Sentenza 8 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, proposto dalla società Edilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il SE, la Puglia e la Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria n. 74;
ricorso proposto per:
- l’accertamento e la dichiarazione di scioglimento della società Edilia da ogni vincolo contrattuale derivante dalle due contestuali procedure negoziate indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il SE, la Puglia e la Basilicata per l'affidamento di lavori a svolgersi all’interno degli uffici demaniali già sede della Corte dei Conti siti in Campobasso alla Via Elena n. 1, ed in particolare: i) dei lavori di cat. OG1, classifica I, per un importo a base di gara di € 144.083,95; ii) dei lavori di straordinaria manutenzione e adeguamento dell'impianto elettrico per un importo di € 163.138,83;
- la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al rimborso di tutte le spese sostenute dalla società, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, determinato nell’ammontare di € 173.303,62, o nella diversa somma che il Tribunale riterrà di liquidare -anche equitativamente- per le somme richieste a titolo risarcitorio;
- la condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio, da liquidare secondo i parametri vigenti al momento della liquidazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene alla decisione del Tribunale il ricorso mediante il quale la Edilia s.r.l. ha avanzato una duplice domanda: i) accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, il suo diritto allo scioglimento da ogni vincolo discendente dall’aggiudicazione delle due connesse gare di appalto di lavori di cui di seguito si scriverà, riconoscendo il suo diritto al rimborso delle relative spese da essa sostenute; ii) accertare la sussistenza della responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione intimata nella vicenda, chiedendo di conseguenza il risarcimento dei danni che la società avrebbe subito a causa della mancata conclusione dei due contratti.
1.1 Nel mese di febbraio del 2013 la Edilia s.r.l. si era aggiudicata due gare d’appalto indette dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale amministrazione competente alla gestione della manutenzione degli immobili pubblici, o comunque destinati ad uso pubblico.
Si trattava di lavori inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici già sede regionale della Corte dei Conti ubicati in Campobasso al V.le Elena n. 1, oltre che di lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento e sostituzione dell’impianto elettrico.
1.2 Le due procedure indette dall’Amministrazione ne seguivano una precedente, già avviata nel mese di dicembre del 2012, aggiudicata ad altra impresa e successivamente annullata con la determina dirigenziale n. 559/2023 del 29.1.2013.
Dopo l’annullamento l’Amministrazione, nel mese di febbraio del 2013, aveva indetto due distinte gare per l’esecuzione degli indicati lavori, mediante procedura negoziata per l’affidamento, appunto, di: a) lavori di ordinaria manutenzione agli uffici di cat. OG1, classifica I, per un importo a base di gara di € 144.083,95; b) lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento dell’impianto elettrico di cat. OG1, classifica I, per un importo di € 163.138,83.
1.3 Entrambe le gare venivano dunque aggiudicate alla Edilia s.r.l., come comunicato con la nota n. 1121 del 27.2.2013. E in seguito, con nota del 29 aprile 2013, l’Amministrazione disponeva la consegna in via d’urgenza dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 153 del Regolamento sui lavori pubblici, provvedendo di conseguenza alla consegna del cantiere alla società con verbale del 6 maggio 2013.
1.4 I lavori affidati venivano subito intrapresi dall’aggiudicataria. Tuttavia, nel corso della prevista e preliminare demolizione delle pareti dei locali interessati emergevano criticità così rilevanti da rendere indifferibile l’esecuzione in sito di interventi di carattere strutturale, che però non erano previsti dal progetto. In particolare, tra gli altri, si rendevano necessari lavori riguardanti un solaio interposto tra i locali dell’edificio interessato e quelli dell’attiguo immobile, in uso alla Caserma “G. Pepe”, sede del Comando Regionale dell’esercito.
Cosicché, a seguito di un sopralluogo congiunto, e stante la necessità di tener conto delle inaspettate sopravvenienze, l’Amministrazione decideva la sospensione ad horas dei lavori assegnati.
In tale occasione, con i verbali n. 1 e n. 2 del I° luglio 2013 (cfr. all. nn. 12 e 13 della produzione del Ministero del 22.4.2024), le parti quantificavano concordemente i lavori eseguiti fino a quel momento: quelli di manutenzione ordinaria risultavano eseguiti per il 10%, mentre i lavori di sostituzione e messa a norma dell’impianto elettrico solo per il 5%.
1.5 In seguito l’Agenzia del Demanio, amministrazione competente per la gestione degli edifici pubblici e per l’individuazione degli enti usuari degli stessi immobili, con nota prot. n. 12460 del 4.9.2013 comunicava al Provveditorato alle Opere Pubbliche che erano nel frattempo in corso i procedimenti di verifica dell’assegnazione dell’immobile interessato nell’ambito del Piano di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, in applicazione dell’art. 2 comma 222 della legge n. 191/2009.
Più precisamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del Demanio l’edificio di cui si tratta risultava in procinto di essere destinato a ospitare i locali della Soprintendenza archivistica regionale: il che, data la specificità della nuova destinazione, che avrebbe comportato la conservazione di una considerevole quantità di materiale cartaceo di rilevante peso e volume, rendeva necessario un approfondimento istruttorio finalizzato alla verifica dei carichi che l’edificio poteva sopportare, le cui relative prove vennero effettuate soltanto nel mese di gennaio 2014 (come risulta dalla nota prot. n. 2014/974, in atti quale doc. n. 1.16 della prod. del 24.4.2024 del Ministero).
1.6 La società, stante il tempo trascorso dalla sospensione del cantiere, con comunicazione del 6.3.2014 assunta al prot. n. 8047/2014 del Provveditorato alle opere pubbliche (all. n. 18 alla prod. del ricorrente del 21.4.2021) chiedeva allora conto dei tempi di ripresa dei lavori. E, nel contempo, fin da questa comunicazione lamentava di aver redatto una perizia di variante, resasi a suo dire necessaria a seguito delle criticità emerse già all’avvio dei lavori (e che avevano poi condotto alla loro sospensione), alla quale l’Amministrazione non aveva però fornito alcun riscontro.
1.6.1 L’Amministrazione, con nota prot. 9169 del 19.3.2024, riscontrava la comunicazione dell’Edilia nei termini seguenti:
- essa premetteva che la perizia di variante era stata redatta dalla società solo sua sponte , e in assenza di qualsiasi intesa sul punto con la direzione dei lavori;
- la informava dello stato del procedimento avviato dall’Agenzia del Demanio, ancora in quel momento non definito, di assegnazione dell’immobile alla Soprintendenza archivistica;
- intimava alla società l’eliminazione del materiale di risulta delle lavorazioni già effettuate non ancora rimosso dal cantiere.
La società, con una nuova comunicazione del 12 aprile 2014, nel riaffermare la necessità della contestata redazione della perizia di variante, insisteva per la sottoscrizione dei contratti di appalto. E nel contempo chiedeva all’Amministrazione la “ giusta remunerazione delle opere eseguite perché ritenute necessarie ed indispensabili da questa Direzione dei Lavori”; oltre che di fornire chiarimenti circa l'indirizzo concreto da assegnare al progetto di riqualificazione dei locali, stante l’ampio lasso di tempo ormai trascorso dall’aggiudicazione e dalla consegna dei lavori.
1.6.2 Dalla documentazione agli atti di causa non emergono poi ulteriori comunicazioni tra le parti fino alla nota prot. n. 9656/2016 del 17 marzo 2016 n. 2016, con la quale il Provveditorato alle Opere Pubbliche, sul presupposto che l’edificio era stato nel frattempo restituito dalla Soprintendenza archivistica, non più interessata ad utilizzarlo, convocava presso lo stesso immobile l’Agenzia del Demanio e la società, al fine di definire le opere già realizzate quantificandone valore ed entità.
A tale incontro, tuttavia, la società non si presentava.
1.6.3 Nel frattempo la medesima aveva invece introdotto il giudizio r.g. n. 218/2016 innanzi al Tribunale civile di Campobasso, nel cui ambito in primo luogo chiedeva l’accertamento del proprio diritto allo scioglimento dall’impegno derivante dall’aggiudicazione dei due contratti di appalto, oltre al rimborso sia delle spese contrattuali (spese per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto), sia delle spese sostenute in fase di esecuzione dei lavori. Nel contempo, la società agiva per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. in ragione del comportamento scorretto a suo dire tenuto dall’Amministrazione.
Con la sentenza n. 670/2018 il Tribunale civile, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione convenuta, aveva però dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull’intera controversia in favore del Giudice amministrativo, sul presupposto che le domande poste in giudizio attenessero “... per evidenza alla fase pubblicistica del rapporto tra la medesima attrice ed il Ministero convenuto” .
1.7 Nel prosieguo della vicenda la Edilia s.r.l., pur non riassumendo il giudizio nel termine di legge di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza appena detta, ha proposto l’odierno ricorso autonomo innanzi a questo T.A.R. con il quale, replicando le conclusioni già formulate innanzi al Tribunale civile di Campobasso, ha chiesto di:
i) dichiarare, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. n. 163/2006, lo scioglimento di ogni vincolo rispetto alle procedure di gara presupposte dalla causa;
ii) condannare il Ministero al rimborso di tutte le spese da essa sostenute, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale in ragione della violazione dei principi di correttezza e buona fede.
E ha quantificato le proprie spettanze nel complessivo ammontare di € 173.303,62 oltre interessi, di cui € 86.097,89 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per i lavori eseguiti, ed €. 87.205,73 a titolo di risarcimento del danno.
1.8 L’Amministrazione, costituitasi nel nuovo giudizio, non ha contestato il diritto della ricorrente ad ottenere - ai sensi dell’art. 11 comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 - il rimborso delle spese sostenute per i lavori eseguiti, limitandosi per questo capo a ritenere non dovuta la restituzione degli esborsi affrontati per la partecipazione alla gara.
Essa si è invece opposta alla domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, reputandola infondata nel merito.
1.9 All’udienza pubblica del 22.5.2024 parte ricorrente ha fatto pervenire la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, mentre l’Avvocatura dello Stato si è riportata alla memoria di costituzione insistendo per il rigetto della domanda.
La causa è stata quindi trattenuta una prima volta in decisione.
2. All’esito della su indicata udienza è stata emessa la sentenza non definitiva n. 225/2024.
Il Tribunale, con tale provvedimento:
- ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
- preso atto dello scioglimento dei reciproci impegni derivanti dall’aggiudicazione disposta con determina comunicata con nota n. prot. 1121 del 27.2.2013, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, il SE, la Basilicata e la Puglia, ha riconosciuto alla società ricorrente il diritto al rimborso delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 11 comma 9 D.lgs. n. 163/2006;
- ai fini della quantificazione del quantum debeatur del rimborso, inoltre, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm. ha disposto una C.T.U. nominando quale consulente tecnico il dott. Carmine Franco D’Abate, iscritto nell’elenco dei consulenti ed esperti contabili del Tribunale di Campobasso;
- ha, infine, fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza pubblica del 7 maggio 2025.
3. L’elaborato peritale è stato depositato in data 17.1.2025.
4. Con nota depositata il 5.5.2025 parte ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione.
5. E all’udienza pubblica del 7.5.2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
6. Osserva il Collegio che la domanda della società diretta all’accertamento del diritto al rimborso delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 11 comma 9 D.lgs. n. 163/2006, deve essere parzialmente accolta.
Il suddetto diritto è stato infatti già riconosciuto nell’ an in favore della ricorrente con la sentenza non definitiva n. 225/2024: e, per ciò che concerne il quantum debeatur, il Collegio ritiene di condividere integralmente le documentate e motivate conclusioni rese dal CTU dott. D’Abate circa la determinazione delle somme da reputarsi dovute alla società, il cui importo complessivo è pari a euro 46.132,87, e pertanto significativamente divergente da quello richiesto dalla ricorrente, pari a euro 114.875,89.
Sul punto si può rinviare al prospetto presente alla pag. 38 della relazione del C.T.U., recante la descrizione delle spese sostenute dalla società ricorrente, con l’indicazione dei singoli importi da quest’ultima richiesti nel corpus del ricorso a titolo di rimborso ex art. 11 comma 9 D.lgs. n. 163/2006 e, per converso, di quelli riconosciuti invece come congrui dal consulente tecnico d’ufficio all’esito delle operazioni peritali.
6.1. Il Collegio, nell’esprimere la propria integrale condivisione delle conclusioni rese dal CTU quanto alla determinazione delle somme dovute alla ricorrente, ritiene nondimeno opportuno evidenziare, di seguito, i passaggi dell’analisi del consulente di maggior rilievo.
6.1.1. Degna di nota appare, innanzitutto, la ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d’ufficio con riferimento alle spese asseritamente sostenute dal privato per “ Consulenza tecnica per esame progetti e offerta ” – e facenti parte della voce denominata “ spese per la procedura di gara ” di cui al punto A della CTU -, indicate dalla ricorrente come pari ad € 12.856,67.
In relazione alla detta voce di spesa il CTU ha riscontrato l’avvenuto pagamento del compenso al professionista incaricato per un importo netto di € 1.040,00; nella consulenza d’ufficio è altresì rappresentato che “ l’ulteriore compenso convenuto di € 9.216,68, al netto degli oneri fiscali, da corrispondersi, come previsto dall’art.7 della convenzione de qua, all’atto dell’aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto con l’Ente non risulta pagato ”: da qui, ad ogni modo, la condivisibile conclusione per la quale “ relativamente alle spese asseritamente sostenute per “Consulenza tecnica per esame progetti e offerta”, indicate pari ad € 12.856,67, è stato riscontrato soltanto l’importo di € (1.000,00 + 9.216,68) = € 10.216,68, oltre previdenza di legge e, quindi, per un totale di € (10.216,68 x 1,04) = € 10.625,35, di cui soltanto € 1.040,00 effettivamente pagati. L’I.V.A. non rappresenta di certo un costo per l’impresa e, quindi, non può essere riconosciuta a rimborso ”.
Quanto in particolare alla riconducibilità della somma di € 9.216,68 - ancorché non ancora corrisposta dalla società ricorrente – al novero delle spese sostenute per la procedura ed oggetto di rimborso, il Collegio osserva che la predetta somma, pur non essendo stata ancora pagata, costituisce un’obbligazione già contratta dalla ricorrente, per la quale quest’ultima potrebbe esser perseguita in giudizio in caso di inadempimento, sicché appare del tutto corretta la sua collocazione nell’ambito delle spese nella sostanza sostenute per la procedura di gara.
6.1.2. Il Collegio reputa poi necessario sottolineare come le valutazioni del consulente tecnico siano pienamente condivisibili anche in ordine alla voce di spesa “ consulenza tecnica per verifica condizioni edificio ”, così come illustrate al punto H dell’elaborato peritale (pag. 15), in relazione alla quale il CTU ha motivatamente rilevato come, sulla base della documentazione in atti, alcun compenso possa ritenersi dovuto in favore del professionista incaricato della su indicata attività, arch. De Rienzo.
6.1.3. Sono infine condivisibili in toto le motivate valutazioni - illustrate alle pagg. 36-39 della CTU - con le quali il consulente tecnico d’ufficio ha ritenuto di disattendere le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte ricorrente circa le risultanze conclusive delle attività peritali.
7. In conclusione, il ricorso deve dunque trovare accoglimento in aderenza alle persuasive valutazioni espresse dal C.T.U., con la conseguenza che - previo riconoscimento del diritto della ricorrente al rimborso delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 11 comma 9 D.lgs. n. 163/2006, già accertato nell’ an con la sentenza non definitiva n. 225/2024 - deve disporsi in questa sede la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle dette spese, quantificate in euro 46.132,78.
Il Collegio ritiene peraltro che non vi siano elementi per assumere che la somma dovuta, come sopra determinata, sia ascrivibile al genus dei debiti di valore: sicché sul relativo ammontare non dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria, pur indicata dal CTU nell’elaborato peritale (cfr. pagg. 21-22 e 38-39 della perizia in atti), ma unicamente gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
10 Venendo infine alla richiesta del CTU di liquidazione del proprio compenso, il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l'istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. per l'attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione) la somma di € 2.836,97 (importo determinato sulla base dello scaglione medio previsto dall’ art. 2 - delle Tabelle allegate al D.M. 30 Maggio 2002 per la perizie o consulenze tecniche in materia amministrativa, contabile e fiscale, indicato nella notula del CTU, e previa detrazione dell’importo pari ad € 1.000,00 per l’acconto già corrisposto), oltre I.V.A e contributi come per legge.
11 In ragione della complessità specialistica dei profili coinvolti nel giudizio e dell’esito complessivo della controversia, devono ritenersi sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra la le parti. Le spese relative all’onorario per il CTU sono ripartite nella misura del 50% a carico di ciascuna delle parti in causa: per la società ricorrente, al netto dell’anticipazione del compenso già posta a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il SE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori, che si liquidano in euro 46.132,78 oltre ad interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Compensa le spese del giudizio e pone l’onorario e le spese di CTU a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO