Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10425/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 10425/2016 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto:
“Responsabilità ex artt.2049,2050,2051”, vertente:
TRA
, corrente in IL al Corso Como n. 17, p.i. Parte_1
, in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 Parte_2
giusta procura del 18.03.2014 per atto del notar rep.
[...] Per_1
42128/8853, elett.te dom.ta in S. Maria Capua Vetere, C.so A. Moro n. 100, nello studio dell'avv. Daniele Crisci, C.F. , p.i. C.F._1
, dal quale è rapp.ta e difesa con mandato in atti;
P.IVA_2
- Attrice- CONTRO Cod.Fisc. e/o Controparte_1
P.Iva: , in persona del Legale Rappresentante pro tempore P.IVA_3
Sig. con sede legale in Villaricca (NA) al Corso Controparte_2
Italia n. 170, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Del Chiostro n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Michele Vallefuoco (Cod.Fisc.:
) dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._2 mandato in calce all'atto di costituzione
-Convenuta- E
con sede in Bologna, Via Stalingrado Controparte_3
n. 45, P. IVA , in persona del suo procuratore ad negotia P.IVA_4
Dott. giusti poteri conferiti in forza della procura Controparte_4 speciale del 03.06.2014 in autentica Notaio Dott. di Persona_2
Bologna ai nn. 77056/6733 di rep./fasc. (All.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo M. Corbò (Cod. Fisc. del Foro CodiceFiscale_3 di IL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Faustino Manfredonia Via M. Cervantes De Saavedra 64 - Napoli, come da procura a margine dell'atto di costituzione.
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-terza chiamata in causa-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.12.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009. 1.Il giudizio traeva origine allorché con atto di citazione, notificato in data 10.10.2016, la società conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_5
al fine di sentirne accertare la responsabilità per l'incendio
[...] propagatosi all'interno dell'immobile di proprietà della Controparte_6
e condotto in locazione dalla
[...] Controparte_1
, sito in RI (CE) nella zona industriale ASI Aversa Nord, in
[...] data 16.07.2014, ove la pasta alimentare, descritta dettagliatamente in citazione e asseritamente corrispondente a 4.000 quintali di pasta di semola di grano duro confezionata su pallet, di proprietà del Parte_3
andava integralmente distrutta e che rivendicava di aver
[...] indennizzato, in forza della polizza ALL RISKS AZIENDE n. 6781/1/000803551 richiamata in citazione, mediante la corresponsione al menzionato di una somma pari ad €207.737,00. Parte_3
Per l'effetto la essendosi surrogata nei diritti del proprio CP_7 assicurato, chiedeva condannare la convenuta , ai sensi e per gli CP_1 effetti di cui all'art. 1916 c.c., presunto responsabile, cui era stato locato l'opificio industriale, al pagamento della somma di € 207.737,00 oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva in giudizio la chiedendo, in via CP_1 CP_1 pregiudiziale, di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_3 per essere dalla stessa manlevata da ogni pagamento a titolo di risarcimento danni nei confronti di parte attrice e, nel merito, in via principale, chiedeva rigettarsi le domande formulate e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande, chiedeva contenere la pretesa ex adverso avanzata nei limiti del giusto e del provato e dell'effettivamente dovuto.
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Il G.U. dott. con provvedimento del 10.02.2017, autorizzava la chiamata in causa della Sai e differiva l'udienza di prima CP_8 comparizione al 06.11.2017. Con Comparsa di Costituzione e Risposta del 16 ottobre2017, a seguito della chiamata in causa della si costituiva la Controparte_1 CP_1 la quale chiedeva “… Nel merito rigettare ogni domanda Controparte_3 di manleva formulata dalla nei confronti di … In via ancora CP_1 CP_3 più subordinata e sempre nel merito, accertare e dichiarare che, in denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni che precedono con riferimento ai danni occorsi al la polizza n. 00400900095451, in Parte_4 coassicurazione diretta tra e per le quote rispettivamente del 70%e CP_3
30% ,quindi con riferimento ai danni che verranno eventualmente riconosciuti come dovuti in regresso in favore di , questi dovranno rimanere a carico di quest'ultima nella misura del 30% e con applicazione di quanto dispone l'art. 1910 c.c. realizzandosi un ipotesi di coassicurazione….Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nella predetta Comparsa la chiedeva, CP_3 in caso di accoglimento della domanda attrice, accertarsi che la polizza All Risks Property n. 00400900095451 era una polizza in coassicurazione con quota al 70% di essa e al 30% della CP_3 Parte_1 quindi in caso di accoglimento della domanda attrice di tenere presente il 30% di copertura spettante alla stessa CP_9
Posto quanto sopra, all'Udienza del 06 novembre 2017, il Giudice Dott. Felice Angelo Pizzi, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. richiesti dalle parti, rinviando all'udienza del 11 giugno 2018. Ritenuta la superfluità della consulenza tecnica di ufficio quantificativa del valore della pasta andata distrutta, attesa la mancata documentazione di supporto per tale quantificazione;
ammettendo l'escussione di uno dei testi indicati da parte attrice, la causa veniva rinviata per la prova testimoniale all'29.10.2018. In tale data, parte attrice non esibiva la citazione a testimoniale pertanto veniva dichiarata decaduta. Rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 giugno 2019, il G.U. rimetteva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nelle more dei termini 190 cpc, all'atto delle conclusionali, la CP_3 avanzava richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio per effetto della sentenza del Tribunale di IL n.8577/2018. All'uopo deduceva che, con la suddetta sentenza, il Tribunale di IL definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1 nei confronti della , iscritta al n. RG. 71211/2014, accoglieva le CP_1 domande di accertamento proposte dalla stessa e Parte_1 da quali assicuratori della Parte_5 Controparte_5
e dichiarava, per l'effetto, l'inoperatività della polizza n. All
[...]
Risk Property n. 004009000095451 in relazione al sinistro del 16.07.2014 (cfr. nota di deposito Sai del 24.10.2018 con allegata la sentenza CP_8
Tribunale IL 8577/2018).
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Dunque, evidenziava sussistere nel caso di specie, un chiaro rapporto di pregiudizialità riguardo l'operatività della copertura assicurativa della polizza All Risk Property n.00400900095451 in applicazione di quanto prevede l'art. 1901 c.c., con riferimento alla data di pagamento del premio. Rilevava altresì che avverso la suddetta sentenza pendeva giudizio d'appello proposto dalla società , avanti alla Corte di Appello di IL, CP_1
Sezione IV – C.I. Dott. recante R.G. 792/2019. Peraltro, al fine di Pt_6 corroborare la necessità della sospensione del presente giudizio, evidenziava altresì pendere parallelo giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli Nord, RG. 13047/2016, Giudice Dott.ssa Capone, la quale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.04.2019, con ordinanza del 29.07.2019, aveva disposto la sospensione del suddetto giudizio “ritenendo necessario e pregiudiziale attendere la definizione del giudizio di appello, pendente dinanzi la Corte di Appello di IL RG. 792/2019, avente parziale connessione soggettiva ed oggettiva con il presente procedimento in quanto riguardante l'operatività della polizza assicurativa per il rischio incendio, anche qui invocata e contestata” (ordinanza Tribunale Napoli Nord 29.07.2019, RG. 13047/2016). Alla luce di quanto sopra, pertanto, insisteva per la declaratoria di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio de quo, rilevando l'accertamento compiuto dal Tribunale di IL (poi al vaglio della Corte di Appello di IL) prodromico e pregiudiziale anche al presente giudizio. Precisava che il profilo oggetto della menzionata impugnativa era relativo all'operatività della garanzia in relazione allo specifico evento accaduto in data 16.07.2014, da cui era poi scaturito l'intervento di quale assicuratore diretto del , che Parte_3 era una delle società che aveva merce in deposito presso la . CP_1
Dunque che il giudizio pendente innanzi la Corte di Appello di IL, fosse assolutamente connesso, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, al presente giudizio, a nulla rilevando che il tipo di accertamento fosse differente, in quanto nel caso de quo si agiva in regresso e surroga per gli importi pagati al , mentre in quel giudizio si discuteva, in Parte_3 primo grado e poi in Corte di Appello, in ordine all'operatività della polizza da cui sarebbe disceso l'obbligo di e della stessa a CP_3 garantire per le rispettive quote di coassicurazione la stessa anche CP_1 per i danni subiti dal e rispetto ai quali poi aveva Parte_3 agito in surroga dopo aver pagato i relativi danni subiti dal Parte_3
. Peraltro, specificava che la sentenza del Tribunale di IL
[...] aveva anche statuito la circostanza che la polizza evocata in giudizio dalla era in effettivo regime di coassicurazione ed, in ogni caso, CP_1 avverso questo punto della sentenza del Tribunale di IL, non era stato spiegato appello incidentale dalla che, costituendosi in giudizio, aveva solo chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Altresì in pendenza dei termini 190 cpc, con atto depositato 15/11/2019, la proponeva istanza di rimessione della Parte_1
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controversia sul ruolo al fine di consentire la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. nel corso della udienza di comparizione. Pertanto, il precedente g.u., ritenuta la necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire anche alle altre parti di accettare la rinuncia agli atti dell'attrice, con ordinanza del 19.11.2019 rimetteva la causa sul ruolo e fissava per la comparizione delle parti di fronte a sé l'udienza del 2/12/2019. Subentrato nelle more altro g.u, ritenuto di dover accogliere le richieste formulata dalla parte attrice e dalla convenuta Controparte_10 circa un rinvio del presente giudizio al fine di attendere l'esito del procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di IL R.G. 792/2019 relativo alla operatività della polizza per cui è processo, il procedimento veniva rinviato in prosieguo di precisazione conclusioni all'udienza del 21.06.2021. Assegnato il presente giudizio, giusto decreto presidenziale n.2/2021, alla scrivente giudice, disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, rilevato che parte attrice chiedeva accordarsi rinvio, e sul punto non sussistere motivi ostativi, la causa veniva rinviata all'11.11.21, poi differita al 7.03.22. Alla data da ultimo indicata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.7.2022. Stante la pendenza presso la Suprema Corte di Cassazione del giudizio di legittimità afferente la sentenza n° 2552/2021 resa dalla Corte di Appello di IL (relativa alla questione dell'inoperatività della polizia All Risk Property n. 00400900095451 in relazione ai fatti di cui al presente giudizio), letto l'art. 295 c.p.c., rilevata l'opportunità di disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della sentenza conclusiva del giudizio di legittimità, il presente giudizio, veniva sospeso. Con atto del 27.05.24, la rilevato che in data Controparte_11
12.03.2024 la Suprema Corte con ordinanza n. 06623/24 aveva definito la questione pregiudiziale;
ritenuta venuta meno la causa determinante la sospensione del processo, chiedeva procedersi alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio per cui è causa. Visto il ricorso per riassunzione ex art 297 cpc, depositato dalla
[...]
in data 27.05.24, veniva fissata per la prosecuzione del processo CP_11
l'udienza del 3-10-2024. Nelle note depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.10.24, la
[...]
rilevava che con ordinanza pronunciata dalla Terza Sezione CP_11 della Corte di Cassazione (n.6623/2024 pubblicata in data 12.03.2024) la Suprema Corte dichiarava il rigetto del ricorso promosso dalla
[...]
così determinando il passaggio in giudicato Controparte_5 definitivo della statuizione relativa all'inoperatività della polizia All Risk Property n. 00400900095451 sancito dalla Corte di Appello di IL.
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Tanto premesso, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ed insistendo pertanto per l'accoglimento della spiegata domanda di rivalsa nei confronti del presunto responsabile del sinistro, ovvero, nei confronti della concludeva: Controparte_5
Dichiarare che nell'incendio propagatosi in data 16.07.2014 all'interno del capannone industriale in uso alla sita in RI, zona A.S.I. Controparte_5
(CE), la pasta alimentare, così come descritta al capo 3) dell'atto di citazione, ivi stipata in deposito, di proprietà del andò integralmente Parte_3 distrutta;
-dichiarare la responsabile dei danni provocati al Controparte_1
a seguito dell'incendio del 16.07.2014 ai sensi dell'art. 2051 Parte_3
c.c.; - dichiarare acquisito e dunque provato il diritto di a surrogarsi al nella presente richiesta risarcitoria a causa dell'incendio Parte_3 verificatosi in data 16.07.2014 alla - dichiarare congrua e Controparte_1 giusta la somma di € 207.737,00 corrisposta da al giuste Parte_3 pattuizioni contrattuali in atti;
-condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., in virtù del combinato Controparte_1 disposto degli artt. 1768 c.c., 2051 c.c. e 1916 c.c., al pagamento ad essa della somma di € 207.737,00, oltre interessi e rivalutazione. Rinviato per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.12.2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Nella comparsa conclusionale depositata in Controparte_12 pendenza dei suddetti termini concessi, rimarcava la statuizione della Cassazione ( n. 587/2024 Raccolta Generale 6623/2024 pubblicata in data 12.03.2024) depositata anche agli atti del presente giudizio, che aveva confermato le statuizioni rese dalla C.A. IL e dal Tribunale Civile di IL sul punto copertura assicurativa e rigettato il ricorso proposto dalla in ordine alla richiesta di riforma della sentenza della Controparte_5
Corte d'Appello di IL che aveva confermato la sentenza di I grado del Tribunale di IL, allegata alla nota di deposito del 24.10.2018, che aveva statuito il rigetto delle richieste formulate dalla in Controparte_5 ordine alla pretesa sussistenza di una copertura assicurativa operativa dedotta su più profili ed anche su più contratti (polizze) assicurativi asseritamente ed infondatamente opposti tra loro come conseguenziali, in relazione all'evento accaduto il 16.07.2014. In particolar modo, rilevava che la Corte di Cassazione aveva evidenziato come la fattispecie al vaglio, non potesse ricondursi in ogni caso alla previsione dell'art. 1901 II comma c.c. (rate successive alla prima riferimento alla ardita tesi della conseguenzialità delle coperture assicurative), né che vi fosse una prassi derogatoria all'art. 1901 I comma c.c. (data di operatività della polizza n. 004009000095451) che sanciva la sospensione della copertura fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, nella fattispecie, intervenuto in data 18.07.2014, rispetto all'evento intervenuto in data 16.07.2014 e ciò a prescindere dalla decorrenza esposta in polizza, al fine di avvalorare la copertura in virtù della polizza n. 004009000095451 dedotta in giudizio in n. 10425/2016 r.g.a.c. Pagina 6 di 14 N.10425/2016 R.G.A.C.
via principale. Resisteva, altresì, circa la circostanza opposta dalla che potesse operare precedente polizza n. M0100798100, in CP_1 quanto eccepiva cessata addirittura in data 30.01.2024 per volontà della stessa (All. 8 mail del broker incaricato dalla ). CP_1 CP_1
Contestava che successivamente a quella data, dopo tre mesi, si era aperta una lunga trattativa ed un lungo iter assuntivo per arrivare alla conclusione di una nuova polizza denominata All Risks Property –, diversa non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto il profilo sostanziale del contenuto delle garanzie e dei massimali e limiti previsti. In ogni caso opponeva che la stessa composizione delle compagnie che avevano assunto il rischio (coassicuratrici) era diverso, essendo la polizza n. 004009000095451 in coassicurazione con , mentre nella precedente polizza cessata per scadenza del termine e non rinnovata vi era, quale coassicuratrice, la
, che eccepiva non essere neanche parte del presente giudizio. Per CP_13 quanto esposto, insisteva per sentir: rigetto della domanda di manleva della
e la condanna di quest'ultima alle spese. CP_1
All'atto delle conclusioni depositate dalla la stessa Controparte_1 ribadiva la continuità della polizza nr. 00400900095451 con quella nr. M0100798100, che rilevava emergere dalla polizza medesima, predisposta unilaterlmente dalla società Assicuratrice e, dunque, dalla CP_14
allegata agli atti (All.03-D' ). Quanto all'imputabilità
[...] CP_1 ad essa dell'incendio sviluppatosi in data 16 luglio Controparte_1
2014, rivendicava il suo diligente adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul depositario e contestava l'imprevedibilità dello stesso, come tale, non evitabile dal depositario, pertanto annoverabile tra le ipotesi di caso fortuito. All'uopo argomentava che nell'esercizio della propria attività, aveva sempre usato la diligenza richiesta non solo al buon padre di famiglia, ma finanche superiore a quella media. A tal riguardo sottolineava la aver locato, per adibirlo a deposito delle derrate Controparte_1 alimentari ricevute, un capannone di recente costruzione munito di tutte le autorizzazioni edilizie e le certificazioni di conformità degli impianti elettrici e antincendio alle normative vigenti ( doc. 08 Documentazione rilasciata dal locatore , nonché aver avuto cura di far Controparte_6 eseguire tutti i periodici controlli sulla efficienza e sicurezza degli impianti elettrici ed egli impianti antincendio installati (doc. 09 attestazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto antincendio rilasciata in data 21 maggio 2014). Pertanto, riteneva che la qualità e la tempestività degli interventi tecnici posti in essere per evitare che si verificassero eventi come quello de quo, del giorno 16 luglio 2014, bastasse a dimostrare che lo stesso non fosse in alcun modo imputabile al depositario, né fosse dallo stesso evitabile. Precisava ulteriormente che nonostante il funzionamento dell'impianto antincendio a servizio del capannone, le straordinarie dimensioni che aveva assunto, avevano causato il collasso di una parte della struttura. Dunque, contestava, anche alla luce dell'art. 1218 c.c. la n. 10425/2016 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N.10425/2016 R.G.A.C.
responsabilità del depositario. All'uopo evidenziava che risultava dalla comunicazione inoltrata dal Comando dei Vigili del Fuoco, intervenuto a domare l'incendio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord (doc.10) non potersi escludere che l'incendio fosse stato determinato da azioni dolose o colpose di terzi. Ancora, che dal rapporto dei Vigili del Fuoco, allegato alla detta comunicazione, risultava espressamente che “Si fa presente che l'impianto antincendio del capannone spilati e i vari idranti a nostro attivo erano in funzione, anche da permettere il rifornimento dei nostri automezzi. Si segnala che durante la fase di spegnimento alcune travi del capannone crollavano rendendo difficoltoso il prosieguo dell'intervento…”. Resisteva altresì alla quantificazione del danno ex adverso proposta e quantificata, eccependo altresì che nessuna prova aver fornito parte attrice a sostegno della propria domanda, in quanto la perizia di parte depositata a sostegno della quantificazione della domanda attorea fosse del tutto inadeguata a dar prova della quantità e qualità della merce del
[...] depositata presso i magazzini della . Parte_3 Controparte_5
Concludeva insistendo per il rigetto delle domande proposte dalla CP_15 in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] CP_16
2-In via pregiudiziale occorre tener conto dei precedenti giurisprudenziali richiamati e della Ordinanza della Suprema Corte, Terza Sezione civile n. 587/2024 Raccolta Generale 6623/2024 resa in data 19/02/2024 e pubblicata in data 12.03.2024, con la quale è stata statuita l'inoperatività della polizza nr. 00400900095451, alla data del sinistro per cui è causa (16.7.2014).
3.In via preliminare, va dichiarata la legittimazione della Parte_1
, ed invero la stessa agisce nei confronti della , in
[...] Controparte_5 virtù del diritto di surroga previsto dall'art. 1916 c.c. in favore dell'assicuratore che ha pagato all'assicurato (nella specie
[...]
l'indennità (e fino a concorrenza delle somme pagate) nei Parte_3 confronti del terzo responsabile. Si tratta, secondo la giurisprudenza, di una forma peculiare di successione nel credito che comporta l'acquisto a titolo derivativo in capo all'assicuratore dei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del responsabile, nei limiti dell'indennità che l'assicuratore ha pagato all'assicurato.
