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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 583/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 583/2023 R.G.; promossa da
- (C.F. ); RT C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ermanno Consorti (pec:
e dall'Avv. Peppino Capriotti (pec: Email_1
; elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_2 in San Benedetto del Tronto (AP), via San Giovanni Scafa, Centro
Immobiliare FORUM;
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Silvia Vitali (pec: , Email_3
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Benedetto del
Tronto, via Nazareno Strampelli n.18;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 218/2023, emessa dal
Tribunale di Fermo nel giudizio iscritto al n. 1530/2016 R.G., pubblicata in data 17.4.2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza
218 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 5/4/2023, comunicata a mezzo pec il 18/4/2023 e notificata dall'appellata a mezzo pec il
22/5/2023 e per l'effetto accogliere la querela di falso e, di conseguenza, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità, ed in quanto tale non riferibile in capo al signor , della sottoscrizione RT apposta sulla scrittura privata 6/9/2003 prodotta dalla signora
[...] nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3/2008 dinanzi al CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Distaccata di San Benedetto del Tronto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, condannare la parte appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza 218/2023.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA per mero scrupolo difensivo si reitera la richiesta, ribadita in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, di ammissione della CTU calligrafica volta ad accertare che la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 6/9/2003 non appartiene al signor
e si offrono quali elementi di comparazione i RT seguenti documenti: (i) firma sulla delega in calce al presente atto;
(ii)
pagina 2 di 9 firma sull'accordo del 18/7/2003; (iii) firma sulla carta di identità n. rilasciata dal Comune di Monsampolo del Tr. (AP) (all. 7)”. Numero_1
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
= rigettare in toto il proposto appello ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi, e come contenute negli atti e nelle conclusioni, anche di replica del giudizio di primo grado, tutte qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, confermando il giudizio del
Giudice di prime cure, e quindi per l'effetto dichiarare inammissibile la proposta querela di falso, sia perché mancante dei presupposti di legge, in ogni caso, perché tardivamente proposta, per tutte le motivazioni in fatto
e in diritto sussistenti, sopra e in atti del giudizio di primo grado, già spiegate e precisate, e come confermate nella sentenza di primo grado qui appellata, il tutto qui da intendersi materialmente ed integralmente riportate e trascritte, così rimettendo gli atti alla Corte di Appello per il prosieguo della causa nel merito in tale sede all'epoca sospesa, stante la proposizione dell'azione di querela di falso de quo.
Con il rigetto di tutte le richieste contenute nell'atto di appello ex adverso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Fatto salvo ogni altro diritto consentito per legge.”
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
Con comparsa in riassunzione ex art. 221 e ss. c.p.c., RT
e convenivano in giudizio ,
[...] Parte_2 Controparte_1 proponendo querela di falso avverso la scrittura privata del 6.9.2003.
Nel dettaglio, la scrittura impugnata si sostanziava in un atto allegato nell'ambito del giudizio di opposizione - promosso dagli odierni appellanti dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno - contro il decreto ingiuntivo n. 3/2008
pagina 3 di 9 R.G., emesso per il pagamento - in favore di - della Controparte_1 somma di €.10.000,00, quale prezzo pattuito per l'acquisto da parte dei coniugi e di un immobile di RT Parte_2 proprietà della , sito in Monsampolo del Tronto, con atto per CP_1
Notaio del 18.7.2003 - oltre interessi e spese legali liquidate. Per_1
La sentenza n. 134/2013 ha deciso la controversia iscritta al n. 3/2008
R.G. del Tribunale di Ascoli Piceno, sul presupposto che la scrittura privata del 6.9.2023 fosse da considerare legalmente riconosciuta (art. 215, comma 1 n. 2, c.p.c.).
, nel proporre appello avverso la menzionata RT sentenza, formulava incidentalmente querela di falso avverso la predetta scrittura privata.
La Corte di Appello di Ancona - con ordinanza del 10.5.2016, emessa in tale procedimento N. 785/2014 R.G. - riteneva che la suddetta querela fosse stata ritualmente proposta a norma degli artt. 221 e 355 c.p.c., riconoscendo la rilevanza - per la decisione della causa - del documento impugnato per falsità.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 218/2023, rigettava la domanda di querela di falso proposta da e RT
e, per l'effetto, condannava questi ultimi al pagamento Parte_2 delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che la scrittura privata impugnata contenesse la sottoscrizione “ ”, che identificava RT il padre dell'odierno appellante (e non, invece, quest'ultimo), che rivestiva la qualità di mandatario e/o comunque delegato del proprio figlio nel seguire tutti i lavori oggetto del giudizio di opposizione presupposto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e RT
, chiedendo di accertare la falsità e/o la non autenticità Parte_2 della sottoscrizione - non riferibile a - apposta sulla RT scrittura privata del 6.9.2003 e prodotta dalla signora Controparte_1 nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3/2008 dinanzi al Tribunale di Ascoli
pagina 4 di 9 Piceno, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , contestando l'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto, per infondatezza in fatto e in diritto.
Anche la Procura Generale ha concluso per il rigetto del gravame.
In data 25.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione formulata dall'odierna appellata circa l'inammissibilità della querela di falso, in quanto
[...]
e avrebbero disconosciuto formalmente RT Parte_2 la firma de qua soltanto nel giudizio di appello del procedimento di opposizione all'esecuzione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed invero, il riconoscimento tacito - ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. n.
2 - di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne la provenienza.
Com'è noto, la querela di falso può essere proposta incidentalmente nel corso del giudizio d'appello con citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale.
La proposizione della querela di falso è ammissibile per la prima volta in appello nei confronti di un documento già prodotto in primo grado ( Cass. civ. 1929/2003) anche se sia stato tacitamente riconosciuto ai sensi dell' art. 215, 2° co., al fine di contestare la provenienza del documento da parte di chi appare averlo sottoscritto;
ciò perché il riconoscimento tacito non implica accertamento definitivo circa l'autenticità del documento
(Cass. civ. 25556/2008; Cass. civ. 10287/1998).
La Corte d'appello, diversamente dal Tribunale, non è tenuta ad interpellare la parte che ha prodotto il documento nei cui confronti è proposta querela (Cass. civ. 104/1997).
pagina 5 di 9 Pertanto, la Corte d'appello deve direttamente compiere il giudizio preliminare al fine di decidere se disporre con ordinanza la sospensione del giudizio e la rimessione della causa di falso davanti al Tribunale (Cass. civ. 1929/2003), come avvenuto nel caso di specie.
Con il presente gravame, parte appellante - nel merito - assume la violazione degli artt. 2702 c.c. nonché degli art. 221, 355 e 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Ascoli Piceno avrebbe erroneamente interpretato la querela di falso, laddove attribuisce la sottoscrizione al querelante
[...]
. RT
In particolare, gli appellanti eccepiscono che gli argomenti posti dal primo
Giudice a fondamento della motivazione non sarebbero stati neanche dedotti dalla convenuta;
tuttavia, il Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno li avrebbe comunque assunti come supporto probatorio certo.
Tali doglianze - nella loro articolazione - non hanno pregio.
La querela di falso è il mezzo processuale mediante il quale si contesta - nel processo civile - la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata che ha efficacia probatoria nel medesimo processo.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la querela di falso è sottoposta ad una preliminare condizione di ammissibilità: che, cioè, lo scritto - della cui falsità si tratta - sia stato autenticato, riconosciuto, ovvero dichiarato come proveniente dal sottoscrittore.
Pertanto, la querela di falso è proposta per togliere efficacia probatoria all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, riconosciuta in giudizio o verificata con la procedura di verificazione.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la querela di falso è azionata allo scopo di togliere ad un documento l'idoneità a far fede e a fungere da prova di determinati rapporti.
Ne consegue che la querela di falso non è ammissibile laddove si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, in quanto il documento non è impugnato né nella sua efficacia probatoria, né
pagina 6 di 9 nella propria fede pubblica (Cass. civ. 8925/2001).
In merito all'onere della prova, la S.C. ha ribadito che è il querelante a dover dimostrare la contraffazione del documento, mentre incombe sulla controparte la prova che tale contraffazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore (Cass. civ. 178/2025).
Nella fattispecie in esame, va constatato che la scrittura del 6.9.2003 non
è stata sottoscritta dal , ma dal padre dello stesso RT cioè . RT
Anche le deposizioni testimoniali - rese nel giudizio di primo grado sul punto - hanno confermato che alla data del 6.9.2003 il RT non poteva sottoscrivere la stessa, in quanto si trovava all'estero.
