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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1758/2017 vertente
TRA
C.F.: , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Molinella n. 8, presso lo studio dell'avv. Rossana Coppolino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa a margine della memoria costitutiva di nuovo difensore.
OPPONENTE
e
P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via F. Miceli Picardi n. 9, presso lo studio dell'avv. Valentina Gallo, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
OPPOSTA
e
, C.F.: elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1 in Paola, via Gramsci n. 9, presso lo studio dell'avv. Cristina Tavone, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo.
TE MA
pagina 1 di 29 e
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Cosenza, CP_3 C.F._2 via Negroni n. 53, presso lo studio dell'avv. Manfredo Piazza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RZ HI
e
C.F.: , Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC dell'avv. Ilaria Perin, che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
TE MA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla inammissibilità dell'opposizione per sopraggiunta transazione novativa, eccepita da e dalla Curatela del fallimento della società CP_3 [...]
CP_1
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, e la Curatela del fallimento della società CP_3 CP_1 hanno dedotto di aver sottoscritto con il condominio “ ” in data 22.06.2018
[...] Pt_1 una transazione novativa, approvata con assemblea condominiale del 17.08.2018, per effetto della quale le parti avrebbero rinunciato al precedente contratto di appalto oggetto delle domande principali e riconvenzionali formulate con la presente azione di opposizione;
hanno chiesto, pertanto, che venga dichiarata inammissibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condominio “ ” e, in subordine, Pt_1 che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
L'eccezione non merita accoglimento.
Dalla lettura dell'atto di transazione stragiudiziale di lite pendente, stipulato il
22.06.2018 tra il , la società e il geom. Parte_1 Pt_1 Controparte_1 CP_3
e approvato con delibera assembleare del 17.08.2018 (v. allegati alla comparsa di
[...] costituzione e risposta di , si evince che tanto la risoluzione del contratto CP_3 di appalto del 16.03.2012 quanto la rinuncia da parte del “ ” alla Parte_1 Pt_1
pagina 2 di 29 prosecuzione della presente azione giudiziaria nei confronti della società CP_1
– quale impresa appaltatrice – e del geom. – in qualità di direttore dei
[...] CP_3 lavori – erano subordinate alla condizione che i contraenti adempissero alle obbligazioni Contr reciprocamente assunte (v. artt. 6 e 7) e, in particolare, che: si CP_1 impegnasse a ripristinare i vizi dell'opera rilevati dal nuovo direttore dei lavori entro cinque giorni dalla ratifica della transazione da parte dell'organo assembleare (art. 2); il condominio “ ”, aderendo al ripristino dei vizi d'opera riscontrati, si impegnasse Pt_1
a cooperare con l'impresa appaltatrice per trovare la soluzione più aderente a quanto previsto nell'originario contratto di appalto e al contempo meno dispendiosa (art. 3), oltre che a corrispondere alla ditta esecutrice dei lavori l'importo di € 10.000,00 in tre rate, di cui le prime due di € 3.500,00 e l'ultima di € 3.000,00 (art. 4).
Adempiendo a tali obbligazioni, le parti avrebbero risolto il contratto di appalto del
16.03.2012 impegnandosi a sottoscrivere diverso contratto avente ad oggetto le opere rimaste incompiute con previsione dei costi non più a misura ma a corpo (art. 7); qualora una di loro non avesse adempiuto agli obblighi assunti con la transazione, la parte adempiente avrebbe avuto diritto a riprendere le azioni giudiziarie in corso, ivi compresa quella nei confronti del geom. (art. 8). CP_3
Le parti contraenti hanno, dunque, inteso subordinare la risoluzione del contratto di appalto del 16.03.2012 all'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte, stabilendo che il nuovo assetto di interessi da loro stabilito fosse regolamentato da diverso contratto che si impegnavano a stipulare;
parimenti subordinata all'adempimento delle obbligazioni era la rinuncia da parte del condominio “ ” a Pt_1 proseguire l'azione giudiziaria nei confronti della società e di Controparte_1
. CP_3
Ebbene, nel caso di specie, non sono rinvenibili agli atti di causa elementi probatori da cui desumere che i contraenti abbiano adempiuto alle obbligazioni assunte con la stipula dell'atto stragiudiziale, sicché non risultano avverate le condizioni per la rinuncia della presente azione giudiziaria, da parte del nei confronti di Parte_1
e della società CP_3 Controparte_1
Per tutti i motivi esposti, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo va disattesa.
2. Sull'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione è fondata e va accolta.
pagina 3 di 29 Con la presente azione giudiziaria, il si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 402/2017 emesso in data 06.09.2017 nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 1287/2017, con il quale il Tribunale di Paola gli aveva ingiunto di pagare alla società l'importo di € 11.723,81, oltre interessi e spese, per lavori edili Controparte_1 eseguiti e non pagati, risultanti dalle fatture n. 12 del 20.04.2015, di € 9.169,81, e n. 22 del 17.04.2013 di € 2.527,00, quale residuo del maggior importo di € 32.890,00.
A sostegno dell'opposizione il ha dedotto che nulla sarebbe dovuto alla Parte_1 società poiché entrambe le fatture poste a fondamento del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto si riferirebbero a lavori mai ultimati e affetti da vizi e difformità che lo stesso legale rappresentante della società appaltatrice avrebbe riconosciuto in sede di assemblea condominiale del 31.08.2015; inoltre, la società si sarebbe Controparte_1 resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, sia per non aver rispettato i termini di consegna stabiliti, sia per aver eseguito i lavori in maniera discontinua, sospendendo la loro esecuzione immotivatamente per lunghi periodi, fino ad abbandonare definitivamente il cantiere lasciando l'opera incompiuta.
Sulla base di tali presupposti, il ha spiegato anche domanda Parte_1 riconvenzionale diretta ad ottenere una pronuncia che dichiari l'avvenuta risoluzione ipso iure del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1662 c.c. o, in alternativa, che disponga la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento della società opposta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subìti quantificati in € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
Secondo l'assunto di parte opponente, solidalmente responsabili con la società
[...] sarebbero anche e poiché costoro, nelle CP_1 CP_3 Controparte_2 rispettive qualità di direttore dei lavori e di amministratore pro tempore del Parte_1 al tempo dell'esecuzione del contratto d'appalto, avrebbero omesso i dovuti controlli sull'operato della ditta appaltatrice, non vigilando sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla consistenza dei difetti dell'opera, anche di quelli che l'appaltatrice avrebbe occultato. Il geom. , in particolare, si sarebbe reso inadempiente rispetto CP_3 agli obblighi assunti nei confronti del condominio con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera professionale del 04.09.2010, per non aver verificato l'effettiva ricorrenza delle cause di forza maggiore che avevano impedito la regolare prosecuzione dei lavori nei periodi di sospensione e per non essersi avveduto dei vizi dell'opera che lo stesso legale rappresentante della ditta appaltatrice aveva riconosciuto in sede di assemblea condominiale del 31.08.2015, attestando, anzi, mediante la sottoscrizione del certificato del 15.10.2014, la regolare esecuzione dell'opera per un valore complessivo pagina 4 di 29 di € 98.249,70; proprio dalla differenza tra quanto già versato dal (€ Parte_1
86.525,89) e il residuo che ingiustamente il direttore dei lavori avrebbe ritenuto dovesse essere versato alla ditta sorgerebbe il contestato credito di cui all'opposto decreto ingiuntivo (€ 11.723,81). Quanto alla posizione di costei si sarebbe Controparte_2 resa inadempiente rispetto agli obblighi nascenti dall'incarico fiduciario attribuitole dall'assemblea condominiale, sia per aver consegnato i lavori alla ditta appaltatrice solo in data 28.09.2012, mentre nel contratto di appalto il termine di consegna era fissato all'aprile 2012, sia perché, nonostante ella stessa con missiva del 30.11.2015, a firma del proprio difensore di fiducia, avesse denunciato alla ditta appaltatrice i difetti dell'opera, avrebbe comunque corrisposto in favore di quest'ultima la somma di € 2.500,00 quale acconto del maggior importo di cui alla fattura n. 22/2013 del 17.04.2013, per un totale versato in favore della società di € 86.525,89, così violando la volontà Controparte_1 espressa dai condomini.
Per questi motivi
, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e di CP_3
la parte opponente ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, Controparte_2 disporsi la risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato con per CP_3 grave inadempimento del professionista e dichiararsi il grave inadempimento di
[...] con riferimento al rapporto fiduciario intercorrente tra la stessa e il CP_2
in virtù del mandato conferitole dall'assemblea dei condomini, Parte_1 condannandoli, in solido con la società opposta, al risarcimento dei danni lamentati.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda CP_3 avanzata dal poiché infondata in fatto e in diritto, deducendo la Parte_1 correttezza del proprio operato e la manifesta genericità dei fatti indicati dall'opponente a sostegno della pretesa risolutiva e risarcitoria. ha chiesto il rigetto della domanda spiegata dal condominio, Controparte_2 contestandola nell'an e nel quantum e deducendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico sia a titolo di culpa in eligendo che a titolo di culpa in vigilando; che la consegna tardiva dei lavori alla ditta appaltatrice sarebbe dipesa esclusivamente dalla morosità dei condomini che avrebbero versato la prima rata di pagamento con notevole ritardo, nonostante i reiterati solleciti dalla stessa pervenuti;
che comunque avverso tale ritardo, alcun condomino in sede assembleare avrebbe avanzato rimostranze;
quanto al pagamento dell'importo di € 2.500,00 effettuato in favore della società nonostante i vizi dell'opera riscontrati, tale Controparte_1 versamento sarebbe stato eseguito in ossequio a quanto deliberato in sede di assemblea condominiale;
ella stessa avrebbe in più occasioni rilevato vizi e difformità dell'opera sia in sede assembleare sia a mezzo pec per il tramite del proprio difensore di fiducia, pagina 5 di 29 contestandoli formalmente alla ditta appaltatrice e chiedendone la tempestiva risoluzione;
non avrebbe avuto alcuna autonomia decisionale né operativa, essendo tenuta, in virtù del mandato conferitole dai condomini, a dare esecuzione a quanto deliberato dall'assemblea condominiale, sicché la stessa scelta della società CP_1 quale ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del sarebbe stata
[...] Parte_1 effettuata dalla maggioranza assembleare confrontando i preventivi pervenuti;
ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazioni
[...] con la quale avrebbe stipulato la polizza di Controparte_5 copertura rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per essere da questa manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da un'eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione.
La Compagnia di assicurazioni ha chiesto, in Controparte_6 via principale, rigettarsi la domanda di manleva formulata nei suoi confronti da
[...]
previo accertamento dell'assenza di responsabilità professionale in capo CP_2 all'assicurata nonché della decadenza di quest'ultima dal diritto all'indennizzo per violazione delle condizioni contrattuali, e/o della inoperatività della polizza stipulata;
in via subordinata, ha chiesto dichiararsi tenuta a risarcire solo i danni Controparte_2 dalla stessa direttamente cagionati, provati e accertati e, in ogni caso, che la compagnia di assicurazioni sia tenuta a manlevare l'assicurata per l'importo dovuto in ragione della sua esclusiva condotta colposa per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di €
1.000,00, nel limite del massimale, con riduzione dell'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia di assicurazione per la tardiva denuncia del sinistro, in virtù della stretta applicazione delle clausole contrattuali.
Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento della società (v. Controparte_1 sentenza n. 25/2019 pronunciata dal Tribunale di Cosenza in data 24.04.2019, in atti). Il procedimento veniva, dunque, interrotto all'udienza del 18.06.2019 (v. verbale d'udienza in atti) e poi riassunto con ricorso ex art. 303 c.p.c., su impulso del nei confronti della Parte_1 CP_1 Controparte_1 nonché nei confronti di di e della compagnia di Controparte_2 CP_3 assicurazione Controparte_4
Costituitasi in giudizio, la in persona del Controparte_1 curatore pro tempore, ha in primo luogo eccepito la fondatezza del credito ingiunto, deducendo che esso non solo sarebbe fondato su prova scritta costituta dalle fatture e dal contratto di appalto del 16.03.2012, ma atterrebbe altresì a lavori per i quali la ditta appaltatrice avrebbe avanzato formale richiesta di pagamento, dapprima contestata in sede di assemblea condominiale del 31.08.2015, ma poi confermata dall'amministratrice pagina 6 di 29 pro tempore la quale, riscontando l'errore materiale in cui era Controparte_2 incorsa l'assemblea nell'applicare una “trattenuta a garanzia del 15%”, con nota del 30.11.2015 comunicava ai condomini che avrebbero dovuto pagare quanto richiesto dalla ditta;
che, tuttavia, tale pagamento non sarebbe mai stato effettuato dal;
che il ritardo nell'inizio della esecuzione dei lavori sarebbe imputabile Parte_1 esclusivamente alla morosità dei condomini;
che le sospensioni dei lavori sarebbero state disposte con ordini di servizio controfirmati dall'amministratore e giustificate da cause di forza maggiore (avverse condizioni metereologiche) e dall'esecuzione di opere edili non previste dal contratto (tra cui impermeabilizzazione e pavimentazione di balconi privati dei condomini); che i lavori edili sarebbero stati eseguiti fino a quando l'impresa ha avuto la possibilità di sostenere e anticipare costi di materiale e manodopera e che dall'ultima sospensione non sarebbe stato possibile riprendere i lavori a causa dell'omesso pagamento da parte del delle relative fatture (poste a Parte_1 base del decreto ingiuntivo opposto); i vizi dell'opera lamentati dalla parte opponente sarebbero inesistenti e, comunque, non sarebbero stati indicati analiticamente in sede di sopralluogo congiunto del 20.02.2018 al quale la società opposta ha partecipato per addivenire ad una conciliazione della vertenza.
Così compendiate le deduzioni di parte, si rileva che nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (così, ex plurimis, Cass., sez. I, 22.04.2003 n. 6421). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i princìpi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere in diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità, “In materia di corrispettivo dovuto per
l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova
pagina 7 di 29 del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica” (così Cass. n.
10860 del 11/05/2007).
Orbene, nel caso di specie, la parte opposta non ha fornito elementi documentali, ulteriori e diversi rispetto alle fatture prodotte in fase monitoria, idonei a dimostrare la fondatezza del credito vantato nel presente giudizio a cognizione piena.
Né vale come riconoscimento del credito da parte del committente la Parte_1 sottoscrizione, ad opera del direttore dei lavori, geom. e CP_3 dell'amministratrice pro tempore, , del certificato di regolare Controparte_2 esecuzione dei lavori del 15.10.2014 (allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) con cui la ditta appaltatrice aveva attestato che l'importo complessivo dovuto a tutto il 04.04.2015 era pari ad € 98.249,70: ciò in quanto, innanzitutto, il ha contestato l'operato sia del direttore dei lavori che del proprio Parte_1 amministratore pro tempore, evocandoli in giudizio per sentirli dichiarare responsabili solidalmente con la società appaltatrice per i danni patiti, sicché deve escludersi un'acquiescenza da parte del committente sull'ammontare del credito indicato in tale certificato;
in secondo luogo, perché, al momento della sottoscrizione del certificato, il direttore dei lavori risulta aver agito non in nome e per conto del ma quale Parte_1 mero professionista legato al committente da contratto di prestazione d'opera, assumendo la rappresentanza del committente limitatamente all'incarico tecnico affidatogli (v. allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ove al punto 5 delle premesse tra gli incarichi affidati dalla committente al professionista figura la contabilità dei lavori).
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.
La citata disposizione normativa disciplina l'eccezione di inadempimento (altrimenti indicata con il brocardo “inadimplenti non est adimplendum”) e stabilisce che chi pretende l'adempimento altrui deve essere a sua volta pronto ad eseguire la propria pagina 8 di 29 prestazione, ben potendo altrimenti rifiutarsi di adempiere senza incorrere in responsabilità.
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione di inadempimento formulata dalla parte opponente, la parte opposta non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la fondatezza della propria pretesa creditoria e, in particolare, di aver ultimato e realizzato a perfetta regola d'arte i lavori di ristrutturazione di cui chiede il pagamento.
Risulta, invece, dagli atti di causa che già in sede di assemblea condominiale del 31.08.2015 (v. verbale allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), i condomini avevano lamentato la presenza di danni di umidità procurati da infiltrazioni d'acqua piovana dovute alla mancata esecuzione di lavori di impermeabilizzazione al lastrico solare (di cui si chiedeva sollecito alla ditta) e alla realizzazione non a regola d'arte di lavori su private unità immobiliari, e avevano altresì chiesto alla ditta appaltatrice la sostituzione dei battenti delle finestre. In quella stessa sede, la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, , comunicava che la Controparte_7 ditta sarebbe rimasta a disposizione dei vari condomini per risolvere eventuali problematiche o difetti riscontrati (v. p. 6, r. 13-15, del verbale di assemblea ove si legge: “[…] resta la ditta a disposizione dei vari condomini per eventuali problematiche
o difetti riscontrati per la risoluzione degli stessi”).
Tuttavia, la ditta appaltatrice non risulta essersi effettivamente adoperata per il ripristino dei vizi lamentati dal condominio committente, posto che, con pec del 30.11.2015
(allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), per il tramite del proprio difensore di fiducia, l'amministratrice condominiale, , lamentava “la presenza Controparte_2 di una serie di danni, sia all'edificio nel suo complesso, sia ai singoli appartamenti, procurati dall'impresa nel corso dei lavori” e, in particolare, la presenza di infiltrazioni d'acqua nei sottotetti, la realizzazione di pavimenti bicolore sui balconi, una parte del cornicione non in sicurezza, l'ostruzione dei pozzetti causato dal materiale di risulta lasciato sul posto, imputandoli alla esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice alla quale chiedeva di eliminarli prontamente a proprie spese.
In effetti, per come previsto all'art. 12 del contratto di appalto del 16.03.2012 (allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), le spese per ripristinare i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza erano poste a carico della ditta esecutrice.
Ebbene, a fronte delle contestazioni sollevate in più occasioni dalla committente, la società appaltatrice non ha dimostrato di aver eliminato i vizi e le difformità lamentati dal condominio né di aver eseguito i lavori di ristrutturazione a regola d'arte; sicché, a pagina 9 di 29 fronte del persistente inadempimento, da parte della ditta appaltatrice, con riguardo all'obbligo di ripristinare i vizi dell'opera, assunto dapprima con la stipula del contratto di appalto del 16.03.2012 e, poi, anche in sede di assemblea condominiale del
31.08.2015, alcun rimprovero può essere mosso al committente per aver Parte_1 omesso il pagamento degli importi indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ed invero, in sede di consulenza tecnica d'ufficio, l'arch. nella perizia Persona_1
a sua firma (in atti) ha rilevato che “da un'analisi generale dello stato di fatto del fabbricato per cui è causa, con particolare attenzione alle lavorazioni oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria la cui documentazione è agli atti, è possibile affermare che la maggior parte dell'immobile in questione, si presenta in un discreto stato di conservazione, fatta eccezione di una parte del prospetto esposto a ovest (lato mare) su cui è evidente che non è stato eseguito alcun intervento, per cui lo stato di conservazione è pessimo e necessita di un intervento di manutenzione straordinaria come del resto era previsto nel progetto” (p. 6 della CTU).
In particolare, il CTU, in risposta al secondo quesito, ha accertato la natura, la causa e l'entità dei difetti lamentati dalla parte opponente nonché tutti i lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice, evidenziando che: “La porzione di prospetto lato ovest (mare) dal giunto di dilatazione allo spigolo nord del fabbricato non è stata oggetto di alcun intervento di manutenzione (lavorazione non eseguita)”; “Piazzale esterno lato monte
(est) è stato realizzato l'intervento composto da pozzetti di raccordo e tubazioni di allontanamento delle acque meteoriche, l'unica lavorazione non eseguita è la realizzazione dello scolo verso il fosso parallelo alla strada d'accesso al fabbricato”;
“Piazzale esterno lato mare (ovest) manca totalmente la realizzazione del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche come previsto in progetto e indicato in computo metrico (lavorazione non eseguita)”; “Circa la metà di tutte le ringhiere e le grate esistenti sui prospetti del fabbricato necessitano di verniciatura perché alcune di queste risultano non trattate (lavorazione non eseguita) altre, data la scelta progettuale poco risolutiva del problema, si presentano nuovamente con rigonfiamenti di ruggine per cui sarà necessario ripetere l'intervento previsto in progetto (lavorazione eseguita non a perfetta regola d'arte)”; “Tutti i balconi e le travi sottostanti presenti al primo piano del prospetto lato monte (est) necessitano di un intervento completo di rimozione intonaco e ripristino come previsto in progetto perché presentano numerose lesioni lungo gli spigoli ed esfoliazioni e caduta di intonaco all'estradosso orizzontale (lavorazioni eseguite non a perfetta regola d'arte)”; “Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica ciascuno dei quali servito da un vano scala al cui interno era previsto pagina 10 di 29 da progetto la sostituzione degli infissi con finestre a ribalta e non a battente come quelle poste in opera (lavorazione eseguita non conforme al progetto) e tinteggiatura delle pareti (lavorazione non eseguita)”; “L'intero condominio doveva essere servito da impianto antenna centralizzato (lavorazione non eseguita)”, (v. pp. 8 e 9 della CTU).
Quanto alle opere necessarie ai fini della eliminazione dei difetti lamentati dalla parte opponente e riscontarti in sede di indagine peritale, il CTU ha rilevato che la porzione di prospetto lato ovest (mare) dal giunto di dilatazione allo spigolo nord del fabbricato
“necessita di intervento di manutenzione straordinaria come previsto in progetto, trattasi di lavorazione non eseguita per cui per il ripristino saranno considerati i valori delle singole lavorazioni desunti dal Prezziario Regione Calabria 2024 (Allegato n.24)”; con riferimento al piazzale esterno lato monte (est), “perché il sistema di raccolta e allontanamento delle acque piovane a norma di Legge possa funzionare sarà necessario scollegare l'ultimo tratto di tubazione dalla rete fognaria e convogliarlo verso il fosso mediante tubazione di attraversamento della strada, anche i questo caso per il valore della lavorazione necessaria sarà utilizzato il Prezziario Regione Calabria 2024 (Allegato n.24)”; con riguardo al piazzale esterno lato mare (ovest), “in questo caso il sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche sarà realizzato come previsto in progetto applicando alle lavorazioni non eseguite il Prezziario Regione
Calabria 2024”; quanto alle ringhiere e grate esistenti sui prospetti del fabbricato,
“dall'analisi del computo metrico estimativo è risultato che per l'intervento su tali elementi, il costo è stato calcolato al metro lineare di elementi tubolari con diametro non superiore a 15 cm, mentre oggi sul Prezziario Regione Calabria 2024, il prezzo dell'intervento è indicato al metro quadrato di superficie. Per alcuni di tali elementi è prevista la verniciatura non eseguita e per altri un secondo intervento di verniciatura”; i balconi e travi sotto i balconi presenti al primo piano del prospetto lato monte (est)
“necessitano di intervento di manutenzione straordinaria come previsto in progetto, trattasi di lavorazione non eseguita a perfetta regola d'arte, per cui per il ripristino saranno considerati i valori delle singole lavorazioni desunti dal Prezziario Regione
Calabria 2024”; con riguardo al vano scala A e vano scala B, occorre la “sostituzione delle finestre poste in opera con ante a ribalta e tinteggiatura delle pareti”, mentre l'impianto antenna centralizzato è da realizzare a prezzo attualizzato, (v. pp. 9 e 10 della CTU).
Dunque, per come accertato dal CTU, secondo il Prezziario Regione Calabria 2024, il costo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle facciate e sulla copertura, ancora da eseguire, ammonta ad € 45.748,27; il costo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di raccolta acque piovane e sistemazione esterna, pagina 11 di 29 ancora da eseguire, ammonta ad € 9.297,79; mentre, il costo delle lavorazioni da eseguire per eliminare i difetti lamentati e riscontrati sull'immobile ammontano ad € 71.944,90. Inoltre, procedendo all'analisi della contabilità, il CTU ha rilevato che sono stati contabilizzati lavori non effettivamente eseguiti per un importo di € 656,50 - € 602,41 per un totale di € 54,09 (v. p. 10 della CTU e computi metrici allegati alla perizia).
In definitiva, “la spesa necessaria per il completamento dei lavori per cui è causa ammonta a € 127.045,05” (p. 10 della CTU).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Dalle risultanze peritali è, dunque, emersa l'esistenza di vizi e difformità di talune opere poiché eseguite dalla ditta appaltatrice non a regola d'arte e non ripristinate, per eliminare i quali il deve sostenere una spesa di € 71.944,90. Parte_1
I lavori, oltre che parzialmente eseguiti non a perfetta opera d'arte, risultano altresì incompleti, non essendo ancora state eseguite lavorazioni sulla facciata e sulla copertura per un ammontare di € 45.748,27; inoltre, dall'analisi della contabilità sono risultati contabilizzati dei lavori non eseguiti.
È appena il caso di evidenziare, tuttavia, che l'inadempimento della società appaltatrice è limitato alla sola esecuzione delle opere avvenuta in spregio a quanto previsto dal contratto di appalto, nonché dai capitolati e dai computi metrici, non potendo estendersi anche al ritardo nella consegna dei lavori e alla sospensione degli stessi.
Invero, per come risulta agli atti, con il contratto di appalto le parti avevano fissato l'inizio dei lavori all'aprile 2012 ma la consegna dei lavori è stata disposta dall'amministratore del condominio, solo in data 28.09.2012 (v. Controparte_2 processo verbale di consegna dei lavori, allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo); non essendo stati indicati nel verbale i motivi per i quali la consegna dei lavori era stata disposta in ritardo rispetto a quanto previsto dal contratto, essi non possono essere imputati alla ditta appaltatrice.
Parimenti esente da responsabilità deve considerarsi la società con Controparte_1 riferimento alle sospensioni dei lavori.
pagina 12 di 29 Invero, per come si legge dagli ordini di servizio in atti (allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), le temporanee sospensioni dei lavori risultano giustificate da: motivi di riposo in concomitanza con le feste natalizie e pasquali;
avverse condizioni metereologiche;
esecuzione di lavori extra non contemplati e non previsti nel computo metrico estimativo allegato al contratto di appalto e relativi ad opere realizzate su parti di esclusiva proprietà dei singoli condomini.
Con specifico riguardo all'ultima di tali motivazioni, occorre rilevare che all'art. 18 del contratto di appalto le parti convenivano che eventuali lavori a parti private del
, non previsti nel computo metrico estimativo e il cui importo non risultava Parte_1 ricompreso nell'offerta, sarebbero stati concordati direttamente tra l'impresa appaltatrice e il singolo condomino, quali il rifacimento della pavimentazione dei balconi con annessa impermeabilizzazione, in relazione ai quali i tempi di realizzazione degli stessi si sarebbero sommati a quello stabilito per i lavori di ristrutturazione del fabbricato
CP_8
La sospensione disposta con ordine di servizio n. 9 (allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) afferisce a motivi economici non imputabili all'impresa appaltatrice,
a causa dei quali i lavori venivano sospesi a partire dal 24.04.2013 fino a data da destinarsi;
la prosecuzione dei lavori veniva poi ordinata dal direttore dei lavori con ordine di servizio n. 10 a far data dal 19.01.2015.
Può, dunque, affermarsi che i motivi che hanno causato la tardiva consegna dei lavori rispetto a quanto previsto contrattualmente e che, poi, hanno comportato le sospensioni all'esecuzione dei lavori non sono riconducibili a inadempienze della ditta appaltatrice.
Per tutti i motivi spiegati, va revocato il decreto ingiuntivo n. 402/2017, emesso in data 06.09.2017 nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n. 1287/2017, con il quale il
Tribunale di Paola aveva ingiunto al condominio “ ” di pagare alla società Pt_1 [...]
l'importo di € 11.723,81, per mancata prova della fondatezza del credito CP_1 azionato.
3. Sulla domanda di dichiarazione di avvenuta risoluzione ipso iure del contratto di appalto del 16.03.2012, formulata in via riconvenzionale dalla parte opponente.
La domanda è fondata e va accolta.
pagina 13 di 29 In via riconvenzionale, il condominio opponente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione ipso iure del contratto di appalto del 16.03.2012 stipulato con la società essendo decorso il termine concesso dal committente per Controparte_1
l'adeguamento dell'opera appaltata alle disposizioni contrattuali;
in alternativa, ha chiesto disporsi la risoluzione del medesimo contratto per grave inadempimento della società appaltatrice, in ogni caso condannandola a corrispondere la somma di € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo,
a titolo di risarcimento per i danni subìti.
Va preliminarmente evidenziato che la domanda in esame siccome proposta nei confronti della Curatela fallimentare non appare improcedibile.
Se è vero, infatti, che “L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V” (art. 72, comma 5 legge fallimentare), e che nel caso in esame la domanda di risoluzione non risulta trascritta prima della dichiarazione di fallimento della parte convenuta, tuttavia nel caso in esame trattasi di risoluzione di diritto, e in questo caso resta la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (“Resta pertanto di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (a tacere delle domande di dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto intervenuta prima della sentenza di fallimento, posto il richiamo contenuto nell'art. 72 all'"azione di risoluzione", profilo qui non rilevante), solo la domanda di risoluzione diretta a conseguire finalità estranee alla partecipazione al concorso (come la liberazione della parte "in bonis" dagli obblighi contrattuali o l'escussione di una garanzia di terzi”, Cass., sez. II, ordinanza n. 25393 del 29.08.2023).
Nel merito la domanda merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.
pagina 14 di 29 La citata disposizione normativa disciplina un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di appalto, che si verifica allorquando l'appaltatore non si conformi alle condizioni stabilite dal contratto entro il termine fissato dal committente, al quale espressamente compete un diritto di verifica e controllo sull'operato della società esecutrice dei lavori.
Ebbene, nel caso di specie, dal contratto di appalto del 16.03.2012 (in atti) si evince che le parti fissavano il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 15.11.2012 (v. art. 9).
Tale termine, però, non risulta rispettato.
Ed invero, per come risulta dal verbale di assemblea condominiale del 31.08.2015 (in atti), lo stesso geometra affermava che i lavori, allo stato, risultavano CP_3 Con sospesi (v. p. 4, r. 18, ove si legge: “[…] per affermazione del Geom. ultima sospensione è la n. 13 per cui i lavori allo stato risultano sospesi”) e lo stesso legale rappresentante della società , ammetteva che vi Controparte_1 Controparte_7 fossero lavori ancora da eseguire sicché, relativamente a questi, l'impresa appaltatrice si impegnava ad ultimarli in maniera coerente e a perfetta regola d'arte, restando a disposizione per la risoluzione di eventuali problematiche o difetti riscontrati. A fronte di tale impegno, l'assemblea concedeva all'impresa esecutrice una proroga di quattro mesi, con scadenza al 31.12.2015, e invitata l'amministratore a sollecitare il direttore dei lavori affinché ordinasse l'immediata ripresa dei lavori (v. p. 6, r.
1-28 del verbale di assemblea del 31.08.2015, ove si legge: “A questo punto l'impresa Controparte_1
[…] si impegna comunque contando sulla comprensione e sul buon senso sei sigg. condomini presenti ed assenti a venirci incontro per quanto possibile, in maniera tale da poter ultimare in maniera coerente e a perfetta regola d'arte i rimanenti lavori, resta la ditta a disposizione dei vari condomini per eventuali problematiche o difetti riscontrati per la risoluzione degli stessi. Si precisa altresì che con l'avvicinarsi della brutta stagione il tempo necessario per l'ultimazione lavori non potrà essere inferiore a mesi quattro a far data dal prossimo verbale ripresa lavori. L'assemblea a maggioranza con esclusione del condomino […] concede all'impresa l'ulteriore tempo Controparte_1 di quattro mesi con scadenza al 31/12/2015 di ultimare i restanti lavori da eseguire e di quelli che rendono necessari in corso d'opera. L'assemblea stessa con la stessa maggioranza invita l'amministratore a sollecitare il direttore dei lavori ad ordinare
l'immediata ripresa dei lavori”).
Ebbene, la società appaltatrice non ha provato, come sarebbe stato suo onere, di aver ultimato l'esecuzione dei lavori appaltati entro il termine congruo da ultimo fissato dalla pagina 15 di 29 committente;
ed invero – per come emerso in sede di indagini peritali, v. par. precedente
– l'opera di ristrutturazione edilizia sul fabbricato condominiale non è stata completata (v. CTU in atti).
L'automatica risoluzione del contratto di appalto al momento della scadenza del congruo termine fissato dal committente per l'adeguamento dell'opera appaltata alle disposizioni contrattuali è stata ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità, per vero con un orientamento risalente ma che non risulta superato, secondo cui “L'art. 1662 cod. civ., il quale consente al committente di controllare l'esecuzione dell'opera nel suo svolgimento e di fissare all'appaltatore un congruo termine per ovviare alle difformità ed ai difetti riscontrati, prevede una mera facoltà e non un onere a carico del committente, in quanto ha la sola funzione di consentirgli di provocare l'automatica risoluzione del contratto al momento dell'inutile compimento del decorso del termine. Ne consegue che il mancato esercizio di tale facoltà non comporta alcuna decadenza dal diritto di ottenere l'eliminazione dei difetti a lavori ultimati, la quale si verifica soltanto in caso di accettazione senza riserve dell'opera per i vizi palesi o di tardiva denuncia dopo la consegna dell'opera per i vizi occulti” (Cass. n. 9064 del 27/08/1993).
Dunque, per tutti i motivi esposti, il contratto di appalto del 16.03.2012 deve dichiararsi risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1662 c.c.
Ciò posto, relativamente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni, va osservato che, come noto, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione (così Cass. 8693/2022; 35661/2022).
Ne deriva che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto - come nella specie - non determina l'improcedibilità dell'opposizione (per l'affermazione che solo qualora venga proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, il Tribunale ordinario rimane competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale cfr. Cass. 26993/2020)” (Cass., sez. II, ordinanza n. 25393 del 29.08.2023).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2 Legge Fallimentare "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge".
pagina 16 di 29 Per pacifica giurisprudenza, la domanda di risarcimento danni sollevata in giudizio nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita diviene improcedibile, poiché, a seguito della dichiarazione di fallimento, ogni pretesa di natura patrimoniale, anche se relativa a crediti risarcitori, è soggetta alle regole della par condicio creditorum e l'accertamento del credito relativo non può avvenire se non nei modi e nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare in base al disposto di cui agli art. 93 e ss. della legge fall. (cfr. in questi termini Tribunale Padova sez. II del 9.04.2001, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Tribunale Catania del 13.08.2019 n. 3362, secondo cui “A seguito dell'interruzione del processo per effetto di fallimento la domanda al risarcimento del danno proposta nei confronti del curatore è improcedibile in sede ordinaria, dovendo inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, essendo diretto all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento”; Tribunale Bari sez. II del 24.04.2014 n. 2111, secondo cui “Anche se a seguito della declaratoria di fallimento della convenuta è stata dichiarata l'interruzione del giudizio e vi è stata la riassunzione del giudizio da parte dell'attore, tuttavia opera la vis attractiva del rito speciale fallimentare, con la conseguenza che le azioni di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno proposte nei giudizi riuniti nei confronti della convenuta devono essere dichiarate improcedibili”; ed ancora nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cassazione civile sez. I del 5.08.2011 n. 17035, con cui è stato ribadito che
“Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 l. fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione”).
Va, quindi, dichiarata l'improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Curatela fallimentare evocata in giudizio, anche considerato che l'opponente non ha comunque manifestato l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna emessa a carico della società convenuta in esito al suo ritorno in bonis.
L'eccezione all'improcedibilità del giudizio, infatti, si individua nel caso in cui la parte interessata alla prosecuzione dichiari inequivocabilmente di voler utilizzare l'eventuale decisione di merito dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (cfr., ex multis, Cass. n. 10640/2012; Cass. n.
17035/2011; Cass. n. 28481/2005). Ma nel caso di specie, come già rilevato, manca una dichiarazione in tal senso da parte dell'opponente, con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni da lui proposta nei confronti della Curatela fallimentare va dichiarata improcedibile. pagina 17 di 29
4. Sulla domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato con il geom. per grave inadempimento del professionista, avanzata CP_3 in via riconvenzionale dalla parte opponente.
La domanda è fondata e va accolta.
Ancora, in via riconvenzionale, il ha chiesto dichiararsi il grave Parte_1 inadempimento del geom. , quale direttore dei lavori al tempo CP_3 dell'esecuzione del contratto di appalto, e disporsi la risoluzione del rapporto obbligatorio nascente dal contratto d'opera professionale con costui stipulato, condannandolo, in solido con la ditta appaltatrice e con , al Controparte_2 risarcimento dei danni subìti.
Va premesso che “L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria” (Cass., sez. I, n. 2902/2016 del 15.02.2016).
Ciò posto, la domanda merita accoglimento.
Com'è noto, i rapporti obbligatori aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale rinvengono la loro disciplina nelle disposizioni normative di cui agli artt. 2229 e ss. c.c.
In tema di responsabilità imputabile al prestatore d'opera, l'art. 2236 c.c., in particolare, stabilisce che costui non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave, se la prestazione implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
Tale norma costituisce una deroga alla regola generale stabilita all'art. 1176, comma 2, c.c. in quanto prevede che il professionista d'opera intellettuale debba eseguire la sua prestazione usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata in concreto ed è responsabile dei soli danni derivanti da dolo o colpa grave nelle ipotesi in cui essi derivino da prestazioni caratterizzate da problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia da problemi che richiedono una preparazione professionale superiore alla media.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide,
“In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le pagina 18 di 29 proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (v., da ultimo, Cass. n. 16987 del 24/06/2025).
Ebbene, nel caso di specie, la prestazione d'opera intellettuale eseguita dal geom.
in esecuzione dell'incarico affidatogli dal condominio “ ” risulta CP_3 Pt_1 costituita da attività normalmente affidate al professionista che svolga la funzione di direttore dei lavori e, in quanto tali, privi di particolari difficoltà tecniche che richiedano una preparazione professionale superiore alla media.
Invero, dalla convenzione di incarico professionale del 04.09.2010 (v. allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), risultano affidati al geom. i seguenti CP_3 incarichi afferenti ai lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo da eseguire presso il condominio “ ”: progettazione e direzione dei Pt_1 lavori con redazione di D.I.A. o S.C.I.A.; redazione del capitolato speciale d'appalto con la descrizione delle opere e dei materiali occorrenti;
redazione del computo metrico estimativo (misure e contabilità delle opere); redazione del piano di sicurezza e coordinamento con funzioni di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;
contabilità dei lavori e i rapporti con le imprese, a partire dalle fasi preliminari in sede di offerte.
Ebbene, per come risulta agli atti, in virtù dell'incarico conferitogli, il geom. CP_3
ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla società
[...] appaltatrice in data 15.10.2014 nonché il certificato di pagamento inerente al II SAL del 09.04.2015 (allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), così ratificando gli importi di pagamento ivi indicati.
Tuttavia, per come accertato dal CTU in sede di indagini peritali – e per come già esposto nella parte motiva di cui al par. 2, alla quale si rimanda – “dall'analisi della
pagina 19 di 29 contabilità si evince che sono stati contabilizzati lavori non effettivamente eseguiti per un importo di €656,50 - €602,41 per un totale di €54,09” (p. 10 della CTU).
Nel corso degli accertamenti peritali è altresì emersa la presenza di opere eseguite dalla società appaltatrice non a perfetta regola d'arte e affette da vizi e difformità, per la cui eliminazione occorre un esborso di € 71.944,90 (v. p. 10 della CTU).
Può, dunque, affermarsi la sussistenza di responsabilità in capo al direttore dei lavori derivante da inadempimento contrattuale, per aver omesso sia di vigilare sull'operato della società appaltatrice sia di impartire le opportune disposizioni finalizzate alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, oltre che per non aver accertato la conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, al capitolato e alle regole della tecnica.
Per come riscontrato anche dal CTU, “gli evidenziati difetti nelle lavorazioni svolte, nonché la deliberazione di certificati di pagamento per stati di avanzamento lavori comprensivi di lavorazioni non conformi al capitolato d'appalto o in alcuni casi non effettuate nelle misure ivi riportate […] palesano la responsabilità del Direttore dei Lavori” (v. p. 12 della CTU).
In particolare, tra le cause da cui sono scaturite le difformità e i vizi dell'opera appaltata, il CTU ha riscontrato: lavorazioni computate e liquidate ma non eseguite e/o eseguite in modo non conforme al progetto e al computo metrico estimativo approvato e lavorazioni previste in progetto, computate e liquidate ma non eseguite a perfetta regola d'arte (v. p.
11 della CTU); tutte cause riconducibili ad incarichi contrattualmente affidati al direttore dei lavori.
Altre cause da cui pure, secondo il CTU, sarebbero derivati i riscontrati vizi dell'opera (v. p. 11 della perizia) non possono ritenersi imputabili al direttore dei lavori (il mancato rispetto dei termini contrattuali dovuto alle sospensioni temporanee dei lavori, risultando esse giustificate da cause che esulano dalla sfera di responsabilità del direttore dei lavori,
v. ordini di servizio allegati all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
la scelta della ditta appaltatrice, prerogativa dell'assemblea condominiale).
Per i danni provocati al condominio “ ”, il direttore dei lavori, geom. Pt_1 CP_3
, risponde solidalmente con il committente.
[...]
Invero, l'art. 1669 c.c. disciplina l'ipotesi di responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per la sussistenza di vizi o difetti afferenti a edifici o ad altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata. pagina 20 di 29 Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora il danno subìto dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.” (Cass. 18289/2020), “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità", essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni,
"entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato" (Cass. 8016/2012); infatti le attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori - "pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura - possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati" (Cass.
4900/1993)”, (v. Cass. n. Cass n. 22575/2022, in motivazione).
Nel caso di specie, sebbene le rispettive obbligazioni rinvengano la loro fonte in diversi rapporti contrattuali (contratto di prestazione d'opera professionale, l'uno, e contratto d'appalto, l'altra), il quadro probatorio in atti ha reso possibile accertare che la condotta del geom. , in qualità di direttore dei lavori, ha concorso alla produzione CP_3 dei danni lamentati dal Parte_1
Per questi motivi
, va disposta la risoluzione ex art. 1453 c.c. della convenzione di incarico professionale del 04.09.2010 con il quale il condominio “ ” ha affidato Pt_1 al geom. l'incarico di direttore dei lavori nell'ambito degli interventi di CP_3 Contr ristrutturazione edilizia oggetto del contratto di appalto stipulato con la società
per grave inadempimento del professionista. CP_1
Alla risoluzione del contratto consegue la condanna di al risarcimento, in CP_3 favore del dei danni patrimoniali da questo subìti, quantificati in Parte_1
€ 101.636,04 (pari all'80% di € 127.045,05 quale costo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione, in ragione del grado di responsabilità allo stesso imputabile) (v. p. 13 della CTU), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
5. Sulla domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente nei confronti di . Controparte_2 pagina 21 di 29 La domanda è fondata e va accolta.
Sempre in via riconvenzionale, la parte opponente ha chiesto accertarsi il grave inadempimento dell'amministratore pro tempore, , in carica al tempo Controparte_2 dell'esecuzione del contratto di appalto, per grave inadempimento della stessa con riguardo al rapporto fiduciario intercorrente con condominio “ ” in virtù del Pt_1 mandato conferitole dall'assemblea dei condomini, condannandola, in solido con la ditta appaltatrice e con , al risarcimento dei danni subìti. CP_3
La domanda merita accoglimento.
Com'è noto, tra amministratore e condominio intercorre un rapporto giuridico sussumibile nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza (in questo senso v., ex plurimis, Cass. n. 35576 del 19/11/2021, Cass. n. 25014 del 09/11/2020, Cass. n. 3846 del 17/02/2020, Cass. n. 1186 del 17/01/2019).
Il mandato, in particolare, è quel contratto mediante il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art. 1703 c.c.).
Esso, dunque, si configura quale contratto ad effetti obbligatori che presenta due caratteristiche essenziali: il compimento di atti giuridici da parte del mandatario – al quale è richiesto di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) – e l'attribuzione finale al mandante degli effetti che derivano da tali atti;
invero, in virtù del contratto di mandato, il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto altrui, con la conseguenza che gli effetti dell'attività gestoria vanno imputati al mandante e non al mandatario che l'ha effettivamente svolta.
Quando il mandante conferisce al mandatario il potere di rappresentanza, quest'ultimo ha il potere di agire non solo per conto ma anche nel nome del mandante (art. 1704 c.c.).
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche quelli che sono necessari al loro compimento (art. 1708 c.c.).
In materia di condominio, l'art. 1135 c.c. attribuisce all'assemblea dei condomini, tra l'altro, la funzione di approvare il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condomini (comma 1, n. 2), nonché di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagina 22 di 29 pagamenti dovuti (comma 1, n. 4); il comma 2 della medesima disposizione normativa vieta all'amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve comunque riferirne nella prima assemblea.
Quanto alle specifiche attribuzioni dell'amministratore, l'art. 1130 c.c. impone a costui – tra l'altro – di eseguire le delibere assembleari (comma 1, n. 1).
Secondo Cass. n. 16290 del 17/06/2025, “In tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte, di effettuare o negare i pagamenti in funzione della corrispondenza della partita compiuta alle previsioni quantitative o qualitative delle clausole contrattuali, di rendere note tempestivamente ai condomini le eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto obiettivamente idonee ad incidere sul rapporto gestorio”.
Ebbene, alla luce della normativa applicabile e del principio di diritto espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità – che si condivide – può affermarsi la sussistenza in capo a , quale amministratore pro tempore del Controparte_2 Parte_1 al tempo dell'esecuzione del contratto di appalto, di una responsabilità da
[...] inadempimento contrattuale nei confronti del opponente. Parte_1
Tale inadempienza, deriva, in particolar modo, dall'aver disposto l'ordine di bonifico dell'importo di € 2.500,00 in data 02.03.2016 quale acconto del maggior importo di cui alla fattura n. 22/2013 del 17.04.2013 – circostanza dalla stessa ammessa nell'atto di costituzione e risposta – nonostante con nota del 30.11.2015 (in atti), per il tramite del proprio difensore di fiducia, avesse contestato formalmente alla società appaltatrice la presenza di difformità nelle opere di ristrutturazione fino a quel momento eseguite rispetto alle previsioni di realizzazione.
Ebbene, in virtù del rapporto fiduciario che intercorre tra l'amministratore e i condomini (cfr. Cass. n. 11717/2021 e Cass. n. 11472/1991), a fronte delle difformità delle opere compiute dalla ditta appaltatrice rispetto alle previsioni qualitative poste con il contratto di appalto – e lamentate dagli stessi condomini in sede di assemblea condominiale del pagina 23 di 29 31.08.2015 – l'amministratore avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare tale pagamento;
anche considerando che ad alcuna contestazione – né a quella avanzata in sede di assemblea condominiale del 31.08.2015, né a quella formulata dalla stessa amministratrice con nota del 30.11.2015, ha fatto seguito una condotta della ditta appaltatrice diretta alla rimozione dei vizi lamentati, né risulta alcuna delibera assembleare che abbia autorizzato a procedere all'ordine di bonifico nonostante l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte.
All'esito delle indagini peritali svolte, il CTU ha quantificato la responsabilità dell'amministratore del nella misura del 20% (v. p. 13 della CTU). Parte_1
Tale conclusione, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata e immune da vizi logici e/o di ragionamento, è condivisibile.
Non vi sono elementi in base ai quali imputare a la tardiva consegna Controparte_2 dei lavori (nel processo verbale di consegna dei lavori, allegato all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non v'è alcuna menzione delle ragioni che hanno giustificato la consegna dei lavori in data 28.09.2012 anziché nell'aprile del 2012, per come previsto da contratto).
In definitiva, quale amministratrice pro tempore del condominio Controparte_2
“ ” al tempo dell'esecuzione del contratto, va condannata a corrispondere al Pt_1 opponente l'importo di € 25.409,01, pari al 20% dell'importo di € Parte_1
127.045,05, in proporzione al grado di responsabilità alla stessa imputabile, a titolo di risarcimento danni derivanti da responsabilità contrattuale, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
6. Sulla domanda di manleva avanzata da nei confronti Controparte_2 della compagnia di assicurazioni Controparte_4
La domanda è fondata e va accolta. ha evocato in giudizio la Compagnia di assicurazione Arch. Controparte_2
per essere da questa manlevata da ogni conseguenza Controparte_4 pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento dell'opposizione, in virtù della polizza n. PI-27636017I0 con essa stipulata a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile.
pagina 24 di 29 Costituitasi in giudizio, la Compagnia di assicurazioni ha in primo luogo eccepito l'inoperatività della polizza stipulata con nell'ipotesi in cui Controparte_2
l'assicurata, antecedentemente al 1° aprile 2017 (data di inizio del periodo di assicurazione), avesse già ricevuto richieste di risarcimento o, comunque, fosse a conoscenza dell'esistenza di circostanze idonee a ingenerare successive richieste risarcitorie;
e ciò sul presupposto per cui la polizza di assicurazione conterrebbe la clausola c.d. “claims made” e coprirebbe le sole richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e notificate alla compagnia durante la vigenza della polizza stessa.
In secondo luogo, la Compagnia di assicurazioni ha eccepito la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo poiché ella, ricevuta la notifica della sua vocazione in giudizio in data 03.05.2018, avrebbe denunciato il sinistro all'assicurazione solo in data 12.06.2018 e, dunque, oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla polizza, decorrente dalla data in cui era venuta a conoscenza della richiesta di risarcimento danni avanzata dal;
l'assicurata, inoltre, non avrebbe neppure informato la Parte_1 compagnia di assicurazione dell'invito a partecipare al procedimento di mediazione, notificatole, a mezzo pec, in data 14.02.2018.
A causa di siffatte omissioni da parte dell'assicurata, la Compagnia di assicurazione deduce di aver subìto un pregiudizio, derivante dal fatto di non essere stata posta nella condizione di istruire e valutare tempestivamente il sinistro al fine di evitare i costi e le lungaggini dell'azione giudiziaria.
La domanda di manleva avanzata da nei confronti della compagnia Controparte_2 di assicurazione merita accoglimento. Controparte_4
Invero, con polizza assicurativa n. PI-27636017I0 (allegata al fascicolo della compagnia di assicurazione) per la responsabilità civile professionale
[...]
avente ad oggetto Controparte_9
l'obbligazione temporale dell'assicuratore (claims made), la Compagnia di assicurazione conveniva, dietro pagamento del premio convenuto, di tenere Controparte_4 indenne l'assicurato contro le perdite, delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile, che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificata agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel certificato o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, purché tali richieste di risarcimento siano pagina 25 di 29 originate da un atto illecito dell'assicurato durante il periodo di assicurazione o di retroattività, nell'espletamento delle attività individuate nel certificato.
La polizza stabilisce l'esclusione della copertura assicurativa – tra gli altri casi – anche per le richieste di risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o al momento della decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui.
Per come precisato nel certificato n. PI-27636017I0, che costituisce parte integrante ed essenziale della polizza (allegato al fascicolo della compagnia di assicurazione), trattasi di polizza “claims made” che copre esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti di un assicurato per la prima volta e notificate agli assicuratori nel periodo di assicurazione nei limiti e alle condizioni previste nelle condizioni generali.
Sempre nel certificato, il periodo di assicurazione è stabilito dalle ore 24.00 del 01.04.2017 alle ore 24.00 del 01.04.2018 e risulta tacitamente rinnovabile in mancanza di formale disdetta (v. certificato di assicurazione, allegato al fascicolo della compagnia di assicurazione ove si legge: “TACITO RINNOVO: Sì, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita entro e non oltre 90 giorni prima del termine del PERIODO D'ASSICURAZIONE indicato nel CERTIFICATO, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno si rinnoverà automaticamente di anno in anno”).
Quanto al maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento derivanti da lavori straordinari, nel certificato si legge che in caso di mancato rinnovo della polizza, con riferimento alla copertura dei soli lavori straordinari iniziati nel periodo di assicurazione è concesso un maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento relative ad atti illeciti dell'assicurato commessi durante il periodo di assicurazione, della durata di sei mesi a fare data dalla scadenza del periodo di assicurazione;
la data di retroattività è fissata al 31/03/2005 (v. certificato di assicurazione, allegato al fascicolo della compagnia di assicurazione).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi accertata l'operatività della polizza di assicurazione n. PI-27636017I0 stipulata da con la compagnia Controparte_2 Controparte_4
[...]
Risulta agli atti, invero, che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo contenente la richiesta risarcitoria è stata eseguita nei confronti di in Controparte_2 data 03.05.2018 (v. relata di notifica dell'atto di chiamata in causa del terzo da parte del pagina 26 di 29 condominio “ ”) e che il sinistro è stato denunciato alla compagnia di Pt_1 assicurazione il 12.06.2018 (v. denuncia sinistro, allegata al fascicolo della compagnia di assicurazione).
Considerata l'espressa disposizione contrattuale secondo cui la polizza è tacitamente rinnovata in assenza di formale rinuncia e rilevato che in atti non risulta formalizzata alcuna rinuncia, deve concludersi per la piena operatività della copertura assicurativa in favore di Controparte_2
Va, inoltre, evidenziato che trattasi di richiesta risarcitoria afferente a illecito civile perpetrato da in qualità di amministratore pro tempore del Controparte_2 condominio “ ” durante l'esecuzione del contratto di appalto del 2012 e, dunque, Pt_1 nel periodo di tempo compreso tra la data di retroattività fissata al 31.03.2005 e la data di decorrenza del periodo di assicurazione fissata alle ore 24.00 del 01.04.2017 [v. definizione di retroattività di cui alla lett. i) della polizza].
Non vi sono elementi per affermare che l'assicurata fosse a conoscenza, o avrebbe potuto essere ragionevolmente a conoscenza, dell'esistenza di circostanze esistenti prima o al momento della decorrenza della polizza assicurativa, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento nei suoi confronti (alcuna contestazione risulta mai formalmente pervenuta all'amministratrice condominiale dai condomini con riguardo alle sue condotte).
Per tutti questi motivi, accertata la parziale responsabilità di per i Controparte_2 danni arrecati al condominio “ e l'operatività della polizza PI-27636017I0, va Pt_1 accolta la domanda di manleva avanzata da e va dichiarata la Controparte_2
Compagnia di assicurazione , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare da quanto Controparte_2 quest'ultima è tenuta a corrispondere al a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni (ovvero l'importo di € 25.409,01, pari al 20% dell'importo di € 127.045,05, in proporzione al grado di responsabilità imputabile all'assicurata).
7. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della Curatela del fallimento della società in persona del curatore pro tempore, di Controparte_1
e di alla loro rifusione in favore del Controparte_2 CP_3 Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, e la condanna della Compagnia
[...]
pagina 27 di 29 di assicurazione , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, alla loro rifusione in favore di Tali spese sono liquidate, Controparte_2 come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui al vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, ridotti del 50%, eccetto la fase istruttoria ridotta del 70%, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della Curatela del fallimento della società in persona del curatore pro tempore, e di , Controparte_1 CP_3 nella misura dell'80%, nonché a carico di nella misura del 20%, Controparte_2 pari al grado di responsabilità a ciascuno imputabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 402/2017, emesso in data 06.09.2017 dal Tribunale di Paola;
2. dichiara risolto ipso iure il contratto di appalto 16.03.2012 stipulato tra il
e la società Parte_1 Controparte_1
3. dichiara improcedibile la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente nei confronti della Curatela del fallimento della società Controparte_1
4. dispone la risoluzione della convenzione di incarico professionale del 04.09.2010 stipulata tra il e il geom. per Parte_1 CP_3 grave inadempimento del professionista;
5. condanna al pagamento in favore del , CP_3 Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, dell'importo di € 101.636,04 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come precisati in motivazione;
6. condanna al pagamento, in favore del Controparte_2 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'importo di €
[...]
25.409,01, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come precisati in motivazione;
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7. in accoglimento della domanda di manleva formulata da
[...]
, dichiara la compagnia di assicurazione CP_2 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a
[...] manlevare da quanto quest'ultima è tenuta a Controparte_2 corrispondere al ” a titolo di risarcimento dei danni;
Parte_1
8. condanna la Curatela del fallimento della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del CP_2
in persona dell'amministratore pro tempore, che si Parte_1 liquidano in complessivi € 6.480,40 di cui € 5.917,50 per compensi ed € 562,90 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A.; 9. condanna la Compagnia di , in Controparte_10 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € Controparte_2
6.435,50, di cui € 5.917,50 per compensi professionali ed € 518,00 per esborsi, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A.;
10. pone le spese della CTU definitivamente a carico della Curatela del fallimento della società in persona del curatore pro Controparte_1 tempore, e di nella misura dell'80%, nonché a carico di CP_3
nella misura del 20%. Controparte_2
Così deciso in Paola, 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Luigi Varrecchione
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