TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/11/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 219/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 219/2025 R.G. promossa
1 da
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Mario 76, con l'Avv. GIAMBATTISTA PETRELLA del Foro di Savona, presso il cui studio in Savona,
Via Paleocapa 22/4 è elettivamente domiciliato attore contro quale mandataria di in Controparte_1 Controparte_2
persona dell'amministratore p.t., con sede legale in Roma, Via Curtatone 3, con l'Avv. ALESSANDRA DI
UG del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Via della Misericordia 3 è elettivamente domiciliata convenuto
Oggetto: azione di accertamento negativo – fideiussione.
Conclusioni
(come da memoria ex art. 171 ter n. 1 CPC): Pt_1
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per i suesposti motivi, ritenuta la propria competenza;
respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso: previo, ove occorra, accertamento e riconoscimento della natura autonoma della fideiussione del 15/10/2003 rilasciato dal dott. a favore di Parte_2 Controparte_3
-accertare e dichiarare l'insussistenza e l'estinzione di ogni diritto di credito e/o di ogni pretesa e/o ogni azione correlati al decreto ingiuntivo n. 457/2006, emesso in data 20/11/2006 dal Tribunale di Casale Monferrato e notificato in data
12/01/2007, per intervenuta prescrizione estintiva;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal dott. nei confronti della società Parte_2 CP_2
in relazione al decreto ingiuntivo n. 457/2006, emesso in data 20/11/2006 dal Tribunale di Casale Monferrato e
[...]
2 notificato in data 12/01/2007;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. e oltre rimborso forfettario nella misura del 15%”
(come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, respinte le avversarie istanze istruttorie, previe le declaratorie del caso, accertato il carattere fideiussorio della garanzia rilasciata dal dott. a favore della Parte_2 [...]
per tutte le obbligazioni da questa assunte verso la fino alla Controparte_4 Controparte_3
concorrenza dell'importo di € 325.000,00,
NEL MERITO: accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla del diritto di credito di € 303.294,34 nei confronti del CP_2
dott. e del diritto della stessa di azionarlo con il decreto ingiuntivo n. 457/2006, emesso in data Parte_2
20/11/2006 dal Tribunale di Casale Monferrato e notificato in data 12/01/2007. IN OGNI CASO: con il favore delle spese, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 13.2.2025 ha convenuto in giudizio Pt_1 Controparte_2
chiedendo, previo accertamento che il contratto stipulato il 15.10.2023 è una fideiussione autonoma, di accertare l'insussistenza e l'estinzione per prescrizione di ogni diritto di credito, pretesa o azione dipendenti dal decreto ingiuntivo n. 457/2006 emesso il 20.11.2006 dal tribunale di Casale Monferrato e chiesto da
, quindi, di accertare che nulla è dovuto a a cui nel Controparte_3 Controparte_2
frattempo è stato ceduto il credito dell'ingiungente. A fondamento della domanda ha esposto: Pt_1
- il 3.7.2024 gli notificò atto di precetto per € 307.510,80 in forza del suddetto decreto Controparte_2
ingiuntivo emesso contro debitrice principale, e contro di sé, Controparte_4 CP_5
3
[...] Controparte_6
e quali garanti in forza di fideiussione autonoma prestata il 15.10.2003;
- i 27.8.2024 fu avviata dapprima la procedura esecutiva immobiliare n.
148/2024 R.G. Es. innanzi al tribunale di Vercelli, dichiarata estinta ex art. 567 ult. c. CPC, poi la n.
166/2024 R.G. Es. innanzi allo stesso tribunale, dichiarata estinta per rinuncia ex art. 629 CPC;
- è interesse di richiedere un accertamento negativo del credito portato dal decreto ingiuntivo n. Pt_1
457/2006 emesso il 21.11.2006 e notificato il 12.1.2007, 17 anni prima della notifica dell'atto di precetto durante i quali non si sono verificati atti interruttivi della prescrizione. si è costituita l'8.5.2025 rilevando che, poiché la notifica del decreto ingiuntivo n. Controparte_2
457/2006 nei confronti di e di ebbe esito negativo, Controparte_4 Controparte_5
chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo n. 47/2007 emesso dal Controparte_3
tribunale di Casale Monferrato il 30.1.2007 per € 303.294,34, notificato a il Controparte_4
6.3.2007 e a il 13.2.2007, nei cui confronti fu avviata la procedura esecutiva Controparte_5
immobiliare R.G. Es. n. 44/2007 innanzi al tribunale di Casale Monferrato, definita il 18.11.2014 con l'approvazione del progetto di distribuzione. Perciò, il termine di prescrizione del credito di € 303.294,34 fu interrotto l'11.1.2007 quando fu notificato all'attore il d.i. 457/2006, il 13.2.2007 e il 6.3.2007 quando fu notificato a e a il d.i. 47/2007, il 28.3.2007 quando fu Controparte_4 Controparte_5
notificato a atto di precetto in forza dell'anzidetto d.i., il 9.5.2007 quando allo stesso Controparte_5
fu notificato atto di pignoramento e rimase sospeso per tutta la durata della procedura esecutiva fino al
18.11.2014, data di approvazione del piano di riparto. Ancora: il 3.7.2024, il 27.8.2024 e il 26.9.2024 con la notifica all'attore rispettivamente dell'atto di precetto e dei due atti di pignoramento in forza del d.i.
457/2006. Quindi, la prescrizione fu interrotta dagli atti notificati ai debitori solidali ex art. 1310 CC, di cui non è richiesta la conoscenza in capo a . Pt_1
Così argomentando, ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Controparte_2
Con decreto ex art. 171 bis3 CPC del 20.5.2025 fu confermata la prima udienza.
Le parti hanno depositato memorie integrative ex art. 171 ter CPC.
Alla prima udienza del 24.7.2025, sottoposte dal giudice talune questioni al contraddittorio delle parti, che le discussero, e ritenuta la causa matura per la decisione, fu rinviato al 16.10.2025 per precisazione delle
4 conclusioni e discussione ex art. 281 sexies CPC.
A quest'udienza, avvenuti gli adempimenti per cui era stata fissata, la causa fu trattenuta in decisione.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è fondata.
1. Natura della fideiussione prestata il 15.10.2003.
1.1 Tale questione va esaminata con priorità logica, perché dall'autonomia o no della fideiussione dipende l'esame delle altre questioni su cui si è svolto il contraddittorio.
Le tesi delle parti al riguardo sono così compendiabili: sostiene che la previsione all'art. 7 del Pt_1
contratto, per cui il fideiussore è tenuto a pagare “anche in caso di opposizione del debitore”, escluda la possibilità per il fideiussore di proporre eccezioni come avviene nel contratto autonomo di garanzia;
invece, ritiene che quella previsione non sia equiparabile alla clausola “senza eccezioni”, Controparte_2
che manca, ma è necessaria per qualificare un contratto come autonomo di garanzia. Entrambe le parti hanno domandato l'accertamento della natura del contratto quale fideiussione: Dito, però, in via subordinata alla tesi secondo cui quello del 15.10.2003 sarebbe un contratto autonomo di garanzia.
1.2 Ad avviso del tribunale, il contratto prodotto dall'attore come doc. 5 è qualificabile come fideiussione – omnibus perché prestata per le obbligazioni “già consentite o che venissero in seguito consentite” (cfr. anche art. 4 c.
2) – non come contratto autonomo di garanzia. I motivi sono i seguenti:
a) l'art. 1937 CC, che prescrive che la volontà di prestare fideiussione dev'essere espressa, è stato rispettato.
Il che non significa che servano formule sacramentali per far sorgere l'obbligazione di garanzia, ma che sia inequivocabilmente manifesto che il fideiussore voglia adempiere ad un'obbligazione uguale a quella del debitore garantito. lo ha fatto costituendosi fideiussore per Parte_2
l'adempimento delle obbligazioni di nei confronti di Cassa di Risparmio di Controparte_4
5 DR spa fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 325.000,00;
b) all'art. 3 è previsto che “Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali ed indivisibili” e con questo si menziona uno dei connotati tipici del tipo contrattuale, cioè la solidarietà tra fideiussore e debitore principale.
Al contrario, nel contratto autonomo di garanzia non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella del garante, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale (Cass. 26508/2024);
c) all'art. 7 (“Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche Controparte_3
in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese tasse e ogni altro accessorio”) è pattuita soltanto la clausola “a semplice richiesta scritta”.
Non si ritiene condivisibile quanto affermato da a pag. 5 della prima memoria, secondo cui Pt_1
l'indicazione della clausola di pagamento “anche in caso di opposizione del debitore” valga “quale vera e propria esclusione per il debitore di opporre eccezioni, che rappresenta proprio il dato distintivo del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione” e a pag. 3 della terza memoria secondo cui “per qualificare la garanzia come autonoma, sia sufficiente la clausola “a prima richiesta” o, alternativamente e disgiuntamente, quella “senza eccezioni”, con la conseguenza che le due clausole sono, quindi, assimilabili e interscambiabili”.
Con sentenza CSU n. 3947/2010 fu ritenuto che la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento, a cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore, ma attiene al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento (pagg. 45 – 46 sentenza). Invece, in quella pronuncia non vi è alcuna affermazione dell'interscambiabilità e dell'alternatività della clausola “a prima richiesta” e di quella sul regime delle eccezioni opponibili (“senza eccezioni”), perché diverso è il profilo regolato dalle due clausole: l'una attiene al momento del pagamento, l'altra alle azioni di rivalsa esperibili dal garante una volta avvenuto il pagamento.
Nella fideiussione del 15.10.2003 non sono regolate le azioni di rivalsa, così da far propendere per la natura pur sempre relativamente autonoma della garanzia: la clausola “anche in caso di opposizione del
6 debitore” è estranea a questo profilo e può semmai essere intesa come un'attenuazione, ma non come un'esclusione dell'accessorietà;
d) non è pattuita la deroga all'art. 1945 CC, che prevede che il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.
L'unica eccezione non opponibile dal fideiussore attiene soltanto al “momento” in cui il creditore esercita il diritto di recesso verso il debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 CC, e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante dopo il pagamento fatto da quest'ultimo (Cass.
19693/2022, 16213/2015);
e) non vi è rinuncia da parte del fideiussore alla preventiva escussione del debitore principale, dato che all'art. 6 la rinuncia è limitata all'escussione “entro i termini previsti dall'art. 1957 Cod. Civ.”; f) l'autonomia della garanzia non si rinviene nemmeno nel fatto che all'art. 6 è pattuita la deroga all'art. 1957 CC.
Con orientamento costante la giurisprudenza di legittimità ritiene che la deroga all'art. 1957 CC non possa ritenersi implicita nell'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta” o similari, perché quella disposizione esprime l'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita (Cass. 34678/2024,
16825/2016, 84/2010).
Inoltre, la presenza della clausola “a prima richiesta” non è decisiva per qualificare un contratto come autonomo di garanzia o fideiussione, perché può riferirsi sia a forme di garanzia autonome, svincolate dal rapporto garantito, sia a garanzie, come la fideiussione, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno intenso verso l'obbligazione garantita, sia a clausole che hanno lo scopo di derogare parzialmente alla disciplina dell'art. 1957 CC, ad esempio limitata alla previsione che, per precludere
7 l'estinzione della garanzia, basti una semplice richiesta scritta e non una domanda giudiziale.
1.3 Da quanto detto discende che il contratto oggetto di causa non ha i connotati propri di quello autonomo di garanzia, in cui – a differenza di quello stipulato tra le parti – l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale ma ad indennizzare il creditore insoddisfatto con il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata e sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 8874/2021).
2. La (in)validità della deroga all'art. 1957 CC.
2.1 Accertato che si è in presenza di una fideiussione omnibus, in progressione logica nell'esame delle questioni sottoposte va stabilito se la clausola n. 6 con cui è stato derogato l'art. 1957 CC sia nulla ex sent.
