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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2331 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2331/2018 R.G.,
promossa da
Parte_1
(C.F. ), con l'avv. BOLDRINI PIERLUIGI P.IVA_1
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: Controparte_1
[...] (C.F. ), con l'avv. STAGI LETIZIA
[...] P.IVA_2 FALLIMENTARE
(ARTT. 67 E SS.) PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
27.9.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.12.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE - La Curatela del Fallimento ha Parte_1
citato in giudizio la società Controparte_1
in seguito divenuta
[...] Controparte_2
e ha chiesto di “Accertare e dichiarare
[...]
inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società e, per l'effetto, Parte_1
revocare ex art. 67 II° comma del RD 16 marzo 1942 n. 267 il pagamento della somma di € 29.341,84 effettuato dal terzo pignorato in data 16/08/2017 nei confronti Controparte_3
della società a seguito dell'ordinanza Controparte_1
di assegnazione del 24/07/2017 emessa dal Tribunale di Pisa nel procedimento di pignoramento presso terzi NRGE
1175/2017; -condannare, per l'effetto della suddetta revocatoria, la società a pagare in Controparte_1
favore della la somma di Parte_2
€ 29.341,84, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-in ogni caso, condannare la società convenuta alla refusione in favore della Parte_2
delle spese e compensi professionali del presente giudizio”;
- a fondamento della domanda, ha dedotto essere intervenuto in favore della società convenuta, creditrice della attrice in bonis, un pagamento nel periodo sospetto, e nella consapevolezza in capo alla convenuta dello stato di decozione della società debitrice;
- in particolare, ha allegato che la società ha Controparte_1
percepito la somma pari ad € 29.341,82 a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta con RGE n.
2 1175/2017 del Tribunale di Pisa e conclusa con decreto di assegnazione del 24/07/2017 (cfr. doc.ti 2,3,4): la somma è stata corrisposta al creditore procedente dal terzo pignorato in data 16/08/2017, cioè pochi giorni prima del Controparte_3
fallimento della in bonis dichiarato con sentenza 51 Parte_1
del 23/08/2017 (circostanza peraltro riconosciuta espressamente dalla stessa società nelle Controparte_1
premesse del proprio ricorso di insinuazione allo stato passivo
(doc. 5, istanza di ammissione al passivo della CP_1
);
[...]
- si è costituita, e ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda attrice, perchè infondata, insussistente nel caso di specie l'elemento soggettivo della “scientia decotionis” ovvero della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della società in bonis; Parte_1
- Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e prova per testi e, dopo l'esaurimento della fase istruttoria, è stato assegnato al sottoscritto magistrato;
- La domanda non è fondata e deve essere rigettata;
- Come è noto, in base all'art. 67 II° comma L.F. “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
3 - Nella fattispecie per cui è causa, è pacifico l'elemento oggettivo in quanto il pagamento ottenuto dalla è Controparte_1
stato eseguito nel periodo sospetto, cioè pochi giorni prima della sentenza di fallimento della società debitrice;
- È pacifico, infatti, e, comunque, risulta dagli atti di causa che la società ha percepito la somma pari ad € Controparte_1
29.341,82 a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta con RGE n. 1175/201 del Tribunale di Pisa e conclusa con decreto di assegnazione del 24/07/2017 (cfr. doc.ti 2,3,4): la somma è stata corrisposta al creditore procedente dal terzo pignorato in data Controparte_3
16/08/2017, cioè pochi giorni prima del fallimento della
[...]
in bonis dichiarato con sentenza 51 del 23/08/2017 Pt_1
(come rilevato dalla società attrice, peraltro, detta circostanza è stata riconosciuta espressamente dalla stessa società CP_1
nelle premesse del proprio ricorso di insinuazione
[...]
allo stato passivo (doc. 5, istanza di ammissione al passivo della ); Controparte_1
- È altresì corretto e condivisibile quanto osservato dalla difesa di parte attrice, in relazione alla giurisprudenza della Suprema
Corte, che riconosce il principio per cui debba ritenersi revocabile ai sensi dell'art 67 L.f. anche il pagamento ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale (espropriazione presso terzi) in quanto è indubbio che siffatto pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato
4 liberamente dallo stesso insolvente (cfr. Cass. Civ. nn.
6291/1998, 1611/2000, 463/2006, 4709/2006), identica essendo la compromissione della “par condicio creditorum”
(Cass. Civ. n. 7579 del 2011, nonché giurisprudenza di merito,
Tribunale Parma n. 29/2009, Corte di Appello Bologna n.
1669/2014, allegate all'atto di citazione, doc.ti 6-7 fascicolo parte attrice);
- Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore a seguito di espropriazione presso terzi ed assegnazione del credito in quella sede può essere dichiarato inefficace ex art. 67 II comma c.p.c. LF o ex art. 44 LF in quanto l'estinzione dell'obbligazione avviene mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile, anche se posto in essere dal terzo e la relativa azione va esercitata nei soli confronti del creditore assegnatario del credito, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio, al fine del ripristino della par condicio creditorum ( Cass. Civ. 22160/2016, 14779/2016,
23652/2012);
- Difetta, tuttavia, a parere dell'odierno giudicante, la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della fattispecie, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte della convenuta: essa, come è noto, deve essere effettiva e non meramente potenziale, sebbene possa essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (Cass.
5 Civ. Sez. VI n. 22387/2019), e al limite anche, come dedotto dalla difesa di parte attrice, a mezzo del riscontro di un solo indizio, purchè di fatto idoneo a dimostrare quello ignoto (Cass.
Sent. n. 5550/2003);
- Il teste , all'epoca dei fatti amministratore della Testimone_1
CTP unico escusso all'udienza del 7 aprile 2019, ha Pt_1
dichiarato “Posso confermare che nei primi giorni di maggio
2017 incontrai presso la CTP il legale rappresentante CP_2
della . Non credo che lo stesso fosse
[...] Controparte_1
il legale rappresentante ma io avevo rapporti con lui. Confermo che in tale occasione feci presente al che non avevo CP_1
liquidità per far fronte al pagamento delle fatture emesse dalla
per il periodo gennaio-maggio 2017.......Confermo CP_1
che feci presente che nel giro di breve tempo la società sarebbe stata messa in liquidazione” (dalla visura della società, emerge che era uno dei due rappresentanti della CP_2
, cfr. doc. 23 fascicolo parte attrice): non Controparte_1
può ritenersi, a parere del giudicante, che la deposizione del suddetto teste costituisca la prova della conoscenza dello stato di decozione della debitrice da parte della stessa convenuta, ivi riferendosi solo di uno stato di crisi di liquidità, e della prossima procedura di liquidazione che, tuttavia, non necessariamente consegue alla decozione;
- Vero, pertanto, che nella vicenda per cui è causa ben vi poteva essere la conoscenza potenziale dello stato di decozione, tuttavia detta conoscenza non pare effettiva: se è vero, infatti, che l'azione esecutiva promossa dalla stessa Parte_3
[...
[...] , a mezzo di un pignoramento presso terzi, si fondava
[...]
sul decreto ingiuntivo n. 1058/2017 emesso dal Tribunale di
Lucca in data 09/06/2017 e munito della formula della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice proprio in virtù di quanto contenuto nel ricorso monitorio, ove si legge “…..Ciò è segno evidente ed inequivocabile dello stato di dissesto ed insolvenza della società debitrice” (cfr. doc. 18, fascicolo parte attrice), è anche vero che si tratta di affermazioni ricorrenti nei ricorsi per decreto ingiuntivo, e funzionali all'ottenimento di un provvedimento favorevole e non è contestato che tra l' e la da anni era attivo Controparte_1 Parte_1
un rapporto commerciale, che aveva come oggetto la compravendita di ortaggi, in particolare carote;
- Soprattutto, non è contestato quanto allegato dalla convenuta, in relazione alla circostanza che chiedeva ed Parte_1
otteneva dall' la merce, nonostante i Controparte_1
pagamenti non fossero mai stati regolari: … Tant'è che già in passato la società convenuta era ricorsa all'autorità giudiziaria per recuperare un credito dalla nettamente Parte_1
superiore rispetto a quello oggetto del presente giudizio: in data 20/11/2014 l presentava avanti il Controparte_1
Tribunale di Lucca un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale chiedeva il pagamento della somma pari ad €59.677,80 ( si produce ricorso e decreto emesso dal Tribunale di Lucca D.I. n.
29/2015 R.G. 6309/2014 in Doc 2). Nello stesso ricorso la convenuta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché l'esecuzione immediata senza l'osservanza
7 del termine previsto dall'art. 482 c.p.c.. A suffragio della propria richiesta, nel ricorso la società creditrice rilevava che la debitrice risultava presente nel registro informatico dei protesti
“per n. 4 assegni per mancanza fondi e per assegni emessi in data posteriore all'iscrizione nell'archivio, come da visura che si allega” Si produce il certificato protesti prodotto allora (Doc. 3).
Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (doc. 4), avvenuta nel gennaio 2015, la CTP Parte_1
pagava vari acconti ma non riusciva ad estinguere il debito, pertanto in data 13/10/2015 l' Controparte_1
provvedeva a notificare un ulteriore precetto in rinnovazione per la somma residua di € 31.324,00. Seguiva un pignoramento presso terzi nei confronti della e Controparte_4 [...]
La pagava la somma dovuta di cui al CP_5 Parte_1
precetto e quindi prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento stesso l' rinunciava al pignoramento Controparte_1
con atto inviato a mezzo pec del 26/10/2015 (doc.5) (così, la comparsa conclusionale);
- é, inoltre, pacifico che la visura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 2014 contenesse il medesimo elenco degli assegni protestati della visura allegata al ricorso del 2017;
- parimenti inidonei a provare la “conoscenza effettiva” richiesta dalla giurisprudenza citata le ulteriori circostanze allegate dalla curatela con riferimento alla conoscibilità dei dati inerenti il bilancio della debitrice, e la contiguità territoriale fra le società;
- ne consegue il rigetto della domanda;
8 - tenuto conto della complessità della fattispecie in fatto, si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata e dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2331 /2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2331/2018 R.G.,
promossa da
Parte_1
(C.F. ), con l'avv. BOLDRINI PIERLUIGI P.IVA_1
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO: Controparte_1
[...] (C.F. ), con l'avv. STAGI LETIZIA
[...] P.IVA_2 FALLIMENTARE
(ARTT. 67 E SS.) PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
27.9.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.12.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE - La Curatela del Fallimento ha Parte_1
citato in giudizio la società Controparte_1
in seguito divenuta
[...] Controparte_2
e ha chiesto di “Accertare e dichiarare
[...]
inefficace nei confronti della massa dei creditori del fallimento della società e, per l'effetto, Parte_1
revocare ex art. 67 II° comma del RD 16 marzo 1942 n. 267 il pagamento della somma di € 29.341,84 effettuato dal terzo pignorato in data 16/08/2017 nei confronti Controparte_3
della società a seguito dell'ordinanza Controparte_1
di assegnazione del 24/07/2017 emessa dal Tribunale di Pisa nel procedimento di pignoramento presso terzi NRGE
1175/2017; -condannare, per l'effetto della suddetta revocatoria, la società a pagare in Controparte_1
favore della la somma di Parte_2
€ 29.341,84, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
-in ogni caso, condannare la società convenuta alla refusione in favore della Parte_2
delle spese e compensi professionali del presente giudizio”;
- a fondamento della domanda, ha dedotto essere intervenuto in favore della società convenuta, creditrice della attrice in bonis, un pagamento nel periodo sospetto, e nella consapevolezza in capo alla convenuta dello stato di decozione della società debitrice;
- in particolare, ha allegato che la società ha Controparte_1
percepito la somma pari ad € 29.341,82 a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta con RGE n.
2 1175/2017 del Tribunale di Pisa e conclusa con decreto di assegnazione del 24/07/2017 (cfr. doc.ti 2,3,4): la somma è stata corrisposta al creditore procedente dal terzo pignorato in data 16/08/2017, cioè pochi giorni prima del Controparte_3
fallimento della in bonis dichiarato con sentenza 51 Parte_1
del 23/08/2017 (circostanza peraltro riconosciuta espressamente dalla stessa società nelle Controparte_1
premesse del proprio ricorso di insinuazione allo stato passivo
(doc. 5, istanza di ammissione al passivo della CP_1
);
[...]
- si è costituita, e ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda attrice, perchè infondata, insussistente nel caso di specie l'elemento soggettivo della “scientia decotionis” ovvero della conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della società in bonis; Parte_1
- Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e prova per testi e, dopo l'esaurimento della fase istruttoria, è stato assegnato al sottoscritto magistrato;
- La domanda non è fondata e deve essere rigettata;
- Come è noto, in base all'art. 67 II° comma L.F. “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”;
3 - Nella fattispecie per cui è causa, è pacifico l'elemento oggettivo in quanto il pagamento ottenuto dalla è Controparte_1
stato eseguito nel periodo sospetto, cioè pochi giorni prima della sentenza di fallimento della società debitrice;
- È pacifico, infatti, e, comunque, risulta dagli atti di causa che la società ha percepito la somma pari ad € Controparte_1
29.341,82 a seguito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta con RGE n. 1175/201 del Tribunale di Pisa e conclusa con decreto di assegnazione del 24/07/2017 (cfr. doc.ti 2,3,4): la somma è stata corrisposta al creditore procedente dal terzo pignorato in data Controparte_3
16/08/2017, cioè pochi giorni prima del fallimento della
[...]
in bonis dichiarato con sentenza 51 del 23/08/2017 Pt_1
(come rilevato dalla società attrice, peraltro, detta circostanza è stata riconosciuta espressamente dalla stessa società CP_1
nelle premesse del proprio ricorso di insinuazione
[...]
allo stato passivo (doc. 5, istanza di ammissione al passivo della ); Controparte_1
- È altresì corretto e condivisibile quanto osservato dalla difesa di parte attrice, in relazione alla giurisprudenza della Suprema
Corte, che riconosce il principio per cui debba ritenersi revocabile ai sensi dell'art 67 L.f. anche il pagamento ottenuto dal creditore mediante esperimento di procedura esecutiva individuale (espropriazione presso terzi) in quanto è indubbio che siffatto pagamento, se risalente al periodo sospetto, realizza il soddisfacimento del creditore procedente, seppur in forma coattiva, in senso assolutamente analogo a quello attuato
4 liberamente dallo stesso insolvente (cfr. Cass. Civ. nn.
6291/1998, 1611/2000, 463/2006, 4709/2006), identica essendo la compromissione della “par condicio creditorum”
(Cass. Civ. n. 7579 del 2011, nonché giurisprudenza di merito,
Tribunale Parma n. 29/2009, Corte di Appello Bologna n.
1669/2014, allegate all'atto di citazione, doc.ti 6-7 fascicolo parte attrice);
- Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore a seguito di espropriazione presso terzi ed assegnazione del credito in quella sede può essere dichiarato inefficace ex art. 67 II comma c.p.c. LF o ex art. 44 LF in quanto l'estinzione dell'obbligazione avviene mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile, anche se posto in essere dal terzo e la relativa azione va esercitata nei soli confronti del creditore assegnatario del credito, ovvero di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio, al fine del ripristino della par condicio creditorum ( Cass. Civ. 22160/2016, 14779/2016,
23652/2012);
- Difetta, tuttavia, a parere dell'odierno giudicante, la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della fattispecie, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte della convenuta: essa, come è noto, deve essere effettiva e non meramente potenziale, sebbene possa essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, ex artt. 2727 e 2729 c.c.» (Cass.
5 Civ. Sez. VI n. 22387/2019), e al limite anche, come dedotto dalla difesa di parte attrice, a mezzo del riscontro di un solo indizio, purchè di fatto idoneo a dimostrare quello ignoto (Cass.
Sent. n. 5550/2003);
- Il teste , all'epoca dei fatti amministratore della Testimone_1
CTP unico escusso all'udienza del 7 aprile 2019, ha Pt_1
dichiarato “Posso confermare che nei primi giorni di maggio
2017 incontrai presso la CTP il legale rappresentante CP_2
della . Non credo che lo stesso fosse
[...] Controparte_1
il legale rappresentante ma io avevo rapporti con lui. Confermo che in tale occasione feci presente al che non avevo CP_1
liquidità per far fronte al pagamento delle fatture emesse dalla
per il periodo gennaio-maggio 2017.......Confermo CP_1
che feci presente che nel giro di breve tempo la società sarebbe stata messa in liquidazione” (dalla visura della società, emerge che era uno dei due rappresentanti della CP_2
, cfr. doc. 23 fascicolo parte attrice): non Controparte_1
può ritenersi, a parere del giudicante, che la deposizione del suddetto teste costituisca la prova della conoscenza dello stato di decozione della debitrice da parte della stessa convenuta, ivi riferendosi solo di uno stato di crisi di liquidità, e della prossima procedura di liquidazione che, tuttavia, non necessariamente consegue alla decozione;
- Vero, pertanto, che nella vicenda per cui è causa ben vi poteva essere la conoscenza potenziale dello stato di decozione, tuttavia detta conoscenza non pare effettiva: se è vero, infatti, che l'azione esecutiva promossa dalla stessa Parte_3
[...
[...] , a mezzo di un pignoramento presso terzi, si fondava
[...]
sul decreto ingiuntivo n. 1058/2017 emesso dal Tribunale di
Lucca in data 09/06/2017 e munito della formula della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice proprio in virtù di quanto contenuto nel ricorso monitorio, ove si legge “…..Ciò è segno evidente ed inequivocabile dello stato di dissesto ed insolvenza della società debitrice” (cfr. doc. 18, fascicolo parte attrice), è anche vero che si tratta di affermazioni ricorrenti nei ricorsi per decreto ingiuntivo, e funzionali all'ottenimento di un provvedimento favorevole e non è contestato che tra l' e la da anni era attivo Controparte_1 Parte_1
un rapporto commerciale, che aveva come oggetto la compravendita di ortaggi, in particolare carote;
- Soprattutto, non è contestato quanto allegato dalla convenuta, in relazione alla circostanza che chiedeva ed Parte_1
otteneva dall' la merce, nonostante i Controparte_1
pagamenti non fossero mai stati regolari: … Tant'è che già in passato la società convenuta era ricorsa all'autorità giudiziaria per recuperare un credito dalla nettamente Parte_1
superiore rispetto a quello oggetto del presente giudizio: in data 20/11/2014 l presentava avanti il Controparte_1
Tribunale di Lucca un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale chiedeva il pagamento della somma pari ad €59.677,80 ( si produce ricorso e decreto emesso dal Tribunale di Lucca D.I. n.
29/2015 R.G. 6309/2014 in Doc 2). Nello stesso ricorso la convenuta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nonché l'esecuzione immediata senza l'osservanza
7 del termine previsto dall'art. 482 c.p.c.. A suffragio della propria richiesta, nel ricorso la società creditrice rilevava che la debitrice risultava presente nel registro informatico dei protesti
“per n. 4 assegni per mancanza fondi e per assegni emessi in data posteriore all'iscrizione nell'archivio, come da visura che si allega” Si produce il certificato protesti prodotto allora (Doc. 3).
Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto (doc. 4), avvenuta nel gennaio 2015, la CTP Parte_1
pagava vari acconti ma non riusciva ad estinguere il debito, pertanto in data 13/10/2015 l' Controparte_1
provvedeva a notificare un ulteriore precetto in rinnovazione per la somma residua di € 31.324,00. Seguiva un pignoramento presso terzi nei confronti della e Controparte_4 [...]
La pagava la somma dovuta di cui al CP_5 Parte_1
precetto e quindi prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento stesso l' rinunciava al pignoramento Controparte_1
con atto inviato a mezzo pec del 26/10/2015 (doc.5) (così, la comparsa conclusionale);
- é, inoltre, pacifico che la visura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo del 2014 contenesse il medesimo elenco degli assegni protestati della visura allegata al ricorso del 2017;
- parimenti inidonei a provare la “conoscenza effettiva” richiesta dalla giurisprudenza citata le ulteriori circostanze allegate dalla curatela con riferimento alla conoscibilità dei dati inerenti il bilancio della debitrice, e la contiguità territoriale fra le società;
- ne consegue il rigetto della domanda;
8 - tenuto conto della complessità della fattispecie in fatto, si ritiene sussistano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda perché infondata e dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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