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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5103 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8765/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. IA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8765/2012 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT RO;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CE AM;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AC NO;
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CAIAFA EN
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
TROISI PAOLA
(C.F. con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_6 dell'avv. TROISI PAOLA
FARO ASSICURAZIONI S.P.A. in LAC, contumace.
ZE IA
Oggetto: lesione personale pagi na 1 di 37 CONCLUSIONI
Parte attorea: «1. Condannarsi i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni procurate alla sig.ra , scaturenti Parte_1 dai fatti di cui in premessa, da meglio determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio previa nomina di C.T.U. oltre ITT e ITP, danno morale ovvero patrimoniale da quantificarsi anch'essi come per legge nel corso del giudizio.
2. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario, con clausola di provvisoria esecuzione». parte convenuta, : «1) autorizzare la chiamata in causa della CP_1
Zurigo Ass.ni, compagnia che copre i rischi professionali del convenuto, in persona del legale rappresentante p.t. con apposito slittamento della prima udienza;
2) dichiarare la decadenza dell'attrice dalla prova delle circostanze in ordine alle quali non risulta formata alcuna istruttoria nell'atto di citazione;
nel merito: 1) rigettare la domanda attorea perché infondata con condanna comunque dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della chiamata in garanzia, ritenuta la responsabile Controparte_7 civile per i rischi professionali del dr. condannarla – in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. – a corrispondere all'autore il risarcimento dei danni nella misura eventualmente accertata e riconosciuta;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario […]». parte convenuta, «in via preliminare, rigettare la Controparte_2 domanda attrice per i motivi in rito ed in merito che precedono.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accogliere la domanda di garanzia e manleva e, per l'effetto, condannare le MP Assicuratrici “ , “Faro S.p.A.”, “ CP_4 CP_5
, “ , in persona dei rispettivi loro legali rappresentati e
[...] Controparte_6
pagi na 2 di 37 in proporzione delle rispettive quote di riparto (30% - 40% - 20% - 10%) a pagare in suo favore (ovvero: in favore di essa ' Parte_2
tutto quanto giudizialmente risultante dovuto all'attrice
[...]
NF RO, per i fatti di causa, anche a titolo di spese e competenze di giudizio».
Chiamata in causa, «Reiectis contrariis e tutt'altro Controparte_7 impugnando Voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per i danni scaturenti da mancato e/o incompleto consenso informato.
Voglia, nel merito, dichiarare la carenza dei presupposti di responsabilità del dr. per i fatti contestati, con assoluzione della CP_1 Controparte_8 da ogni qualsiasi avversa pretesa.
[...]
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Voglia considerare che l'operatività della polizza stipulata con la opera a secondo rischio, quindi, condannarla Controparte_8 esclusivamente nei limiti dell'eccedenza del massimale delle polizze stipulate dalla con le altre compagnie assicurative, tenendo, Controparte_2 comunque, conto dell'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ.
In caso di condanna solidale voglia contenere la garanzia assicurativa limitatamente alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese e competenze legali del presente giudizio».
Terze chiamate, e «Voglia l'On. Controparte_9 Controparte_10
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere e giudicare:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla Parte_2
nei confronti delle MP e
[...] Controparte_4 [...]
per l'eccepito inoperatività della garanzia assicurativa, con CP_5 conseguenti condanna alle spese processuali;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della in quanto generica, infondata e, Parte_2
pagi na 3 di 37 comunque, non provata;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità della e della reale entità CP_2 del danno e il nesso eziologico, ripartire il danno direttamente imputabile alla
tra le MP assicuratrici in ragione di ciascuna quota, non CP_2 sussistendo vincoli di solidarietà, tenendo presente che la quota della Faro in liquidazione coatta amministrativa non può essere ripartita tra le MP Contr
e CP_5 CP_6
4. In via subordinata e, indipendentemente dalla natura o meno di rapporto subordinato intercorrente tra la struttura e il dott. accertare Controparte_1 in ogni caso, il grado di colpa tra la e il dott. in CP_2 CP_1 relazione all'evento per cui vi è causa;
5. In subordine, e sulla scorta dei rilievi contenuti nella presente comparsa
(capo I, punto 3) e, sempre nell'ipotesi di cui al punto 3 delle conclusioni, qualora sia accertato che il dott. non sia legato da un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato con la casa di cura convenuta, accogliere la domanda in surroga e rivalsa ex art. 1916 cod. civ. proposta dalle odierne comparenti compagnie e, per l'effetto, condannare il dott. a Controparte_1 rimborsare ad e a quanto da ciascuna Controparte_11 Controparte_5 tenuta a corrispondere per l'evento de quo;
6. Vittoria di spese, diritti e onorari di causa».
Terza chiamata, « Voglia l'On. Tribunale adito, Controparte_12 contrariis reiectis, così provvedere e giudicare:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 delle MP e per l'eccepito Controparte_4 Controparte_5 inoperatività della garanzia assicurativa, con conseguenti condanna alle spese processuali;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della in quanto generica, infondata e, Parte_2 comunque, non provata;
. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda pagi na 4 di 37 di accertamento della responsabilità della e della reale entità CP_2 del danno e il nesso eziologico, ripartire il danno direttamente imputabile alla
tra le MP assicuratrici in ragione di ciascuna quota, non CP_2 sussistendo vincoli di solidarietà, tenendo presente che la quota della Faro in liquidazione coatta amministrativa non può essere ripartita tra le MP Contr
e CP_5 CP_6
4. In via subordinata e, indipendentemente dalla natura o meno di rapporto subordinato intercorrente tra la struttura e il dott. accertare Controparte_1 in ogni caso, il grado di colpa tra la e il dott. in CP_2 CP_1 relazione all'evento per cui vi è causa;
In subordine, e sulla scorta dei rilievi contenuti nella presente comparsa
(capo I, punto 3) e, sempre nell'ipotesi di cui al punto 3 delle conclusioni, qualora sia accertato che il dott. non sia legato da un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato con la casa di cura convenuta, accogliere la domanda in surroga e rivalsa ex art. 1916 cod. civ. proposta dalle odierne comparenti compagnie e, per l'effetto, condannare il dott. a Controparte_1 rimborsare a quanto dalla stessa tenuta a Controparte_6 corrispondere per l'evento de quo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione notificati in data 17/12/2012 e 21/12/2012,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 rispettivamente “ (in seguito Parte_2 anche e il medico per ivi sentir accogliere le CP_2 Controparte_1 conclusioni così come riportate in premessa.
A fondamento della propria domanda ha dedotto
− che essendo portatrice di una “grave gonartrosi sinistra” si era ricoverata presso la in data 24/4/2010 al fine di Controparte_2 sottoporsi a intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio sinistro, poi effettuato in data 26/4/2010 dal dott. ; Controparte_1
− che era stata dimessa in data 4/5/2010 e le era stato prescritto di effettuare sedute di rieducazione motoria a favore dell'arto interessato pagi na 5 di 37 dall'intervento, alle quali si era sottoposta dal 4/5/2010 al 31/7/2010, presso il
Centro Elios di Castellabate (SA);
− che già in data 14/6/2010, a causa del persistere delle difficoltà motorie nonostante le terapie, si era sottoposta a visita presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania, ove si era sottoposta a elettromiografia, dalla quale era risultata una “sofferenza del nervo peroneale e tibiale posteriore sinistro”;
− che, persistendo la difficoltà a deambulare, oltre alla sintomatologia sia estetica che dolorosa, si era recata presso il dott. in data CP_1
16/9/2010, il quale le aveva riscontrato un “deficit parziale del femorale sinistro” e, effettuata un'ulteriore elettromiografia in data 11/10/2010, era stata evidenziata una “modesta sofferenza del nervo femorale sinistro” mentre non era ottenuta alcuna risposta dalla stimolazione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE);
− che, per tali motivi, non aveva ma i ripreso a deambulare autonomamente, ed era stata costretta all'utilizzo del girello e della molla di
Codeville a causa del “piede cadente” o “in equinismo” dovuto dalle lesione dello SPE, residuando esiti di carattere permanente;
− che tale esito è senz'altro da addebitare a errore chirurgico connesso alla manovra aggressiva o a un incongruo utilizzo dei divaricatori al momento dell'atto operatorio o, ancora, a complicazioni come ematomi o edema o a cattiva sorveglianza anestesiologica, evidenziandosi la responsabilità professionale per colpa e imprudenza del dott. e della;
CP_1 CP_2
− che, esperito il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 in data
8/10/2012 con esito negativo, non sono riusciti a definire bonariamente la vertenza e, pertanto, ha agito in giudizio innanzi all'intestato Tribunale;
− che il danno da lei subito ex art. 2043 e 2059 cod. civ. è conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione dell'operazione chirurgica.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, nella quale ha eccepito
• l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda proposta in quanto pagi na 6 di 37 l'intervento è stato eseguito secondo la classica tecnica, in tempi e condizioni regolari, utilizzando il bracciale pneumatico per ottenere un'ischemia temporanea;
• la contraddittorietà della domanda attorea che attribuisce alternativamente la causa dell'offesa a complicazioni come ematomi o edema o alla cattiva sorveglianza anestesiologica, attività che non riguardano l'operazione chirurgica da lui effettuata;
• che nell'artroprotesi di ginocchio difficilmente si può raggiungere il territorio anatomico interessato dai presunti danni lamentati dall'attrice, se non a prezzo di ulteriori lesioni che, però, sono risultati assenti nei controlli postoperatori.
Ha concluso come in premessa, richiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_13
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Parte_2 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito
[...]
o la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'attrice ex art. 165
c.p.c.;
o l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex D.lgs. 28/2010 in relazione all'art. 164 c.p.c. non comprendendosi se l'attrice ha inteso far valere l'inadempimento contrattuale ex art. 1228 e ss. cod. civ. o anche la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. o anche ex art. 2049 cod. civ. o ancora quella ex art. 2236 cod. civ.;
o che, nel caso di azione ex art. 2236 cod. civ. in relazione all'art. 2222 cod. civ., la decadenza e prescrizione della stessa azione;
o la conformità dei trattamenti sanitari effettuati a favore dell'attrice con i protocolli scientifici vigenti;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;
o la sottoscrizione dell'attrice del consenso informato;
o la mancata prova del nesso eziologico tra l'evento e il danno;
o la mancata indicazione, da parte dell'attrice, delle differenti modalità di esecuzione che avrebbero evitato il danno;
pagi na 7 di 37 o la riconducibilità, del caso di specie, al paradigma di cui all'art. 2236 cod. civ.;
o mancata prova che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento danno;
o la mancata correlazione tra il quadro clinico dell'attrice con il danno da lei subito, non esistendo alcuna possibilità di ledere il nervo femorale in corso di protesi di ginocchio.
Ha richiesto, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa, oltre che l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia
d'assicurazione.
Con atto di chiamata in causa notificato in data 22/4/2013, Controparte_1 ha chiamato in giudizio la la quale si è costituita Controparte_13 tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta e costituzione nella quale ha eccepito
▪ la mancata prova, da parte dell'assicurato, della sussistenza della garanzia assicurativa e delle regolarità del pagamento del premio;
▪ l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai danni scaturenti dal mancato “consenso informato”;
▪ l'operatività della polizza stipulata esclusivamente a secondo rischio;
▪ la limitazione, nel caso di responsabilità solidale, alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà;
▪ l'infondatezza delle pretese attoree, non sussistendo alcun nesso causale tra le lesioni lamentate e l'intervento del dr. ; CP_1
▪ l'infondatezza altresì del quantum debeatur indicato genericamente in misura esagerata e non collegato eziologicamente ai fatti di causa.
Ha concluso, pertanto, come da conclusioni soprariportate.
A seguito di chiamate in garanzia notificate in data 12/6/2013 e 14/6/2013, si sono costituite unitamente la e la Controparte_4 [...] con comparsa di costituzione e risposta nella quale, Controparte_5 associandosi preliminarmente a tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate pagi na 8 di 37 Co dalla Casa Cura, hanno eccepito il mancato assolvimento onere della prova in merito all'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione e nella copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa;
la mancata sussistenza della copertura assicurativa essendo operante ed efficacia la clausola claims made, pertanto, pur essendosi verificato il sinistro per cui è causa in data 26/4/2010, poiché la richiesta di risarcimento è stata effettuata dall'assicurato in data 20/4/2012 e 13/6/2012, dopo la disdetta della polizza, non vi è copertura;
che, in ogni caso l'assicurazione è ripartita tra più assicuratori per quote determinate e rientra nello schema della coassicurazione di cui all'art. 1911 cod. civ.;
l'eventuale azione di rivalsa ex art. 1916 cod. civ. in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accertata responsabilità della CP_2
e del dott. e qualora emerga un rapporto di lavoro non
[...] CP_1 subordinato tra quest'ultimo e la Casa di Cura;
che il massimale garantito per la responsabilità civile verso terzi era di
€ 1.000.000,00 per persona, ma, con la appendice n. 14 allegata, la polizza è stata modificata sul punto e aumentata a € 5.000.000,00 per ogni persona;
che con le appendici n. 14 e n. 18 era stata modificata, altresì, la definizione di medico dipendente (inteso ora quale “personale medico con contratto di lavoro subordinato”);
la necessità di verificare se il dott. , presuntivamente unico CP_1 responsabile, potesse essere considerato o meno quale ausiliare della clinica, nell'accezione dell'art. 1228 cod. civ. ;
la mancata prova del nesso causale materiale sussistente tra il danno e la condotta dei sanitari e della struttura;
la genericità dell'asserito inadempimento imputabile alla struttura e al medico operatore;
la genericità e la mancata prova del quantum debeatur.
Hanno concluso, quindi, come da conclusioni soprariportate. pagi na 9 di 37 Si è costituita tardivamente in giudizio la Controparte_14 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito il mancato onere della prova in merito all'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione e nella copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa;
la mancata sussistenza della copertura assicurativa essendo operante ed efficacia la clausola claims made, pertanto, pur essendosi verificato il sinistro per cui è causa in data 26/4/2010, poiché la richiesta di risarcimento è stata effettuata dall'assicurato in data 20/4/2012 e 13/6/2012, dopo la disdetta della polizza, non vi è copertura;
che, in ogni caso l'assicurazione era ripartita tra più assicuratori per quote determinate e rientra nello schema della coassicurazione di cui all'art. 1911 cod. civ.;
l'eventuale azione di rivalsa ex art. 1916 cod. civ. in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accertata responsabilità della CP_2
e del dott. e qualora fosse emerso un rapporto di lavoro non
[...] CP_1 subordinato tra quest'ultimo e la Casa di Cura;
che il massimale garantito per la responsabilità civile verso terzi era di
€ 1.000.000,00 per persona, ma, con la appendice n. 14 allegata, la polizza è stata modificata sul punto e aumentata a € 5.000.000,00 per ogni persona;
che con le appendici n. 14 e n. 18 era stata modificata, altresì, la definizione di medico dipendente (inteso ora quale “personale medico con contratto di lavoro subordinato”);
la necessità di verificare se il dott. , presuntivamente unico CP_1 responsabile, possa essere considerato o meno quale ausiliare della clinica, nell'accezione dell'art. 1228 cod. civ. ;
la mancata prova del nesso causale materiale sussistente tra il danno e la condotta dei sanitari e della struttura;
la genericità dell'asserito inadempimento imputabile alla struttura e al medico operatore;
la genericità e la mancata prova del quantum debeatur. pagi na 10 di 37 in liquidazione coatta non si è costituita, per cui ne è Controparte_15 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice e di
C.T.U. medico legale.
La causa dopo meri rinvii dovuti all'emergenza Covid-19 e al carico di ruolo è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si aderisce, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale.
1.2. Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere
(cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
1.3. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, pagi na 11 di 37 Cass. n. 10616/12).
1.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2,
L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o para subordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass.
n. 13953/07).
1.5. Quanto, invece, alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n. 9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del
2017 - che, all'art. 7, co. 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente -, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti pagi na 12 di 37 prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806). Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/19, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n.
189/12, di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14, n. 8940/14).
1.6. Ebbene, essendo sia la responsabilità del medico, che quella della struttura all'interno della quale il primo opera, riconducibili al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2,
c.c.
1.7. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
1.8. La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del pagi na 13 di 37 professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
1.9. Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
1.10. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
1.11. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 26907/2020; Cass. n.
18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
1.12. Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si pagi na 14 di 37 distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
1.13. Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/17).
2. Venendo al caso di specie, alla luce di tutte le anzidette considerazioni,
è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per gli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice sia nei confronti delle strutture sanitarie sia nei confronti del medico chirurgo, dr. , essendo evidente che il Controparte_1 rapporto instauratosi tra l'NF e la struttura che l'ha ospitata per l'intervento (rapporto riscontrato dalla cartella clinica in atti e incontestato dal medico e dalla convenuti), trova fondamento nel contratto CP_2 tipico di spedalità con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ., nei termini sopra chiariti.
2.1. Risulta, quindi, centrale l'accertamento del nesso di causalità tra
l'intervento e il danno lamentato dall'attrice.
2.2. In tal senso, risulta essere la relazione peritale redatta in corso di causa nella quale la c.t.u., rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti, si cui si riportano i passaggi salienti:
«(..) la sig.ra (nata a [...] il [...] (…) Parte_1 pensionata, ex bracciante agricola a (…) per una grave artrosi deformante del ginocchio sinistro si ricoverò dal 24/04 al 04/05/10 presso l'Ortopedia della Clinica Malzoni di ove l'ortopedico dott. , il Pt_2 Per_1
26/04/10, la sottopose ad una protesi totale del ginocchio sinistro, previa pagi na 15 di 37 anestesia spinale. Si ricorda anche che durante queste fasi preoperatorie e anestesiologiche, l'attrice riferì sempre e ribadì più volte di aver avuto un intenso dolore e bruciore lungo la faccia posteriore dell'intero arto inferiore sinistro. Si ricorda che l'intervento di protesi totale del ginocchio riuscì perfettamente e che la signora fu inviata subito al Centro Elios di Pt_1
Castellabate per effettuare un lungo e normale iter di recupero funzionale post-operatorio del ginocchio protesizzato.
E in questo Centro fu osservato chiaramente, e già nei primi giorni dopo l'intervento, un deficit importante del nervo sciatico popliteo esterno (Spe). Fu anche, per questo, reinviata ambulatorialmente alla stessa Clinica Malzoni di ove l'operatore dott. confermò una paralisi di Pt_2 Per_1 questo nervo (SPE) e parziale del femorale sinistro, consigliando un'elettromiografia (che fu ripetuta poi anche nelle settimane successive). Questi esami neurofisiologici confermarono più volte un importante deficit del nervo SPE e modesto, parziale del nervo femorale sinistro. Intanto, Parte presso anche altre strutture dell' l'attrice continuò ad eseguire il suo lungo percorso di recupero funzionale del ginocchio ed anche per questa non prevedibile lesione nervosa all'arto inferiore sinistro. Le fu consigliata una molla di Codivilla e l'uso di un girello. Dopo alcuni mesi, fu anche osservato un modesto recupero funzionale sia del ginocchio protesizzato e sia nella flesso-estensione del piede sinistro, nonostante che fosse stato, comunque, subito messo in evidenza un equinismo (e cioè una propensione ad una caduta del piede impossibilitato all'estensione, un ciondolamento dello stesso). Perdura, quindi, per molti mesi questa problematica funzionale all'intero arto inferiore sinistro (…) risulta dalla documentazione e anche dall'anamnesi e da quanto espressamente riferito dall'attrice, che la stessa poteva deambulare con il girello almeno all'interno della propria abitazione autonomamente, così come poteva anche sedersi e alzarsi da una sedia pur con qualche aiuto. (…) successivamente, lentamente l'attrice peggiorò la sua capacità di articolare il ginocchio e soprattutto la caviglia sinistra e il piede sinistro, sempre più sede di un evidente equinismo, notando anche un lento peggioramento della insensibilità superficiale e profonda all'arto inferiore, non potendo, ormai da almeno due – tre anni, deambulare ed anche articolare i segmenti dell'arto inferiore. Attualmente, a distanza di sette anni dall'intervento di protesi del ginocchio sinistro, oggetto della presente perizia, la (che appare Pt_1 vigile e con una buona capacità cognitiva e di dialogo con lo scrivente) mi riferisce di avere ormai da due – tre anni una paralisi quasi totale dei vari segmenti articolari dell'arto inferiore sinistro ed anche una perdita totale della sensibilità superficiale e profonda di questo arto. Mi riferisce un pagi na 16 di 37 peggioramento della sua artrosi diffusa (anche e soprattutto a carico dell'intero rachide, nonché dell'arto del controlato destro) . Mi riferisce del suo peso ponderale ulteriormente aumentato e di una cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico. Ovviamente mi viene ribadita la paralisi sub-totale dell'intero arto inferiore sinistro e di non far uso più né della molla di Codivilla, né del girello, per cui giace tra letto e su una poltrona con rotelle per l'intera giornata e non è più assolutamente autonoma nell'alzarsi e neanche nell'eseguire dei piccoli passi di deambulazione (…). L'attrice sig.ra (…) è una donna molto anziana di anni 92 Parte_1
(operata nel 2010 all'età di 85 anni). Appare in discrete condizioni generali, in sovrappeso notevole di almeno 30 kg ,pur avendo una cardiopatia ipertensiva da anni e in labile, attuale compenso emodinamico. È chiaramente portatrice di una notevole artrosi polidistrettuale (…) (…) Ci si sofferma, quindi, sul suo esame clinico. Si segnala una paralisi quasi totale dell'intero arto inferiore sinistro con un chiaro e marcato equinismo (piede, cioè lievemente pendulo e in modesto varismo, come appunto da lesione dello SPE ). Si reperta al ginocchio, anteriormente, una cicatrice chirurgica verticale di 20 cm, lineare e rosa, non deturpante .
Sono possibili solo, attivamente, alcuni minimi movimenti della coscia e del ginocchio, mentre si registra una totale insensibilità superficiale e profonda dell'intero arto inferiore sinistro, inclusa la pianta di questo piede. Passivamente alcuni movimenti sono possibili, così che è possibile una discreta articolazione coxofemorale, del ginocchio protesizzato e della caviglia sinistra e sempre passivamente. (…) sul lato destro (il controlato) è presente un deficit tra un terzo e la metà nei movimenti attivi e passivi sia della coxofemorale che del ginocchio e della caviglia destra. Questo dato mi appare importante per ribadire la presenza di una grave artrosi polidistrettuale anche sull'arto inferiore destro, nonché sull'intero rachide in una persona sofferente di tale degenerazione articolare e bracciante agricola per quasi tutta la sua vita. In conclusione, sul piano funzionale si ribadisce una paralisi quasi totale e un deficit quasi globale dei movimenti articolari dell'intero arto inferiore sinistro, nonostante che passivamente la protesi del ginocchio sinistro documenti un'articolabilità migliore di quello destro, sede anch'esso di una marcata gonartrosi. Questa paralisi periferica dell'arto inferiore sinistro è, quindi, collegata certamente ad un danno totale dello SPE e parziale anche del nervo femorale sinistro, come documentato ampiamente da varie elettromiografie.
pagi na 17 di 37 Si conclude questo esame clinico ricordando (e mi appare fondamentale per le valutazioni medico -legali) che l'attuale paralisi dell'arto inferiore sinistro non era presente per almeno 2 – 3 anni dopo l'intervento di protesi al ginocchio: la signora poteva autonomamente alzarsi da una sedia e con il girello spostarsi all'interno della propria abitazione;
si ritiene, quindi, che l'attuale stato di notevole assenza di autonomia e di paralisi dell'arto inferiore sinistro sia certamente ed in gran parte collegabile al danno dello SPE e parzialmente del nervo femorale sinistro ma, da quanto emerso nell'anamnesi, sia stato, negli ultimi anni, condizionato anche da una ulteriore grave evoluzione artrosica peggiorativa, così come conferma il grave e doloroso deficit dei vari segmenti anche sul controlato destro.
2.3. Riguardo al nesso di causalità, il c.t.u. ha accertato:
«(…) devo in primis affermare la presenza di un nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra l'intervento di protesi al ginocchio sinistro nel 2010 e il danno neurologico periferico sull'arto inferiore sinistro con le gravi attuali sequele neurologiche e di autonomia fisica su descritte. (…) Questo danno neurologico fu, infatti, evidenziato già elettromiograficamente nelle settimane successive all'intervento e anche la paralisi con equinismo del piede sinistro ( dato clinico non presente prima dell'intervento) trova ampie giustificazioni e connessioni con l'accertato danno dello SPE e del femorale sinistro. E' ovvio che occorre dare anche una eziologia (un “primum movens”) a questo evento–danno neurologico periferico. Nell'atto di citazione e nella perizia di parte allegata al fascicolo si propende per una lesione nervosa avvenuta durante l'intervento chirurgico di protesi del ginocchio. Ci non è possibile. Ben si sa, infatti, che l'intervento di apertura del campo chirurgico al ginocchio da protesizzare è anteriore e che l'intero intervento con applicazione di protesi avviene sempre anteriormente, non potendo mai arrivare divaricatori e strumenti chirurgici a lesionare lo SPE che è un nervo totalmente posteriore nell'area del ginocchio. Per di più la lesione modesta e parziale del nervo femorale sinistro e che decorre appunto sopra il ginocchio fa ben comprendere che l'evento lesivo è avvenuto non durante l'intervento al ginocchio ma su porzioni più alte del sistema nervoso periferico dell'intero arto inferiore sinistro. E quindi, non rimane che un'ultima ipotesi eziopatogenetica dell'intero evento pagi na 18 di 37 avvenuto il 26/04/10 : e cioè – come avviene eccezionalmente – l'anestesia spinale (come ci fu in quel caso alla Clinica Malzoni) ha determinato una lesione ed un danno di alcuni fasci nervosi provenienti dal midollo spinale. Questa è e rimane a mio giudizio l'unica ipotesi eziopatogenetica, ribadendo comunque in ogni caso che il danno nervoso con paralisi dell'arto inferiore sinistro è avvenuto comunque durante il ricovero e nell'intervento dell'aprile 2010. Si ricorda che l'anestesia spinale (preferita per varie ragioni ed anche su persone molto anziane e identificantesi nell'introduzione di un ago spinale in uno spazio intervertebrale con successiva introduzione di un anestetico) viene effettuata nella regione lombare generalmente tra la seconda e la terza vertebra lombare e ancor più spesso, preferibilmente, tra la terza e la quarta. Ci avviene nella prassi anestesiologica proprio per non colpire il midollo o alcuni fasci nervosi provenienti dal midollo e che termina tra la D12 e la L1. Si preferisce inserire l'ago per iniettare l'anestetico locale il più possibile in basso e lontano dal midollo, proprio per evitare una qualsiasi lesione dello stesso. Dalla cartella anestesiologica si evince che ci furono difficoltà nell'introduzione dell'ago anche per la grave artrosi diffusa e per gli spazi intervertebrali molto ridotti. L'anestesista parla di una introduzione della cannula tra seconda e terza vertebra lombare. Ora, e sempre per parlare dell'unica ipotesi possibile eziopatogenetica nel caso della NF, si sa che esistono in una percentuale molto bassa delle complicazioni proprio nella modalità di una esecuzione di anestesia spinale. La radicolopatia e cioè una lesione delle radici e della cosiddetta coda equina avviene in una percentuale al di sotto dell'1% di tutte le anestesie spinali praticate ed è importante il dato – ove ci sia e fosse riportato – di un riferito dolore o bruciore intenso proprio nel momento dell'introduzione della cannula o dell'anestetico a livello lombare. Questo dato clinico evoca un immediato, chiaro danno nervoso con parestesia immediata, cosa che viene espressamente riferita e fu sempre confermata dall'attrice. L'importanza quindi del dolore acuto all'introduzione dell'ago spinale fa comprendere qualche errore nell'esecuzione di questa metodica anestesiologica. Tutta la bibliografia attuale documenta vari casi di lesione del plesso lombo-sacrale e ci sembra legato o all'iniezione accidentale intra- fascicolare midollare o a una tossicità dell'anestetico usato o alla concentrazione di questo o al formarsi di pressioni elevate all'interno di tale pagi na 19 di 37 compartimento nervoso con un meccanismo di compressione dei vasa nervorum. Tutto ci sembra più possibile ed evidente laddove l'introduzione dell'ago spinale avvenga più in alto dello spazio da tutti consigliato tra L3 ed L4. Si ricorda che l'introduzione, nel caso dell'NF, avvenne tra L2 ed L3 e non si può neanche escludere (per la grave artrosi e la fibro - calcificazione del tratto lombare dell'NF) che ci sia avvenuto anche in uno spazio intervertebrale superiore. In conclusione, di quest'ampio cappello sul nesso di causalità, ed avendo escluso la possibilità di una lesione nervosa durante l'applicazione chirurgica della protesi del ginocchio sinistro, lo scrivente ritiene che l'unica ipotesi possibile sia quella di una lesione di alcuni fasci nervosi midollari o della coda equina durante l'anestesia spinale. L'immediatezza del dolore accusato in occasione dell'anestesia spinale, la parestesia periferica all'arto inferiore subito riferita, l'equinismo subito evidente nelle settimane successive e l'elettromiografia che documenta la lesione dello SPE, sono tutti elementi che pongono in un chiaro ed evidente nesso di causalità (temporale, topografico, logico, conseguenziale, qualitativo e quantitativo) la lesione nervosa con l'evento sanitario avutosi il 26/04/10. (…) A questo punto si ritiene doveroso e fondamentale ricordare quanto avvenuto nei sette anni dopo l'intervento ortopedico e la mia attuale visita medica su descritta: si ricorda che, per i primi due – tre anni dopo l'intervento, la signora manteneva qualche movimento possibile in alcuni segmenti dell'arto inferiore sinistro, pur avendo da subito manifestato l'equinismo; poteva deambulare e avere una certa autonomia con il girello e aveva certamente conservato la sua sensibilità a carico dell'intero arto inferiore sinistro. A conferma di ciò persino la perizia di parte del dott. R. avvenuta nel Per_2 lontano 2012, fa evidenziare “una funzione della caviglia nella norma e una flessione di poco deficitaria del ginocchio sinistro” e persino
“una sensibilità conservata sull'intero arto inferiore sinistro”. Ci significa che per anni dopo l'intervento, pur avendo accertato una lesione dello SPE e parziale del femorale, alcuni movimenti e funzioni articolari dell'arto inferiore sinistro erano conservati, oltre alla sensibilità mantenuta. (…) Ci mi appare fondamentale e cioè significa che la paralisi motoria e la totale insensibilità sull'arto inferiore sinistro non trovano giustificazione solo nella lesione di due nervi periferici ma che invece l'artrosi si sia evoluta ulteriormente, in termini peggiorativi, con l'aggravamento minimo pagi na 20 di 37 del danno nervoso e da ulteriore restringimento degli spazi intervertebrali schiacciando i forami di coniugazione . La grave forma di artrosi del tratto lombare è stata condizionata anche dall'ulteriore sovrappeso della signora negli ultimi anni, dall'aver abbandonato la NF qualsiasi dispositivo pur consigliato di rieducazione e per giacere ormai da anni in una posizione obbligata. [enfasi della scrivente] 2.4. Il c.t.u. ha, quindi, riconosciuto il nesso di causalità il danno alla salute lamentato dall'attrice e l'intervento chirurgico, ma ne ha accertato una diversa scaturigine rispetto a quella allegata e imputata dall'attrice all'imperita condotta del chirurgo convenuto (il c.t.p. attoreo, ha affermato, Persona_3 nella relazione in atti – pag. 19 del pdf del fascicolo attoreo - « L'offesa a carico del nervo sciatico popliteo esterno, come pure del nervo femorale è da addebitare all'incongruo uso dei divaricatori al momento dell'atto operatorio»), avendo invece ritenuto che la lesione è da ricondurre ad un'errata somministrazione dell'anestetico.
2.5. Il c.t.u. ha compiuto l'accertamento in conformità ai principi che regolano lo standard probatorio in materia di responsabilità sanitaria, rammentandosi che in materia «l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili)» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25805 del 26/09/2024), avendo nella fattispecie vagliato tutte le ipotesi pagi na 21 di 37 alternative.
2.6. Nessun rilievo assumono sul piano della causalità materiale le patologia pregresse della danneggiata, giacché «in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni» (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del
24/06/2025).
2.7. Ciò detto, occorre, ora chiedersi, se l'individuazione di una causa diversa da quella allegata dall'attrice nell'atto di citazione comporti un'inammissibile mutamento del titolo della responsabilità e/o della domanda.
2.8. In diritto di osserva che «il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di pagi na 22 di 37 quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità» e che «in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore» (entrambe le massime sono tratte da Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Già da tempo la corte di legittimità ha affermato che «nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13269 del 26/07/2012), principio confermato anche recentemente [«Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata pagi na 23 di 37 preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico - scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post -operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale)», Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024].
2.9. Dunque, accertato il nesso di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico la prova contraria gravava sulla , rispondendo la stessa CP_2 della condotta dei suoi operatori e, dunque, anche di quello dell'anestesista, prova che non è stata fornita.
3. Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità della Casa di cura presso la quale fu eseguito l'intervento e chiedersi, invece, se sussista quella del chirurgo convenuto, visto che è stata esclusa la riconducibilità causale della lesione alla sua condotta materiale.
3.1. La giurisprudenza di legittimità penale ha affermato che «in tema di colpa medica, in caso di lavoro in "equipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico -chirurgica, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui»
(Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 49774 del 21/11/2019); nel contesto di équipe, la responsabilità va valutata per ruolo: la lesione non era prevenibile né correggibile dal chirurgo in sala, essendo riconducibile a errore esecutivo pagi na 24 di 37 dell'anestesista. Ne consegue il rigetto della domanda verso il dr. . CP_1
4. Passando alla valutazione e liquidazione del danno, va premesso che «in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019).
5. Il c.t.u. ha affermato:
(…)l'attuale grave danno di paralisi dell'arto inferiore sinistro è dovuto soprattutto e sicuramente a un danno neurologico periferico per l'intervento chirurgico subito, ma in minima parte è anche legato ad una conseguenza di una grave artrosi peggiorata in una novantaduenne che ha gravi e marcati deficit funzionali al rachide ed anche sull'arto inferiore destro e cioè sul controlato. Questa fondamentale considerazione porterà a delle valutazioni nel mio ragionamento valutativo finale. E, cioè, in altre parole, si afferma che, a prescindere dall'importante danno iatrogeno nervoso, la grave artrosi ( come è avvenuto sul controlato dx), ha determinato un ulteriore, minimo e progressivo peggioramento della funzione e della sensibilità sull'arto inferiore sinistro. E quindi si ritiene che, anche senza il danno nervoso iatrogeno, la grave artrosi avrebbe provocato, comunque, in una novantenne in forte sovrappeso un minimo, ulteriore danno funzionale motorio e della sensibilità profonda dell'arto ed anche in questi ultimi 6/7 anni. Appare fondamentale il dato anamnestico di un modesto ma certo recupero motorio e di una conservata pagi na 25 di 37 sensibilità sull'arto inferiore per alcuni anni dopo l'intervento ( vedi certificazioni dei primi 3 anni). L'evoluzione lenta peggiorativa motoria e sensoriale sopraggiunta solo negli ultimi 3/4 anni trova una spiegazione anatomo funzionale solo con la progressività di un'evoluzione artrosica, pur su un danno iatrogeno importante neurologico;
non è possibile, non è nota la possibilità di un peggioramento lento dopo una lesione subtotale traumatica ( e sempre per un'alterata conduzione traumatica elettrica nervosa) di una radice nervosa, stabilizzatasi ed irreversibile per molti anni iniziali dopo il trauma. Passando quindi alla valutazione dell'attuale danno e come da noti trattati ( pag. 98, e Pt_4 Pt_5 Persona_4 Parte_6 pag.194), si ricorda che la paralisi totale dello SPE è valutata da tutti il 20%; l'equinismo, cioè il piede cadente e l'impossibilità all'estensione del piede e delle dita ed il deficit sensitivo sono valutati, quindi, il 20%. A questa percentuale si sommino (in maniera equitativa e discrezionale e ragionando per analogia) alcuni punti in percentuale per una lesione parziale e minima anche del nervo femorale sinistro (documentato non solo da più elettromiografie ma anche dal mio esame clinico) e che giustifica la quasi paralisi flaccida dell'intero arto inferiore sinistro. Pertanto, si ritiene che il danno biologico possa essere valutato intorno al 24 – 25% »
5.1. Il c.t.u. ha dato corretta applicazione ai criteri descritti pervenendo alle seguenti conclusioni:
Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un nesso di causalità (avendo escluso altre ipotesi) tra l'intervento chirurgico di protesi al ginocchio sinistro del 2010 e soprattutto tra l'anestesia spinale avvenuta nei minuti precedenti l'inizio di questo intervento (come su ampiamente spiegato e commentato) e il danno con lesione totale dello SPE e parziale del femorale sinistro che hanno determinato una paralisi quasi totale con perdita della sensibilità dell'arto inferiore sinistro dell'NF. Questo danno teorico che ho valutato intorno al 24 – 25%- come spiegato e commentato in precedenza – deve essere decurtato di alcuni punti per un'ulteriore evoluzione parafisiologica e peggiorativa di una grave artrosi pregressa all'intervento e presente in modo notevole anche sul controlato destro e che giustifica il peggioramento funzionale motorio e sensitivo solo negli ultimi anni (si ricorda che la signora aveva dei movimenti conservati all'arto inferiore e qualche autonomia per anni dopo l'intervento chirurgico, nonché una sensibilità superficiale e profonda indenne - vedi varie certificazioni, inclusa la perizia di parte del 2012 - ). Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: pagi na 26 di 37 I.A. di giorni 50 I.T. (50%) di giorni 60 I.T. (25%) di giorni 60.
Il danno biologico, identificantesi nella paralisi quasi totale dell'arto inferiore sinistro per una lesione totale del nervo SPE e parziale del femorale sinistro e considerando comunque una notevole e diffusa preesistenza di una grave artrosi ulteriormente peggiorata negli ultimi anni in una novantaduenne, è valutato, appunto, tra il 20 e, al massimo, il 21%.
5.2. Pertanto, è accertato che l'attrice ha subito un danno biologico permanente del 25% di cui il 20% causato dall'erronea esecuzione dell'anestesia relativa all'intervento chirurgico del 26/4/2010, con un'invalidità temporanea totale di 50 gg, un' invalidità temporanea parziale al
50% di 60gg e invalidità temporanea parziale al 25% di 60 gg.
5.3. Detto ciò, deve darsi atto che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011); pertanto si procederà alla liquidazione del danno applicando le più recenti Tabelle di . CP_5
5.4. Per quanto concerne l'invalidità temporanea è pari a € 10.925,001.
5.5. Per quanto concerne il danno biologico, occorre calcolare l'intero danno, pari al 25% che è pari a € 63.928,002, e poi sottrarre il 5%, imputato alle pregresse patologie dell'attrice, pari a € 5.051,003, per una differenza pari a € 58.877,00.
5.6. La liquidazione è unitaria e tiene conto delle patologia di cui era affetta l'attrice e dell'età della stessa, per le quali l'acuirsi delle difficoltà motorie si sono manifestate, sebbene a distanza di anni, anche all'arto non attinto della lesione.
5.7. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - , Sentenza n. 6351 del
10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si
Inv alidità tempor anea parz iale al 25% € 1.725,00
2 Età del danneggiato alla data del sinistro 85 anni
Percentuale di inv alidità per manente 25%
Punto danno biologic o € 4.408,86
Punto danno non patr imoniale € 6.216,49
pagi na 28 di 37 sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5.8. Dunque, la è condannata a pagare all'attrice le somme CP_2 sopra liquidate.
6. Occorre ora affrontare la domanda di garanzia assicurativa spiegata dalla nei confronti delle Coassicuratrici. CP_2
6.1. Tre di esse si sono costituite, Controparte_4 [...]
e e hanno eccepito l'inoperatività Controparte_5 Controparte_14 della garanzia assicurativa, in forza della clausola contenta all'art.9 delle Contr condizioni generali di polizza (v. fascicolo e Milano Ass., pag. 33 del pdf del fascicolo di parte digitalizzato); la terza, Faro Assicurazioni s.p.a. non si è costituita. Tuttavia, con riferimento a detta compagnia occorre, in via pregiudiziale, rilevare che già al momento della notifica dell'atto di chiamata si dava atto che la stessa era in liquidazione coatta amministrativa (v. atto di chiamata in causa contenuto nel fascicolo della ). CP_2
6.2. Orbene, premesso che «in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere pagi na 29 di 37 autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del
04/03/2019), deve essere rilevata d'ufficio l'improponibilità della domanda nei confronti della Faro.
6.3. Si osserva in diritto che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla
Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito
(Cass. 2047/1965; Cass. 3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass.
3580/1995; c.c. 7045/1995; Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass.
7704/1998).
6.4. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il giudizio promosso nei confronti della società assicuratrice in l.a.c.
6.5. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, pagi na 30 di 37 quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla
"vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall» (Cass., Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del 10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 26993 del 26/11/2020).
6.6. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf. Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv.
624216-01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del 19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L,
n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez. 3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv.
611746-01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv. 605618 -01, Sez. U, Sentenza n.
380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008). pagi na 31 di 37 6.7. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della Faro Assicurazione s.p.a. il L.A.C.
6.8. Passando all'esame dell'eccezione di inoperatività, occorre partire dal dato letterale della clausola invocata:
« Art. 9 Proroga e periodo dell'Assicurazione. La polizza convenzione ha durata residua di 3 anni con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2004 e scadenza ore 24,00 del 31.12.2007. Al termine del triennio, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, la polizza convenzione è prorogata annualmente. La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalla Convenzione, a decorrere dalla scadenza annuale del 31.12.2005, e successive scadenze annuali, con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. L'Assicurato altresì potrà richiedere di non rinnovare la sua copertura applicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza annuale, altrimenti le coperture si intenderanno prorogate per un uguale periodo» 6.9. La clausola in parola è del tipo claims made, c.d. impura o mista prevedendo a una deroga all'art. 1917, comma 1, c.c. – Nell'assicurazione della responsabilità civile(1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi – in forza della quale la copertura del rischio assicurato copre le richieste presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che il fatto che ha generato il danno sia stato commesso durante la validità della garanzia.
6.10. In pratica, la copertura scatta se e solo se si verificano entrambi i requisiti (il che differenzia le claims made miste da quelle pure):
- il comportamento/fatto dannoso è avvenuto mentre la polizza era valida;
- la prima richiesta di risarcimento del terzo è stata ricevuta dall'Assicurato nello stesso periodo di validità; mentre nel modello delineato dall'art. 1917 cod. civ. perché la garanzia sia pagi na 32 di 37 operante è sufficiente che il danno si sia verificato durante la vigenza della copertura assicurativa, a prescindere da quando sia stata avanzata la richiesta del terzo.
6.11. Alla luce di quanto appena detto deve, altresì, precisarsi che la formulazione di detta eccezione è ammissibile anche se sollevata dalla costituitasi tardivamente, in quanto trattasi di eccezione in senso CP_6 lato, delimitando la clausola in parola l'oggetto della garanzia assicurativa (v.
Sez. U, Sentenza n. 9140 del 2016, punto 15: «il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola clarniors made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art.
1905 cod. civ., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cod. civ., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità» e sulla distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato in tema di contratti assicurativi v. Cass., Sez.3, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019, prec. conf.
Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228 e Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, n.
1967).
6.12. Tornando alla clausola, è noto che sul tema sono intervenute le S.U. con due pronunce a distanza di due anni l'una dall'altra affermando i seguenti principi:
- «nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non pagi na 33 di 37 è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata» (Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016);
- «il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti
-, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati» (Sez. U - , Sentenza n. 22437 del 24/09/2018
6.13. Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza del
2018, occorre, quindi, operare la valutazione l'adeguatezza causale.
6.14. Nel caso di specie, il contratto di assicurazione(prodotto dalla CP_2 [...]
, richiamato nel certificato di polizza del 2010 (prodotto sia dalla CP_2 CP_2 [...] sia dalle Assicurazioni) proseguendo nella lettura delle contratto di CP_2
pagi na 34 di 37 assicurazione, all'art. 10 lett. B) delle condizioni particolari di polizza, rubricato Estensione della validità temporale dell'assicurazione, si legge:
B) Ad integrazione di quanto disposto al punto 9) Validità temporale dell'Assicurazione che precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' entro 12 Parte_7
(dodici) mesi dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Tale estensione verrà prestata a fronte della corresponsione di un premio pari al 50% dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art.5 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale). In caso di disdetta della Convenzione o della singola applicazione da parte della Società tale estensione sarà operante automaticamente senza sovrappremio per le applicazioni qualora il rapporto tra gli importi riservati e/o pagati comprese le spese, nel periodo dal 31.12.2004 fino a 90 giorni precedenti la cessazione della singola applicazione, e l'importo dei premi imponibili pagati, nel medesimo periodo, sia inferiore al 65%. Su richiesta dell'Assicurato, nella ipotesi in cui la singola Applicazione non abbia subito disdetta per sinistro, la Società concederà un ulteriore periodo, e comunque sino ad un massimo di 3 anni complessivi, contro pagamento di un premio pari al 30% per il secondo anno e del 20% per il terzo anno dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale). Il premio sarà versato dall'Assicurato, per l'intero periodo, alla data di cessazione del contratto e sarà oggetto di conguaglio in sede di regolazione del premio. Il massimale di polizza si intende unico a consumo per l'intero periodo di estensione della copertura».
6.15. Tale previsione rientra nel novero della clausole sunset, ossia pattuizioni aggiuntive alla claims made che concede all'assicurato l'opportunità di aspirare all'indennizzo anche in caso di richieste risarcitorie postume.
6.16. Orbene, la clausola claims made con la previsione di una ultrattività annuale è stata ritenuta valida, essendo ridotta la possibilità che si crei una pagi na 35 di 37 scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l'assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perché non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell'anno successivo alla cessazione de contratto); sia perché detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata del rapporto assicurativo (Cass.
9/07/2019, n. 18413; Cass. 21/04/2021, n. 10482).
6.17. La clausola deve quindi ritenersi valida e, quindi, escludersi l'operatività della polizza, poiché dal certificato di polizza prodotto la copertura assicurativa si arrestava al 31/12/2010 (v. lett. d «a parziale deroga dell'art. 9 della Convezione, il presente certificato di assicurazione si intende cessato alla data del 31/12/2010, senza obbligo di disdetta da entrambi le
Parti») e la non ha provato, né tantomeno dedotto, una proroga CP_2 della durata.
6.18. Le spese tra l'attrice e la sono poste a carico della CP_2 seconda, risultata soccombente, con liquidazione ai minimi. Al pari, le spese dovute dall'attrice in favore del convenuto sono liquidate ai minimi. Di CP_1 contro, le spese tra la Casa di Cura e le MP Assicurative vanno integralmente compensate, dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale in merito alla validità delle clausole in parola (v. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 difforme dalle successive Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 21036 del
26/07/2024 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025), in conformità al dettato della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 c.p.c., ampliando il potere del giudice di compensare le spese legali (totalmente o parzialmente) anche in caso di soccombenza totale, purché sussistano "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali rientra il contrasto giurisprudenziale.
6.19. Le spese di c.t.u. sono poste per la metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico della visto l'esito della stessa, avendo la CP_2
c.t.u. accertato una causa diversa da quella dedotta dall'attrice e, quindi, pagi na 36 di 37 dovendosene dedurre la sua necessità ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la a pagare in favore dell'attrice l'importo di €69.802,00 a titolo di CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, con la decorrenza indicata in motivazione;
B) Dichiara improponibile la domanda di garanzia assicurativa avanzata nei confronti della Faro Assicurazioni s.p.a.;
C) Rigetta la domanda di garanzia assicurativa avanzata dalla CP_2 nei confronti delle MP Assicurative costituite;
[...]
D) Condanna la a rimborsare alla parte attorea le spese di CP_2 lite, che si liquidano in €206,00 per spese vive, € 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
E) Condanna l'attrice rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €206,00 per spese vive, € 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
F) Compensa per intero le spese di lite tra la e le MP CP_2
Assicurative costituite;
G) Pone le spese di c.t.u. in capo all'attrice e alla per metà CP_2 ciascuna.
14/11/2025
La Giudice
IA SC
pagi na 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Invalidità tempor anea totale € 5.750,00
Inv alidità tempor anea parz iale al 50% € 3.450,00 pagi na 27 di 37
3 Età del danneggiato alla data del sinistro 85 anni
Percentuale di inv alidità per manente 5%
Punto danno biologic o € 1.741,60
Punto danno non patr imoniale € 2.177,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. IA SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8765/2012 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NT RO;
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CE AM;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
AC NO;
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
CAIAFA EN
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_5 P.IVA_5
TROISI PAOLA
(C.F. con il patrocinio Controparte_6 P.IVA_6 dell'avv. TROISI PAOLA
FARO ASSICURAZIONI S.P.A. in LAC, contumace.
ZE IA
Oggetto: lesione personale pagi na 1 di 37 CONCLUSIONI
Parte attorea: «1. Condannarsi i convenuti in solido, al risarcimento di tutti i danni relativi alle lesioni procurate alla sig.ra , scaturenti Parte_1 dai fatti di cui in premessa, da meglio determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio previa nomina di C.T.U. oltre ITT e ITP, danno morale ovvero patrimoniale da quantificarsi anch'essi come per legge nel corso del giudizio.
2. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore antistatario, con clausola di provvisoria esecuzione». parte convenuta, : «1) autorizzare la chiamata in causa della CP_1
Zurigo Ass.ni, compagnia che copre i rischi professionali del convenuto, in persona del legale rappresentante p.t. con apposito slittamento della prima udienza;
2) dichiarare la decadenza dell'attrice dalla prova delle circostanze in ordine alle quali non risulta formata alcuna istruttoria nell'atto di citazione;
nel merito: 1) rigettare la domanda attorea perché infondata con condanna comunque dell'attrice alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale e della chiamata in garanzia, ritenuta la responsabile Controparte_7 civile per i rischi professionali del dr. condannarla – in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. – a corrispondere all'autore il risarcimento dei danni nella misura eventualmente accertata e riconosciuta;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore che se ne dichiara antistatario […]». parte convenuta, «in via preliminare, rigettare la Controparte_2 domanda attrice per i motivi in rito ed in merito che precedono.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accogliere la domanda di garanzia e manleva e, per l'effetto, condannare le MP Assicuratrici “ , “Faro S.p.A.”, “ CP_4 CP_5
, “ , in persona dei rispettivi loro legali rappresentati e
[...] Controparte_6
pagi na 2 di 37 in proporzione delle rispettive quote di riparto (30% - 40% - 20% - 10%) a pagare in suo favore (ovvero: in favore di essa ' Parte_2
tutto quanto giudizialmente risultante dovuto all'attrice
[...]
NF RO, per i fatti di causa, anche a titolo di spese e competenze di giudizio».
Chiamata in causa, «Reiectis contrariis e tutt'altro Controparte_7 impugnando Voglia l'adito Tribunale di Salerno dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa per i danni scaturenti da mancato e/o incompleto consenso informato.
Voglia, nel merito, dichiarare la carenza dei presupposti di responsabilità del dr. per i fatti contestati, con assoluzione della CP_1 Controparte_8 da ogni qualsiasi avversa pretesa.
[...]
In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, Voglia considerare che l'operatività della polizza stipulata con la opera a secondo rischio, quindi, condannarla Controparte_8 esclusivamente nei limiti dell'eccedenza del massimale delle polizze stipulate dalla con le altre compagnie assicurative, tenendo, Controparte_2 comunque, conto dell'applicabilità dell'art. 1910 cod. civ.
In caso di condanna solidale voglia contenere la garanzia assicurativa limitatamente alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Con tutte le conseguenziali declaratorie di legge e con vittoria delle spese e competenze legali del presente giudizio».
Terze chiamate, e «Voglia l'On. Controparte_9 Controparte_10
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere e giudicare:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla Parte_2
nei confronti delle MP e
[...] Controparte_4 [...]
per l'eccepito inoperatività della garanzia assicurativa, con CP_5 conseguenti condanna alle spese processuali;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della in quanto generica, infondata e, Parte_2
pagi na 3 di 37 comunque, non provata;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità della e della reale entità CP_2 del danno e il nesso eziologico, ripartire il danno direttamente imputabile alla
tra le MP assicuratrici in ragione di ciascuna quota, non CP_2 sussistendo vincoli di solidarietà, tenendo presente che la quota della Faro in liquidazione coatta amministrativa non può essere ripartita tra le MP Contr
e CP_5 CP_6
4. In via subordinata e, indipendentemente dalla natura o meno di rapporto subordinato intercorrente tra la struttura e il dott. accertare Controparte_1 in ogni caso, il grado di colpa tra la e il dott. in CP_2 CP_1 relazione all'evento per cui vi è causa;
5. In subordine, e sulla scorta dei rilievi contenuti nella presente comparsa
(capo I, punto 3) e, sempre nell'ipotesi di cui al punto 3 delle conclusioni, qualora sia accertato che il dott. non sia legato da un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato con la casa di cura convenuta, accogliere la domanda in surroga e rivalsa ex art. 1916 cod. civ. proposta dalle odierne comparenti compagnie e, per l'effetto, condannare il dott. a Controparte_1 rimborsare ad e a quanto da ciascuna Controparte_11 Controparte_5 tenuta a corrispondere per l'evento de quo;
6. Vittoria di spese, diritti e onorari di causa».
Terza chiamata, « Voglia l'On. Tribunale adito, Controparte_12 contrariis reiectis, così provvedere e giudicare:
1. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla nei confronti Parte_2 delle MP e per l'eccepito Controparte_4 Controparte_5 inoperatività della garanzia assicurativa, con conseguenti condanna alle spese processuali;
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dall'attore nei confronti della in quanto generica, infondata e, Parte_2 comunque, non provata;
. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda pagi na 4 di 37 di accertamento della responsabilità della e della reale entità CP_2 del danno e il nesso eziologico, ripartire il danno direttamente imputabile alla
tra le MP assicuratrici in ragione di ciascuna quota, non CP_2 sussistendo vincoli di solidarietà, tenendo presente che la quota della Faro in liquidazione coatta amministrativa non può essere ripartita tra le MP Contr
e CP_5 CP_6
4. In via subordinata e, indipendentemente dalla natura o meno di rapporto subordinato intercorrente tra la struttura e il dott. accertare Controparte_1 in ogni caso, il grado di colpa tra la e il dott. in CP_2 CP_1 relazione all'evento per cui vi è causa;
In subordine, e sulla scorta dei rilievi contenuti nella presente comparsa
(capo I, punto 3) e, sempre nell'ipotesi di cui al punto 3 delle conclusioni, qualora sia accertato che il dott. non sia legato da un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato con la casa di cura convenuta, accogliere la domanda in surroga e rivalsa ex art. 1916 cod. civ. proposta dalle odierne comparenti compagnie e, per l'effetto, condannare il dott. a Controparte_1 rimborsare a quanto dalla stessa tenuta a Controparte_6 corrispondere per l'evento de quo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione notificati in data 17/12/2012 e 21/12/2012,
[...]
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Pt_1 rispettivamente “ (in seguito Parte_2 anche e il medico per ivi sentir accogliere le CP_2 Controparte_1 conclusioni così come riportate in premessa.
A fondamento della propria domanda ha dedotto
− che essendo portatrice di una “grave gonartrosi sinistra” si era ricoverata presso la in data 24/4/2010 al fine di Controparte_2 sottoporsi a intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio sinistro, poi effettuato in data 26/4/2010 dal dott. ; Controparte_1
− che era stata dimessa in data 4/5/2010 e le era stato prescritto di effettuare sedute di rieducazione motoria a favore dell'arto interessato pagi na 5 di 37 dall'intervento, alle quali si era sottoposta dal 4/5/2010 al 31/7/2010, presso il
Centro Elios di Castellabate (SA);
− che già in data 14/6/2010, a causa del persistere delle difficoltà motorie nonostante le terapie, si era sottoposta a visita presso l'Ospedale di
Vallo della Lucania, ove si era sottoposta a elettromiografia, dalla quale era risultata una “sofferenza del nervo peroneale e tibiale posteriore sinistro”;
− che, persistendo la difficoltà a deambulare, oltre alla sintomatologia sia estetica che dolorosa, si era recata presso il dott. in data CP_1
16/9/2010, il quale le aveva riscontrato un “deficit parziale del femorale sinistro” e, effettuata un'ulteriore elettromiografia in data 11/10/2010, era stata evidenziata una “modesta sofferenza del nervo femorale sinistro” mentre non era ottenuta alcuna risposta dalla stimolazione del nervo sciatico popliteo esterno (SPE);
− che, per tali motivi, non aveva ma i ripreso a deambulare autonomamente, ed era stata costretta all'utilizzo del girello e della molla di
Codeville a causa del “piede cadente” o “in equinismo” dovuto dalle lesione dello SPE, residuando esiti di carattere permanente;
− che tale esito è senz'altro da addebitare a errore chirurgico connesso alla manovra aggressiva o a un incongruo utilizzo dei divaricatori al momento dell'atto operatorio o, ancora, a complicazioni come ematomi o edema o a cattiva sorveglianza anestesiologica, evidenziandosi la responsabilità professionale per colpa e imprudenza del dott. e della;
CP_1 CP_2
− che, esperito il procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010 in data
8/10/2012 con esito negativo, non sono riusciti a definire bonariamente la vertenza e, pertanto, ha agito in giudizio innanzi all'intestato Tribunale;
− che il danno da lei subito ex art. 2043 e 2059 cod. civ. è conseguenza immediata e diretta dell'inesatta esecuzione dell'operazione chirurgica.
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituito tempestivamente in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, nella quale ha eccepito
• l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda proposta in quanto pagi na 6 di 37 l'intervento è stato eseguito secondo la classica tecnica, in tempi e condizioni regolari, utilizzando il bracciale pneumatico per ottenere un'ischemia temporanea;
• la contraddittorietà della domanda attorea che attribuisce alternativamente la causa dell'offesa a complicazioni come ematomi o edema o alla cattiva sorveglianza anestesiologica, attività che non riguardano l'operazione chirurgica da lui effettuata;
• che nell'artroprotesi di ginocchio difficilmente si può raggiungere il territorio anatomico interessato dai presunti danni lamentati dall'attrice, se non a prezzo di ulteriori lesioni che, però, sono risultati assenti nei controlli postoperatori.
Ha concluso come in premessa, richiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa della Controparte_13
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Parte_2 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito
[...]
o la mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'attrice ex art. 165
c.p.c.;
o l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ex D.lgs. 28/2010 in relazione all'art. 164 c.p.c. non comprendendosi se l'attrice ha inteso far valere l'inadempimento contrattuale ex art. 1228 e ss. cod. civ. o anche la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. o anche ex art. 2049 cod. civ. o ancora quella ex art. 2236 cod. civ.;
o che, nel caso di azione ex art. 2236 cod. civ. in relazione all'art. 2222 cod. civ., la decadenza e prescrizione della stessa azione;
o la conformità dei trattamenti sanitari effettuati a favore dell'attrice con i protocolli scientifici vigenti;
o il mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ.;
o la sottoscrizione dell'attrice del consenso informato;
o la mancata prova del nesso eziologico tra l'evento e il danno;
o la mancata indicazione, da parte dell'attrice, delle differenti modalità di esecuzione che avrebbero evitato il danno;
pagi na 7 di 37 o la riconducibilità, del caso di specie, al paradigma di cui all'art. 2236 cod. civ.;
o mancata prova che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento danno;
o la mancata correlazione tra il quadro clinico dell'attrice con il danno da lei subito, non esistendo alcuna possibilità di ledere il nervo femorale in corso di protesi di ginocchio.
Ha richiesto, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni riportate in premessa, oltre che l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia
d'assicurazione.
Con atto di chiamata in causa notificato in data 22/4/2013, Controparte_1 ha chiamato in giudizio la la quale si è costituita Controparte_13 tempestivamente in giudizio con comparsa di risposta e costituzione nella quale ha eccepito
▪ la mancata prova, da parte dell'assicurato, della sussistenza della garanzia assicurativa e delle regolarità del pagamento del premio;
▪ l'inoperatività della garanzia assicurativa con riferimento ai danni scaturenti dal mancato “consenso informato”;
▪ l'operatività della polizza stipulata esclusivamente a secondo rischio;
▪ la limitazione, nel caso di responsabilità solidale, alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà;
▪ l'infondatezza delle pretese attoree, non sussistendo alcun nesso causale tra le lesioni lamentate e l'intervento del dr. ; CP_1
▪ l'infondatezza altresì del quantum debeatur indicato genericamente in misura esagerata e non collegato eziologicamente ai fatti di causa.
Ha concluso, pertanto, come da conclusioni soprariportate.
A seguito di chiamate in garanzia notificate in data 12/6/2013 e 14/6/2013, si sono costituite unitamente la e la Controparte_4 [...] con comparsa di costituzione e risposta nella quale, Controparte_5 associandosi preliminarmente a tutte le eccezioni di rito e di merito sollevate pagi na 8 di 37 Co dalla Casa Cura, hanno eccepito il mancato assolvimento onere della prova in merito all'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione e nella copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa;
la mancata sussistenza della copertura assicurativa essendo operante ed efficacia la clausola claims made, pertanto, pur essendosi verificato il sinistro per cui è causa in data 26/4/2010, poiché la richiesta di risarcimento è stata effettuata dall'assicurato in data 20/4/2012 e 13/6/2012, dopo la disdetta della polizza, non vi è copertura;
che, in ogni caso l'assicurazione è ripartita tra più assicuratori per quote determinate e rientra nello schema della coassicurazione di cui all'art. 1911 cod. civ.;
l'eventuale azione di rivalsa ex art. 1916 cod. civ. in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accertata responsabilità della CP_2
e del dott. e qualora emerga un rapporto di lavoro non
[...] CP_1 subordinato tra quest'ultimo e la Casa di Cura;
che il massimale garantito per la responsabilità civile verso terzi era di
€ 1.000.000,00 per persona, ma, con la appendice n. 14 allegata, la polizza è stata modificata sul punto e aumentata a € 5.000.000,00 per ogni persona;
che con le appendici n. 14 e n. 18 era stata modificata, altresì, la definizione di medico dipendente (inteso ora quale “personale medico con contratto di lavoro subordinato”);
la necessità di verificare se il dott. , presuntivamente unico CP_1 responsabile, potesse essere considerato o meno quale ausiliare della clinica, nell'accezione dell'art. 1228 cod. civ. ;
la mancata prova del nesso causale materiale sussistente tra il danno e la condotta dei sanitari e della struttura;
la genericità dell'asserito inadempimento imputabile alla struttura e al medico operatore;
la genericità e la mancata prova del quantum debeatur.
Hanno concluso, quindi, come da conclusioni soprariportate. pagi na 9 di 37 Si è costituita tardivamente in giudizio la Controparte_14 con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito il mancato onere della prova in merito all'esistenza, la validità e l'efficacia del contratto di assicurazione e nella copertura assicurativa del sinistro oggetto di causa;
la mancata sussistenza della copertura assicurativa essendo operante ed efficacia la clausola claims made, pertanto, pur essendosi verificato il sinistro per cui è causa in data 26/4/2010, poiché la richiesta di risarcimento è stata effettuata dall'assicurato in data 20/4/2012 e 13/6/2012, dopo la disdetta della polizza, non vi è copertura;
che, in ogni caso l'assicurazione era ripartita tra più assicuratori per quote determinate e rientra nello schema della coassicurazione di cui all'art. 1911 cod. civ.;
l'eventuale azione di rivalsa ex art. 1916 cod. civ. in ipotesi di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accertata responsabilità della CP_2
e del dott. e qualora fosse emerso un rapporto di lavoro non
[...] CP_1 subordinato tra quest'ultimo e la Casa di Cura;
che il massimale garantito per la responsabilità civile verso terzi era di
€ 1.000.000,00 per persona, ma, con la appendice n. 14 allegata, la polizza è stata modificata sul punto e aumentata a € 5.000.000,00 per ogni persona;
che con le appendici n. 14 e n. 18 era stata modificata, altresì, la definizione di medico dipendente (inteso ora quale “personale medico con contratto di lavoro subordinato”);
la necessità di verificare se il dott. , presuntivamente unico CP_1 responsabile, possa essere considerato o meno quale ausiliare della clinica, nell'accezione dell'art. 1228 cod. civ. ;
la mancata prova del nesso causale materiale sussistente tra il danno e la condotta dei sanitari e della struttura;
la genericità dell'asserito inadempimento imputabile alla struttura e al medico operatore;
la genericità e la mancata prova del quantum debeatur. pagi na 10 di 37 in liquidazione coatta non si è costituita, per cui ne è Controparte_15 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice e di
C.T.U. medico legale.
La causa dopo meri rinvii dovuti all'emergenza Covid-19 e al carico di ruolo è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. Appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, al quale si aderisce, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale.
1.2. Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere
(cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
1.3. Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, pagi na 11 di 37 Cass. n. 10616/12).
1.4. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2,
L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o para subordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass.
n. 13953/07).
1.5. Quanto, invece, alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n. 9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del
2017 - che, all'art. 7, co. 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente -, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti pagi na 12 di 37 prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806). Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/19, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n.
189/12, di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14, n. 8940/14).
1.6. Ebbene, essendo sia la responsabilità del medico, che quella della struttura all'interno della quale il primo opera, riconducibili al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2,
c.c.
1.7. Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
1.8. La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del pagi na 13 di 37 professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
1.9. Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
1.10. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
1.11. Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n. 26907/2020; Cass. n.
18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018;
Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
1.12. Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si pagi na 14 di 37 distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
1.13. Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/17).
2. Venendo al caso di specie, alla luce di tutte le anzidette considerazioni,
è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per gli addebiti di responsabilità mossi dall'attrice sia nei confronti delle strutture sanitarie sia nei confronti del medico chirurgo, dr. , essendo evidente che il Controparte_1 rapporto instauratosi tra l'NF e la struttura che l'ha ospitata per l'intervento (rapporto riscontrato dalla cartella clinica in atti e incontestato dal medico e dalla convenuti), trova fondamento nel contratto CP_2 tipico di spedalità con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. cod. civ., nei termini sopra chiariti.
2.1. Risulta, quindi, centrale l'accertamento del nesso di causalità tra
l'intervento e il danno lamentato dall'attrice.
2.2. In tal senso, risulta essere la relazione peritale redatta in corso di causa nella quale la c.t.u., rispondendo ai quesiti, ha svolto una ricostruzione fattuale degli eventi attraverso una sintetica, ma accurata, analisi della documentazione allegata in atti, si cui si riportano i passaggi salienti:
«(..) la sig.ra (nata a [...] il [...] (…) Parte_1 pensionata, ex bracciante agricola a (…) per una grave artrosi deformante del ginocchio sinistro si ricoverò dal 24/04 al 04/05/10 presso l'Ortopedia della Clinica Malzoni di ove l'ortopedico dott. , il Pt_2 Per_1
26/04/10, la sottopose ad una protesi totale del ginocchio sinistro, previa pagi na 15 di 37 anestesia spinale. Si ricorda anche che durante queste fasi preoperatorie e anestesiologiche, l'attrice riferì sempre e ribadì più volte di aver avuto un intenso dolore e bruciore lungo la faccia posteriore dell'intero arto inferiore sinistro. Si ricorda che l'intervento di protesi totale del ginocchio riuscì perfettamente e che la signora fu inviata subito al Centro Elios di Pt_1
Castellabate per effettuare un lungo e normale iter di recupero funzionale post-operatorio del ginocchio protesizzato.
E in questo Centro fu osservato chiaramente, e già nei primi giorni dopo l'intervento, un deficit importante del nervo sciatico popliteo esterno (Spe). Fu anche, per questo, reinviata ambulatorialmente alla stessa Clinica Malzoni di ove l'operatore dott. confermò una paralisi di Pt_2 Per_1 questo nervo (SPE) e parziale del femorale sinistro, consigliando un'elettromiografia (che fu ripetuta poi anche nelle settimane successive). Questi esami neurofisiologici confermarono più volte un importante deficit del nervo SPE e modesto, parziale del nervo femorale sinistro. Intanto, Parte presso anche altre strutture dell' l'attrice continuò ad eseguire il suo lungo percorso di recupero funzionale del ginocchio ed anche per questa non prevedibile lesione nervosa all'arto inferiore sinistro. Le fu consigliata una molla di Codivilla e l'uso di un girello. Dopo alcuni mesi, fu anche osservato un modesto recupero funzionale sia del ginocchio protesizzato e sia nella flesso-estensione del piede sinistro, nonostante che fosse stato, comunque, subito messo in evidenza un equinismo (e cioè una propensione ad una caduta del piede impossibilitato all'estensione, un ciondolamento dello stesso). Perdura, quindi, per molti mesi questa problematica funzionale all'intero arto inferiore sinistro (…) risulta dalla documentazione e anche dall'anamnesi e da quanto espressamente riferito dall'attrice, che la stessa poteva deambulare con il girello almeno all'interno della propria abitazione autonomamente, così come poteva anche sedersi e alzarsi da una sedia pur con qualche aiuto. (…) successivamente, lentamente l'attrice peggiorò la sua capacità di articolare il ginocchio e soprattutto la caviglia sinistra e il piede sinistro, sempre più sede di un evidente equinismo, notando anche un lento peggioramento della insensibilità superficiale e profonda all'arto inferiore, non potendo, ormai da almeno due – tre anni, deambulare ed anche articolare i segmenti dell'arto inferiore. Attualmente, a distanza di sette anni dall'intervento di protesi del ginocchio sinistro, oggetto della presente perizia, la (che appare Pt_1 vigile e con una buona capacità cognitiva e di dialogo con lo scrivente) mi riferisce di avere ormai da due – tre anni una paralisi quasi totale dei vari segmenti articolari dell'arto inferiore sinistro ed anche una perdita totale della sensibilità superficiale e profonda di questo arto. Mi riferisce un pagi na 16 di 37 peggioramento della sua artrosi diffusa (anche e soprattutto a carico dell'intero rachide, nonché dell'arto del controlato destro) . Mi riferisce del suo peso ponderale ulteriormente aumentato e di una cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico. Ovviamente mi viene ribadita la paralisi sub-totale dell'intero arto inferiore sinistro e di non far uso più né della molla di Codivilla, né del girello, per cui giace tra letto e su una poltrona con rotelle per l'intera giornata e non è più assolutamente autonoma nell'alzarsi e neanche nell'eseguire dei piccoli passi di deambulazione (…). L'attrice sig.ra (…) è una donna molto anziana di anni 92 Parte_1
(operata nel 2010 all'età di 85 anni). Appare in discrete condizioni generali, in sovrappeso notevole di almeno 30 kg ,pur avendo una cardiopatia ipertensiva da anni e in labile, attuale compenso emodinamico. È chiaramente portatrice di una notevole artrosi polidistrettuale (…) (…) Ci si sofferma, quindi, sul suo esame clinico. Si segnala una paralisi quasi totale dell'intero arto inferiore sinistro con un chiaro e marcato equinismo (piede, cioè lievemente pendulo e in modesto varismo, come appunto da lesione dello SPE ). Si reperta al ginocchio, anteriormente, una cicatrice chirurgica verticale di 20 cm, lineare e rosa, non deturpante .
Sono possibili solo, attivamente, alcuni minimi movimenti della coscia e del ginocchio, mentre si registra una totale insensibilità superficiale e profonda dell'intero arto inferiore sinistro, inclusa la pianta di questo piede. Passivamente alcuni movimenti sono possibili, così che è possibile una discreta articolazione coxofemorale, del ginocchio protesizzato e della caviglia sinistra e sempre passivamente. (…) sul lato destro (il controlato) è presente un deficit tra un terzo e la metà nei movimenti attivi e passivi sia della coxofemorale che del ginocchio e della caviglia destra. Questo dato mi appare importante per ribadire la presenza di una grave artrosi polidistrettuale anche sull'arto inferiore destro, nonché sull'intero rachide in una persona sofferente di tale degenerazione articolare e bracciante agricola per quasi tutta la sua vita. In conclusione, sul piano funzionale si ribadisce una paralisi quasi totale e un deficit quasi globale dei movimenti articolari dell'intero arto inferiore sinistro, nonostante che passivamente la protesi del ginocchio sinistro documenti un'articolabilità migliore di quello destro, sede anch'esso di una marcata gonartrosi. Questa paralisi periferica dell'arto inferiore sinistro è, quindi, collegata certamente ad un danno totale dello SPE e parziale anche del nervo femorale sinistro, come documentato ampiamente da varie elettromiografie.
pagi na 17 di 37 Si conclude questo esame clinico ricordando (e mi appare fondamentale per le valutazioni medico -legali) che l'attuale paralisi dell'arto inferiore sinistro non era presente per almeno 2 – 3 anni dopo l'intervento di protesi al ginocchio: la signora poteva autonomamente alzarsi da una sedia e con il girello spostarsi all'interno della propria abitazione;
si ritiene, quindi, che l'attuale stato di notevole assenza di autonomia e di paralisi dell'arto inferiore sinistro sia certamente ed in gran parte collegabile al danno dello SPE e parzialmente del nervo femorale sinistro ma, da quanto emerso nell'anamnesi, sia stato, negli ultimi anni, condizionato anche da una ulteriore grave evoluzione artrosica peggiorativa, così come conferma il grave e doloroso deficit dei vari segmenti anche sul controlato destro.
2.3. Riguardo al nesso di causalità, il c.t.u. ha accertato:
«(…) devo in primis affermare la presenza di un nesso di causalità, sia qualitativo che quantitativo, tra l'intervento di protesi al ginocchio sinistro nel 2010 e il danno neurologico periferico sull'arto inferiore sinistro con le gravi attuali sequele neurologiche e di autonomia fisica su descritte. (…) Questo danno neurologico fu, infatti, evidenziato già elettromiograficamente nelle settimane successive all'intervento e anche la paralisi con equinismo del piede sinistro ( dato clinico non presente prima dell'intervento) trova ampie giustificazioni e connessioni con l'accertato danno dello SPE e del femorale sinistro. E' ovvio che occorre dare anche una eziologia (un “primum movens”) a questo evento–danno neurologico periferico. Nell'atto di citazione e nella perizia di parte allegata al fascicolo si propende per una lesione nervosa avvenuta durante l'intervento chirurgico di protesi del ginocchio. Ci non è possibile. Ben si sa, infatti, che l'intervento di apertura del campo chirurgico al ginocchio da protesizzare è anteriore e che l'intero intervento con applicazione di protesi avviene sempre anteriormente, non potendo mai arrivare divaricatori e strumenti chirurgici a lesionare lo SPE che è un nervo totalmente posteriore nell'area del ginocchio. Per di più la lesione modesta e parziale del nervo femorale sinistro e che decorre appunto sopra il ginocchio fa ben comprendere che l'evento lesivo è avvenuto non durante l'intervento al ginocchio ma su porzioni più alte del sistema nervoso periferico dell'intero arto inferiore sinistro. E quindi, non rimane che un'ultima ipotesi eziopatogenetica dell'intero evento pagi na 18 di 37 avvenuto il 26/04/10 : e cioè – come avviene eccezionalmente – l'anestesia spinale (come ci fu in quel caso alla Clinica Malzoni) ha determinato una lesione ed un danno di alcuni fasci nervosi provenienti dal midollo spinale. Questa è e rimane a mio giudizio l'unica ipotesi eziopatogenetica, ribadendo comunque in ogni caso che il danno nervoso con paralisi dell'arto inferiore sinistro è avvenuto comunque durante il ricovero e nell'intervento dell'aprile 2010. Si ricorda che l'anestesia spinale (preferita per varie ragioni ed anche su persone molto anziane e identificantesi nell'introduzione di un ago spinale in uno spazio intervertebrale con successiva introduzione di un anestetico) viene effettuata nella regione lombare generalmente tra la seconda e la terza vertebra lombare e ancor più spesso, preferibilmente, tra la terza e la quarta. Ci avviene nella prassi anestesiologica proprio per non colpire il midollo o alcuni fasci nervosi provenienti dal midollo e che termina tra la D12 e la L1. Si preferisce inserire l'ago per iniettare l'anestetico locale il più possibile in basso e lontano dal midollo, proprio per evitare una qualsiasi lesione dello stesso. Dalla cartella anestesiologica si evince che ci furono difficoltà nell'introduzione dell'ago anche per la grave artrosi diffusa e per gli spazi intervertebrali molto ridotti. L'anestesista parla di una introduzione della cannula tra seconda e terza vertebra lombare. Ora, e sempre per parlare dell'unica ipotesi possibile eziopatogenetica nel caso della NF, si sa che esistono in una percentuale molto bassa delle complicazioni proprio nella modalità di una esecuzione di anestesia spinale. La radicolopatia e cioè una lesione delle radici e della cosiddetta coda equina avviene in una percentuale al di sotto dell'1% di tutte le anestesie spinali praticate ed è importante il dato – ove ci sia e fosse riportato – di un riferito dolore o bruciore intenso proprio nel momento dell'introduzione della cannula o dell'anestetico a livello lombare. Questo dato clinico evoca un immediato, chiaro danno nervoso con parestesia immediata, cosa che viene espressamente riferita e fu sempre confermata dall'attrice. L'importanza quindi del dolore acuto all'introduzione dell'ago spinale fa comprendere qualche errore nell'esecuzione di questa metodica anestesiologica. Tutta la bibliografia attuale documenta vari casi di lesione del plesso lombo-sacrale e ci sembra legato o all'iniezione accidentale intra- fascicolare midollare o a una tossicità dell'anestetico usato o alla concentrazione di questo o al formarsi di pressioni elevate all'interno di tale pagi na 19 di 37 compartimento nervoso con un meccanismo di compressione dei vasa nervorum. Tutto ci sembra più possibile ed evidente laddove l'introduzione dell'ago spinale avvenga più in alto dello spazio da tutti consigliato tra L3 ed L4. Si ricorda che l'introduzione, nel caso dell'NF, avvenne tra L2 ed L3 e non si può neanche escludere (per la grave artrosi e la fibro - calcificazione del tratto lombare dell'NF) che ci sia avvenuto anche in uno spazio intervertebrale superiore. In conclusione, di quest'ampio cappello sul nesso di causalità, ed avendo escluso la possibilità di una lesione nervosa durante l'applicazione chirurgica della protesi del ginocchio sinistro, lo scrivente ritiene che l'unica ipotesi possibile sia quella di una lesione di alcuni fasci nervosi midollari o della coda equina durante l'anestesia spinale. L'immediatezza del dolore accusato in occasione dell'anestesia spinale, la parestesia periferica all'arto inferiore subito riferita, l'equinismo subito evidente nelle settimane successive e l'elettromiografia che documenta la lesione dello SPE, sono tutti elementi che pongono in un chiaro ed evidente nesso di causalità (temporale, topografico, logico, conseguenziale, qualitativo e quantitativo) la lesione nervosa con l'evento sanitario avutosi il 26/04/10. (…) A questo punto si ritiene doveroso e fondamentale ricordare quanto avvenuto nei sette anni dopo l'intervento ortopedico e la mia attuale visita medica su descritta: si ricorda che, per i primi due – tre anni dopo l'intervento, la signora manteneva qualche movimento possibile in alcuni segmenti dell'arto inferiore sinistro, pur avendo da subito manifestato l'equinismo; poteva deambulare e avere una certa autonomia con il girello e aveva certamente conservato la sua sensibilità a carico dell'intero arto inferiore sinistro. A conferma di ciò persino la perizia di parte del dott. R. avvenuta nel Per_2 lontano 2012, fa evidenziare “una funzione della caviglia nella norma e una flessione di poco deficitaria del ginocchio sinistro” e persino
“una sensibilità conservata sull'intero arto inferiore sinistro”. Ci significa che per anni dopo l'intervento, pur avendo accertato una lesione dello SPE e parziale del femorale, alcuni movimenti e funzioni articolari dell'arto inferiore sinistro erano conservati, oltre alla sensibilità mantenuta. (…) Ci mi appare fondamentale e cioè significa che la paralisi motoria e la totale insensibilità sull'arto inferiore sinistro non trovano giustificazione solo nella lesione di due nervi periferici ma che invece l'artrosi si sia evoluta ulteriormente, in termini peggiorativi, con l'aggravamento minimo pagi na 20 di 37 del danno nervoso e da ulteriore restringimento degli spazi intervertebrali schiacciando i forami di coniugazione . La grave forma di artrosi del tratto lombare è stata condizionata anche dall'ulteriore sovrappeso della signora negli ultimi anni, dall'aver abbandonato la NF qualsiasi dispositivo pur consigliato di rieducazione e per giacere ormai da anni in una posizione obbligata. [enfasi della scrivente] 2.4. Il c.t.u. ha, quindi, riconosciuto il nesso di causalità il danno alla salute lamentato dall'attrice e l'intervento chirurgico, ma ne ha accertato una diversa scaturigine rispetto a quella allegata e imputata dall'attrice all'imperita condotta del chirurgo convenuto (il c.t.p. attoreo, ha affermato, Persona_3 nella relazione in atti – pag. 19 del pdf del fascicolo attoreo - « L'offesa a carico del nervo sciatico popliteo esterno, come pure del nervo femorale è da addebitare all'incongruo uso dei divaricatori al momento dell'atto operatorio»), avendo invece ritenuto che la lesione è da ricondurre ad un'errata somministrazione dell'anestetico.
2.5. Il c.t.u. ha compiuto l'accertamento in conformità ai principi che regolano lo standard probatorio in materia di responsabilità sanitaria, rammentandosi che in materia «l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili)» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
25805 del 26/09/2024), avendo nella fattispecie vagliato tutte le ipotesi pagi na 21 di 37 alternative.
2.6. Nessun rilievo assumono sul piano della causalità materiale le patologia pregresse della danneggiata, giacché «in tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistenza della malattia in capo al danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno. Può costituire concausa dell'evento di danno anche la preesistente menomazione, vuoi "coesistente" vuoi "concorrente" rispetto al maggior danno causato dall'illecito, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c. In particolare, quella "coesistente" è, di norma, irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato) sicché anche di essa non dovrà tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno;
viceversa, secondo lo stesso criterio, quella "concorrente" assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi, se isolata, e più gravi, se associata ad altra menomazione (anche se afferente ad organo diverso) sicché di essa dovrà tenersi conto ai fini della sola liquidazione del risarcimento del danno e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità che va determinato comunque in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni» (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28986 del 11/11/2019, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17006 del
24/06/2025).
2.7. Ciò detto, occorre, ora chiedersi, se l'individuazione di una causa diversa da quella allegata dall'attrice nell'atto di citazione comporti un'inammissibile mutamento del titolo della responsabilità e/o della domanda.
2.8. In diritto di osserva che «il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di pagi na 22 di 37 quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità» e che «in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore» (entrambe le massime sono tratte da Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024). Già da tempo la corte di legittimità ha affermato che «nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria;
dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 13269 del 26/07/2012), principio confermato anche recentemente [«Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata pagi na 23 di 37 preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico - scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post -operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale)», Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024].
2.9. Dunque, accertato il nesso di causalità tra la lesione e l'intervento chirurgico la prova contraria gravava sulla , rispondendo la stessa CP_2 della condotta dei suoi operatori e, dunque, anche di quello dell'anestesista, prova che non è stata fornita.
3. Deve, pertanto, ritenersi provata la responsabilità della Casa di cura presso la quale fu eseguito l'intervento e chiedersi, invece, se sussista quella del chirurgo convenuto, visto che è stata esclusa la riconducibilità causale della lesione alla sua condotta materiale.
3.1. La giurisprudenza di legittimità penale ha affermato che «in tema di colpa medica, in caso di lavoro in "equipe" e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico -chirurgica, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta ed al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui»
(Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 49774 del 21/11/2019); nel contesto di équipe, la responsabilità va valutata per ruolo: la lesione non era prevenibile né correggibile dal chirurgo in sala, essendo riconducibile a errore esecutivo pagi na 24 di 37 dell'anestesista. Ne consegue il rigetto della domanda verso il dr. . CP_1
4. Passando alla valutazione e liquidazione del danno, va premesso che «in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto» (Cass. Sez. 3
- , Sentenza n. 28986 del 11/11/2019).
5. Il c.t.u. ha affermato:
(…)l'attuale grave danno di paralisi dell'arto inferiore sinistro è dovuto soprattutto e sicuramente a un danno neurologico periferico per l'intervento chirurgico subito, ma in minima parte è anche legato ad una conseguenza di una grave artrosi peggiorata in una novantaduenne che ha gravi e marcati deficit funzionali al rachide ed anche sull'arto inferiore destro e cioè sul controlato. Questa fondamentale considerazione porterà a delle valutazioni nel mio ragionamento valutativo finale. E, cioè, in altre parole, si afferma che, a prescindere dall'importante danno iatrogeno nervoso, la grave artrosi ( come è avvenuto sul controlato dx), ha determinato un ulteriore, minimo e progressivo peggioramento della funzione e della sensibilità sull'arto inferiore sinistro. E quindi si ritiene che, anche senza il danno nervoso iatrogeno, la grave artrosi avrebbe provocato, comunque, in una novantenne in forte sovrappeso un minimo, ulteriore danno funzionale motorio e della sensibilità profonda dell'arto ed anche in questi ultimi 6/7 anni. Appare fondamentale il dato anamnestico di un modesto ma certo recupero motorio e di una conservata pagi na 25 di 37 sensibilità sull'arto inferiore per alcuni anni dopo l'intervento ( vedi certificazioni dei primi 3 anni). L'evoluzione lenta peggiorativa motoria e sensoriale sopraggiunta solo negli ultimi 3/4 anni trova una spiegazione anatomo funzionale solo con la progressività di un'evoluzione artrosica, pur su un danno iatrogeno importante neurologico;
non è possibile, non è nota la possibilità di un peggioramento lento dopo una lesione subtotale traumatica ( e sempre per un'alterata conduzione traumatica elettrica nervosa) di una radice nervosa, stabilizzatasi ed irreversibile per molti anni iniziali dopo il trauma. Passando quindi alla valutazione dell'attuale danno e come da noti trattati ( pag. 98, e Pt_4 Pt_5 Persona_4 Parte_6 pag.194), si ricorda che la paralisi totale dello SPE è valutata da tutti il 20%; l'equinismo, cioè il piede cadente e l'impossibilità all'estensione del piede e delle dita ed il deficit sensitivo sono valutati, quindi, il 20%. A questa percentuale si sommino (in maniera equitativa e discrezionale e ragionando per analogia) alcuni punti in percentuale per una lesione parziale e minima anche del nervo femorale sinistro (documentato non solo da più elettromiografie ma anche dal mio esame clinico) e che giustifica la quasi paralisi flaccida dell'intero arto inferiore sinistro. Pertanto, si ritiene che il danno biologico possa essere valutato intorno al 24 – 25% »
5.1. Il c.t.u. ha dato corretta applicazione ai criteri descritti pervenendo alle seguenti conclusioni:
Da quanto su esposto ed analizzato, si termina la presente perizia medica rispondendo come segue al Giudice: esiste un nesso di causalità (avendo escluso altre ipotesi) tra l'intervento chirurgico di protesi al ginocchio sinistro del 2010 e soprattutto tra l'anestesia spinale avvenuta nei minuti precedenti l'inizio di questo intervento (come su ampiamente spiegato e commentato) e il danno con lesione totale dello SPE e parziale del femorale sinistro che hanno determinato una paralisi quasi totale con perdita della sensibilità dell'arto inferiore sinistro dell'NF. Questo danno teorico che ho valutato intorno al 24 – 25%- come spiegato e commentato in precedenza – deve essere decurtato di alcuni punti per un'ulteriore evoluzione parafisiologica e peggiorativa di una grave artrosi pregressa all'intervento e presente in modo notevole anche sul controlato destro e che giustifica il peggioramento funzionale motorio e sensitivo solo negli ultimi anni (si ricorda che la signora aveva dei movimenti conservati all'arto inferiore e qualche autonomia per anni dopo l'intervento chirurgico, nonché una sensibilità superficiale e profonda indenne - vedi varie certificazioni, inclusa la perizia di parte del 2012 - ). Pertanto, si termina la presente perizia nel modo seguente: pagi na 26 di 37 I.A. di giorni 50 I.T. (50%) di giorni 60 I.T. (25%) di giorni 60.
Il danno biologico, identificantesi nella paralisi quasi totale dell'arto inferiore sinistro per una lesione totale del nervo SPE e parziale del femorale sinistro e considerando comunque una notevole e diffusa preesistenza di una grave artrosi ulteriormente peggiorata negli ultimi anni in una novantaduenne, è valutato, appunto, tra il 20 e, al massimo, il 21%.
5.2. Pertanto, è accertato che l'attrice ha subito un danno biologico permanente del 25% di cui il 20% causato dall'erronea esecuzione dell'anestesia relativa all'intervento chirurgico del 26/4/2010, con un'invalidità temporanea totale di 50 gg, un' invalidità temporanea parziale al
50% di 60gg e invalidità temporanea parziale al 25% di 60 gg.
5.3. Detto ciò, deve darsi atto che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono» (Sez. 3, Sentenza n.
12408 del 07/06/2011); pertanto si procederà alla liquidazione del danno applicando le più recenti Tabelle di . CP_5
5.4. Per quanto concerne l'invalidità temporanea è pari a € 10.925,001.
5.5. Per quanto concerne il danno biologico, occorre calcolare l'intero danno, pari al 25% che è pari a € 63.928,002, e poi sottrarre il 5%, imputato alle pregresse patologie dell'attrice, pari a € 5.051,003, per una differenza pari a € 58.877,00.
5.6. La liquidazione è unitaria e tiene conto delle patologia di cui era affetta l'attrice e dell'età della stessa, per le quali l'acuirsi delle difficoltà motorie si sono manifestate, sebbene a distanza di anni, anche all'arto non attinto della lesione.
5.7. Nessuna prova è stata data degli ulteriori danni (sofferenza soggettiva e danno relazionale), pertanto devono riconoscersi all'attrice solo gli importi anzidetti, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla somma devalutata al momento del sinistro al saldo (sul suo riconoscimento d'ufficio v. Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021). Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato, maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla Sez..3 - , Sentenza n. 6351 del
10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si
Inv alidità tempor anea parz iale al 25% € 1.725,00
2 Età del danneggiato alla data del sinistro 85 anni
Percentuale di inv alidità per manente 25%
Punto danno biologic o € 4.408,86
Punto danno non patr imoniale € 6.216,49
pagi na 28 di 37 sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
5.8. Dunque, la è condannata a pagare all'attrice le somme CP_2 sopra liquidate.
6. Occorre ora affrontare la domanda di garanzia assicurativa spiegata dalla nei confronti delle Coassicuratrici. CP_2
6.1. Tre di esse si sono costituite, Controparte_4 [...]
e e hanno eccepito l'inoperatività Controparte_5 Controparte_14 della garanzia assicurativa, in forza della clausola contenta all'art.9 delle Contr condizioni generali di polizza (v. fascicolo e Milano Ass., pag. 33 del pdf del fascicolo di parte digitalizzato); la terza, Faro Assicurazioni s.p.a. non si è costituita. Tuttavia, con riferimento a detta compagnia occorre, in via pregiudiziale, rilevare che già al momento della notifica dell'atto di chiamata si dava atto che la stessa era in liquidazione coatta amministrativa (v. atto di chiamata in causa contenuto nel fascicolo della ). CP_2
6.2. Orbene, premesso che «in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
(nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere pagi na 29 di 37 autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del
04/03/2019), deve essere rilevata d'ufficio l'improponibilità della domanda nei confronti della Faro.
6.3. Si osserva in diritto che una volta che l'asserito debitore è sottoposto il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, anche nel corso del giudizio, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla
Legge Fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267, con riferimento alla LAC v. art. 201 l.f.), in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improponibilità o improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo, privo di effetti nei confronti della massa, da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, deve espressamente dichiarare, pertanto, la propria volontà di agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito
(Cass. 2047/1965; Cass. 3885/1988; Cass. 6713/1991; Cass. 2402/1995; Cass.
3580/1995; c.c. 7045/1995; Cass. 9346/1997; c.c. 11379/1999 e Cass.
7704/1998).
6.4. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, essendo stato il giudizio promosso nei confronti della società assicuratrice in l.a.c.
6.5. Deve in questa sede aderirsi all'indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale «l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 (v. art. 201 e ss. per la LAC) della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, pagi na 30 di 37 quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla
"vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall» (Cass., Sez. 1, Sent. 3.2.2006, n. 2439, v. anche Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 9198 del 10/04/2017, in motivazione e anche Cass. Sez. 2
- , Sentenza n. 26993 del 26/11/2020).
6.6. Secondo la giurisprudenza consolidata della corte di legittimità «nella disciplina concernente la formazione dello stato passivo contenuta nella legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, opera il principio per cui tutti i crediti verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo. Ne consegue che la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della par condicio creditorum» (Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 9461 del 22/05/2020, conf. Sez. L, n. 17327 del 11/10/2012, Rv.
624216-01; vedi anche Sez. L, n. 15066 del 19/06/2017, Rv. 644779 -01; Sez. L,
n. 19271 del 20/08/2013, Rv. 628412 -01; Sez. 3, n. 5662 del 09/03/2010, Rv.
611746-01; Sez. 3, n. 27679 del 21/11/2008, Rv. 605618 -01, Sez. U, Sentenza n.
380 del 16/01/1991, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27679 del 21/11/2008). pagi na 31 di 37 6.7. Dunque, è dichiarata l'improponibilità dell'azione esercitata dalla parte attorea nei confronti della Faro Assicurazione s.p.a. il L.A.C.
6.8. Passando all'esame dell'eccezione di inoperatività, occorre partire dal dato letterale della clausola invocata:
« Art. 9 Proroga e periodo dell'Assicurazione. La polizza convenzione ha durata residua di 3 anni con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2004 e scadenza ore 24,00 del 31.12.2007. Al termine del triennio, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, la polizza convenzione è prorogata annualmente. La Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dalla Convenzione, a decorrere dalla scadenza annuale del 31.12.2005, e successive scadenze annuali, con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. L'Assicurato altresì potrà richiedere di non rinnovare la sua copertura applicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza annuale, altrimenti le coperture si intenderanno prorogate per un uguale periodo» 6.9. La clausola in parola è del tipo claims made, c.d. impura o mista prevedendo a una deroga all'art. 1917, comma 1, c.c. – Nell'assicurazione della responsabilità civile(1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi – in forza della quale la copertura del rischio assicurato copre le richieste presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, a condizione che il fatto che ha generato il danno sia stato commesso durante la validità della garanzia.
6.10. In pratica, la copertura scatta se e solo se si verificano entrambi i requisiti (il che differenzia le claims made miste da quelle pure):
- il comportamento/fatto dannoso è avvenuto mentre la polizza era valida;
- la prima richiesta di risarcimento del terzo è stata ricevuta dall'Assicurato nello stesso periodo di validità; mentre nel modello delineato dall'art. 1917 cod. civ. perché la garanzia sia pagi na 32 di 37 operante è sufficiente che il danno si sia verificato durante la vigenza della copertura assicurativa, a prescindere da quando sia stata avanzata la richiesta del terzo.
6.11. Alla luce di quanto appena detto deve, altresì, precisarsi che la formulazione di detta eccezione è ammissibile anche se sollevata dalla costituitasi tardivamente, in quanto trattasi di eccezione in senso CP_6 lato, delimitando la clausola in parola l'oggetto della garanzia assicurativa (v.
Sez. U, Sentenza n. 9140 del 2016, punto 15: «il discostamento dal modello codicistico introdotto dalla clausola clarniors made impura, che è quella che qui interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art.
1905 cod. civ., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 cod. civ., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità» e sulla distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato in tema di contratti assicurativi v. Cass., Sez.3, Sentenza n. 18742 del 12/07/2019, prec. conf.
Cass., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15228 e Cass., Sez. III, 22 febbraio 2000, n.
1967).
6.12. Tornando alla clausola, è noto che sul tema sono intervenute le S.U. con due pronunce a distanza di due anni l'una dall'altra affermando i seguenti principi:
- «nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (cd. clausola "claims made" mista o impura), non pagi na 33 di 37 è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali;
la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata» (Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016);
- «il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti
-, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati» (Sez. U - , Sentenza n. 22437 del 24/09/2018
6.13. Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza del
2018, occorre, quindi, operare la valutazione l'adeguatezza causale.
6.14. Nel caso di specie, il contratto di assicurazione(prodotto dalla CP_2 [...]
, richiamato nel certificato di polizza del 2010 (prodotto sia dalla CP_2 CP_2 [...] sia dalle Assicurazioni) proseguendo nella lettura delle contratto di CP_2
pagi na 34 di 37 assicurazione, all'art. 10 lett. B) delle condizioni particolari di polizza, rubricato Estensione della validità temporale dell'assicurazione, si legge:
B) Ad integrazione di quanto disposto al punto 9) Validità temporale dell'Assicurazione che precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' entro 12 Parte_7
(dodici) mesi dalla cessazione del contratto, sempreché il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. Tale estensione verrà prestata a fronte della corresponsione di un premio pari al 50% dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art.5 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale). In caso di disdetta della Convenzione o della singola applicazione da parte della Società tale estensione sarà operante automaticamente senza sovrappremio per le applicazioni qualora il rapporto tra gli importi riservati e/o pagati comprese le spese, nel periodo dal 31.12.2004 fino a 90 giorni precedenti la cessazione della singola applicazione, e l'importo dei premi imponibili pagati, nel medesimo periodo, sia inferiore al 65%. Su richiesta dell'Assicurato, nella ipotesi in cui la singola Applicazione non abbia subito disdetta per sinistro, la Società concederà un ulteriore periodo, e comunque sino ad un massimo di 3 anni complessivi, contro pagamento di un premio pari al 30% per il secondo anno e del 20% per il terzo anno dell'ultimo premio versato, conteggiato includendo la parte di premio eventualmente corrisposta in sede regolazione (vedasi in tal senso quanto disposto all'Art. 5 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale). Il premio sarà versato dall'Assicurato, per l'intero periodo, alla data di cessazione del contratto e sarà oggetto di conguaglio in sede di regolazione del premio. Il massimale di polizza si intende unico a consumo per l'intero periodo di estensione della copertura».
6.15. Tale previsione rientra nel novero della clausole sunset, ossia pattuizioni aggiuntive alla claims made che concede all'assicurato l'opportunità di aspirare all'indennizzo anche in caso di richieste risarcitorie postume.
6.16. Orbene, la clausola claims made con la previsione di una ultrattività annuale è stata ritenuta valida, essendo ridotta la possibilità che si crei una pagi na 35 di 37 scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l'assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perché non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell'anno successivo alla cessazione de contratto); sia perché detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata del rapporto assicurativo (Cass.
9/07/2019, n. 18413; Cass. 21/04/2021, n. 10482).
6.17. La clausola deve quindi ritenersi valida e, quindi, escludersi l'operatività della polizza, poiché dal certificato di polizza prodotto la copertura assicurativa si arrestava al 31/12/2010 (v. lett. d «a parziale deroga dell'art. 9 della Convezione, il presente certificato di assicurazione si intende cessato alla data del 31/12/2010, senza obbligo di disdetta da entrambi le
Parti») e la non ha provato, né tantomeno dedotto, una proroga CP_2 della durata.
6.18. Le spese tra l'attrice e la sono poste a carico della CP_2 seconda, risultata soccombente, con liquidazione ai minimi. Al pari, le spese dovute dall'attrice in favore del convenuto sono liquidate ai minimi. Di CP_1 contro, le spese tra la Casa di Cura e le MP Assicurative vanno integralmente compensate, dovendosi dare atto di un contrasto giurisprudenziale in merito alla validità delle clausole in parola (v. Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 8894 del 13/05/2020 difforme dalle successive Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12908 del 22/04/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 21036 del
26/07/2024 e Sez. 3 - , Ordinanza n. 9861 del 15/04/2025), in conformità al dettato della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 92 c.p.c., ampliando il potere del giudice di compensare le spese legali (totalmente o parzialmente) anche in caso di soccombenza totale, purché sussistano "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali rientra il contrasto giurisprudenziale.
6.19. Le spese di c.t.u. sono poste per la metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico della visto l'esito della stessa, avendo la CP_2
c.t.u. accertato una causa diversa da quella dedotta dall'attrice e, quindi, pagi na 36 di 37 dovendosene dedurre la sua necessità ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la a pagare in favore dell'attrice l'importo di €69.802,00 a titolo di CP_2 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione, con la decorrenza indicata in motivazione;
B) Dichiara improponibile la domanda di garanzia assicurativa avanzata nei confronti della Faro Assicurazioni s.p.a.;
C) Rigetta la domanda di garanzia assicurativa avanzata dalla CP_2 nei confronti delle MP Assicurative costituite;
[...]
D) Condanna la a rimborsare alla parte attorea le spese di CP_2 lite, che si liquidano in €206,00 per spese vive, € 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
E) Condanna l'attrice rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €206,00 per spese vive, € 7.052,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
F) Compensa per intero le spese di lite tra la e le MP CP_2
Assicurative costituite;
G) Pone le spese di c.t.u. in capo all'attrice e alla per metà CP_2 ciascuna.
14/11/2025
La Giudice
IA SC
pagi na 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Invalidità tempor anea totale € 5.750,00
Inv alidità tempor anea parz iale al 50% € 3.450,00 pagi na 27 di 37
3 Età del danneggiato alla data del sinistro 85 anni
Percentuale di inv alidità per manente 5%
Punto danno biologic o € 1.741,60
Punto danno non patr imoniale € 2.177,00