Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1895/2021 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1895/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto domanda di risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale ex artt.
2051 e 2043 c.c. e vertente tra:
in persona del Sindaco pro-tempore e legale Parte_1
rappresentante, con sede in via Persona_1 Parte_1
Ten. P. IVA , assistito, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Antonio Vetere del Foro di Paola, con studio professionale in Marcellina di Santa Maria del Cedro (CS), via Matisse n. 1, come da mandato allegato all'atto di appello;
Appellante;
e
, nata a [...], il [...], codice fiscale: Controparte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale degli C.F._1
avv.ti Filippo Fiorillo (con indirizzo di posta elettronica certificata:
1
certificata: , sito in Belvedere Marittimo (CS), alla via B. Email_2
Telesio n. 27;
Appellata nonché
(codice fiscale ); CP_3 C.F._2
Appellata non costituita in giudizio
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Piaccia Parte_1 all'adita Corte di Appello, contrariis reiectis, preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza n., emessa dal Tribunale
Ordinario di Paola nel procedimento recante n. 728/2021 R.G. n. 100446/2010 emessa in data 26.10.2021, dal Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Luigi Varrecchione, pubblicata in data 26.10.2021, ai sensi degli artt. 283 cpc e
351 cpc, alla prima udienza, per i motivi esposti nella narrativa che precede;
nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado rigettare le domande avanzate da parte appellata;
sempre nel merito, nella malaugurata ipotesi in cui il proposto appello venga ad essere rigettato, si chiede che la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, venga parzialmente riformata nel capo relativo alla condanna alle spese di lite e per l'effetto, in applicazione del principio di soccombenza condanni la sig.ra , per il CP_3
rigetto della domanda di risarcimento danni da vacanza rovinata, al pagamento delle spese di lite ed in applicazione della soccombenza reciproca, per il rigetto della predetta domanda di risarcimento dei danni da vacanza rovinata, avanzata nell'interesse di
, riduca e/o compensi le spese di lite. Condannare in ogni caso la Controparte_2
parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio.”
per il procuratore dell'appellata : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto perché
2 inammissibile o comunque infondato, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, per entrambi i gradi di giudizio”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con atto di citazione notificato il 3.11.2010, in proprio e nella sua CP_3
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_2
(nata il [...]), ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Paola il
[...]
, in persona del Sindaco p.t., al fine di ottenerne la condanna al Parte_1
risarcimento dei danni subiti, a seguito di un sinistro occorso a causa di una rovinosa caduta della minore da una scalinata posta su un tratto di strada comunale.
L'attrice ha esposto, in particolare, che: a) il 26.7.2006, alle ore 19:30 circa, la minore si era recata, in , a casa della nonna e, Controparte_2 Parte_1
transitando, con accanto i suoi genitori, sulla scala ubicata al civico n. 4 della via “dr.
Benigno La Greca”, a causa di alcuni gradini sconnessi e dell'assenza di ringhiere, era caduta con il volto a terra, urtando la fronte contro un elemento di ferro sporgente dalla parete verticale e che le aveva provocato una ferita lacero contusa che aveva reso necessario applicare cinque punti di satura;
b) la bambina era stata trasportata dai genitori presso lo studio medico del dott. che l'aveva giudicata guaribile in otto Persona_2
giorni, ma, persistendo i sintomi dolorosi, i genitori avevano deciso di ritornare in Puglia, dove, il 5.8.2006, la minore era stata ricoverata presso la divisione di pediatria dell'ospedale di Martina Franca;
c) peraltro, anche dopo la guarigione clinica erano residuati postumi invalidanti di natura permanente, quantificati dal consulente di parte in
20 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale e 6% di invalidità permanente;
d) la scala sconnessa e priva di appigli, con l'elemento metallico che sporgeva dal muro, rappresentava un'insidia imprevedibile, in quanto ubicata in pieno centro abitato, cosicché la responsabilità dell'accaduto era da ascriversi al convenuto, il quale, pur essendovi tenuto in qualità di ente proprietario della Pt_1
strada, non aveva provveduto ad adempiere agli obblighi di manutenzione e di protezione, configurandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. o, comunque, quella di cui all'art. 2043 c.c.; e) i danni erano quantificabili nella somma di euro
3 11.067,03, di cui euro 58,00 per spese mediche ed euro 400,00 per c.d. vacanza rovinata ed il resto per danno alla salute.
Si è costituto in giudizio il contestando il fondamento della Parte_1 domanda e chiedendone il rigetto e, in via subordinata, che venisse accertato che l'evento si era verificato con il concorso causale della danneggiata e di sua madre, esercente la responsabilità genitoriale, per culpa in vigilando, così da determinare la responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento della danneggiata e della madre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.
Nello specifico, il convenuto ha rilevato che: a) il luogo in cui si era verificato Pt_1
l'evento era illuminato e posto nelle immediate vicinanze dell'abitazione della nonna della minore;
b) la circostanza che la minore stesse camminando accanto ai genitori risultava inverosimile, a causa delle ridotte dimensioni delle scale, peraltro, per nulla sconnesse, che impedivano che due o più persone potessero percorrerle contemporaneamente;
c) piuttosto, doveva presumersi che la minore scendesse le scale da sola e senza il dovuto controllo dei genitori, sicché l'evento si era verificato in forza di un fattore estraneo alla sfera di controllo dell'ente, ossia a causa del comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato e dei suoi genitori;
d) i gradini della scala non presentavano i caratteri dell'insidia, anche in ragione della conoscenza dei luoghi da parte della madre della bambina e, quindi, non era configurabile né la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. né quella di cui all'art. 2043 c.c. per assenza del requisito obiettivo della non prevedibilità dell'evento dannoso occorso;
e) anche la domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento, a causa dell'accaduto, del periodo di vacanza da trascorrere nel luogo del sinistro da parte della bambina e dei suoi familiari era infondata, non essendo stato provato il danno suddetto.
Presentate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c. ed ammesse le prove, è stata svolta l'istruttoria, consistita, oltre che nella produzione documentale delle parti, nell'esame dei testimoni, nell'interrogatorio formale della e nell'espletamento di CP_3
una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale sulla persona di . Controparte_2
La controversia è stata decisa all'udienza del 26.10.2021, all'esito della discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza n. 728/2021del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
4 Con sentenza n. 728 del 26.10.2021, il Tribunale di Paola, in accoglimento della domanda proposta da quale genitore esercente la responsabilità CP_3
genitoriale nei confronti della ex minore , ha condannato il Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni, quantificati in euro 14.362,44, oltre Parte_1
interessi, nonché al rimborso delle spese di lite, ponendo quelle di consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto. Pt_1
In sintesi, il Tribunale di Paola, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rilasciate da
, nonna della , ha ritenuto fondata la domanda di Testimone_1 CP_2
risarcimento del danno ed integrati gli estremi della responsabilità ex art. 2051 c.c., dato che: a) era provato che la , mentre scendeva le scale, con scalini piccoli e rotti, CP_2
tenuta dalla mano della madre, aveva urtato con il piede un pezzo di ferro sporgente dal muro ed era caduta a terra con la testa su un tombino in ferro;
b) lungo le scale non erano presenti ringhiere di protezione né alcun cartello che segnalasse la presenza del ferro che sporgeva dal muro e che, a seguito del sinistro, l'ente convenuto aveva provveduto a far rimuovere, così come aveva provveduto a far sistemare i gradini sconnessi;
c) lo stato dei luoghi costituiva un'oggettiva situazione di pericolo non visibile e non prevedibile, cosicché la minore, difficilmente, avrebbe potuto rendersi conto della presenza dell'insidia con l'uso della normale diligenza;
d) doveva escludersi la colpa dei genitori della vittima, perché la bambina era accompagnata dalla madre e, del resto, non poteva sostenersi che quest'ultima, essendo residente in [...], al pari degli altri familiari della minore, conoscesse lo stato dei luoghi;
e) la presenza dell'illuminazione pubblica non era sufficiente a impedire l'evento, stante la difficile visibilità dell'insidia.
Relativamente alla quantificazione dei danni, il Tribunale di Paola ha fatto proprie le risultanze dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, con la quale era stato accertato un danno biologico permanente pari al 6%, riconoscendo una invalidità temporanea totale per giorni 7, un'invalidità temporanea relativa nella misura del 50% per gg. 10, un'invalidità temporanea relativa nella misura del 25% per gg. 10.
Ha ritenuto congrue le spese mediche sostenute e, infine, non comprovato il c.d. danno da vacanza rovinata. Quindi, ha quantificato il danno da risarcire nella complessiva somma di euro 14.362,44, oltre interessi al tasso legale.
3. Il presente giudizio di appello
5 Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo posta elettronica certificata il
24.11.2021, il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 728/2021 del Tribunale di Paola.
L'appellante ha lamentato, in sintesi, la non corretta applicazione dei principi riguardanti la responsabilità civile, ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c., nonché l'errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie, ritenendo che: a) non era stata provata la presenza di una situazione di pericolo occulto ed oggettivamente poco visibile né poco prevedibile mediante l'uso della normale diligenza e prudenza e, quindi, il nesso causale tra l'anomalia del bene demaniale e l'evento dannoso;
b) non poteva essere esclusa una condotta colposa del danneggiato, tale da costituire caso fortuito e, quindi, da interrompere il nesso di causalità; c) non erano state adeguatamente valutate le deposizioni testimoniali né il giudice aveva tenuto conto della circostanza che l'evento si era verificato nelle immediate vicinanze dell'abitazione della nonna della minore, ossia in un luogo ben conosciuto dalla madre, originaria di;
nonché che Parte_1
era impossibile, sulla base quanto rappresentato dalle fotografie, che la minore camminasse accanto ai genitori o tenuta per mano dalla mamma ed era, piuttosto, verosimile che la bambina stesse scendendo le scale da sola e senza il controllo dei genitori;
d) vi erano evidenti contraddizioni tra la dinamica del sinistro descritta negli atti difensivi di parte attrice e quanto dichiarato dai testimoni;
e) era errata anche la pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali, posto che la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata era stata rigettata. Ha concluso come sopra trascritto.
Con comparsa di costituzione e risposta presentata il 2.2.2022, si è costituita in giudizio l'appellata , divenuta oramai maggiorenne, la quale, innanzitutto, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché redatto con un unico motivo indistinto e privo, quindi, dell'indicazione di motivi specifici, reiterando, in sostanza, le difese svolte nel giudizio di primo grado, in violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ha, inoltre, sostenuto l'infondatezza dell'appello, basato sull'erroneo presupposto che la decisione impugnata fosse stata resa ex art. 2043 c.c., con conseguente omessa impugnativa della qualificazione del fatto operata in sentenza ai sensi dell'art. 2051 c.c. e su argomenti generici e infondati.
Ha sostenuto che, come ritenuto dal Tribunale, il ferro sporgente dal muro posto accanto alla scalinata percorsa dalla , costituisse una insidia non visibile e non CP_2
6 prevedibile e che, del resto, il appellante non aveva provato, come era suo Pt_1
onere, che l'evento lesivo si era prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o per il comportamento imprevedibile del danneggiato, senza allegare né provare il comportamento della vittima primaria, all'epoca minore, né esplicitare in cosa si sarebbe concretata la condotta contraria all'ordinaria diligenza del soggetto danneggiato o dei suoi genitori tale da incidere sul nesso causale.
Ha rilevato, ancora, l'infondatezza dell'appello in punto di statuizione sulle spese, poiché la nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. non trovava applicazione ratione temporis al presente procedimento (in quanto introdotta dal decreto legge n. 132/2014 e non applicabile ai prova documentale in corso) e perché nessuna soccombenza era riscontrabile per l'attrice, essendovi stata soltanto una rimodulazione del risarcimento del danno, con esclusione di quello relativo alla vacanza rovinata. Ha concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 14.4.2022, la Corte, sciogliendo la riserva presa all'udienza del
13.4.2022, ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza impugnata presentata dall'appellante.
Acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del
24.5.2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Entrambe le parti hanno presentato le rispettive comparse conclusionali e note di replica, ribadendo, in sostanza, le argomentazioni svolte negli scritti introduttivi del giudizio di appello.
A seguito delle dimissioni volontarie del giudice ausiliario e relatore, tuttavia, la causa è stata rimessa sul ruolo e, quindi, trattata all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.11.2024, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di ulteriori termini per comparse conclusionali e note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello. La contumacia di CP_3
7 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di impugnazione e delle difese dell'appellata, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 c.p.c., sollevata dalla parte appellata;
b) la valutazione dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenuti dal Tribunale con decisione censurata dal appellante, ovvero ex art. 2043 c.c. (per come sostenuto, in via subordinata Pt_1 dall'appellata); c) la regolamentazione delle spese di lite.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi CP_3
nel giudizio di appello, sebbene avesse partecipato, anche in proprio, a quello di primo grado e risulti regolare la notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti, essendo stata eseguita il 24.11.2021, con invio telematico dell'atto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori, avv.ti Fiorillo e Leo.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
, nel costituirsi nel giudizio di appello, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello proposto dal , ai sensi Parte_1 dell'art. 342 c.p.c., sostenendo, sostanzialmente, che, nell'atto di gravame, l'appellante si sia limitato, in buona sostanza, con un unico e indistinto motivo, a fare un richiamo alla sentenza impugnata ed alle argomentazioni difensive del giudizio di primo grado, senza fornire nessun riferimento ai fatti di causa, né ai motivi di diritto che avrebbero dovuto condurre alla riforma della sentenza di prime cure, mancando, pertanto, l'esatta indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare e delle modifiche che venivano richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, oltre che l'indicazione delle circostanze da cui derivava la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
L'atto di appello (il cui contenuto che si è avuto modo di illustrate: v., nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il paragrafo sul giudizio di appello) deve ritenersi conforme ai canoni dell'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla costante giurisprudenza
(v., ad esempio, Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14.9.2017), poiché indica in maniera sufficientemente chiara sia le parti e i capi della sentenza impugnata che le ragioni poste a fondamento delle censure mosse, nonché la loro rilevanza ai fini della invocata riforma
8 della sentenza sul tema controverso. In particolare, risulta censurata la valutazione del
Tribunale in ordine al mancato rilievo sia delle circostanze da cui sarebbe desumibile l'ipotesi del caso fortuito sia della non corrispondenza tra la dinamica del sinistro affermata da parte attrice e quella emersa dalla prova testimoniale.
I motivi, del resto, sono sufficientemente specifici e l'appellata, nel difendersi compiutamente nel merito, ha mostrato di averne ben compreso la valenza giuridica.
3. Il merito del giudizio di appello. Le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
Deve rammentarsi che, con un unico ed articolato motivo rubricato “Difetto di motivazione in merito al comportamento colposo nell'uso del bene da parte del soggetto danneggiato sia che la fattispecie si inquadri nel paradigma normativo di cui all'art
2043 o ex art. 2051 del c.c. Erronea interpretazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 115 e 116 del c.p.c. Erronea e omessa valutazione della documentazione prodotta. Omessa pronuncia sulle spese di lite, violazione di legge.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.”, il appellante lamenta, in Pt_1
sintesi, la non corretta applicazione dei principi riguardanti la responsabilità civile ai sensi degli articoli 2051 e 2043 c.c. nonché l'errata valutazione da parte del Tribunale dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie.
L'appellante sostiene, infatti, che: a) contrariamente all'assunto del Tribunale, non era stata provata la presenza di una situazione di pericolo occulto ed oggettivamente poco visibile né poco prevedibile mediante l'uso della normale diligenza e prudenza e, quindi, non era stato dimostrato il nesso causale tra l'anomalia del bene demaniale e l'evento dannoso, cosicché non era possibile addebitarne la responsabilità all'ente comunale;
b) non poteva essere esclusa una condotta colposa del danneggiato, tale da costituire caso fortuito e, quindi, da interrompere il nesso di causalità; c) non erano state adeguatamente valutate le deposizioni testimoniali (in particolare, quella dell'agente della Polizia municipale, D. Campagna, sulla presenza di illuminazione pubblica) né il giudice aveva tenuto conto della circostanza che l'evento si era verificato nelle immediate vicinanze dell'abitazione della nonna della minore, ossia in un luogo ben conosciuto dalla madre, originaria di , nonché che era impossibile, sulla base quanto Parte_1
rappresentato dalle fotografie, che la minore camminasse accanto ai genitori o tenuta per
9 mano dalla madre ed era verosimile, piuttosto, che la bambina stesse scendendo le scale da sola e senza il controllo dei genitori;
d) vi erano incertezze e contraddizioni tra la dinamica del sinistro descritta negli atti difensivi di parte attrice e quanto dichiarato dai testimoni, con particolare riferimento alla deposizione di (che aveva Testimone_1
riferito che la bambina non era caduta, a causa di gradini sconnessi, sbattendo il volto sul ferro sporgente dal muro, ma era inciampata su tale pezzo di ferro e aveva urtato con la faccia su un tombino); e) era errata, anche, la pronuncia di condanna al rimborso delle spese processuali, posto che la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata era stata rigettata.