[...]
Nessuna prova è stata, invece, fornita dall'attore circa la falsità materiale, che concerne la genuinità del documento.
La firma del documento in questione risulta, infatti, apposta come " T_
" proprio da .
[...] RT
Come si evince dal giudizio di opposizione e dal compendio probatorio del procedimento di primo grado, è il nome del padre di RT
, e la sua firma - vera ed autentica - risulta apposta RT più volte, ivi compreso nel preliminare di vendita.
La stessa sottoscrizione del - sentito in qualità di RT testimone all'udienza del 6.10.2010 R.G. 3/2008 - risulta dagli atti di causa e corrisponde esattamente a quella apposta sulla scrittura del
6.9.2003, di cui si controverte.
Per di più, nella predetta escussione testimoniale, lo stesso T_
ha confermato di aver apposto la propria firma all'incontro del
[...]
6.9.2003.
In conclusione, il documento in questione è sottoscritto da RT
- padre e mandatario del - e, conseguentemente, RT la querela di falso difetta del presupposto dell'apparente provenienza dal querelante della sottoscrizione presente nella scrittura privata, non essendo idonea a identificare la persona del sottoscrittore la dicitura - del pagina 7 di 9 tutto generica, contenuta nella scrittura de qua - “identificati come parte acquirente”, riferita (anche) al . RT
La domanda di querela di falso spiegata dagli odierni appellanti va, pertanto, rigettata, non essendo stata dimostrata la falsità - o una qualsivoglia alterazione - della sottoscrizione del documento contrattuale, proveniente da terzi e sottoscritto contestualmente da altri soggetti, nei confronti dei quali il documento ha esplicato appieno la sua conferma di veridicità e validità.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_2
218/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti - in solido - a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 583/2023 R.G.; promossa da
- (C.F. ); RT C.F._1
- (C.F. ); Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Ermanno Consorti (pec:
e dall'Avv. Peppino Capriotti (pec: Email_1
; elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_2 in San Benedetto del Tronto (AP), via San Giovanni Scafa, Centro
Immobiliare FORUM;
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'Avv. Silvia Vitali (pec: , Email_3
pagina 1 di 9 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Benedetto del
Tronto, via Nazareno Strampelli n.18;
APPELLATA con l'intervento di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 218/2023, emessa dal
Tribunale di Fermo nel giudizio iscritto al n. 1530/2016 R.G., pubblicata in data 17.4.2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, in accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza
218 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 5/4/2023, comunicata a mezzo pec il 18/4/2023 e notificata dall'appellata a mezzo pec il
22/5/2023 e per l'effetto accogliere la querela di falso e, di conseguenza, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità, ed in quanto tale non riferibile in capo al signor , della sottoscrizione RT apposta sulla scrittura privata 6/9/2003 prodotta dalla signora
[...] nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3/2008 dinanzi al CP_1
Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Distaccata di San Benedetto del Tronto, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio e, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, condannare la parte appellata alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza 218/2023.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA per mero scrupolo difensivo si reitera la richiesta, ribadita in sede di conclusioni nel giudizio di primo grado, di ammissione della CTU calligrafica volta ad accertare che la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 6/9/2003 non appartiene al signor
e si offrono quali elementi di comparazione i RT seguenti documenti: (i) firma sulla delega in calce al presente atto;
(ii)
pagina 2 di 9 firma sull'accordo del 18/7/2003; (iii) firma sulla carta di identità n. rilasciata dal Comune di Monsampolo del Tr. (AP) (all. 7)”. Numero_1
Per l'appellato: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
= rigettare in toto il proposto appello ex adverso, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi, e come contenute negli atti e nelle conclusioni, anche di replica del giudizio di primo grado, tutte qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, confermando il giudizio del
Giudice di prime cure, e quindi per l'effetto dichiarare inammissibile la proposta querela di falso, sia perché mancante dei presupposti di legge, in ogni caso, perché tardivamente proposta, per tutte le motivazioni in fatto
e in diritto sussistenti, sopra e in atti del giudizio di primo grado, già spiegate e precisate, e come confermate nella sentenza di primo grado qui appellata, il tutto qui da intendersi materialmente ed integralmente riportate e trascritte, così rimettendo gli atti alla Corte di Appello per il prosieguo della causa nel merito in tale sede all'epoca sospesa, stante la proposizione dell'azione di querela di falso de quo.
Con il rigetto di tutte le richieste contenute nell'atto di appello ex adverso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.
Fatto salvo ogni altro diritto consentito per legge.”
Per la Procura Generale: “Chiede il rigetto dell'appello con conferma della sentenza”.
FATTI DI CAUSA
Con comparsa in riassunzione ex art. 221 e ss. c.p.c., RT
e convenivano in giudizio ,
[...] Parte_2 Controparte_1 proponendo querela di falso avverso la scrittura privata del 6.9.2003.
Nel dettaglio, la scrittura impugnata si sostanziava in un atto allegato nell'ambito del giudizio di opposizione - promosso dagli odierni appellanti dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno - contro il decreto ingiuntivo n. 3/2008
pagina 3 di 9 R.G., emesso per il pagamento - in favore di - della Controparte_1 somma di €.10.000,00, quale prezzo pattuito per l'acquisto da parte dei coniugi e di un immobile di RT Parte_2 proprietà della , sito in Monsampolo del Tronto, con atto per CP_1
Notaio del 18.7.2003 - oltre interessi e spese legali liquidate. Per_1
La sentenza n. 134/2013 ha deciso la controversia iscritta al n. 3/2008
R.G. del Tribunale di Ascoli Piceno, sul presupposto che la scrittura privata del 6.9.2023 fosse da considerare legalmente riconosciuta (art. 215, comma 1 n. 2, c.p.c.).
, nel proporre appello avverso la menzionata RT sentenza, formulava incidentalmente querela di falso avverso la predetta scrittura privata.
La Corte di Appello di Ancona - con ordinanza del 10.5.2016, emessa in tale procedimento N. 785/2014 R.G. - riteneva che la suddetta querela fosse stata ritualmente proposta a norma degli artt. 221 e 355 c.p.c., riconoscendo la rilevanza - per la decisione della causa - del documento impugnato per falsità.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 218/2023, rigettava la domanda di querela di falso proposta da e RT
e, per l'effetto, condannava questi ultimi al pagamento Parte_2 delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che la scrittura privata impugnata contenesse la sottoscrizione “ ”, che identificava RT il padre dell'odierno appellante (e non, invece, quest'ultimo), che rivestiva la qualità di mandatario e/o comunque delegato del proprio figlio nel seguire tutti i lavori oggetto del giudizio di opposizione presupposto.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e RT
, chiedendo di accertare la falsità e/o la non autenticità Parte_2 della sottoscrizione - non riferibile a - apposta sulla RT scrittura privata del 6.9.2003 e prodotta dalla signora Controparte_1 nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3/2008 dinanzi al Tribunale di Ascoli
pagina 4 di 9 Piceno, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , contestando l'avverso Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto, per infondatezza in fatto e in diritto.
Anche la Procura Generale ha concluso per il rigetto del gravame.
In data 25.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisone sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione formulata dall'odierna appellata circa l'inammissibilità della querela di falso, in quanto
[...]
e avrebbero disconosciuto formalmente RT Parte_2 la firma de qua soltanto nel giudizio di appello del procedimento di opposizione all'esecuzione.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed invero, il riconoscimento tacito - ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ. n.
2 - di una scrittura privata prodotta nel corso del giudizio di primo grado non preclude la proponibilità della querela di falso in secondo grado per contestarne la provenienza.
Com'è noto, la querela di falso può essere proposta incidentalmente nel corso del giudizio d'appello con citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza dalla parte personalmente o dal suo procuratore speciale.
La proposizione della querela di falso è ammissibile per la prima volta in appello nei confronti di un documento già prodotto in primo grado ( Cass. civ. 1929/2003) anche se sia stato tacitamente riconosciuto ai sensi dell' art. 215, 2° co., al fine di contestare la provenienza del documento da parte di chi appare averlo sottoscritto;
ciò perché il riconoscimento tacito non implica accertamento definitivo circa l'autenticità del documento
(Cass. civ. 25556/2008; Cass. civ. 10287/1998).
La Corte d'appello, diversamente dal Tribunale, non è tenuta ad interpellare la parte che ha prodotto il documento nei cui confronti è proposta querela (Cass. civ. 104/1997).
pagina 5 di 9 Pertanto, la Corte d'appello deve direttamente compiere il giudizio preliminare al fine di decidere se disporre con ordinanza la sospensione del giudizio e la rimessione della causa di falso davanti al Tribunale (Cass. civ. 1929/2003), come avvenuto nel caso di specie.
