Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1436/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24 giugno 1968; rappresentato e difeso, inizialmente dall'avv. Laura Borsarini, successivamente dall'avv. Rossella Porto, e infine dall'avv. Luigi
Leonetti come da procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cosenza, Via Magna Grecia n. 9
- attore - contro
, C.F. nata a [...] il 21 CP C.F._2 luglio 1980; rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Corriere come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrolibero (CS), Via Sandro Pertini n. 6
- convenuta -
1 di 19
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso ex art. 337 quinquies c.c.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
-In via principale, e nel merito,
a modifica di quanto previsto nel decreto del 30/10/2020 si chiede voler:
a) disporre l'affidamento condiviso della minore;
Per_1
b) collocare la minore in via esclusiva e prevalente presso la madre;
c) disporre il diritto di visita del padre come segue, sempre tenuto conto della volontà della figlia di frequentarlo, delle esigenze dei genitori,e delle indicazioni derivanti dal mediatore familiare nonché dai Servizi Sociali, eventualmente incaricati:
• Due weekend al mese, dal venerdì pomeriggio (all'uscita di scuola) alla domenica sera a settimane alternate, con pernottamento e cena, quando riaccompagnerà la bambina presso l'abitazione della mamma entro le ore 21.00;
• Un giorno a settimana, da concordare in base alle esigenze lavorative del padre e della madre, dalle ore 17.30 alle ore
20.00, con cena, e riaccompagnarla poi presso l'abitazione della mamma;
• tre giorni durante le vacanze natalizie, compreso ad anni alterni il giorno di Natale, con pernottamento;
• tre giorni durante le vacanze Pasquali compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
• 15 giorni non consecutivi (al massimo sette giorni consecutivi), durante le ferie estive dal 01 Luglio al 10 Settembre di ogni anno da concordarsi, con comunicazione scritta, entro il 31
Maggio di ogni anno, a far data in ogni caso dall'anno 2024;
2 di 19 • eventuali cambiamenti dovranno essere concordati preventivamente, con comunicazione da effettuarsi anche per iscritto a mezzo mail;
• disporre che le festività extra infrasettimanali calendarizzate verranno tra di loro alternate previo tempestivo accordo tra i medesimi;
qualora per motivi inerenti le esigenze della figlia
(ad esempio malattia o causa di forza maggiore) non sia possibile per il padre o la madre trascorrere i giorni di propria competenza in base all'organizzazione della minore e le esigenze dei genitori, si impegnano reciprocamente a far recuperare tali periodi di tempo non goduti;
• disporre che la minore trascorra il giorno del compleanno del padre, nonché la festa del papà con quest'ultimo; il giorno del compleanno della madre, nonché la festa della mamma con quest'ultima e i propri rispettivi compleanni ad anni alterni con ciascun genitore o eventualmente e preferibilmente con entrambi i genitori;
• disporre che le modalità di visita su indicate dovranno essere esercitate nel pieno rispetto degli impegni scolastici, parascolastici, educativi, ricreativi, sportivi e formativi della minore, concordando comunque con l'altro genitore ogni modalità nell'esercizio di tale diritto;
• disporre che entrambi i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi per iscritto il domicilio ed il recapito della minore relativo al luogo di villeggiatura;
inoltre durante il periodo di vacanza ciascun genitore si impegna a far raggiungere telefonicamente la figlia dall'altro genitore;
eventuali viaggi all'estero della minore dovranno essere oggetto di espresso accordo tra i genitori salvo quanto stabilito al punto che segue;
e) confermare a carico del sig. il pagamento del contributo al Pt_1 mantenimento della figlia con la corresponsione di una somma mensile complessiva pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente
3 di 19 secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere in ragione del 50% a carico del resistente e del 50% a carico della ricorrente delle spese straordinarie, da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione della figlia minore ed allo scopo si individuano Per_1 tali spese e le modalità di assunzione nelle seguenti come da
Protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche e convenzionate, erogati dal SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
d) apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
e) medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
f) interventi chirurgici urgenti ed indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN;
g) cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b) esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
c) trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
d)
4 di 19 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
e) interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
f) visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia); g) cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnostiche;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno anche per la scuola privata;
c) assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
d) dotazione informatica (pc/tablet ecc..) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici
(BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio;
e) le rette per l'asilo nido e la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico da e per la scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
f) alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
g) corsi privati in lingua straniera;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi
5 di 19 di entrambi i genitori;
b) centro ricreativo estivo;
c) un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc..), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
d) spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
e) spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori per il figlio;
- spese extrascolastiche ludiche e sportive (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico
(musica, teatro, pittura, etc..), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero; c) mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
f) Disporre a favore della sig.ra il 100% l'importo CP percepito in forza dell'assegno unico nell'interesse della figlia
. Per_1
g) disporre che il sig. non autorizzi l'altro genitore a espatriare Pt_1 con la figlia minore;
h) disporre che entrambi i genitori si impegnino reciprocamente alla loro reperibilità telefonica nei periodi in cui la minore si trova presso di loro e ad effettuare le comunicazioni scolastiche di cui sono venuti a conoscenza e quelle relative al suo stato di salute;
6 di 19 i) disporre che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con loro e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi.
Con vittoria di spese ed onorari.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
In via istruttoria:
-Si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per testi, nonché interpello di parte resistente sui capitoli di prova che ci si riserva di formulare nelle successive memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
-Ordinare alla sig.ra Dott.ssa e/o a terzi ex art. 210 c.p.c. di CP esibire in giudizio, ai fini della competenza dell'Intestato Tribunale, documentazione attestante iscrizione di alla scuola Persona_2 materna statale “Sant'Agostino” di Reggio Emilia, contratto di lavoro presso l'Inps di Reggio Emilia, nonché contratto di locazione / comodato dell'immobile in cui abita in Reggio Emilia (RE);
-Ordinare alla sig.ra Dott.ssa e/o a terzi ex art. 210 c.p.c. di CP esibire in giudizio la documentazione medica attestante le valutazioni diagnostiche ed eventuali prese in carico dal Centro Salute Mentale territorialmente competente come da prescrizione del Tribunale per i
Minorenni del 01/03/2022.
-Disporre percorso di mediazione familiare dei genitori e/o eventuale supporto dei Servizi Sociali per il monitoraggio della situazione familiare, se ritenuto opportuno, e/o disporre CTU atta ad accertare la capacità genitoriale delle parti, se ritenuta opportuna.
Per PARTE CONVENUTA:
CHIEDE Che l'On. Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, voglia confermare l'affidamento super esclusivo della minore Per_2
alla madre, signora , presso la cui abitazione,
[...] CP sita attualmente in Reggio Emilia, via Francesco Cassoli, 10,
7 di 19 continuerà ad essere collocata stabilmente, disponendo che la frequentazione padre-figlia si svolga tramite incontri osservati presso i Servizi Sociali di Reggio Emilia sino a quando si sarà ben strutturato un adeguato rapporto padre-figlia, che garantisca l'interesse della bimba ad una sua sana e armoniosa crescita, con un programma di incontri che l'On. Tribunale adito vorrà predisporre nell'interesse superiore della Minore. Voglia, altresì, l'On. Tribunale disporre ogni ulteriore provvedimento – anche economico - che riterrà opportuno nell'interesse della piccola . Persona_2
Con vittoria di spese.
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova :
a) Vero che la signora ha accompagnato e prelevato CP la figlia in occasione di iniziative, eventi ed attività Persona_2 extrascolastiche nell'anno 2023/2024
b) Vero che in alcune occasioni era presente oltre alla madre della bimba anche il padre, ; Parte_1
c) Ci descriva in tali casi il comportamento della bimba nei confronti dei due genitori.
d) Vero che il 9 agosto 2024 il dr. si faceva Parte_1 trovare sotto casa del mare della famiglia della dr.ssa
[...]
in Fiumefreddo (CS); CP
e) Vero che in quell'occasione la figlia andava in braccio Per_1 alla madre e le chiedeva di salire a casa;
f) Vero che il 10 agosto 2024 l'autovettura del dr.
[...]
era parcheggiata nei pressi della casa del mare della Parte_1 famiglia di in Fiumefreddo IO;
CP
g) Vero che giorno 11 agosto 2024 il dr. Parte_1 giungeva, via mare, con un materassino accanto alla figlia che era in acqua presso la spiaggia di Fiumefreddo;
Per_1
h) Vero che il dr. diceva alla figlia d Parte_1 Per_1 seguirlo per un giro in motoscafo e andare all'acquapark;
8 di 19 i) Vero che in questa occasione la bambina usciva dal mare e chiedeva alla madre di riportarla a casa.
Si indica come testi la signora via Candelu, 10, Reggio Tes_1
Emilia per i capitoli di prova a, b e c. Si indicano come testi, per i capitoli da d a i, i signori via Martiri della Libertà 2/A, Testimone_2
Marano Marchesato (CS) e viale Gorizia 24/A, Testimone_3
Roma.
FATTI DI CAUSA
1. e sono genitori di Parte_1 CP
, nata il [...]. Per_1
I rapporti genitoriali sono retti dal decreto ex art. 337 bis e ss.
c.c. emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30 ottobre 2020, e confermato dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza n.
2/2021 in data 1° febbraio 2021, con cui è stato disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre con facoltà di assumere ogni decisione di maggior interesse per la salute, educazione, istruzione e residenza della figlia senza necessità di consultare il padre, nonché lo svolgimento degli incontri tra padre e figlia per almeno due volte a settimane in forma protetta con incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare e monitorare il diritto di visita paterno, ponendo a carico del Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad €
400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 10 maggio 2024, ha chiesto Parte_1
l'affidamento condiviso della minore e la regolamentazione Per_1 del proprio diritto di visita in forma libera secondo il calendario meglio ivi specificato.
3. Respinta, con provvedimento in data 17 maggio 2024,
l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. proposta dal Rocca, CP si è costituita con memoria depositata in data 15 luglio 2024 per chiedere l'integrale rigetto del ricorso.
9 di 19 4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 maggio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. ed acquisita una relazione preliminare da parte dei Servizi sociali, alla prima udienza del 19 settembre 2024 sono state sentite le parti personalmente ed è stato esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 20 settembre
2024, sono state confermate le statuizioni di cui al decreto ex art. 337 bis e ss. c.c. emesso dal Tribunale di Cosenza in data 30 ottobre
2020, ed è stata altresì disposta C.T.U. genitoriale, nominando all'uopo la dott.ssa , la quale, a seguito di rinuncia Persona_3 all'incarico, è stata poi sostituita dal prof. Persona_4
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte, con rinuncia da parte di entrambe ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 5 anni. Per_1
Per una migliore comprensione dei motivi della presente pronunzia, è necessario effettuare una sintetica ricostruzione dei rapporti intercorrenti fra le parti e, in particolare, delle pregresse vicende processuali.
Il Tribunale di Cosenza, con decreto in data 30 ottobre 2020, disponeva, per quanto qui rileva, l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore alla madre con svolgimento degli incontri tra padre e figlia per almeno due volte a settimane in forma protetta e con incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare e monitorare il diritto di visita paterno.
La decisione veniva assunta in ragione delle violenze assistite perpetrate dall'uomo a danno della madre e, conseguentemente,
10 di 19 della necessità di preservare l'equilibrio psico-fisico della minore e la serenità dell'ambiente familiare, nonché della dimostrata inidoneità genitoriale del padre (in motivazione si legge, in particolare, che «Gli episodi di maltrattamenti fisici e verbali denunziati dalla [...] ed CP avvenuti davanti alla piccola, ed in particolare quelli del 19 marzo
2020 e dell'8 aprile 2020, quando il , pur essendo stato Pt_1 informato già in data 6 aprile dalla signora di essere CP nuovamente incinta, aggrediva la resistente per motivi futili cagionandole trauma cranico, contusioni e un forte ematoma ad un occhio, appaiono espressivi di una inidoneità a garantire le fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psico-fisica di »). Per_1
Tali statuizioni venivano confermate dalla Corte d'appello di
Catanzaro che, con sentenza n. 2/2021 in data 1° febbraio 2021, rigettava il reclamo interposto dal , evidenziando che Pt_1 correttamente il giudice di prime cure aveva tenuto conto delle risultanze del giudizio penale instaurato a carico dell'uomo per maltrattamenti in danno della compagna, perpetrati in presenza della minore e sfociati nell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla , e valorizzando, altresì, la tenera età della CP minore, l'assenza di un rapporto costante col padre con conseguente necessità di ricostruirlo serenamente e gradualmente, l'estrema conflittualità tra i genitori, nonché la difficoltà di operare scelte condivise nell'interesse della minore dovuta al divieto di avvicinamento.
Successivamente, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con decreto in data 1° marzo 2022, ribadiva l'incarico ai Servizi sociali di proseguire gli incontri in forma protetta e prescriveva, tra l'altro, a
, di presentarsi presso il Centro di Salute Mentale Parte_1 territorialmente competente per la presa in carico terapeutica e di seguire con regolarità le indicazioni dei sanitari.
11 di 19 Osservava il giudice minorile che, nonostante un miglioramento nel rapporto di coppia funzionale alla ripresa dei rapporti della minore con il padre per essersi le visite svolte autonomamente e liberamente secondo diretti accordi tra i genitori, non sussistevano le condizioni per modificare le statuizioni vigenti «poiché i Servizi delegati a procedere agli incontri non hanno fornito adeguate assicurazioni in ordine alla definitiva stabilizzazione psicologica del padre il quale anche nel corso della trattazione del presente procedimento non ha riconosciuto la propria condizione patologica e la necessità di sottoporsi a cure farmacologiche costanti rappresentando continui cambi di specialisti e l'assunzione di terapia all'occorrenza per un disturbo d'ansia correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa laddove emergono nell'incarto sanitario allegato indicazioni di un disturbo di personalità e di uno stato d'ansia reattivo».
Infine, il Tribunale di Cosenza, con decreto in data 10 maggio
2023, respingeva il ricorso presentato da inteso Parte_1 alla modifica dell'affidamento e del regime di visita con la figlia sul presupposto del mancato superamento delle criticità che avevano giustificato l'adozione dell'affidamento esclusivo della minore alla madre e dell'assenza di sufficienti garanzie circa la capacità del padre di prendersi cura della minore in autonomia.
Sotto un primo profilo, il Tribunale osservava che la sopravvenuta pronuncia di assoluzione del per il reato ex art. Pt_1
572 c.p., da lui invocata a sostegno delle richieste di modifica, non solo non poteva condurre ad una rivalutazione dei medesimi fatti già considerati nel provvedimento attinto dall'istanza di revisione, non potendo quest'ultima basarsi su una diversa valutazione di circostanze preesistenti alla formazione del titolo, ma la pronuncia assolutoria si fondava non già sul disconoscimento dei fatti addebitati all'uomo e valorizzati nel decreto di cui si chiedeva la modifica, quanto, piuttosto, sull'assenza del requisiti dell'abitualità e della condizione di soggezione della vittima, essendo infatti il stato Pt_1
12 di 19 riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 582 c.p. per le lesioni cagionate a nel mese di aprile 2020. CP
Sotto un secondo profilo, quel giudice ha evidenziato che il Pt_1 aveva «perseverato nell'assunzione di atteggiamenti aggressivi, sia pure sul piano soltanto verbale, in confronto della ed alla CP presenza della figlia, con ciò confermando la sua incapacità di accantonare le ragioni di contrasto con la ex compagna nel superiore interesse della minore e la inidoneità a condividere le responsabilità che l'affido condiviso comporta».
Quindi, trasferitasi la minore a Reggio Emilia con la madre,
ha riproposto dinanzi a questo Tribunale le Parte_1 medesime domande già ripetutamente respinte dai giudici calabresi.
Tralasciato il motivo afferente alla sopravvenuta assoluzione dal delitto di maltrattamenti in famiglia perché privo del carattere della novità, l'odierno attore, a sostegno delle domande, ha dedotto che da quasi tre anni gli incontri con la minore si sarebbero svolti autonomamente, regolarmente e serenamente, sia pure alla presenza della madre e perfino da quest'ultima incoraggiati, tanto da essere il rapporto con divenuto sempre più costante e solido Per_1 nonostante la distanza tra l'abitazione del padre , in Per_5 provincia di Cosenza) e quella della figlia, e che la , a fronte CP della sua richiesta di modificare le condizioni di affidamento, da aprile
2024 avrebbe rifiutato ogni contatto ed ostacolato gli incontri tra lui e la figlia, preannunciando, altresì, di essere prossimo a trasferirsi in una città più vicina alla residenza abituale della minore proprio per poter intrattenere con quest'ultima un rapporto più costante.
Di contro, la ha sostenuto che il padre non si sappia CP ancora relazionare in maniera idonea con la bambina.
Così sinteticamente sintetizzate le prospettazioni delle parti, giova ricordare che, come noto, trattandosi di procedimento ex art. 337 quinquies c.c., i “giustificati motivi” ex art. 473 bis.29 c.p.c. la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni
13 di 19 attualmente vigenti, adottate in un precedente provvedimento ex art. 337 bis c.c., per giurisprudenza consolidata, postulano la sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali erano state stabilite le precedenti condizioni e dovendosi peraltro escludere dal novero dei fatti rilevanti quelli che avrebbero potuto farsi valere nel precedente giudizio (Cass. 3149/2001).
Orbene, nel settembre 2024, ossia al momento della prima udienza, la situazione familiare si presentava in questi termini:
− madre e figlia vivevano (e ancora vivono) a Reggio Emilia, mentre il padre abitava (e ancora abita) a Mendicino (CS);
− per un paio d'anni, la madre, nonostante le statuizioni vigenti stabilissero lo svolgimento di incontri tra padre e figlia in modalità protetta, aveva acconsentito alla libera frequentazione tra i due, sia pure alla sua presenza;
− tuttavia, a fronte delle richieste del padre di una maggiore libertà nella frequentazione della figlia, la madre non si era più resa disponibile a consentire gli incontri in modalità “vigilata”, come fino ad allora fatto, pretendendo invece il rispetto delle disposizioni giudiziali;
− quindi, da giugno 2024 il padre aveva incontrato la figlia solamente in occasione dell'unico incontro protetto Per_1 organizzato dai Servizi sociali di Reggio Emilia in data 22 luglio 2024, durante il quale «la minore appare affettivamente legata al padre [...] in alcuni momenti è apparsa particolarmente presa dai nuovi giochi
(regali portati dal padre) e delle attività promosse (cena nel suo posto preferito)» (cfr. relazione dei Servizi sociali in data 5 settembre
2024).
Pertanto, avuto riguardo alla particolarità della situazione, a tutti i fattori personali emersi in causa ed alla richiesta attorea, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che, peraltro, fino ad allora non era mai stata espletata in alcuno dei precedenti procedimenti.
14 di 19 La prima C.T.U., dopo aver svolto due colloqui con ciascuna parte, oltre ad un altro con gli operatori dei Servizi sociali, ha rinunciato all'incarico a causa delle «tensioni» createsi durante le operazioni peritali ed ostative a garantire «un clima sereno e collaborativo», riferendo (i) di «difficoltà da parte del Dott. nel Pt_1 mantenere un atteggiamento adeguato al contesto e rispettoso dei ruoli» con un «approccio comunicativo che ostacola l'instaurarsi di un confronto sereno e costruttivo», (ii) di «significative problematiche nell'interazione, attribuibili ad uno stile comunicativo dominante e talvolta prevaricante, caratterizzato dalla tendenza ad imporre argomenti e priorità fino ad arrivare a nemmeno troppo velate contestazioni rispetto alla conduzione della consulenza, esternando, in alcuni momenti, un senso di inutilità nei confronti del lavoro in via di svolgimento» (cfr. relazione della dott.ssa depositata in Per_3 data 25 novembre 2024), (iii) che «In occasione del secondo incontro
[...] la stessa avvocatessa Borsarini è intervenuta più volte per contenere il suo assistito, esortandolo ad assumere un atteggiamento più collaborante e più rispettoso dell'operato del CTU», (iv) della
«conflittualità emersa tra il Dott. e la CTP della signora , Pt_1 CP dott.ssa sin dal primo colloquio, il Dott. ha manifestato Per_6 Pt_1 una marcata insofferenza nei confronti degli interventi della CTP, culminata il 18 novembre scorso nell'invio di una comunicazione», (v) di «scambi comunicativi tra le parti durante i colloqui [...] caratterizzati da toni molto accesi, frequenti interruzioni, sovrapposizioni, fraintendimenti e attriti che hanno compromesso il sereno svolgimento dei lavori».
Analoghe difficoltà ha incontrato anche il secondo C.T.U., che ha riferito di non aver potuto portare a termine l'incontro del 21 marzo
2025 «poiché il sig. si è opposto a qualsiasi proposta ed Pt_1 indicazione del CTU (relative ad una ripresa dei rapporti con la figlia secondo quanto concordato con il Servizio sociale), insistendo sul fatto di non voler partecipare agli incontri assistiti, ma, testualmente,
15 di 19 di “voler fare il padre” secondo diverse modalità non specificate». Il
C.T.U. ha precisato di avere «provato ripetutamente a sollecitare la scelta di due giorni nei quali programmare gli incontri con la minore, inizialmente avvalendosi dei servizi sociali, senza però poter contare su alcuna collaborazione del sig. il quale ha assunto Pt_1 atteggiamenti fortemente oppositivi, provocatori e polemici, invitando il CTU a “rispondere ai quesiti” e chiedendogli a termine dell'incontro, con aria minacciosa, se egli e le sue figlie “stanno bene”».
Il C.T.U., nel concludere la relazione peritale, ha quindi dato atto di avere «constatat[o] nel sig. un'assenza di competenze Pt_1 riflessive» «tale da incidere direttamente sulle capacità genitoriali», evidenziando, in particolare, che «Le sue risposte sono state regolarmente caratterizzate da assenza di integrazione e di elaborazione, da attribuzione bizzarre o inadeguate di stati mentali a se stesso o agli altri, da distorsioni al servizio del Sé e delle proprie aspettative», che la sua posizione è apparsa «illogica e inspiegabile» perché, «posto di fronte alla concreta prospettiva di poter finalmente incontrare sue figlia come egli stesso richiedeva, secondo un programma concordato con il Servizio sociale che prevedeva un progressivo ampliamento dei tempi, [...] ha opposto un ostinato rifiuto, ripetendo in una stereotipata litania la sua “astratta” pretesa di “fare il padre”, senza accettare i passaggi che glielo consentirebbero», nonostante l'assenza di qualsivoglia atteggiamento ostacolante da parte della madre.
Osserva, quindi, il Tribunale come nel corso delle operazioni peritali il abbia confermato di non avere superato gli Pt_1 atteggiamenti di aggressività verbale e le modalità comunicative disfunzionali già riscontrate in tutti i precedenti giudizi, a cui vanno aggiunti (i) l'atteggiamento di aperta sfiducia e contestazione verso la stessa attività da lui stesso richiesta, assunto nei confronti di entrambi i consulenti che si sono avvicendati, (ii) il rifiuto degli incontri protetti – evidentemente finalizzati ad una eventuale e
16 di 19 graduale liberalizzazione ed organizzati dai Servizi sociali nel fine settimana (sabato e lunedì) secondo le sue stesse richieste (cfr. pagina 13 dell'elaborato peritale depositato in data 1° aprile 2025) – ai quali si è presentato solo in quattro occasioni, di cui uno a novembre 2024 e tre solo pochi giorni prima dell'ultima udienza, (iii)
l'ormai prolungato (e incontestato) inadempimento dell'obbligo contributivo, che si protrae da otto mesi (cfr. verbale d'udienza del 5 giugno 2025).
Non sussistono, quindi, i presupposti né per disporre l'affidamento condiviso né per modificare l'attuale regime di affido.
Né in senso contrario può essere valorizzata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 3 febbraio 2025, e sopravvenuta nel corso del presente giudizio, che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 6 maggio 2022, ha assolto il dal reato di cui all'art. 582 c.p. per le lesioni Pt_1 cagionate a , perché il fatto non sussiste, non essendo CP stato l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre fondato esclusivamente sul fatto per il quale egli era stato tratto a giudizio.
Al pari deve dirsi con riguardo agli incontri padre-figlia, che, come suggerito dal C.T.U., poiché estremamente diradati, dovranno prevedere una progressività, secondo modalità e tempi condivisi con il Servizio sociale, ossia inizio degli incontri “assistiti” in spazio neutro presso il Servizio, poi in spazi aperti, quindi presso il domicilio paterno per giungere possibilmente ad una loro liberalizzazione nell'arco di alcuni mesi.
Va quindi confermato l'incarico ai Servizi sociali di regolamentare gli incontri padre-figlia, che potranno riprendere solo se e quando il padre accetterà questo programma e fornirà la propria disponibilità in tal senso, provvedendosi, solo per chiarezza, a meglio formulare in dispositivo tale incarico, già sostanzialmente conferito con i provvedimenti vigenti.
17 di 19 Alla luce delle risultanze della C.T.U., è superfluo acquisire una relazione d'aggiornamento da parte dei Servizi sociali, già peraltro sentiti direttamente dall'ausiliare.
La mediazione familiare, sollecitata dall'attore, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 473 bis.10 c.p.c., atteso che non solo il procedimento, ormai transitato in decisione, non si trova in una fase precedente all'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ma neppure vi è il consenso della convenuta.
Non vi necessità di disporre formalmente una vigilanza da parte del giudice tutelare, come da sollecitazione della convenuta, sia perché si tratta di attività prevista ex lege dall'art. 337 c.c. ed attivabile su istanza di parte, sia perché, in ogni caso, i Servizi sociali sono già istituzionalmente tenuti a segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore riscontrate nell'adempimento del mandato giudiziale conferito.
2. L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento (per irrilevanza / superfluità) delle istanze istruttorie insistite dalle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€ 1.204,00) e trattazione (€
1.806,00) e i parametri minimi della fase decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla mancata redazione di scritti conclusivi.
Le spese delle C.T.U. vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. rigetta le domande proposte da;
Parte_1
18 di 19 2. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare e monitorare gli incontri del padre con la minore, inizialmente in forma protetta, anche a fini osservativi e valutativi, da effettuarsi con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico di quest'ultima, liberalizzandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
3. condanna a rifondere a Parte_1 CP le spese di lite, che liquida in € 6.164,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. pone definitivamente le spese delle C.T.U., liquidate come da separati decreti, a carico di . Parte_1
Si comunichi ai Servizi sociali competenti per territorio (Reggio
Emilia - Polo Est).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 12 giugno 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi
19 di 19