione lineare degli aiuti, prevista dal Regolamento (UE) n. 1307/2013, può essere applicata anche dopo il pagamento e non è assimilabile a un errore di calcolo. Inoltre, ha stabilito che la giurisdizione sulla questione spettava al giudice ordinario, in quanto la controversia riguardava l'impugnativa di un atto amministrativo di recupero di contributi pubblici. La Corte ha infine chiarito che la valutazione della sussistenza di un errore attribuibile all'autorità competente è di competenza del giudice di merito, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità.

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Massime4

In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale di tali pagamenti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del Regolamento cit.; ne consegue che, qualora si superi tale massimale, l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea) è obbligata a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228 del 2013 e del Regolamento (UE) n. 229 del 2013. Tale riduzione, suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica l'art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, essendo rimesso al giudice di merito l'accertamento se si ricorre in una o nell'altra fattispecie e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.

La controversia che afferisce alla revoca del contributo in agricoltura, sia quale asserito effetto di un errore dell'autorità nazionale, sia quale conseguenza del ricorso all'istituto della "riduzione lineare", è sempre devoluta al giudice ordinario, in quanto l'esigenza di procedere alla revoca e/o al recupero del contributo anteriormente concesso è priva di margine di valutazione discrezionale da parte dell'autorità nazionale di coordinamento, la quale è tenuta solo alla verifica dell'esistenza del presupposto direttamente fissato dalla legge. ? Nell'ambito delle finalità della Politica agricola comune (PAC), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del citato Regolamento; ne consegue che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio, per l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea), praticare una "riduzione lineare" degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228/2013 e del Regolamento (UE) n. 229/2013. ? La "riduzione lineare" degli importi di tutti i pagamenti diretti è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo e - in base ad un accertamento in concreto spettante al giudice del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato - va tenuta distinta dalla mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, secondo cui il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

La controversia che afferisce alla revoca del contributo in agricoltura, sia quale asserito effetto di un errore dell'autorità nazionale, sia quale conseguenza del ricorso all'istituto della "riduzione lineare", è sempre devoluta al giudice ordinario, in quanto l'esigenza di procedere alla revoca e/o al recupero del contributo anteriormente concesso è priva di margine di valutazione discrezionale da parte dell'autorità nazionale di coordinamento, la quale è tenuta solo alla verifica dell'esistenza del presupposto direttamente fissato dalla legge. ? Nell'ambito delle finalità della Politica agricola comune (PAC), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del citato Regolamento; ne consegue che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio, per l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, Agea), praticare una "riduzione lineare" degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228/2013 e del Regolamento (UE) n. 229/2013. ? La "riduzione lineare" degli importi di tutti i pagamenti diretti è suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo e - in base ad un accertamento in concreto spettante al giudice del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato - va tenuta distinta dalla mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, secondo cui il contributo non può essere recuperato ove sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello inerente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. (Principio affermato in relazione alla revoca e/o al recupero di contributi PAC conseguente alla loro riduzione lineare, in quanto quest'ultima non importava alcun apprezzamento discrezionale da parte dell'autorità nazionale, la quale era tenuta solo al vaglio della esistenza del relativo presupposto direttamente fissato per legge).

Commentari3

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    https://www.eius.it/articoli/

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 3 ottobre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2023, n. 31730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31730
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

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