Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4655/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4655/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Federica Fuggetti
e
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con gli Avv.ti Enrico Bertelli Leonesio e Francesca Bertelli Leonesio
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio secondo il rito civile nel Comune di Ledro (TN) in data 14 febbraio 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ledro
(TN), Parte I, N. I, Anno 1997, e di aver poi celebrato il matrimonio secondo il rito
1
Per_ 1997 a Rovereto, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (in data
11 aprile 1999 a Rovereto, maggiorenne ed economicamente autosufficiente),
(il 15 settembre 2001 a Riva del Garda, maggiorenne, non economicamente Per_3
autosufficiente e convivente con i genitori), (il 22 ottobre 2002 a Riva del Per_4
Garda, maggiorenne ed economicamente autosufficiente), (in data 11 ottobre Per_5
2009 ad Arco, minorenne e convivente con i genitori), e (il 22 luglio 2011 ad Per_6
Arco, minorenne e convivente con i genitori).
I coniugi hanno allegato che la SI.ra è impiegata come ostetrica a tempo Pt_1 pieno e indeterminato presso l'APSS con reddito mensile di circa € 2.000,00, mentre il SI. lavora come maniscalco in alcuni maneggi in provincia di Trento e CP_1
Brescia ed è titolare della ditta individuale “Mascalcia Farina di TI NA avente sede a Bleggio Superiore (TN), Frazione Balbido 56, con redditi annui lordi come da documenti allegati al ricorso (v. docc. 9, 10, 11).
I ricorrenti hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita a Bleggio Superiore,
Località Frazione Balbido n.56, tavolarmente identificata con la p.m. 7 della p.ed 64 in P.T. 352, C.C. Balbido, è di proprietà del SInor ed entrambi i coniugi CP_1 hanno provveduto alla sua ristrutturazione ed all'acquisto dell'arredo.
Le parti hanno dato atto di aver richiesto nell'anno 2015 un finanziamento di €
33.000,00 a Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, contraendo con tale istituto un contratto di mutuo chirografario in forza del quale sono tenuti a versare la rata mensile di € 256,22 sino al 28.09.2028, ad oggi pagata in via esclusiva dalla SI.ra . I coniugi hanno dichiarato di essere entrambi proprietari di Pt_1
autoveicoli.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni: “1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi , Parte_1
C.F. nata a [...], il [...] e residente a C.F._1
Bleggio Superiore, Località Frazione Balbido n.56, e , C.F. CP_1
2 , nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Superiore, Località Frazione Balbido n.56, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
2. Assegnare in uso l'abitazione familiare, sita a Bleggio Superiore, Località
Frazione Balbido n.56, tavolarmente identificata con la p.m. 7 della p.ed 64 in P.T.
352, C.C. Balbido, al SInor con tutti gli arredi ivi esistenti e con le CP_1
utenze ed ogni altro onere economico a suo carico esclusivo, dando atto cha la SInora lascerà la casa familiare, non appena reperirà altra Parte_1
sistemazione abitativa e asporterà i propri beni ed oggetti personali;
la proprietà della casa famigliare verrà trasferita ai figli, non appena, ciascuno di loro avrà raggiunto la maggiore età, con riserva di diritto di abitazione del SInor CP_1
;
[...]
3. Disporre che il figlio nato il [...] ad [...] e il figlio Per_5 Per_6 nato il [...] ad [...], attualmente minori d'età, resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento alternato a giorni alterni e per un tempo paritario presso ciascun genitore e con la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
4. Disporre che la responsabilità genitoriale sui minori sia esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli e relative Per_5 Per_6 all'istruzione, all'educazione, alla sua crescita ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, autorizzare i genitori ad esercitare la responsabilità separatamente;
5. Stabilire che e trascorreranno tempi paritetici con ciascun genitore Per_5 Per_6
e staranno a giorni alterni nel corso della settimana presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore.
Stabilire, altresì, che ciascun genitore avrà il diritto di vedere e tenere con sé i figli e Per_5 Per_6
- metà delle vacanze di Natale, alternando di anno in anno, il periodo (primo) dalla mattina del giorno di Natale al pomeriggio del 31 dicembre, e quello (secondo)
3 dalla mattina del 24 dicembre sino alla mattina del giorno di Natale e dal pomeriggio del 31 dicembre alla Befana;
- metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno, il periodo (primo) da
Venerdì Santo alla S. Pasqua oppure (secondo periodo) dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo e/o al giorno di ripresa della scuola;
- le ulteriori vacanze e ponti scolastici secondo i criteri del tempo paritario e dell'alternanza;
- durante le vacanze estive due settimane consecutive, previo accordo tra i genitori da raggiungersi entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
- le giornate di Pasqua e Natale saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, in modo tale che chi dei due non abbia trascorso con i figli il giorno di
Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa;
- per le altre festività, ricorrenze familiari, festeggiamenti ed il giorno del compleanno i genitori si regoleranno in base ad accordi raggiunti in tempo utile prima dell'evento, tenendo presente i principi delle pari opportunità e dell'alternanza, nonché delle primarie eSIenze dei figli. Eventuali modifiche dei tempi sopra indicati dovranno essere comunicate e concordate con l'altro genitore con anticipo di almeno 24 ore, se dovute ad emergenze, e negli altri casi, alla richiesta di modifica dei tempi formulata da un genitore dovrà essere data risposta entro cinque giorni dalla richiesta;
6. Stabilire che vige sempre l'obbligo per i coniugi di comunicarsi reciprocamente i propri recapiti, anche telefonici, quando hanno con sé i figli minori. Vige, altresì, per loro l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e previamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
7. Disporre che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli e fornendo agli stessi vitto e alloggio nel tempo in cui Per_3 Per_5 Per_6
avranno i figli presso di sé, coprendo anche ogni altra spesa legata alla convivenza;
tutte le altre spese ordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
l'abbigliamento, i buoni mensa e l'abbonamento provinciale dei trasporti) e straordinarie come previsto nelle Linee Guida del CNF, saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno.
4 Per l'individuazione delle spese straordinarie, oltre agli accordi intercorsi tra i genitori, sarà fatto riferimento alla Linee Guida del CNF, che di seguito si riportano:
- SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta la concertazione tra i genitori: libri scolastici e materiale scolastico compreso nella lista fornita ad inizio dell'anno dalla scuola, nonché di materiale speciale che venisse dalla scuola richiesto per particolari attività durante l'anno; spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli rientranti nel mantenimento ordinario); spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
buoni mensa;
spese per il trasporto pubblico urbano;
- SPESE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
I. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del Conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o a concorsi
(quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e/o doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione;
soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
II. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese di corso patente;
abbigliamento;
III. spese sportive: attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
abbonamento stagionale per lo sci;
IV. spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per
5 interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
V. festeggiamenti: organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio.
In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, raccomandata), dovrà motivare un eventuale dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla spesa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Ove le spese straordinarie che richiedono il previo consenso fossero superiori ad €
500,00 (cinquecento//00) la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere anticipata dallo stesso, previa comunicazione del preventivo di spesa e con onere di fornire successivamente conforme documentazione fiscale attestante la spesa effettivamente sostenuta.
8. Stabilire che l'Assegno Unico Universale di cui al d.lgs. n. 230/2021 succ. modif e integraz. e ogni altro beneficio pubblico spettante al nucleo familiare vengano interamente percepiti dalla SInora;
in ogni caso, ciascun genitore si Parte_1
impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef o
Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia/figli;
9. Stabilire che la detrazione fiscale delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e sarà operata da entrambi i genitori nella Per_5 Per_6
stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse (50%).
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
6 10. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed autonome e rinunciano reciprocamente alla corresponsione per sé stessi di un assegno di mantenimento, dichiarando di trarre i proventi necessari e sufficienti al loro mantenimento ciascuno dalla propria attività lavorativa;
11. Disporre che l'autoveicolo Nissan X- Trail, tg. FX 026 EZ, intestato alla SInora
, rimarrà di esclusiva proprietà e disponibilità della SInora , e Parte_1 Pt_1
i veicoli Fiat 600, tg. ED 506 RM, e Jeep Nissan Terrano, t.g. CR 181 PT, intestati al SInor , resteranno di esclusiva proprietà e disponibilità del SInor CP_1
, con ogni onere esclusivamente a suo carico;
CP_1
12. I coniugi al fine di dare regolamentazione ai rapporti economici sorti durante il matrimonio e funzionali alla risoluzione della crisi familiare convengono che SInor si obbliga a: CP_1
a. restituire alla SInora l'importo forfetario e omnicomprensivo di € Pt_1
20.000,00 (ventimila/00) ricevuto in prestito dalla stessa in cinque rate di € 4.000,00 ciascuna, da versarsi la prima entro il 31.12.2024, la seconda entro il 31.12.2025, la terza entro il 31.12.2026, la quarta entro il 31.12.2027, la quinta entro il
31.12.2028, salvo estinzione anticipata del debito mediante versamento dell'intera somma dovuta;
b. provvedere al pagamento della residua somma del prezzo d'acquisto pari a €
10.000,00 dell'autoveicolo Nissan X- Trail, tg. FX 026 EZ, di proprietà della SInora;
Parte_1
c. accollarsi, integralmente, il pagamento del mutuo chirografario di € 33.000,00 contratto da entrambi i coniugi con Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia d.d.
30.07.2015, ad oggi, pagato esclusivamente dalla SInora , per la Parte_1 residua somma di € 11.756,89 tenendone esente e con completa liberazione della SInora dall'obbligazione di pagamento;
Pt_1
d. Le Parti con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai precedenti punti (a), (b),
(c) che precedono non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro;
13. Le Parti si impegnano a sottoscrivere il reciproco assenso per l'ottenimento e/o il rinnovo di passaporto valido per l'espatrio ed a fornire ai figli e il Per_5 Per_6
7 documento d'identità e il passaporto che verranno tenuti in deposito dalla madre, la quale provvederà a consegnarlo al padre in caso di necessità.
14. Ordinarsi ai competenti uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni di legge.
15. Spese e competenze professionali di causa compensate tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di ConSIlio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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