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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22058/2024 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. MERCANTI EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MERCANTI EMANUELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto. I genitori saranno liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con l 弛 obbligo di darsene tempestiva e preventiva comunicazione entro il termine di 30 giorni;
2) La casa coniugale sita in Calcinato (BS) via Antonio Gramsci 62 costituita da appartamento per civile abitazione posto su due livelli (piano terra e primo interrato) con garage pertinenziale di proprietà di (identificato Parte_1 al Catasto Fabbricati NCT con fg. 30 mapp.378 sub 14-40-47 salva migliore identificazione catastale) resta assegnato ed in godimento esclusivo alla sig.ra con arredi e corredi ivi contenuti e pertinenze tutte, nessuna Parte_1 esclusa.
3) Le parti si danno atto che il sig. ha già lasciato da tempo la casa coniugale e che lo stesso di Controparte_1 impegna a trasferire altrove la propria residenza quanto prima dal deposito del presente ricorso. Il sig. , Controparte_1 ancora in possesso delle chiavi della casa coniugale al solo fine di prelevare il cane EP per la passeggiata quotidiana, si impegna alla restituzione delle stesse su semplice richiesta verbale della sig.ra la quale ultima viene Parte_1
1 sin d'ora autorizzata dal marito, senza riserve e senza eccezioni, in ogni momento, a cambiare serratura e chiavi, senza consegnargliene copia;
4) Il figlio non ancora maggiorenne, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione nonchè abitazione prevalente e residenza presso la madre, in Calcinato (BS), via Gramsci n. 62 ovvero ove costei fisserà la propria residenza.
5) I genitori, nel prioritario interesse del figlio minore, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ci・ stesso garantendo, oltre alla conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, i genitori si impegnano a far si che il figlio minore conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti come espressamente previsto dall'art. 317 bis comma I c.c.;
6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 337 ter c.c. fatta comunque salva la reciproca facoltà di interloquire nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore. Viceversa, i genitori, di comune accordo e congiuntamente, dovranno assumere le decisioni di maggior interesse per il minore quanto alla istruzione, educazione e salute dello stesso e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
7) Le parti concordano che le modalità di visita padre-figlio intervengano come di seguito: il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio a settimane alterne, con prelievo a propria cura il lunedì sera Per_1 alle ore 21.00 e riaccompagnamento il lunedì successivo alla stessa ora presso l'abitazione materna. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti anche con riferimento a desideri del figlio Verranno, sempre, comunque, Per_1 preliminarmente valutate le esigenze scolastiche, ricreative e educative del minore.
Durante la settimana di permanenza del minore presso uno dei due genitori, sarà sempre consentito all'altro di avere contatti telefonici col figlio: ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, in particolare mettendo a disposizione del figli la propria o altra utenza telefonica o munendo il minore di una sua utenza mobile.
8) Durante le vacanze natalizie e pasquali ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con sè per almeno Per_1 metà della durata delle vacanze medesime, anche non consecutivamente, previo accordo con l'altro genitore, sempre valutando preliminarmente l'interesse e le necessità del minore e gestendo comunque alternativamente di anno in anno le principali festività di modo che, secondo il criterio della alternanza, la vigilia/Natale e ultimo dell'anno/Capodanno vengano trascorsi un anno col padre e un anno con la madre. Lo stesso criterio della alternanza verrà applicato per le vacanze pasquali (un anno venerdì santo/sabato santo/Pasqua con il padre e Lunedi dell'Angelo/martedì/mercoledì con la madre;
l'anno dopo, il contrario);
9) Ogni altra principale festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso sono fatti salvi i diversi accordi che intercorreranno di volta in volta tra i genitori e nel precipuo interesse del figlio minore;
10) Durante le vacanze estive sia il padre sia la madre avranno diritto di tenere il figlio con s・ per due Per_1
settimane anche non consecutive, sempre tenendo in debita considerazione ogni interesse e necessità del minore.
2 Il periodo afferente le due settimane estive dovrà essere reciprocamente comunicato dall'uno all'altro dei genitori entro la fine di maggio di ogni anno.
11) Considerato il fatto che i redditi e i patrimoni dei coniugi sono sostanzialmente equipollenti e che i tempi di permanenza del minore, presso l'uno o presso l'altro dei genitori, sono paritetici, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio nella settimana e nei giorni in cui lo avrà con sè. Per l'effetto i coniugi Per_1 rinunciano reciprocamente al versamento di somme vicendevoli a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
12) L'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
13) Le parti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Brescia datato 14.7.2016 qui riportato, fino alla completa autosufficienza economica dello stesso.
- Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
V) corsi di recupero e lezioni private;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
3 - Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno, in generale, la seguente regolamentazione: il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni.
14) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di reciproco mantenimento.
