TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 159/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI NARDO DI MAIO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA RAFFAELLO SANZIO 219
65100 PESCARA, presso il difensore avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del PRESIDENTE P.T. DELLA GIUNTA Controparte_1 P.IVA_1
REGIONALE, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO e dell'avv. VALERI STEFANIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione formulata, dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 82 del 7.11.2022, emessa ex R.D. n.639/1910 e D.P.R.
602/1973 dal Dirigente del Servizio Occupabilità – DPG020 – del Dipartimento Lavoro e Sociale della
Giunta Regionale d'Abruzzo, nonché di ogni altro atto comunque connesso, prodromico e/o conseguente e, in particolare, della Determinazione Dirigenziale DPG011/196 del 12.7.2017, con la quale era stata disposta la revoca del contributo di € 24.166,66 concesso alla TE
.
[...]
La ha chiesto che il Tribunale rigetti la domanda formulata dall'attrice, con vittoria delle CP_1
spese di lite, maggiorate del 23,80% a titolo di oneri riflessi, in considerazione del fatto che la difesa dell'Ente è assunta da avvocati pubblici dipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 13.1.2023 , in Parte_1
qualità di titolare della ditta ha chiesto che il Tribunale, in Parte_1 accoglimento dell'opposizione formulata, dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, n. 0477019/22, emessa in data 7.11.2022 dal Dirigente del Servizio Occupabilità –
DPG020 – del Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta Regionale d'Abruzzo e di ogni altro atto connesso ed in particolare della Determinazione Dirigenziale DPG011/196 del 12.7.2017, con la quale era stata disposta la revoca del contributo di € 24.166,66 concesso alla TE
.
[...]
2. Con ordinanza in data 21.4.2023, accertata la ritualità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
3. All'udienza del 6.10.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024.
4. Con comparsa depositata in data 25.6.2024 si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
5. All'esito dell'udienza del 6.10.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cp.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Parte attrice, in qualità di titolare della costituenda ditta , Parte_1
aveva presentato in data 20.04.2012 istanza per l'accesso ai fondi previsti dal progetto PO FSE
2007-2013 - Linea di intervento 6 - La crescita è donna - Tipologia A: CP_1 [...]
avente come obiettivo la promozione dell'occupazione femminile, attraverso CP_3
l'erogazione di incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di donne di età superiore ai 18 anni, aventi residenza anagrafica in da almeno 6 mesi indicando, quale attività prevalente ai fini CP_1 dell'attribuzione del codice ATECO 90.02.09 la seguente “Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche”.
Con comunicazione del 2.10.2012 , in qualità di titolare della costituenda ditta Parte_1
, era stata ammessa al finanziamento (cfr doc. 6) con un Parte_1 contributo di € 24.166,66, di cui € 16.916,66 a titolo di anticipo (all.7) ed € 7.249,96 erogate in data
10.7.2014 a saldo del contributo concesso (doc.14).
La ditta era stata costituita in data 26.10.2012 e, dopo la conclusione del progetto, con nota prot.n.
26828 del 7.2.2017 l'Ufficio Gestione Sociale FSE del Servizio Gestione e monitoraggio FSE –
DPG011 della GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO (doc.15), nell'ambito di attività di controllo,
pagina 2 di 6 aveva chiesto alla ditta copia della seguente documentazione: dichiarazioni dei redditi 2014 e 2015 con situazione contabile e copia del registro dei beni ammortizzabili aggiornato (cfr.doc.16).
Con successiva nota prot.n.92569 del 6.4.2017 (doc.18) il medesimo Ufficio aveva comunicato all'attrice l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, attesa la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pescara, avvenuta in data 27.8.2014, come risultante da visura camerale del 31.1.2017, attesa la violazione dell'art.8 e dell'art.11 dell'Avviso pubblico del
7.3.2012, che prevedevano il mantenimento dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, per almeno un quinquennio pena la revoca del contributo concesso e liquidato.
Con osservazioni trasmessa in data 21.04.2017 , aveva evidenziato che la , Parte_1 CP_2 beneficiaria dell'incentivo, era sempre stata operante, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi del periodo e dall'attribuzione della medesima partita IVA, attribuita in occasione della originaria costituzione.
La cancellazione dal Registro della CCIAA era stata effettuata dal commercialista dell'attrice non per la cessazione dell'attività, ma al solo scopo di variare il regime previdenziale della titolare, che aveva continuato a svolgere la medesima attività, non in qualità di impresa ma come libera professionista.
La cancellazione era stata comunque revocata con effetto “ex tunc”, avendo l'attrice dimostrato, alla
Camera di Commercio di Pescara, la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di impresa
(cfr. docc. da 31 a 34).
L'Autorità di Gestione FSE 2007/2013, con nota prot. n. 157825/17 del 12.06.2017 (all.13 convenuta), aveva evidenziato che “secondo quanto stabilito dalla lex specialis, non sembra possibile sanare
l'assenza dei requisiti o l'intervenuto adempimento al predetto obbligo di permanenza, con
l'iscrizione/reiscrizione nel Registro delle Imprese” perché diversamente “si potrebbe configurare una disparità di trattamento con chi, essendo privo dei requisiti, non ha presentato domanda per la concessione del finanziamento e si consentirebbe ai beneficiari di maturare il quinquennio in modo anche non continuativo ed in un lasso di tempo non definito, in sostanziale contrasto con il principio di stabilità”.
Con determinazione dirigenziale n. DPG011/196 del 12.07.2017 (all.14 convenuta) era stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta e il recupero della Parte_1 somma corrisposta, con l'aggiunta di interessi legali maturati e maturandi.
Con nota prot. n. RA/211643/DPG011 del 25.07.2018 (all.15 convenuta), l'ufficio regionale competente, nel sollecitare l'adempimento, aveva informato l'attrice della facoltà di domandare la rateizzazione del debito ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 512 del 26.09.2017.
Rigettate le ulteriori istanze di revoca formulate dall'attrice, sulla base delle medesime motivazioni,
pagina 3 di 6 con provvedimento assunto in data 7.11.2022 il Dirigente del Servizio “Occupabilità” – DPG020 della
Giunta Regionale d'Abruzzo aveva emesso, nei confronti dell'attrice, ingiunzione di pagamento per l'importo di € 25.446,40, oltre interessi.
B. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha impugnato l'ingiunzione a lei notificata assumendo:
• l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n.639 ed al
D.P.R. 602/1973;
• la violazione del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e ss. mm. e ii., artt. 6, 22 e 23bis e della normativa in materia di notifica atti a mezzo PEC;
• l'illegittimità della revoca del contributo e della pretesa restitutoria.
b.1 In relazione al primo motivo di impugnazione, va precisato che il procedimento di ingiunzione, disciplinato dal R.D. 14.4.1910 n.639, trova il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della
P.A., con il solo limite che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. n. 7076 del 11/04/2016, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009).
Considerato che l'attrice non contesta di aver ricevuto le somme di danaro indicate nel prospetto allegato all'ingiunzione, il credito non può non ritenersi certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somme richieste dalla in restituzione di quanto liquidato dall'Ente, quale contributo concesso e CP_1
successivamente revocato.
b.2 In relazione al secondo motivo di impugnazione e quindi alla dedotta violazione della normativa in materia di notifica di atti a mezzo PEC, va evidenziato che l'ingiunzione è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC risultante nella visura camerale della Camera di Commercio Email_1
Industria e Artigianato Agricoltura Chieti.
Quanto al fatto che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, sia stato notificato su supporto analogico privo dell'attestazione di conformità all'originale, va precisato che, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Copie analogiche di documenti informatici) le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale “se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”(cfr Cassazione civile sez. VI, 06/03/2023,
n.6569).
b.3 Per quanto infine concerne la legittimità della revoca del contributo e della connessa pretesa pagina 4 di 6 restitutoria, va evidenziato che non è in contestazione l'intervenuta cancellazione, dal registro delle
Imprese C.C.I.A.A. di Pescara della ditta , effettuata in data Parte_1
27.08.2014.
Considerato che l'articolo 8, comma 1, dell'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE (cfr doc. 3) prevede che “Le istanze possono essere presentate esclusivamente da donne in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, che: a) intendano avviare una attività di impresa ma che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non l'hanno ancora costituita;
b) hanno costituito una impresa in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul purché all'atto di presentazione dell'istanza di ammissione all'incentivo CP_4
non abbiano effettuato ricavi, né realizzato investimenti;
strutturate in forma individuale, societaria e cooperativistica e aventi sede legale in . Ai fini del presente Avviso, l'impresa si intende CP_1 costituita: in caso di società alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso il notaio;
in caso di ditta individuale, alla data di attribuzione della Partita Iva”, che l'articolo 10 comma 1 lett. a) del medesimo provvedimento prevede la cessazione dell'impresa quale circostanza determinante la revoca del beneficio concesso, con conseguente recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali, la cancellazione dal Registro delle Imprese effettuata in data 27.08.2014 per “cessazione di ogni attività” comporta la revoca del contributo precedentemente concesso, non assumendo rilievo la successiva reiscrizione della ditta, trattandosi requisiti che devono permanere, in modo continuativo, per tutto il quinquennio, così come previsto da citato art. 10 comma
1 lett. a).
L'opposizione all'ingiunzione fiscale va quindi rigettata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione disposto in data 6.10.2023.
C. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c., con conseguente condanna di parte attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai valori minimi, considerato il carattere documentale e la linearità della controversia.
Vanno riconosciuti alla convenuta gli invocati oneri riflessi, in sostituzione di IVA E CPA, considerato che la è stata patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr Cassazione civile ord. n. 3592 CP_1
del 06.02.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 159/2023, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 6.1.2023,
RIGETTA
pagina 5 di 6 l'opposizione formulata dall'attrice avverso il provvedimento di ingiunzione dell'ingiunzione n.82 del
7.11.2022 emesso dal Dirigente del Servizio Occupabilità del Dipartimento Lavoro e Sociale della
Giunta Regionale d'Abruzzo.
Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che liquida in €
2.540,00 per onorari di difesa, oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari ed oneri riflessi nella misura di legge.
Pescara, 21/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 159/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DI NARDO DI MAIO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in VIA RAFFAELLO SANZIO 219
65100 PESCARA, presso il difensore avv. DI NARDO DI MAIO PATRIZIA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del PRESIDENTE P.T. DELLA GIUNTA Controparte_1 P.IVA_1
REGIONALE, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO e dell'avv. VALERI STEFANIA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
l'attrice ha chiesto che il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione formulata, dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 82 del 7.11.2022, emessa ex R.D. n.639/1910 e D.P.R.
602/1973 dal Dirigente del Servizio Occupabilità – DPG020 – del Dipartimento Lavoro e Sociale della
Giunta Regionale d'Abruzzo, nonché di ogni altro atto comunque connesso, prodromico e/o conseguente e, in particolare, della Determinazione Dirigenziale DPG011/196 del 12.7.2017, con la quale era stata disposta la revoca del contributo di € 24.166,66 concesso alla TE
.
[...]
La ha chiesto che il Tribunale rigetti la domanda formulata dall'attrice, con vittoria delle CP_1
spese di lite, maggiorate del 23,80% a titolo di oneri riflessi, in considerazione del fatto che la difesa dell'Ente è assunta da avvocati pubblici dipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 13.1.2023 , in Parte_1
qualità di titolare della ditta ha chiesto che il Tribunale, in Parte_1 accoglimento dell'opposizione formulata, dichiari la nullità e/o l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, n. 0477019/22, emessa in data 7.11.2022 dal Dirigente del Servizio Occupabilità –
DPG020 – del Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta Regionale d'Abruzzo e di ogni altro atto connesso ed in particolare della Determinazione Dirigenziale DPG011/196 del 12.7.2017, con la quale era stata disposta la revoca del contributo di € 24.166,66 concesso alla TE
.
[...]
2. Con ordinanza in data 21.4.2023, accertata la ritualità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia della convenuta.
3. All'udienza del 6.10.2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024.
4. Con comparsa depositata in data 25.6.2024 si è costituita la chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
5. All'esito dell'udienza del 6.10.2023, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cp.
***
La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
A. Parte attrice, in qualità di titolare della costituenda ditta , Parte_1
aveva presentato in data 20.04.2012 istanza per l'accesso ai fondi previsti dal progetto PO FSE
2007-2013 - Linea di intervento 6 - La crescita è donna - Tipologia A: CP_1 [...]
avente come obiettivo la promozione dell'occupazione femminile, attraverso CP_3
l'erogazione di incentivi per la creazione di nuove imprese da parte di donne di età superiore ai 18 anni, aventi residenza anagrafica in da almeno 6 mesi indicando, quale attività prevalente ai fini CP_1 dell'attribuzione del codice ATECO 90.02.09 la seguente “Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche”.
