Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 95
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Sentenza 23 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, riguarda un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento avanzata da un'attrice nei confronti della Regione Abruzzo. L'attrice ha richiesto la dichiarazione di nullità e illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e della revoca di un contributo di € 24.166,66, sostenendo l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione e la violazione delle norme sulla notifica degli atti. La Regione, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità della revoca del contributo a causa della cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che il credito era certo, liquido ed esigibile, in quanto l'attrice non contestava di aver ricevuto le somme. Inoltre, ha evidenziato che la notifica dell'ingiunzione era avvenuta regolarmente e che la revoca del contributo era giustificata dalla violazione dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, che richiedevano il mantenimento della ditta per un quinquennio. Pertanto, il Giudice ha confermato la legittimità dell'ingiunzione e condannato l'attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 95
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 95
    Data del deposito : 23 gennaio 2025

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