15) Ciascuna parte continuerà a godere in modo esclusivo dei conti correnti, dei risparmi, delle polizze, degli investimenti, dei fondi pensione tutti nessuno escluso a sé intestati nonché sia delle proprie autovetture, autoveicoli, motoveicoli, camper a sé intestate di cui in narrativa. Le parti a tal proposito concordano, rinunciando ad ogni reciproca pretesa, che a ciascuno dei coniugi restino assegnate in via esclusiva secondo il proprio diritto di proprietà
A) le somme e risparmi presenti sui reciproci conti correnti, dossier titoli, investimenti tutti in qualsiasi forma, polizze, fondi pensione, beni preziosi da investimento ecc...come intestati all'uno o all'altro;
B) autovetture, autoveicoli, camper e motoveicoli già di intestazione esclusiva, come riportato in premessa rinunciando i ricorrenti reciprocamente a qualsivoglia diritto o pretesa sui beni dell'altro.
Il cane EP resta assegnato a la quale garantisce che possa vederlo e tenerlo con sè Parte_1 Controparte_1 sulla base di accordi che verranno presi di volta in volta;
16) Il conto corrente cointestato tra le parti acceso presso BCC del Garda Filiale di Calcinato (BS), conto n.109650, verrà estinto e chiuso entro il 30.11.2024 e le relative somme ivi depositate verranno attribuite interamente a P_
;
[...]
17) Le parti dichiarano di aver definito in separata sede ogni questione pregressa di carattere patrimoniale, nonché ogni ulteriore rapporto di natura economica qui non disciplinato, e per l'effetto, dichiarano, ad oggi, di non avere più
nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione alla data di deposito del presente ricorso salve, naturalmente, le pattuizioni di cui al presente atto.
18) Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti il figlio Per_1
4 19) I coniugi concordano nel valutare l'ascolto del figlio minore nella presente procedura in contrasto Per_1
con il suo interesse e comunque manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337 octies c.c.
20) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa se conforme alle conclusioni e condizioni congiunte qui riportate e/o congiuntamente modificate in corso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/04/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CALCINATO, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 22058/2024 V.G. promosso da
(c.f.: , con l'avv. MERCANTI EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MERCANTI EMANUELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1) Le parti vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto. I genitori saranno liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno opportuno, con l 弛 obbligo di darsene tempestiva e preventiva comunicazione entro il termine di 30 giorni;
2) La casa coniugale sita in Calcinato (BS) via Antonio Gramsci 62 costituita da appartamento per civile abitazione posto su due livelli (piano terra e primo interrato) con garage pertinenziale di proprietà di (identificato Parte_1 al Catasto Fabbricati NCT con fg. 30 mapp.378 sub 14-40-47 salva migliore identificazione catastale) resta assegnato ed in godimento esclusivo alla sig.ra con arredi e corredi ivi contenuti e pertinenze tutte, nessuna Parte_1 esclusa.
3) Le parti si danno atto che il sig. ha già lasciato da tempo la casa coniugale e che lo stesso di Controparte_1 impegna a trasferire altrove la propria residenza quanto prima dal deposito del presente ricorso. Il sig. , Controparte_1 ancora in possesso delle chiavi della casa coniugale al solo fine di prelevare il cane EP per la passeggiata quotidiana, si impegna alla restituzione delle stesse su semplice richiesta verbale della sig.ra la quale ultima viene Parte_1
1 sin d'ora autorizzata dal marito, senza riserve e senza eccezioni, in ogni momento, a cambiare serratura e chiavi, senza consegnargliene copia;
4) Il figlio non ancora maggiorenne, sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione nonchè abitazione prevalente e residenza presso la madre, in Calcinato (BS), via Gramsci n. 62 ovvero ove costei fisserà la propria residenza.
5) I genitori, nel prioritario interesse del figlio minore, si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ci・ stesso garantendo, oltre alla conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare, i genitori si impegnano a far si che il figlio minore conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti come espressamente previsto dall'art. 317 bis comma I c.c.;
6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 337 ter c.c. fatta comunque salva la reciproca facoltà di interloquire nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza del figlio minore. Viceversa, i genitori, di comune accordo e congiuntamente, dovranno assumere le decisioni di maggior interesse per il minore quanto alla istruzione, educazione e salute dello stesso e tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
7) Le parti concordano che le modalità di visita padre-figlio intervengano come di seguito: il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio a settimane alterne, con prelievo a propria cura il lunedì sera Per_1 alle ore 21.00 e riaccompagnamento il lunedì successivo alla stessa ora presso l'abitazione materna. È fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti anche con riferimento a desideri del figlio Verranno, sempre, comunque, Per_1 preliminarmente valutate le esigenze scolastiche, ricreative e educative del minore.