Con comunicazione del 2.10.2012 , in qualità di titolare della costituenda ditta Parte_1
, era stata ammessa al finanziamento (cfr doc. 6) con un Parte_1 contributo di € 24.166,66, di cui € 16.916,66 a titolo di anticipo (all.7) ed € 7.249,96 erogate in data
10.7.2014 a saldo del contributo concesso (doc.14).
La ditta era stata costituita in data 26.10.2012 e, dopo la conclusione del progetto, con nota prot.n.
26828 del 7.2.2017 l'Ufficio Gestione Sociale FSE del Servizio Gestione e monitoraggio FSE –
DPG011 della GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO (doc.15), nell'ambito di attività di controllo,
pagina 2 di 6 aveva chiesto alla ditta copia della seguente documentazione: dichiarazioni dei redditi 2014 e 2015 con situazione contabile e copia del registro dei beni ammortizzabili aggiornato (cfr.doc.16).
Con successiva nota prot.n.92569 del 6.4.2017 (doc.18) il medesimo Ufficio aveva comunicato all'attrice l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, attesa la cancellazione della ditta dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pescara, avvenuta in data 27.8.2014, come risultante da visura camerale del 31.1.2017, attesa la violazione dell'art.8 e dell'art.11 dell'Avviso pubblico del
7.3.2012, che prevedevano il mantenimento dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando, per almeno un quinquennio pena la revoca del contributo concesso e liquidato.
Con osservazioni trasmessa in data 21.04.2017 , aveva evidenziato che la , Parte_1 CP_2 beneficiaria dell'incentivo, era sempre stata operante, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi del periodo e dall'attribuzione della medesima partita IVA, attribuita in occasione della originaria costituzione.
La cancellazione dal Registro della CCIAA era stata effettuata dal commercialista dell'attrice non per la cessazione dell'attività, ma al solo scopo di variare il regime previdenziale della titolare, che aveva continuato a svolgere la medesima attività, non in qualità di impresa ma come libera professionista.
La cancellazione era stata comunque revocata con effetto “ex tunc”, avendo l'attrice dimostrato, alla
Camera di Commercio di Pescara, la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività di impresa
(cfr. docc. da 31 a 34).
L'Autorità di Gestione FSE 2007/2013, con nota prot. n. 157825/17 del 12.06.2017 (all.13 convenuta), aveva evidenziato che “secondo quanto stabilito dalla lex specialis, non sembra possibile sanare
l'assenza dei requisiti o l'intervenuto adempimento al predetto obbligo di permanenza, con
l'iscrizione/reiscrizione nel Registro delle Imprese” perché diversamente “si potrebbe configurare una disparità di trattamento con chi, essendo privo dei requisiti, non ha presentato domanda per la concessione del finanziamento e si consentirebbe ai beneficiari di maturare il quinquennio in modo anche non continuativo ed in un lasso di tempo non definito, in sostanziale contrasto con il principio di stabilità”.
Con determinazione dirigenziale n. DPG011/196 del 12.07.2017 (all.14 convenuta) era stata disposta la revoca del contributo concesso alla ditta e il recupero della Parte_1 somma corrisposta, con l'aggiunta di interessi legali maturati e maturandi.
Con nota prot. n. RA/211643/DPG011 del 25.07.2018 (all.15 convenuta), l'ufficio regionale competente, nel sollecitare l'adempimento, aveva informato l'attrice della facoltà di domandare la rateizzazione del debito ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 512 del 26.09.2017.
Rigettate le ulteriori istanze di revoca formulate dall'attrice, sulla base delle medesime motivazioni,
pagina 3 di 6 con provvedimento assunto in data 7.11.2022 il Dirigente del Servizio “Occupabilità” – DPG020 della
Giunta Regionale d'Abruzzo aveva emesso, nei confronti dell'attrice, ingiunzione di pagamento per l'importo di € 25.446,40, oltre interessi.
B. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha impugnato l'ingiunzione a lei notificata assumendo:
• l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di cui al R.D. 14.4.1910, n.639 ed al
D.P.R. 602/1973;
• la violazione del D.Lgs. 7.3.2005, n.82 e ss. mm. e ii., artt. 6, 22 e 23bis e della normativa in materia di notifica atti a mezzo PEC;
• l'illegittimità della revoca del contributo e della pretesa restitutoria.
b.1 In relazione al primo motivo di impugnazione, va precisato che il procedimento di ingiunzione, disciplinato dal R.D. 14.4.1910 n.639, trova il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della
P.A., con il solo limite che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti (cfr. Cass. n. 7076 del 11/04/2016, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 11992 del 25/05/2009).
Considerato che l'attrice non contesta di aver ricevuto le somme di danaro indicate nel prospetto allegato all'ingiunzione, il credito non può non ritenersi certo, liquido ed esigibile, trattandosi di somme richieste dalla in restituzione di quanto liquidato dall'Ente, quale contributo concesso e CP_1
successivamente revocato.
b.2 In relazione al secondo motivo di impugnazione e quindi alla dedotta violazione della normativa in materia di notifica di atti a mezzo PEC, va evidenziato che l'ingiunzione è stata regolarmente notificata all'indirizzo PEC risultante nella visura camerale della Camera di Commercio Email_1
Industria e Artigianato Agricoltura Chieti.
Quanto al fatto che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, sia stato notificato su supporto analogico privo dell'attestazione di conformità all'originale, va precisato che, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Copie analogiche di documenti informatici) le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale “se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”(cfr Cassazione civile sez. VI, 06/03/2023,
n.6569).
b.3 Per quanto infine concerne la legittimità della revoca del contributo e della connessa pretesa pagina 4 di 6 restitutoria, va evidenziato che non è in contestazione l'intervenuta cancellazione, dal registro delle
Imprese C.C.I.A.A. di Pescara della ditta , effettuata in data Parte_1
27.08.2014.
Considerato che l'articolo 8, comma 1, dell'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE (cfr doc. 3) prevede che “Le istanze possono essere presentate esclusivamente da donne in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, che: a) intendano avviare una attività di impresa ma che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non l'hanno ancora costituita;
b) hanno costituito una impresa in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul purché all'atto di presentazione dell'istanza di ammissione all'incentivo CP_4
non abbiano effettuato ricavi, né realizzato investimenti;
strutturate in forma individuale, societaria e cooperativistica e aventi sede legale in . Ai fini del presente Avviso, l'impresa si intende CP_1 costituita: in caso di società alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto presso il notaio;
in caso di ditta individuale, alla data di attribuzione della Partita Iva”, che l'articolo 10 comma 1 lett. a) del medesimo provvedimento prevede la cessazione dell'impresa quale circostanza determinante la revoca del beneficio concesso, con conseguente recupero delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali, la cancellazione dal Registro delle Imprese effettuata in data 27.08.2014 per “cessazione di ogni attività” comporta la revoca del contributo precedentemente concesso, non assumendo rilievo la successiva reiscrizione della ditta, trattandosi requisiti che devono permanere, in modo continuativo, per tutto il quinquennio, così come previsto da citato art. 10 comma
1 lett. a).
L'opposizione all'ingiunzione fiscale va quindi rigettata, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione disposto in data 6.10.2023.
C. Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c., con conseguente condanna di parte attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, che si liquidano come in dispositivo, facendo riferimento ai valori minimi, considerato il carattere documentale e la linearità della controversia.
Vanno riconosciuti alla convenuta gli invocati oneri riflessi, in sostituzione di IVA E CPA, considerato che la è stata patrocinata dalla sua Avvocatura interna (cfr Cassazione civile ord. n. 3592 CP_1
del 06.02.2023).
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 159/2023, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 6.1.2023,
RIGETTA
pagina 5 di 6 l'opposizione formulata dall'attrice avverso il provvedimento di ingiunzione dell'ingiunzione n.82 del
7.11.2022 emesso dal Dirigente del Servizio Occupabilità del Dipartimento Lavoro e Sociale della
Giunta Regionale d'Abruzzo.
Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte convenuta, che liquida in €
2.540,00 per onorari di difesa, oltre spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari ed oneri riflessi nella misura di legge.
Pescara, 21/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 6 di 6