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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.10.1969
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Cinzia Biondi e dall'Avv. Barbara Ori presso il loro studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 30.05.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, detta figlia è collocata presso la SI.ra
[...]
in Cinisello Balsamo, Via P. Sarpi 9, ed ivi avrà residenza. Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) il SI. , non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità Pt_2 di seguito indicati: ad anni alterni, il periodo dal 23 al 25 dicembre e il periodo pasquale dal Venerdì
Santo alla Pasquetta;
ad anni alterni il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Per le ferie estive, il padre passerà con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive e dovrà preventivamente comunicare alla madre il periodo scelto.
Inoltre, il padre potrà avere con sé la figlia due week end al mese, dal pomeriggio ore 14.30 del sabato sino alla domenica sera ore 21.00 a week end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non terrà la figlia per il weekend.
Si fa presente che quanto previsto in questo articolo può subire variazioni per accordo tra i due genitori e che nella gestione della figlia si terrà conto che ha già una sua autonomia sociale per cui eventuali sue necessità in tal senso possono comportare ulteriori variazioni;
3) le deduzioni fiscali relative alla figlia saranno suddivise per la metà in capo a ciascun genitore
4) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_2 Pt_1 di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è pubblicata la decisione del tribunale in ordine al presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(prima rivalutazione: dopo un anno dall'omologa della separazione);
5) ognuno dei coniugi terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza prot.1377-18, che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere per aver già condiviso copia del relativo documento, e quindi a queste si deve far riferimento anche quanto alla necessità di preventivo accordo e documentazione. Si richiamano le lettere da a) ad g) di detto protocollo, comunque facendovi riferimento per quanto qui non ritrascritto:
“A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre scuola o del cd doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITÀ' Dl RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici — salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. ln tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ di ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. ln caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio”;
6) resta inteso che ogni spesa straordinaria che non rientra nell'elenco di cui sopra deve sempre essere preventivamente concordato tra i ricorrenti secondo le modalità di cui alla lettera F) del protocollo di cui sopra;
7) la SI.ra e il SI. dichiarano di essere autonomi dal punto di vista Pt_1 Parte_2 finanziario ed economico nonché patrimoniale e comunque di nulla avere a chiedere reciprocamente salvo quanto previsto per la figlia.
* * *
Spese legali sempre integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 973/24 del Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milazzo in data 26.08.2016 (atto n. 66, Parte II, Serie C) del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Milazzo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milazzo), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06.10.1969
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Cinzia Biondi e dall'Avv. Barbara Ori presso il loro studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 30.05.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, detta figlia è collocata presso la SI.ra
[...]
in Cinisello Balsamo, Via P. Sarpi 9, ed ivi avrà residenza. Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2) il SI. , non collocatario, potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità Pt_2 di seguito indicati: ad anni alterni, il periodo dal 23 al 25 dicembre e il periodo pasquale dal Venerdì
Santo alla Pasquetta;
ad anni alterni il periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre e il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Per le ferie estive, il padre passerà con la figlia un periodo di due settimane anche non consecutive e dovrà preventivamente comunicare alla madre il periodo scelto.
Inoltre, il padre potrà avere con sé la figlia due week end al mese, dal pomeriggio ore 14.30 del sabato sino alla domenica sera ore 21.00 a week end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale nella settimana in cui non terrà la figlia per il weekend.
Si fa presente che quanto previsto in questo articolo può subire variazioni per accordo tra i due genitori e che nella gestione della figlia si terrà conto che ha già una sua autonomia sociale per cui eventuali sue necessità in tal senso possono comportare ulteriori variazioni;
3) le deduzioni fiscali relative alla figlia saranno suddivise per la metà in capo a ciascun genitore
4) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma Pt_2 Pt_1 di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è pubblicata la decisione del tribunale in ordine al presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(prima rivalutazione: dopo un anno dall'omologa della separazione);
5) ognuno dei coniugi terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza prot.1377-18, che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere per aver già condiviso copia del relativo documento, e quindi a queste si deve far riferimento anche quanto alla necessità di preventivo accordo e documentazione. Si richiamano le lettere da a) ad g) di detto protocollo, comunque facendovi riferimento per quanto qui non ritrascritto:
“A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza SInificativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
g. baby sitter, frequenza del cd tempo prolungato, del cd pre scuola o del cd doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITÀ' Dl RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici — salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. ln tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ di ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. ln caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
G. BENEFICI FISCALI O ASSICURATIVI
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio”;
6) resta inteso che ogni spesa straordinaria che non rientra nell'elenco di cui sopra deve sempre essere preventivamente concordato tra i ricorrenti secondo le modalità di cui alla lettera F) del protocollo di cui sopra;
7) la SI.ra e il SI. dichiarano di essere autonomi dal punto di vista Pt_1 Parte_2 finanziario ed economico nonché patrimoniale e comunque di nulla avere a chiedere reciprocamente salvo quanto previsto per la figlia.
* * *
Spese legali sempre integralmente compensate.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 973/24 del Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milazzo in data 26.08.2016 (atto n. 66, Parte II, Serie C) del registro degli atti di Pt_2 matrimonio del Comune di Milazzo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milazzo), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 11.09.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti