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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4447/2021
N. RG 4447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente r. Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4447/2021 R.G. promossa da:
proc. n. 51/2019 R.G.F. del Tribunale di Catania, P. IVA Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Li Mura P.IVA_1
(c.f. ), con domicilio digitale: C.F._1 Email_1
Attore contro
, c.f. , contumace. P_ C.F._2
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 21.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con termine per comparse conclusionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con decreto di giorno 8.5.2020, promuoveva azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di chiedendo un risarcimento dei danni di € 50.140,57 a causa del P_ compimento di atti di mala gestio nell'amministrazione della società fallita.
L'attore, invero, premetteva che la società aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di Parte_1 biancheria personale, maglieria, camicie e che al momento della costituzione, avvenuta il 17.6.2011,
e erano ciascuna titolare del 40% delle quote ed P_ OP amministratrice della società, mentre risultava titolare del 20% delle quote di Parte_2 partecipazione al capitale sociale.
Riferiva, poi, che in data 26.6.2014 si dimetteva dalla carica di amministratrice e, da P_ quel momento, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento (n. 59/2019, pubblicata il 28.3.2019), la carica di amministratore unico era stata ricoperta dalla . Parte_3
pagina 1 di 5 Infine, in data 19.4.2016, e cedevano le loro quote in favore di P_ Parte_2 [...]
che diveniva, da quel momento, titolare dell'intero capitale sociale. OP
Eccepiva che, dall'esame delle scritture contabili e dei libri sociali della società fallita svolto dal consulente della curatela e prodotto in giudizio (allegato n.6), erano emerse alcune gravi irregolarità nella gestione tali da rappresentare specifiche ipotesi di responsabilità a carico dei soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratori della società e dalle quali sono derivati danni a carico della società e dei suoi creditori.
In particolare, alla data dell'1.1.2015 di apertura dell'esercizio 2015, tra le poste attive risultava un conto denominato “Crediti per Anticipi vari” che ammontava ad € 50.140,57, costituito da somme prelevate dagli amministratori e per le quali mancava alcuna giustificazione o alcuna indicazione della relativa destinazione, tuttavia, dalla documentazione in possesso del consulente, non era possibile ricostruire la data dei relativi prelevamenti e stabilire da chi fossero stati fatti.
Considerato quanto sopra, nonché la circostanza che, fino al 26.6.2014, e P_ [...]
avevano ricoperto congiuntamente il ruolo di amministratori della Controparte_3 società poi fallita, alle stesse andava attribuita , in solido , la responsabilità per tali prelevamenti privi di alcuna giustificazione.
Evidenziava, altresì, che, nella fattispecie, non fosse configurabile alcuna prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti della convenuta, nonostante la stessa avesse cessato il proprio mandato il
26.6.2014, in quanto i fatti sopra rappresentati rappresentano atti distrattivi del patrimonio sociale che integrano gli elementi costitutivi del reato di bancarotta, con conseguente applicazione del più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. con termine a quo la data di dichiarazione di fallimento.
Per tali motivi, chiedeva: “Piaccia all' Onorevole Tribunale adìto, contrariis rejectis, 1) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta NO per i prelevamenti P_ indebitamente eseguiti in suo favore quale amministratore della fallita ed appostati nel Parte_1 conto “Crediti per Anticipi vari”, come sopra specificato;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la NO al risarcimento, in favore della curatela, del danno subito in P_ misura pari ad € 50.140,57, o nella misura che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà determinata equitativamente dal Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare la natura indebita dei prelevamenti ingiustificati causalmente ed il diritto della Curatela del fallimento della società e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percette. Con vittoria di spese e compensi da porsi a carico del convenuto che dovrà eseguirne il pagamento a favore dello Stato ex art.
133 D.P.R. n.115/2002. Si chiede, comunque, la liquidazione dei compensi giudiziari relativi alla presente difesa che vanno anticipate dall'Erario dello Stato, ex art.131, comma 4, lett. a, D.P.R. n.115/2002.”.
All'esito della prima udienza del 29.6.2021 si rinviava all'udienza del 26.5.2022 (poi differita al 31.5.2022), con concessione dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte attrice, evidenziando che i termini a comparire risultavano insufficienti in ragione dell'efficacia ritardata della notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., e chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini ed essere autorizzata a procedere a nuova notificazione dell'atto di citazione.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta e prova per testi.
Di poi, all'esito dell'udienza cartolare del 31.5.2022, si rinviava all'udienza del 14.2.2023 (poi differita al 20.2.2023), con termine per rinnovazione della citazione entro il 30.9.2022.
pagina 2 di 5 Successivamente, l'attrice depositava atto di citazione in rinnovazione, notificato a P_ presso la casa comunale in data 6.9.2022.
All'esito dell'udienza del 20.2.2023, si rinviava al 4.12.2023 con concessione dei termini per memorie ex art.183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza relativa all'udienza del 4.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
****************
Tanto esposto, osserva il Collegio che le domande proposte da parte attrice siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla allegata visura camerale (allegato 4), la società è stata costituita Parte_1 con atto del 17/06/2011 e successivamente iscritta al n. 328664 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con sede legale in San Giovanni La Punta, Viale Cristoforo Colombo n. 6, cod. fisc. e p.
Iva . P.IVA_1
L'attività della società aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
Al momento della costituzione i soci erano: - la NO , nata a [...] il [...], P_ cod. fisc. , titolare del 40% delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- la C.F._2
NO nata a [...] il [...], cod. fisc. OP
, titolare del 40% delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- la NO C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , titolare del 20% Parte_2 C.F._4 delle quote di partecipazione al capitale sociale.
In data 19/04/2016 le socie e cedevano le loro quote in favore della P_ Parte_2 NO che diveniva, così, titolare dell'intero capitale sociale. OP
Al momento della costituzione, avvenuta il 17/06/2011, venivano nominati amministratori della società le socie e . Successivamente, in data 26/06/2014, la P_ OP
NO a seguito di irrevocabili dimissioni, veniva sostituita nella carica dalla NO P_ [...]
la quale, da quel momento, ha ricoperto la carica di amministratore OP unico sino alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Tanto premesso, in via preliminare, si rileva che parte convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, e, conseguentemente, andrà dichiarata la sua contumacia.
- Nel merito, si rileva che l'art 146 comma 2 della Legge Fallimentare attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio dell'azione di responsabilità, sia con riferimento all'azione sociale (art. 2393 e 2393bis c.c.) sia all'azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.).
L' azione in esame cumula in sé le diverse azioni di cui sopra, rispettivamente a favore della società
e dei creditori sociali ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale, esperibile anche nel caso di S.r.l., come espresso anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 17121/2010.
pagina 3 di 5 Si precisa, inoltre, che il caso in cui l'attore non specifichi il titolo nella domanda giudiziale non determina la relativa nullità per indeterminatezza ma fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto ad escludere una delle due azioni di responsabilità, che il curatore abbia inteso esercitarle entrambe congiuntamente (cft. Cass. n. 23452/2019).
Ciò implica, altresì, che il curatore può indifferentemente formulare le istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori e dei sindaci invocando sia i presupposti della responsabilità contrattuale relativo all'azione esperibile dalla società (art. 2393 c.c.) sia quelli della responsabilità extracontrattuale tipico dell'azione esperibile dai creditori sociali (art. 2394 c.c.), avvantaggiandosi, pertanto, del particolare regime di prova della colpa che è presunta nella responsabilità contrattuale, a differenza di quanto concerne la responsabilità aquiliana, nonché della più vantaggiosa disciplina di decorrenza della prescrizione.
L'attore ha comunque l'onere di provare l'inadempimento da parte dell'amministratore degli obblighi impostigli dalla legge o dall'atto costitutivo, il danno patito dalla società e il nesso causale tra il danno e la condotta dolosa o colposa dell'amministratore.
Esaminando la visura storica della società nel Registro delle Imprese, versato in atti, la convenuta ha condiviso con la socia il ruolo di P_ OP amministratore della società dalla data di costituzione della società, avvenuta il 17.6.2011, al 1.8.2014, mentre quest'ultima ha successivamente ricoperto il ruolo di amministratore unico della società fino al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 59/2019 del 28.3.2019.
Parte attrice pone a fondamento delle proprie eccezioni le risultanze di una consulenza di parte, redatta dal dott. (allegato n.6), il quale ha dichiarato, nella relazione, di aver Persona_1 esaminato i documenti e le scritture contabili ed, in particolare, i bilanci depositati dalla società del triennio antecedente la sentenza fallimento del 18.3.2019, e nella fattispecie, quelli relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, concludendo con l'analisi del 2018.
Da tale esame, il consulente ha rilevato che tra le poste dell'attivo relative ai crediti iscritti in bilancio, risaltava la consistenza del saldo di euro 50.281,90 presente sul conto 18/45/010 denominato
“Crediti per Anticipi vari” e, dall'analisi del partitario (all.1), evidenziava che il saldo iniziale di euro 50.140,57 proviene dalla movimentazione dell'esercizio precedente (anno 2014), e che nel corso del
2015, il suddetto saldo iniziale continua ad incrementarsi per via di ulteriori prelevamenti di euro
140,43.
Concludeva, tuttavia, dichiarando che, in virtù della documentazione acquisita, lo scrivente non è in grado di individuare nel dettaglio, nè il momento preciso in cui si sono verificati i prelievi, nè chi degli amministratori pro tempore abbia prelevato le somme ed a quale fine le stesse siano state utilizzate, pertanto ritiene verosimile affermare che uno degli amministratori o entrambi abbiano prelevato il danaro dalla cassa o dalla banca, e che ci sia stato in ogni caso il consenso e la connivenza per entrambi gli amministratori in carica nel periodo (sino al 26/06/2014) che di fatto non hanno impedito che si compiesse il prelievo indebito dei fondi, sicchè la linea migliore da seguire è prima di tutto chiedere agli amministratori la restituzione del prelevato.
pagina 4 di 5 La evidente natura confessoria delle annotazione risultanti dalle scritture contabili consente di ritenere prova e sussistente il danno allegato e dedotto, atteso, peraltro che i detti prelievi sono rimasti – attesa la contumacia della convenuta - privi di giustificazione alcuna e comunque non risultando che che siano stati effettuati per finalità relative ai fini sociali, essendo onere dell'amministratore convenuto di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. Né, peraltro, risulta circostanza impeditiva il fatto che la società operasse in regime di co-amministrazione, debitamente considerando che comunque in capo alla convneuta, quand'anche non fossero stati riferibili alla detta, gli ingiustificati prelievi, avrebbe comunque avuto un onere di vigilanza e tutela del patrimonio sociale, anche nei confronti dell'altra co-amministratrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta;
- Accerta la responsabilità della convenuta per i prelevamenti indebitamente eseguiti in P_ suo favore quale amministratore della fallita ed appostati nel conto “Crediti per Anticipi Parte_1 vari;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore della curatela di € 50.140,57, il tutto P_ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, oltre che quelle prenotate a debito, quantificate in euro 3.800, 00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Catania, in data 23.12.2024.
Il PRESIDENTE Est.
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
N. RG 4447/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente r. Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4447/2021 R.G. promossa da:
proc. n. 51/2019 R.G.F. del Tribunale di Catania, P. IVA Parte_1
, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Li Mura P.IVA_1
(c.f. ), con domicilio digitale: C.F._1 Email_1
Attore contro
, c.f. , contumace. P_ C.F._2
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 21.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con termine per comparse conclusionali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con decreto di giorno 8.5.2020, promuoveva azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di chiedendo un risarcimento dei danni di € 50.140,57 a causa del P_ compimento di atti di mala gestio nell'amministrazione della società fallita.
L'attore, invero, premetteva che la società aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di Parte_1 biancheria personale, maglieria, camicie e che al momento della costituzione, avvenuta il 17.6.2011,
e erano ciascuna titolare del 40% delle quote ed P_ OP amministratrice della società, mentre risultava titolare del 20% delle quote di Parte_2 partecipazione al capitale sociale.
Riferiva, poi, che in data 26.6.2014 si dimetteva dalla carica di amministratrice e, da P_ quel momento, sino alla sentenza dichiarativa di fallimento (n. 59/2019, pubblicata il 28.3.2019), la carica di amministratore unico era stata ricoperta dalla . Parte_3
pagina 1 di 5 Infine, in data 19.4.2016, e cedevano le loro quote in favore di P_ Parte_2 [...]
che diveniva, da quel momento, titolare dell'intero capitale sociale. OP
Eccepiva che, dall'esame delle scritture contabili e dei libri sociali della società fallita svolto dal consulente della curatela e prodotto in giudizio (allegato n.6), erano emerse alcune gravi irregolarità nella gestione tali da rappresentare specifiche ipotesi di responsabilità a carico dei soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratori della società e dalle quali sono derivati danni a carico della società e dei suoi creditori.
In particolare, alla data dell'1.1.2015 di apertura dell'esercizio 2015, tra le poste attive risultava un conto denominato “Crediti per Anticipi vari” che ammontava ad € 50.140,57, costituito da somme prelevate dagli amministratori e per le quali mancava alcuna giustificazione o alcuna indicazione della relativa destinazione, tuttavia, dalla documentazione in possesso del consulente, non era possibile ricostruire la data dei relativi prelevamenti e stabilire da chi fossero stati fatti.
Considerato quanto sopra, nonché la circostanza che, fino al 26.6.2014, e P_ [...]
avevano ricoperto congiuntamente il ruolo di amministratori della Controparte_3 società poi fallita, alle stesse andava attribuita , in solido , la responsabilità per tali prelevamenti privi di alcuna giustificazione.
