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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1337/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1337/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. FIORILLO GIUSEPPE ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SPAVENTOLA 49 FORMIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA e RE AU ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Latina n. 452 del 6.4.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Col ricorso al tribunale di Latina la società lamentava che in data Parte_1
23/11/2018 le veniva notificato il verbale ispettivo , redatto dai Funzionari di vigilanza Per_1
e , i quali all'esito degli accertamenti avevano evidenziato vari profili di
[...] Persona_2 irregolarità . Nello specifico i verbalizzanti avevano rilevato che il lavoratore Persona_3
(assunto il 09/04/2014 dalla risultava essere stato CP_2 Parte_2 licenziato , a sua insaputa, con causale licenziamento collettivo a decorrere dal 07/07/2017, assunto il 11/07/2017 dalla società con contratto di apprendistato Parte_1 professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello CCNL Pubblici
Esercizi, società da cui aveva dato le dimissioni il 14/03/2018 per essere assunto come apprendista cuoco pizzaiolo dalla società Agricola Barbitto S.r.l.
Lamentava la società che i verbalizzanti non avevano inteso dare atto di quanto riferito dai legali rappresentati dalle società e Parte_1 Controparte_3
. In particolare la legale rappresentante di quest'ultima società aveva dichiarato agli ispettori
[...] di essere intenzionata a cessare la attività personalmente per far continuare la propria attività ad una società a r.l. , e cioè la già costituita, per cui aveva predisposto il Parte_1 licenziamento collettivo di tutti i dipendenti iniziando proprio dal Per_3
Gli Ispettori nella prospettazione della avevano invece CP_1 Parte_1 illegittimamente addebitato alla società , quale ditta cui era stato somministrato il Parte_1 lavoratore la violazione dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 8/2018 per illecita Per_3 somministrazione di mano d'opera comminando le relative sanzioni anche per ogni giorno di effettivo impiego.
L' si costituiva riportandosi agli esiti dell'attività ispettiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Il CP_1 tribunale rigettava l'opposizione a verbale ispettivo in considerazione dell'efficacia probatoria di tale accertamento con cui era stata accertata la somministrazione illecita di personale tra la
[...]
e la Parte_1 Parte_3
al fine di poter stipulare un contratto di apprendistato con il lavoratore
[...] Persona_3 beneficiando degli sgravi contributivi.
Avverso la sentenza del tribunale propone appello la società contestando con il primo motivo l'erronea attribuzione di efficacia probatoria del verbale ispettivo. Con il secondo motivo contestava invece l'erronea attribuzione del ruolo di preposto della
[...]
a e l'erronea affermazione che l'attività di Parte_4 Parte_5 ristorazione non era ricompresa nell'oggetto sociale della Controparte_4
Con il terzo motivo denunciava la superficiale lettura delle dichiarazioni rese dal , sia Per_3 nell'accesso ispettivo che in udienza.
Con il quarto motivo lamentava l'erronea presupposizione dell'inesistenza del licenziamento collettivo.
CP_ L' si costituiva riportandosi alle memorie già svolte e insistendo per il rigetto del ricorso
Giova, in via preliminare, ribadire i principi in materia di valore probatorio dei verbali di accertamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova suff sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Tanto premesso risulta al collegio che il tribunale si sia attenuto all'orientamento surriportato nell'analisi della fattispecie , tenendo anche presente l'andamento dell'istruttoria comunque svolta.
I restanti tre motivi possono essere trattati congiuntamente. Quanto agli accertamenti effettuati, gli ispettori hanno appurato sulla base della documentazione acquisita che la società opponente ha assunto il con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della Per_3 qualifica di cameriere, V livello ccnl Pubblici esercizi, e che – si riporta testualmente - < comunicazione al centro per l'impiego del 10.07.2017, inoltrata dalla consulente aziendale, – il sig.
a sua insaputa, veniva licenziato con la causale “LC – licenziamento collettivo” a decorrere dal 07 luglio 2017. Tale licenziamento precedeva la comunicazione di assunzione, operata dalla stessa consulente aziendale, del seguente 11 luglio 2017, con la quale il sig. veniva Per_3 formalmente assunto alle dipendenze di altra società, la sempre con contratto di Parte_1 apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello ccnl
Pubblici esercizi.>>.
Non può definirsi frutto di convincimento personale l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui, in realtà, al 7 luglio 2017 il prospettato licenziamento collettivo non sia avvenuto, circostanza fattuale che risponde a un dato oggettivo concretamente riscontrabile dalla documentazione aziendale sulla base della quale i verbalizzanti hanno appurato che l'attività di ristorazione è proseguita con le medesime forze in organico, ad eccezione del per quanto sopra detto, assunto con altro Per_3 contratto professionalizzante per la medesima qualifica (cameriere) dalla società Parte_1
, che non risulta abbia mai operato con dipendenti fino all'assunzione del
[...]
e di cui era amministratore e titolare al 50% delle quote sociali , Per_3 Parte_5 socio accomandante della . Pt_1
La società peraltro risulta iscritta con un codice attività (93.19.1) corrispondente a Parte_1
“Enti e organizzazioni sportive, promozioni di eventi sportivi”, che appare estranea – in difetto di diverso riscontro - all'attività di ristorazione.
Dunque sulle predette circostanze non può condividersi l'assunto attoreo secondo cui le risultanze dell'accertamento non sarebbero prova idonea perché oggetto di valutazioni personali degli ispettori, in quanto desunte per tabulas. Il contenuto del verbale è stato, inoltre, confermato in sede testimoniale dai funzionari .
La pretesa dell' risulta altresì fondata sulla scorta del verbale del 20.9.2018 di acquisizione CP_1 delle dichiarazioni di - trovato sul posto con indosso indumenti da lavoro nell'atto di Per_3 servire i clienti in sala -, il quale ha dichiarato di lavorare presso l'Agriturismo “Agricola Barbito srl” con mansioni di cameriere di sala, indicando l'orario osservato, e di essere diretto e controllato dal responsabile In particolare, il lavoratore ha dichiarato espressamente di aver “iniziato a lavorare per la vecchia società dal 9/7/2014 con le medesime condizioni economiche e di lavoro. Semplicemente
i titolari hanno cambiato la società da semplice ad agriturismo. Con la vecchia società sono stato assunto come apprendista … Il mio tutor aziendale è stato che è stato la persona Parte_5 che mi ha insegnato il lavoro che svolgo. Nel passaggio tra una società e l'altra ho lavorato praticamente in maniera continuativa…”.
Dunque, risulterebbe, formalmente, che il abbia iniziato a lavorare dal 9.7.2014, per Per_3 la esercente l'attività di ristorazione/alberghiera sita in Sezze via Colli I Tratto, 47, gestite dalla AGRICOLA BARBITTO S.R.L. dal marzo 2018, con contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere;
dall'11 luglio 2017 veniva assunto dalla sempre con Parte_1 contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere, fino al 14.3.2018, per essere poi assunto dal 17.3.2018 dalla Agricola Barbitto srl.
risulta essere socio amministratore della e al contempo socio Parte_5 Parte_1 accomandante della Parte_4
La concomitanza delle circostanze emerse documentalmente e le dichiarazioni raccolte consentono di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull' . Non vi è traccia documentale del CP_1 licenziamento collettivo comunicata al centro per l'impiego dalla società opponente ( non potendosi addossare all' la prova negativa di un fatto che dovrebbe risultare per tabulas) che ha continuato CP_1
a gestire l'attività di ristorazione con il personale che aveva;
il formalmente assunto Per_3 dalla con un secondo contratto di apprendistato professionalizzante per la medesima Parte_1 mansione e per lo stesso livello, nel corso dell'accertamento, ha riferito di aver continuato a svolgere la propria attività come prima, senza soluzione di continuità, essendo sono mutate le denominazioni delle società.
La non corrispondenza della condizione formale a quella di fatto è supportata dal fatto che – come accertato dagli ispettori - la attiva sin dal 1989, non risulta aver mai avuto dipendenti, Parte_1 fatta eccezione per l'assunzione del ,situazione difficilmente compatibile con la Per_3 gestione di un'attività di ristorazione presso la quale impiegare un cameriere con le medesime modalità di lavoro svolte presso la precedente società (da martedì a sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22 e a domeniche alterne), tenuto conto che tale attività non risponde neppure al codice attività attribuito.
Le deposizioni rese in sede di escussione testimoniale dal non sembrano poter superare Per_3 gli elementi probatori acquisiti e le dichiarazioni rese agli ispettori, perché particolarmente attendibili stante la spontaneità della dichiarazione e la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti. L'unico elemento di contrasto sta nel fatto che ha dichiarato di aver preso le direttive dal presso la sas, salvo poi Pt_2 precisare che comunque era presente anche , perché figlio della . Non pare al Parte_5 Pt_2
Collegio che tale precisazione, resa a distanza di tempo possa incrinare l'insieme del quadro probatorio ricavato dalle altre circostanze unitariamente considerate.
Anche in sede testimoniale il conferma le dichiarazioni rese ai verbalizzanti e Per_3 introduce ulteriori circostanze, come la mancanza di un nome del ristorante della in Parte_1 quanto a distanza di solo 100 metri dal ristorante Barbitto “la proprietà è quella. Si trattava di una sorta di pub in cui poi si faceva qualche cerimonia”. Aggiunge che c'era un'unica entrata e poi due stabili divisi da una strada, da un lato il ristorante e dall'altro quello della Pt_1 Pt_1
Il teste tuttavia era stato assunto con mansioni di cameriere anche da e
[...] Parte_1 invece riferisce in udienza che aveva mansioni di aiuto cuoco , ma al contempo non ricorda il nome del cuoco principale . L'insieme di tutti gli elementi raccolti, documentali e orali, non avvalorano la prospettazione fattuale dell'opponente ma, anzi, ne rimarcano i profili di non verosimiglianza, dovendosi ritenere che il lavoratore come a suo tempo dichiarato agli ispettori, abbia Per_3 svolto sotto la vigenza dei due contratti di apprendistato le medesime mansioni per lo stesso datore di lavoro e con le stesse modalità, ancorché formalmente assunto da società distinta.
Conclusivamente, per le suestese considerazioni, l'appello deve essere respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sono regolate secondo soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR ON IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR ON IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1337/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. FIORILLO GIUSEPPE ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA SPAVENTOLA 49 FORMIA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA e RE AU ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Latina n. 452 del 6.4.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Col ricorso al tribunale di Latina la società lamentava che in data Parte_1
23/11/2018 le veniva notificato il verbale ispettivo , redatto dai Funzionari di vigilanza Per_1
e , i quali all'esito degli accertamenti avevano evidenziato vari profili di
[...] Persona_2 irregolarità . Nello specifico i verbalizzanti avevano rilevato che il lavoratore Persona_3
(assunto il 09/04/2014 dalla risultava essere stato CP_2 Parte_2 licenziato , a sua insaputa, con causale licenziamento collettivo a decorrere dal 07/07/2017, assunto il 11/07/2017 dalla società con contratto di apprendistato Parte_1 professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello CCNL Pubblici
Esercizi, società da cui aveva dato le dimissioni il 14/03/2018 per essere assunto come apprendista cuoco pizzaiolo dalla società Agricola Barbitto S.r.l.
Lamentava la società che i verbalizzanti non avevano inteso dare atto di quanto riferito dai legali rappresentati dalle società e Parte_1 Controparte_3
. In particolare la legale rappresentante di quest'ultima società aveva dichiarato agli ispettori
[...] di essere intenzionata a cessare la attività personalmente per far continuare la propria attività ad una società a r.l. , e cioè la già costituita, per cui aveva predisposto il Parte_1 licenziamento collettivo di tutti i dipendenti iniziando proprio dal Per_3
Gli Ispettori nella prospettazione della avevano invece CP_1 Parte_1 illegittimamente addebitato alla società , quale ditta cui era stato somministrato il Parte_1 lavoratore la violazione dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 8/2018 per illecita Per_3 somministrazione di mano d'opera comminando le relative sanzioni anche per ogni giorno di effettivo impiego.
L' si costituiva riportandosi agli esiti dell'attività ispettiva e chiedendo il rigetto del ricorso. Il CP_1 tribunale rigettava l'opposizione a verbale ispettivo in considerazione dell'efficacia probatoria di tale accertamento con cui era stata accertata la somministrazione illecita di personale tra la
[...]
e la Parte_1 Parte_3
al fine di poter stipulare un contratto di apprendistato con il lavoratore
[...] Persona_3 beneficiando degli sgravi contributivi.
Avverso la sentenza del tribunale propone appello la società contestando con il primo motivo l'erronea attribuzione di efficacia probatoria del verbale ispettivo. Con il secondo motivo contestava invece l'erronea attribuzione del ruolo di preposto della
[...]
a e l'erronea affermazione che l'attività di Parte_4 Parte_5 ristorazione non era ricompresa nell'oggetto sociale della Controparte_4
Con il terzo motivo denunciava la superficiale lettura delle dichiarazioni rese dal , sia Per_3 nell'accesso ispettivo che in udienza.
Con il quarto motivo lamentava l'erronea presupposizione dell'inesistenza del licenziamento collettivo.
CP_ L' si costituiva riportandosi alle memorie già svolte e insistendo per il rigetto del ricorso
Giova, in via preliminare, ribadire i principi in materia di valore probatorio dei verbali di accertamento. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova suff sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (v. Ordinanza n. 8445 del 4 maggio 2020).
Con sentenza n. 19982/2020, la Corte di legittimità ha, poi, precisato che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.
Tanto premesso risulta al collegio che il tribunale si sia attenuto all'orientamento surriportato nell'analisi della fattispecie , tenendo anche presente l'andamento dell'istruttoria comunque svolta.
I restanti tre motivi possono essere trattati congiuntamente. Quanto agli accertamenti effettuati, gli ispettori hanno appurato sulla base della documentazione acquisita che la società opponente ha assunto il con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della Per_3 qualifica di cameriere, V livello ccnl Pubblici esercizi, e che – si riporta testualmente - < comunicazione al centro per l'impiego del 10.07.2017, inoltrata dalla consulente aziendale, – il sig.
a sua insaputa, veniva licenziato con la causale “LC – licenziamento collettivo” a decorrere dal 07 luglio 2017. Tale licenziamento precedeva la comunicazione di assunzione, operata dalla stessa consulente aziendale, del seguente 11 luglio 2017, con la quale il sig. veniva Per_3 formalmente assunto alle dipendenze di altra società, la sempre con contratto di Parte_1 apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di cameriere 5 livello ccnl
Pubblici esercizi.>>.
Non può definirsi frutto di convincimento personale l'affermazione dei verbalizzanti secondo cui, in realtà, al 7 luglio 2017 il prospettato licenziamento collettivo non sia avvenuto, circostanza fattuale che risponde a un dato oggettivo concretamente riscontrabile dalla documentazione aziendale sulla base della quale i verbalizzanti hanno appurato che l'attività di ristorazione è proseguita con le medesime forze in organico, ad eccezione del per quanto sopra detto, assunto con altro Per_3 contratto professionalizzante per la medesima qualifica (cameriere) dalla società Parte_1
, che non risulta abbia mai operato con dipendenti fino all'assunzione del
[...]
e di cui era amministratore e titolare al 50% delle quote sociali , Per_3 Parte_5 socio accomandante della . Pt_1
La società peraltro risulta iscritta con un codice attività (93.19.1) corrispondente a Parte_1
“Enti e organizzazioni sportive, promozioni di eventi sportivi”, che appare estranea – in difetto di diverso riscontro - all'attività di ristorazione.
Dunque sulle predette circostanze non può condividersi l'assunto attoreo secondo cui le risultanze dell'accertamento non sarebbero prova idonea perché oggetto di valutazioni personali degli ispettori, in quanto desunte per tabulas. Il contenuto del verbale è stato, inoltre, confermato in sede testimoniale dai funzionari .
La pretesa dell' risulta altresì fondata sulla scorta del verbale del 20.9.2018 di acquisizione CP_1 delle dichiarazioni di - trovato sul posto con indosso indumenti da lavoro nell'atto di Per_3 servire i clienti in sala -, il quale ha dichiarato di lavorare presso l'Agriturismo “Agricola Barbito srl” con mansioni di cameriere di sala, indicando l'orario osservato, e di essere diretto e controllato dal responsabile In particolare, il lavoratore ha dichiarato espressamente di aver “iniziato a lavorare per la vecchia società dal 9/7/2014 con le medesime condizioni economiche e di lavoro. Semplicemente
i titolari hanno cambiato la società da semplice ad agriturismo. Con la vecchia società sono stato assunto come apprendista … Il mio tutor aziendale è stato che è stato la persona Parte_5 che mi ha insegnato il lavoro che svolgo. Nel passaggio tra una società e l'altra ho lavorato praticamente in maniera continuativa…”.
Dunque, risulterebbe, formalmente, che il abbia iniziato a lavorare dal 9.7.2014, per Per_3 la esercente l'attività di ristorazione/alberghiera sita in Sezze via Colli I Tratto, 47, gestite dalla AGRICOLA BARBITTO S.R.L. dal marzo 2018, con contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere;
dall'11 luglio 2017 veniva assunto dalla sempre con Parte_1 contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di cameriere, fino al 14.3.2018, per essere poi assunto dal 17.3.2018 dalla Agricola Barbitto srl.
risulta essere socio amministratore della e al contempo socio Parte_5 Parte_1 accomandante della Parte_4
La concomitanza delle circostanze emerse documentalmente e le dichiarazioni raccolte consentono di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull' . Non vi è traccia documentale del CP_1 licenziamento collettivo comunicata al centro per l'impiego dalla società opponente ( non potendosi addossare all' la prova negativa di un fatto che dovrebbe risultare per tabulas) che ha continuato CP_1
a gestire l'attività di ristorazione con il personale che aveva;
il formalmente assunto Per_3 dalla con un secondo contratto di apprendistato professionalizzante per la medesima Parte_1 mansione e per lo stesso livello, nel corso dell'accertamento, ha riferito di aver continuato a svolgere la propria attività come prima, senza soluzione di continuità, essendo sono mutate le denominazioni delle società.
La non corrispondenza della condizione formale a quella di fatto è supportata dal fatto che – come accertato dagli ispettori - la attiva sin dal 1989, non risulta aver mai avuto dipendenti, Parte_1 fatta eccezione per l'assunzione del ,situazione difficilmente compatibile con la Per_3 gestione di un'attività di ristorazione presso la quale impiegare un cameriere con le medesime modalità di lavoro svolte presso la precedente società (da martedì a sabato dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22 e a domeniche alterne), tenuto conto che tale attività non risponde neppure al codice attività attribuito.
Le deposizioni rese in sede di escussione testimoniale dal non sembrano poter superare Per_3 gli elementi probatori acquisiti e le dichiarazioni rese agli ispettori, perché particolarmente attendibili stante la spontaneità della dichiarazione e la maggiore vicinanza all'epoca dei fatti. L'unico elemento di contrasto sta nel fatto che ha dichiarato di aver preso le direttive dal presso la sas, salvo poi Pt_2 precisare che comunque era presente anche , perché figlio della . Non pare al Parte_5 Pt_2
Collegio che tale precisazione, resa a distanza di tempo possa incrinare l'insieme del quadro probatorio ricavato dalle altre circostanze unitariamente considerate.
Anche in sede testimoniale il conferma le dichiarazioni rese ai verbalizzanti e Per_3 introduce ulteriori circostanze, come la mancanza di un nome del ristorante della in Parte_1 quanto a distanza di solo 100 metri dal ristorante Barbitto “la proprietà è quella. Si trattava di una sorta di pub in cui poi si faceva qualche cerimonia”. Aggiunge che c'era un'unica entrata e poi due stabili divisi da una strada, da un lato il ristorante e dall'altro quello della Pt_1 Pt_1
Il teste tuttavia era stato assunto con mansioni di cameriere anche da e
[...] Parte_1 invece riferisce in udienza che aveva mansioni di aiuto cuoco , ma al contempo non ricorda il nome del cuoco principale . L'insieme di tutti gli elementi raccolti, documentali e orali, non avvalorano la prospettazione fattuale dell'opponente ma, anzi, ne rimarcano i profili di non verosimiglianza, dovendosi ritenere che il lavoratore come a suo tempo dichiarato agli ispettori, abbia Per_3 svolto sotto la vigenza dei due contratti di apprendistato le medesime mansioni per lo stesso datore di lavoro e con le stesse modalità, ancorché formalmente assunto da società distinta.
Conclusivamente, per le suestese considerazioni, l'appello deve essere respinto. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sono regolate secondo soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR ON IA