TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7412/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da 1) Parte_1
Nata a Santo Domingo (Ecuador) il 04/09/1984 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Lago Agrio (Ecuador) il 13/01/1981 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile a ED (MI) in data 23/02/2008 (Anno 2008, numero 2, parte I) In comunione dei beni. Con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente) e nato a [...] in data [...] Persona_2
(minorenne), entrambi di cittadinanza italiana. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso sottoscritto in data 16/06/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra lascerà la casa coniugale non appena avrà reperito idonea abitazione in Parte_1 locazione presso la quale si stabilirà insieme ai figli e Il sig. dal Per_1 Per_2 Parte_2 momento in cui la moglie lascerà l'abitazione coniugale si farà carico integralmente di tutte le spese relative a tale immobile (compresi a titolo di esempio tutte le spese condominiali sia di natura ordinaria che patrimoniale, le utenze ecc.) e dell'integrale rimborso delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa (pari a circa € 770,00 mensili) senza nulla pretendere a nessun titolo per tale ragione alla sig.ra . Parte_1
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, nel rispetto del Per_2 principio della bigenitorialità, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Più specificatamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio stesso;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore. Il padre potrà vedere e tener con sé il figlio minore a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o eventualmente prelevandolo dalla abitazione materna o da altri luoghi in cui lo stesso si trovi) e riaccompagnandolo a casa della madre la domenica alle 21:30 dopo cena. Durante il periodo scolastico starà, inoltre, con il Per_2 padre due volte la settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 21:30. Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica il figlio minore potrà anche pernottare dal padre una notte durante la settimana previo accordo tra i genitori.
Entro il mese di maggio e compatibilmente con il piano ferie comunicato dal datore di lavoro, il minore trascorrerà con il padre e la madre tre settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica. Resta inteso che, salvi diversi accordi, il minore dovrà sempre essere prelevato dalla sua residenza e ivi riaccompagnato.
Il figlio minore trascorrerà con i genitori i periodi dal 23/12 al 01/01 con un genitore e dal 01/01 al
06/01 con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso i genitori alterneranno tra loro le giornate del
24 e del 25 dicembre ogni anno. Resta inteso che, salvi diversi accordi, il minore dovrà sempre essere prelevato dalla sua residenza ed ivi riaccompagnato.
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con i genitori. Le vacanze da calendario scolastico (Ognissanti e Festività dei Defunti. Sant'Ambrogio e festa dell'Immacolata. Carnevale. 25 Aprile, 1° Maggio. 2 Giugno) saranno trascorse con i genitori seguendo sempre il criterio della alternanza.
I genitori si impegnano a permettere i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore durante i periodi di permanenza. Si impegnano, altresì, a comunicare tra loro ogni episodio o accadimento attinente alla salute, la scuola, le attività extrascolastiche avvenuto durante la permanenza del minore con loro, in modo che anche l'altro genitore sia informato.
3) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli il padre verserà alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale come per legge a partire da un anno dal deposito del presente ricorso.
I ricorrenti, inoltre, divideranno al 50% tra loro le spese straordinarie per essi sostenute come da Linee
Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto;
- le parti, inoltre, divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il vestiario dei figli previo accordo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) In ragione del prevalente collocamento dei figli presso di sè l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra . Parte_1
5) I ricorrenti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico patrimoniale senza più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a ED (MI) in data 23/02/2008; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da 1) Parte_1
Nata a Santo Domingo (Ecuador) il 04/09/1984 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Lago Agrio (Ecuador) il 13/01/1981 cittadino: CP_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio civile a ED (MI) in data 23/02/2008 (Anno 2008, numero 2, parte I) In comunione dei beni. Con i seguenti figli: nato a [...] il [...] (maggiorenne Persona_1 ma non economicamente autosufficiente) e nato a [...] in data [...] Persona_2
(minorenne), entrambi di cittadinanza italiana. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso sottoscritto in data 16/06/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La sig.ra lascerà la casa coniugale non appena avrà reperito idonea abitazione in Parte_1 locazione presso la quale si stabilirà insieme ai figli e Il sig. dal Per_1 Per_2 Parte_2 momento in cui la moglie lascerà l'abitazione coniugale si farà carico integralmente di tutte le spese relative a tale immobile (compresi a titolo di esempio tutte le spese condominiali sia di natura ordinaria che patrimoniale, le utenze ecc.) e dell'integrale rimborso delle residue rate del mutuo contratto per l'acquisto della stessa (pari a circa € 770,00 mensili) senza nulla pretendere a nessun titolo per tale ragione alla sig.ra . Parte_1
2) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, nel rispetto del Per_2 principio della bigenitorialità, con residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Più specificatamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio stesso;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore. Il padre potrà vedere e tener con sé il figlio minore a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o eventualmente prelevandolo dalla abitazione materna o da altri luoghi in cui lo stesso si trovi) e riaccompagnandolo a casa della madre la domenica alle 21:30 dopo cena. Durante il periodo scolastico starà, inoltre, con il Per_2 padre due volte la settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 21:30. Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica il figlio minore potrà anche pernottare dal padre una notte durante la settimana previo accordo tra i genitori.
Entro il mese di maggio e compatibilmente con il piano ferie comunicato dal datore di lavoro, il minore trascorrerà con il padre e la madre tre settimane anche non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica. Resta inteso che, salvi diversi accordi, il minore dovrà sempre essere prelevato dalla sua residenza e ivi riaccompagnato.
Il figlio minore trascorrerà con i genitori i periodi dal 23/12 al 01/01 con un genitore e dal 01/01 al
06/01 con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso i genitori alterneranno tra loro le giornate del
24 e del 25 dicembre ogni anno. Resta inteso che, salvi diversi accordi, il minore dovrà sempre essere prelevato dalla sua residenza ed ivi riaccompagnato.
Le vacanze di Pasqua saranno trascorse ad anni alterni con i genitori. Le vacanze da calendario scolastico (Ognissanti e Festività dei Defunti. Sant'Ambrogio e festa dell'Immacolata. Carnevale. 25 Aprile, 1° Maggio. 2 Giugno) saranno trascorse con i genitori seguendo sempre il criterio della alternanza.
I genitori si impegnano a permettere i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore durante i periodi di permanenza. Si impegnano, altresì, a comunicare tra loro ogni episodio o accadimento attinente alla salute, la scuola, le attività extrascolastiche avvenuto durante la permanenza del minore con loro, in modo che anche l'altro genitore sia informato.
3) A titolo di contributo per il mantenimento dei due figli il padre verserà alla madre, entro il giorno
5 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale come per legge a partire da un anno dal deposito del presente ricorso.
I ricorrenti, inoltre, divideranno al 50% tra loro le spese straordinarie per essi sostenute come da Linee
Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto;
- le parti, inoltre, divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per il vestiario dei figli previo accordo.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) In ragione del prevalente collocamento dei figli presso di sè l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla sig.ra . Parte_1
5) I ricorrenti danno atto di aver già definito ogni altro rapporto economico patrimoniale senza più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio a ED (MI) in data 23/02/2008; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Maria Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato