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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5059/2022 posta in deliberazione il giorno 16/04/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CELI FEDERICA;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. SORRENTINO CONCETTA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 433/2022 emessa dal Tribunale di Velletri
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con Parte_1 la quale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo 156/2020 emesso dal tribunale di
Velletri emesso in favore della quale cessionaria del credito di € Controparte_1
77.780,73, portato dalla fattura n. 59/DRO del 05.08.2017, emessa dalla SA FF PA per il pagamento degli interessi moratori maturati in conseguenza di ritardati pagamenti di fatture aventi ad oggetto prestazioni erogate in favore di disabili, i cui costi, nella misura del 50%, erano a carico del Pt_1
1 Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'esito dell'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c..
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare di seguito l'impugnata sentenza.
“ Parte opposta ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito di € 77.780,73, portato dalla fattura n. 59/DRO del 05.08.2017, emessa dalla SA FF PA per il pagamento degli interessi moratori maturati in conseguenza di ritardati pagamenti di fatture aventi ad oggetto prestazioni erogate in favore di disabili, i cui costi, nella misura del 50%, erano a carico del
Pt_1
A fondamento dell'opposizione, il ingiunto ha svolto i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
1) la nullità della cessione del credito, in quanto carente dei requisiti di forma previsti dall'art.
69 del r.d. n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati); 2) il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto il credito era stato ceduto alla CP_2
[...
3) l'inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta in data 25.11.2013; 4) la non debenza degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002; 5) la prescrizione del credito per eventuali importi maturati in data anteriore al 05.08.2012, sull'assunto che fosse applicabile la prescrizione quinquennale;
6) l'incertezza del credito azionato, fondato su una fattura emessa dalla SA FF PA (cedente della nei confronti del CP_1 CP_1 Parte_1
, relativa ad interessi di mora vantati rispetto a fatture pagate in ritardo;
7)
[...] Pt_1
l'impossibilità della prestazione ex art. 3 del D.Lgs. 231/02, con conseguente esonero dalla responsabilità degli interessi di mora, in ragione del paventato vincolo al budget annuale fissato nei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs.502/92, avendo il potuto Parte_1 onorare il debito solo all'atto dell'assegnazione dei necessari fondi dalla Regione.
Si è costituita la società opposta rilevando che: 1) la transazione del 25.11.2013 non riguardava il credito azionato, posto che le fatture nella medesima indicate non corrispondevano a quelle il cui ritardato pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata, come era reso evidente dall'all.16 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, recante l'elenco delle fatture per sorte capitale che in ragione del ritardato pagamento avevano prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo;
2) la cessione del credito in favore dell'odierna opposta, in quanto finalizzata al compimento di un'operazione di cartolarizzazione, risultava svincolata dal rispetto delle forme e prescrizioni dettate da R.D.
2440/1923, per espressa previsione dell'art.4, co. 4 bis, L. 130/1999; 3) gli interessi di mora di
2 cui al d.lgs. 231/02 risultavano applicabili ai ritardi di pagamento imputabili ai Comuni per espressa previsione normativa;
4) l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art.3 del
D.lgs.231/02 non risultava documentata;
5) agli interessi di mora si applicava la prescrizione decennale;
6) i crediti acquistati in prima battuta da ed azionati con decreto Controparte_1 del 19.02.2020, notificato in data 26.02.2020, erano stati solo successivamente ceduti ad
[...]
7) l'ente comunale non operava nell'ambito del SSN e, pertanto, le prestazioni erogate CP_2 dalla struttura e poste in capo al non soggiacevano al budget previsto Parte_1 dagli accordi di cui al citato art. 8 quinquies d.lgs.502/92.
Ciò premesso si ritiene l'opposizione infondata.
Ed invero va escluso che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, l.
130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente in relazione alla cessione del credito in favore della si osserva che la opposta ha replicato e documentato che CP_2 la cessione ulteriore del credito in favore della era avvenuta in data 8.5.2020, CP_2 ovvero solo dopo che era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente perpetuazione della legittimazione della cedente ai sensi dell'art. 111 cpc (Cass.
n. 15674/2007).
In merito alla transazione sottoscritta in data 25.11.2013, è documentato che la stessa non riguarda il credito azionato: le fatture nella medesima menzionate non corrispondono, infatti, a quelle il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata in via monitoria. In particolare, depone in tal senso il documento sub all.16 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante l'elenco delle fatture per sorte capitale che, in ragione del ritardato pagamento, hanno prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo. Alla colonna denominata “accordo transattivo” di cui al citato allegato sono riportate le fatture incluse nella transazione ed i relativi interessi di mora risultano esclusi dal conteggio complessivo del credito ingiunto. Infatti, il calcolo complessivo degli interessi, risultante dallo schema riepilogativo allegato dal è pari ad € 92.185,52; di tale importo è stato azionato Parte_1 solo quello di € 77.778,73, residuato una volta espunto quello di € 14.406,79, pari agli interessi rinunciati in sede di accordo transattivo.
3 Con riferimento alla contestata debenza degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 quanto meno per le fatture emesse in epoca anteriore al 01.01.2013, si osserva che la novella introdotta con d.lgs.192/2012 non ha interessato l'applicabilità degli interessi moratori ai contratti conclusi con le p.a. ai quali detti interessi hanno trovato applicazione sin dall'entrata in vigore del d.lgs.231/02. Quanto al precedente richiamato in sede di precisazione delle conclusioni, in base al quale il rapporto per cui è causa non si connota in termini di transazione commerciale, si ritiene, al contrario, che l'accreditamento delle strutture sanitarie private col Servizio SAitario
Nazionale, in quanto istituisce un rapporto di concessione di pubblico servizio, successivamente regolato col contratto accessivo, la convenzione, sia equiparabile ad una transazione commerciale, come tale soggetta alla disciplina in tema di interessi moratori prevista dal
Decreto legislativo 231/2002 (Tribunale di Catania – IV Sezione Civile, con la decisione del
01.02.2022). In tal senso, del resto, depone la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte citata nel provvedimento suddetto (Cass. SU 26496/20).
Tale pronuncia ha stabilito il seguente principio di diritto: “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla nove//azione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all'articolo 5 del suddetto d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale.”. Con la medesima pronuncia, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito come la fattispecie esaminata, ovvero la dispensazione dei farmaci di classe A (ovvero i farmaci per cui il farmacista non riceve corrispettivo dall'assistito bensì ottiene, parzialmente in anticipo e parzialmente in epoca successiva, un riequilibrio in termini economici dalla competente azienda sanitaria locale) sia del tutto diversa dal sistema di accreditamento. Rispetto al regime di accreditamento ha richiamato, infatti, una precedente pronuncia, la n. 14349 del 2016, laddove la Suprema Corte ha sostenuto che il sistema dell'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio, sottolineando che
"la pubblica amministrazione non si arresta a livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperii passa a un accessorio esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa" (cd sistema delle 3°: autorizzazione, accreditamento, accordo). Il che porta l'arresto a qualificare il negozio "un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti
4 temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti", conducendo a sussumerlo nella "transazione commerciale" del d.lgs. n. 231 del 2000, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione dì servizi
- nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. ancora sulla figura dell'accreditamento come concretizzata in concessione e relativo contratto specifico, tra gli arresti massimati meno risalenti: Cass. sez. 3, 25 gennaio 2011 n. 1740, Rv 617221-01; Cass. sez. 1, 6 agosto 2014 n. 17771, Rv 632469-01; Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2018 n. 17588, Rv
649553- 01; Cass. sez. L, ord. 29 novembre 2018 n. 30917, Rv 632469-01).
Venendo all'eccepita prescrizione del credito per eventuali importi maturati in data anteriore al
05.08.2012, formulata dal opponente sull'assunto della ritenuta applicabilità della Pt_1 prescrizione quinquennale, si osserva che gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa, con la conseguenza che va esclusa l'applicazione del disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; del resto, gli stessi interessi di mora non seguono neanche la periodicità della prestazione poiché tra i due obblighi vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al FO (Tribunale Foggia sez. I 13 novembre
2014).
Quanto alla paventata incertezza del credito azionato, trattasi di generica contestazione superata dalla menzione delle fatture di cui si assume il ritardo nel pagamento e della mora maturata.
Altrettanto infondata risulta la eccepita applicabilità del budget previsto dagli accordi ex art. 8 quinquies d.lg. 1992/502 al fine di fondare l'esonero dalla responsabilità degli interessi di mora ex art. 3 d.lg. 231/02. Ed invero, poiché l'oggetto del credito azionato è rappresentato da interessi di mora, un problema di superamento del budget nemmeno si pone, posto che le fatture afferenti alle prestazioni erogate sono state già pagate, benché in ritardo.
