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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio MOGIANI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena LUNARDI per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 13194/22 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, espletato l'interpello della resistente, acquisita la documentazione prodotta, il GI, con ordinanza in data 4.7.2023, essendo incontestato il totale inadempimento del all'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della , CP_1
motivato dall'obbligato sulla scorta dell'indimostrato assunto della sussistenza di un diverso accordo tra le parti, visto l'art. 156 cc, ha ordinato alla CP_2
di corrispondere direttamente a
[...] Controparte_3 CP_4 CP_1
l'importo di 200,00 euro mensili, oltre Istat maturato, trattenendolo
[...]
dagli emolumenti mensilmente dovuti ad Quindi, con Parte_1 ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il La ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo pertanto di: Pt_1
“…..2) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati, da parte della signora
e di conseguenza revocare i provvedimenti già assunti in sede di Parte_2 separazione in negoziazione assistita;
3) Determinare che nessun mantenimento è dovuto in favore della signora la quale è economicamente Controparte_1 autosufficiente e di conseguenza 4) Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, per tutte le ragioni ampiamente esposte in fatto ed in diritto;
5) Dichiarare l'estinzione del diritto al mantenimento della IA maggiorenne,
e di conseguenza revocare il provvedimento, assunto in sede di Controparte_5 separazione in negoziazione assistita, con il quale veniva disposto il mantenimento in favore della stessa;
6) Disporre in favore della IA maggiorenne, secondogenita,
[...]
, il versamento della somma pari ad Euro 400,00 mensili o in quella Persona_1
2 che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo mensile al mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di deposito della sentenza di divorzio;
7) Disporre che il suindicato contributo mensile in favore della IA maggiorenne, , Persona_1 venga versato direttamente alla stessa, su un rapporto di credito bancario (conto corrente o libretto di risparmio) intestato a suo nome. 8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
La resistente si è riportata alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, chiedendo in particolare la condanna del al Parte_1
pagamento di un assegno divorzile di almeno 300,00 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia. Nella comparsa di costituzione aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare le richieste di parte ricorrente, condannando il sig. alla corresponsione di un assegno divorzile di € 350,00 Parte_1 al mese in favore della signora e di un assegno di contributo al mantenimento CP_1 di € 450,00 in favore della IA fino al raggiungimento della sua autonomia Per_1 lavorativa, somme da adeguarsi annualmente secondo gli aggiornamenti dell'indice
Istat. - L'assegno in favore della IA non sarà più dovuto in quanto la stessa CP_5
è autonoma per reddito lavorativo proprio. - Con vittoria di spese di lite”.
Successivamente alla rimessione della causa alla decisione del Collegio, la resistente, con “istanza urgente” in data 28.8.2023 - avendo ricevuto in data
22.8.2023 comunicazione dalla in merito alla intervenuta CP_2
cessazione, a decorrere dal 30.07.2023, del rapporto lavorativo con il
[...]
ed essendo ipotizzabile che quest'ultimo stesse continuando a prestare Pt_1 la propria attività lavorativa per altra società del Gruppo societario (AVR Spa) di cui la faceva parte - ha chiesto “all'Ill.mo Giudice che ad CP_2
integrazione e/o a rettifica del provvedimento ex art. 156 cpc emesso o con nuovo provvedimento, Voglia estendere l'ordine di pagamento in favore della signora CP_1
a tutte le società del Gruppo AVR Spa.”. Il Tribunale, pertanto, rilevato che
[...]
la causa era stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc, sicchè alcun provvedimento poteva allo stato essere emesso dal
3 Giudice Istruttore (non essendo più la causa in istruttoria), si è riservato ogni provvedimento, anche in punto di ammissibilità della istanza, in sede decisoria, disponendo, per ragioni di economia processuale, che il Parte_1
controdeducesse su detta istanza in comparsa conclusionale.
Orbene, va preliminarmente rilevato che il ricorrente nulla ha dedotto in merito alla suddetta istanza (fondantesi sull'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato), sulla quale la resistente non ha insistito in comparsa conclusionale, limitandosi ad insistere “nell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile…, come da conclusioni spiegate nella Comparsa di costituzione..”, sicchè l'istanza deve intendersi rinunciata, rilevandosene comunque l'inammissibilità, non essendo l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento impartibile nei confronti di una pluralità di soggetti, nella mera eventualità che uno di essi possa rivestire la qualifica di datore di lavoro dell'obbligato, né essendo detto ordine impartibile per il recupero coattivo degli assegni di mantenimento rimasti impagati (essendo all'assegno divorzile, ove riconosciuto e non corrisposto, applicabile lo strumento di distrazione stragiudiziale previsto dall'art. 8 l. 898/70, sostituito dal vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc).
Quanto all'assegno di mantenimento per la IA , va confermato, a CP_5 decorrere dalla domanda (ossia dal deposito del ricorso in data 22.4.2021),
l'esonero del padre, già disposto con ordinanza presidenziale in data
16.12.2021, dall'obbligo di mantenimento della predetta, a cui la madre non si
è opposta, atteso che la IA, che ha terminato il proprio percorso di studi, è incontestatamente economicamente autosufficiente sin dalla introduzione del presente giudizio.
Quanto all'assegno di mantenimento per la IA , va rilevato che Per_1
sebbene il ricorrente abbia depositato in data 15.3.2022 una dichiarazione manoscritta, sottoscritta in data 6.3.2022 dalla IA, in cui la stessa dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento, avendo sottoscritto un contratto di apprendistato decorrente dal 15.1.2022, il predetto, in sede di precisazione delle
4 conclusioni, ha comunque insistito nelle conclusioni di cui al ricorso (ribadite anche in comparsa conclusionale) e quindi per il versamento diretto alla IA dell'assegno di 400,00 euro mensili, oltre Istat. La resistente, invece, dopo aver chiesto un assegno di 450,00 euro mensili, oltre Istat, per la IA , sino Per_1 al conseguimento della sua autonomia lavorativa, nella “memoria integrativa” depositata il 5.4.2022, ha premesso di rinunciare “all'assegno di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, posta la recente collocazione lavorativa anche di
.” e all'udienza del 4.7.2023 ha dichiarato che entrambe le figlie Per_1
lavoravano per “Accenture” con una retribuzione di circa 1.300-1.400 euro mensili. Sebbene in sede di precisazione delle conclusioni il difensore della resistente si sia riportato alle conclusioni della comparsa di costituzione, contenenti anche la domanda di mantenimento per la IA , essendo il Per_1
mantenimento dei figli maggiorenni questione non afferente a diritti indisponibili, la precedente rinuncia effettuata dalla ricorrente nella “memoria integrativa”, rende inammissibile la successiva reiterazione della domanda, la quale, invero, non è stata però ribadita in comparsa conclusionale (in cui è stata espressamente reiterata la sola domanda di assegno divorzile), a riscontro della persistente volontà di rinunciarvi.
Pertanto, considerata la rinuncia della resistente, in data 5.4.2022, all'assegno di mantenimento per la IA , in ragione della collocazione lavorativa Per_1
della stessa, tale da renderla economicamente autosufficiente (per come confermata all'udienza del 4.7.2023) ed in assenza di qualsiasi domanda della IA (di cui il padre ha anzi depositato dichiarazione di rinuncia all'assegno in data 6.3.2022), a decorrere dall'aprile 2022 e fermo per il pregresso l'obbligo di contribuzione al mantenimento della predetta come previsto in sede di separazione e confermato in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale, va revocato l'obbligo del La Guardia di mantenimento della IA , salva la ovvia facoltà del padre di continuare autonomamente a Per_1
supportarla economicamente.
