Sentenza 28 ottobre 2014
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Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la responsabilità del depositario, in difetto di prova che l'addetto alla riconsegna dell'autovettura avesse verificato che il possessore della contromarca fosse effettivamente autorizzato al ritiro dell'auto, ovvero che il tagliando dal medesimo esibito fosse stato diligentemente controllato nella sua autenticità).
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- 1. Parcheggio (o si dice “posteggio”?)Micaela Lopinto · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2022
Riassunto Scopo ultimo di questo contributo è quello di delineare i tratti salienti di uno schema contrattuale atipico piuttosto frequente nella prassi applicativa, anche attraverso l'esame di una pronuncia significativa. Abstract After a brief general introduction, the following paper wants to reach the goal to underline the cardinal points of an atypical contract in Italy, passing through an analysis of a relevant judgement of the Italian Supreme Court of Cassation. Premessa: l'importanza della nomenclatura Spesso e volentieri per identificare uno schema contrattuale, anche atipico, si tende ad utilizzare un solo nomen iuris. Ad esempio, per identificare il contratto tipico attraverso …
Leggi di più… - 2. BRICIOLE DI DIRITTO: - prima settimana di novembre - dal proprietario del cane che commette reato se non raccoglie gli escrementi, al motociclista risarcito anche…Briciole Di Diritto · https://www.studiocataldi.it/ · 11 novembre 2014
A cura dell'Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: barbara.pirelli@gmail.com Di questa autrice vedi la fan page Diritto & Photo dedicata all'associazione tra l'informazione giuridica e l'arte pittorica e fotografica. Immagine di copertina: opera d'arte di Gianni Pontiroli-Pavia- Questa settimana: Tribunale di Frosinone: assolto dal reato di evasione un uomo allontanatosi da casa per andare a mangiare dal vicino, la sua abitazione era priva di gas; deve considerarsi inammissibile l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo; il deposito irrituale della lista testi può essere depositato in cancelleria anche a mezzo fax; addebito della separazione al marito perché lo stesso aveva donato oltre mezzo milione di euro in beni immobiliari al fratello. Ed ancora: risponde del reato di evasione (art. 385 c.p.) il tossicodipendente che in preda ad una crisi di astinenza si allontana dall' abitazione per recarsi dal medico; gli escrementi del cane vanno sempre raccolti altrimenti si risponde di getto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2014, n. 22807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22807 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4083/2012 proposto da:
SEMPIONE GESTIONE AUTORIMESSE SRL 01013150154 in persona dell'amministratore unico Sig.ra OV LA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO LONGO con studio in MILANO, VIA CASTELBIANCO 22 giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA SPA in persona dell'Avv. MANDÒ MATTEO procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
AN ND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1902/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2011, R.G.N. 618/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FA SS convenne in giudizio la società NE Gestione Autorimesse s.r.l. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito il 16.5.1992 a seguito della sottrazione, da parte di terzi, dell'autovettura Mercedenz Benz che aveva parcheggiato presso il garage gestito dalla convenuta, consegnando le chiavi al dipendente del garage e ricevendone l'apposito scontrino per la riconsegna;
precisò che l'auto gli era stata concessa in leasing dalla Daimler Chrysler Services Leasing, la quale era assicurata contro il furto presso la Zurigo Assicurazioni s.p.a., e che quest'ultima aveva indennizzato la società concedente con un importo di oltre 116.000 Euro, una quota del quale (Euro 22.909,83) era stata versata direttamente all'attore; ciò premesso, quantificò il residuo danno in complessivi Euro 43.176,46.
La convenuta resistette alla domanda e chiamò in causa l'INA Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. per esserne manlevata. La terza chiamata eccepì l'inoperatività della garanzia assicurativa sotto plurimi profili e, in subordine, la prescrizione di ogni diritto.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda dell'attore, mentre rigettò la richiesta di manleva avanzata dalla convenuta. La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dalla NE Gestione Autorimesse, la quale ricorre ora per cassazione affidandosi a tre articolati motivi, cui resiste l'INA Assitalia s.p.a. a mezzo di controricorso;
il FA non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente censura la sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità della depositarla. Più precisamente, deduce "violazione art. 115 c.p.c., e art. 167 c.p.c., comma 1; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c.", in relazione all'affermazione della Corte territoriale secondo cui la società NE non aveva provato le modalità di sottrazione dell'autovettura, nonché "violazione dell'art. 1780 c.c.", in relazione alla ritenuta mancanza di prova che la depositarla avesse usato "la diligenza richiesta per la sua attività e comunque quella del buon padre di famiglia"; in riferimento a tale ultimo profilo (ossia alla ritenuta omessa verifica circa l'autenticità del tagliando esibito del terzo che si era presentato a ritirare l'auto e al mancato accertamento che il possessore del tagliando fosse autorizzato al ritiro), deduce, conclusivamente, anche ogni possibile vizio motivazionale "ovvero violazione dell'art. 112 c.p.c.".
1.1. In punto di responsabilità della depositarla, la Corte di Appello ha osservato che al contratto atipico di posteggio si applicano le norme relative al deposito "sicché il depositario assume contrattualmente nei confronti del depositante l'obbligo della restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata e il conseguente obbligo, in caso di sottrazione, di risarcimento del danno, salvo che fornisca la prova, sul medesimo incombente, della imprevedibilità ed inevitabilità della perdita della cosa nonostante l'uso della diligenza richiesta per la sua attività e comunque quella del buon padre di famiglia;
dunque la colpa del depositario si presume e detta presunzione... può essere superata solo se costui prova che l'inadempimento sia derivato da fatto a lui non imputabile"; ciò premesso e dato atto che il tagliando originale era rimasto in possesso del FA (ed era stato sequestrato al momento in cui questi aveva sporto denuncia ai Carabinieri), ha rilevato che l'appellante non aveva provato che colui che aveva ritirato l'auto avesse esibito un tagliando contraffatto e, comunque, che l'addetto alla riconsegna avesse diligentemente verificato l'autenticità del predetto tagliando o avesse accertato che il possessore era autorizzato al ritiro.
1.2. La ricorrente osserva che la circostanza della sottrazione ad opera di un terzo costituiva fatto non contestato, che la stessa Corte di Appello aveva autorizzato l'acquisizione agli atti della contromarca di deposito falsificata e che la NE aveva evidenziato come la contraffazione fosse "tale da ingannare chiunque"; aggiunge che neppure poteva ragionevolmente pretendersi che venisse richiesto al possessore della contromarca di dimostrare di essere autorizzato al ritiro, in quanto "la funzione della contromarca è proprio quella di legittimare il semplice possessore all'esercizio del diritto".
1.3. Premesso che, "in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile" (Cass. n. 26353/2013) e considerato, altresì, che "il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato" (Cass. n. 5736/2009) , deve ritenersi che il motivo sia - nel complesso - infondato.
Deve, infatti, considerarsi che la Corte ha rilevato che "comunque... sarebbe stato onere del depositario diligente verificare l'autenticità del tagliando esibitogli" e che tale affermazione - costituente il fulcro della motivazione - evidenzia come sia mancata una prova idonea della insuperabilità dell'errore in cui cadde l'addetto del garage nel momento in cui non rilevò la non autenticità del contrassegno (prova che, ovviamente, non poteva desumersi dalla mera allegazione della parte interessata circa l'idoneità della contraffazione ad "ingannare chiunque"): la conclusione della Corte di merito - corretta in iure- non risulta quindi censurabile neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (men che meno sotto quello dell'error in procedendo) in quanto non è emerso che - sul punto della rilevabilità della contraffazione- siano stati trascurati elementi decisivi che avrebbero potuto condurre ad un opposto apprezzamento.
2. Il secondo motivo ("violazione dell'art. 2056 c.c., comma 1, e art. 1223 c.c., nonché... omessa od insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio") censura la sentenza per avere incluso nell'indennizzo riconosciuto al FA tutti "i costi del leasing dallo stesso sopportati (Euro 53.627,53 per maxirata e cauzione + 4.92 4, 52 per n. 2 canoni mensili)", evidenziando che "il giudice di merito avrebbe dovuto motivare in ordine a tali somme chieste in indennizzo dal FA, somme contestate da NE Autorimesse ed ammesse sic et simpliciter a rimborso".
2.1. Esclusa la ricorrenza di vizi di impostazione giuridica (giacché correttamente la Corte ha osservato come il risarcimento richiesto non concernesse il valore della vettura, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute al fine del godimento, costituenti "danno causalmente riconducibile alla sottrazione della vettura di cui il FA aveva comunque la disponibilità") , la censura risulta inammissibile nella parte in cui contesta la spettanza di singole poste risarcitorie e prospetta ragioni che potrebbero astrattamente comportare una riduzione del quantum, ma non fornisce - incorrendo in un evidente difetto di autosufficienza - elementi specifici e concreti idonei a consentire a questa Corte di apprezzare l'effettiva esistenza di eventuali vizi motivazionali.
3. Col terzo motivo ("violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1", "falsa applicazione dell'art. 1891 c.c.", e "omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"), la ricorrente censura la sentenza laddove ha rigettato la domanda di manleva per il fatto che, vertendosi in un'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, la società NE non aveva titolo per "agire in forza della polizza assicurativa nel proprio interesse, bensì solo in vista dell'indennizzo a favore del depositante".
3.1. A fronte dell'affermazione della Corte territoriale secondo cui il tenore testuale della clausola n. 14 del contratto di assicurazione (riportata integralmente nel corpo della motivazione) "non lascia dubbi sulla natura dell'assicurazione nel senso previsto dall'art. 1891 c.c.", la ricorrente si è limitata a riportare ampi stralci di Cass. n. 5100/1999 e a concludere che "proprio il tenore letterale della clausola, nella parte in cui riservava esclusivamente al contraente la possibilità di far valere il contratto, escludeva l'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetti (in cui legittimato a far valere il contratto è invece il terzo)".
3.2. Rilevato che - per quanto emerge dallo stesso precedente richiamato dalla ricorrente - "costituisce accertamento della comune volontà contrattuale delle parti stabilire se nella singola fattispecie ricorra l'assicurazione stipulata nel proprio interesse o per conto altrui" e che tale accertamento costituisce apprezzamento del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se sia sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (cfr. Cass. n. 1942/2003 e Cass. n. 13058/2007), deve escludersi che ricorra la lamentata violazione dell'art. 1891 c.c., (in quanto la sentenza impugnata non ha ricostruito l'istituto in modo difforme dalla previsione normativa, ma ha solo interpretato la volontà delle parti nel senso che abbiano voluto un'assicurazione per conto di chi spetta) e - ricondotta la questione nell'ambito dell'interpretazione della volontà - deve parimenti escludersi che ricorrano violazioni di criteri ermeneutici o violazioni di natura motivazionale.
3.3. Più specificamente, deve osservarsi quanto ai canoni ermeneutici- che la ricorrente si è limitata a sottolineare - a sostegno della propria tesi - il tenore letterale della clausola (laddove riserva esclusivamente al contraente la possibilità di esercitare le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto), ma non ha illustrato le ragioni che determinerebbero l'erroneità dell'applicazione del medesimo criterio compiuta - con esito opposto - dal giudice di appello (che ha fatto perno sull'espressione "la presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta" e sulla previsione che l'indennizzo non possa essere pagato se non nei confronti dell'assicurato): ne consegue che non risulta prospettata un'effettiva violazione del criterio ermeneutico richiamato, quanto piuttosto un'erronea interpretazione della volontà contrattuale.
Rispetto a questo secondo profilo, deve tuttavia rilevarsi che tale accertamento di fatto, in quanto riservato al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità per il solo fatto che "le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica" (Cass. n. 5100/1999), ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in cui, con motivazione coerente ed esente da vizi logici o giuridici, la Corte di merito è pervenuta alla conclusione che le parti vollero concludere un contratto di assicurazione per conto chi spetta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Ina Assitalia s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 2.900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014