L'opposizione va dunque integralmente respinta;
tuttavia, il recente precedente di questo
Tribunale allegato dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, contrario a quanto deciso su un punto controverso, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, che si liquidano, nella percentuale ridotta, in dispositivo previa determinazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
5 L'oggetto della controversia (debito da mora) e la natura pubblica della parte debitrice soccombente impone infine la trasmissione della sentenza al Procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio.
3 I motivo:” A) SULLA NULLITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO TRA LA SAN
RAFFAELE SPA E LA – VIOLAZIONE DI LEGGE. Controparte_3
Il Giudice di prime cure erra nel ritenere non accoglibile l'eccezione “che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d.
n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4 comma 4bis, l. 130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Il primo motivo di appello è palesemente infondato.
L'appellante ribadisce l'originario assunto sembrando ignorare la motivazione dell'impugnata sentenza, in cui si è fatto espresso richiamo all'art 4 bis l 430/1999 ed alla sua natura di lex specialis, dovendosi richiamare anche la nota sentenza del Consiglio di Stato 5562/2020 in materia, sicchè correttamente ha affermato il Tribunale :” Va escluso che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d.
n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, l. 130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
4.Con il secondo motivo l'appellante ripropone “ l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art 4 , comma 4 bis l.130/1999.
Il secondo motivo è altrettanto palesemente infondato.
Non è , invero neppure chiaro dalla prospettazione di parte appellante , posto che l'art.4 bis l.430/1999 si applica a tutte le Amministrazioni in cosa risiederebbe il vulnus di costituzionalità
5. Con il terzo motivo l'appellante lamenta “ la non debenza degli interessi di mora e sul rapporto sottostante”
Il terzo motivo è fondato ed è ammissibile in quanto l'eccezione è stata formulata già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
6 Va premesso che non è mai stato contestato che il debitore cedente fosse una struttura accreditata. Ciò che rileva , invece è l'epoca in cui fosse stato stipulato il contratto con il in particolare se il contratto fosse stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs Pt_1
231/2002 .
La Corte di Cassazione ha con la sentenza 17665/2019 ha ribadito: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla Parte_2 data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile "ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso).”
In assenza di prova di un contratto con il di epoca successiva all'entrata in vigore della Pt_1 legge 231/2002 non sono dovuti gli interessi da essa previsti..
6. Con il quarto motivo l'appellante ripropone l'eccezione di inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta il 25.11.2013.
Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato.
A fronte della motivazione del tribunale ( “ In merito alla transazione sottoscritta in data
25.11.2013, è documentato che la stessa non riguarda il credito azionato: le fatture nella medesima menzionate non corrispondono, infatti, a quelle il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata in via monitoria. In particolare, depone in tal senso il documento sub all.16 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante
l'elenco delle fatture per sorte capitale che, in ragione del ritardato pagamento, hanno prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo. Alla colonna denominata “accordo transattivo” di cui al citato allegato sono riportate le fatture incluse nella transazione ed i relativi interessi di mora risultano esclusi dal conteggio complessivo del credito ingiunto.
Infatti, il calcolo complessivo degli interessi, risultante dallo schema riepilogativo allegato dal
7 , è pari ad € 92.185,52; di tale importo è stato azionato solo quello Parte_1 di € 77.778,73, residuato una volta espunto quello di € 14.406,79, pari agli interessi rinunciati in sede di accordo transattivo.”, l'appellante si è limitato ad affermare : “ Il Giudice di prime cure, con motivazione degna di censura, rigetta l'eccezione proposta dall'Ufficio in ordine alla inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta in data 25.11.2013 tra il
e la SA FF spa sul presupposto che la transazione non Parte_1 riguarderebbe il credito azionato atteso che le fatture indicate nella transazione non corrispondono alle fatture indicate nella transazione e che il documento allegato alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto, indicherebbe gli importi da ricomprendere nella transazione che sarebbero stati esclusi dal conteggio totale.
L'argomentazione, come detto, è affetta da molteplici vizi.
Infatti, da un lato il documento allegato alla fattura, è un documento di parte opponente che indica, genericamente, nell'ultima colonna “accordo transattivo” senza precisare a quale accordo transattivo faccia riferimento.
Dall'altro lato, invece, l'art. 2 dell'accordo transattivo sottoscritto in data 25.11.2013 tra il
e la SA FF spa (cedente della stabiliva Parte_1 Controparte_1 espressamente che “ciascuna delle parti rinuncia a richiedere gli interessi maturati nei propri riguardi”, ciò al fine di consentire una reciproca rinuncia tra le poste attive e passive di entrambe le parti.
Appare chiaro, dunque, che l'accordo transattivo, fatto di reciproche concessioni, vedeva il pagamento di una somma saldo e stralcio, da parte del , a fronte Parte_1 della rinunzia a qualsivoglia interesse maturato da parte della SA FF S.p.a.
Per tale motivo si ritengono non dovuti gli interessi eventualmente maturati dal 2006 sino alla di sottoscrizione della scrittura privata (25.11.2013).”
L'aspecificità della censura sotto il profilo dell' art 342 c.p.c. è ancora più grave se si consideri l'atto transattivo da cui non risulta alcuna transazione totale in ordine agli interessi maturati a qualsiasi altro titolo dalla SA FF .
7.Con il quinto motivo l'appellante lamenta la prescrizione quinquennale degli interessi .
Sostiene l'appellante : “ Il Giudice erra nel sancire che la prescrizione breve per gli interessi di mora non si applicherebbe al caso di specie in quanto mancherebbe il requisito della periodicità o della durata della prestazione.”
La doglianza è manifestamente infondata.
Ex plurimis si richiima l'ordinanza 30546/2017 della Corte di Cassazione evidenziando che nella fattispecie in esame l obbligazione di pagamento degli interessi di mora, in quanto
8 meramente accessoria all'obbligazione principale segue il regime prescrizionale della stessa, che, nella specie, è indubitabilmente ordinaria. ( “ La prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la
S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle Part
per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile).
Sostiene infine l appellante “ Appare evidente che, seppur si insiste nell'applicazione dell'invocata prescrizione quinquennale (e pertanto l'intera fattura risulterebbe prescritta), pur applicando quella decennale, sarebbero prescritte tutte le somme aventi scadenza al
2006/2007/2008/2009 e 2010, che, a causa delle inintellegibilità dell'allegato alla fattura, non possono essere individuate puntualmente”.
La doglianza, nuova, è del tutto generica.
8. Con il sesto motivo lamenta l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art 3 D.Lgs
231/2002.
La doglianza è manifestamente infondata.
La tardiva erogazione del budget da parte della Regione può riverberare i suoi effetti esclusivamente nei rapporti interni tra le P.A., in presenza di una chiara ed esclusiva Parte legittimazione passiva della
9. In parziale accoglimento dell'appello sono dunque dovuti a li interessi Controparte_1 legali ex art.1284, IV co.c.c. dalla domanda giudiziale sugli interessi originari rideteminati al saggio legale.
10.Il parziale accoglimento dell'appello e la riduzione del credito comportano la revoca del d.i.
e la compensazione di 1/2 delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
PQM
In parziale riforma dell'appello
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il a pagare Parte_1
a l minore importo parametrato al saggio legale , oltre agli interessi legali Controparte_1 ex art.1284, IV co.c.c. dalla domanda giudiziale ed alla rifusione in suo favore di 1/2 delle spese
9 di lite, quota che liquida per il primo grado, nella corrispondente quota di quanto liquidato dal tribunale e, per questo grado, nell'importo già ridotto di € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese gen..
Roma, 9 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5059/2022 posta in deliberazione il giorno 16/04/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CELI FEDERICA;
E
) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. SORRENTINO CONCETTA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 433/2022 emessa dal Tribunale di Velletri
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con Parte_1 la quale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo 156/2020 emesso dal tribunale di
Velletri emesso in favore della quale cessionaria del credito di € Controparte_1
77.780,73, portato dalla fattura n. 59/DRO del 05.08.2017, emessa dalla SA FF PA per il pagamento degli interessi moratori maturati in conseguenza di ritardati pagamenti di fatture aventi ad oggetto prestazioni erogate in favore di disabili, i cui costi, nella misura del 50%, erano a carico del Pt_1
1 Si è costituita in giudizio nstando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'esito dell'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art190 c.p.c..
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare di seguito l'impugnata sentenza.
“ Parte opposta ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito di € 77.780,73, portato dalla fattura n. 59/DRO del 05.08.2017, emessa dalla SA FF PA per il pagamento degli interessi moratori maturati in conseguenza di ritardati pagamenti di fatture aventi ad oggetto prestazioni erogate in favore di disabili, i cui costi, nella misura del 50%, erano a carico del
Pt_1
A fondamento dell'opposizione, il ingiunto ha svolto i seguenti motivi di opposizione: Pt_1
1) la nullità della cessione del credito, in quanto carente dei requisiti di forma previsti dall'art.
69 del r.d. n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati); 2) il difetto di legittimazione della ricorrente in quanto il credito era stato ceduto alla CP_2
[...
3) l'inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta in data 25.11.2013; 4) la non debenza degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002; 5) la prescrizione del credito per eventuali importi maturati in data anteriore al 05.08.2012, sull'assunto che fosse applicabile la prescrizione quinquennale;
6) l'incertezza del credito azionato, fondato su una fattura emessa dalla SA FF PA (cedente della nei confronti del CP_1 CP_1 Parte_1
, relativa ad interessi di mora vantati rispetto a fatture pagate in ritardo;
7)
[...] Pt_1
l'impossibilità della prestazione ex art. 3 del D.Lgs. 231/02, con conseguente esonero dalla responsabilità degli interessi di mora, in ragione del paventato vincolo al budget annuale fissato nei contratti ex art. 8 quinquies d.lgs.502/92, avendo il potuto Parte_1 onorare il debito solo all'atto dell'assegnazione dei necessari fondi dalla Regione.
Si è costituita la società opposta rilevando che: 1) la transazione del 25.11.2013 non riguardava il credito azionato, posto che le fatture nella medesima indicate non corrispondevano a quelle il cui ritardato pagamento aveva generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata, come era reso evidente dall'all.16 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, recante l'elenco delle fatture per sorte capitale che in ragione del ritardato pagamento avevano prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo;
2) la cessione del credito in favore dell'odierna opposta, in quanto finalizzata al compimento di un'operazione di cartolarizzazione, risultava svincolata dal rispetto delle forme e prescrizioni dettate da R.D.
2440/1923, per espressa previsione dell'art.4, co. 4 bis, L. 130/1999; 3) gli interessi di mora di
2 cui al d.lgs. 231/02 risultavano applicabili ai ritardi di pagamento imputabili ai Comuni per espressa previsione normativa;
4) l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art.3 del
D.lgs.231/02 non risultava documentata;
5) agli interessi di mora si applicava la prescrizione decennale;
6) i crediti acquistati in prima battuta da ed azionati con decreto Controparte_1 del 19.02.2020, notificato in data 26.02.2020, erano stati solo successivamente ceduti ad
[...]
7) l'ente comunale non operava nell'ambito del SSN e, pertanto, le prestazioni erogate CP_2 dalla struttura e poste in capo al non soggiacevano al budget previsto Parte_1 dagli accordi di cui al citato art. 8 quinquies d.lgs.502/92.
Ciò premesso si ritiene l'opposizione infondata.
Ed invero va escluso che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, l.
130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione della ricorrente in relazione alla cessione del credito in favore della si osserva che la opposta ha replicato e documentato che CP_2 la cessione ulteriore del credito in favore della era avvenuta in data 8.5.2020, CP_2 ovvero solo dopo che era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente perpetuazione della legittimazione della cedente ai sensi dell'art. 111 cpc (Cass.
n. 15674/2007).
In merito alla transazione sottoscritta in data 25.11.2013, è documentato che la stessa non riguarda il credito azionato: le fatture nella medesima menzionate non corrispondono, infatti, a quelle il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata in via monitoria. In particolare, depone in tal senso il documento sub all.16 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante l'elenco delle fatture per sorte capitale che, in ragione del ritardato pagamento, hanno prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo. Alla colonna denominata “accordo transattivo” di cui al citato allegato sono riportate le fatture incluse nella transazione ed i relativi interessi di mora risultano esclusi dal conteggio complessivo del credito ingiunto. Infatti, il calcolo complessivo degli interessi, risultante dallo schema riepilogativo allegato dal è pari ad € 92.185,52; di tale importo è stato azionato Parte_1 solo quello di € 77.778,73, residuato una volta espunto quello di € 14.406,79, pari agli interessi rinunciati in sede di accordo transattivo.