5 Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va premesso che l'iniziale importo di 350,00 euro mensili richiesto in comparsa di costituzione è stato ridotto, in “memoria integrativa”, all'importo di 200,00 euro mensili, sicchè deve ritenersi inammissibile la domanda del maggior importo, pari ad almeno 300,00 euro mensili, spiegata in sede di precisazione delle conclusioni, in assenza di modifiche fattuali successive alla “memoria integrativa”.
Ciò posto, a prescindere dalla stabile convivenza della con un nuovo CP_1
compagno, invero rimasta indimostrata e non ammessa dalla stessa
(contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente), ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di ciascun partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla
6 formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Tanto premesso, il ricorrente, operaio nonché proprietario della casa di abitazione, limitandosi al deposito del mod. 730/2018 e del mod. 730/21 attestanti redditi netti rispettivamente pari a circa 25.000 euro e a circa 19.000 euro ed omettendo il deposito della ulteriore documentazione fiscale, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione bancaria, richieste, non ha consentito la effettiva ricostruzione della sua situazione patrimoniale e reddituale, la quale è pertanto da presumersi, ex art. 116 cpc, migliore di quella documentata in maniera parziale ed opaca. Va inoltre rilevato che, nonostante la comunicazione, da parte della alla resistente, CP_2
della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il per cause Parte_1 peraltro non meglio specificate (non escluse, perciò, le dimissioni del lavoratore, che sarebbero però prive di rilevanza ai fini della decisione in quanto deliberatamente causative dell'impossibilità di adempiere), la capacità reddituale del ricorrente deve presumersi inalterata, non avendo il predetto dedotto alcunchè nella comparsa conclusionale in merito al proprio eventuale stato di disoccupazione (essendosi limitato a dedurre genericamente di versare “in una difficile situazione economica”) e dovendo perciò ritenersi che abbia immediatamente reperito altra equivalente occupazione.
La , proprietaria della casa di abitazione (di cui ha acquistato anche la quota del CP_1
marito, mediante il dedotto utilizzo dei proventi di un'eredità), dopo aver inizialmente attestato, con dichiarazione sostitutiva in data 25.10.2021, di aver percepito negli anni
2018-2019 e 2020 un reddito annuo di 960 euro (pari ad 80 euro mensili) dall'attività di colf (vedi anche le dichiarazioni della datrice di lavoro), in sede di interpello ha dichiarato di svolgere solo per due ore a settimana l'attività di collaboratrice domestica presso un'anziana signora (circostanza già allegata in comparsa di costituzione),
7 riferendo però di percepire una retribuzione di 200,00 euro mensili circa, importo invero non congruente con le ore di lavoro dichiarate. Tale incongruenza e la discrasia tra quanto inizialmente autocertificato e successivamente dichiarato in sede di interpello nonché l'inottemperanza all'ordine di deposito documentale impartito dal
GI con ordinanza in data 26.4.2022 (non avendo provveduto nemmeno al deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata), non solo non hanno consentito al Tribunale di accertare con chiarezza i redditi effettivamente percepiti dalla resistente all'attualità
e l'attività lavorativa realmente svolta dalla stessa, della cui prova era onerata in quanto richiedente l'assegno divorzile, ma depongono, ex art. 116 cpc, per la disponibilità di redditi maggiori di quelli asseritamente percepiti.