4.Sul merito. Nel caso di specie la assume che la , società locataria CP_1 dell'immobile di proprietà della sito in RI Controparte_6
(CE) nella zona industriale ASI Aversa Nord, presso cui la merce del era collocata ed allocata, sia responsabile nei confronti Parte_3 del per non aver assolto con la dovuta diligenza ai compiti di Parte_3 vigilanza e custodia che sarebbero derivati dal contratto di deposito. Fermi e incontestati i rapporti contrattuali sottesi, è bene premettere che tra le parti è intercorso, sicuramente, un rapporto di deposito ex art. 1766
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e ss. del codice civile, rapporto dal quale consegue che tra gli obblighi gravanti sul depositario risulti esserci quello di restituire in “natura” i
“beni mobili” depositati. Ed invero ai sensi dell'art. 1780 c.c. il depositario ( ) assume verso CP_1 il depositante ( ) l'obbligo di restituzione della cosa nello Parte_3 stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione e distruzione, come è nella fattispecie, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, 28/10/2014, n. 22807; Cass. civ., Sez. III, 25/11/2013, n. 26353). Dunque, per liberarsi dalla responsabilità
“ex recepto” il depositario deve dimostrare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia scaturito da una causa a lui non imputabile. In secondo luogo, con riferimento all'art. 1768 del codice civile, rubricato
“diligenza nella custodia”, la giurisprudenza, a proposito delle obbligazioni a carico del depositario, fa costantemente riferimento alla “diligenza del buon padre di famiglia” ( Cass. 21 Dicembre 1990 n.12120; 3 Novembre 1984 n. 5578; 20 dicembre 1975 n. 6553) richiamando, cioè, la disciplina generale delle obbligazioni. Il richiamo alla disciplina generale comporta che sul depositario gravi l'onere della prova liberatoria ex art. 1218. Ne deriva gravare sul depositario l'onere di dimostrare che l'inadempimento si è manifestato per causa a lui non imputabile, indicando le metodologie dallo stesso utilizzate, esimenti della sua responsabilità ex art. 1218 c.c. Mette conto evidenziare che nelle ipotesi di deposito di merce ad uso alimentare, inoltre, la giurisprudenza ritiene che, oltre ad un generico obbligo di custodia, sussista uno specifico obbligo di conservazione da adempiere mediante l'utilizzo di determinate procedure che garantiscano la restituzione della merce in natura e che tali ulteriori prestazioni, dovute da chi riceve in consegna la merce, si pongono su un piano strumentale rispetto alla realizzazione della causa tipica del contratto di deposito ( Cass. 18 Luglio 1996 n. 6489). L'obbligo del depositario, inoltre, sussiste anche dopo la scadenza del termine convenuto dai contraenti non essendo nemmeno sufficiente, nel caso in cui il depositante non ritiri le cose depositate, che il depositario lo abbia costituito in mora ( Cass. 24 Agosto 1978 n. 3954). In via preliminare ed assorbente va dato atto circa l'esclusione di responsabilità della ditta convenuta, quale depositario e dunque tenuto a dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per una causa a lui non imputabile, ossia per caso fortuito o forza maggiore, e che tale non può essere sic et sempliciter considerato il carattere presumibilmente doloso dell'incendio.
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Ed invero la riconducibilità dell'incendio ad un fatto doloso è stata solo ipotizzata dai Vigili del Fuoco intervenuti a domare le fiamme. Come risulta dal rapporto in atti (cfr. all.10 memorie 183 n1 di parte convenuta, note del 5.12.2017) i VV.FF. hanno semplicemente dato atto del mancato rinvenimento in loco di tracce idonee ad individuare una causa idonea ad escludere l'azione dolosa di terzi. Quest'ultima è stata, pertanto, individuata come “probabile” causa dell'incendio. In ogni caso, anche a voler ritenere che l'incendio sia stato doloso, perché appiccato da un terzo, la ditta convenuta depositaria non sarebbe, comunque, esonerata dalla sua responsabilità ex recepto, non potendosi ravvisare nel caso in questione il cd. "fatto del terzo", assimilabile al caso fortuito o alla forza maggiore in grado di escludere la responsabilità del depositario. Quest'ultimo, per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve, comunque, dimostrare di aver adottato tutte le cautele possibili idonee ad evitare il danno. Sotto altro aspetto, altrettanto pacifico e documentalmente provato (cfr. produzione ) che l'immobile sito in RI (Ce) zona CP_1 industriale ASI Aversa Nord, identificato al NCEU foglio 2, part 5185 sub 3, teatro del sinistro, fosse di proprietà della concesso Controparte_6 in locazione commerciale per sei anni alla Parte_7
per la durata di sei anni a partire dalla sottoscrizione
[...] avvenuta in data 1.07.2011. Sul punto la norma dell'articolo 1588 cc prevede una responsabilità contrattuale del conduttore;
secondo la maggioranza degli interpreti tale norma introduce una deroga al principio res perit domino consentendo di sottrarre al locatore, nonostante rimanga proprietario del bene, i rischi del perimento della cosa locata. Il contenuto dell'obbligo custodiale del conduttore è ampio e quest'ultimo, per liberarsi dalla responsabilità deve dare prova viene completa dell'assenza di colpa ovvero nel caso fortuito della cosa maggiore. Nella valutazione della prova liberatoria ex art. 1588 c.c. i principi giurisprudenziali depongono nel senso che l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore. In questo senso si sono pronunciate n. 10425/2016 r.g.a.c. Pagina 10 di 14 N.10425/2016 R.G.A.C.
Cassazione civile sez. III, 27/07/2015 n. 15721 e Cass. n. 11972 del 2010, ma già Cass. n. 2250 del 2007, Cass. n. 17429 del 2006, Cass. n. 15818 e 20357 del 2005, Cass. n. 16762 del 2002, ponendo in rilievo che la presunzione di colpa sancita dal suddetto art. 1588 c.c., può essere superata dal conduttore solo mediante la prova che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a lui imputabile: in difetto di simile dimostrazione, le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta rimangono a suo carico. Sul conduttore, in virtù della disponibilità materiale della cosa che acquista con il rapporto di locazione e dei conseguenti obblighi di custodia, incombe l'obbligo di vigilare e di mantenere il controllo della cosa locata. In caso di danni (da incendio) riportati dalla cosa locata, il conduttore convenuto in giudizio dal locatore è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" di responsabilità dimostrando in primo luogo di aver esercitato con la diligenza necessaria la prestazione accessoria di custodia del bene locato, dovuta a norma degli artt. 1588 e 1177 c.c., (il quale ultimo prevede che l'obbligo di consegnare una cosa prevede quello di custodirla fino alla consegna). Compete al giudice di merito accertare se lo standard di misure custodiali adottate sia, con valutazione ex ante, idoneo alla qualità e alle caratteristiche del bene locato ed a tutti gli elementi di contesto, secondo la comune coscienza sociale di cui il giudice è interprete. In altri termini che non vi sia stato un comportamento, quanto meno colposo, da parte del conduttore che si sia tradotto in una anche involontaria cooperazione nella produzione dell'evento, in violazione dell'obbligazione accessoria della custodia. Alla prova di aver adempiuto gli obblighi di custodia a suo carico, si aggiunge, ai fini di dare la prova liberatoria dalla propria responsabilità in caso di incendio, la prova che il fatto da cui è scaturito il danno o il perimento della cosa in custodia sia dipeso da circostanza non imputabile al conduttore (conformemente alla regola generale contenuta nell'art. 1218 c.c.). Una volta che si sia esclusa quindi una mancanza di diligenza del conduttore, affinché la sua responsabilità possa essere esclusa deve essere positivamente accertato che il fatto è addebitabile all'opera del terzo o comunque ad una causa esterna al conduttore individuata in concreto. La prova liberatoria della responsabilità del conduttore, come più volte affermato dalla Suprema Corte negli arresti giurisprudenziali sopra citati, passa attraverso la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè mediante l'individuazione e l'accertamento del fatto esterno, ed estraneo alla sfera di controllo del conduttore, che abbia causato l'incendio. Non vi è dubbio che, trattandosi di prova liberatoria per contrastare una presunzione di colpa contrattuale, la causa di esclusione deve risultare "in modo positivo e concreto" e cioè deve essere individuata con adeguata certezza e non come causa meramente possibile e dunque senza possibilità
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di escludere anche cause diverse, determinandosi così la situazione di incertezza che fa ricadere sul conduttore le conseguenze negative riconducibili alla causa sconosciuta. Di recente peraltro la Suprema Corte di Cassazione ha sviluppato il ragionamento di cui sopra in riferimento ai frequenti casi di incendi dolosi, nei quali l'autorità giudiziaria penale non ha individuato i responsabili, per i possibili riflessi risarcitori ex art 1588 cc , in giudizi in cui vengono sovente coinvolti compagnie assicurative (come nella fattispecie di cui si controverte) . Si richiama Cassazione 2015 numero 15721, Cassazione 2015 numero 25221 e Cassazione 2015 numero 19126. In tali pronunce si è precisato che al fine del superamento della presunzione legale di cui all'articolo 1588 cc è dirimente la non imputabilità dell'incendio al conduttore e che tale condizione sussiste anche quando, nella certa derivazione della causa dell'incendio dal fatto doloso di un terzo, da giudicarsi in sede civile in via autonoma secondo gli elementi di prova raccolti, l'autore del reato non sia stato individuato. In tali fattispecie la mancata identificazione del terzo in ipotesi di incendio doloso non può escludere né inficiare l'accertamento positivo dell'origine dell'incendio in una causa, comunque, non imputabile al conduttore. In altri termini ove in sede civile venga stabilito che l'incendio ha matrice dolosa e quindi è ascrivibile al fatto di un terzo, di cui è irrilevante accertare l'identità, viene esclusa la responsabilità del conduttore ex articolo 1588- 1589 cc esulando l'identificazione dell'autore del reato dall'attività oggetto della prova liberatoria. Tale giurisprudenza (Cass.Civ sez.III,15/12/2015 n.25221) si pone, senza soluzione di continuità, nel solco già tracciato dalle precedenti pronunce della Cassazione (sent. n.15721/15 e, nello stesso senso, Cass. n.19126/15, richiamante Cass.n.25028/08), secondo cui "l'identificazione personale del responsabile del fatto dannoso (quasi che il conduttore si possa liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo "offrendo" al locatore il responsabile) non rientra tra gli obblighi del conduttore medesimo". Fatta tale premessa di diritto, in punto di titolarità del diritto che lambisce la presente controversia, oltre alle considerazioni di cui sopra, si evidenzia quale elemento dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea che la stessa sia risultata essere assolutamente sguarnita di prova circa la circostanza inerente all'asserito valore dei beni andati distrutti al momento dell'incendio, non essendo stata prodotta documentazione altamente probante relativa al quantitativo richiesto e asseritamente giacente nel capannone al momento del sinistro (ex multis, fatture, DDT, note di deposito, documentazione contabile), non potendo le perizie assicurative stilate in sede di stima dell'indennizzo da erogarsi avere valore probatorio pregnante anche nei confronti della convenuta, non intervenuta peraltro nelle predette operazioni (cfr. “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte
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in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” - Cass. Ordinanza n. 34450 del 23/11/2022). Le considerazioni che precedono sono assorbenti per il rigetto della domanda risarcitoria e esimono questo Giudice dal motivare, per il principio della ragione più liquida, in punto di prova della dolosità dell'incendio come causa di esonero di responsabilità del conduttore, risultando documentalmente che l'edificio in parola interessato dall'incendio per cui è causa fosse fornito delle certificazioni di sicurezza (cfr. conformità impianti antincendio rilasciata il 21.5.2014, produzione convenuta) idonee a far ritenere esclusa la sua responsabilità ex art. 1218 c.c., in quanto dimostrano essere state adottate tutte le cautele possibili idonee ad evitare il danno. Da ultimo, mette conto evidenziare che anche in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere di provare gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'altra parte ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa o la presenza di un caso fortuito che interrompa la relazione di causalità tra l'evento e il comportamento (cfr. Cass. Civ. sez. 3, Sentenza n. 390 del 11.01.2008; Cass. Civ. n. 11946/2013). Orbene, anche così inquadrata, risultano infondate le doglianze di parte attrice, non avendo fornito prova del quantum della pretesa risarcitoria avanzata, di guisa che non può essere accolta la domanda risarcitoria dispiegata per surroga dalla attrice CP_9
Alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto neanche una CTU, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice come già ritenuto in corso di giudizio, pertanto la stessa avrebbe avuto natura del tutto esplorativa, in ragione del difetto di prova relativo al quantitativo richiesto e asseritamente giacente nel capannone al momento del sinistro ( come detto ad es. fatture, DDT, note di deposito, documentazione contabile) (cfr. cass. civ. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017 (Rv. 647288-01
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti
o circostanze non provati), non essendo stato neanche esperito il procedimento di ATP che avrebbe consentito la “cristallizzazione” dello stato dei luoghi e dell'accertamento della eventuale sussistenza del nesso di n. 10425/2016 r.g.a.c. Pagina 13 di 14 N.10425/2016 R.G.A.C.
causalità tra l'evento dedotto e i danni lamentati, oltre alla quantificazione dei beni ivi giacenti. Per le superiori considerazioni la domanda azionata da parte attrice deve essere disattesa. Le spese di lite. La particolarità della vicenda, connotata dall'obbiettiva peculiarità delle questioni affrontate e decise mediante la presente pronuncia, unitamente alla statuizione giudiziale dell'inoperatività della polizza relativa alla terza chiamata in causa per come invocato dalla parte convenuta, ed intervenuta successivamente, inducono la giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10425/2016 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede: 1-Rigetta la domanda proposta da parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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