Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
La sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 1993 in tema di valutazione dell'edificabilità delle aree destinate ad espropriazione va applicata anche con riferimento alle espropriazioni militari, tenendo conto delle caratteristiche affatto peculiari proprie di esse, con la conseguenza che la valutazione relativa alla natura del suolo (da operarsi "al momento del verificarsi della vicenda ablativa", in modo da consentire, a quella data, una esatta ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata con riferimento alle relative possibilità legali ed effettive di edificazione) deve indefettibilmente compiersi con riferimento alla data dell'occupazione militare, per effetto della quale la P.A. non si limita alla mera apposizione di un vincolo, realizzando, viceversa, il definitivo e completo spossessamento del privato onde realizzare l'urgente ed indifferibile installazione di opere di difesa militare (nella specie, basi missilistiche interforze), impedendo, per ciò stesso, fin da quel momento, al proprietario di assecondare la naturale vocazione (nella specie, turistico - edificatoria) del suolo così occupato d'urgenza e (a differenza che nelle espropriazioni ordinarie) senza limiti di tempo, ex art. 76 legge 2359/1865.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AZIENDA AGRICOLA TRASFORMAZIONI E BONIFICHE FONDIARIE DI TO UL E CAMILLO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 10365/97 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA TRASFORMAZIONI E BONIFICHE FONDIARIE Sas DI TO UL E C., in persona del socio amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 21, presso l'avvocato I. LESTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO PIRAS, giusta procura speciale per Notaio Luigi Lombardi di Brescia rep. n. 88087 del 25.6.1997;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLA DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 252/96 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 17/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
udito per ilricorrente, l'Avvocato dello Stato La Porta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Piras, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Azienda agricola trasformazioni e bonifiche fondiarie, società semplice di GN UL e C., già Trasformazioni e bonifiche fondiarie s.p.a., nella sua qualità di enfiteuta livellaria, convenne in giudizio, nel 1977, davanti al Tribunale di Cagliari l'Amministrazione della Difesa, chiedendo determinarsi l'indennità di espropriazione di terreni occupati il 30.3.1965 dal comandante della regione aerea per le installazione di posizioni missilistiche del poligono del Salto di Quirra. Nel 1970 l'occupazione si estese ad altri ettari, mentre sopraggiungeva la dichiarazione di pubblica utilità delle opere predette e il decreto die sproprio veniva emanato il 17.12.1975 con un'indennità di L. 21.440.000.
La predetta richiesta e quella di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, contrastate dalla convenuta Amministrazione il Tribunale di Cagliari con sentenza del 10.5.1989 ha dichiarato la propria incompetenza. Riassunto il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Cagliari, il difensore della espropriata ha dichiarato di accettare l'indennità di espropriazione secondo i criteri di cui all'art.5 bis. Con sentenza del 17 settembre 19967, il giudice del merito ha accolto l'opposizione determinando in lire 371.313.039 l'indennità di espropriazione ed in lire 226.738.725 quella di occupazione legittima, condannando l'Amministrazione al versamento degli importi dovuti a titolo di integrazione oltre interessi e maggior danno per il ritardo.
Avverso questa decisione e per la sua cassazione ha proposto ricorso l'Amministrazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale l'Azienda agricola che insiste per la liquidazione del maggior danno in una misura più elevata di quella elaborata nel prospetto contenuto nella sentenza, anno per anno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, d'ufficio, vanno riuniti, ai sensi dell'art.335 c.p.c., il ricorso principale e quello incidentale relativi alla stessa sentenza impugnata. Con l'unico motivo del proposto ricorso principale si censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis legge 359 del 1992 per aver il giudice del merito ritenuto edificatoria quella parte del suolo espropriato, occupata d'urgenza sin dal 30.3.1965, con ordinanza del comandante della seconda regione aerea, senza tenere presente, onde applicare i criteri del terzo comma della nuova disposizione, che ai fini della qualificazione della natura edificatoria di un terreno, si deve trattare di possibilità legali ed effettive di edificazione, con valutazione da compiersi al momento dell'apposizione del vincolo e cioè della dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta nella fattispecie solo nel 1970, quando erano ormai entrati in vigore la legge ponte n.765 del 1967 ed i relativi standards urbanistici. La censura non è fondata.