Durante la settimana di permanenza del minore presso uno dei due genitori, sarà sempre consentito all'altro di avere contatti telefonici col figlio: ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, in particolare mettendo a disposizione del figli la propria o altra utenza telefonica o munendo il minore di una sua utenza mobile.
8) Durante le vacanze natalizie e pasquali ciascuno dei genitori avrà diritto di tenere con sè per almeno Per_1 metà della durata delle vacanze medesime, anche non consecutivamente, previo accordo con l'altro genitore, sempre valutando preliminarmente l'interesse e le necessità del minore e gestendo comunque alternativamente di anno in anno le principali festività di modo che, secondo il criterio della alternanza, la vigilia/Natale e ultimo dell'anno/Capodanno vengano trascorsi un anno col padre e un anno con la madre. Lo stesso criterio della alternanza verrà applicato per le vacanze pasquali (un anno venerdì santo/sabato santo/Pasqua con il padre e Lunedi dell'Angelo/martedì/mercoledì con la madre;
l'anno dopo, il contrario);
9) Ogni altra principale festività dell'anno (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto e festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, con prevalenza sulla turnazione secondo il calendario sopra riportato, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso sono fatti salvi i diversi accordi che intercorreranno di volta in volta tra i genitori e nel precipuo interesse del figlio minore;
10) Durante le vacanze estive sia il padre sia la madre avranno diritto di tenere il figlio con s・ per due Per_1
settimane anche non consecutive, sempre tenendo in debita considerazione ogni interesse e necessità del minore.
2 Il periodo afferente le due settimane estive dovrà essere reciprocamente comunicato dall'uno all'altro dei genitori entro la fine di maggio di ogni anno.
11) Considerato il fatto che i redditi e i patrimoni dei coniugi sono sostanzialmente equipollenti e che i tempi di permanenza del minore, presso l'uno o presso l'altro dei genitori, sono paritetici, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto del figlio nella settimana e nei giorni in cui lo avrà con sè. Per l'effetto i coniugi Per_1 rinunciano reciprocamente al versamento di somme vicendevoli a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1
12) L'assegno unico familiare verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
13) Le parti contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio, come da Protocollo di intesa del Tribunale di Brescia datato 14.7.2016 qui riportato, fino alla completa autosufficienza economica dello stesso.
- Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
Il) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
IV) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
Il) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
Il) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) alloggio presso la sede universitaria;
V) corsi di recupero e lezioni private;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
3 - Spese per la custodia di prole minorenne a) spese che non richiedono il preventivo accordo:
I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
Il) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo:
I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Le spese dovranno essere: a) documentate: b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie avranno, in generale, la seguente regolamentazione: il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 15 giorni.
14) Le parti dichiarano di essere economicamente autonome ed autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di reciproco mantenimento.
15) Ciascuna parte continuerà a godere in modo esclusivo dei conti correnti, dei risparmi, delle polizze, degli investimenti, dei fondi pensione tutti nessuno escluso a sé intestati nonché sia delle proprie autovetture, autoveicoli, motoveicoli, camper a sé intestate di cui in narrativa. Le parti a tal proposito concordano, rinunciando ad ogni reciproca pretesa, che a ciascuno dei coniugi restino assegnate in via esclusiva secondo il proprio diritto di proprietà
A) le somme e risparmi presenti sui reciproci conti correnti, dossier titoli, investimenti tutti in qualsiasi forma, polizze, fondi pensione, beni preziosi da investimento ecc...come intestati all'uno o all'altro;
B) autovetture, autoveicoli, camper e motoveicoli già di intestazione esclusiva, come riportato in premessa rinunciando i ricorrenti reciprocamente a qualsivoglia diritto o pretesa sui beni dell'altro.
Il cane EP resta assegnato a la quale garantisce che possa vederlo e tenerlo con sè Parte_1 Controparte_1 sulla base di accordi che verranno presi di volta in volta;
16) Il conto corrente cointestato tra le parti acceso presso BCC del Garda Filiale di Calcinato (BS), conto n.109650, verrà estinto e chiuso entro il 30.11.2024 e le relative somme ivi depositate verranno attribuite interamente a P_
;
[...]
17) Le parti dichiarano di aver definito in separata sede ogni questione pregressa di carattere patrimoniale, nonché ogni ulteriore rapporto di natura economica qui non disciplinato, e per l'effetto, dichiarano, ad oggi, di non avere più
nulla a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione alla data di deposito del presente ricorso salve, naturalmente, le pattuizioni di cui al presente atto.
18) Le parti si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio, anche afferenti il figlio Per_1
4 19) I coniugi concordano nel valutare l'ascolto del figlio minore nella presente procedura in contrasto Per_1
con il suo interesse e comunque manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337 octies c.c.
20) Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa se conforme alle conclusioni e condizioni congiunte qui riportate e/o congiuntamente modificate in corso di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/04/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CALCINATO, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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