Tanto premesso, pur dovendosi comunque presumere la persistenza di una sperequazione economica tra le parti, in ragione dell'attività di collaboratrice domestica svolta dalla resistente verosimilmente in forma per lo più non regolarizzata
(le dichiarazioni prodotte, attestanti retribuzioni inferiori a quelle dichiarate in sede di interpello, sono relative ad una sola datrice di lavoro) a fronte della stabile attività lavorativa svolta dal ricorrente (da presumersi, come si è detto, tuttora occupato), va rilevato che, oltre a non essere dimostrata la spettanza dell'assegno in funzione assistenziale (non essendovi prova della inidoneità del reddito effettivamente percepito a consentire alla il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita, CP_1
considerate altresì la possibilità di impiegare proficuamente la sua capacità lavorativa e l'assenza di riscontro del ricorso all'aiuto economico di terzi), nemmeno è dimostrata la spettanza dell'emolumento in funzione compensativa-perequativa (non essendo stata fornita prova alcuna del sacrificio da parte della resistente, invero nemmeno dedotto, di aspettative professionali e di correlati maggiori guadagni, per dedicarsi all'accudimento della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o del coniuge). Del pari va esclusa la riconoscibilità dell'assegno in funzione risarcitoria, non specificamente dedotta e comunque indimostrata, tanto più che le parti si sono separate consensualmente.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile, ferma restando, sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status, la debenza alla dell'assegno CP_1
8 di mantenimento (che soggiace ad altri criteri) come concordato in sede di separazione consensuale e confermato con l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021, non reclamata,
a cui si rimanda.
Stante l'adesione della resistente alla domanda di revoca dell'assegno per la IA
e la successiva rinuncia all'assegno per la IA , valutate altresì la CP_5 Per_1
soccombenza del in merito all'originaria istanza ex art. 156 cc della Parte_1 CP_1
e la soccombenza di quest'ultima in merito alla domanda di assegno divorzile, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o rinunciata: revoca l'obbligo del padre di mantenimento della IA a decorrere dal CP_5
22.4.2021 e di mantenimento della IA a decorrere dall'aprile 2022, Per_1
fermo per il pregresso l'obbligo di contribuzione al mantenimento di quest'ultima come previsto in sede di separazione e confermato in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di assegno divorzile, ferma restando la debenza alla CP_1 dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
spese compensate.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. EST LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29201 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio MOGIANI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena LUNARDI per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 13194/22 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Nel prosieguo, espletato l'interpello della resistente, acquisita la documentazione prodotta, il GI, con ordinanza in data 4.7.2023, essendo incontestato il totale inadempimento del all'obbligo di Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento nei confronti della , CP_1
motivato dall'obbligato sulla scorta dell'indimostrato assunto della sussistenza di un diverso accordo tra le parti, visto l'art. 156 cc, ha ordinato alla CP_2
di corrispondere direttamente a
[...] Controparte_3 CP_4 CP_1
l'importo di 200,00 euro mensili, oltre Istat maturato, trattenendolo
[...]
dagli emolumenti mensilmente dovuti ad Quindi, con Parte_1 ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il La ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo pertanto di: Pt_1
“…..2) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati, da parte della signora
e di conseguenza revocare i provvedimenti già assunti in sede di Parte_2 separazione in negoziazione assistita;
3) Determinare che nessun mantenimento è dovuto in favore della signora la quale è economicamente Controparte_1 autosufficiente e di conseguenza 4) Dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore, per tutte le ragioni ampiamente esposte in fatto ed in diritto;
5) Dichiarare l'estinzione del diritto al mantenimento della IA maggiorenne,
e di conseguenza revocare il provvedimento, assunto in sede di Controparte_5 separazione in negoziazione assistita, con il quale veniva disposto il mantenimento in favore della stessa;
6) Disporre in favore della IA maggiorenne, secondogenita,
[...]
, il versamento della somma pari ad Euro 400,00 mensili o in quella Persona_1
2 che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo mensile al mantenimento della stessa, somma rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla data di deposito della sentenza di divorzio;
7) Disporre che il suindicato contributo mensile in favore della IA maggiorenne, , Persona_1 venga versato direttamente alla stessa, su un rapporto di credito bancario (conto corrente o libretto di risparmio) intestato a suo nome. 8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”.