Il complesso motivo concerne il momento in cui valutare le possibilità legali ed effettive dell'area edificabile, onde consentire l'individuazione, nella fattispecie, delle possibilità edificatorie, anche legali, ai fini del controllo della riconosciuta edificatorietà dei suoli occupati d'urgenza nel 1965. Sotto il profilo letterale la censura invoca una lettura unicamente formale della disposizione richiamata senza tenere conto del diritto vivente venuto a formarsi a seguito dell'intervento della Corte costituzionale. Infatti la lettura del dato normativo dell'art.5 bis, 3^ comma, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992 n. 359, contenente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - che richiede, per la valutazione del l'edificabilità dell'area, la presenza di "possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", non può essere effettuata senza tenere, nel dovuto conto l'interpretazione che ne ha fornito il giudice della legittimità costituzionale delle leggi (Corte cost., 16.12.1993 n. 442). Quest'ultimo nel respingere la censura di incostituzionalità, sotto il profilo della inadeguatezza dei nuovi criteri di indennità di espropriazione, per la possibile modificazione della disciplina urbanistica dell'area tra il momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed il decreto di espropriazione, in riferimento agli art. 42, 3^ comma, e 97 Cost., ha affermato che l'indifferenza del vincolo espropriativo va verificata al momento del verificarsi della vicenda ablativa, in modo da consentire, a quella data, una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'area espropriata, pienamente aderente alle possibilità "legali ed effettive" di edificazione. Solo tenendo ben presente questa interpretazione non letterale, in relazione al momento del verificarsi della vicenda ablativa, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.5 bis, 3^ comma, circa l'inadeguatezza dei nuovi criteri di indennità di espropriazione per la possibile modificazione della disciplina urbanistica dell'area tra il momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed il decreto di espropriazione. Nella specie, la vicenda ablativa è iniziata dal momento dell'occupazione militare, avvenuta d'urgenza nel 1965, con ordinanza del comandante della seconda regione aerea che, richiamando l'art.76 della l. 25.6.1865 n. 2359, ha disposto l'immediata sottrazione del suolo al privato per la realizzazione di impellenti opere stabili e permanenti, quali le postazioni missilistiche del comando interalleato, con tutte le infrastrutture di protezione e di servizi. Ciò ha comportato, inesorabilmente, non la mera apposizione di un vincolo, ma il definitivo e completo spossessamento degli immobili al privato, per realizzare l'urgente e indifferibile installazione di opere di difesa militare del poligono di missili interforze del Salto di Quirra. L'avvenuto spossessamento ha pertanto impedito alla società, sin dal 1965, di assecondare la naturale vocazione turistica del suolo occupato d'urgenza dall'autorità militare. Vocazione edificatoria, non contestata con riferimento al 1965, ampiamente riconosciuta da entrambe le consulenze richiamate dal giudice del merito e dalla successiva pianificazione urbanistica, che classificava come zone di interesse edificatorio - turistico le fasce costiere confinanti con i terreni espropriati, non più considerati sotto il profilo della programmazione e pianificazione urbanistica, perché stabilmente inseriti nella zona militare del poligono di missili interforze del Salto di Quirra.
Orbene, in base all'interpretazione funzionale della norma, consentita da Corte cost., 16.12.1993 n. 442, si deve ritenere che le possibilità edificatorie, legali ed effettive, da considerare, vanno ancorate al momento del definitivo spossessamento subito dal privato nel 1965, a seguito dell'occupazione disposta dall'autorità militare, ai sensi dell'art.76 l. 2359 del 1865, senza limiti di tempo che lo privava, in via definitiva, della possibilità di realizzare quella destinazione turistica edificatoria che hanno invece avuto le fasce costiere confinanti non facenti parte del poligono missilistico.
In tal senso può rilevarsi come l'occupazione d'urgenza abbia, in generale, perso le caratteristiche e i connotati di un istituto autonomo e meramente collegato all'espropriazione, ed è divenuto una mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo che inizia appunto con l'occupazione d'urgenza, di regola preceduta dalla dichiarazione di pubblica utilità, non necessaria peraltro per le occupazioni militari da effettuarsi "in caso si assoluta urgenza" dal comandante militare e non dal prefetto. In questo mutato scenario che riconosce omogeneità morfologica e funzionale tra occupazione d'urgenza ed espropriazione, le sezioni unite, risolvendo un contrasto, hanno ritenuto che l'indennità di occupazione non si determina più sul valore venale, ma sull'ammontare dell'indennità di esproprio (Cass., sez. un. 20.1.1998 n. 493). Ma v'è di più: nella specie si tratta di un'occupazione d'urgenza avvenuta prima dei tentativi di razionalizzazione dell'occupazione d'urgenza, ad opera delle leggi 865/1971, 247/1974 e 10/1977, e soprattutto di un'occupazione di "assoluta urgenza" per ragioni militari, regolata non, dagli art.72 e 73 della legge fondamentale 25.6.1865 n. 2259, quali occupazioni temporanee di durata biennale, ma dall'art.76 della legge, facente parte del capo III "delle espropriazioni militari", che prevedeva l'occupazione d'urgenza, ad opera non del prefetto, ma dell'autorità militare che ha il comando locale per una durata illimitata e comunque senza il limite biennale del precedente art.73 (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7.3.1972 n.167; Cass., 24.11.1983, n. 7027). Di fronte a questa occupazione di assoluta urgenza per scopi militari quali l'installazione di batterie di missili, ad un radicale e incisiva perdita del possesso del suolo da parte del privato, messo nell'impossibilità sia giuridica che effettiva di utilizzare il fondo occupato, a scopi turistici, così come avvenuto per quelli limitrofi, l'Amministrazione ricorrente vorrebbe obliterare del tutto questo momento, per ancorare le possibilità legali ed effettive solo al successivo profilo formale dell'apposizione, inutiliter data, del vincolo preordinato all'esproprio, quando il privato aveva già da tempo perduto il possesso del bene, divenuto parte integrante ed irreversibile del poligono di tiro di Salto di Quirra. Infatti la ricorrente invoca una destinazione urbanistica diversa da quella ritenuta dalla Corte d'Appello in base alle previsioni edificatorie, all'epoca dell'occupazione d'urgenza, affermando che le aree prescelte nel territorio del Comune di Villaputzu
per la realizzazione della sede del poligono di tiro avessero, al momento della dichiarazione di pubblica utilità, dei vincoli limitativi all'edificatorietà dovuti agli standard urbanistici, introdotti dall'art.41 quinquies della legge urbanistica 1150 del 1942, sul punto novellata dall'art.17 della legge ponte 765
del 1967. Il tutto avvenuto alcuni anni dopo lo spossamento del suolo subito dalla società resistente con l'occupazione d'assoluta urgenza per ragioni militari con il verificarsi cioè della prima, ma irreversibile fase del procedimento espropriativo. Tale censura, già proposta innanzi alla Corte territoriale, ha ricevuto una risposta adeguata, in quanto il giudice del merito h affrontato e risolto il problema, soffermandosi in motivazione, sull'ininfluenza delle successive destinazioni dovute alla zonizzazione introdotta con gli standard urbanistici e con il programma di fabbricazione del 1973. Va, pertanto, ritenuta congruamente e sufficientemente motivata l'edificatorietà di fatto e di diritto desunta dalle caratteristiche oggettive del bene quali emergono al momento della perdita di esso da parte del privato con l'occupazione "d'assoluta urgenza "per ragioni militari". In altri termini, ai fini dell'applicabilità alla fattispecie dei criteri di cui all'art. 5 bis comma terzo, rileva unicamente la previsione urbanistica, con la conseguente conformazione del suolo privato, secondo i vincoli di zona, legali ed effettivi, previsti dalle scelte urbanistiche al momento in cui il profilo dell'interesse pubblico prevale sul quello privato, incidendo realmente sulle facoltà dominicali del cittadino, o perché degrada il diritto soggettivo in un diritto affievolito a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, o perche lo priva stabilmente del possesso del suolo e quindi delle possibilità di utilizzazione del bene in conformità delle previsioni urbanistiche legali ed effettive come nel caso di specie in cui la dichiarazione di pubblica utilità è preceduta dall'occupazione dettata dall'assoluta urgenza dovuta a ragioni militari. La motivazione della sentenza impugnata non si 'pone in contrasto con la predetta disposizione, allorché fa riferimento alle possibilità oltre che effettive di edificazione anche di quelle legali, derivanti dalla configurazione urbanistica all'epoca del definitivo spossessamento del bene, sottratto definitivamente ed irreversibilmente al privato, con il primo atto d'imperio che, questa volta, non è stata la dichiarazione di pubblica utilità, peraltro non necessaria, ma il decreto del Comandante della Regione Aerea di occupazione d'assoluta urgenza dovuta al carattere militare delle installazione di posizioni missilistiche.
L'occupazione per ragioni militari ha caratteristiche ontologiche ampiamente giustificate dall'assoluta urgenza, dovuta alle ragioni militari, sicché può prescindere sia dal termine biennale previsto invece per tutte le altre occupazioni d'urgenza, sia dalla previa dichiarazione di pubblica utilità sia dall'organo competente, che non è il prefetto, ma il comandante militare. Una tale occupazione di assoluta urgenza rappresenta, pertanto, il primo atto che abbia impresso all'immobile la destinazione ad opera pubblica, impedendo definitivamente al privato di realizzare quelle aspettative edificatorie, legali ed effettive, all'epoca ancora possibili. Se così non fosse, la tesi della ricorrente, oltre ad urtare con "il cuore" dell'interpretazione costituzionale, porterebbe a riconoscere una iniziale carenza di potere ed un'occupazione sostanzialmente sine titulo, da parte della P.A., circostanze, invece, ritenute come pacifiche e coperte da preclusioni processuali. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la società censura la sentenza impugnata per aver limitato la liquidazione del maggior danno nella misura equitativa del 5%, oltre gli interessi legali al 5%, anziché commisurarlo al rendimento medio dei titoli di Stato secondo gli indici elaborati dalla Banca d'Italia.
Il ricorso non è fondato.
Il giudice del merito ha dato conto del proprio convincimento, valutando la prova offerta dalla ricorrente incidentale, ritenendola, oltre che del tutto generica, non pertinente, sia per la presenza di attività sociali con margini di profitto non dimostrati e che potevano anche mancare del tutto, sia perché lo schema degli indici di rivalutazione elaborato dalla Banca d'Italia (c.d Rendistato) sul rendimento medio dei titoli di stato attribuisce rilevanza a meccanismi anatocistici non ammissibili, in sede di rivalutazione giudiziaria, al di fuori delle ipotesi di cui all'art.1283 c.c. (Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10156; Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10156). Le spese del presente giudizio vanno compensate per la metà, mentre l'altra metà ricade sul ricorrente principale, la cui soccombenza prevale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna il ricorrente principale al pagamento dell'altra metà che liquida in lire 8.160.000, di cui lire 8 milioni di onorario difensivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 27.10.1997 Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999.