Con il presente gravame, parte appellante - nel merito - assume la violazione degli artt. 2702 c.c. nonché degli art. 221, 355 e 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Ascoli Piceno avrebbe erroneamente interpretato la querela di falso, laddove attribuisce la sottoscrizione al querelante
[...]
. RT
In particolare, gli appellanti eccepiscono che gli argomenti posti dal primo
Giudice a fondamento della motivazione non sarebbero stati neanche dedotti dalla convenuta;
tuttavia, il Tribunale di Ascoli Controparte_1
Piceno li avrebbe comunque assunti come supporto probatorio certo.
Tali doglianze - nella loro articolazione - non hanno pregio.
La querela di falso è il mezzo processuale mediante il quale si contesta - nel processo civile - la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata che ha efficacia probatoria nel medesimo processo.
Secondo la prevalente giurisprudenza, la querela di falso è sottoposta ad una preliminare condizione di ammissibilità: che, cioè, lo scritto - della cui falsità si tratta - sia stato autenticato, riconosciuto, ovvero dichiarato come proveniente dal sottoscrittore.
Pertanto, la querela di falso è proposta per togliere efficacia probatoria all'atto pubblico e alla scrittura privata autenticata, riconosciuta in giudizio o verificata con la procedura di verificazione.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la querela di falso è azionata allo scopo di togliere ad un documento l'idoneità a far fede e a fungere da prova di determinati rapporti.
Ne consegue che la querela di falso non è ammissibile laddove si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, in quanto il documento non è impugnato né nella sua efficacia probatoria, né
pagina 6 di 9 nella propria fede pubblica (Cass. civ. 8925/2001).
In merito all'onere della prova, la S.C. ha ribadito che è il querelante a dover dimostrare la contraffazione del documento, mentre incombe sulla controparte la prova che tale contraffazione sia stata compiuta o consentita dal sottoscrittore (Cass. civ. 178/2025).
Nella fattispecie in esame, va constatato che la scrittura del 6.9.2003 non
è stata sottoscritta dal , ma dal padre dello stesso RT cioè . RT
Anche le deposizioni testimoniali - rese nel giudizio di primo grado sul punto - hanno confermato che alla data del 6.9.2003 il RT non poteva sottoscrivere la stessa, in quanto si trovava all'estero.
[...]
Nessuna prova è stata, invece, fornita dall'attore circa la falsità materiale, che concerne la genuinità del documento.
La firma del documento in questione risulta, infatti, apposta come " T_
" proprio da .
[...] RT
Come si evince dal giudizio di opposizione e dal compendio probatorio del procedimento di primo grado, è il nome del padre di RT
, e la sua firma - vera ed autentica - risulta apposta RT più volte, ivi compreso nel preliminare di vendita.
La stessa sottoscrizione del - sentito in qualità di RT testimone all'udienza del 6.10.2010 R.G. 3/2008 - risulta dagli atti di causa e corrisponde esattamente a quella apposta sulla scrittura del
6.9.2003, di cui si controverte.
Per di più, nella predetta escussione testimoniale, lo stesso T_
ha confermato di aver apposto la propria firma all'incontro del
[...]
6.9.2003.
In conclusione, il documento in questione è sottoscritto da RT
- padre e mandatario del - e, conseguentemente, RT la querela di falso difetta del presupposto dell'apparente provenienza dal querelante della sottoscrizione presente nella scrittura privata, non essendo idonea a identificare la persona del sottoscrittore la dicitura - del pagina 7 di 9 tutto generica, contenuta nella scrittura de qua - “identificati come parte acquirente”, riferita (anche) al . RT
La domanda di querela di falso spiegata dagli odierni appellanti va, pertanto, rigettata, non essendo stata dimostrata la falsità - o una qualsivoglia alterazione - della sottoscrizione del documento contrattuale, proveniente da terzi e sottoscritto contestualmente da altri soggetti, nei confronti dei quali il documento ha esplicato appieno la sua conferma di veridicità e validità.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_2
218/2023 del Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti - in solido - a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.3.473,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Consigliere estensore pagina 8 di 9 Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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