3 Con riferimento alla contestata debenza degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 quanto meno per le fatture emesse in epoca anteriore al 01.01.2013, si osserva che la novella introdotta con d.lgs.192/2012 non ha interessato l'applicabilità degli interessi moratori ai contratti conclusi con le p.a. ai quali detti interessi hanno trovato applicazione sin dall'entrata in vigore del d.lgs.231/02. Quanto al precedente richiamato in sede di precisazione delle conclusioni, in base al quale il rapporto per cui è causa non si connota in termini di transazione commerciale, si ritiene, al contrario, che l'accreditamento delle strutture sanitarie private col Servizio SAitario
Nazionale, in quanto istituisce un rapporto di concessione di pubblico servizio, successivamente regolato col contratto accessivo, la convenzione, sia equiparabile ad una transazione commerciale, come tale soggetta alla disciplina in tema di interessi moratori prevista dal
Decreto legislativo 231/2002 (Tribunale di Catania – IV Sezione Civile, con la decisione del
01.02.2022). In tal senso, del resto, depone la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte citata nel provvedimento suddetto (Cass. SU 26496/20).
Tale pronuncia ha stabilito il seguente principio di diritto: “qualora la pubblica amministrazione competente, nella vigenza del d.lgs. n. 231 del 2002 nel testo anteriore alla nove//azione di cui al d.lgs. n. 192 nel 2012, abbia tardivamente corrisposto al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all'articolo 5 del suddetto d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto limitatamente a tale dispensazione il farmacista è componente del servizio sanitario nazionale.”. Con la medesima pronuncia, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito come la fattispecie esaminata, ovvero la dispensazione dei farmaci di classe A (ovvero i farmaci per cui il farmacista non riceve corrispettivo dall'assistito bensì ottiene, parzialmente in anticipo e parzialmente in epoca successiva, un riequilibrio in termini economici dalla competente azienda sanitaria locale) sia del tutto diversa dal sistema di accreditamento. Rispetto al regime di accreditamento ha richiamato, infatti, una precedente pronuncia, la n. 14349 del 2016, laddove la Suprema Corte ha sostenuto che il sistema dell'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio, sottolineando che
"la pubblica amministrazione non si arresta a livello provvedimentale, ma percorre una sequenza gestionale in cui dall'esercizio dello jus imperii passa a un accessorio esercizio del suo jus privatorum, stipulando un apposito negozio con il soggetto cui ha conferito la concessione per interferire, seppure su un piano ora tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa" (cd sistema delle 3°: autorizzazione, accreditamento, accordo). Il che porta l'arresto a qualificare il negozio "un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti
4 temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti", conducendo a sussumerlo nella "transazione commerciale" del d.lgs. n. 231 del 2000, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione dì servizi
- nel caso in esame, a favore di un terzo - a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. ancora sulla figura dell'accreditamento come concretizzata in concessione e relativo contratto specifico, tra gli arresti massimati meno risalenti: Cass. sez. 3, 25 gennaio 2011 n. 1740, Rv 617221-01; Cass. sez. 1, 6 agosto 2014 n. 17771, Rv 632469-01; Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2018 n. 17588, Rv
649553- 01; Cass. sez. L, ord. 29 novembre 2018 n. 30917, Rv 632469-01).
Venendo all'eccepita prescrizione del credito per eventuali importi maturati in data anteriore al
05.08.2012, formulata dal opponente sull'assunto della ritenuta applicabilità della Pt_1 prescrizione quinquennale, si osserva che gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa, con la conseguenza che va esclusa l'applicazione del disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c.; del resto, gli stessi interessi di mora non seguono neanche la periodicità della prestazione poiché tra i due obblighi vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al FO (Tribunale Foggia sez. I 13 novembre
2014).
Quanto alla paventata incertezza del credito azionato, trattasi di generica contestazione superata dalla menzione delle fatture di cui si assume il ritardo nel pagamento e della mora maturata.
Altrettanto infondata risulta la eccepita applicabilità del budget previsto dagli accordi ex art. 8 quinquies d.lg. 1992/502 al fine di fondare l'esonero dalla responsabilità degli interessi di mora ex art. 3 d.lg. 231/02. Ed invero, poiché l'oggetto del credito azionato è rappresentato da interessi di mora, un problema di superamento del budget nemmeno si pone, posto che le fatture afferenti alle prestazioni erogate sono state già pagate, benché in ritardo.
L'opposizione va dunque integralmente respinta;
tuttavia, il recente precedente di questo
Tribunale allegato dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, contrario a quanto deciso su un punto controverso, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, che si liquidano, nella percentuale ridotta, in dispositivo previa determinazione ai valori medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
5 L'oggetto della controversia (debito da mora) e la natura pubblica della parte debitrice soccombente impone infine la trasmissione della sentenza al Procuratore regionale della Corte dei conti del Lazio.
3 I motivo:” A) SULLA NULLITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO TRA LA SAN
RAFFAELE SPA E LA – VIOLAZIONE DI LEGGE. Controparte_3
Il Giudice di prime cure erra nel ritenere non accoglibile l'eccezione “che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d.
n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4 comma 4bis, l. 130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
Il primo motivo di appello è palesemente infondato.
L'appellante ribadisce l'originario assunto sembrando ignorare la motivazione dell'impugnata sentenza, in cui si è fatto espresso richiamo all'art 4 bis l 430/1999 ed alla sua natura di lex specialis, dovendosi richiamare anche la nota sentenza del Consiglio di Stato 5562/2020 in materia, sicchè correttamente ha affermato il Tribunale :” Va escluso che la cessione del credito in favore dell'opposta sia nulla per carenza dei requisiti di forma previsti dall'art. 69 del r.d.
n. 2440 del 1923 (atto pubblico e/o scrittura privata autenticata notificati). Come rilevato dall'opposta, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, l. 130/1999, “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.
4.Con il secondo motivo l'appellante ripropone “ l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art 4 , comma 4 bis l.130/1999.
Il secondo motivo è altrettanto palesemente infondato.
Non è , invero neppure chiaro dalla prospettazione di parte appellante , posto che l'art.4 bis l.430/1999 si applica a tutte le Amministrazioni in cosa risiederebbe il vulnus di costituzionalità
5. Con il terzo motivo l'appellante lamenta “ la non debenza degli interessi di mora e sul rapporto sottostante”
Il terzo motivo è fondato ed è ammissibile in quanto l'eccezione è stata formulata già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo,
6 Va premesso che non è mai stato contestato che il debitore cedente fosse una struttura accreditata. Ciò che rileva , invece è l'epoca in cui fosse stato stipulato il contratto con il in particolare se il contratto fosse stato stipulato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs Pt_1
231/2002 .
La Corte di Cassazione ha con la sentenza 17665/2019 ha ribadito: “ “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo
Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nel riaffermare il principio, la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006, senza verificare, in relazione alla Parte_2 data di stipula dell'accordo, la disciplina applicabile "ratione temporis" in tema di interessi dovuti per il servizio reso).”
In assenza di prova di un contratto con il di epoca successiva all'entrata in vigore della Pt_1 legge 231/2002 non sono dovuti gli interessi da essa previsti..
6. Con il quarto motivo l'appellante ripropone l'eccezione di inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta il 25.11.2013.
Il quarto motivo è inammissibile e comunque infondato.
A fronte della motivazione del tribunale ( “ In merito alla transazione sottoscritta in data
25.11.2013, è documentato che la stessa non riguarda il credito azionato: le fatture nella medesima menzionate non corrispondono, infatti, a quelle il cui ritardato pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della fattura azionata in via monitoria. In particolare, depone in tal senso il documento sub all.16 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, recante
l'elenco delle fatture per sorte capitale che, in ragione del ritardato pagamento, hanno prodotto gli interessi azionati col decreto ingiuntivo. Alla colonna denominata “accordo transattivo” di cui al citato allegato sono riportate le fatture incluse nella transazione ed i relativi interessi di mora risultano esclusi dal conteggio complessivo del credito ingiunto.
Infatti, il calcolo complessivo degli interessi, risultante dallo schema riepilogativo allegato dal
7 , è pari ad € 92.185,52; di tale importo è stato azionato solo quello Parte_1 di € 77.778,73, residuato una volta espunto quello di € 14.406,79, pari agli interessi rinunciati in sede di accordo transattivo.”, l'appellante si è limitato ad affermare : “ Il Giudice di prime cure, con motivazione degna di censura, rigetta l'eccezione proposta dall'Ufficio in ordine alla inesigibilità del credito a seguito della transazione sottoscritta in data 25.11.2013 tra il
e la SA FF spa sul presupposto che la transazione non Parte_1 riguarderebbe il credito azionato atteso che le fatture indicate nella transazione non corrispondono alle fatture indicate nella transazione e che il documento allegato alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo opposto, indicherebbe gli importi da ricomprendere nella transazione che sarebbero stati esclusi dal conteggio totale.
L'argomentazione, come detto, è affetta da molteplici vizi.
Infatti, da un lato il documento allegato alla fattura, è un documento di parte opponente che indica, genericamente, nell'ultima colonna “accordo transattivo” senza precisare a quale accordo transattivo faccia riferimento.
Dall'altro lato, invece, l'art. 2 dell'accordo transattivo sottoscritto in data 25.11.2013 tra il
e la SA FF spa (cedente della stabiliva Parte_1 Controparte_1 espressamente che “ciascuna delle parti rinuncia a richiedere gli interessi maturati nei propri riguardi”, ciò al fine di consentire una reciproca rinuncia tra le poste attive e passive di entrambe le parti.
Appare chiaro, dunque, che l'accordo transattivo, fatto di reciproche concessioni, vedeva il pagamento di una somma saldo e stralcio, da parte del , a fronte Parte_1 della rinunzia a qualsivoglia interesse maturato da parte della SA FF S.p.a.
Per tale motivo si ritengono non dovuti gli interessi eventualmente maturati dal 2006 sino alla di sottoscrizione della scrittura privata (25.11.2013).”
L'aspecificità della censura sotto il profilo dell' art 342 c.p.c. è ancora più grave se si consideri l'atto transattivo da cui non risulta alcuna transazione totale in ordine agli interessi maturati a qualsiasi altro titolo dalla SA FF .
7.Con il quinto motivo l'appellante lamenta la prescrizione quinquennale degli interessi .
Sostiene l'appellante : “ Il Giudice erra nel sancire che la prescrizione breve per gli interessi di mora non si applicherebbe al caso di specie in quanto mancherebbe il requisito della periodicità o della durata della prestazione.”
La doglianza è manifestamente infondata.
Ex plurimis si richiima l'ordinanza 30546/2017 della Corte di Cassazione evidenziando che nella fattispecie in esame l obbligazione di pagamento degli interessi di mora, in quanto
8 meramente accessoria all'obbligazione principale segue il regime prescrizionale della stessa, che, nella specie, è indubitabilmente ordinaria. ( “ La prescrizione quinquennale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale. (In applicazione dell'enunciato principio, la
S.C. ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle Part
per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile).
Sostiene infine l appellante “ Appare evidente che, seppur si insiste nell'applicazione dell'invocata prescrizione quinquennale (e pertanto l'intera fattura risulterebbe prescritta), pur applicando quella decennale, sarebbero prescritte tutte le somme aventi scadenza al
2006/2007/2008/2009 e 2010, che, a causa delle inintellegibilità dell'allegato alla fattura, non possono essere individuate puntualmente”.
La doglianza, nuova, è del tutto generica.
8. Con il sesto motivo lamenta l'impossibilità della prestazione ai sensi dell'art 3 D.Lgs
231/2002.
La doglianza è manifestamente infondata.
La tardiva erogazione del budget da parte della Regione può riverberare i suoi effetti esclusivamente nei rapporti interni tra le P.A., in presenza di una chiara ed esclusiva Parte legittimazione passiva della
9. In parziale accoglimento dell'appello sono dunque dovuti a li interessi Controparte_1 legali ex art.1284, IV co.c.c. dalla domanda giudiziale sugli interessi originari rideteminati al saggio legale.
10.Il parziale accoglimento dell'appello e la riduzione del credito comportano la revoca del d.i.
e la compensazione di 1/2 delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
PQM
In parziale riforma dell'appello
Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il a pagare Parte_1
a l minore importo parametrato al saggio legale , oltre agli interessi legali Controparte_1 ex art.1284, IV co.c.c. dalla domanda giudiziale ed alla rifusione in suo favore di 1/2 delle spese
9 di lite, quota che liquida per il primo grado, nella corrispondente quota di quanto liquidato dal tribunale e, per questo grado, nell'importo già ridotto di € 2.800,00 per compensi, oltre rimborso spese gen..
Roma, 9 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST
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