Decreto decisorio 5 aprile 2013
Ordinanza cautelare 12 marzo 2014
Parere definitivo 24 giugno 2015
Accoglimento
Sentenza 20 ottobre 2016
Parere definitivo 29 aprile 2019
Ordinanza presidenziale 30 gennaio 2020
Accoglimento
Sentenza 9 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 29/04/2019, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 01286/2019 e data 29/04/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 marzo 2019
NUMERO AFFARE 01339/2017
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal -OMISSIS-, ivi residente, contro il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, -OMISSIS-, per l’annullamento:
- del procedimento di non ammissione all’esame di Stato, giusta verbale di scrutinio finale n. 88 dell’8 giugno 2016;
- dell’estratto del medesimo verbale;
- di tutti i verbali del consiglio di classe, di non ammissione all'esame di stato.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8769 del 17 luglio 2017 con la quale il Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 4 ottobre 2016 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.
Premesso:
Il ricorrente, iscritto al quinto anno del liceo scientifico “-OMISSIS-”-OMISSIS-, non è stato ammesso agli esami di Stato, come da verbale di scrutinio finale n. 88 dell’8 giugno 2016.
L’interessato evidenzia che, nel corso dell’anno scolastico, ha manifestato diversi problemi di salute che ne hanno condizionato negativamente l’andamento scolastico come risulta dalla documentazione medica prodotta nel corso dell’anno agli uffici dell’Istituto.
Evidenzia, poi, che la gravità delle insufficienze e il rischio di non ammissione non sarebbero mai stati comunicati alla famiglia e al ricorrente medesimo tanto da indurre a ritenere che “in base alle rassicurazioni dell’istituto, le pregresse criticità fossero state superate, quanto meno in misura tale da non rendere a rischio l’ammissione all’esame di stato”.
Con l’odierno gravame il ricorrente impugna il provvedimento, deducendone la illegittimità, per:
- violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per violazione dei principi in materia di verbalizzazione; violazione dei principi di trasparenza, di correttezza e di buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione;
- violazione degli obblighi di offerta formativa; violazione del principio di correttezza, buona fede e leale collaborazione. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Ministero riferente ritiene il ricorso infondato.
Considerato:
1. Con il primo motivo l’interessato sostiene che “gli atti e i registri contengono una serie di gravi irregolarità che ne inficiano, di per sé, la solennità e la certezza giuridica, propria degli atti pubblici”. In particolare, è stato evidenziato che le irregolarità riguarderebbero, sia pure per differenti motivi, il verbale di scrutinio finale e i registri di filosofia, di fisica, di matematica, di arte, di inglese e di scienze.
L’art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dispone che “Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato”.
Come è noto, in tema di pubblica istruzione, i giudizi espressi dagli insegnanti in sede di scrutinio finale sono connotati da discrezionalità tecnica; difatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute; pertanto, al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2019, n. 00963/2019).
Secondo il consolidato indirizzo di questo Consiglio di Stato, dal quale non è motivo di discostarsi, le valutazioni scolastiche si caratterizzano per un margine ancor più peculiare di insindacabilità nel merito in quanto <<orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un’efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica: finalità che possono configurare l’esito sfavorevole di una prova d’esame non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi, ovvero l’ingresso nel mondo del lavoro>> (Consiglio di Stato, Sez.VI, n.5785/2014) .
E ancora: “E’ quasi inutile sottolineare come la potestà pubblica, indirizzata alla formazione ottimale degli studenti, sia esercitabile con margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza del personale docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.3357/2014).
2 Con riferimento al caso specifico, la Sezione evidenzia che, trattandosi di irregolarità addebitate, sostanzialmente ai docenti, ove fossero provate configurerebbero una evidente responsabilità penalmente rilevante. Trattasi, invero, di atti e documenti che, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile fanno piena prova “fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Dagli atti non risulta che il ricorrente abbia presentato querela di falso.
Inoltre, a prescindere dal richiamo all’art. 97 della Costituzione e dalla asserita violazione dei principi di correttezza e buona andamento della pubblica amministrazione, rilievi estensibili solo in via indiretta all’istituto parificato “-OMISSIS-” in quanto ente privato che espleta un servizio pubblico e inserito nel sistema nazionale di istruzione, i richiamati margini, per quanto risulta dagli atti – ed in assenza di qualsiasi effettivo principio di prova in senso contrario, fornito dal diretto interessato – non appaiono superati, né esercitati nella fattispecie in modo incongruo.
Il ricorrente è stato valutato dal consiglio di classe gravemente insufficiente in tre materie e il giudizio finale non risulta affetto da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Lo studente ed i propri genitori sono stati avvertiti nel corso dei colloqui avuti con i docenti del possibile rischio di non ammissione sia durante gli incontri periodici (cadenza trimestrale) sia durante gli incontri di mattina con la madre del ricorrente come risulta anche dalle dichiarazioni in atti rese dai docenti.
D’altra parte, la conoscenza del negativo andamento del percorso scolastico -OMISSIS-è ampiamente provata dalla firma apposta dallo stesso sulla pagella sostitutiva del primo trimestre sia sul pagellino intermedio del quadrimestre.
Inoltre, i genitori sono stati avvertiti della consegna dei due documenti con apposito messaggio.
Con riferimento alle singole censure:
- il verbale dello scrutinio finale indica le ore 12 come orario di chiusura;
- sul verbale è prevista soltanto la firma del coordinatore delle attività didattiche ed educative e del segretario verbalizzante;
- sul registro di fisica non risultano modifiche in peius;
- il registro di matematica reca una valutazione media delle quattro interrogazioni pari a 3,1;
- il registro di arte reca correttamente la media delle interrogazioni pari a 5,1;
- il registro di inglese riporta correttamente la media delle interrogazioni pari a 4,2 oltre ad un trattino che, dagli atti, si rileva che corrisponde a “0” in quanto relativo ad una interrogazione senza risposta;
- il registro scienze riesporta il voto di 5,5 che, in termini valutativi, è espressione di insufficienza.
L’esclusione dell’interessato, in conclusione, appare ampiamente legittima avendo riportato una valutazione inferiore a sei decimi in ben otto materie a conferma di quanto già rilevato in merito al rendimento del ricorrente registrato nel corso dell’anno scolastico.
La censura, pertanto, è priva di pregio.
2. Con il secondo motivo l’istante ritiene che le difficoltà e le problematiche del ricorrente certificate nel corso dell’anno siano state sempre comunicate all’istituto scolastico sicché, oltre al mancato avvio di un’offerta formativa personalizzata, “tutti i giudizi non hanno minimamente motivato sul punto”.
In merito non sussiste alcun difetto di motivazione della valutazione finale in quanto la stessa è sufficientemente espressa mediante l'apposizione del voto numerico o del giudizio senza che occorra che, in un atto che rappresenta la sintesi di un percorso didattico lungo un anno, il consiglio di classe si dilunghi nel motivare perché valuti insufficienti i risultati raggiunti in relazione alla condizione soggettiva dell'alunno (v., per tutte le pronunce in tal senso, Cons. Stato, Sez. seconda, parere n. 2061/2017, reso sull’affare n. 1340/2016).
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
L’esame della richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato resta assorbito.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Saverio Capolupo | Giancarlo Luttazi |
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa