TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 95/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 03/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. ZAVETTIERI nessuno per la parte resistente
L'avv. ZAVETTIERI discute la causa riportandosi agli atti e alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. ZAVETTIERI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, nessuno presente, decide la causa, dando pubblica lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Claudio Michelucci
N. 95/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
VA TI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Domodossola, Piazza Cavour n. 7 giusta procura in atti, parte ricorrente
C O N T R O
(p. iva ) con sede in Pontedera, Via Castelli n. 40, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. In ogni caso, condannare la con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, Controparte_2 codice fiscale, n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Sig. , al pagamento la Sig.ra CP_3 [...]
delle spettanze dovute come indicate in narrativa per mensilità, permessi, Parte_1
o 7.804,90, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Sig.ra ad essere Parte_1 inquadrata nel 1° livello del C.C.N.L. Acconciatori e RI nel periodo alle dipendenze della Società con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, codice fiscale, n. iscr. al Registro CP_1
MP . , in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.IVA_1 CP_3 dal 28/01/2019 al 31/05/2023; 3. per l'effetto, condannare la Società con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, CP_1 codice fiscale, n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Sig. a corrispondere te Sig.ra CP_3 [...]
la somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di differenze Parte_1
e monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
4. condannare la con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, codice fiscale, Controparte_2
n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.IVA_1
, al risarcimento del da oniale, danno morale patito dalla Sig.ra CP_3 [...]
per le causali indicate in premessa quantificato in Euro 3.000,00. Parte_1
ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 17.3.2024, esponeva di essere stata Parte_1
assunta in data 25.1.2018 dalla Società con la qualifica di Apprendista CP_1
inquadrata al 3° livello del C.C.N.L. settore Acconciatori, Estetisti, Barbieri e RI con mansioni di Apprendista Parrucchiera;
in data 28.1.2019 il rapporto veniva trasformato in rapporto a tempo pieno, con la qualifica di Parrucchiera, tuttavia, sempre inquadrata al livello 3 del C.C.N.L. Il rapporto di lavoro si concludeva per dimissioni volontarie in data 31.5.2023 con decorrenza dal 13.6.2023.
La ricorrente, per un verso, affermava di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasta creditrice dell'importo (indicato al netto) di €
7.804,90 (di cui € 4.017,92 a titolo di TFR).
Per altro verso, deduceva di aver svolto sin dal 28.1.2019 mansioni riconducibili al 1° livello di inquadramento professionale così come previsto dal C.C.N.L. e, in conseguenza, chiedeva le differenze retributive dovute tra il livello di inquadramento contrattuale e il livello superiore effettivamente svolto. Chiedeva, quindi, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno morale per essere stata costretta nei mesi ad effettuare una estenuante serie di richieste per ottenere il dovuto e per il contenuto offensivo di alcuni messaggi a lei inviati dal datore di lavoro nel corso di questi contatti.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa, istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni testi e mediante espletamento di CTU contabile, è stata discussa all'udienza del 3.12.2025 e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito precisati. rivendica un superiore inquadramento deducendo di aver svolto Parte_1 dal 28.1.2019 mansioni riconducibili al 1° livello a fronte del terzo livello di inquadramento contrattuale formalmente attribuito.
Secondo le declaratorie contrattuali, sono inquadrati al 3° livello del C.C.N.L. barbieri, parrucchieri ed acconciatori, nelle imprese di acconciatura, i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
inoltre, appartengono al terzo livello, quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
Mentre appartengono al 1° livello del C.C.N.L. relativo a RI e Pt_2
Acconciatori “i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche”, nonché i lavoratori in grado di eseguire: permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini. Ancora
i lavoratori in grado eseguire: il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto.
Appartengono, inoltre, al 1° livello i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
L'istruttoria esperita ha consentito infatti di ritenere provato che la ricorrente abbia svolto per la società convenuta a partire dal 28.1.2019 mansioni equivalenti al 1° livello di inquadramento professionale così come previsto dal C.C.N.L. di settore.
Così hanno chiaramente riferito i testi.
dipendente della dal 2017, ha dichiarato: “Io ero Testimone_1 CP_1
responsabile del reparto femminile del salone di che si trovava a Crevoladossola. CP_4
La sig.ra a iniziato a lavorare nel mio reparto e dopo circa un anno è stato aperto il Parte_1 reparto uomo e la sig.ra è stata spostata nel reparto uomo. Erano due reparti nello Parte_1 stesso stabile.
La sig.ra ra responsabile del reparto uomo;
questo sin dal primo momento in cui si è Parte_1 spostata. Si occupava della cassa, gestiva gli orari, gli ordini e il personale.
Lavorava poi all'interno del reparto;
si occupava di barbe, taglio capelli, tinture;
era in grado di effettuare qualunque tipo di taglio, con qualunque tecnica.
Preciso che quando io ho iniziato a lavorare nel salone di Crevoladossola, la sig.ra ià Parte_1 era dipendente ma non era la responsabile del reparto femminile;
dal 2018 è passata al reparto uomo divenendone responsabile”. dipendente della dal 2018 al 2022, dal canto suo, Persona_1 CP_1
ha confermato: “Io lavoravo nel salone di Crevoladossola, nel reparto donna;
ho sempre lavorato nel reparto donna. Conosco la sig.ra he lavorava nel reparto uomini che era a pochi metri. Parte_1
Lei era la responsabile del reparto uomo, praticamente faceva tutto. Gestiva i dipendenti, appuntamenti, i fornitori, entrate e uscita, chiusure giornaliere e mensili.
L'ho visto direttamente perché ero spesso nel reparto uomini quando non ero impegnata con il mio lavoro.
La sig.ra aceva anche tagli, permanenti, colori, barbe;
preparava e applicava anche le Parte_1 tinture;
era in grado di effettuare qualunque tipo di taglio con qualunque tecnica. Teneva anche i corsi di formazione per i nuovi dipendenti.
Io ho lavorato per fino al marzo 2022; fini a quell'epoca le mansioni della sig.ra CP_4 Parte_1 erano quelle che ho descritto;
nulla è cambiato nel tempo rispetto a quanto ho descritto”.
dipendente della dal settembre 2019 al giugno 2023, ha Testimone_2 CP_1
riferito: “Sono stata dipendente della dal settembre 2019 al giugno 2023, sono stata collega CP_1 della ricorrente. Io avevo come sede di lavoro Omegna. Però andavo anche alla sede di Crevoladossola.
In particolare, quando ho iniziato per due mesi Crevoladossola è stata la mia sede di lavoro, quindi da
Settembre a Novembre 2019. Lavoravo insieme a dopo la mia sede è diventata Parte_1
Omegna; mediamente però andavo a Crevoladossola due volte al mese;
questo sino al 2023.
Io lavoravo nel reparto barberia;
anche la sig.ra ra nello stesso reparto. Parte_1
La sig.ra i occupava di tutto: tagli, barbe e della gestione del salone. Parte_1
Era la responsabile del negozio, stabiliva gli orari, si occupava dei turni di lavoro degli altri dipendenti, teneva i rapporti con i fornitori, faceva gli ordini, si occupava degli incassi, aveva lei la responsabilità della cassa. E' sempre stato così; già nel 2019 e fino a che io ho lavorato per L.G.
Quando io ho iniziato la sig.ra ià lavorava per L.G.. Parte_1
La sig.ra ra in grado di eseguire qualsiasi tipo di taglio, con qualunque tecnica (forbice, Parte_1 macchinetta, a lama per quanto riguarda le barbe).
Anche per quanto riguarda i lavori tecnici meches, schiaritura e colori;
era in grado di fare qualunque lavoro;
preparava le miscele dei colori.
Ha tenuto anche dei corsi di formazione sulla tecnica di taglio e di colorazione per gli altri dipendenti”.
Infine, dipendente della dal 2022 al 2023 ha dichiarato: “La sig.ra Testimone_3 CP_1 gestiva la clientela, prendeva gli appuntamenti, eseguiva tagli, capelli, barba, Parte_1 colorazioni, permanenti. La sig.ra seguiva qualunque tipo di taglio, si seguivano le Parte_1 esigenze della clientela. Facevamo tagli sia a forbice che con macchinetta, capello corto, lungo ecc.
Si seguivano le richieste dei clienti e a volte si andava a fare un trattamento più personalizzato per cercare l'acconciatura più adatta al cliente.
Per le colorazioni preparavamo le miscele a seconda delle esigenze del capello del cliente.
La sig.ra si occupava anche dei fornitori dall'ordine dei prodotti (shampoo e Parte_1 trattamenti) e della gestione della cassa, nel senso che andava a versare il denaro contante incassato sul conto della banca dell'azienda. Faceva la contabilità; non c'era un direttore, gestiva in autonomia tutto quanto (la chiusura cassa settimanale, mensile ecc.)”.
Il raffronto tra tali mansioni svolte e le declaratorie contrattuali non consente dubbi circa la riconducibilità delle stesse al livello rivendicato.
Decisivo in tal senso appare la circostanza che la ricorrente sia stata univocamente descritta come la responsabile di tutti gli aspetti organizzativi del reparto maschile del negozio CP_1
dove lavorava;
d'altronde, se la differenza tra il terzo e il primo livello è nella maggiore
[...]
completezza e nel maggior grado di complessità delle tecniche per la preparazione di acconciature, tinture, tagli che il lavoratore è in grado di utilizzare va osservato che le testi non solo hanno confermato che la ricorrente avesse la capacità di svolgere qualsiasi tipo di trattamento con le più diverse tecniche ma appare esemplificativo del possesso di tale competenze il fatto che la stessa enesse corsi di formazione sulla tecnica di Parte_1
taglio e di colorazione per gli altri dipendenti.
La continuità nel tempo delle mansioni superiori svolte comporta l'accertamento del diritto di all'inquadramento nel 1 livello C.C.N.L. settore Acconciatori, Parte_1
Estetisti, e RI dal 28.1.2019 sino al 12.6.2023. Pt_2
Per effetto di quanto sinora accertato, alla ricorrente spetta ai sensi dell'art. 2103 c.c. il pagamento della retribuzione corrispondente al livello superiore dalla data indicata in ricorso.
Per la quantificazione delle differenze retributive dovute è stata espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, che, osservando come dalle buste paga relative al rapporto sia emerso che alla ricorrente era stato riconosciuto il passaggio al 2° LIVELLO di inquadramento dal mese di Febbraio 2021, ha evidenziato differenze retributive tra i vari livelli pari ad euro 9.608,50 ed € 717,65 a titolo di differenza TFR per un totale complessivo lordo pari ad € 10.326,15. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze della CTU in quanto la consulente ha esposto in forma chiara, dettagliata ed esaustiva i conteggi effettuati, sulla base dei documenti, delle buste paga in atti e dei parametri retributivi risultanti dal CCNL di settore,
a maggior ragione tenuto conto che non sono state svolte osservazioni critiche all'elaborato.
Inoltre, la ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto integralmente le spettanze riconosciute in busta paga per un importo complessivo (indicato al netto) di € 7.804,90 (di cui € 4.017,92 a titolo di TFR).
Non in dubbio la sussistenza del rapporto di lavoro e tenuto conto della natura di confessione stragiudiziale da riconoscersi ai prospetti paga elaborati dal datore di lavoro
(cfr. Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017) anche tale domanda deve ritenersi fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato
(art. 2697 cod. civ.).
Parte convenuta, viceversa, rimasta contumace, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
In definitiva, la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda pari ad € 10.326,15 a titolo di differenze retributive e Tfr dovute in relazione al corretto inquadramento per il periodo dal 28.1.2019 al 12.6.2023 nonché l'ulteriore somma indicata al netto di € 7.804,90 quale differenza sulle buste paga emesse dalla stessa datrice di lavoro non corrisposte.
Su tali somme sono dovuti inoltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei singoli diritti al saldo.
Non può trovare accoglimento invece, la domanda di risarcimento del danno morale.
Escluso che un danno morale possa conseguire unicamente al fatto di essere stata costretta ad una serie di richieste per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze neppure può dirsi sussistente un danno morale quale conseguenza di alcune espressioni utilizzate dal datore di lavoro in alcuni messaggi whatsapp ritenute di “contenuto altamente offensivo”.
A titolo esemplificativo nel ricorso vengono menzionate le seguenti frasi (doc. 17):
05/10/2023: “Era meglio se eri stupida…”
18/10/2023: “…per le risposte detto da te è una barzelletta…”
30/01/2024: “Non lo so ancora ma ti faccio sapere”
05/02/2024: “Ciao in serata” 06/02/2024: “Usiamo ancora buon senso”
08/02/2024: “Serena il giorno è ancora lungo”
12/02/2024: “Spero proprio che torni in te”
Si tratta di (brevissime) espressioni in realtà estrapolate dal contesto di più lunghi scambi di messaggi tra le parti e contenute nelle risposte del legale rappresentante della alle CP_1
ripetute richieste di ricevere il pagamento di quanto spettante in forza del rapporto di lavoro.
Manca in tali scambi, l'utilizzo di contumelie ripetute dirette alla ricorrente e anche le espressioni meno garbate sono una ripresa dei termini utilizzati nei messaggi immediatamente antecedenti della ricorrente.
In ogni caso, non può ricavarsi presuntivamente alcuna conseguenza in termini di sofferenza morale economicamente valutabile dall'essere stata destinataria di tali espressioni, laddove più lieve è il danno non patrimoniale lamentato maggiore è il rigore probatorio che deve pretendersi per riconoscersi il risarcimento.
Tale domanda deve essere pertanto respinta.
La decisione sulle spese di lite segue la prevalente soccombenza, con liquidazione come da dispositivo parametrata all'importo accertato come dovuto. Anche le spese di CTU devono essere poste a carico della parte convenuta, nell'importo già liquidato in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
➢ dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello C.C.N.L. Parte_1
settore Acconciatori, Estetisti, Barbieri e RI dal 28.1.2019 sino al 12.6.2023;
➢ per l'effetto condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare a parte ricorrente la somma lorda di € 10.326,15 a titolo di differenze retributive dovute in forza del corretto inquadramento contrattuale per il periodo dal 18.1.2019 al
12.6.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi dalla loro maturazione al saldo;
➢ condanna parte convenuta, altresì, al pagamento in favore della ricorrente della somma indicata la netto dell'importo di € 7.804,90 a titolo di retribuzione e tfr non corrisposte a titolo di retribuzione di maggio e giugno 2023, TFR, ferie, permessi festività e tredicesima residui, dovuti secondo il livello di inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro nelle buste paga;
➢ rigetta nel resto il ricorso;
➢ condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in
€ 5.388 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
➢ Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Verbania, 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 03/12/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi per la parte ricorrente, l'avv. ZAVETTIERI nessuno per la parte resistente
L'avv. ZAVETTIERI discute la causa riportandosi agli atti e alle note conclusive depositate e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. ZAVETTIERI acconsente alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, nessuno presente, decide la causa, dando pubblica lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice
Dott. Claudio Michelucci
N. 95/2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 95/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
VA TI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Domodossola, Piazza Cavour n. 7 giusta procura in atti, parte ricorrente
C O N T R O
(p. iva ) con sede in Pontedera, Via Castelli n. 40, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
1. In ogni caso, condannare la con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, Controparte_2 codice fiscale, n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Sig. , al pagamento la Sig.ra CP_3 [...]
delle spettanze dovute come indicate in narrativa per mensilità, permessi, Parte_1
o 7.804,90, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Sig.ra ad essere Parte_1 inquadrata nel 1° livello del C.C.N.L. Acconciatori e RI nel periodo alle dipendenze della Società con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, codice fiscale, n. iscr. al Registro CP_1
MP . , in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.IVA_1 CP_3 dal 28/01/2019 al 31/05/2023; 3. per l'effetto, condannare la Società con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, CP_1 codice fiscale, n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico Sig. a corrispondere te Sig.ra CP_3 [...]
la somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di differenze Parte_1
e monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo;
4. condannare la con sede in Pontedera (PI), Via Castelli n. 40, codice fiscale, Controparte_2
n. iscr. al Registro MPe e partita iva n. in persona dell'Amministratore Unico Sig. P.IVA_1
, al risarcimento del da oniale, danno morale patito dalla Sig.ra CP_3 [...]
per le causali indicate in premessa quantificato in Euro 3.000,00. Parte_1
ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 17.3.2024, esponeva di essere stata Parte_1
assunta in data 25.1.2018 dalla Società con la qualifica di Apprendista CP_1
inquadrata al 3° livello del C.C.N.L. settore Acconciatori, Estetisti, Barbieri e RI con mansioni di Apprendista Parrucchiera;
in data 28.1.2019 il rapporto veniva trasformato in rapporto a tempo pieno, con la qualifica di Parrucchiera, tuttavia, sempre inquadrata al livello 3 del C.C.N.L. Il rapporto di lavoro si concludeva per dimissioni volontarie in data 31.5.2023 con decorrenza dal 13.6.2023.
La ricorrente, per un verso, affermava di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare, d'essere rimasta creditrice dell'importo (indicato al netto) di €
7.804,90 (di cui € 4.017,92 a titolo di TFR).
Per altro verso, deduceva di aver svolto sin dal 28.1.2019 mansioni riconducibili al 1° livello di inquadramento professionale così come previsto dal C.C.N.L. e, in conseguenza, chiedeva le differenze retributive dovute tra il livello di inquadramento contrattuale e il livello superiore effettivamente svolto. Chiedeva, quindi, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno morale per essere stata costretta nei mesi ad effettuare una estenuante serie di richieste per ottenere il dovuto e per il contenuto offensivo di alcuni messaggi a lei inviati dal datore di lavoro nel corso di questi contatti.
La non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace. CP_1
La causa, istruita oltre che documentalmente mediante l'audizione di alcuni testi e mediante espletamento di CTU contabile, è stata discussa all'udienza del 3.12.2025 e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito precisati. rivendica un superiore inquadramento deducendo di aver svolto Parte_1 dal 28.1.2019 mansioni riconducibili al 1° livello a fronte del terzo livello di inquadramento contrattuale formalmente attribuito.
Secondo le declaratorie contrattuali, sono inquadrati al 3° livello del C.C.N.L. barbieri, parrucchieri ed acconciatori, nelle imprese di acconciatura, i lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico;
inoltre, appartengono al terzo livello, quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
Mentre appartengono al 1° livello del C.C.N.L. relativo a RI e Pt_2
Acconciatori “i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche”, nonché i lavoratori in grado di eseguire: permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini. Ancora
i lavoratori in grado eseguire: il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto.
Appartengono, inoltre, al 1° livello i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell'azienda.
L'istruttoria esperita ha consentito infatti di ritenere provato che la ricorrente abbia svolto per la società convenuta a partire dal 28.1.2019 mansioni equivalenti al 1° livello di inquadramento professionale così come previsto dal C.C.N.L. di settore.
Così hanno chiaramente riferito i testi.
dipendente della dal 2017, ha dichiarato: “Io ero Testimone_1 CP_1
responsabile del reparto femminile del salone di che si trovava a Crevoladossola. CP_4
La sig.ra a iniziato a lavorare nel mio reparto e dopo circa un anno è stato aperto il Parte_1 reparto uomo e la sig.ra è stata spostata nel reparto uomo. Erano due reparti nello Parte_1 stesso stabile.
La sig.ra ra responsabile del reparto uomo;
questo sin dal primo momento in cui si è Parte_1 spostata. Si occupava della cassa, gestiva gli orari, gli ordini e il personale.
Lavorava poi all'interno del reparto;
si occupava di barbe, taglio capelli, tinture;
era in grado di effettuare qualunque tipo di taglio, con qualunque tecnica.
Preciso che quando io ho iniziato a lavorare nel salone di Crevoladossola, la sig.ra ià Parte_1 era dipendente ma non era la responsabile del reparto femminile;
dal 2018 è passata al reparto uomo divenendone responsabile”. dipendente della dal 2018 al 2022, dal canto suo, Persona_1 CP_1
ha confermato: “Io lavoravo nel salone di Crevoladossola, nel reparto donna;
ho sempre lavorato nel reparto donna. Conosco la sig.ra he lavorava nel reparto uomini che era a pochi metri. Parte_1
Lei era la responsabile del reparto uomo, praticamente faceva tutto. Gestiva i dipendenti, appuntamenti, i fornitori, entrate e uscita, chiusure giornaliere e mensili.
L'ho visto direttamente perché ero spesso nel reparto uomini quando non ero impegnata con il mio lavoro.
La sig.ra aceva anche tagli, permanenti, colori, barbe;
preparava e applicava anche le Parte_1 tinture;
era in grado di effettuare qualunque tipo di taglio con qualunque tecnica. Teneva anche i corsi di formazione per i nuovi dipendenti.
Io ho lavorato per fino al marzo 2022; fini a quell'epoca le mansioni della sig.ra CP_4 Parte_1 erano quelle che ho descritto;
nulla è cambiato nel tempo rispetto a quanto ho descritto”.
dipendente della dal settembre 2019 al giugno 2023, ha Testimone_2 CP_1
riferito: “Sono stata dipendente della dal settembre 2019 al giugno 2023, sono stata collega CP_1 della ricorrente. Io avevo come sede di lavoro Omegna. Però andavo anche alla sede di Crevoladossola.
In particolare, quando ho iniziato per due mesi Crevoladossola è stata la mia sede di lavoro, quindi da
Settembre a Novembre 2019. Lavoravo insieme a dopo la mia sede è diventata Parte_1
Omegna; mediamente però andavo a Crevoladossola due volte al mese;
questo sino al 2023.
Io lavoravo nel reparto barberia;
anche la sig.ra ra nello stesso reparto. Parte_1
La sig.ra i occupava di tutto: tagli, barbe e della gestione del salone. Parte_1
Era la responsabile del negozio, stabiliva gli orari, si occupava dei turni di lavoro degli altri dipendenti, teneva i rapporti con i fornitori, faceva gli ordini, si occupava degli incassi, aveva lei la responsabilità della cassa. E' sempre stato così; già nel 2019 e fino a che io ho lavorato per L.G.
Quando io ho iniziato la sig.ra ià lavorava per L.G.. Parte_1
La sig.ra ra in grado di eseguire qualsiasi tipo di taglio, con qualunque tecnica (forbice, Parte_1 macchinetta, a lama per quanto riguarda le barbe).
Anche per quanto riguarda i lavori tecnici meches, schiaritura e colori;
era in grado di fare qualunque lavoro;
preparava le miscele dei colori.
Ha tenuto anche dei corsi di formazione sulla tecnica di taglio e di colorazione per gli altri dipendenti”.
Infine, dipendente della dal 2022 al 2023 ha dichiarato: “La sig.ra Testimone_3 CP_1 gestiva la clientela, prendeva gli appuntamenti, eseguiva tagli, capelli, barba, Parte_1 colorazioni, permanenti. La sig.ra seguiva qualunque tipo di taglio, si seguivano le Parte_1 esigenze della clientela. Facevamo tagli sia a forbice che con macchinetta, capello corto, lungo ecc.
Si seguivano le richieste dei clienti e a volte si andava a fare un trattamento più personalizzato per cercare l'acconciatura più adatta al cliente.
Per le colorazioni preparavamo le miscele a seconda delle esigenze del capello del cliente.
La sig.ra si occupava anche dei fornitori dall'ordine dei prodotti (shampoo e Parte_1 trattamenti) e della gestione della cassa, nel senso che andava a versare il denaro contante incassato sul conto della banca dell'azienda. Faceva la contabilità; non c'era un direttore, gestiva in autonomia tutto quanto (la chiusura cassa settimanale, mensile ecc.)”.
Il raffronto tra tali mansioni svolte e le declaratorie contrattuali non consente dubbi circa la riconducibilità delle stesse al livello rivendicato.
Decisivo in tal senso appare la circostanza che la ricorrente sia stata univocamente descritta come la responsabile di tutti gli aspetti organizzativi del reparto maschile del negozio CP_1
dove lavorava;
d'altronde, se la differenza tra il terzo e il primo livello è nella maggiore
[...]
completezza e nel maggior grado di complessità delle tecniche per la preparazione di acconciature, tinture, tagli che il lavoratore è in grado di utilizzare va osservato che le testi non solo hanno confermato che la ricorrente avesse la capacità di svolgere qualsiasi tipo di trattamento con le più diverse tecniche ma appare esemplificativo del possesso di tale competenze il fatto che la stessa enesse corsi di formazione sulla tecnica di Parte_1
taglio e di colorazione per gli altri dipendenti.
La continuità nel tempo delle mansioni superiori svolte comporta l'accertamento del diritto di all'inquadramento nel 1 livello C.C.N.L. settore Acconciatori, Parte_1
Estetisti, e RI dal 28.1.2019 sino al 12.6.2023. Pt_2
Per effetto di quanto sinora accertato, alla ricorrente spetta ai sensi dell'art. 2103 c.c. il pagamento della retribuzione corrispondente al livello superiore dalla data indicata in ricorso.
Per la quantificazione delle differenze retributive dovute è stata espletata in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, che, osservando come dalle buste paga relative al rapporto sia emerso che alla ricorrente era stato riconosciuto il passaggio al 2° LIVELLO di inquadramento dal mese di Febbraio 2021, ha evidenziato differenze retributive tra i vari livelli pari ad euro 9.608,50 ed € 717,65 a titolo di differenza TFR per un totale complessivo lordo pari ad € 10.326,15. Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze della CTU in quanto la consulente ha esposto in forma chiara, dettagliata ed esaustiva i conteggi effettuati, sulla base dei documenti, delle buste paga in atti e dei parametri retributivi risultanti dal CCNL di settore,
a maggior ragione tenuto conto che non sono state svolte osservazioni critiche all'elaborato.
Inoltre, la ricorrente ha lamentato di non avere ricevuto integralmente le spettanze riconosciute in busta paga per un importo complessivo (indicato al netto) di € 7.804,90 (di cui € 4.017,92 a titolo di TFR).
Non in dubbio la sussistenza del rapporto di lavoro e tenuto conto della natura di confessione stragiudiziale da riconoscersi ai prospetti paga elaborati dal datore di lavoro
(cfr. Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017) anche tale domanda deve ritenersi fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato
(art. 2697 cod. civ.).
Parte convenuta, viceversa, rimasta contumace, non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
In definitiva, la deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma lorda pari ad € 10.326,15 a titolo di differenze retributive e Tfr dovute in relazione al corretto inquadramento per il periodo dal 28.1.2019 al 12.6.2023 nonché l'ulteriore somma indicata al netto di € 7.804,90 quale differenza sulle buste paga emesse dalla stessa datrice di lavoro non corrisposte.
Su tali somme sono dovuti inoltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei singoli diritti al saldo.
Non può trovare accoglimento invece, la domanda di risarcimento del danno morale.
Escluso che un danno morale possa conseguire unicamente al fatto di essere stata costretta ad una serie di richieste per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze neppure può dirsi sussistente un danno morale quale conseguenza di alcune espressioni utilizzate dal datore di lavoro in alcuni messaggi whatsapp ritenute di “contenuto altamente offensivo”.
A titolo esemplificativo nel ricorso vengono menzionate le seguenti frasi (doc. 17):
05/10/2023: “Era meglio se eri stupida…”
18/10/2023: “…per le risposte detto da te è una barzelletta…”
30/01/2024: “Non lo so ancora ma ti faccio sapere”
05/02/2024: “Ciao in serata” 06/02/2024: “Usiamo ancora buon senso”
08/02/2024: “Serena il giorno è ancora lungo”
12/02/2024: “Spero proprio che torni in te”
Si tratta di (brevissime) espressioni in realtà estrapolate dal contesto di più lunghi scambi di messaggi tra le parti e contenute nelle risposte del legale rappresentante della alle CP_1
ripetute richieste di ricevere il pagamento di quanto spettante in forza del rapporto di lavoro.
Manca in tali scambi, l'utilizzo di contumelie ripetute dirette alla ricorrente e anche le espressioni meno garbate sono una ripresa dei termini utilizzati nei messaggi immediatamente antecedenti della ricorrente.
In ogni caso, non può ricavarsi presuntivamente alcuna conseguenza in termini di sofferenza morale economicamente valutabile dall'essere stata destinataria di tali espressioni, laddove più lieve è il danno non patrimoniale lamentato maggiore è il rigore probatorio che deve pretendersi per riconoscersi il risarcimento.
Tale domanda deve essere pertanto respinta.
La decisione sulle spese di lite segue la prevalente soccombenza, con liquidazione come da dispositivo parametrata all'importo accertato come dovuto. Anche le spese di CTU devono essere poste a carico della parte convenuta, nell'importo già liquidato in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
➢ dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello C.C.N.L. Parte_1
settore Acconciatori, Estetisti, Barbieri e RI dal 28.1.2019 sino al 12.6.2023;
➢ per l'effetto condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
pagare a parte ricorrente la somma lorda di € 10.326,15 a titolo di differenze retributive dovute in forza del corretto inquadramento contrattuale per il periodo dal 18.1.2019 al
12.6.2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi dalla loro maturazione al saldo;
➢ condanna parte convenuta, altresì, al pagamento in favore della ricorrente della somma indicata la netto dell'importo di € 7.804,90 a titolo di retribuzione e tfr non corrisposte a titolo di retribuzione di maggio e giugno 2023, TFR, ferie, permessi festività e tredicesima residui, dovuti secondo il livello di inquadramento riconosciuto dal datore di lavoro nelle buste paga;
➢ rigetta nel resto il ricorso;
➢ condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in
€ 5.388 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
➢ Pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte convenuta.
Verbania, 3.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Claudio Michelucci