La resistente si è riportata alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, chiedendo in particolare la condanna del al Parte_1
pagamento di un assegno divorzile di almeno 300,00 euro mensili o della diversa somma ritenuta di giustizia. Nella comparsa di costituzione aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Rigettare le richieste di parte ricorrente, condannando il sig. alla corresponsione di un assegno divorzile di € 350,00 Parte_1 al mese in favore della signora e di un assegno di contributo al mantenimento CP_1 di € 450,00 in favore della IA fino al raggiungimento della sua autonomia Per_1 lavorativa, somme da adeguarsi annualmente secondo gli aggiornamenti dell'indice
Istat. - L'assegno in favore della IA non sarà più dovuto in quanto la stessa CP_5
è autonoma per reddito lavorativo proprio. - Con vittoria di spese di lite”.
Successivamente alla rimessione della causa alla decisione del Collegio, la resistente, con “istanza urgente” in data 28.8.2023 - avendo ricevuto in data
22.8.2023 comunicazione dalla in merito alla intervenuta CP_2
cessazione, a decorrere dal 30.07.2023, del rapporto lavorativo con il
[...]
ed essendo ipotizzabile che quest'ultimo stesse continuando a prestare Pt_1 la propria attività lavorativa per altra società del Gruppo societario (AVR Spa) di cui la faceva parte - ha chiesto “all'Ill.mo Giudice che ad CP_2
integrazione e/o a rettifica del provvedimento ex art. 156 cpc emesso o con nuovo provvedimento, Voglia estendere l'ordine di pagamento in favore della signora CP_1
a tutte le società del Gruppo AVR Spa.”. Il Tribunale, pertanto, rilevato che
[...]
la causa era stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc, sicchè alcun provvedimento poteva allo stato essere emesso dal
3 Giudice Istruttore (non essendo più la causa in istruttoria), si è riservato ogni provvedimento, anche in punto di ammissibilità della istanza, in sede decisoria, disponendo, per ragioni di economia processuale, che il Parte_1
controdeducesse su detta istanza in comparsa conclusionale.
Orbene, va preliminarmente rilevato che il ricorrente nulla ha dedotto in merito alla suddetta istanza (fondantesi sull'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato), sulla quale la resistente non ha insistito in comparsa conclusionale, limitandosi ad insistere “nell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile…, come da conclusioni spiegate nella Comparsa di costituzione..”, sicchè l'istanza deve intendersi rinunciata, rilevandosene comunque l'inammissibilità, non essendo l'ordine di versamento diretto dell'assegno di mantenimento impartibile nei confronti di una pluralità di soggetti, nella mera eventualità che uno di essi possa rivestire la qualifica di datore di lavoro dell'obbligato, né essendo detto ordine impartibile per il recupero coattivo degli assegni di mantenimento rimasti impagati (essendo all'assegno divorzile, ove riconosciuto e non corrisposto, applicabile lo strumento di distrazione stragiudiziale previsto dall'art. 8 l. 898/70, sostituito dal vigente disposto dell'art. 473-bis.37 cpc).
Quanto all'assegno di mantenimento per la IA , va confermato, a CP_5 decorrere dalla domanda (ossia dal deposito del ricorso in data 22.4.2021),
l'esonero del padre, già disposto con ordinanza presidenziale in data
16.12.2021, dall'obbligo di mantenimento della predetta, a cui la madre non si
è opposta, atteso che la IA, che ha terminato il proprio percorso di studi, è incontestatamente economicamente autosufficiente sin dalla introduzione del presente giudizio.