CSU n. 41994/2021 per conformità allo schema ABI ritenuto lesivo della concorrenza con provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, prodotto da in allegato alla seconda memoria. Pt_1
2.2 La fideiussione fu prestata il 15.10.2003, ossia in un momento coincidente con l'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito a cui fece seguito il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
2.3 Tale provvedimento rappresenta prova privilegiata per ricavare la nullità dell'intesa restrittiva atta a incidere sulle fideiussioni omnibus, e solo su di esse (Cass. 19401/2024), com'è quella oggetto di causa, prestate durante o in prossimità del periodo oggetto dell'istruttoria di cui al punto precedente.
Non è condivisibile quanto afferma a pag. 5 della seconda memoria, ossia che, risalendo a Controparte_2
due anni prima del provvedimento della Banca d'Italia, la fideiussione prestata da non ne sarebbe Pt_1
riguardata. Il provvedimento n. 55/2005 è l'esito dell'istruttoria condotta tra il 2002 e il 2005, come del resto confermato dal decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione dell'11.11.2025 che ha rimesso alle Sezioni Unite perché enuncino il principio di diritto, la questione, tra le altre, se una fideiussione contenente le clausole censurate dal provvedimento della Banca d'Italia possa dirsi legata da nesso
8 funzionale all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza e possa reputarsi nulla anche se rilasciata al di fuori del periodo 2002 - 2005.
2.4 Inoltre, a sostegno delle proprie tesi ha prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso Pt_1
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (doc. 6), che, in mancanza di produzione, non potrebbe considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1152 CPC (Cass. 863/2025).
Avendo prodotto sia il provvedimento della Banca d'Italia 55/2005 sia quello appena detto, si è Pt_1
avvalso di prove privilegiate, che lo hanno sgravato della più onerosa prova che ha CP_2 CP_2
ritenuto che su di lui incombesse (pag. 7 seconda memoria), senza però, dal canto proprio, fornire prove di segno contrario che dimostrassero la sua tesi.
2.5 Come rilevato dall'attore senza smentita di le clausole 2 e 6 coincidono con quelle del Controparte_2
modello ABI, mentre la clausola 6 è sostanzialmente analoga a quella corrispondente del modello.
Quindi, la fideiussione prestata da si pone come a valle dell'intesa dichiarata parzialmente nulla Pt_1
dall'Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito.
2.6 Pertanto, la clausola n. 6 con cui è stato derogato l'art. 1957 CC – unica di cui è chiesto l'accertamento della nullità – è nulla ex artt. 23 l. n. 287/1990 e 1419 CC perché corrispondente allo schema ABI che costituisce l'intesa in concreto restrittiva della concorrenza di cui si è detto.
2.7 La deroga al termine semestrale ha comportato che la banca, a preminente proprio vantaggio, avrebbe potuto agire verso il fideiussore senza limite di tempo.
3. Conseguenze.
3.1 Dovendosi ritenere la clausola n. 6 nulla per conformità allo schema ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, ritorna applicabile l'art. 1957 CC secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
3.2 Nella previsione dell'art. 1957 CC il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale
9 del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento (Cass. 1724/2016, 6823/2001), con la precisazione che tutte le volte in cui il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento
(Cass. 7502/2004). Il tenore letterale dell'art. 1957 CC, che si riferisce al termine entro cui il creditore deve aver “proposto” le istanze contro il debitore, rende manifesto che si debba guardare al momento in cui l'istanza è presentata, non a quello in cui essa è portata a conoscenza del destinatario.
3.3 Nel presente caso è pacifico che:
a) la revoca delle linee di credito nn. 19342/5 e 19343/3 e la domanda di pagamento immediato nei confronti del debitore principale avvenne il 27.7.2006 (doc. 13 convenuta). Controparte_4
ha allegato questo fatto a pag. 8 prima memoria, individuando nel 27.7.2006 la data la decorrenza Pt_1
del termine semestrale ex art. 1957 CC. non ha contestato né la data, né la decorrenza del termine semestrale da essa. Controparte_2
Il tribunale, perciò, può porre a fondamento della decisione questo fatto – cioè, il momento in cui le linee di credito furono revocate e fu chiesto il pagamento immediato – senza ulteriore bisogno di prova (art. 1151 CPC), per quanto nel doc. 13 non vi sia la cartolina di ricevimento della raccomandata A/R a
Controparte_4
Peraltro, la data del 27.7.2006 trova riscontro nell'allegazione contenuta a pag. 2 sia del ricorso monitorio del 2.10.2006 sia di quello del 25.1.2007 (rispettivamente quelli del “primo” e del “secondo” decreto - docc. 2 attore e 15 convenuta);
b) il decreto ingiuntivo n. 457/2006 fu emesso il 20.11.2006 e notificato a il 12.1.2007; Pt_1
c) questo decreto andò perento nei confronti di (fatto allegato a pag. 8 Controparte_4
comparsa);
d) quindi, fu depositato un altro ricorso monitorio contro sfociato nel decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 47/2007 emesso il 30.1.2007 e notificato il 6.3.2007 (doc. 15 convenuta).
3.4 Da queste premesse in fatto e in diritto discende che:
➢ affinché l' “istanza” ex art. 1957 CC, nel senso sopra individuato, possa ritenersi efficacemente
10 proposta occorre che essa sia validamente portata a conoscenza del destinatario. Poiché nel presente caso l'iniziativa giudiziale avvenne con ricorso monitorio, l'effetto verso il destinatario – conformemente al principio sopra menzionato – si sarebbe prodotto a partire dal deposito del ricorso, non dalla data della notifica di questo e del decreto (come sembra ritenere l'attore a pag. 8 della prima memoria);
➢ dal momento che del ricorso e del d.i. n. 457/2006 “veniva omessa la notifica alla società”, nei confronti del cui legale rappresentante non fu riproposta nei termini di efficacia del decreto (com'è scritto nell'ultima riga di pag. 2 e a inizio pag. 3 del ricorso per l'emissione del “secondo” decreto ingiuntivo – doc. 15 convenuta), tale istanza è come non fosse mai avvenuta, perché l'omessa o tentata notifica equivale ad una notifica inesistente (CSU 14916/2016, 26511/2022), senza che si possa ritenere valida, efficace e tempestiva un'istanza mai portata a conoscenza del destinatario;
➢ non ha allegato né dimostrato quando fu depositato il “secondo” ricorso per decreto Controparte_2
ingiuntivo. Nel ricorso monitorio (doc. 15 della convenuta) non si legge alcun timbro che attesti la data dell'avvenuto deposito (la data del 25.1.2007 in calce non prova nulla a questi fini).
L'unico dato documentale è che il decreto ingiuntivo n. 47/2007 fu emesso il 30.1.2007. 3.5 Trattandosi di un fatto impeditivo della domanda dell'attore nonché costitutivo della domanda della convenuta, uguale e contraria e tendente all'accertamento della sussistenza del diritto di credito (anche) per non essere maturata alcuna decadenza ex art. 1957 CC, era onere di non di , allegare Controparte_2 Pt_1
e provare che il deposito del ricorso monitorio concluso con d.i. n. 47/2007 avvenne entro sabato
27.1.2007, data di scadenza del termine semestrale decorrente dal 27.7.2006 di cui al superiore punto 3.3 a).
La prova che il deposito del ricorso monitorio avvenne entro il 27.1.2007 avrebbe dovuto essere data tanto più se si considera che:
a) in calce al “secondo” ricorso monitorio vi è la data del 29.1.2007 (lunedì), scritta a mano e con accanto una firma apposta, che è presumibile - non essendo giustificabile altrimenti - che corrisponda a quella del deposito del ricorso;
11
b) l'art. 1957 CC è disposizione sostanziale, non processuale, tanto che ne è pacificamente ammessa la derogabilità (Cass. 3989/2025, 28943/2017, 21867/2013) e riconosciuta la disponibilità del termine, a differenza delle norme processuali che per principio generale sono inderogabili, salva contraria disposizione di legge.
Ne deriva che l'istanza ex art. 1957 CC è atto sostanziale, dato che serve ad impedire la decadenza, pur dovendo essere proposta necessariamente in via giudiziale;
c) perciò non è applicabile l'art. 1555 CPC (introdotto con l. 263/2005) dettato per gli atti processuali, secondo cui la proroga al primo giorno seguente non festivo si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato.