L'appello è fondato e, in effetti, non sono comprovati i presupposti della responsabilità del appellante né ai sensi dell'art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c., in ordine Pt_1 all'incidente occorso ad il 26.7.2006, dovendosi condividere le Controparte_2 censure dell'appellante sia in ordine alla mancanza di prova della dinamica del sinistro sia in relazione alla sussistenza della prova del caso fortuito, costituito dalla imprudente e negligente condotta dei genitori della minore.
In primo luogo, è rimasta incerta, su aspetti essenziali, la stessa dinamica del sinistro e, segnatamente, non ha trovato riscontro nelle risultanze istruttorie la descrizione dell'accaduto operata da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado, secondo cui la allora bambina, scendendo dalle scale, prive di ringhiera o corrimano, sarebbe caduta,
a causa della sconnessione di alcuni gradini, con la faccia a terra, sbattendo il volto contro un ferro sporgente dal muro posto accanto alla scalinata.
Deve rammentarsi, infatti, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si legge (v. pag. 1) che la caduta era avvenuta “a causa di alcuni gradini sconnessi
e dell'assenza di ringhiere o reggimano” e che “..nel cadere con il volto a terra, la bambina urtava la fronte ad un insidioso elemento di ferro che pericolosamente sporgeva dalla parete verticale…”.
Tale dinamica viene confermata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., laddove viene ribadito il pericolo correlato alla sconnessione dei gradini ed alla assenza di corrimano e si legge che “la bambina… stava scendendo le scale assieme ai suoi genitori, ma ciò non la salvò dalla rovinosa caduta e soprattutto non le impedì di ferirsi al volto, urtando il ferro sporgente dal muro”; nella memoria istruttoria di cui al n. 2 della deposizione citata (cfr. i capitoli n. 1 e n. 2: la caduta era avvenuta “a causa di alcuni gradini sconnessi e dell'assenza di ringhiere o reggimano” e “..nel cadere con il
10 volto a terra, la bambina urtava la fronte ad un insidioso elemento di ferro che pericolosamente sporgeva dalla parete verticale…”) e nella comparsa conclusionale, in cui viene scritto che “….pur trovandosi accanto alla bambina, e tenendola per mano, i genitori non poterono far nulla affinché la stessa, cadendo, evitasse di ferirsi al volto con il paletto metallico che sporgeva dalla parete rocciosa”.
Tale dinamica, peraltro, è smentita dalla stessa deposizione testimoniale di Testimone_1
, nonna della minore, la quale, esaminata all'udienza del 22.1.2013 sul capitolo n. 1
[...]
delle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2 di parte attrice (“vero che il giorno 26.7.2006, alle ore 19,30 circa, in pieno centro di , la piccola Parte_1 [...]
cadeva rovinosamente dalla scala ubicata al civico 4 della via Dr. Benigno CP_2
La Greca, a causa di alcuni gradini sconnessi e dall'assenza di ringhiere o reggimano”), ha riferito, non già di una caduta della nipote sulle scale sconnesse con successivo impatto con il volto sul ferro sporgente dal muro, ma dell'inciampo della bambina su quel ferro, seguito dall'urto del volto contro un tombino di ferro ( “… sulla circostanza num.1 posso dire che è vera e preciso che, il giorno 26 luglio 2006 alle 19:30 circa, mia nipote accompagnata con la mano dalla madre, mentre scendeva gli Controparte_2
scalini che erano piccoli e rotti, urtava con il piede un pezzo di ferro che sporgeva dal muro e cadeva a terra urtando con la testa su un tombino…”).
Risulta evidente la diversità della dinamica posta a fondamento della domanda rispetto a quella descritta dalla testimone: mentre nella prima, la causa della caduta è indicata nella sconnessione dei gradini della scalinata e le lesioni al volto sono addebitate all'urto contro lo spuntone di ferro;
nella seconda, la caduta viene connessa, non già alla sconnessione dei gradini, ma all'inciampo nello spuntone di ferro e le ferite al volto sono correlate all'urto contro un tombino (posto ai piedi della scalinata: v. le fotografie in atti)
e non, invece, contro lo spuntone di ferro. E' diversa, quindi, sia la causa che avrebbe dato luogo alla sequenza causale sia quella ultima dell'entità delle lesioni, giacché altro è sbattere contro un tombino correttamente posizionato a terra altro è urtare contro uno spuntone di ferro potenzialmente pericoloso.
Analoga valutazione vale in relazione a quanto riferito dalla stessa al Controparte_2
consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento medico legale, laddove ha affermato, smentendo la descrizione del fatto contenuta nell'atto di citazione, di essere inciampata “in un elemento di metallo affisso al suolo”, per, poi, cadere rovinosamente a terra “impattando con il volto su di un tombino”.
11 Ancora diverso è il racconto amnestico al medico - legale di parte (dott.
[...]
che, nella sua relazione, ha riportato essergli stato riferito che la bambina era Tes_2
caduta a causa di un gradino dissestato, battendo violentemente il viso a terra (non quindi, su uno spuntone di ferro).
Inoltre, la visione delle fotografie prodotte (che raffigurano lo stato dei luoghi del sinistro) smentisce l'esistenza di sconnessioni nei gradini che appaiono, al contrario, ben livellati ed in condizioni tali da non costituire alcun pericolo.
In definitiva, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dall'attrice nel giudizio di primo grado e posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno non ha trovato riscontro negli atti di causa.
Né può ritenersi provata una diversa dinamica dell'incidente, sulla base di quanto riferito dalla nel corso della sua deposizione testimoniale, sia perché il fatto costitutivo Tes_1
della domanda - in relazione al quale si determina il contraddittorio con il convenuto e si deve basare il giudizio di fondatezza o meno della domanda stessa - è quello allegato dalla parte attrice e non può essere sostituito da una diversa ricostruzione degli accadimenti, tanto meno in assenza di apposita e legittima modificazione della domanda;
sia perché, nel caso in esame, la testimone non si mostra pienamente attendibile, dato che: a) ha riferito che la bambina scendeva le scale tenuta per la mano dalla madre, circostanza, di per sé, poco verosimile, giacché non giustifica l'entità delle lesioni subite
(è ragionevole ipotizzare che, se fosse scivolata o fosse inciampata mentre la madre la teneva per mano, la bimba non avrebbe potuto rovinare fino ai piedi della scalinata, ove si trova il tombino di ferro, perché il braccio della madre avrebbe rappresentato una valida resistenza); b) la circostanza che la minore fosse tenuta per la mano dalla CP_3 non è stata affermata da quest'ultima nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (ove si dice che la minore camminava accanto ai genitori) e, anzi, è stata, implicitamente, smentita nella memoria 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. (in cui si legge che “i genitori accompagnavano la bambina durante la discesa certo non scortandola come due gendarmi ma amorevolmente restandole vicini”), salvo, invece e per la prima volta, essere affermata nella comparsa conclusionale (v. pag. 3, dove, addirittura, sembra che si voglia sostenere che entrambi i genitori tenessero la figlia per mano); c) l'ulteriore circostanza riferita dalla , secondo cui il avrebbe sistemato i gradini Tes_1 Pt_1
“rotti” dopo l'incidente, è smentita dalla fotografie prodotte che, come detto, pur risalendo all'epoca del sinistro (vi è ancora raffigurato lo spuntone di ferro: su cui v.,
12 anche, infra), non evidenziano alcuna altra anomalia nei gradini della scalinata che necessitasse sistemazioni particolari.
La mancanza di prova circa la dinamica del sinistro allegata dall'attrice nel giudizio di primo grado è ostativa, in radice, all'accoglimento della domanda, non avendo assolto l'onere, sulla stessa gravante, di provare il nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Ad ogni modo, anche volendo, in astratta ipotesi, ritenere provato che la allora bambina sia caduta inciampando sullo spuntone di ferro che sporgeva di alcuni centimetri dalla parete della scalinata e pur volendo tralasciare la problematica, sopra esposta, della ammissibilità di una sostituzione da parte del giudicante di tale ricostruzione della dinamica del sinistro a quella posta a fondamento della domanda, dovrebbe, comunque, escludersi la responsabilità del appellante sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che Pt_1 dell'art. 2043 c.c., dovendosi il fatto imputare, esclusivamente, come accennato, a imprudenza e negligenza dei genitori della minore.
In effetti - malgrado la sicura conoscenza dei luoghi (non è stato smentito che la CP_3
fosse originaria di e, del resto, la casa della madre, certamente da Parte_1
lei ben conosciuta, era a circa 15-20 mt. di distanza: v. la deposizione del testimone
Campagna e quella della ), la buona visibilità (ore 19.30 circa del 26 luglio) e l'età Tes_1
della minore (appena cinque anni all'epoca dei fatti), tale da rendere più che opportuno che, nello scendere una scala abbastanza ripida, con gradini di modesta larghezza e priva di corrimano, la bambina venisse, quantomeno, tenuta per mano da uno dei genitori o avvertita dei potenziali pericoli e, segnatamente, dello spuntone dal muro - i suoi genitori hanno omesso tali semplici ed ordinarie accortezze, le quali (l'una o l'altra), con ragionevole certezza, avrebbero impedito il verificarsi dell'evento.
Tali omissioni determinano l'ipotesi del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e interrompono il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Ha chiarito la giurisprudenza, anche di recente, infatti, che il fatto del danneggiato (o di chi ne è responsabile) rileva causalmente, se, come nel caso in esame (ove più che la colpa della minore rileva quella dei genitori), è connotato da colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la colpa e l'entità delle
13 conseguenze che ne sono derivate” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, la condotta del danneggiato potrà assumere tanto un rilievo causale meramente concorrente
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), quanto un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (così Cass. sez. III, n. 14228/2023; n. 2376/2024).
La caduta e le conseguenti lesioni riportate da , pertanto, non sono Controparte_2
ascrivibili alle condizioni della scala (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c. né, comunque, a condotte colpose del appellante, ma Pt_1
devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto dei genitori della danneggiata.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta nel giudizio di primo grado da
[...]
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla allora minore CP_3
. Controparte_2
4. Le spese di lite
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della e CP_2
della (avendo agito anche in proprio) nei confronti del CP_3 Parte_1
e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dal d.m.
[...]
n. 55/2014, aggiornati, quanto al giudizio di appello, con d.m. n. 147/2022 (scaglione valore tra 5.201,00 e 26.000,00), vista la non particolare complessità delle questioni controverse.
Le spese possono liquidarsi, quindi, per il giudizio di primo grado, in complessivi euro
2.738,00 (euro 438,00 per la fase di studio della controversia;
euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 1.120,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro
810,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.).
Per il giudizio di appello, le spese possono liquidarsi in complessivi euro 2.906,00 (euro
567,00 per la fase di studio della controversia;
euro 461,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisoria), oltre
14 accessori di legge (rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.) e rimborso di spese vive per euro 382,50.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste definitivamente a carico delle parti appellate, e . CP_3 Controparte_2
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal in persona del Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 728/2021, pubblicata in data 26.10.2021, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- rigetta la domanda proposta da in qualità di genitore esercente la CP_3
responsabilità genitoriale nei confronti di;
Controparte_2
- condanna e , in solido, al rimborso delle spese CP_3 Controparte_2
processuali del giudizio di primo grado e di quello di appello nei confronti del
[...]
, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi Parte_1
euro 2.738,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e, quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 2.906,00 per onorari ed euro 382,50 per spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado a carico di e in solido tra loro. CP_3 Controparte_2
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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