Evidenziava, altresì, che, nella fattispecie, non fosse configurabile alcuna prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti della convenuta, nonostante la stessa avesse cessato il proprio mandato il
26.6.2014, in quanto i fatti sopra rappresentati rappresentano atti distrattivi del patrimonio sociale che integrano gli elementi costitutivi del reato di bancarotta, con conseguente applicazione del più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. con termine a quo la data di dichiarazione di fallimento.
Per tali motivi, chiedeva: “Piaccia all' Onorevole Tribunale adìto, contrariis rejectis, 1) accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta NO per i prelevamenti P_ indebitamente eseguiti in suo favore quale amministratore della fallita ed appostati nel Parte_1 conto “Crediti per Anticipi vari”, come sopra specificato;
2) conseguentemente e per l'effetto, condannare la NO al risarcimento, in favore della curatela, del danno subito in P_ misura pari ad € 50.140,57, o nella misura che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà determinata equitativamente dal Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare la natura indebita dei prelevamenti ingiustificati causalmente ed il diritto della Curatela del fallimento della società e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percette. Con vittoria di spese e compensi da porsi a carico del convenuto che dovrà eseguirne il pagamento a favore dello Stato ex art.
133 D.P.R. n.115/2002. Si chiede, comunque, la liquidazione dei compensi giudiziari relativi alla presente difesa che vanno anticipate dall'Erario dello Stato, ex art.131, comma 4, lett. a, D.P.R. n.115/2002.”.
All'esito della prima udienza del 29.6.2021 si rinviava all'udienza del 26.5.2022 (poi differita al 31.5.2022), con concessione dei termini per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Nelle memorie ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c., parte attrice, evidenziando che i termini a comparire risultavano insufficienti in ragione dell'efficacia ritardata della notifica effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., e chiedeva, pertanto, di essere rimessa in termini ed essere autorizzata a procedere a nuova notificazione dell'atto di citazione.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di interrogatorio formale della convenuta e prova per testi.
Di poi, all'esito dell'udienza cartolare del 31.5.2022, si rinviava all'udienza del 14.2.2023 (poi differita al 20.2.2023), con termine per rinnovazione della citazione entro il 30.9.2022.
pagina 2 di 5 Successivamente, l'attrice depositava atto di citazione in rinnovazione, notificato a P_ presso la casa comunale in data 6.9.2022.
All'esito dell'udienza del 20.2.2023, si rinviava al 4.12.2023 con concessione dei termini per memorie ex art.183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza relativa all'udienza del 4.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'irrilevanza dell'interrogatorio formale richiesto, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.10.2024, e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
****************
Tanto esposto, osserva il Collegio che le domande proposte da parte attrice siano fondate e meritino, quindi, di essere accolte per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla allegata visura camerale (allegato 4), la società è stata costituita Parte_1 con atto del 17/06/2011 e successivamente iscritta al n. 328664 nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con sede legale in San Giovanni La Punta, Viale Cristoforo Colombo n. 6, cod. fisc. e p.
Iva . P.IVA_1
L'attività della società aveva ad oggetto la vendita al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
Al momento della costituzione i soci erano: - la NO , nata a [...] il [...], P_ cod. fisc. , titolare del 40% delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- la C.F._2
NO nata a [...] il [...], cod. fisc. OP
, titolare del 40% delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- la NO C.F._3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , titolare del 20% Parte_2 C.F._4 delle quote di partecipazione al capitale sociale.
In data 19/04/2016 le socie e cedevano le loro quote in favore della P_ Parte_2 NO che diveniva, così, titolare dell'intero capitale sociale. OP
Al momento della costituzione, avvenuta il 17/06/2011, venivano nominati amministratori della società le socie e . Successivamente, in data 26/06/2014, la P_ OP
NO a seguito di irrevocabili dimissioni, veniva sostituita nella carica dalla NO P_ [...]
la quale, da quel momento, ha ricoperto la carica di amministratore OP unico sino alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Tanto premesso, in via preliminare, si rileva che parte convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, e, conseguentemente, andrà dichiarata la sua contumacia.
- Nel merito, si rileva che l'art 146 comma 2 della Legge Fallimentare attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio dell'azione di responsabilità, sia con riferimento all'azione sociale (art. 2393 e 2393bis c.c.) sia all'azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394 c.c.).
L' azione in esame cumula in sé le diverse azioni di cui sopra, rispettivamente a favore della società
e dei creditori sociali ed è finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale, esperibile anche nel caso di S.r.l., come espresso anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 17121/2010.
pagina 3 di 5 Si precisa, inoltre, che il caso in cui l'attore non specifichi il titolo nella domanda giudiziale non determina la relativa nullità per indeterminatezza ma fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto ad escludere una delle due azioni di responsabilità, che il curatore abbia inteso esercitarle entrambe congiuntamente (cft. Cass. n. 23452/2019).
Ciò implica, altresì, che il curatore può indifferentemente formulare le istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori e dei sindaci invocando sia i presupposti della responsabilità contrattuale relativo all'azione esperibile dalla società (art. 2393 c.c.) sia quelli della responsabilità extracontrattuale tipico dell'azione esperibile dai creditori sociali (art. 2394 c.c.), avvantaggiandosi, pertanto, del particolare regime di prova della colpa che è presunta nella responsabilità contrattuale, a differenza di quanto concerne la responsabilità aquiliana, nonché della più vantaggiosa disciplina di decorrenza della prescrizione.
L'attore ha comunque l'onere di provare l'inadempimento da parte dell'amministratore degli obblighi impostigli dalla legge o dall'atto costitutivo, il danno patito dalla società e il nesso causale tra il danno e la condotta dolosa o colposa dell'amministratore.
Esaminando la visura storica della società nel Registro delle Imprese, versato in atti, la convenuta ha condiviso con la socia il ruolo di P_ OP amministratore della società dalla data di costituzione della società, avvenuta il 17.6.2011, al 1.8.2014, mentre quest'ultima ha successivamente ricoperto il ruolo di amministratore unico della società fino al fallimento, dichiarato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 59/2019 del 28.3.2019.
Parte attrice pone a fondamento delle proprie eccezioni le risultanze di una consulenza di parte, redatta dal dott. (allegato n.6), il quale ha dichiarato, nella relazione, di aver Persona_1 esaminato i documenti e le scritture contabili ed, in particolare, i bilanci depositati dalla società del triennio antecedente la sentenza fallimento del 18.3.2019, e nella fattispecie, quelli relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2015, al 31.12.2016, al 31.12.2017, concludendo con l'analisi del 2018.
Da tale esame, il consulente ha rilevato che tra le poste dell'attivo relative ai crediti iscritti in bilancio, risaltava la consistenza del saldo di euro 50.281,90 presente sul conto 18/45/010 denominato
“Crediti per Anticipi vari” e, dall'analisi del partitario (all.1), evidenziava che il saldo iniziale di euro 50.140,57 proviene dalla movimentazione dell'esercizio precedente (anno 2014), e che nel corso del
2015, il suddetto saldo iniziale continua ad incrementarsi per via di ulteriori prelevamenti di euro
140,43.
Concludeva, tuttavia, dichiarando che, in virtù della documentazione acquisita, lo scrivente non è in grado di individuare nel dettaglio, nè il momento preciso in cui si sono verificati i prelievi, nè chi degli amministratori pro tempore abbia prelevato le somme ed a quale fine le stesse siano state utilizzate, pertanto ritiene verosimile affermare che uno degli amministratori o entrambi abbiano prelevato il danaro dalla cassa o dalla banca, e che ci sia stato in ogni caso il consenso e la connivenza per entrambi gli amministratori in carica nel periodo (sino al 26/06/2014) che di fatto non hanno impedito che si compiesse il prelievo indebito dei fondi, sicchè la linea migliore da seguire è prima di tutto chiedere agli amministratori la restituzione del prelevato.
pagina 4 di 5 La evidente natura confessoria delle annotazione risultanti dalle scritture contabili consente di ritenere prova e sussistente il danno allegato e dedotto, atteso, peraltro che i detti prelievi sono rimasti – attesa la contumacia della convenuta - privi di giustificazione alcuna e comunque non risultando che che siano stati effettuati per finalità relative ai fini sociali, essendo onere dell'amministratore convenuto di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. Né, peraltro, risulta circostanza impeditiva il fatto che la società operasse in regime di co-amministrazione, debitamente considerando che comunque in capo alla convneuta, quand'anche non fossero stati riferibili alla detta, gli ingiustificati prelievi, avrebbe comunque avuto un onere di vigilanza e tutela del patrimonio sociale, anche nei confronti dell'altra co-amministratrice.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in Materia di Impresa Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia della convenuta;
- Accerta la responsabilità della convenuta per i prelevamenti indebitamente eseguiti in P_ suo favore quale amministratore della fallita ed appostati nel conto “Crediti per Anticipi Parte_1 vari;
- per l'effetto, condanna al pagamento in favore della curatela di € 50.140,57, il tutto P_ oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, oltre che quelle prenotate a debito, quantificate in euro 3.800, 00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Catania, in data 23.12.2024.
Il PRESIDENTE Est.
(dott. Mariano Sciacca)
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