Per completezza, si soggiunge che non era nemmeno onerato di contestare ex art. 1151 CC la data, Pt_1
comunque non allegata, di deposito del “secondo” ricorso monitorio: l'onere di contestazione opera per i fatti allegati dalla controparte e nella sfera di conoscenza della parte a cui spetterebbe. Così non è per un fatto noto soltanto alla convenuta e relativo a un procedimento a cui è estraneo. Pt_1
3.6 Una considerazione finale.
Quando ricevette la notifica del decreto ingiuntivo emesso sia nei propri confronti sia di
[...]
(oltre che degli altri fideiussori), non poteva conoscere che quella nei confronti del Controparte_4 Pt_1
debitore principale avrebbe avuto esito negativo, quindi, che nei confronti dello stesso il decreto ingiuntivo sarebbe andato perento.
Perciò, in quel momento l'attore non avrebbe avuto interesse ex art. 100 CPC ad eccepire la nullità della clausola n. 6 – ora eccepita – dato che in quel momento l'istanza ex art. 1957 CC sembrava tempestivamente proposta e non era possibile prevedere che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo sarebbe stata omessa nei confronti di verso cui con il senno di poi quell'istanza Controparte_4
si sarebbe rivelata giuridicamente inesistente.
12 Pt_1 Il che vale a dire che non si potrebbe addebitare a di non aver proposto con l'ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo fatti estintivi della pretesa c ria verificatisi prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale. Fatti che solo ora l'attore ha avuto interesse a porre a fondamento di un'azione di accertamento negativo dopo che ha avviato due procedure esecutive immobiliari, Controparte_2
dichiarate estinte, sulla base del decreto ingiuntivo n. 457/2006, di cui, quindi, ha dimostrato di volersi avvalere.
3.7 Conclusivamente, è accertato che il diritto di credito correlato al decreto ingiuntivo n. 457/2006 emesso dal tribunale di Casale Monferrato il 20.11.2006 si è estinto per intervenuta decadenza ex art. 1957 CC. Ne discende l'inesistenza sia del diritto di credito sia di ogni azione connessi al titolo giudiziale anzidetto.
A questo proposito è infondata l'eccezione fatta da all'ultima udienza, secondo cui la Controparte_2
domanda attorea di accertamento negativo sarebbe relativa solo al decreto ingiuntivo, non anche alla sussistenza del diritto di credito vantato dalla convenuta nei confronti di : il tenore testuale della Pt_1
domanda smentisce documentalmente l'eccezione (“accertare e dichiarare l'insussistenza e l'estinzione di ogni diritto di credito e/o di ogni pretesa e/o ogni azione correlati al decreto ingiuntivo”).
3.8 Sono superati da quanto detto gli argomenti in punto di interruzione e sospensione della prescrizione nei confronti di a seguito dell'ottenimento nei confronti degli altri condebitori solidali del decreto Pt_1
ingiuntivo n. 47/2007 emesso dal tribunale di Casale Monferrato.
Spese di lite.
soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite liquidate ex Controparte_2 Pt_1
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (pari a quello del diritto di credito portato dal d.i. 457/2006 di cui è chiesto sia dichiarata l'inesistenza - € 303.294,34) → scaglione: € 260.001,00 - € 520.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le prime due fasi, minime per la decisionale avvenuta con discussione ex art. 281 sexies CPC senza deposito di scritti difensivi.
13
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 219/2025 R.G. promossa da contro Parte_1
quale mandataria di ogni altra Controparte_1 Controparte_2
diversa domanda ed eccezione respinta:
- ACCOGLIE la domanda;
- ACCERTA che la garanzia prestata da il 15.10.2003 in favore di Parte_2 Controparte_3
è una fideiussione;
[...]
- ACCERTA la nullità della fideiussione sopra detta ex artt. 23 l. n. 287/1990 e 1419 CC limitatamente alla clausola n. 6;
- conseguentemente ACCERTA l'inesistenza, per intervenuta decadenza ex art. 1957 CC, del diritto di credito e di ogni azione connessi al decreto ingiuntivo n. 457/2006 emesso dal tribunale di Casale
Monferrato il 20.11.2006;
- NN quale mandataria di a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 8.900,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre Parte_2
spese generali e accessori secondo legge.
Vercelli, 20 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
14