Quanto all'assegno di mantenimento per la IA , va rilevato che Per_1
sebbene il ricorrente abbia depositato in data 15.3.2022 una dichiarazione manoscritta, sottoscritta in data 6.3.2022 dalla IA, in cui la stessa dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento, avendo sottoscritto un contratto di apprendistato decorrente dal 15.1.2022, il predetto, in sede di precisazione delle
4 conclusioni, ha comunque insistito nelle conclusioni di cui al ricorso (ribadite anche in comparsa conclusionale) e quindi per il versamento diretto alla IA dell'assegno di 400,00 euro mensili, oltre Istat. La resistente, invece, dopo aver chiesto un assegno di 450,00 euro mensili, oltre Istat, per la IA , sino Per_1 al conseguimento della sua autonomia lavorativa, nella “memoria integrativa” depositata il 5.4.2022, ha premesso di rinunciare “all'assegno di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, posta la recente collocazione lavorativa anche di
.” e all'udienza del 4.7.2023 ha dichiarato che entrambe le figlie Per_1
lavoravano per “Accenture” con una retribuzione di circa 1.300-1.400 euro mensili. Sebbene in sede di precisazione delle conclusioni il difensore della resistente si sia riportato alle conclusioni della comparsa di costituzione, contenenti anche la domanda di mantenimento per la IA , essendo il Per_1
mantenimento dei figli maggiorenni questione non afferente a diritti indisponibili, la precedente rinuncia effettuata dalla ricorrente nella “memoria integrativa”, rende inammissibile la successiva reiterazione della domanda, la quale, invero, non è stata però ribadita in comparsa conclusionale (in cui è stata espressamente reiterata la sola domanda di assegno divorzile), a riscontro della persistente volontà di rinunciarvi.
Pertanto, considerata la rinuncia della resistente, in data 5.4.2022, all'assegno di mantenimento per la IA , in ragione della collocazione lavorativa Per_1
della stessa, tale da renderla economicamente autosufficiente (per come confermata all'udienza del 4.7.2023) ed in assenza di qualsiasi domanda della IA (di cui il padre ha anzi depositato dichiarazione di rinuncia all'assegno in data 6.3.2022), a decorrere dall'aprile 2022 e fermo per il pregresso l'obbligo di contribuzione al mantenimento della predetta come previsto in sede di separazione e confermato in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale, va revocato l'obbligo del La Guardia di mantenimento della IA , salva la ovvia facoltà del padre di continuare autonomamente a Per_1
supportarla economicamente.
5 Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente, va premesso che l'iniziale importo di 350,00 euro mensili richiesto in comparsa di costituzione è stato ridotto, in “memoria integrativa”, all'importo di 200,00 euro mensili, sicchè deve ritenersi inammissibile la domanda del maggior importo, pari ad almeno 300,00 euro mensili, spiegata in sede di precisazione delle conclusioni, in assenza di modifiche fattuali successive alla “memoria integrativa”.
Ciò posto, a prescindere dalla stabile convivenza della con un nuovo CP_1
compagno, invero rimasta indimostrata e non ammessa dalla stessa
(contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente), ritiene il Tribunale che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18287/2018, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti
“l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune e di ciascun partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla
6 formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Tanto premesso, il ricorrente, operaio nonché proprietario della casa di abitazione, limitandosi al deposito del mod. 730/2018 e del mod. 730/21 attestanti redditi netti rispettivamente pari a circa 25.000 euro e a circa 19.000 euro ed omettendo il deposito della ulteriore documentazione fiscale, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e della documentazione bancaria, richieste, non ha consentito la effettiva ricostruzione della sua situazione patrimoniale e reddituale, la quale è pertanto da presumersi, ex art. 116 cpc, migliore di quella documentata in maniera parziale ed opaca. Va inoltre rilevato che, nonostante la comunicazione, da parte della alla resistente, CP_2
della intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con il per cause Parte_1 peraltro non meglio specificate (non escluse, perciò, le dimissioni del lavoratore, che sarebbero però prive di rilevanza ai fini della decisione in quanto deliberatamente causative dell'impossibilità di adempiere), la capacità reddituale del ricorrente deve presumersi inalterata, non avendo il predetto dedotto alcunchè nella comparsa conclusionale in merito al proprio eventuale stato di disoccupazione (essendosi limitato a dedurre genericamente di versare “in una difficile situazione economica”) e dovendo perciò ritenersi che abbia immediatamente reperito altra equivalente occupazione.
La , proprietaria della casa di abitazione (di cui ha acquistato anche la quota del CP_1
marito, mediante il dedotto utilizzo dei proventi di un'eredità), dopo aver inizialmente attestato, con dichiarazione sostitutiva in data 25.10.2021, di aver percepito negli anni
2018-2019 e 2020 un reddito annuo di 960 euro (pari ad 80 euro mensili) dall'attività di colf (vedi anche le dichiarazioni della datrice di lavoro), in sede di interpello ha dichiarato di svolgere solo per due ore a settimana l'attività di collaboratrice domestica presso un'anziana signora (circostanza già allegata in comparsa di costituzione),
7 riferendo però di percepire una retribuzione di 200,00 euro mensili circa, importo invero non congruente con le ore di lavoro dichiarate. Tale incongruenza e la discrasia tra quanto inizialmente autocertificato e successivamente dichiarato in sede di interpello nonché l'inottemperanza all'ordine di deposito documentale impartito dal
GI con ordinanza in data 26.4.2022 (non avendo provveduto nemmeno al deposito della dichiarazione sostitutiva aggiornata), non solo non hanno consentito al Tribunale di accertare con chiarezza i redditi effettivamente percepiti dalla resistente all'attualità
e l'attività lavorativa realmente svolta dalla stessa, della cui prova era onerata in quanto richiedente l'assegno divorzile, ma depongono, ex art. 116 cpc, per la disponibilità di redditi maggiori di quelli asseritamente percepiti.
Tanto premesso, pur dovendosi comunque presumere la persistenza di una sperequazione economica tra le parti, in ragione dell'attività di collaboratrice domestica svolta dalla resistente verosimilmente in forma per lo più non regolarizzata
(le dichiarazioni prodotte, attestanti retribuzioni inferiori a quelle dichiarate in sede di interpello, sono relative ad una sola datrice di lavoro) a fronte della stabile attività lavorativa svolta dal ricorrente (da presumersi, come si è detto, tuttora occupato), va rilevato che, oltre a non essere dimostrata la spettanza dell'assegno in funzione assistenziale (non essendovi prova della inidoneità del reddito effettivamente percepito a consentire alla il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita, CP_1
considerate altresì la possibilità di impiegare proficuamente la sua capacità lavorativa e l'assenza di riscontro del ricorso all'aiuto economico di terzi), nemmeno è dimostrata la spettanza dell'emolumento in funzione compensativa-perequativa (non essendo stata fornita prova alcuna del sacrificio da parte della resistente, invero nemmeno dedotto, di aspettative professionali e di correlati maggiori guadagni, per dedicarsi all'accudimento della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune o del coniuge). Del pari va esclusa la riconoscibilità dell'assegno in funzione risarcitoria, non specificamente dedotta e comunque indimostrata, tanto più che le parti si sono separate consensualmente.
Va pertanto rigettata la domanda di assegno divorzile, ferma restando, sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status, la debenza alla dell'assegno CP_1
8 di mantenimento (che soggiace ad altri criteri) come concordato in sede di separazione consensuale e confermato con l'ordinanza presidenziale del 16.12.2021, non reclamata,
a cui si rimanda.
Stante l'adesione della resistente alla domanda di revoca dell'assegno per la IA
e la successiva rinuncia all'assegno per la IA , valutate altresì la CP_5 Per_1
soccombenza del in merito all'originaria istanza ex art. 156 cc della Parte_1 CP_1
e la soccombenza di quest'ultima in merito alla domanda di assegno divorzile, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o rinunciata: revoca l'obbligo del padre di mantenimento della IA a decorrere dal CP_5
22.4.2021 e di mantenimento della IA a decorrere dall'aprile 2022, Per_1
fermo per il pregresso l'obbligo di contribuzione al mantenimento di quest'ultima come previsto in sede di separazione e confermato in via provvisoria ed urgente con l'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di assegno divorzile, ferma restando la debenza alla CP_1 dell'assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile;
spese compensate.
Roma, 20.12.2024
LA GIUDICE REL. EST LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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