TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 14734/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno
10/12/2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Paola Sainati Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Mazzucato Controparte_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale modificare il provvedimento pronunciato in data 02.05.2023 (proc. n. 2021/2022 V.G.) stabilendo le seguenti condizioni:
1) disporsi l'affidamento in forma condivisa della figlia ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, Per_1
inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) la figlia avrà residenza presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere Persona_2
con sé la figlia durante tutto l'anno con le seguenti modalità, modalità che, quindi, Per_1
permarranno anche nel periodo in cui non andrà a scuola vacanze scolastiche): Per_1
• a fine settimana alternati, dalla tarda mattinata del sabato (o, laddove sia a scuola, dall'uscita da scuola) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
• il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
• relativamente alle vacanze pasquali e natalizie, la minore le trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre;
per l'effetto, il padre terrà con sé la figlia un anno il giorno di
Pasqua e un anno il giorno di Pasquetta, mentre, durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, un anno il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, in modo che entrambi i genitori possano stare con la figlia o la cena della Vigilia o il pranzo di Natale;
in ogni caso trascorrerà cinque giorni Per_1
consecutivi delle vacanze invernali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il
Capodanno e l'Epifania;
• entrambi i genitori trascorreranno con almeno due settimane consecutive durante Per_1
le vacanze estive, in periodo da determinarsi e concordarsi tra loro possibilmente entro il
31 maggio di ogni anno;
3) sono a carico di entrambi i genitori, nella misura dell'80% per il padre e del residuo 20% per la madre, le spese straordinarie sostenute per la figlia secondo il “Protocollo Per_1
d'intesa per le spese straordinarie” del Tribunale di Padova;
essendo alcune spese coperte dalla “Polizza UniCredit My Care Salute” n. 0020108373811 contratta dal sig. Parte_2
, tali spese, nei limiti di quanto la polizza ne prevede la
[...] Controparte_2
copertura e/o il rimborso e ovviamente sino a quando la polizza avrà effetto, pur essendo spese straordinarie, verranno sostenute con la copertura dell'assicurazione e, conseguentemente, nessuna quota di rimborso potrà essere richiesta da un genitore all'altro;
è interamente a carico del sig. la retta della scuola di laddove sussistente. CP_1 Per_1
4) e la madre abiteranno e vivranno nell'appartamento sito in Padova, via Armistizio Per_1
n. 129/9 così catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA, foglio
175, particella 215, sub. 11, indirizzo PADOVA (PD) VIA ARMISTIZIO n. 129 Piano 2-
3, Zona 2, Cat. A/2, Classe 02, consistenza 6,5 vani, rendita euro 872,81; l'appartamento fa parte del fabbricato condominiale denominato " sito in Comune Controparte_3
di Padova (PD), alla via Armistizio n. 129. Detto immobile, di proprietà esclusiva del sig.
, verrà, pertanto, assegnato alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
Si precisa, per quanto servir possa, che non viene assegnato alla sig.ra e Parte_1
quindi non rientra nel godimento concesso a quest'ultima, il garage al piano terra sul lato sud ovest il primo dall'angolo ovest identificato con la particella 215, sub 22.
Entro la data della fissanda udienza la sig.ra provvederà a trasferire Parte_1 nell'immobile di via Armistizio la residenza propria e della figlia mentre il sig. Per_1 provvederà a togliere la sua residenza dall'immobile di via Controparte_1
Armistizio.
Il sig. sosterrà le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, e le Controparte_1 utenze relative all'appartamento di via Armistizio nonchè l'IMU sul medesimo immobile, se dovuto.
Quanto all'autovettura “Lancia Y MY23 1.0 FireFly 70 CV Hibrid Silver” targata
GP196EZ, già messa a disposizione della sig.ra in data 28 maggio 2023 in Parte_1
osservanza degli accordi di cui al decreto del Tribunale di Padova del 2/5/23 (R.G.
2021/2022) citato in premessa, in considerazione del trasferimento della residenza della sig.ra e della figlia dall'appartamento situato in zona centrale di Padova Parte_1 Per_1
(via Davila) a quello in via Armistizio, il sig. acconsente a che il godimento da CP_1
parte della sig.ra della Lancia Y di cui sopra, o di altra eventuale autovettura con Parte_1
caratteristiche analoghe, duri per per 6 anni a decorrere sempre dalla consegna della stessa.
Conseguentemente decorsi i 6 anni dalla consegna la sig.ra restituirà la vettura Parte_1
al sig. o, in alternativa, laddove previsto, avrà la facoltà di decidere di intestarsela CP_1
versando il prezzo fissato per il riscatto;
tutti i costi derivanti dalla vettura (a titolo esemplificativo bollo, manutenzione, ecc.) saranno a carico della sig.ra e da Parte_1 questa direttamente sostenuti o rimborsati, fatta eccezione per il costo dell'assicurazione di tale vettura che a partire dalla data odierna verrà sostenuto dal sig. . CP_1
5) entrambe le parti si danno reciproco consenso per il rilascio di documenti della minore validi per l'espatrio; 6) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 10.12.2024 con il quale chiedono la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (n. il Per_1
22.09.2016) nata fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del
02.05.2023 nel procedimento n. 2021/2022 V.G.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa, relativamente e limitatamente all'autovettura, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del
Tribunale di Padova del 02.05.2023 nel procedimento n. 2021/2022 V.G.;
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1.,
2., 3., 4. e 5.;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 14734/2024 V.G. promossa con ricorso depositato il giorno
10/12/2024 da nata a [...] il [...] con l'avv. Paola Sainati Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Mazzucato Controparte_1
ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale modificare il provvedimento pronunciato in data 02.05.2023 (proc. n. 2021/2022 V.G.) stabilendo le seguenti condizioni:
1) disporsi l'affidamento in forma condivisa della figlia ad entrambi i genitori i quali Per_1
eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, Per_1
inclinazioni naturali e aspirazioni;
2) la figlia avrà residenza presso la madre;
il padre potrà vedere e tenere Persona_2
con sé la figlia durante tutto l'anno con le seguenti modalità, modalità che, quindi, Per_1
permarranno anche nel periodo in cui non andrà a scuola vacanze scolastiche): Per_1
• a fine settimana alternati, dalla tarda mattinata del sabato (o, laddove sia a scuola, dall'uscita da scuola) al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
• il martedì e giovedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagnamento a scuola il mattino seguente;
• relativamente alle vacanze pasquali e natalizie, la minore le trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre;
per l'effetto, il padre terrà con sé la figlia un anno il giorno di
Pasqua e un anno il giorno di Pasquetta, mentre, durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, un anno il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, in modo che entrambi i genitori possano stare con la figlia o la cena della Vigilia o il pranzo di Natale;
in ogni caso trascorrerà cinque giorni Per_1
consecutivi delle vacanze invernali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il
Capodanno e l'Epifania;
• entrambi i genitori trascorreranno con almeno due settimane consecutive durante Per_1
le vacanze estive, in periodo da determinarsi e concordarsi tra loro possibilmente entro il
31 maggio di ogni anno;
3) sono a carico di entrambi i genitori, nella misura dell'80% per il padre e del residuo 20% per la madre, le spese straordinarie sostenute per la figlia secondo il “Protocollo Per_1
d'intesa per le spese straordinarie” del Tribunale di Padova;
essendo alcune spese coperte dalla “Polizza UniCredit My Care Salute” n. 0020108373811 contratta dal sig. Parte_2
, tali spese, nei limiti di quanto la polizza ne prevede la
[...] Controparte_2
copertura e/o il rimborso e ovviamente sino a quando la polizza avrà effetto, pur essendo spese straordinarie, verranno sostenute con la copertura dell'assicurazione e, conseguentemente, nessuna quota di rimborso potrà essere richiesta da un genitore all'altro;
è interamente a carico del sig. la retta della scuola di laddove sussistente. CP_1 Per_1
4) e la madre abiteranno e vivranno nell'appartamento sito in Padova, via Armistizio Per_1
n. 129/9 così catastalmente censito nel Catasto Fabbricati del Comune di PADOVA, foglio
175, particella 215, sub. 11, indirizzo PADOVA (PD) VIA ARMISTIZIO n. 129 Piano 2-
3, Zona 2, Cat. A/2, Classe 02, consistenza 6,5 vani, rendita euro 872,81; l'appartamento fa parte del fabbricato condominiale denominato " sito in Comune Controparte_3
di Padova (PD), alla via Armistizio n. 129. Detto immobile, di proprietà esclusiva del sig.
, verrà, pertanto, assegnato alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
Si precisa, per quanto servir possa, che non viene assegnato alla sig.ra e Parte_1
quindi non rientra nel godimento concesso a quest'ultima, il garage al piano terra sul lato sud ovest il primo dall'angolo ovest identificato con la particella 215, sub 22.
Entro la data della fissanda udienza la sig.ra provvederà a trasferire Parte_1 nell'immobile di via Armistizio la residenza propria e della figlia mentre il sig. Per_1 provvederà a togliere la sua residenza dall'immobile di via Controparte_1
Armistizio.
Il sig. sosterrà le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, e le Controparte_1 utenze relative all'appartamento di via Armistizio nonchè l'IMU sul medesimo immobile, se dovuto.
Quanto all'autovettura “Lancia Y MY23 1.0 FireFly 70 CV Hibrid Silver” targata
GP196EZ, già messa a disposizione della sig.ra in data 28 maggio 2023 in Parte_1
osservanza degli accordi di cui al decreto del Tribunale di Padova del 2/5/23 (R.G.
2021/2022) citato in premessa, in considerazione del trasferimento della residenza della sig.ra e della figlia dall'appartamento situato in zona centrale di Padova Parte_1 Per_1
(via Davila) a quello in via Armistizio, il sig. acconsente a che il godimento da CP_1
parte della sig.ra della Lancia Y di cui sopra, o di altra eventuale autovettura con Parte_1
caratteristiche analoghe, duri per per 6 anni a decorrere sempre dalla consegna della stessa.
Conseguentemente decorsi i 6 anni dalla consegna la sig.ra restituirà la vettura Parte_1
al sig. o, in alternativa, laddove previsto, avrà la facoltà di decidere di intestarsela CP_1
versando il prezzo fissato per il riscatto;
tutti i costi derivanti dalla vettura (a titolo esemplificativo bollo, manutenzione, ecc.) saranno a carico della sig.ra e da Parte_1 questa direttamente sostenuti o rimborsati, fatta eccezione per il costo dell'assicurazione di tale vettura che a partire dalla data odierna verrà sostenuto dal sig. . CP_1
5) entrambe le parti si danno reciproco consenso per il rilascio di documenti della minore validi per l'espatrio; 6) spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 10.12.2024 con il quale chiedono la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (n. il Per_1
22.09.2016) nata fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del Tribunale di Padova del
02.05.2023 nel procedimento n. 2021/2022 V.G.; rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica dei genitori;
rilevato, quanto al punto 4. delle conclusioni di cui in premessa, relativamente e limitatamente all'autovettura, che trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal
Tribunale al fine della sua validità ed efficacia;
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio stabilite nel decreto del
Tribunale di Padova del 02.05.2023 nel procedimento n. 2021/2022 V.G.;
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto e, a parziale modifica delle condizioni, dispone in conformità alle condizioni di cui ai punti 1.,
2., 3., 4. e 5.;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari